Sentenza 10 ottobre 2023
Massime • 1
Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2023, n. 8082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8082 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
Testo completo
monimonio 08082-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1063-2023 TO Di IC - Presidente - UP 10/10/2023 DO Fiordalisi - R.G.N. 11248/2023 CO Centofanti - Relatore - DA Cappuccio - Relatore - Carmine SS ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ES HE, nato a [...] il [...] 2. AN AC, nato a [...] il [...] 3. OF IU, nato a [...] l'[...] 4. SA CH, nato a [...] il [...] SA CE, nato a [...] il [...] 5. 6. VI ER, nato a [...] il [...] 7. VI TO, nato a [...] il [...] DI AR, nato a [...] il [...] 8. Sn ON HA, nato a [...] l'[...] 9. 10. MP HE, nato a [...] il [...] 11. NO CO, nato a [...] il [...] 12. NO GE, nato a [...] il [...] 13. NO IU, nato a [...] il [...] 14. NO HE, nato a [...] il [...] 15. LA IU, nato in [...] il [...] 16. NI CO, nato a [...] il [...] 17. NA IC, nato a [...] il [...] 18. NT DO, nato a [...] 1'11/02/1970 19. OR SA, nato a [...] il [...] 20. RI IU, nato a [...] il [...] 21. RI OB, nato a [...] il [...] 22. D'EL SA, nato a [...] il [...] 23. D'EL MA, nato a [...] il [...] 24. De BE SA, nato a [...] il [...] 25. De FA VI, nato a [...] il [...] 26. De IS DO, nato a [...] il [...] 27. De ME ER, nato a [...] il [...] 28. LD VA, nato a [...] il [...] 29. LD TO, nato a [...] l'[...] 30. DE IU, nato a [...] il [...] 31. DE IC, nato a [...] il [...] 32. IT IR, nato a [...] il [...] 33. IA IC, nato a [...] il [...] 34. NC DO, nato a [...] il [...] 35. RI SA, nato a [...] il [...] 36. EL IO, nato a [...] il [...] 37. GR ST, nato a [...] il [...] 38. US ER, nato a [...] il [...] 39. UC IC, nato a [...] il [...] 40. DI HE, nato a [...] il [...] 41. RD DO, nato ad [...] il [...] 42. EL ER, nato a [...] il [...] 43. MI ZI, nato a [...] il [...] 44. TT DO, nato a [...] il [...] 45. AP IC, nato a [...] il [...] 46. IL DO, nato a [...] il [...] 47. AN CO, nato a [...] il [...] 48. ZZ CO, nato a [...] il [...] 49. CH CO, nato a [...] il [...] 50. LI CE, nato a [...] il [...] 51. CC TO, nato a [...] il [...] 52. LA AN, nato a [...] il [...] 53. DA SA, nato a [...] il [...] 54. LO CO, nato a [...] il [...] 55. CI AN, nato a [...] il [...] 56. TT AN, nato a [...] il [...] 2 57. CC IO, nato a [...] il [...] 58. OL CO, nato a [...] il [...] 59. TE AN TT, nato a [...] il [...] 60. Di DO CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dai consiglieri CO Centofanti e DA Cappuccio;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati IA, US e CC e la dichiarazione di inammissibilità dei rimanenti ricorsi;
udito, per il Comune di Bari, costituito parte civile, l'avvocato IU Buquicchio, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per rifusione delle spese di lite;
uditi i difensori dei seguenti imputati, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi: -I per ES HE, IT IR, NC DO, UC IC e AP IC, l'avvocato Fabio Schino;
-- per AN AC, gli avvocati IC Quaranta e AR Vannetiello;
per OF IU, SA CH, SA CE e NT DO, l'avvocato Marianna Casadibari;
per VI ER e Di DO CE, gli avvocati CO Di Marzio e CE Papeo;
per VI TO, l'avvocato IC Quaranta;
per ON HA, l'avvocato IU Cincioni;
- per MP HE, gli avvocati Carlo SS Frattasi e Massimo OB - Chiusolo;
-- per NO GE, De AR SA, De ME ER e US ER, l'avvocato Luciano Marchianoò; - per NO IU, NA IC, RI OB e DE IU, l'avvocato Massimo OB Chiusolo;
- per LA IU, l'avvocato CO ER Digilio;
- per NI CO e RD DO, l'avvocato IU Giulitto;
-per OR SA, l'avvocato Carlo SS Frattasi;
per RI IU, gli avvocati AR Vannetiello e Fabio Schino;
- per DE IC, gli avvocati Massimo OB Chiusolo e IC Martino;
per IA IC, l'avvocato Bruno Vigilanti;
per TE AN TT, l'avvocato ST IC Dardes;
3 - per DI HE, gli avvocati Luciano Marchianò e Massimo OB Chiusolo;
per TT DO, l'avvocato IC Martino;
- - per LA AN, l'avvocato Claudio Sforza;
- per DA SA, gli avvocati AR Vannetiello e Bruno Vigilanti;
· per TT AN, gli avvocati Valerio Vianello Accorretti e Carlo SS Frattasi;
4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 17 giugno 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quelle emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari il 28 gennaio 2020 e dal medesimo Tribunale il 5 maggio 2020, ha, tra l'altro: rideterminato, in forza del riconoscimento delle circostanze attenuanti - generiche, della loro prevalenza sulle aggravanti e del vincolo della continuazione tra i reati in contestazione e quelli già accertati nell'ambito di altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile, le pene inflitte a HE ES, AC AN, IU OF, TO VI, HE MP, CO NO, GE NO, IU NO (classe '41), HE NO, IU LA, CO NI, IC NA, DO NT, IU RI, OB RI, SA D'EL, MA D'EL, SA De BE, DO De IS, ER De ME, VA LD, TO LD, IU DE, IC DE, IR IT, IC IA, DO NC, SA RI, IO EL, ST GR, ER US, IC UC, HE DI, DO RD, ER EL, ZI MI, DO TT, IC AP, CO AN, CO ZZ, CO CH, CE LI, AN LA, SA DA, CO LO, AN CI, IO CC, CO OL;
rideterminato, in virtù della diversa collocazione temporale del reato loro ascritto, le pene irrogate a AR DI e VI De FA;
rigettato gli appelli di CH SA, CE SA, ER VI (classe '73), HA ON, SA OR, TO CC e AN TT;
dichiarato la penale responsabilità di DO IL in ordine al reato ascrittogli, con l'applicazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, della pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni ed otto mesi di reclusione;
dichiarato la penale responsabilità di AN TT TE in ordine al - reato ascrittogli, con l'applicazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, della pena di cinque anni e tre mesi di reclusione;
dichiarato la penale responsabilità di CE Di DO in ordine al reato - ascrittogli, con l'applicazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, della pena di sette anni e sei Udh mesi di reclusione. 5 2. Le menzionate sentenze sono state emesse nell'ambito del procedimento instaurato per sanzionare due sodalizi mafiosi, i clan «TE/DE» e PR»>, stanziati sul territorio della città e della provincia di Bari e nelle zone limitrofe. Le investigazioni avevano messo in luce la composizione di tali gruppi ed il ruolo svolto, al loro interno, da ciascuno dei dirigenti e dei partecipi che sono chiamati a rispondere, in questa sede, del delitto associativo. La prova processuale si è giovata degli esiti di precedenti processi, che avevano già sancito, con l'autorità della cosa giudicata, l'esistenza delle organizzazioni criminali, sui quali si sono innestate le più recenti acquisizioni, frutto di cospicua attività di intercettazione telefonica ed ambientale e del contributo di numerosi collaboratori di giustizia, oltre che dell'acquisizione di pertinente documentazione. Oggetto di concorrente contestazione nei confronti di taluni imputati sono, poi, reati-fine dei sodalizi in materia di armi, oltre che di tentato omicidio, rapina, sequestro di persona e ricettazione. In sede di appello si è proceduto alla riunione delle impugnazioni promosse dagli imputati giudicati con il rito abbreviato, ovvero dal pubblico ministero nei confronti dell'unico di loro (DO IL) assolto dal Giudice dell'udienza preliminare, con le impugnazioni avanzate dal pubblico ministero
contro
AN TT TE e CE Di DO, assolti dal Tribunale di Bari all'esito del dibattimento. 221 3. La sentenza di appello è oggetto di ricorso dinanzi a questa Corte ad opera degli imputati in epigrafe. Ragioni di comodità espositiva legate, innanzitutto, alla concentrazione delle doglianze sollevate dalla maggior parte dei ricorrenti, già rinuncianti ai motivi di appello sulla penale responsabilità, ai temi connessi alla determinazione, sotto vari profili, del trattamento sanzionatorio consigliano di - adottare, in questa sede, una tecnica redazionale che ancori l'esposizione alle posizioni individuali, rispettando l'ordine di ruolo ed operando, laddove necessario, gli opportuni rimandi. Dei motivi di ricorso si darà conto, in ossequio al disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
4. HE ES. ven 6 4.1. In grado di appello, è stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni di reclusione.
4.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Iginio Fino, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice di merito fissato la pena base in misura superiore al minimo edittale senza tenere conto, come normativamente previsto, della marginalità della sua partecipazione, della ridotta intensità del dolo e della condotta da lui tenuta in epoca sia precedente che successiva alla commissione del fatto in contestazione. Rileva che il Giudice dell'udienza preliminare era, invece, partito dal minimo, sia pure muovendosi nell'ambito di una diversa cornice edittale.
5. AC AN. 5.1. È stato condannato, in appello, per il delitto di associazione mafiosa, alla pena di tre anni di reclusione (pena base, sei anni, ridotta a quattro anni e sei mesi per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ulteriormente ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato), stabilita a titolo di aumento per la continuazione con i reati irrevocabilmente accertati nell'ambito dei procedimenti cc.dd. «RT» e «GE». detentivaGli è stata, inoltre, applicata la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per il periodo minimo di un anno e sei mesi.
5.2. Propone, con il ministero degli avv.ti IC Quaranta e AR Vannetiello, ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ingiustificatamente determinato la sanzione in misura largamente superiore al minimo edittale e, per di più, in contrasto con l'applicazione, in relazione al reato più grave ed agli altri ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso, della pena minima e prendendo, quale base sulla quale calcolare l'aumento, la pena irrogata per tutti i reati già accertati con sentenza irrevocabile anziché la sanzione fissata per quello più grave. Con il secondo motivo, si duole, nell'ottica del vizio di motivazione, dell'applicazione di sanzione accessoria detentiva, ancorché rideterminata in melius rispetto alla prima decisione, giustificata sulla scorta di un presupposto di fatto in realtà inesistente, non emergendo dagli atti acquisiti al fascicolo processuale e specificamente indicati dalla Corte di appello che egli, al tempo commissione dei fatti in contestazione, fosse sottoposto,della con uch 7 provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale o lo fosse stato nei tre anni precedenti.
6. IU OF. 6.1. È stato condannato, in appello, alla pena di dieci anni e quattro mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata e riconoscimento della continuazione esterna con il reato per il quale egli è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 28 febbraio 2020, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2022. 6.2. IU OF propone ricorso per cassazione, mediante atto sottoscritto dall'avvocato IU Giulitto, che sviluppa censure comuni agli imputati SA D'EL e AN CI. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, intestato come violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole il ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza e della mancata determinazione della pena nel minimo edittale. La sentenza di appello sarebbe, sul punto, assolutamente immotivata. Con l'atto di appello era stata evidenziata, a sostegno della concessione delle attenuanti generiche prevalenti, e della riduzione della pena al minimo edittale di dieci anni di reclusione, il mancato addebito di alcun reato-fine dell'associazione. OF non sarebbe gravato 21 da precedenti penali di rilievo, non avrebbe mai personalmente avuto disponibilità di armi, non sarebbe mai stato formalmente affiliato al clan.
7. CH SA. 7.1. È stato condannato, in primo grado con pronuncia confermata in appello, alla pena di dodici anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa con ruolo di organizzatore contestatogli al capo A1), nonché per quelli di porto e/o detenzione di arma comune da sparo di cui ai capi C8) e C11), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (l'essere l'associazione armata e la qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione) e riconoscimento della continuazione interna.
7.2. CH SA propone ricorso per cassazione, mediante atti distinti, sottoscritti rispettivamente dagli avvocati Giangregorio De LI e IC Lerario.
7.3. Il primo atto di ricorso è articolato in otto motivi. ven 8 7.3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità sul reato associativo di cui al capo A1), concernente il sodalizio mafioso clan PR, articolazione nord-barese. La difesa si era appellata al divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., per essere l'imputato già stato definitivamente condannato, all'esito dei procedimenti penali «Mala Erba» e «Gran Bazar», per fatti associativi che assumeva essere i medesimi, ancorché ricondotti nell'ambito del reato di cui all'art. 74 T.U. stup. L'intraneità di SA al sodalizio mafioso sarebbe stata fatta discendere, con inaccettabile automatismo sanzionatorio, dalla sua intraneità all'associazione finalizzata al traffico di droga, senza l'individuazione di alcuna autonoma e specifica attività illecita ulteriore e senza la concreta valutazione degli elementi costitutivi comuni delle fattispecie (condotta, evento e nesso di causalità).
7.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sempre in relazione all'affermazione di penale responsabilità sul reato associativo. La sentenza impugnata avrebbe desunto la prova dell'esistenza del clan PR, della sua operatività nel periodo temporale e nel territorio oggetto di contestazione, e dell'intraneità ad esso di SA, dall'accertamento giudiziario, già irrevocabile, sulla posizione di DO MO. Alla base delle condanne di entrambi starebbe il contributo dichiarativo degli stessi propalanti, non sottoposti tuttavia, nel presente giudizio, ad un vaglio di attendibilità oculato. -Il ruolo preminente dell'imputato nei riti di affiliazione o di innalzamento risultante anche dalle intercettazioni non poteva, di per sé solo, integrare prova della condotta di partecipazione, che non poteva rimanere disgiunta dall'esercizio di una forza di intimidazione, capace di generare assoggettamento e omertà. Il materiale probatorio posto alla base della condanna odierna era sovrapponibile a quello utilizzato nei processi «Mala Erba» e «Gran Bazar», che aveva condotto, nel secondo, a ritenere l'imputato come intraneo alla consorteria in qualità di mero partecipe, e nel primo ad escludere la contestata aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991. 7.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sempre in relazione all'affermazione di penale responsabilità sul reato associativo. ven 9 La sentenza impugnata avrebbe omesso il compiuto vaglio delle censure difensive in merito all'attendibilità dei collaboratori di giustizia ed alla loro concreta forza probante. I collaboratori, infatti, si sarebbero limitati a riferire delle attività di spaccio di stupefacenti, senza descrivere alcuna condotta tipica di partecipazione ad una associazione mafiosa. La ricognizione dei loro contributi dichiarativi sarebbe stata parziale e non esaustiva.
7.3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione al rilievo del ruolo apicale nel sodalizio mafioso. La Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare, al riguardo, l'alto grado rivestito dall'imputato nell'organizzazione (la «settima») e l'elevato numero di sodali da lui affiliati, senza accertare in concreto l'esercizio del ruolo verticistico e il suo riconoscimento all'interno della compagine sociale.
7.3.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione al rilievo del carattere armato dell'organizzazione. Affinché possa riconoscersi l'aggravante in discorso, sarebbe necessario che la disponibilità di armi 0 materie esplodenti si riferisca all'attività dell'associazione, e non semplicemente alla condotta dei singoli partecipi. La decisione impugnata sarebbe contradditoria sul punto, dal momento che avrebbe negato che le armi di SA fossero collegate alla conflittualità tra lo stesso e OB LL SS, pur dando per dimostrata la linea di contrapposizione armata tra i rispettivi gruppi criminali. Anche il giudice di primo grado, in relazione al reato di cui al capo C8), aveva ritenuto che non vi fossero elementi che consentissero di dedurre la funzionalità delle relative armi agli scopi del sodalizio.
7.3.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al rilievo dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, a suo dire operato dalla sentenza impugnata a proposito del capo C11).
7.3.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla dosimetria della pena relativa al reato associativo posto a base della continuazione.
7.3.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla dosimetria degli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione.
7.4. Il secondo atto di ricorso è affidato ad unico motivo, intestato come vizio di motivazione. Il ricorrente richiama, a proposito della addebitata condotta di partecipazione all'associazione mafiosa e del suo riconosciuto ruolo di organizzatore, le censure già oggetto dell'atto di appello. In quest'ultimo si era, 10 van da un lato, dedotto in ordine all'insufficienza della mera affiliazione alla consorteria, al carente riscontro di un suo ruolo operativo e concreto nella medesima e all'avvenuta esclusione dell'aggravante di stampo mafioso, sia nel pregresso giudizio celebrato sulle imputazioni di narcotraffico, sia sugli odierni capi C8) e C11); e, dall'altro, si era insistito sulla mancata dimostrazione del ruolo apicale. La sentenza impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con dette censure, nessun elemento ulteriore essendo in particolare emerso a corroborazione di una partecipazione associativa ulteriore e diversamente qualificata.
8. CE SA. 8.1. È stato condannato, in entrambi i gradi di giudizio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto anni di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di associazione mafiosa.
8.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. IC Lerario, ricorso per cassazione vertente su un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo. Ascrive alla Corte di appello di non avere adeguatamente replicato alle censure mosse in sede di impugnazione, con riferimento all'enucleazione del contributo che egli avrebbe arrecato alla causa del sodalizio ed alla relativa Й efficienza causale. Segnala che i connotati della supposta partecipazione si sovrappongono integralmente a quelli che gli sono valsi, nel procedimento c.d. «Mala Erba», la condanna per il reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, onde si sarebbe al cospetto di tipica ipotesi di violazione del principio di ne bis in idem. Reputa contraddittoria la sentenza laddove, nell'apprezzare la rilevanza, in ottica probatoria, dell'affiliazione rituale, svolge, con riferimento alla sua posizione, considerazioni opposte a quelle che supportano la condanna del fratello CH.
9. ER VI (cl. '73). 9.1. È stato condannato, in entrambi i gradi di giudizio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di dieci anni di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato plurimo, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo ed associazione mafiosa. 11 9.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. CO Di Marzio, ricorso per cassazione articolato su cinque motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo A1) ed alla sua partecipazione. Nota, al riguardo, che i giudici di merito hanno dato per scontata, sulla scorta degli esiti di precedenti procedimenti penali, la presenza di una struttura organizzativa stabile denominata clan PR», costituente associazione mafiosa, senza verificarne l'attuale persistenza ed operatività, e limitandosi ad esaminare le posizioni personali dei presunti sodali ed i reati-fine loro ascritti. Di tal fatta, obietta, la Corte di appello ha agito in spregio ai principi enucleati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, che ha subordinato l'affermazione dell'esistenza di una compagine mafiosa all'acquisizione della prova della concreta manifestazione del relativo metodo e, dunque, della sua capacità di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una forza intimidatrice effettiva e riscontrabile ed ha, altresì, precisato che non può costituire elemento decisivo per una tale configurazione la presenza tra gli affiliati di persone già condannate per delitti di mafia, se la caratura mafiosa del soggetto non sia stata trasmessa contagiando di sé l'intera struttura associativa. Il ricorrente fa discendere da tali principi il convincimento che, nel caso di specie, le numerose pronunce, anche irrevocabili, attestanti l'esistenza di una struttura organizzativa stabile similare a quella contestata, e le condanne definitive dei vertici del c.d. «clan PR» non sono elementi sufficienti per inferire la natura mafiosa dell'associazione, né valgono a soddisfare, sul punto, il prescritto onere motivazionale. VI si duole, inoltre, delle aporie logiche da cui, a suo modo di vedere, è affetto l'iter argomentativo sotteso alla decisione impugnata, nella parte relativa alla prova della sua militanza associativa. Rileva, in specie, che, a tal fine, non può prendersi spunto dalla disponibilità di armi, atteso che quelle indicate ai capi E), E1) ed E2) sono state materialmente detenute dal suo omonimo cugino in un frangente in cui egli era detenuto. Aggiunge, da un canto, che i contatti epistolari con soggetti gravitanti nel medesimo ambiente criminale, lungi dall'avere un contenuto illecito, comprovano soltanto l'effettiva esistenza di rapporti interpersonali ed hanno, dunque, valenza neutra in vista della dimostrazione della partecipazione associativa, al pari della formale e rituale affiliazione, cui non ha fatto seguito alcun concreto apporto all'agire dell'associazione. 12 vch Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso la ricorrenza del bis in idem factum attraverso il mero rinvio alle argomentazioni già esposte con riguardo alla posizione di SA CH, in tal modo operando una semplificazione che, di fatto, lo ha privato di una, pur minima, motivazione in ordine alle specifiche doglianze da lui sollevate, non coincidenti con quelle proposte dal coimputato, atteso, da un canto, che le sentenze da lui indicate a sostegno della censura sono diverse da quelle su cui la Corte di appello si è soffermata nell'analisi della posizione di SA e, dall'altro, che altrettanto differenti sono le imputazioni elevate a carico dei due imputati nei procedimenti sottoposti all'attenzione dei giudici di merito. In proposito, sottolinea che, con l'atto di appello, egli aveva chiesto dichiararsi non doversi procedere perché il fatto era già stato accertato nell'ambito del procedimento penale conclusosi con la sua condanna irrevocabile per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata dalla disponibilità di armi, commesso in Terlizzi ed in altri luoghi delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, dal marzo del 2011 sino al 18 giugno 2015. Evidenzia, in particolare, che dal confronto tra tale realtà associativa e quella contestata nel presente procedimento emerge che: (i) molti dei coimputati e le figure apicali (DO MO e CH SA) coincidono;
(ii) in entrambi i procedimenti l'elemento probatorio di maggior peso, consistente nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lo colloca come soggetto attivo, in via prevalente, nel narcotraffico;
(iii) in ambedue le compagini associative è M stata riscontrata la disponibilità di armi;
(iv) la sua figura emerge a partire dall'anno 2011 in relazione al territorio Nord di Bari, in analogia con la contestazione del procedimento ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il terzo motivo, ER VI deduce totale carenza di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo E2), aspetto che, con l'atto di appello, era stato ritualmente introdotto, con espressa richiesta di derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni volontarie e di esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.. Con il quarto motivo, si duole dell'attribuzione, con riferimento ai reati ascrittigli ai capi E), E1) e E2), della qualifica di mandante, confermata dalla Corte di appello a dispetto del fatto che egli, al tempo dell'ideazione, dell'organizzazione e dell'esecuzione del duplice tentato omicidio di HE Ciano ed SA TA, commesso dall'omonimo cugino, era ristretto in carcere e, pertanto, materialmente impedito a conferire il supposto incarico. ven 13 Osserva, al riguardo, che la Corte di appello ha esaltato, a tal fine, due intercettazioni postume, la cui corretta interpretazione depone, tuttavia, in senso contrario all'impostazione accusatoria, vieppiù considerato, quanto ai colpi esplosi in direzione di TA, l'estemporaneità di una decisione la cui paternità deve essere necessariamente ascritta all'esclusiva responsabilità dell'esecutore materiale, come, peraltro, confermato dal palese disappunto manifestato, ex post, dal presunto mandante. Con il quinto motivo, ER VI (cl. '73) deduce violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere in pregiudizio di HE CI ed SA TA, che i giudici di merito hanno operato in forza del travisamento delle dichiarazioni rese dal testimone HE RI che, rettamente intese, dimostrano che l'esecutore materiale intendeva lanciare a CI, vittima designata, un mero avvertimento, sparandogli alle gambe e, così, prospettandogli che, qualora il destinatario non avesse recepito il messaggio intimidatorio, egli avrebbe messo in atto iniziative ancora più cruente;
ricostruzione, questa, che, aggiunge il ricorrente, è avallata dall'atteggiamento dell'autore del reato che, vedendo CI a terra, avrebbe potuto finirlo piuttosto che rivolgere la propria attenzione verso TA. 10. TO VI. 10.1. È stato condannato, in appello, previa concessione delle circostanze h attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni di reclusione e 900 euro di multa perché ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata, sequestro di persona, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione. 10.2. Propone, con il ministero dell'avv. IC Quaranta, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per carenza assoluta di motivazione sul rilievo che la Corte di appello avrebbe del tutto omesso di indicare le ragioni sottese alla decisione, con riferimento tanto all'affermazione della sua responsabilità, quanto al trattamento sanzionatorio. Rileva, in particolare, che, se per gli altri imputati la motivazione è stata articolata schematicamente, affrontando, in ordine alfabetico, la posizione di ciascuno di loro e ripercorrendo le richieste formulate con i motivi di appello, nel suo caso, invece, le doglianze proposte con l'atto di appello non sono state richiamate neppure sinteticamente. Né, aggiunge, la radicale assenza di motivazione può essere colmata attraverso una lettura implicita delle ragioni poste a fondamento della condanna ven 14 del coimputato ER VI (cl' '67), che, sul punto, è, paradossalmente, motivata (cfr. pag. 28) attraverso l'integrale rinvio alla sua posizione. Il ricorrente eccepisce, ulteriormente, che la Corte di appello, nell'omettere di tratteggiare il percorso che la ha condotta a determinare il trattamento sanzionatorio, non gli ha consentito di comprendere come sia stata fissata la pena base né sulla base di quali criteri siano stati quantificati i singoli aumenti di pena a titolo di continuazione. 11. AR DI. 11.1. È stato condannato, in appello, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la contestata aggravante, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di cinque anni e quattro mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di associazione mafiosa. 11.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Giangregorio De LI, ricorso per cassazione vertente su quattro motivi, con i quali deduce, costantemente, vizio di motivazione. Con il primo motivo, si duole che la Corte di appello abbia confermato la sua penale responsabilità in ordine al reato associativo sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IU AF ed ES AH, prive dei necessari crismi di attendibilità e tra di loro non sovrapponibili né, a ben vedere, autonome, e senza l'acquisizione di confortanti riscontri esterni. Con il secondo motivo, ascrive ai giudici di merito di avere ingiustificatamente disatteso la censura vertente sull'assenza, nella condotta accertata, degli elementi costitutivi, sul piano sia materiale che psicologico, del delitto associativo, la cui sussistenza è stata ancorata al mero dato, in sé statico e privo di effettiva attitudine probatoria, della partecipazione ai riti di affiliazione o dell'acquisizione di informazioni in ordine a tali eventi. Rileva, in particolare, che, a fronte di specifica censura, la Corte di appello avrebbe dovuto, quantomeno, indicare le ragioni che la hanno indotta a ritenere che gli elementi probatori consistenti nella partecipazione e nella conoscenza dei riti di affiliazione fossero sintomatici di una sorta di «indice di mafiosità», ovverosia di un incremento del valore e del prestigio in un dato territorio della societas sceleris. Con il terzo motivo, taccia di manifesta illogicità e contraddittorietà la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui nega rilevanza, in senso contrario all'ipotesi di accusa, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IN OT il quale, nel descrivere la composizione del gruppo criminale di 15 ven appartenenza, attivo sul territorio di Bitonto, nulla ha detto circa la militanza mafiosa di DI. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha disatteso il motivo di impugnazione afferente all'esito del giudizio di comparazione tra le circostanze assegnando decisiva rilevanza all'avere egli, a differenza di altri imputati, insistito per l'accoglimento dei motivi afferenti alla responsabilità, per tale via incidendo, nella sostanza, in modo pregiudizievole ed in spregio a precetti di portata costituzionale e convenzionale, sull'esercizio del suo diritto di difesa. 12. HA ON. 12.1. È stato condannato, in primo grado con pronuncia confermata in appello, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti contestata aggravante dell'essere alla l'associazione armata. 12.2. HA ON propone ricorso per cassazione, mediante atti distinti, sottoscritti rispettivamente dagli avvocati Giangregorio De LI e IU Cincioni. 12.3. Il primo atto di ricorso è articolato in quattro motivi. 12.3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità. La sua intraneità al sodalizio clan PR, articolazione nord-barese, era stata ritenuta provata sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IE NG e NC LI, secondo i quali l'imputato si sarebbe affiliato a CH SA nel corso del 2015. Nell'atto di appello, la difesa aveva evidenziato le numerose discrasie, presenti nei singoli narrati, e desumibili dal loro confronto, riguardanti la collocazione temporale dell'affiliazione, l'identificazione dei soggetti affilianti e l'individuazione dell'istituto carcerario in cui sarebbe stato celebrato il rito. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con queste doglianze e non avrebbe rispettato i principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo i quali la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa implica la «messa a disposizione», non desumibile dal semplice rito di affiliazione, nonché l'affectio societatis, ossia la consapevolezza, non dimostrata rispetto all'imputato, di aver assunto un vincolo associativo criminale destinato a permanere nel tempo, al di là degli accordi relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi. In realtà, il comportamento attribuito all'imputato da NG (l'essersi il primo appropriato di una partita di droga) risulterebbe incompatibile con va 16 l'asserita qualifica di affiliato, come anche risulterebbe tale la sua conclamata tossicodipendenza. Le tre condotte di spaccio, di cui aveva riferito LI, coincidevano, invece, con periodi nei quali l'imputato era in carcere;
si trattava, dunque, di dichiarazioni inattendibili, ancor prima che non riscontrate. Ricorda infine il ricorrente che nessun altro propalante aveva mai menzionato il ON come sodale del clan;
che l'attività di indagine non aveva convalidato l'assunto che ON e SA si fossero mai conosciuti;
che i processi Mala Erba» e «Gran Bazar» avevano rivelato l'estraneità dell'imputato, rimasto per lunghissimo tempo detenuto, alle dinamiche associative. 12.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al rilievo del carattere armato dell'organizzazione. Affinché l'aggravante possa essere riconosciuta, sarebbe necessario che le armi siano messe a disposizione dell'associazione e che ogni partecipe sia consapevole della loro esistenza. La sentenza impugnata non avrebbe indicato perché l'asserita vicinanza del ricorrente a soggetti come NG e LI si dovesse tradurre in una consapevolezza siffatta. 12.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante. 12.3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione al giudizio di pericolosità sociale che avrebbe dovuto necessariamente sorreggere l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. ѝ 12.4. Il secondo atto di ricorso è articolato in due motivi. 12.4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, con argomentazioni pressoché interamente sovrapponibili a quelle sintetizzate al § 12.3.1 che precede. 12.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rilievo del carattere armato dell'organizzazione. L'aggravante presupporrebbe l'accertamento della disponibilità di armi, finalizzata al conseguimento delle finalità associative. E nel processo (così come nei pregressi giudizi «Mala Erba» e «Gran Bazar») era stato accertato l'esatto contrario. 13. HE MP. 13.1. È stato condannato, in appello, alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante van 17 dell'essere l'associazione (clan TE/DE, articolazione Bari Carassi/San Pasquale) armata. 13.2. HE MP propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Massimo OB Chiusolo. Nel motivo unico si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di continuazione esterna (con i reati oggetto delle sentenze della Corte di appello di Bari del 7 giugno 2013, irrevocabile dal 3 giugno 2014, e del 13 luglio 2015, irrevocabile dal 1° dicembre 2016), che sarebbe stato opposto senza alcuno specifico confronto con le deduzioni contenute nella memoria difensiva e senza rendere comprensibile l'iter logico del ragionamento giudiziale. 14. CO NO. 14.1. È stato condannato, in appello, previ rideterminazione del tempus commissi delicti, con applicazione di diversa e più favorevole cornice edittale, e riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e della continuazione con altro reato, già accertato con sentenza irrevocabile, alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione. 14.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Angela Noviello e con atto comune a HE NO e MA D'EL, ricorso per cassazione con il quale lamenta, con unico motivo, la carenza ed illogicità della motivazione sottesa all'irrogazione, nei confronti di imputati aventi posizioni identiche, di pene diverse, nonché il contenimento in misura inferiore al massimo della riduzione di и pena ex art. 62-bis cod. pen.. 15. GE NO. 15.1. È stato condannato, in appello, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, alla pena di quattro anni di reclusione. 15.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Luciano Marchianò, ricorso per cassazione con il quale lamenta, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che la Corte di appello riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti avrebbe omesso di indicare in dettaglio le ragioni per le quali ha ritenuto congruo determinare la pena base in misura superiore al minimo edittale e ridurla, quindi, in misura inferiore a quella massima, a dispetto del fatto che egli ha tenuto un contegno collaborativo e non si è reso responsabile di reati fine. van 18 16. IU NO, classe '41. 16.1. È stato condannato, in appello, previ rideterminazione del tempus commissi delicti, con applicazione di diversa e più favorevole cornice edittale, e riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e della continuazione con altro reato, già accertato con sentenza irrevocabile, alla pena di undici anni di reclusione. 16.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Andrea Melpignano, ricorso per cassazione con il quale lamenta, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di merito omesso di spiegare, come necessario pure nel contesto di una decisione concordata, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la congruità della pena irrogata ovvero a riunire, in ragione della mera prossimità temporale, i reati sotto il vincolo della continuazione. 17. HE NO. 17.1. È stato condannato, in appello, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, alla pena di quattro anni di reclusione. 17.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Angela Noviello e con atto comune a CO NO e MA D'EL, ricorso per cassazione con il quale lamenta, con unico motivo, la carenza ed illogicità sottesadella motivazione all'irrogazione, nei confronti di imputati aventi posizioni identiche, di pene diverse, nonché il contenimento in misura inferiore al massimo della riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen.. А 18. IU LA. 18.1. È stato condannato, in appello, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, alla pena di cinque anni di reclusione. 18.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. CO ER Digilio, ricorso per cassazione con il quale lamenta, con unico motivo, violazione della legge processuale e vizio di motivazione sul rilievo ribadito con la memoria del 2 - ottobre 2023 che la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi sul motivo di appello, non oggetto di rinuncia, con il quale egli aveva chiesto, in via subordinata, che la pena venisse rideterminata in dipendenza dell'esaurimento della condotta criminosa in epoca precedente all'innalzamento, per effetto della legge 27 maggio 2015, n. 69, della cornice edittale prevista per il reato di associazione mafiosa. Aggiunge, al riguardo, che la quantificazione della pena in cinque anni di reclusione, anziché in quattro (come sarebbe accaduto se il motivo sopra ven 19 indicato fosse stato accolto), avrebbe comportato l'esclusione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 19. CO NI. 19.1. È stato condannato, in appello, alla pena di sette anni e dieci giorni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previ applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata e riconoscimento della continuazione esterna, ovvero con i reati per i quali egli è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 3 aprile 2007, divenuta irrevocabile il 29 ottobre 2009. 19.2. CO NI propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato IU Giulitto. Il ricorso è articolato in due motivi. 19.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. La sentenza impugnata sarebbe contradditoria al riguardo nella parte in cui - pur muovendo dal presupposto che si sarebbe fatto riferimento alla cornice edittale anteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, per tutti gli imputati rispetto ai quali il Procuratore generale di udienza aveva così circoscritto la permanenza del reato non avrebbe tuttavia applicato - delimitazione temporale, il trattamentoall'imputato, beneficiario delle sanzionatorio più favorevole. 19.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di continuazione esterna rispetto a reati giudicati con sentenze irrevocabili ulteriori, che sarebbe stato opposto senza alcuno specifico confronto con le deduzioni contenute nella memoria difensiva, nonostante l'ampiezza, la specificità e la novità delle relative argomentazioni, e senza rendere comprensibile l'iter logico del ragionamento giudiziale. 20. IC NA. 20.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previ applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata e riconoscimento della continuazione esterna con i reati per i quali egli è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 9 aprile 2015, divenuta irrevocabile il 15 aprile 2016. ven 2 020 20.2. IC NA propone ricorso per cassazione, mediante atti distinti, sottoscritti entrambi, dall'avv. Massimo OB Chiusolo, e, il secondo, anche dall'avv. Gianluca Loconsole. 20.3. Il primo atto di ricorso è articolato in due motivi. 20.3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di continuazione esterna con gli ulteriori reati di usura, giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 29 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2014, che parimenti sarebbero rientrati nel programma criminoso della consorteria mafiosa. Il collaboratore di giustizia IU Simeone aveva affermato che il principale ruolo svolto dall'imputato all'interno del clan (quello TE/DE, articolazione Bari Carrassi/San Pasquale) era quello di prestare denaro a interessi usurari. La vittima di usura, IC NG, aveva confermato che le somme ricevute provenivano dal clan. 20.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'applicazione delle pene accessorie. In caso di continuazione tra reati, l'entità della pena principale, cui ancorare la determinazione delle pene accessorie, andrebbe riferita al solo reato più grave, al netto della diminuente del rito. A fronte di una pena principale di quattro anni di reclusione, così in appello ridimensionata, sarebbe dovuta cadere l'interdizione legale e l'interdizione dai pubblici uffici avrebbe dovuto essere solo temporanea. h 20.4. Il secondo atto di ricorso è affidato ad un unico motivo, interamente sovrapponibile al primo motivo del primo atto. 21. DO NT. 21.1. È stato condannato, in appello, alla pena di sette anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa con ruolo di organizzatore contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (l'essere l'associazione armata e la qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione). 21.2. DO NT propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Marianna Casadibari. Il ricorso è articolato in tre motivi. 21.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rilievo del ruolo di organizzatore, in tesi operato senza confronto con le doglianze mosse in appello e in modo difforme dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, e in relazione alla dosimetria della pena. van 21 21.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla perimetrazione temporale della condotta associativa, giacché la partecipazione al clan PR (articolazione Bitonto, Valenzano e Triggiano) si sarebbe arrestata, ai conseguenti effetti sanzionatori, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69. 21.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al giudizio di pericolosità sociale che avrebbe dovuto necessariamente sorreggere l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 22. SA OR. 22.1. È stato condannato, in entrambi i gradi di giudizio, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di sei anni ed otto mesi di reclusione, con applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo minimo di un anno, perché ritenuto responsabile del delitto di associazione mafiosa. 22.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. MA Malcangi, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione in relazione all'apprezzamento della fondatezza dell'impostazione accusatoria, scaturito dall'attribuzione di patente di attendibilità alle dichiarazioni rese, nei suoi confronti, da collaboratori di giustizia che, a ben vedere, sono affette da incongruenze e discrasie che avrebbero dovuto diversamente orientare le valutazioni dei giudici di merito. Il ricorrente addebita, in particolare, alla Corte di appello di avere operato un generico richiamo per relationem alle motivazioni addotte dal primo giudice, fondando, in sostanza, il giudizio di attendibilità dei propalanti intranei all'associazione (LI e NG) sulla circostanza che costoro hanno reso, in primis, dichiarazioni autoaccusatorie senza essere, peraltro, animati da particolare astio nei confronti dell'imputato, il quale militava nella loro stessa consorteria mafiosa e, specificamente, nella medesima ramificazione, guidata da un unico e comune leader. Rileva che LI ed NG, in particolare, hanno sostenuto di essere stati presenti alla cerimonia di affiliazione di OR, tenutasi presso l'abitazione di CH SA, in presenza di un «compare di sangue» del ricorrente, di nome CO, del quale, però, non sono stati in grado di fornire una più precisa identificazione, anche in ordine al ruolo da lui assunto durante il rito. contrariamente ai racconti, relativi alleSostiene che i collaboratori - ― avrebbero offertocerimonie di loro iniziazione, dettagliati anche nelle minuzie una ricostruzione del suo rito di affiliazione insufficiente ed approssimativa, per van 22 di più indicando, in contrasto con i dati di esperienza, che ad esso, svoltosi in una camera da letto, sarebbe stato ammesso un estraneo alla consorteria. OR contesta, del pari, la legittimità delle valutazioni che la Corte di appello ha riservato alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esterni all'associazione. In particolare, il contributo dichiarativo di GI EL sarebbe affetto, a suo modo di vedere, da inattendibilità insanabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la quale per colmare la discrasia temporale - rispetto alle dichiarazioni rese sulla sua affiliazione ha sostenuto che egli ha acquisito la veste di affiliato solo a seguito di una fase di «apprendistato» che, illogicamente, si sarebbe protratta per ben cinque anni. - continua il ricorrenteDi nessun pregio sarebbe, invece l'apporto di CO ON RI, il quale non avrebbe mai affermato che egli era affiliato al clan PR: la Corte, al riguardo, sarebbe incorsa nel travisamento della prova testimoniale nella misura in cui il collaboratore, nell'interrogatorio reso il 14 gennaio 2015, lo aveva collocato in un quadro spazio-temporale completamente diverso dal thema in questione, indicando che egli aveva partecipato alla piazza di spaccio tranese nel periodo 2013-2014. Parimenti laconiche ed inconferenti sarebbero, nella prospettiva di SA OR, le dichiarazioni rese da IU L'IO, che nell'interrogatorio dell'8 marzo 2018, ha laconicamente affermato che egli sarebbe stato affiliato a SA, a sua volta organico alle cosche calabresi. 22.2. Con il secondo motivo, OR lamenta violazione di legge con h riferimento alle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine all'efficienza del suo contributo alla causa associativa. Rileva, in proposito, che LI, nel riferire della crescita criminale di OR, il quale lo avrebbe estromesso dai rapporti con i NA di Andria, finalizzati al rifornimento di hashish, non ha affermato che egli acquistava la sostanza stupefacente per conto della consorteria, rivelando invece che, se, in un primo momento, l'acquisto avveniva per il tramite di un intraneo alla cosca, successivamente OR si sarebbe reso indipendente, rivolgendosi direttamente a NA;
aggiunge che la circostanza secondo cui egli era un pusher attivo sulla piazza di spaccio tranese, senza alcun collegamento con quella di Bari e Terlizzi, trova conforto nelle dichiarazioni rese da EL e da ON RI. Il ricorrente si duole, dunque, del fatto che la Corte abbia ritenuto sussistente la condotta partecipativa senza indicare quale sia stato il contributo concreto che egli avrebbe fornito al sodalizio mafioso;
tanto, non essendo possibile considerare come sintomatici dell'attivazione mafiosa gli elementi addotti dai collaboratori di giustizia, i quali, descrivendo il rito di affiliazione del ricorrente, pongono la cerimonia di ven 23 iniziazione al di fuori degli schemi di segretezza del vincolo e dei rapporti di comparanza. Con il terzo ed ultimo motivo, OR eccepisce, ancora, violazione di legge per avere la Corte di appello disatteso la censura vertente sull'applicazione dell'essere l'associazione armata senza, tuttavia, spiegare con riferimento alle condotte a lui ascritte donde il gruppo avrebbe tratto la disponibilità di armi e in che modo tale disponibilità sarebbe stata a lui nota. Ad ogni modo, aggiunge, qualora pure si consideri la sussistenza di tale aggravante sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori EL, ON RI e L'IO, che lo inseriscono nella compagine associativa capeggiata da SA a partire da un periodo antecedente al luglio 2015, dovrebbe trovare applicazione la più favorevole disciplina sanzionatoria vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69. 23. IU RI. 23.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata. 23.2. IU RI propone ricorso per cassazione, con il ministero degli avvocati AR Vannetiello e Fabio Schino. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla perimetrazione temporale della condotta associativa, giacché la partecipazione al clan TE/DE (articolazione Bari Libertà) si sarebbe arrestata, ai conseguenti effetti sanzionatori, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69. Ciò sarebbe dimostrato dalle prove dichiarative, captative e documentali acquisite al processo e sarebbe stato del resto ritenuto per gli altri sodali della medesima articolazione territoriale del clan. 24. OB RI. 23.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione (clan PR, articolazione Bari San IC) armata. 24.2. OB RI propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Massimo OB Chiusolo. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di continuazione esterna con i reati di 24 rapina giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2014, divenuta irrevocabile il 9 ottobre 2015. La difesa sottolinea come l'unicità del disegno criminoso, e il fatto che le rapine servissero gli interessi del clan, erano comprovate dal fatto che l'imputato avesse agito con armi del clan e nel territorio della città di Bari, dal clan controllato e senza essere punito del gruppo, dedito alla commissione di reati contro il patrimonio per autofinanziarsi. 25. SA D'EL. 25.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata.
6.2. SA D'EL propone ricorso per cassazione, mediante atto sottoscritto dall'avvocato IU Giulitto, che sviluppa censure comuni agli imputati IU OF e AN CI. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, intestato come violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole il ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza e della mancata determinazione della pena nel minimo edittale. La sentenza di appello sarebbe, sul punto, assolutamente immotivata. Con l'atto di appello era stata evidenziata, a sostegno della concessione delle attenuanti generiche prevalenti, e della riduzione della pena al minimo edittale di dieci anni di reclusione, il mancato addebito di alcun reato-fine dell'associazione. L'imputato, persona giovane di età, non avrebbe mai personalmente avuto disponibilità di armi e proverrebbe da un contesto sociale disagiato. 26. MA D'EL. 26.1. È stato condannato, in appello, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, alla pena di quattro anni di reclusione 26.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Angela Noviello e con atto comune a CO e HE NO, ricorso per cassazione con il quale lamenta, con unico motivo, la carenza ed illogicità della motivazione sottesa all'irrogazione, nei confronti di imputati aventi posizioni identiche, di pene diverse, nonché il contenimento in misura inferiore al massimo della riduzione di pena ex art. 62- bis cod. pen.. ven 2 25 5 27. SA De BE. 27.1. È stato condannato, in appello, alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., in rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti (l'essere l'associazione armata e la qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione). 27.2. SA De BE propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Raffaele Mascolo. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, in cui si deduce la nullità della sentenza impugnata siccome mancante di qualsiasi tipo di argomentazione in relazione alla posizione del ricorrente. 28. VI De FA. 28.1. È stato condannato, in appello, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la contestata aggravante, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di cinque anni e quattro mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di associazione mafiosa. 28.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Patrizia Narcisi, ricorso per cassazione vertente su tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto che egli abbia arrecato un contributo causalmente efficiente al sodalizio criminoso sulla base di un compendio indiziario scarno ed evanescente ed in assenza di concreti indici fattuali rivelatori del suo stabile inserimento, con ruolo attivo, nel sodalizio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Rileva, in specie, che, in mancanza di una qualsiasi forma di agere associativo successivo al formale ingresso nella consorteria, non può discutersi di partecipazione penalmente rilevante, secondo quando, del resto, da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello riconosciuto attendibilità, in vista dell'apprezzamento della sua intraneità al clan TE, alle dichiarazioni generiche, anacronistiche e, talora, contraddittorie rese da - collaboratori di giustizia appartenenti, peraltro, a diverse consorterie, sovente in conflitto tra di loro, prescindendo da dati fattuali inerenti a condotte effettive di partecipazione, nonché da riscontri soggettivi sulla sua personalità, ovvero da elementi di conferma ab externo tali da prevenire il rischio di «circolarità della ven 26 prova» e da garantire una compiuta valutazione della credibilità di ciascun collaboratore. Segnala, in particolare, che è stata assegnata precipua rilevanza alla sua presunta rivendicazione di appartenenza alla consorteria, che, attestata da una quota minoritaria dei collaboratori di giustizia escussi, non ha, tuttavia, trovato pendant nell'enucleazione di condotte espressive di una sicura e stabile militanza che appare, invece, scarsamente compatibile con la sua condizione di tossicodipendenza, che ne minava l'affidabilità. Con il terzo ed ultimo motivo, De FA eccepisce che l'applicazione dell'aggravante dell'essere l'associazione armata è avvenuta in assenza del prescritto corredo probatorio. 29. DO De IS. 29.1. È stato condannato, in appello, alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti (l'essere l'associazione armata e la qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione) e riconoscimento della continuazione esterna con il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari del 20 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 12 aprile 2018. 29.2. DO De IS propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Claudio Papagno. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla perimetrazione temporale della condotta associativa, giacché la partecipazione al clan PR (articolazione nord-barese) si sarebbe arrestata, ai conseguenti effetti sanzionatori, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69. La sentenza impugnata avrebbe mancato di confrontarsi in modo adeguato con le deduzioni difensive, secondo cui: i) le principali prove a carico erano costituite da dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che avevano ricondotto il rito di affiliazione al maggio 2015; ii) nel successivo periodo di esplicazione del sodalizio l'imputato era stato, pressoché costantemente, detenuto, in carcere o al domicilio;
iii) l'imputato rispondeva del solo reato associativo, escluso suo coinvolgimento nei reati-fine. 30. ER De ME. 30.1. In grado di appello, è stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti 27 ven sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di tre anni e nove mesi di reclusione. 30.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Luciano Marchianò, ricorso per cassazione con il quale lamenta, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che la Corte di appello riconosciute le circostanze - attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti avrebbe omesso di indicare specificatamente le ragioni per le - quali ha ritenuto congruo determinare la pena base in misura superiore al minimo edittale e ridurla, quindi, in misura inferiore a quella massima, a dispetto del fatto che egli ha tenuto un contegno collaborativo e non si è reso responsabile di reati fine. 31. VA LD. 31.1. È stato condannato, in appello, alla pena di nove anni di reclusione per i reati di associazione mafiosa contestatigli ai capi A) e A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere le associazioni armate e riconoscimento della continuazione sia interna che esterna, ovvero con i reati per i quali egli è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 12 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 1° febbraio 2019. 31.2. VA LD propone ricorso per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, previa autenticazione apposta dall'avvocato Lorenzo Incardona. Nell'unico motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ingiustificatamente disatteso la richiesta, avanzata con l'atto di appello, di fissazione della pena base in misura pari al minimo edittale. 32. TO LD. 32.1. È stato condannato, in appello, alla pena di nove anni e due mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata e riconoscimento della continuazione esterna con i reati per i quali egli è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 12 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 1° febbraio 2019. 32.2. TO LD propone ricorso per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, previa autenticazione apposta dall'avvocato Lorenzo Incardona. ven 28 Nell'unico motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ingiustificatamente disatteso la richiesta, avanzata con l'atto di appello, di fissazione della pena base in misura pari al minimo edittale. 33. IU DE. 33.1. È stato condannato, in appello, alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione (clan TE/DE, articolazione Bari Carassi/San Pasquale) armata e riconoscimento della continuazione esterna con i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 5 novembre 2001, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2022 (processo «GE I»). 33.2. IU DE propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Massimo OB Chiusolo. Nel motivo unico si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di continuazione esterna con gli ulteriori reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 21 febbraio 2003, divenuta irrevocabile il 22 giugno 2004 (processo «Balcani Connection»), e con sentenza della Corte di appello di Bari del 3 aprile 2007, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2007 (processo «GE II>>). Il diniego sarebbe stato opposto in maniera incoerente rispetto alla posizione di altro imputato, senza alcuno specifico confronto con le deduzioni contenute nella memoria difensiva e senza rendere comprensibile l'iter logico del ragionamento giudiziale. Non si sarebbe comunque potuto prescindere dal fatto che le pene oggetto delle sentenze «GE I» e «Balcani Connection» erano già state assorbite per continuazione nella pena irrogata all'esito del processo «GE II». 34. IC DE. 34.1. È stato condannato, in appello, alla pena di sette anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa con ruolo di organizzatore contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione (clan TE/ DE, articolazione Bari Carassi/San Pasquale) armata. 34.2. IC DE propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Massimo OB Chiusolo. Il ricorso è articolato in due motivi. 34.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di continuazione esterna con i reati oggetto della 29 ven sentenza della Corte di appello di Bari del 5 novembre 2001, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2022 (processo «GE I»), e con quelli oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 20 luglio 2009, irrevocabile il 15 dicembre 2010 (processo «Strage di S. Valentino»). Il diniego sarebbe stato opposto in maniera incoerente rispetto alla posizione di altri imputati, senza alcuno specifico confronto con le deduzioni contenute nella memoria difensiva e senza rendere comprensibile l'iter logico del ragionamento giudiziale. 34.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ulteriore violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di continuazione esterna con i reati oggetto della sentenza «GE I». L'unicità di disegno criminoso era stata ravvisata in primo grado e non avrebbe potuto il secondo giudice statuire diversamente stante il divieto di reformatio in peius. 35. IR IT. 35.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata. 35.2. IR IT propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Fabio Schino. Nel motivo unico si deduce vizio di motivazione in ordine alla disciplina legale applicabile e alla dosimetria della pena. 36. IC IA. 36.1. È stato condannato, in appello, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di addebito e tra gli stessi e quello ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato, con sentenza irrevocabile, nell'ambito di altro procedimento, alla pena complessiva, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di sette anni di reclusione. 36.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Bruno Vigilanti, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta, nell'ottica della violazione di legge e del vizio di motivazione, il rigetto, da parte della Corte di appello, della censura vertente sull'applicazione della più severa cornice edittale conseguente alla novella operata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, giustificato sulla base di considerazioni apodittiche e, vieppiù, senza tenere nella dovuta considerazione i rilievi svolti, in proposito, con l'atto di appello e con la successiva memoria difensiva. ve 30 Si duole, tra l'altro: dell'apparenza della motivazione della sentenza impugnata laddove riconosce alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IO CC ed SA De BE attitudine a comprovare l'assunto accusatorio, stando al quale la sua militanza associativa si sarebbe protratta in epoca successiva all'entrata in vigore del provvedimento che ha determinato l'inasprimento del trattamento sanzionatorio;
del travisamento di plurime sua militanza emergenze istruttorie che, rettamente intese, collocano la associativa in epoca largamente anteriore alla modifica dell'art. 416-bis cod. pen.; dell'omessa considerazione degli elementi che, al contrario, attestano la sua dedizione, a far data dal 2014, ad attività lavorativa lecita. Con il secondo ed ultimo motivo, IA deduce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di indicare le ragioni che la hanno indotta a fissare la pena base in misura superiore al minimo edittale e ad applicare, per le circostanze attenuanti generiche, una riduzione inferiore al massimo di legge. Eccepisce, inoltre, che la Corte di appello è venuta meno al dovere di indicare il percorso attraverso il quale è pervenuta ad irrogare, a titolo di continuazione c.d. «esterna», una sanzione largamente superiore al minimo e prossima, invece, a quella inflitta dal giudice della cognizione nel procedimento «Hinterland 2». 37. DO NC. 37.1. In grado di appello, è stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di tre anni e nove mesi di reclusione. 37.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Fabio Schino, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice di merito fissato la pena base in misura superiore al minimo edittale senza tenere conto, come normativamente previsto, della marginalità e della ridotta durata della sua partecipazione. 38. SA RI. 38.1. In grado di appello, è stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni di reclusione. 38.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Attilio F.M. Triggiani, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge 31 ven processuale e vizio di motivazione per avere il giudice di merito disatteso, senza il conforto di idonea motivazione, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo e quelli di furto accertati nell'ambito di autonomo procedimento, conclusosi con sentenza di condanna, e ritenuti, in quella sede, espressione del medesimo disegno criminoso. Rileva, al riguardo, di avere svolto, in seno all'associazione a delinquere, il compito di eseguire furti di ciclomotori ed in appartamento, peraltro in periodo coincidente con quello della sua partecipazione. 39. IO EL. 39.1. È stato condannato, in appello, alla pena di dieci anni e quattro mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata e riconoscimento della continuazione esterna con i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Bari del 18 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 3 novembre 2015. 39.2. IO EL propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato VA Maggio. Nel motivo unico si deduce vizio di motivazione in ordine alla riduzione di pena conseguente all'accordata prevalenza delle attenuanti generiche, stabilita nella misura di un quarto anziché di un terzo. 40. ST GR. 40.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata. 40.2. ST GR propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Gaspare Sanseverino. Nel motivo unico si deduce vizio di motivazione in ordine al ribadito giudizio di penale responsabilità, che avrebbe dovuto essere argomentato, anche solo succintamente, pur a fronte dell'intervenuta rinuncia al motivo di appello sul punto. 41. ER US. 41.1. È stato condannato, in appello, alla pena di trent'anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa con ruolo direttivo contestatogli al capo A1) e per il reato di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo di cui al capo C12), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, 32 ven riconoscimento della continuazione esterna con i reati giudicati in altre sentenze passate in giudicato e applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. 41.2. ST GR propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Gerardo Matera. Nel motivo unico si deduce violazione di legge in ordine alla quantificazione finale della pena, all'esito della riconosciuta continuazione esterna, sul presupposto che ai suoi fini non si sarebbe tenuto conto del principio secondo cui la riduzione di pena per il rito abbreviato (con il quale si è proceduto nel giudizio odierno) deve sempre seguire l'applicazione del criterio moderatore;
onde la quantificazione di pena corretta avrebbe dovuto essere quella pari a venti anni di reclusione. 42. IC UC. 42.1. È stato condannato, in appello, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata. 42.2. Propone, con il ministero dell'avvocato Fabio Schino, ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il giudice di merito fissato la pena base in misura superiore al minimo edittale senza tenere conto, come normativamente previsto, della sua pregressa incensuratezza e dell'epoca, remota, della sua partecipazione. 43. HE DI. 43.1. È stato condannato, in appello, alla pena di ventuno anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere l'associazione (Clan PR, articolazione Bari San IC) armata e riconoscimento della continuazione esterna con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 23 giugno 2016 (processo «Mirò»>), divenuta irrevocabile il 19 settembre 2017. 43.2. HE DI propone ricorso per cassazione mediante atti distinti, sottoscritti rispettivamente dagli avvocati Massimo OB Chiusolo e Luciano Marchianò. 43.3. Il primo atto di ricorso è articolato in due motivi. 43.3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di continuazione esterna con gli ulteriori reati va 33 giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari dell'11 gennaio 2006, divenuta irrevocabile il 31 maggio 2007 (processo «Capra selvatica»), giacché le associazioni criminali si porrebbero tutte in assoluta continuità operativa e i reati-fine sarebbero tutti rientrati nella comune programmazione criminosa. 43.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione finale della pena, all'esito della riconosciuta continuazione esterna, sul presupposto che ai suoi fini non si sarebbe tenuto conto del principio secondo cui la riduzione di pena per il rito abbreviato (con il quale si è proceduto nel giudizio odierno) deve sempre seguire l'applicazione del criterio moderatore;
onde la quantificazione di pena corretta avrebbe dovuto essere quella pari a venti anni di reclusione. 43.4. Il secondo atto di ricorso è articolato in due motivi. 43.4.1. Il primo motivo è interamente sovrapponibile al primo motivo del primo atto. 43.4.2. Il secondo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità dell'aumento di pena odierno, apportato a titolo di continuazione esterna sul giudicato «Mirò». 44. DO RD. 44.1. In grado di appello, è stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti S sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di tre anni e sei mesi di reclusione. 38.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. IU Giulitto, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere il giudice di merito disatteso, senza il conforto di idonea motivazione, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il delitto di associazione e quello ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato nell'ambito di altro procedimento penale, suggellato dall'emissione di sentenza irrevocabile di condanna. Segnala, al riguardo, che la Corte di appello, nel dedicare all'argomento considerazioni indistintamente riferite a quindici imputati, non ha preso in esame i rilievi appositamente sviluppati con l'atto di impugnazione e, quindi, con la memoria del 4 ottobre 2021. 45. ER EL. 45.1. È stato condannato, in appello, alla pena di undici anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1) e per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo di cui al capo C9), previa 34 ven applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e riconoscimento della continuazione sia interna che esterna, ovvero con il reato per il quale è stato condannato con sentenza della Corte di assise di appello di Bari dell'8 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 17 luglio 2020 (processo «Mala Erba»). 45.2. ER EL propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Giangregorio De LI. Il ricorso è articolato in tre motivi. 45.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo di cui al capo A1), concernente il sodalizio mafioso clan PR, articolazione nord-barese. La difesa si era appellata al divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., per essere l'imputato già stato definitivamente condannato, all'esito del processo Mala Erba», per fatto associativo che assumeva essere il medesimo, ancorché ricondotto nell'ambito del reato di cui all'art. 74 T.U. stup. L'intraneità di EL al sodalizio mafioso sarebbe stata fatta discendere, con inaccettabile automatismo sanzionatorio, dalla sua intraneità all'associazione finalizzata al traffico di droga, senza l'individuazione di alcuna autonoma e specifica attività illecita ulteriore e senza la concreta valutazione degli elementi costitutivi comuni delle fattispecie (condotta, evento e nesso di causalità). 45.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. riferiti ai reati contestati nel processo odierno, divenuti reati satellite di quello associativo definitivamente accertato nel processo «Mala Erba». 45.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena, relativo al reato di cui al capo C9), che sarebbe stato determinato, in appello, in misura superiore rispetto al primo grado, in violazione del divieto di reformatio in peius. 46. ZI MI. 46.1. In grado di appello, è stato condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, per il reato ex art. 416-bis cod. pen. e la detenzione illecita di un'arma comune da sparo. 46.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Francesca Mantelli, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione ascrivendo alla Corte di appello di non avere adeguatamente spiegato le ragioni ven 35 che la hanno condotta all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine ai reati oggetto di addebito. 47. DO TT. 47.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere l'associazione (clan TE/DE, articolazione Triggiano) armata. 47.2. DO TT propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato IC Martino. Nel motivo unico si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in con altri titoli ordine sia al diniego della richiesta continuazione esterna irrevocabili di condanna che alla perimetrazione temporale della condotta associativa, che la difesa assumeva essersi arrestata, ai conseguenti effetti sanzionatori, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69. Su tale ultimo rilievo aveva anche concordato il Procuratore generale di udienza. 48. IC AP. 48.1. In grado di appello, è stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni di reclusione. 48.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Fabio Schino, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice di merito fissato la pena base in misura superiore al minimo edittale senza tenere conto, come normativamente previsto, della marginalità e della ridotta durata della sua partecipazione né dell'avere egli ammesso la commissione dei fatti contestati. 49. DO IL. 49.1. E' stato assolto, in primo grado, dal reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1). In appello è stata viceversa affermata la sua penale responsabilità ed è stato condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere l'associazione (clan PR, articolazione nord-barese) armata. 36 ven 49.2. DO IL propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato GI Marinelli. Il ricorso è articolato in tre motivi. 49.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di penale responsabilità. impugnata l'avrebbe fondata sulle dichiarazioni delLa sentenza collaboratore di giustizia CO ER e sul tenore delle missive scambiate tra i due. Queste ultime sarebbero tuttavia prive di valore dimostrativo, giacché in esse l'imputato fantasticava allo scopo di accreditarsi ai «piani alti» ed evitare problemi in ambito carcerario. Le propalazioni di ER ne erano state in larga parte condizionate;
esse erano anche per questa ragione inattendibili, né apparivano altrimenti riscontrate. ER, che rivestiva un ruolo residuale in seno alla consorteria, avrebbe avuto comunque interesse ad accusare IL per accreditarsi agli occhi degli inquirenti. IL, una volta uscito dal carcere, aveva dimostrato di operare contesti territoriali distanti da quelli ove era insediato il clan PR, le cui mire espansionistiche, specularmente, non si erano mai estese al foggiano e al territorio di San Severo, luoghi di residenza dell'imputato. Il giudice di primo grado, del resto, era giustamente pervenuto a una pronuncia assolutoria anche perché aveva ritenuto che le condotte di IL non potessero essere inquadrate come forme di partecipazione all'associazione K mafiosa, non essendo indicative di una messa a disposizione in favore della compagine criminale, ma essendo espressione della sola relazione con il ER. Non vi sarebbero, in conclusione, elementi univoci dai quali desumere con certezza che IL fosse intraneo al clan PR, stante anche il fatto che le dichiarazioni a carico, ulteriormente provenienti dal collaboratore De BE, apparivano confuse e sconclusionate. 49.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 49.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'intervenuta condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, posto che non gli era stato contestato alcun reato-fine dell'associazione né condotte contra alios. 50. CO AN. 50.1. In grado di appello, è stato condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di tre anni e nove mesi di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata van 37 aggravante dell'essere l'associazione armata, per il reato ex art. 416-bis cod. 50.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. IO Clemente, ricorso per pen.. cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta l'omessa adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto conseguire all'apprezzamento dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito. 51. CO ZZ. 51.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere l'associazione (clan PR, articolazione Bitonto, Valenzano e Triggiano) armata. 51.2. CO ZZ propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Gerardo Matera. Nell'unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della richiesta continuazione esterna con altro titolo irrevocabile di condanna. 52. CO CH. 52.1. È stato condannato, in appello, previo riconoscimento della prevalenza 么 delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione. 52.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. IC Lerario, ricorso per cassazione con il quale lamenta, con unico motivo, la carenza ed illogicità della motivazione sottesa all'irrogazione, nei confronti di imputati aventi posizioni identiche, di pene diverse, nonché il contenimento in misura inferiore al massimo della riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen.. 53. CE LI. 53.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata. 53.2. CE LI propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato VA Campanelli. Il ricorso è articolato in due motivi. ven 38 53.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. 53.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al medesimo punto. 54. TO CC. 54.1. È stato condannato, in entrambi gradi di giudizio, per il reato di associazione mafiosa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza con la contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto anni di reclusione. 54.2. Propone, con il ministero dell'avv. Luca Puce, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata la pena determinata in misura superiore al minimo edittale ad onta della modestia del contributo da lui arrecato alla causa associativa e della ridotta intensità del dolo. 55. AN LA. 55.1. È stato condannato, in grado di appello, alla pena di otto anni di reclusione, previ concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata e riconoscimento della continuazione tra i reati associativi ascrittigli ai capi A) e A1), nonché tra gli stessi e quelli ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per i quali egli è stato condannato, con sentenza irrevocabile, nell'ambito del procedimento c.d. «Mala Erba». Gli è stata, inoltre, applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo minimo di due anni. 55.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Claudio Sforza, ricorso per cassazione articolato su tre motivi, con i quali lamenta, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo motivo, si duole del rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati accertati nell'ambito del presente procedimento e quelli per i quali egli è stato condannato con precedenti sentenze del 15 novembre 2017, divenuta irrevocabile l'1 ottobre 2018, e dell'1 marzo 2013, divenuta irrevocabile 18 maggio 2013. Al riguardo, ascrive alla Corte di appello di non avere profuso il dovuto impegno motivazionale e, in particolare, di non avere adeguatamente analizzato le informazioni acquisite nei diversi contesti procedimentali, sicuramente ven 39 espressive della sussistenza delle condizioni per sussumere le varie condotte all'interno del medesimo disegno criminoso. Con il secondo motivo, eccepisce che il motivo di impugnazione vertente sull'enucleazione del tempus commissi delicti e, quindi, della pena applicabile è stato rigettato a dispetto dell'assenza di prova in ordine all'avere egli posto in essere condotte sintomatiche di partecipazione associativa in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, che ha innalzato la cornice sanzionatoria del delitto ex art. 416-bis cod. pen.. Con il terzo ed ultimo motivo, LA deduce che la Corte di appello è venuta meno all'obbligo di specificare i criteri che hanno presieduto alla quantificazione degli aumenti irrogati a titolo di continuazione e gli ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata senza curare il previo accertamento della sua pericolosità sociale. 56. SA DA. 56.1. È stato condannato, in appello, alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata. 56.2. SA DA propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Bruno Vigilanti, affidato ad un unico motivo. E' stato poi formulato un motivo nuovo, a cura dell'avvocato AR Vannetiello. 56.2.1. Con il motivo originario il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e alla misura della riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche prevalenti. 56.2.2. Il motivo nuovo argomenta ulteriormente le medesime censure. 57. CO LO. 57.1. In grado di appello, è stato condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di quattro anni di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, per il reato ex art. 416-bis cod. pen. e la detenzione ed il porto illeciti di un'arma comune da sparo. 57.2. Propone, con l'assistenza dell'avv. Daniela Castelluzzo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ascrivendo alla Corte di appello di avere ingiustificatamente fissato la pena base e quelle applicate a titolo di aumento per la continuazione in misura superiore ai h vt 4 40 0 minimi edittali e di avere omesso di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C2). 58. AN CI. 58.1. È stato condannato, in appello, alla pena di nove anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti (l'essere l'associazione armata e la qualità di persona sottoposta a misura di con il giudicato prevenzione) e riconoscimento della continuazione esterna operato dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 9 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 13 settembre 2018. 58.2. AN CI propone ricorso per cassazione, mediante atto sottoscritto dall'avvocato IU Giulitto, che sviluppa censure comuni agli imputati IU OF e SA D'EL. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, intestato come violazione di legge e vizio di motivazione. delle circostanze Si duole il ricorrente del mancato riconoscimento attenuanti generiche in rapporto di prevalenza e della mancata determinazione della pena nel minimo edittale. La sentenza di appello sarebbe, sul punto, stata evidenziata, a assolutamente immotivata. Con l'atto di appello era sostegno della concessione delle attenuanti generiche prevalenti, e della riduzione della pena al minimo edittale di dieci anni di reclusione, il mancato addebito di alcun reato-fine dell'associazione. CI non avrebbe mai personalmente avuto disponibilità di armi e non risulterebbe protagonista di alcun fatto criminoso dopo l'anno 2012; né le fonti di prova a carico smentirebbero l'assunto. 59. AN TT. 59.1. È stato condannato, in primo grado con pronuncia confermata in appello, alla pena di sei anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante dell'essere l'associazione contestata armata. 59.2. AN TT propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Valerio Vianello Accorretti. Il ricorso è articolato in tre motivi. 59.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità, concernente l'affiliazione al sodalizio mafioso clan TE/DE, articolazione Bari Libertà. ven 41 La sentenza impugnata, assume il ricorrente, fonda il convincimento dell'intraneità dell'imputato alla compagine mafiosa sulle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, ritenuti attendibili e convergenti. Senonché dette dichiarazioni, soggettivamente inattendibili e prive di affidabili riscontri oggettivi e documentali, riflettono la mera contiguità di TT al clan, o la mera affiliazione, senza tuttavia riferirsi a condotte concrete del ricorrente, idonee a dimostrare la sua operatività all'interno della compagine, non desumibile neppure dai reati-fine, mai contestati. La stessa imputazione sarebbe, sul punto, generica, a partire dall'individuazione della data iniziale della pretesa partecipazione, fissata indiscriminatamente per tutti gli imputati al 2005 (epoca in cui TT ra appena quindicenne). La condotta operativa, menzionata dalla sentenza impugnata, ossia il supporto che il ricorrente avrebbe fornito ad un esponente del clan TE nella contrapposizione cruenta contro altro gruppo familiare, sarebbe stata inattendibilmente riferita, de relato, da un solo collaboratore (ER IO). Con riferimento, invece, al presunto attentato compiuto dal ricorrente ai danni di De BE nel mese di aprile del 2014, la difesa sottolinea che esso sarebbe avvenuto oltre il contestato periodo di affiliazione al clan TE/DE, di cui l'imputato era chiamato nel processo a rispondere. La chiamata in reità di De AR sarebbe stata, poi, inquinata dall'avvenuta lettura degli atti del relativo procedimento penale. La sentenza impugnata non avrebbe neppure preso posizione sul movente alternativo, di natura personale, posto dalla difesa a base dell'agguato. 59.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo dell'aggravante del carattere armato dell'associazione, essendo la disponibilità di armi riferibile solo a singoli associati e non essendo tale disponibilità funzionale alla realizzazione degli scopi criminosi della consorteria. 59.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 60. IO CC. 60.1. È stato condannato, in appello, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, e riconoscimento della van 42 continuazione esterna con i reati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari con sentenza del 17 dicembre 2007, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2008, e dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 20 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2012. 60.2. IO CC propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Valeria Maffei. Nel motivo unico si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione di pena per la circostanza attenuante della speciale collaborazione con la giustizia nella massima estensione. 61. CO OL. 61.1. È stato condannato, in appello, per il reato di associazione mafiosa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza con la contestata aggravante dell'essere l'associazione armata, e riconoscimento della continuazione con i reati accertati nell'ambito di due autonomi procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di condanna, alla pena complessiva, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di cinque anni e dieci mesi di reclusione. 61.2. Propone, con il ministero dell'avv. ER Ingraffia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di vagliare, con adeguato impegno argomentativo, le doglianze sollevate con l'atto di impugnazione in ordine all'esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze ed ai criteri sottesi alla determinazione della pena base e degli aumenti applicati a titolo di continuazione. 62. AN TT TE. 62.1. E' stato assolto, in primo grado, dal reato di associazione mafiosa contestatogli al capo A1). In appello è stata viceversa affermata la sua penale responsabilità ed è stato condannato alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'essere l'associazione (clan PR, articolazione nord-barese) armata. 62.2. AN TT TE propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato ST Dardes. Il ricorso è articolato in due motivi. 62.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di penale responsabilità. van 43 Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale sia pervenuta all'affermazione della sua colpevolezza sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, senza averne adeguatamente vagliato la soggettiva credibilità in relazione alla loro personalità, al loro passato e con riferimento ai rapporti con lui intrattenuti. Si censura, in particolar modo, la mancanza di tale verifica con riferimento al collaboratore GI EL, sia per il ruolo di vertice da questi rivestito nell'associazione e nello stesso ambito territoriale in cui avrebbe operato anche il ricorrente, sia in considerazione del valore fortemente indiziante delle sue accuse, avendo egli dichiarato: i) di aver partecipato alla cerimonia di innalzamento malavitoso del ricorrente;
ii) di avere personalmente malmenato il ricorrente per avere quest'ultimo tradito il suo padrino DO MO. La sentenza impugnata avrebbe, quindi, omesso di giustificare le ragioni per cui, pur in presenza di tale rilevante ed oggettivo contrasto tra il propalante e l'imputato, le dichiarazioni del collaboratore fossero state ritenute affidabili. Il controllo di affidabilità soggettiva delle chiamate in correità sarebbe insufficiente anche in relazione alle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori, i quali, in considerazione del tradimento attribuito da EL a TE, sarebbero portatori di un comune rancore nei confronti del ricorrente, tale da indurli a rendere dichiarazioni pregiudizievoli nei suoi confronti. 62.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sempre in relazione all'addebito di penale responsabilità. La sentenza impugnata avrebbe omesso di sottoporre le dichiarazioni dei collaboratori al necessario vaglio di attendibilità intrinseca così come imposto dal consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite. La Corte territoriale, infatti, si sarebbe limitata a prendere atto della asserita convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sull'intraneità del ricorrente al clan PR, senza alcun approfondimento ulteriore. Il suo onere motivazionale era, peraltro, particolarmente stringente, a seguito dell'assoluzione decisa in primo grado, ove si era giunti alla conclusione che l'imputato fosse nulla più che uno spacciatore al dettaglio di cocaina. Neppure la convergenza delle dichiarazioni era comunque predicabile, alla luce delle discrasie e delle contraddizioni interne a ciascuna chiamata in correità. 63. CE Di DO. 63.1. È stato condannato, in appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, emessa, con rito ordinario, dal Tribunale di Bari il 5 maggio 2020, alla pena di sette anni e sei ven 44 mesi di reclusione, determinata previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, per il delitto di associazione mafiosa, quale partecipe del clan PR. 63.2. Il giudice di primo grado, alle pagg. 384-396, ha illustrato le risultanze istruttorie afferenti alla posizione di CE Di DO, soprannominato U buc'> (il buco) e legato, all'interno del clan PR, a DO MO, insieme al quale sarebbe stato dedito, in particolare, ad attività di narcotraffico. A tal fine, ha valorizzato gli esiti delle espletate captazioni (e, in specie, di quella in cui HE MI confida all'interlocutore, nel contesto di un dialogo afferente al conferimento delle «doti» mafiose, che Di DO è subordinato all'autorità di MO e, a sua volta, si avvale della cooperazione di LI Di NT) e quelli di altro procedimento penale promosso a suo carico, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna per la partecipazione, estesa sino al giugno del 2015, ad un sodalizio dedito al narcotraffico attivo in Trani e Corato ed in località limitrofe, nonché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GI EL, TR NG, UR MO e NA TO. Ha, tuttavia, stimato che le emergenze dibattimentali sono, per un verso, integralmente sovrapponibili con quelle che hanno determinato la condanna di Di DO per il reato associativo in materia di narcotraffico e, per l'altro, che alla diversa, e più ampia, estensione, dal punto di vista temporale, dell'addebito ex art. 416-bis cod. pen. non corrisponde l'enucleazione di condotte espressive della کے militanza mafiosa dell'imputato in epoca precedente al termine iniziale o successiva a quello finale della contestazione elevata a suo carico nel procedimento già definito. Ha, quindi, pronunziato, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., sentenza di non doversi procedere nei confronti di DO in relazione ai fatti commessi tra l'8 luglio 2014 ed il 18 giugno 2015 e lo ha assolto, per insussistenza dell'addebito, con riferimento ai periodi, rispettivamente, precedente e successivo alle date indicate. 63.3. La Corte di appello, investita dall'impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è pervenuta a conclusioni opposte rispetto a quelle esposte dal primo giudice. Prendendo le mosse dalla distinzione, in termini di struttura ed offensività, tra la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e l'associazione finalizzata al narcotraffico, ha ricordato come, nell'esperienza giurisprudenziale, è pacificamente riconosciuta la possibilità che i predetti reati concorrano, atteso in specie, che i soggetti impegnati esclusivamente nel traffico di sostanze stupefacenti ma consapevoli che questo è gestito dall'associazione mafiosa - - concorrono anche in quest'ultimo reato, perché contribuiscono causalmente alla ven 45 realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio criminale (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, ES, Rv. 253892-01). Con precipuo riferimento al caso in esame, ha ritenuto che «i fatti posti a base della contestazione nel presente procedimento, non coincidono "integralmente" con quelli già valutati nel precedente, avente ad oggetto un'associazione finalizzata al narcotraffico (contestata sino al 2015), affatto sovrapponibile all'associazione mafiosa di cui al capo A), della rubrica, tanto nei contorni soggettivi quanto nella collocazione territoriale e temporale». In questa prospettiva, ha segnalato che all'interno di ciascuno dei due sodalizi militano soggetti che non fanno parte dell'altro ed aggiunto che la compagine mafiosa opera su un territorio molto più vasto di quella finalizzata al narcotraffico e si connota per un più ampio orizzonte temporale, per poi rammentare come nell'ambito del presente procedimento siano stati acquisiti i contributi dei collaboratori di giustizia TR NG, UR MO e NA TO, ulteriori rispetto a quelli che hanno determinato la pregressa condanna. Tanto ha consentito di appurare, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, che il gruppo dedito al commercio di stupefacenti non è che una cellula della holding mafiosa dei PR, che da essa dipende e ad essa va, pertanto, к ricondotta, secondo quanto apprezzabile, vieppiù, dalla consapevolezza, in capo agli appartenenti alla compagine dell'area settentrionale barese, di dovere raccordare la propria azione, all'occorrenza, con la casa madre». La Corte di appello ha, poi, ritenuto, sotto diverso, concorrente aspetto, che la partecipazione mafiosa di CE Di DO al clan PR in epoca successiva al giugno 2015 sia plasticamente confermata dal fatto che egli, entrando, il 18 giugno 2018, nel carcere di Melfi, si presentò a NA TO spendendo la propria intraneità a quel gruppo, ovvero esibendo una condizione da cui, notoriamente, discende l'esercizio, in costanza di detenzione, di specifiche e rilevanti attribuzioni, quali: la percezione di contribuzione a carico delle casse della compagine;
l'intervento, all'occorrenza, in sostegno di detenuti ad essa appartenenti;
la partecipazione ai riti di affiliazione. 63.4. CE Di DO propone, con l'assistenza dell'avv. CO Di Marzio, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge per essere la Corte di appello venuta meno all'obbligo di motivazione rafforzata che consegue al ribaltamento, in secondo Ciò, a partire, innanzitutto, dal dato afferente alla sussistenza grado, della sentenza di assoluzione disposta all'esito del primo. dell'associazione mafiosa della quale egli avrebbe fatto parte, espressamente van 46 esclusa, quanto al più recente lasso temporale, dal tenore letterale del dispositivo assolutorio, sino a quello che attiene all'enucleazione di condotte, successive al suo arresto ed al termine finale della contestazione del reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che comprovino la sua persistente militanza, con ruolo dinamico ed efficiente, in senso al clan PR, adempimento che la Corte di appello ha ritenuto soddisfatto dal mero richiamo alle parole di NA TO, peraltro mai escusso nel contraddittorio. Con il secondo motivo, Di DO eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che sarebbe stata imposta dal sovvertimento della decisione di primo grado, in linea, peraltro, con quanto disposto in relazione alla posizione di AN TT TE, in funzione dell'apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, nei suoi confronti, da collaboratori di giustizia (quali GI EL e TR NG) latori di accuse estese anche nei suoi confronti. Rileva, ulteriormente, che la decisione impugnata, ad onta di quanto asserito dalla Corte di appello, costituisce il portato di un diverso apprezzamento del contributo di NA TO, cui, in secondo grado, è stata assegnata valenza fondamentale, ciò che avrebbe dovuto determinare i giudici di merito a disporre l'audizione del collaboratore di giustizia. Con il terzo motivo, Di DO si duole della violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., che la Corte di appello avrebbe commesso ribaltando la decisione del Tribunale nella parte relativa al suo proscioglimento in ragione del bis in idem - rispetto ai fatti già accertati con sentenza irrevocabile sull'errato postulato - della diversità degli illeciti contestati, nella loro dimensione sia giuridica che storico-naturalistica. In proposito, replica alle argomentazioni sottese alla decisione impugnata, evidenziando: la concomitante presenza, all'interno di entrambi i sodalizi, di numerosi partecipi;
la sostanziale coincidenza delle aree territoriali di loro rispettiva insistenza;
l'inesistenza di elementi che, in concreto, comprovino il suo valido apporto alla causa del gruppo in epoca anteriore e posteriore a quella cui si riferisce la pregressa condanna irrevocabile;
la direzione del compendio probatorio raccolto nell'uno e nell'altro procedimento, pur parzialmente difforme, nell'univoco senso della sua esclusiva dedizione ad attività di narcotraffico. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di spiegare per quale ragione abbia ritenuto che la compagine della quale egli avrebbe fatto parte ha i crismi dell'associazione mafiosa e di precisare, vieppiù se detto aggregato si ponga in linea di continuità con quello interessato dai precedenti accertamenti giurisdizionali, avuto riguardo, in particolare, alla ininterrotta restrizione van 47 carceraria, nel tempo interessato dalle più recenti carcerazioni, di gran parte di coloro che vi avevano partecipato. Né, aggiunge, i giudici di merito hanno debitamente tratteggiato le coordinate della sua partecipazione alla congrega criminale, carente la dimostrazione che egli abbia posto in essere attività di narcotraffico nella piena consapevolezza di agire, al contempo, sotto l'egida di un'associazione mafiosa. Obietta, a questo proposito, che la sentenza impugnata valorizza, illogicamente, il dato della formale affiliazione, in sé inidoneo a dimostrare che egli sia stato inserito in ranghi associativi di livello superiore e diverso a quello che componeva il sodalizio ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il quinto ed ultimo motivo, si duole, nell'ottica della violazione di legge, anche per carenza assoluta di motivazione, dell'omesso riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi, tema che ben avrebbe potuto essere affrontato nella sede di cognizione, anziché rinviato alla fase esecutiva. 64. L'avvocato Raffaele Mascolo, nell'interesse dell'imputato SA De BE, ha depositato conclusioni scritte in data 29 settembre 2023. L'avvocato CO ER Digilio, nell'interesse dell'imputato IU LA, ha depositato memoria in data 2 ottobre 2023. Il Procuratore generale requirente ha depositato memoria in data 4 ottobre 2023. In data 8 ottobre 2023 è stata depositata memoria di replica, nell'interesse dell'imputato AC AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ragioni di ordine sistematico e di economia processuale suggeriscono di anticipare alcune preliminari generali considerazioni sul piano del metodo e del merito, dirette ad illustrare i criteri cui questo Collegio intende attenersi nella valutazione dei ricorsi proposti avverso la decisione della Corte territoriale.
1.1. Al riguardo, va precisato, innanzitutto, che nell'esaminare i motivi di impugnazione si procederà, all'occorrenza, ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado. I provvedimenti resi nelle fasi di merito configurano, infatti, per la gran parte, una tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), saldandosi il provvedimento di appello, nella sua struttura argomentativa, a quello di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultimo sia in quanto adotta gli stessi criteri nella valutazione delle prove, ven 48 entrambi possono essere letti congiuntamente, in vista del controllo di legittimità, costituendo un unico corpo decisionale (nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01). D'altro canto, a fronte dell'addebito, che alcuni ricorrenti muovono alla Corte di appello, relativo all'omissione di espresse risposte a tutte le doglianze compendiate nei motivi di appello, è utile ricordare come, secondo un consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «(n)ella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01).
1.2. Opportuno appare, inoltre, soffermarsi sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. Sul punto, è necessario premettere, anzitutto, che il giudice della legittimità non è abilitato ad effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo questa Corte limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte dal giudice di merito per giustificare il suo convincimento. Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto col materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924-01; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153-01). Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può, infatti, concernere né la ricostruzione del F fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. van 49 Il controllo di legittimità non è, in altri termini, diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). La mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il così detto travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, o nella falsificazione dell'estrinseco, accomunate dalla necessità che il dato probatorio travisato abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché sia indicato in maniera specifica ed inequivoca il dato che si pretende essere stato travisato, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione o un esame parcellizzato, e senza che l'esame abbia ad oggetto, invece che uno o più specifici atti del giudizio, il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911-01). Nel solco del richiamato indirizzo ermeneutico si innesta quello per il quale (i) vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è, d'altro canto, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio» (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01). Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, «stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, MI, Rv. 253099-01). La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, peraltro, conseguire a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché il n ve 50 giudice di merito abbia spiegato le origini del maturato convincimento in modo logico ed adeguato e senza incorrere in vizi giuridici.
1.3. Ciò posto, la disamina dei motivi procederà per posizioni individuali, secondo l'ordine di cui in narrativa, fatti salvi, laddove necessario, gli opportuni rimandi.
2. HE ES.
2.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha fissato la pena base in otto anni di reclusione, ovvero in misura leggermente superiore al minimo edittale di sette anni ma largamente inferiore alla media, pari a nove anni e sei mesi. In tal modo, si è orientata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito, peraltro, emerge che ES, quantunque inserito nel sodalizio criminoso con compiti di mera manovalanza, quale spacciatore al dettaglio, è soggetto il cui spessore criminale deve essere apprezzato in ragione, tra l'altro, della positiva consapevolezza della disponibilità di armi in capo al gruppo e delle condanne patite per altri reati, ciò avuto, vieppiù, riguardo alla genericità del motivo di appelloche concorre articolato sul punto - ad assicurare l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito.
2.2. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
3. AC AN.
3.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha chiarito che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» e precisato che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le volu 51 pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 01). - Corte di appello non si è attenuta, sotto una pluralità Nel caso di specie, di profili, ai predetti criteri. con riferimento al trattamento Nell'affermare (cfr. pag. 165) che sanzionatorio, violazione più grave deve ritenersi quella giudicata con le sentenze RT e GE, per cui l'imputato ha riportato una pena determinata complessivamente in anni 10 di reclusione a cui, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., deve aggiungersi un aumento di tre anni di reclusione a titolo di continuazione per il reato ascrittogli nel presente procedimento al capo A) della rubrica (p.b. anni 6 di reclusione, ridotta ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ex art. 62 bis c.p. ulteriormente ridotta di 1/3 per il rito ad anni 3 di reclusione) per giungere ad una pena complessiva pari ad anni 13 di reclusione», la Corte di appello ha espressamente parametrato l'aumento, a titolo di continuazione, per il reato qui oggetto di addebito alla pena complessivamente determinata per tutti i reati già accertati invece che, come avrebbe dovuto, al più grave di essi, ovvero a quello di associazione finalizzata al narcotraffico aggravata, contestato ad AN nel procedimento c.d. «RT», per il quale egli ha riportato, al netto della riduzione per il rito, la pena di otto anni e quattro mesi di reclusione. Dalla corretta individuazione del più grave tra i reati commessi dall'odierno ricorrente in esecuzione del medesimo disegno criminoso discende, d'altro canto, la necessità di rispettare, in ossequio alle indicazioni provenienti dal massimo consesso nomofilattico, il rapporto di proporzione tra le sanzioni che, in assenza vulnerato dall'applicazione, nel presente di congrua spiegazione, risulta procedimento, di un aumento triplo (tre anni di reclusione, al netto della riduzione per il rito, in luogo di uno) rispetto a quello disposto per il reato di associazione mafiosa contestato ad AN nel procedimento c.d. GE» e, addirittura, più che quadruplo rispetto a quello disposto per il reato di associazione mafiosa contestato al medesimo imputato nel procedimento c.d.GE». impugnata, l'annullamento della sentenza impone, pertanto, Si limitatamente al punto concernente la determinazione della pena da irrogarsi, per il reato associativo di cui al capo A), in aumento ed a titolo di continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati.
3.2. Il secondo motivo, concernente la riferibilità alla fattispecie della circostanza aggravante prevista dall'art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (la n a v 52 cui incidenza sul trattamento sanzionatorio è stata, in concreto, sterilizzata dalla prevalenza, nel giudizio di comparazione, delle attenuanti generiche), e, di conseguenza, sulla necessaria applicazione di una misura di sicurezza detentiva resta assorbito, ma non precluso, demandandosi al giudice del rinvio la verifica, nell'ambito della complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, della pertinenza dell'indicazione fornita dal Procuratore generale, con la memoria del 4 ottobre 2023 in ordine alla sottoposizione di AC AN alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed al momento della sua esecuzione.
4. IU OF.
4.1. Motivo unico. La censura in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto priva di oggetto. Le circostanze stesse risultano già concesse, in appello, in rapporto di prevalenza. La censura in tema di dosimetria della pena è fondata. Il reato associativo odierno è stato posto in continuazione esterna, quale reato satellite, con il più grave reato per il quale l'imputato è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 28 febbraio 2020, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2022. L'aumento di pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., è stato determinato in sei anni di reclusione (ridotta a quattro anni e sei mesi per le attenuanti generiche, e a tre anni per il rito), misura che quasi eguaglia la pena (di sette anni e sei mesi) già irrevocabilmente inflitta. Trattasi di aumento che, per la sua proporzionale imponenza e graduazione, avrebbe richiesto una specifica e analitica motivazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), che la sentenza impugnata, alle pagg. 164 e 166, non riflette.
4.2. La sentenza stessa deve essere pertanto annullata, limitatamente all'aumento per la continuazione, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
5. CH SA.
5.1. Secondo e terzo motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI, nonché motivo unico dell'atto di ricorso avvocato Lerario, logicamente pregiudiziali, connessi e congiuntamente esaminabili. I motivi sono infondati. La sentenza di appello tratteggia in modo idoneo l'esistenza della consorteria criminale di cui al capo A1), ne ricostruisce la genesi e l'evoluzione e la riconduce, con appropriate argomentazioni, in questa parte incensurate, nel paradigma disegnato dall'art. 416-bis cod. pen. van 53 La sentenza stessa si sofferma quindi, in modo parimenti diffuso, sulla posizione del ricorrente, traendo la prova della sua intraneità alla consorteria da elementi probatori univoci e convergenti, costituiti dalle dichiarazioni di innumerevoli collaboratori di giustizia, essi stessi affiliati, e dagli esiti delle attività di intercettazione, che svelano plasticamente la rete di contatti che SA intratteneva con i sodali dell'associazione e rappresentano una fondamentale spia del suo organico inserimento nella medesima. La credibilità, attendibilità e vicendevole concordanza dei propalati sono delle intercettazioni è logicamente ineccepibilmente illustrate. Il contenuto ricostruito. Gli indicati elementi, valutati nel loro insieme, compongono un tessuto complessivamente adeguato all'affermazione di penale responsabilità, facendo risaltare il requisito dell'attivazione funzionale, con carattere di serietà e continuità, nell'interesse del clan, a seguito di adesione consapevole alle relative logiche criminali (da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. e dinamico svolto 281889-01), essendo il ruolo pienamente operativo dall'imputato comprovato, oltre che dai riti di affiliazione su cui infra § 5.2., dall'accertato suo coinvolgimento nei reati strumentali di cui ai capi C8) e C11), che di quelle logiche è tipicamente espressivo. Il ricorrente non coglie, nell'apprezzamento che dei predetti elementi dimostrativi opera il giudice a quo, alcuna reale criticità motivazionale, o aporia logica di ragionamento, che possa indurre questo Collegio a censurare in parte qua la decisione impugnata. Quest'ultima non poggia su alcun automatismo probatorio, né semplicisticamente deriva l'affiliazione di tipo mafioso dalle intervenute condanne per le attività di narcotraffico, o per l'inserimento nei relativi sodalizi, pur tenendo nel debito conto, come doveroso, le risultanze istruttorie dei pregressi giudicati, calati tuttavia nel loro distinto contesto.
5.2. Primo motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI. Il motivo è infondato.
5.2.1. Per consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4071 del n. 46301 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583-01; Sez. 6, 36692 del 22/05/2012, Rv. 258163-01; Sez. 2, n. 30/10/2013, Corso, ES, Rv. 253892-01; Sez. 4, n. 12349 del 29/01/2008, De Angioletti, Rv. narcotraffico (art. 74 T.U. 239298-01), la fattispecie associativa riguardante stup.) non si pone in rapporto di specialità con il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. (associazione di stampo mafioso), per cui deve escludersi l'applicazione dell'art. 15 cod. pen., potendo semmai configurarsi il concorso formale di reati. udh .. . . 54 Tale concorso è ravvisabile finanche in presenza di compagine associativa fenomenologicamente unitaria, finalizzata alla commissione tanto di reati in materia di stupefacenti che di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163-01); i soggetti impegnati esclusivamente nel narcotraffico, nella consapevolezza che questo è gestito da associazione avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen., concorrono anche in quest'ultimo reato, perché contribuiscono causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio criminale (Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, ES, Rv. 253892-01). L'elemento che, a questo punto, caratterizza l'associazione di tipo mafioso, rispetto a quella meramente dedita al narcotraffico, e in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del «metodo», che, nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma proietta sull'imposizione della sfera di dominio propria dell'associazione stessa, in cui si inseriscono le attività socialmente tipiche descritte nel terzo comma della disposizione incriminatrice (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469-01; Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762-01).
5.2.2. In presenza di una compagine associativa fenomenologicamente unitaria, e quindi di una medesima condotta di partecipazione sotto il profilo storico-naturalistico, l'imputato già irrevocabilmente giudicato per l'uno dei due delitti non può in relazione a segmenti temporalmente coincidenti essere chiamato a rispondere dell'altro, ancorché con il primo formalmente concorrente. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2016, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui, ai fini della sua applicazione, esso esclude, sulla base del formatosi diritto vivente, che il fatto, pur in presenza di comune connotazione identitaria, sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
5.2.3. E' però indispensabile, come si diceva, che i segmenti di condotta, oggetto della duplice contestazione, siano temporalmente coincidenti. Ove non lo siano, anche solo in parte, il fatto non presenta comune connotazione identitaria. Questa Corte ha più volte affermato che l'«identità del fatto», rilevante ai fini dell'operatività del principio del ne bis in idem, non sussiste in relazione all'imputazione di reati permanenti, relativi alla partecipazione anche alla stessa associazione, tuttavia manifestatasi in periodi non esattamente corrispondenti rch 55 (Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577-01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287-01). Il fatto che si sia proceduto in ordine ad una condotta di partecipazione associativa non impedisce un secondo giudizio in relazione a periodi antecedenti e comunque più ampi, quand'anche le nuove condotte contestate fossero analoghe, per tipologia e modalità, a quelle già accertate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un «prendere parte» al fenomeno associativo diversamente conformato nella sua dimensione cronologica.
5.2.4. Nel caso di specie, allora, non solo non è provato che il sodalizio mafioso e quello di narcotraffico possano considerarsi al di là della parziale - identità degli affiliati e del ruolo di vertice attribuito ad uno o più di loro -una medesima organizzazione criminosa sotto il profilo strutturale, ma neppure emerge, né è dedotta, l'eguale dimensione temporale dei rispettivi fenomeni associativi;
il che esclude in radice che il fatto associativo oggi contestato possa essere fatto refluire, e fatto naturalisticamente coincidere, con le condotte partecipative ex art. 74 T.U. stup. in ordine alle quali si è già formato il giudicato.
5.3. Quarto motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI. Il motivo è infondato. La posizione direttiva di SA, in seno all'associazione, è stata ke rilevata sulla base di inappuntabili considerazioni. L'alto grado da lui rivestito (la «settima»), la sua preposizione ai riti di affiliazione ovvero di innalzamento, l'elevato numero di sodali a lui legati, il prestigio criminale di cui godeva fuori e dentro il carcere, le relazioni dirette e indirette con i capi storici degli altri sodalizi baresi appaiono elementi indicatori perfettamente convincenti, contro cui il motivo s'infrange.
5.4. Quinto motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI, Il motivo è manifestamente infondato. Le armi in possesso di SA, fatta eccezione solo per quelle indicate - secondo quanto accertato dai giudici di merito, e al capo C8), alimentavano - la conflittualità tra gruppi contrapposti. nel motivo stesso ricordato E' palese, dunque, che esse fossero nella disponibilità dell'associazione e collegate alla sua attività, integrando l'aggravante contestata (arg. ex Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212-01).
5.5. Sesto motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI. Il motivo è inammissibile, in quanto privo di oggetto. L'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, pro-tempore vigente, è stata esclusa, per i capi C8) e C11), in entrambi i gradi di merito. ven 56 5.6. Settimo e ottavo motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI, connessi e congiuntamente esaminabili. I motivi sono infondati. Il discostamento della pena base dal minimo edittale era stato puntualmente motivato dal primo giudice, con riferimento alla lunga militanza associativa, al ruolo di spicco ricoperto dal ricorrente, all'esistenza di precedenti penali. Tali indici erano in grado di giustificare, altresì, l'entità degli aumenti di pena operati per ogni singolo reato unificato ex art. 81 cpv. cod. pen., singolarmente non elevata e ben specificata nella sentenza di primo grado. L'atto di appello non era sul punto correlato al decisum, sicché la difesa non si può dolere che la Corte territoriale non sia tornata in argomento. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, non è scrutinabile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e tale principio è valido pur se il motivo investa la pena, quale che ne sia l'entità.
5.7. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
6. CE SA.
6.1. Il ricorso è infondato.
6.2. Premesso che, per quanto concerne, in linea generale, la contestazione del delitto di associazione mafiosa nei confronti di soggetto, quale CE SA, già condannato per il reato sanzionato dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, vale quanto osservato all'atto di esaminare la posizione del fratello CH, va detto che le doglianze articolate dal ricorrente non riescono in alcun modo a scardinare la tenuta logica del ragionamento sviluppato dalla Corte di appello, che ha enucleato, in modo esente da qualsivoglia deficit razionale, le condotte, poste in essere dall'imputato, che, valutate nel loro insieme, attestano la sussistenza degli elementi costitutivi, sotto il profilo sia materiale che psicologico, del contestato delitto di associazione mafiosa. I giudici di merito, senza incorrere nella paventata contraddittorietà, spiegano, in primis, che il fatto che CE SA non risulti essere stato sottoposto a formale rito di affiliazione al sodalizio dato che costituisce indice - primario, ma non imprescindibile, di partecipazione associativa, come nitidamente ribadito dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02) non esclude il suo stabile - inserimento nella compagine, la cui prova è affidata ad elementi di assoluta an v 57 solidità, dei quali il ricorrente mostra di non tenere conto alcuno, anche in ordine alla dedotta ed indimostrata integrale duplicazione, in chiave sia materiale che cronologica, di addebiti già mossi a suo carico nel precedente procedimento, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna. La Corte di appello ha, infatti, illustrato il ruolo produttivo, sul piano eziologico, di tangibili benefici a vantaggio dell'associazione mafiosa, onde non pare potersi dubitare dell'efficienza causale del contributo garantito al sodalizio consapevolmente assunto da CE SA, concretatosi, tra l'altro: - nel garantire il raccordo tra il fratello, leader detenuto del gruppo, ed i sodali, quale VA LO, in libertà; nell'intrattenere, grazie al credito derivantegli dalla provenienza familiare, intense relazioni con esponenti di spicco della consorteria, uno dei quali, ER VI, egli ha supportato, all'atto della scarcerazione, in vista della ripresa e della espansione delle attività criminali;
nella cooperazione prestata alla gestione della vicenda concernente la consegna di una pistola ad VA LO ed all'omessa restituzione dell'arma; all'ausilio prestato a GI EL nella trattativa suggellata dalla consegna di un'arma di precisione ad ER US, al tempo impegnato in una guerra di mafia nel quartiere barese di San Girolamo;
nella sottoscrizione di un'alleanza criminale con i vertici delle organizzazioni criminali facenti capo, rispettivamente, a IU TE e CO Di OL. Ha, inoltre, valorizzato, a definitiva conferma del pieno e fattivo inserimento di CE SA all'interno del clan, il tenore delle conversazioni, captate grazie alle espletate intercettazioni, che lo vedono protagonista di interlocuzioni che tradiscono la piena consapevolezza della caratura mafiosa del fratello e la totale adesione alla strategia volta al consolidamento reso possibile dall'ampia - disponibilità di armi del predominio sul territorio, da attuarsi a costo di - ingaggiare una sanguinosa controversia con le altre compagini ivi stanziate. La sentenza impugnata offre, dunque, appagante risposta alle obiezioni sollevate dall'atto di appello con riferimento alla partecipazione associativa di CE SA ed all'ontologica autonomia del fatto ex art. 416-bis cod. pen. rispetto a quello già accertato, la cui riproposizione in sede di legittimità non vale ad evidenziare la sussistenza della dedotta lacuna motivazionale.
6.3. ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
7. ER VI, classe '73. 7.1. Il ricorso è infondato. n a V 58 7.2. In ordine al primo motivo, va rilevato sulla premessa della già delineata, reciproca integrazione tra le motivazioni delle sentenze di merito - che il Giudice dell'udienza preliminare, alle pagg. 119-138, ha trattato funditus il tema della persistente operatività del clan PR, del quale ER VI (cl. '73) è stato esponente, in periodo successivo a quello cui si riferiscono le sentenze che hanno accertato la pregressa sussistenza di tale aggregato delinquenziale, che non supera la fine del primo decennio del secolo. Il primo giudice ha, in specie, avuto cura di spiegare che le emergenze istruttorie acquisite nel presente procedimento, costituite, precipuamente, dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e dall'esito dell'attività di intercettazione, hanno consentito di verificare che la potenza mafiosa del sodalizio non è venuta meno per effetto dell'azione di contrasto delle istituzioni e si è mantenuta intatta sino,grazie anche all'apporto di nuovi adepti - quantomeno, all'esecuzione, risalente al 2018, dei più recenti provvedimenti cautelari emessi a carico, tra gli altri, di VI. In tal senso, ha affermato il Giudice dell'udienza preliminare, depongono, tra l'altro: il protratto, frequente ricorso a riti di affiliazione, celebrati anche in ambiente carcerario;
la stabile dedizione ad attività illecite, in primis nel settore del narcotraffico;
la disponibilità di armi (confermata del sequestro, il 7 dicembre 2015, di una mitraglietta Skorpion); le informazioni raccolte in ordine all'attuale organigramma della compagine ed alle iniziative poste in essere da numerosi associati e, specificamente, da LI PR una volta riacquistata la libertà; continuità, nel corso del tempo, degli indici sintomatici della intrinseca ed autentica mafiosità del gruppo, quali il ricorso riti di affiliazione, la a connotazione gerarchica della struttura, il ferreo controllo del territorio, esercitato con il metodo della violenta intimidazione, l'assistenza agli associati. Il giudice di appello, al riguardo, ha condiviso le conclusioni raggiunte dal primo giudice, che ha ribadito, arricchendole di ulteriori considerazioni, all'atto della disamina della posizione di CH SA, che ha espressamente richiamato nel vagliare l'appello di ER VI (cl. '73). Ciò posto, deve notarsi come il ricorrente, con il primo motivo, svolge contestazioni che non tengono in alcun conto l'articolato ragionamento sviluppato dai giudici di merito e che, dunque, si palesano generiche e non idonee ad evidenziare vizi rilevabili in sede di legittimità. Non dissimile giudizio va espresso in relazione alla residua parte del primo motivo, vertente sull'enucleazione degli elementi di prova comprovanti l'appartenenza di VI alla societas sceleris, che la Corte di appello (cfr. pagg. 27-28) ha attestato, more solito evocando le risultanze dettagliatamente esposte emersodi quanto dalle dal Giudice dell'udienza preliminare, sulla scorta s val 59 intercettazioni e riferito dai collaboratori di giustizia circa la disponibilità e l'uso di armi, la consumazione di gravi delitti in concorso con altri consociati, il ricorso a contatti epistolari volti a coltivare, in costanza di detenzione, le relazioni interne al gruppo, la partecipazione a riti camorristici, l'assunzione di un ruolo strategico all'interno del carcere. La Corte di appello, peraltro, non ha mancato di indicare con precisione da quali elementi si trae la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'appartenenza di ER VI (cl. '73), in veste qualificata ed in epoca successiva a quella coperta dai precedenti giudicati, al clan PR ed ha, per tale via, corredato la decisione con un bagaglio motivazionale aderente alle emergenze istruttorie ed esente da faglie razionali, cui il ricorrente contrappone obiezioni che non si emancipano da un approccio di tipo meramente controargomentativo.
7.3. Non meno infondato è il secondo motivo, relativo alla dedotta violazione del divieto del ne bis in idem, che la Corte di appello ha escluso rinviando in toto alle argomentazioni spese con riferimento alla posizione di CH SA. Come, invero, qui già chiarito proprio trattando il ricorso di CH SA (§ 5.2.), dall'espletata istruttoria è emerso che l'associazione mafiosa descritta al capo A1) della rubrica del presente procedimento ha tratti costitutivi non sovrapponibili a quella, finalizzata, al narcotraffico, oggetto di precedente accertamento giudiziale. Con specifico riferimento all'addebito mosso a ER VI nell'ambito del procedimento indicato in ricorso, rilevano, in particolare, sia la chiusura>> della contestazione ex art. 74 d. PR. 9 ottobre 1990, n. 309, al 18 giugno 2015, cui fa pendant l'acquisizione di informazioni attestanti la protrazione della militanza mafiosa dell'imputato quantomeno sino al giugno del 2018 (cfr. pag. 27-28), sia la diversità delle condotte che qui vengono in rilievo, che si estendono, tra l'altro, alla partecipazione a riti di affiliazione, all'assunzione di responsabilità del gruppo in ambiente detentivo, nonché alla commissione di gravi delitti, quali il duplice tentato omicidio ai danni di HE CI ed SA TA, volti a riaffermare il predominio della consorteria nei confronti di quelle rivali. Tanto vale, in definitiva, a smentire l'assunto di ricorrente, a cui dire, al di là del diverso nomen iuris, vi sarebbe totale coincidenza tra i fatti separatamente contestati e, di conseguenza, ad imporre il rigetto del motivo di ricorso. da parte della 7.4. Il terzo motivo di ricorso, concernente l'omesso esame, Corte di appello, del motivo di impugnazione dedicato al capo E2), cioè al tentato n va 6 60 0 omicidio di SA TA, è inammissibile perché non proposto con l'atto di appello. Ricordato, in diritto, il pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 13826 del n.Rv. 274346; Sez. 2, 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), occorre, in proposito, segnalare, da un canto, che la sentenza impugnata (cfr. pag. 25) dà conto dell'avere l'imputato chiesto l'assoluzione per i capi A1), E) e E1), ma non anche per quello de quo agitur, e, dall'altro, che il ricorrente esibisce, a sostegno della pretesa fallacia di tale indicazione, copia delle note difensive depositate in vista dell'udienza del 18 giugno 2021 contenenti, in effetti, sub 3), l'autonoma richiesta di assoluzione per il tentato omicidio di SA TA ovvero di un atto inidoneo ad - estendere l'oggetto dell'impugnazione, che è rimasto circoscritto ai capi ed ai punti espressamente indicati con il libello introduttivo del giudizio di secondo grado, con il quale VI aveva sollecitato solo la derubricazione del fatto nel reato di lesioni personali e l'esclusione della circostanza aggravante ex art. 416- bis.
1. cod. pen.. 7.5. Privi di pregio si palesano, infine, gli ultimi due motivi di ricorso, volti a contestare la legittimità decisione impugnata nella parte relativa della all'affermazione della penale responsabilità di ER VI (cl. '73) quale mandante dell'agguato di cui furono vittime HE CI ed SA TA, materialmente eseguito dall'omonimo cugino ER VI (cl. '67), ed alla corretta qualificazione della condotta. Le doglianze del ricorrente si traducono, invero, nella pedissequa e sterile interazione dei rilievi articolati nella fase di merito, cui il giudice di secondo grado ha replicato in modo logicamente ineccepibile e perfettamente aderente alle acquisizioni istruttorie (cfr. pagg. 25-26, nonché, nella sentenza di primo grado, 164-184), avuto riguardo, specificamente: - all'attitudine delle conversazioni captate dopo l'episodio a dimostrare che l'esecutore materiale ha agito su incarico dell'odierno ricorrente, autore, in occasione del dialogo con CE SA, di una vera e propria confessione stragiudiziale, peraltro coerente con i commenti scambiati con il cugino il 7 ottobre 2011, chiaramente espressivi della riconducibilità a lui della paternità dell'agguato, finalizzato a ridimensionare il rango criminale di CI ed a fungere da monito per n a 61 v tutti i suoi accoliti («Una volta che abbiamo buttato di testa a terra a Lupen tutti i ragazzi se ne scappano»); all'inattendibilità delle dichiarazioni rese, in proposito, da ER VI (cl. '67), dirette, con ogni evidenza, a preservare la posizione del correo e contraddette, vieppiù, dalla sopra citata conversazione del 7 ottobre 2011, chiara nel far emergere la causale mafiosa, anziché personale o passionale, del gesto criminoso, e la reale dimensione dell'obiettivo perseguito dai responsabili, rappresentato dalla fisica eliminazione di CI;
al conferimento, da parte del mandante, di un incarico che non escludeva l'aggressione, in termini di potenziale letalità, nei confronti non solo della vittima designata ma anche del suo eventuale ed occasionale accompagnatore, confermato dal comportamento dell'esecutore materiale il quale, già autore, in pregiudizio di CI, di un atto (l'esplosione, dalla distanza di 4-5 metri, di un colpo di arma da fuoco ad altezza d'uomo, che raggiungeva la persona offesa alla coscia destra) connotato, per le concrete modalità di attuazione, da dolo omicidiario diretto, non ha esitato, quando il primo bersaglio era ormai riverso in terra, ad inseguire TA, il quale stava tentando la fuga, sparando al suo indirizzo almeno cinque colpi con l'evidente intenzione, pacificamente ammessa nella conversazione del 7 ottobre 2011 e confermata dal testimone IC Pascazio, di ucciderlo. A quest'ultimo riguardo, a fronte delle obiezioni difensive, è utile ricordare come già il primo giudice, nel riportare il testo della conversazione del 7 ottobre 2011, abbia dato conto del rimprovero mosso da ER VI (cl. '73) al cugino, concernente nell'avere distolto la propria attenzione da CI, senza finirlo, prima di dedicarsi a TA, pure lui obiettivo, ancorché collaterale, della perpetrata aggressione. Tanto, del resto, in pieno accordo con quanto, due anni dopo, il ricorrente avrebbe confidato a CE SA in ordine all'onnicomprensività del mandato omicidiario conferito al cugino («ho sparato a tutti, questi infamoni !»). anche nella Al cospetto di un apparato argomentativo solido e coerente parte in cui spiega (cfr., ancora, la sentenza di primo grado, pagg. 180-183) perché, con riferimento al tentato omicidio di SA TA, ER VI (cl. '73), debba rispondere di concorso pieno e non anomalo ex art. 116, cod. pen. il ricorrente frappone doglianze di impronta eminentemente confutativa, - incapaci di introdurre seri elementi di perplessità in ordine alla legittimità, sotto questo aspetto, della sentenza impugnata. 62 vän 7.6. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
8. TO VI.
8.1. Il ricorso è infondato. La Corte di appello ha, invero, esaminato la posizione di TO VI sul presupposto che egli, al pari di molti altri imputati, ha rinunziato, nel corso del giudizio di appello, ai motivi di impugnazione concernenti la responsabilità ed ha, di conseguenza, applicato, come programmaticamente indicato alla pag. 164, le circostanze attenuanti generiche - delle quali, in primo grado, TO VI non aveva beneficiato in regime di prevalenza sulla contestata aggravante. - Al cospetto di censure, quali quelle sviluppate con il ricorso per cassazione, che muovono, sia pure implicitamente, dall'opposto postulato secondo cui TO VI avrebbe tenuto fermi, sino alla fine del giudizio di appello, tutti i motivi proposto avverso la sentenza di primo grado, occorre notare come la lettura della sentenza impugnata deponga invece nel senso, contrario a quello che ispira il più recente atto di impugnazione, dell'intervenuta, parziale rinunzia. A tal fine, la Corte di appello, alla pag. 2, rimanda, per l'individuazione degli imputati che avevano rinunciato ai motivi sulla responsabilità, all'epigrafe che riporta, tra l'altro, le conclusioni dell'avv. IC Quaranta il quale, nell'occasione, chiese di partire da una pena di quattro anni e sei mesi, di concedere le circostanze attenuanti generiche, e di andare a effettuare degli aumenti in continuazione, che siano inferiori a quelli già individuati e applicati dal Giudice di primo grado»>, in tal modo esprimendosi in termini tali da dimostrare, per facta concludentia, di non avere più interesse a coltivare i motivi sulla responsabilità, da intendersi, pertanto, rinunciati. La precedente considerazione trova, d'altro canto, definitivo riscontro nell'inserimento di TO VI nel novero degli imputati il vaglio delle cui posizioni, compiuto alle pag. 164 e ss. della sentenza impugnata, è stato parametrato alla rinuncia ai motivi sula responsabilità che, con specifico riferimento al ricorrente de quo agitur, trova preciso riscontro, alla pag. 191, nell'apposizione del segno «X» all'interno dell'apposita casella destinata ad evidenziare proprio la «Rinuncia ai motivi». Per quanto concerne, poi, la determinazione del trattamento sanzionatorio, va, in primo luogo, rilevato che la Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha fissato la pena base in sei anni di reclusione e 1.200 euro di multa, ovvero in misura superiore al minimo edittale di tre anni e 516 euro ma inferiore alla media, pari a sei anni e sei mesi e 1.286 euro. 63 van In tal modo, si è orientata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito (cfr., n specie quella di primo grado, pagg. 148-163 e, poi, 1358), peraltro, emerge che VI, protagonista, nell'occasione, di un fatto di notevole offensività, è soggetto il cui spessore criminale deve essere apprezzato in ragione, tra l'altro, delle plurime condanne patite per reati contro il patrimonio, anche di significativa gravità, ciò che concorre ad assicurare l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito. Analoghe valutazioni devono essere riservate alla quantificazione degli aumenti per la continuazione, che la Corte di appello ha partitamente fissato, per ciascuno dei reati satellite, in misura assai contenuta e rispondente ai canoni che hanno orientato la determinazione della pena base, oltre che ridotta (stante la concessione delle circostanze attenuanti generiche) rispetto a quanto stabilito dal Giudice dell'udienza preliminare. Per quanto concerne, da ultimo, la misura della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., va segnalato come la Corte di appello ha avuto cura di illustrare, alla pag. 164 della sentenza impugnata, le ragioni sottese al contenimento del beneficio nel quarto della pena base, individuate nella gravità dei fatti contestati, così muovendosi nel perimetro della discrezionalità insindacabile carente, all'evidenza, qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà in - sede di legittimità.
8.2. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
9. AR DI.
9.1. Il ricorso è infondato.
9.2. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte di appello ha, invero, dato analiticamente conto del compendio indiziario raccolto a carico di AR DI, costituito, in primis, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IU AF ed SL AH, che ha analiticamente esaminato, anche alla luce delle obiezioni mosse dall'imputato con l'atto di appello. 64 vdu Ha spiegato che DI, legato a IU CO NO (a sua volta gregario di IC DE), ha partecipato al rito di iniziazione di SL il quale, dopo un'iniziale esitazione, ha reso, al riguardo, dichiarazioni coerenti con quelle di AF, ed aggiunto che il narrato dei collaboratori di giustizia trova riscontro negli esiti delle espletate intercettazioni, che danno conto della partecipazione di DI ad ulteriori cerimonie di affiliazione e di conferimento di cariche, oltre che a reati predatori e\o implicanti il l'uso della violenza. Ha aggiunto che nella stessa direzione militano, del resto, le informazioni che si traggono dalla missiva inviata da CH SA a DO MO, evocativa di un precedente episodio, che aveva visto il primo riferire di avere svolto, in passato, una efficace attività intimidatoria in sinergia con Valenza confermativa della sincerità del narrato di AF ed SL DI. rivestono, ancora, gli intensi flussi di corrispondenza che DI ha intrattenuto, tra il 2010 ed il 2011, con numerosi esponenti della compagine di appartenenza e persino con esponenti di spicco del distinto clan PR. A fronte delle obiezioni mosse dall'imputato in ordine all'attendibilità ed alla sovrapponibilità delle distinte propalazioni accusatorie, la Corte di appello ha ribadito (cfr., in specie, quanto esposto alle pagg. 58-59), in accordo con il primo giudice, la sicura idoneità a comprovare, in termini di certezza, l'intraneità alla e resa concreta congrega mafiosa, suggellata dalla formale affiliazione dall'assunzione di ruoli operativi, afferenti, tra l'altro, alla partecipazione ai riti di iniziazione e conferimento di grado ad altri associati ed alla cooperazione ad attività volta a ribadire, anche in combutta con soggetti di spicco di altro gruppo, il predominio mafioso sul territorio. I giudici di merito, nel rimarcare l'attitudine delle acquisite prove documentali ad avallare e rinsaldare valutazione espressa in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno partitamente analizzato, con e senza spendere considerazioni dovizia di pertinenti argomentazioni manifestamente illogiche o contraddittorie, tutte le doglianze sollevate con l'atto di appello che l'imputato, in sostanza, ripropone con i motivi di ricorso, che si palesano, pertanto, ispirati ad un approccio inteso alla rivalutazione e, pertanto, non idonei a consentire l'intervento censorio del giudice di legittimità. Tanto, con specifico riferimento, tra l'altro, alla sovrapponibilità dei rispettivi che viene apporti di AF e SL, all'autonomia della loro genesi espressamente ribadita, avendo il primo riferito circostanze ulteriori rispetto a quelle apprese dal secondo e, dunque, alla possibilità di operare, al riguardo, la mutual corroboration, nonché alla rilevanza, in senso contrario all'ipotesi di - 7 65 rdh accusa, dell'apporto di IN OT, il quale, pur provenendo dall'ambiente criminale bitontino, ha affermato di non aver conosciuto DI. A quest'ultimo proposito, la Corte di appello ha spiegato, con incedere scevro da fratture razionali, che l'ignoranza palesata da OT ben può derivare dalle origini di DI, nato nella diversa località di Ruvo di Puglia, dall'avere entrambi patito, nel periodo considerato, detenzione in carceri differenti e, soprattutto, dall'essere le più rilevanti conoscenze di OT circoscritte ad epoca non successiva al 2008, di alcuni anni precedente rispetto a quella, collocata tra il 2010 ed il 2013, alla quale si riferiscono gli elementi di prova acquisiti a carico del ricorrente. Rebus sic stantibus, è evidente che la condotta posta in essere da AR DI, come accertata nel presente procedimento, non riflette un mero status, né si risolve in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, ma si sostanzia in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione. Ne discende, quindi, che la sentenza impugnata non risulta essersi discostata dal principio di diritto, secondo cui l'azione del partecipe deve consistere, per assumere rilevanza penale, «nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa», quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, idoneo altresì ad attestare la sua messa a disposizione» in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; in termini, già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01 e, nella giurisprudenza ad successiva, Sez. 2, n. del 30/05/2017, 31541 essa Abbamundo, Rv. 270468-01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659-01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207- 01; Sez. 6, n. 12554 del 1/03/2016, Archinà, Rv. 267418-01).
9.3. Manifestamente infondato è, da ultimo, il quarto motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo statuito che «In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti ele aggravanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 02; Sez. 4, n. 10379 del - 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914 01; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, TO, Rv. 180654 -01). 0 van 6 66 Nel caso di specie, la Corte di appello, preso atto della concessione, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, ha ritenuto di poter modificare in melius l'esito del giudizio di bilanciamento nei confronti dei soli imputati che, diversamente da DI, hanno rinunciato ai motivi di impugnazione concernenti la responsabilità penale, così dimostrando, nella sostanza, di accettare, per questa parte, l'esito del giudizio di primo grado, e si sono resi autori di una scelta suscettibile, all'evidenza, di positiva valutazione sul piano del comportamento processuale. Nessuna aporia si registra, dunque, nel rigetto del motivo di appello articolato, in proposito, da DI il quale, peraltro, ha allegato, a sostegno dell'impugnazione, circostanze già valutate dal Giudice dell'udienza preliminare, quale l'opzione per il rito abbreviato, ovvero prive di significativa rilevanza, quale il rispetto delle prescrizioni connesse alla misura cautelare applicata a suo carico.
9.4. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 10. HA ON. 10.1. Primo motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI e primo motivo dell'atto di ricorso avvocato Cincioni, connessi e congiuntamente esaminabili. I motivi sono infondati. Essi non tengono conto che il giudice di legittimità non è abilitato ad effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici territoriali, dovendo questa Corte viceversa limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte dai giudici stessi per giustificare il loro convincimento. Sono, pertanto, non conducenti in questa sede le deduzioni critiche che si pongano in diretto confronto col materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni intestate alla Corte stessa (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924-01; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153-01). Le deduzioni oggetto dei motivi in scrutinio sotto prive di pregio sotto l'anzidetto profilo, a fronte di una decisione che, in modo succinto ma compendioso, dà piena contezza dei concordanti elementi di natura dichiarativa su cui poggia il ribadito accertamento dell'intraneità dell'imputato al sodalizio mafioso. n 67 vä Né la Corte di appello ha mancato di saggiare l'affidabilità, intrinseca ed estrinseca, dei narrati dei collaboratori NG e LI, non intaccata da essenziali divergenze, né quindi ha mancato di verificare positivamente la loro capacità di reciproco riscontro. Le reiterate censure al riguardo appaiono meramente confutative di profili già opportunamente, e quindi insindacabilmente, vagliati. L'imputato, entrato nel sodalizio mediante puntuale rito di affiliazione, era dedito al narcotraffico per conto dell'organizzazione. Non è chi non veda come tale condotta non rifletta un mero status, né si risolva in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, ma si sostanzi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione. La sentenza impugnata non si è così discostata dal principio di diritto, secondo cui l'azione del partecipe deve consistere, per assumere rilevanza penale, nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa», quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, idoneo altresì ad attestare la sua «messa a disposizione>> in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; in termini già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01 e, nella giurisprudenza ad essa successiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468-01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659-01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207-01; Sez. 6, n. 12554 del 1/03/2016, Archinà, Rv. 267418-01). 10.2. Secondo motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI e secondo motivo dell'atto di ricorso avvocato Cincioni, connessi e congiuntamente esaminabili. I motivi sono infondati. Essi non tengono conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, riguardo alle associazioni per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori anche solo per colpa, per l'accertamento della quale assume sicuro rilievo il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte dei sodalizi di tal genere (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 68 van 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01). Il notorio, per quanto concerne l'organizzazione criminale di cui al capo A1), ha trovato preciso riscontro nella realtà (v. supra, § 5.4.). 10.3. Terzo motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI. Il motivo è infondato, perché la negata prevalenza delle attenuanti generiche è stato convenientemente giustificata dalla Corte di appello tramite l'icastico richiamo alla pervicace inclinazione del ricorrente al delitto. La materia involge, del resto, l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. 10.4. Quarto motivo dell'atto di ricorso avvocato De LI. Il motivo è infondato, perché il rilievo della pervicace inclinazione al delitto, compiuto espressamente a proposito del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, è idoneo a sorreggere altresì la valutazione di pericolosità sociale che è il presupposto della misura di sicurezza di cui all'art. 417 cod. pen. 10.5. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 11. HE MP. 11.1. Motivo unico, manifestamente infondato. La sentenza impugnata si è attenuta all'esatto principio di diritto, già ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481-01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253-01) e che deve essere qui ribadito, secondo cui può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a farvi ingresso. Ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, in base al quale tutti i reati commessi ambito associativo, e genericamente rientranti nel relativo programma, dovrebbero ritenersi passibili del trattamento sanzionatorio mitigato. 69 van La verifica giudiziale sulla anticipata programmazione è risultata, nel caso di specie, negativa. Il ricorrente contrasta tale giudizio riproponendo circostanze di fatto (la sovrapponibilità temporale dei reati, l'unicità di matrice mafiosa, la comunanza di scopo) non dirimenti alla luce di quanto testé osservato. 11.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 12. CO NO. 12.1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Premesso, invero, che tangibile appare la genericità dell'obiezione vertente sulla differenziazione delle pene, che non tiene conto della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio e non è accompagnata dalla precisa indicazione delle analogie a fronte delle quali i giudici di merito avrebbero fornito risposte ingiustificatamente diversificate, va chiarito, quanto alla misura della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., che la Corte di appello ha avuto cura di illustrare, alla pag. 164 della sentenza impugnata, le ragioni sottese al contenimento del beneficio nel quarto della pena base, individuate nella «gravità dei fatti contestati desumibile in particolare dall'apprezzabile lasso temporale di operatività del sodalizio criminoso e dall'estensione territoriale dello stesso»>, così muovendosi nel perimetro della discrezionalità insindacabile - carente, all'evidenza, qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà in sede di legittimità. 12.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 13. GE NO. 13.1. Il ricorso è infondato. La Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha fissato la pena base in otto anni di reclusione, ovvero in misura leggermente superiore al minimo edittale di sette anni ma largamente inferiore alla media, pari a nove anni e sei mesi. 7 70 0 In tal modo, si è orientata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 -01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito, peraltro, emerge che NO, quantunque abbia arrecato al sodalizio criminoso un contributo marginale, esplicatosi perlopiù tra le mura carcerarie, è soggetto il cui spessore criminale deve essere apprezzato in ragione, tra l'altro, della pregressa sottoposizione a misura di prevenzione personale, espressiva di sicura propensione delittuosa, nonché della durata della partecipazione, estesa sino, quantomeno, alla pronunzia della sentenza di primo grado, ciò che concorre ad assicurare l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito. In ordine, poi, alla misura della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., va qui ribadito, a confutazione dell'obiezione del ricorrente, che la Corte di appello ha avuto cura di illustrare, alla pag. 164 della sentenza impugnata, le ragioni sottese al contenimento del beneficio nel quarto della pena base, individuate nella «gravità dei fatti contestati desumibile in particolare dall'apprezzabile lasso temporale di operatività del sodalizio criminoso e dall'estensione territoriale dello stesso», così muovendosi nel perimetro della discrezionalità insindacabile - carente, all'evidenza, qualsivoglia profilo di manifesta illogicità о contraddittorietà in sede di legittimità. - 13.2. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 14. IU NO, classe '41. 14.1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Premesso che l'atto di impugnazione è espressamente riferito, attraverso la reiterata menzione dell'art. 444 cod. proc. pen., ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta quale quella impugnata certamente non è - va rilevato - come del tutto generiche siano le contestazioni rivolte, specificamente, alla determinazione della pena, a titolo di aumento per la continuazione, per il reato oggetto di addebito nell'ambito del presente procedimento ed al riconoscimento della continuazione con reato già giudicato, che, peraltro, è avvenuto in accoglimento di apposita richiesta di parte ed afferisce ad istituto che opera in 71 senso favorevole all'imputato, il quale non è, quindi, titolare di interesse a contestare una decisione da lui espressamente sollecitata. 14.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 15. HE NO. 15.1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Premesso, invero, che tangibile appare la genericità dell'obiezione vertente sulla differenziazione delle pene, che non tiene conto della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio e non è accompagnata dalla precisa indicazione delle analogie a fronte delle quali i giudici di merito avrebbero fornito risposte ingiustificatamente diversificate, va chiarito, quanto alla misura della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., che la Corte di appello ha avuto cura di illustrare, alla pag. 164 della sentenza impugnata, le ragioni sottese al contenimento del beneficio nel quarto della pena base, individuate nella gravità dei fatti contestati desumibile in particolare dall'apprezzabile lasso temporale di operatività del sodalizio criminoso e dall'estensione territoriale dello stesso>>, così muovendosi nel perimetro della discrezionalità insindacabile carente, all'evidenza, qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà in sede di legittimità. 15.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 16. IU LA. 16.1. Il ricorso è fondato. Premesso che la formalizzata rinuncia ai motivi di appello non ha riguardato le doglianze quale quella del cui rigetto LA si duole concernenti il trattamento sanzionatorio, va rilevato come, in effetti, la sentenza impugnata non contenga l'illustrazione delle ragioni sottese al rigetto della censura, reso evidente dall'apposizione del segno di croce, a fianco del nome di IU LA, sulla colonna relativa agli imputati la cui partecipazione si è protratta 72 van in un periodo successivo all'inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato ex art. 416-bis cod. pen.. Alla segnalata carenza motivazionale si aggiunge, peraltro, un profilo di patente contraddittorietà della decisione rispetto alla dichiarata intenzione della Corte di appello (cfr. pag. 188 della sentenza impugnata) di applicare il regime più favorevole «per quegli imputati rispetto ai quali il PG nelle proprie conclusioni (riportate in epigrafe) ha modificato formalmente il tempus commissi delicti, fissandolo prima della intervenuta novella del 2015 dell'art. 416 bis c.p.», ovvero per i soggetti inseriti in un elenco che, come agevolmente verificabile dalla trascrizione, in epigrafe, delle conclusioni del Procuratore generale, comprende anche IU LA. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. 17. CO NI. 17.1. Primo motivo, fondato. La sentenza impugnata incorre in contraddizione nella parte in cui, da un lato, dichiara (pag. 188) di aderire alle conclusioni del Procuratore generale di udienza, che per taluni imputati, tra cui NI, aveva inteso perimetrare temporalmente la condotta associativa a data anteriore all'entrata in vigore della Я legge 27 maggio 2015, n. 69; e, dall'altro, nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, si muove (come da specchietto a pag. 197) all'interno della cornice edittale più severa introdotta dalla legge citata, così applicata in modo inammissibilmente retroattivo. 17.2. Secondo motivo, manifestamente infondato. Ferma l'applicazione del principio di diritto di cui supra § 11.1., la Corte di appello afferma essere indimostrato che l'imputato avesse ideato i reati già definitivamente accertati in separata sede, per cui era invocata la continuazione, già al momento dell'adesione al sodalizio di cui al capo A). Il rilievo, conforme al paradigma normativo di riferimento, è insuperato e le censure si concentrano su aspetti all'evidenza non pertinenti. 17.3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 18. IC NA. van 7373 18.1. Primo motivo dell'atto di ricorso avvocato Chiusolo e primo motivo dell'atto di ricorso avvocati Chiusolo e Loconsole, connessi e congiuntamente esaminabili. Il motivo è manifestamente infondato. Ferma l'applicazione del principio di diritto di cui supra § 11.1., la Corte di appello afferma essere indimostrato che l'imputato avesse ideato i reati già definitivamente accertati in separata sede, per cui era invocata la continuazione, già al momento dell'adesione al sodalizio di cui al capo A). Il rilievo, conforme al paradigma normativo di riferimento, è insuperato e le censure si concentrano su aspetti all'evidenza non pertinenti. 18.2. Secondo motivo dell'atto di ricorso avvocato Chiusolo. Il motivo è fondato. Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, o di altre pene accessorie correlate all'entità della pena principale inflitta, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre sempre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980-01; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240-01). Nel caso di specie, il reato più grave è quello associativo odierno e la pena per esso inflitta, diminuita per le generiche e ridotta per il rito, è pari a quattro anni di reclusione, compatibile con la sola interdizione temporanea dai pubblici uffici e incompatibile con la pena accessoria dell'interdizione legale. 18.3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione legale, che deve essere eliminata, e limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che può essere rideterminata direttamente da questa Corte (ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.) nella misura di cinque anni, Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 19. DO NT. 19.1. Primo motivo. La censura inerente il riconosciuto ruolo direttivo è inammissibile, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli incidenti sul trattamento sanzionatorio. Una rinuncia siffatta impedisce di dedurre in Cassazione questioni concernenti la ricostruzione e la qualificazione giuridica del fatto (da ultimo, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01). 74 van La censura in tema di dosimetria della pena è manifestamente infondata. La pena base individuata (quattordici anni di reclusione, in cornice edittale che spaziava da dodici a diciotto) è inferiore alla media edittale e la Corte di appello non era gravata da speciali obblighi di motivazione (v., a contrario, tra le molte, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01), tanto più a fronte della totale genericità dell'appello sul punto. 19.2. Secondo motivo, inammissibile per difetto di specificità. La protrazione della permanenza del reato associativo a data successiva all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, è puntualmente argomentata alla pag. 1090 della sentenza di primo grado, anche con riferimento alle concordi propalazioni sul punto dei collaboratori di giustizia. La Corte di appello, a fronte della genericità del motivo di gravame, si è conformata a tale valutazione. Le due pronunce realizzano una tipica ipotesi di «doppia conforme>> sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), entrambi possono essere letti congiuntamente, in vista del controllo di legittimità, costituendo un unico corpo decisionale (nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01) al quale il motivo in scrutinio non muove alcuna contestazione DA specifica. 19.3. Terzo motivo, fondato. Ogni misura di sicurezza personale, in base al tenore testuale dell'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, ivi compresa dunque quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice (Sez. 5, n. 24873 del 21/04/2023, La Rosa, Rv. 284817-01; Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804-01; Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813-01). Trattasi di orientamento non incontrastato, invero, nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dovere aderire sia perché perfettamente aderente alla lettera della norma, sia perché teleologicamente appropriato all'evoluzione del sottosistema delle misure di sicurezza e alla necessità di una sua interpretazione costituzionalmente orientata. - che pure sembraIl motivo è allora fondato, perché la Corte di appello ripudiare l'esistenza della presunzione, dal momento che a taluni imputati, pur van 75 condannati in secondo grado per il reato associativo, la misura di sicurezza non è stata applicata non valuta in concreto, ai fini in discorso, la pericolosità sociale del ricorrente. 19.4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente alla misura di sicurezza, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 20. SA OR. 20.1. Il ricorso è infondato. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, si imperniano su contestazioni che si risolvono nella confutazione del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata senza, tuttavia, evidenziare profili di manifesta contraddittorietà o illogicità né inosservanza delle regole che presiedono all'apprezzamento delle emergenze istruttorie ed all'applicazione degli istituti di diritto sostanziale. La Corte di appello ha, invero, esaminato funditus le critiche che OR ha mosso, già con l'impugnazione di merito, in relazione all'apporto dei collaboratori di giustizia, che ha complessivamente stimato idoneo a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza dell'impostazione accusatoria. All'uopo, ha valorizzato le concordanti dichiarazioni di NG e LI, membri della medesima articolazione criminale nella quale SA OR è stato inserito in esito alla cerimonia della quale i due hanno riferito, temporalmente collocata nel luglio del 2015. Ha dato conto della riferita presenza di soggetto a loro sconosciuto, che OR aveva portato seco perché a lui strettamente legato, e spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, perché tale circostanza non valga, in concreto, a sminuire l'attitudine probatoria del racconto dei due collaboratori di giustizia. Ha, quindi, esaminato le obiezioni mosse dall'imputato con riferimento all'attitudine del contributo dei collaboratori di giustizia estranei alla compagine alla quale egli avrebbe aderito, fornendo risposte scevre, all'apparenza, da tangibili fratture razionali, anche in ordine alla conoscenza tra NG e OR ed all'evoluzione, nel corso del tempo, dei rapporti tra il secondo ed il clan di appartenenza, interpretati nell'ottica del progressivo consolidamento di una relazione partecipativa che, preesistente al rito di iniziazione, si è protratta quantomeno sino al 2018. La Corte di appello, subito dopo, ha ribadito che la riconduzione della condotta posta in essere da SA OR alla partecipazione ad associazione 76 va mafiosa è resa certa dalla pluralità di contributi da lui offerti alla causa comune, suggellati dalla formale affiliazione ma ex se apprezzabili, nella loro dimensione ontologica di cooperazione all'attività di narcotraffico ed al mantenimento del leader CH LD nel periodo in cui questi era ristretto in carcere, oltre che di supporto allo stesso SA nella contesa con un esponente del contrapposto clan LL SS. Al riguardo, ha dato atto delle differenti indicazioni, da parte dei singoli collaboratori, in ordine alla conduzione, da parte di OR, dell'attività di narcotraffico, essa pure plasmata in funzione del suo ingresso nella consorteria mafiosa. D'altro canto, ha aggiunto, il tenore della missiva inviata nel 2018 da SA OR a ER VI (cl. '73) e la riscontrata disponibilità, in capo allo stesso VI, del recapito di OR, al tempo recluso a Lanciano, concorrono a dimostrare l'inserimento dell'imputato nel gruppo PR, del quale facevano parte anche SA e VI. La sentenza impugnata si palesa, pertanto, senz'altro tetragona ai rilievi del ricorrente, che si risolvono nella sterile riproposizione sovente non corredata, peraltro, dalle necessarie allegazioni, ciò che rende i motivi, per questa parte, inammissibili per carenza di autosufficienza di temi che la Corte di appello ha - adeguatamente scandagliato, pervenendo a conclusioni che, con il libello introduttivo del presente giudizio, sono state contrastate in termini di mera controargomentazione, in quanto tali non idonei ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità. Sul punto, pertinente si palesa, del resto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, costantemente mutuato dalla Corte di cassazione, secondo cui «Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento» (Sez. 1, n. 36087 del del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058 - 01; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577 01; Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, dep. 2010, - Lucchese, Rv. 245729 - 01). 20.2. Anche il terzo motivo di ricorso privo di pregio. In proposito, deve, preliminarmente, precisarsi che la questione afferente alla collocazione cronologica della condotta e, di conseguenza, alla cornice edittale applicabile è preclusa perché non proposta con i motivi di appello e, comunque, manifestamente infondata perché contrastante con le emergenze f 77 processuali, che attestano (NG e LI collocano il rito di affiliazione nel luglio 2015; i rapporti con ER VI cl. '73 si spingono sino al giugno del 2018) come la militanza associativa di OR si è protratta oltre il 14 giugno 2015, data di entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69. Per quanto concerne, poi, l'aggravante dell'essere l'associazione armata, l'obiezione del ricorrente non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, riguardo alle associazioni mafiose, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori anche solo per colpa, per l'accertamento della quale assume sicuro rilievo il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte dei sodalizi di tal genere (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01). Il notorio, per quanto concerne l'organizzazione criminale di cui al capo A1), ha trovato preciso riscontro nella realtà (v. supra, § 5.4.). 20.3. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 21. IU RI. 21.1. Motivo unico, fondato. Per RI la sentenza impugnata non retrodata, in dispositivo, la permanenza del reato associativo a data anteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69 (come avvenuto per altri imputati, in conseguenza dell'accoglimento del motivo di appello sul punto), e, se pure la pena base determinata in appello è ridotta rispetto al primo grado, la sua misura (dieci anni di reclusione) è compatibile anche con la cornice edittale introdotta dalla legge citata. D'altra parte, in motivazione, e in particolare nello specchietto illustrativo di riportata l'indicazionededicato alla quantificazione, è della pag. 199, partecipazione associativa cessata anteriormente al 2015. La contraddizione vizia irrimediabilmente la decisione adottata. 21.2 Quest'ultima impugnata deve essere pertanto annullata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 22. OB RI. van 78 22.1. Motivo unico, manifestamente infondato. Ferma l'applicazione del principio di diritto di cui supra § 11.1., la Corte di appello afferma essere indimostrato che l'imputato avesse ideato i reati già definitivamente accertati in separata sede, per cui era invocata la continuazione, già al momento dell'adesione al sodalizio di cui al capo A1). Il rilievo, conforme al paradigma normativo di riferimento, è insuperato e le censure si concentrano su aspetti all'evidenza non pertinenti. 22.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 23. SA D'EL. 23.1. Motivo unico. La censura in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto priva di oggetto. Le circostanze stesse risultano già concesse, in appello, in rapporto di prevalenza. La censura in tema di dosimetria della pena è infondata. La pena base determinata in appello (ridotta a dieci anni e sei mesi di reclusione) è prossima al minimo edittale di dieci anni e la sua quantificazione non richiedeva speciale giustificazione (V., a contrario, tra le molte, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, M Torre, Rv. 276932-01). 23.2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 24. MA D'EL. 24.1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Premesso, invero, che tangibile appare la genericità dell'obiezione vertente sulla differenziazione delle pene, che non tiene conto della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio e non è accompagnata dalla precisa indicazione delle analogie a fronte delle quali i giudici di merito avrebbero fornito risposte ingiustificatamente diversificate, va chiarito, quanto alla misura della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., che la Corte di appello ha avuto cura di illustrare, alla pag. 164 della sentenza impugnata, le ragioni sottese al contenimento del beneficio nel quarto della pena base, individuate nella «gravità dei fatti contestati desumibile in particolare dall'apprezzabile lasso temporale di 79 van operatività del sodalizio criminoso e dall'estensione territoriale dello stesso>>, così muovendosi nel perimetro della discrezionalità insindacabile - carente, all'evidenza, qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà in - sede di legittimità. 24.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 25. SA De BE. 25.1. Motivo unico, inammissibile per genericità e difetto di evidente interesse. De BE è imputato divenuto collaboratore di giustizia in pendenza del giudizio di appello. Anche a seguito di tale scelta, egli rinunciava ai motivi di gravame non incidenti sul trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, dato atto di ciò, ha concesso l'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. e ha valutato l'attenuante stessa, assieme alle già riconosciute attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sulle aggravanti;
ha ridotto la pena base del reato associativo al minimo edittale di sette anni di reclusione;
l'ha ridotta ulteriormente a quattro anni e sei mesi per l'attenuante speciale;
ha apportato un'ulteriore riduzione sino a quattro anni per le attenuanti generiche;
ha calcolato l'aumento per la continuazione e la diminuente del rito, tornando alla misura finale di quattro anni di reclusione. Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione, ma non specifica le esatte statuizioni di cui si duole, né specifica l'utilità concretamente perseguita con la proposizione dell'odierna impugnazione. 25.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 26. VI De FA. 26.1. Il ricorso è infondato. 26.2. Preliminarmente, va dato atto del rigetto, da parte del Collegio, della richiesta di differimento della trattazione del procedimento, avanzata dall'avv. Margherita Musicco, difensore di fiducia di VI De FA, la quale ha addotto, producendo certificazione sanitaria, di essere stata affetta, il giorno precedente a vch 80 quello dell'udienza di discussione, da «sindrome da raffreddamento con stato febbrile di oltre 38°, dolori articolari e cefalea», patologia che ha giustificato una prognosi di guarigione in cinque giorni salvo complicazioni. di legittimità ha costantemente ritenuto, La giurisprudenza dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che nell'interpretazione l'impedimento previsto da tale disposizione concerne non solo la capacità del difensore di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi deve per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, ma attivamente necessariamente determinare un'impossibilità effettiva, assoluta e perciò legittima, a partecipare all'udienza, riferibile ad una situazione non dominabile dall'avvocato e a lui non ascrivibile (in questo senso, cfr., tra le altre: Sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, Stretti, Rv. 279088 01; Sez. 3, n. - 6357 del 01; Sez. 3, n. 10482 del 16/10/2018, dep. 2019, Santi, Rv. 275000 15/12/2015, dep. 2016, Ingoglia, Rv. 266494 01). Senza dubbio, il contemperamento tra i diritti costituzionali di difesa effettiva dell'imputato e di ragionevole durata del processo impone la prevalenza del primo qualora la partecipazione all'udienza, fisica e cosciente, sia impedita da una ragione non dominabile ed assoluta e tuttavia l'accertamento dei due caratteri di assolutezza» e «non dominabilità» deve essere rigoroso, proprio per garantire il secondo dei due diritti costituzionali in gioco, altrimenti di facile elusione in caso di atteggiamenti riottosi al processo. Nel caso di specie, risulta dal certificato trasmesso dal legale che la patologia diagnosticata non era talmente invalidante da impedire la presenza in udienza né che essa non poteva essere contenuta con opportuni presidi medici preventivi. Pertanto, la verifica condotta attraverso i due piani di ragionamento indicati assolutezza dell'impedimento a comparire e non dominabilità della patologia che lo ha determinato - ha dato esiti entrambi negativi per l'istante. Da un lato, è mancata la prova dell'assolutezza dell'impedimento, posto che la patologia rilevata non rientra nel novero di quelle che impediscono la deambulazione o la presenza sicura in luogo diverso dalla propria abitazione o dalle sedi ospedaliere e cliniche;
dall'altro, è mancato anche l'accertamento sul carattere di non dominabilità», inteso anche in un'accezione di impossibilità di contenimento» della patologia per le poche ore in cui doveva presumibilmente svolgersi l'attività d'udienza, mediante presidi farmacologici. 26.3. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte di appello ha, invero, dato analiticamente conto del compendio indiziario raccolto a carico di VI De FA, detto «Cammello», costituito dalle van 81 dichiarazioni di nove collaboratori di che dagli esitigiustizia, oltre dell'intercettazione audio-video che documenta un incontro con IU TE e dalle missive che De FA ha spedito, in costanza di detenzione, allo stesso TE nel 2010 e, quindi, nel 2020. A fronte delle obiezioni mosse dall'imputato in ordine all'attendibilità ed alla sovrapponibilità delle distinte propalazioni accusatorie, ne ha ribadito, in accordo con il primo giudice, la sicura idoneità a comprovare, in termini di certezza, l'intraneità alla congrega mafiosa, suggellata dalla formale affiliazione e resa concreta dall'assunzione di ruoli operativi, afferenti, tra l'altro, alla distribuzione, in favore del gruppo, degli utili prodotti dalle rapine cui egli era dedito, alla veicolazione di messaggi e di sostanza stupefacente in ambiente carcerario, alla partecipazione ai riti di iniziazione e conferimento di grado ad altri associati. I giudici di merito, nel rimarcare l'attitudine delle acquisite prove documentali ad avallare e rinsaldare la valutazione espressa in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno partitamente analizzato, con considerazioni dovizia di pertinenti argomentazioni e senza spendere manifestamente illogiche o contraddittorie, tutte le doglianze sollevate con l'atto di appello che l'imputato, in sostanza, ripropone con il secondo motivo di ricorso, che si palesa, pertanto, ispirato ad un approccio inteso alla rivalutazione e, pertanto, non idoneo a consentire l'intervento censorio del giudice di legittimità. Tanto, con specifico riferimento, tra l'altro: alla intrinseca credibilità del racconto di ciascuno dei dichiaranti;
alla effettiva significatività, in chiave di efficienza dell'apporto alla causa associativa oltre che di mera affiliazione, delle circostanze da loro esposte;
alla reciproca sovrapponibilità dei contributi;
alla plausibilità delle spiegazioni da lui offerte in relazione al dialogo intercorso con TE ed alle missive inviategli;
alla compatibilità tra l'assunto accusatorio e la sua risalente condizione di tossicodipendenza;
al fatto che altri collaboratori di giustizia, pure gravitanti nel medesimo milieu criminale, non lo hanno indicato come partecipe. Rebus sic stantibus, è evidente che la condotta posta in essere da VI De FA, come accertata nel presente procedimento, non riflette un mero status, né si risolve in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, ma si sostanzia in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione. Ne discende, quindi, che la sentenza impugnata non risulta essersi discostata dal principio di diritto, secondo cui l'azione del partecipe deve consistere, per assumere rilevanza penale, «nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno e all'attività reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura ven 82 dell'organizzazione criminosa», quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, idoneo altresì ad attestare la sua «messa a disposizione» in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; in termini, già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01 e, nella giurisprudenza ad essa successiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468-01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659-01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207- 01; Sez. 6, n. 12554 del 1/03/2016, Archinà, Rv. 267418-01). 26.4. Anche il residuo, terzo motivo è privo di pregio, perché non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, riguardo alle associazioni mafiose, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori anche solo per colpa, per l'accertamento della quale assume sicuro rilievo il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte dei sodalizi di tal genere (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01). Il notorio, per quanto concerne l'organizzazione criminale di cui al capo A), ha trovato preciso riscontro nella realtà, come dimostrato dalla condanna, per reati in materia di armi, di IC IA, ZI MI e CO LO, militanti nella medesima organizzazione criminale di cui VI De FA è stato esponente. 26.4. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 27. DO De IS. 27.1. Motivo unico, manifestamente infondato. La protrazione della permanenza del reato associativo a data successiva all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, è puntualmente argomentata alla pag. 1152 della sentenza di primo grado, anche con riferimento alle concordi propalazioni sul punto dei collaboratori di giustizia. La Corte di appello, a fronte della genericità del motivo di gravame, si è conformata a tale valutazione. Le due pronunce realizzano una tipica ipotesi di «doppia conforme>> sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), entrambi possono essere letti congiuntamente, in vista del controllo di legittimità, costituendo un Uch 83 unico corpo decisionale (nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01) al quale il motivo in scrutinio muove contestazioni di puro fatto, non apprezzabili in questa sede. 27.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 28. ER De ME. 28.1. Il ricorso è infondato. La Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha fissato la pena base in sette anni e sei mesi di reclusione, ovvero in misura leggermente superiore al minimo edittale di sette anni ma largamente inferiore alla media, pari a nove anni e sei mesi. In tal modo, si è orientata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 -01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito (cfr. in particolare, quella di primo grado, pagg. 1383-1384), peraltro, emerge che l'irrogazione di pena di poco superiore al minimo edittale è dipesa dalla considerazione del ruolo operativo, minore ma non del tutto marginale, che De ME ha, in concreto, svolto all'interno della compagine di appartenenza, quale soggetto inserito nell'attività di spaccio coordinata da De BE e, soprattutto, disponibile a custodire armi per conto del clan, nonché dallo spessore criminale dell'imputato, gravato da precedenti condanne il patrimonio e successivamente transitato in altra compagine criminale, onde risulta senz'altro assicurato l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito. In ordine, poi, alla misura della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., va qui ribadito, a confutazione dell'obiezione del ricorrente, che la Corte di appello ha avuto cura di illustrare, alla pag. 164 della sentenza impugnata, le ragioni sottese al contenimento del beneficio nel quarto della pena base, individuate nella «gravità dei fatti contestati desumibile in particolare dall'apprezzabile lasso temporale di operatività del sodalizio criminoso e dall'estensione territoriale dello 84 ven stesso», così muovendosi nel perimetro della discrezionalità insindacabile all'evidenza, qualsivoglia profilo di manifesta illogicità 0carente, contraddittorietà in sede di legittimità. - 28.2. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 29. VA LD e TO LD. 29.1. I ricorsi sono inammissibili perché presentati personalmente dall'uno e dall'altro imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che il ricorso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Irrilevante si palesa, al riguardo, l'avere il difensore autenticato, in calce a ciascun atto, la sottoscrizione del suo assistito, adempimento che come ha da - tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475- 01) attesta unicamente, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., la - genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata. 29.2. Entrambi i ricorrenti devono essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 30. IU DE. 30.1. Motivo unico, fondato. Il giudice di cognizione, nel momento in cui riconosce il vincolo della continuazione rispetto a uno o più reati, che in altra sede siano stati già unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. con uno o più reati ulteriori, non può non estendere gli effetti del riconoscimento alla totalità di essi, procedendo di conseguenza alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatori (Sez. 1, n. 76 del 29/11/2019, dep. 2020, Tormento). Se infatti si decide che un primo reato è in continuazione con un secondo, già posto in continuazione con un terzo, tutti saranno da ritenere in continuazione tra loro siccome inclusi nella medesima serie caratterizzata dalla ravvisata «identità della genesi programmatica» (Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, Rv. 271401). Assume il ricorrente che i reati oggetto del processo «GE I», a lui addebitati con forza di giudicato, che le sentenze di merito odierne hanno 85 van considerato avvinti da nesso di continuazione con il reato associativo di cui al capo A), fossero già stati posti in continuazione, in separata sede, con i reati definitivamente accertati, a suo carico, nel processo «Balcani Connection». La sentenza impugnata non approfondisce il tema, rilevante in rapporto all'applicazione del principio di diritto sopra enunciato. 30.2. La sentenza stessa deve essere pertanto annullata, relativamente alla continuazione esterna, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 31. IC DE. 31.1. Secondo motivo, logicamente pregiudiziale, fondato. Il nesso di continuazione tra il reato associativo odierno e i reati oggetto del processo GE I», al ricorrente addebitati con forza di giudicato, era già stato ritenuto dal giudice di primo grado. La Corte di appello non poteva revocare tale statuizione, in difetto di impugnazione del pubblico ministero. Avendolo fatto (come si desume dallo non consentita riforma specchietto di pag. 204), essa è incorsa in una peggiorativa. 31.2. Primo motivo, fondato. Una volta ripristinata la continuazione esterna con i reati oggetto del processo GE I», l'ulteriore continuazione con i reati oggetto del processo «Strage di S. Valentino», definitivamente accertati, andrà necessariamente rivalutata alla luce della c.d. proprietà transitiva della continuazione, di cui si è detto al § 30.1. 31.3. La sentenza stessa deve essere pertanto annullata, relativamente alla continuazione esterna, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 32. IR IT. 32.1. Motivo unico. La censura in tema di retrodatazione della condotta è manifestamente a data infondata. La protrazione della permanenza del reato associativo successiva all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, è infatti puntualmente argomentata alle pagg. 549 ss. della sentenza di primo grado, anche con riferimento alle concordi propalazioni sul punto dei collaboratori di giustizia, La Corte di appello si è conformata a tale valutazione. Le due pronunce realizzano una tipica ipotesi di «doppia conforme» sicché, secondo quanto 12/06/2019, E., Rv. 277218), entrambi possono essere letti congiuntamente, in ド chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del ven 86 vista del controllo di legittimità, costituendo un unico corpo decisionale (nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01) al quale il motivo in scrutinio muove contestazioni di puro fatto, non apprezzabili in questa sede. La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata. Entro la cornice edittale della citata legge n. 69 del 2015, la pena base individuata dal giudice di appello (dieci anni di reclusione) corrisponde al minimo di legge. 32.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 33. IC IA. 33.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, alle pagg. 188-189 della sentenza impugnata, ha spiegato di avere ancorato la collocazione temporale della partecipazione associativa di ciascun imputato all'acquisizione di elementi, di ordine storico o logico, dimostrativi, in positivo, della protrazione della militanza in epoca posteriore al 14 giugno 2015, data di entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha modificato, innalzandola, la cornice edittale del delitto ex art. 416-bis cod. pen.. Per tale via, ha inteso aderire all'orientamento interpretativo, mutuato da una parte della giurisprudenza di legittimità, stando al quale «In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute» (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 01; nello - stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 -01). Ha, per converso, dissentito dal contrario indirizzo (espresso, tra le altre, da Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516 - 03, e Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961 01), secondo cui, invece, «In - ven 87 presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (spontaneo o provocato "ab externo")». Con riferimento alla posizione di IC IA, ha assegnato rilevanza decisiva oltre all'assenza di prova in ordine alla sopravenuta dissociazione dell'imputato ovvero al suo transito in altra consorteria agli apporti di IO - CC ed SA De DInis, tratti a giudizio nell'ambito del presente procedimento ed autori, nel corso del giudizio di secondo grado, di dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie. La motivazione, sul punto, è meramente assertiva e non tiene conto delle articolate obiezioni che IA aveva sollevato, compendiandole nella memoria del 20 maggio 2022, allegata al ricorso per cassazione, in merito all'attitudine probatoria dei contributi di CC e De DInis, che ha sottoposto a radicale revisione critica sulla base di considerazioni, di ordine, per lo più, fattuale, che la Corte di appello non pare avere, neanche implicitamente, vagliato. Né pare potersi sostenere, come ha fatto il Procuratore generale nella memoria del 4 ottobre 2023, che la rinunzia, formalizzata, tra gli altri, da IC IA nel corso del giudizio di appello, ai motivi di impugnazione concernenti la responsabilità debba intendersi estesa alle coordinate temporali della condotta, profilo direttamente incidente sul trattamento sanzionatorio, tema in ordine al quale IA, al pari degli altri rinunzianti, ha tenuto ferme le censure articolate con l'atto di appello che il giudice di secondo grado, coerentemente, ha esaminato. La sentenza impugnata è, pertanto, affetta da una tangibile carenza motivazionale, che ne impone, per questa parte, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello in vista di un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. 33.2. Il secondo motivo è, per la parte relativa alla fissazione di una pena base superiore al minimo edittale ed alla riduzione, per le generiche, inferiore al terzo, assorbito dall'accoglimento del primo, che attiene all'individuazione della cornice edittale entro la quale compiere le contestate operazioni. È, invece, fondato laddove lamenta che la Corte di appello, nel riconoscere la continuazione tra i reati oggetto di addebito nel presente procedimento e 88 van quello ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato, con sentenza irrevocabile, nell'ambito del procedimento c.d. «Hinterland 2», è venuta meno all'obbligo di indicare i criteri che la hanno indotta a quantificare l'aumento per il reato satellite. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha chiarito che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» e precisato che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 -01). Nel caso di specie, la Corte di appello non si è attenuta ai predetti criteri. Individuato il reato più grave in quello sub A) e fissata la relativa pena base, ha quantificato gli aumenti per il reato di cui al capo C) e per quello ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertati con precedente sentenza irrevocabile, in misura non minimale, senza enunciare, neanche sinteticamente, i criteri che hanno orientato l'esercizio della discrezionalità, ed ha applicato, per i reati in materia di narcotraffico, un aumento maggiore rispetto a quello riservato ad una fattispecie di detenzione illegale di arma comune da sparo aggravata dal fine di agevole l'attività di un'associazione mafiosa e, per di più, non lontano (anche tenendo conto della riduzione per il rito) dalla sanzione stabilita, per quelle fattispecie, dal giudice della cognizione, onde non è dato comprendersi in quali termini sia stato declinato, in concreto, il principio di proporzione tra le sanzioni. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la determinazione della pena da irrogarsi, per i reati satellite, in aumento ed a titolo di continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati. 34. DO NC. 34.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha fissato la pena base in sette anni e sei mesi di reclusione, ovvero in misura leggermente superiore al minimo edittale di sette anni ma largamente inferiore alla media, pari a nove anni e sei mesi. 89 In tal modo, si è orientata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 -01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito (cfr. in specie, quella di primo grado, pag. 1390), peraltro, emerge che l'irrogazione di pena di poco superiore al minimo edittale è dipesa dalla considerazione del ruolo operativo, minore ma non del tutto marginale, che NC ha, in concreto, svolto all'interno della compagine di appartenenza, quale soggetto inserito nell'attività di spaccio coordinata da De BE e, soprattutto, disponibile a custodire armi per conto del clan, nonché dallo spessore criminale dell'imputato, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e successivamente transitato in altra compagine criminale di assoluto rilievo, onde risulta senz'altro assicurato l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito. 34.2. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 35. SA RI. 35.1. Il ricorso è imperniato su censura manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità, in materia di continuazione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, DA, Rv. 255156). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). ven 90 0 9 La verifica di tale preordinazione ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, OTri, Rv. 267596). Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita [...] di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. Nel caso di specie, la Corte di appello ha respinto la richiesta articolata, sul punto, da SA RI sul postulato che la commissione dei reati oggetto di precedente, separato accertamento potrebbe essere stata frutto di fattori imprevedibili ed occasionali insorti durante partecipazione all'organizzazione>> e che depone in senso contrario all'applicazione della disciplina in materia di continuazione «l'apprezzabile lasso di tempo intercorso dalla adesione [...] al sodalizio criminoso di appartenenza e la perpetrazione dei reati» che si pretende costituire espressione del medesimo disegno criminoso. ト Nel contestare tale affermazione, il ricorrente evidenzia che la condanna di cui si discute concerne il furto commesso il 25 ottobre 2017 all'interno di una privata abitazione, le cui chiavi di ingresso egli si era, poco prima, procurato, prelevandole dall'autovettura della vittima. ven 91 In tal modo, segnala l'omogeneità tra i reati de quibus agitur e le condotte che hanno dato concretezza partecipazione associativa alla sua senza considerare, tuttavia, che la predetta contestazione è stata circoscritta, in appello, al maggio 2015 (cfr., in proposito, le conclusioni rassegnate, in secondo grado, dal Procuratore generale territoriale, richiamate dalla Corte di appello alla pag. 188 della sentenza impugnata, nonché le indicazioni contenute, con riferimento a RI ed a pag. 205, nella tabella sinottica), sicché, dovendosi ritenere che, a partire da quell'epoca, egli non abbia più fatto parte della consorteria criminale, diviene logicamente impossibile immaginare che un furto avvenuto a distanza di due anni e cinque mesi possa costituire espressione del disegno criminoso che lo aveva determinato ad aderire a quel sodalizio. 35.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 36. IO EL. 36.1. Motivo unico, manifestamente infondato. L'entità della diminuzione di pena per le attenuanti generiche prevalenti è stata congruamente giustificata dalla sentenza impugnata (v. pag. 164). La sua In determinazione si inserisce nell'ambito dell'estesa discrezionalità giudiziale che spetta in materia al giudice di merito, nella specie non irragionevolmente esercitata. 36.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 37. ST GR. 37.1. Motivo unico, manifestamente infondato. Il giudice di appello, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi diversi da quelli relativi alla riduzione della pena, correttamente ne omette l'esame, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, ex art. 597, comma 1, dello stesso codice, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti che, una volta rinunciati, non possono essere presi in ulteriore considerazione;
né è proponibile ricorso per cassazione, avendo la ven 92 rinuncia effetti preclusivi sull'ulteriore svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682-01; v. anche Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01). 37.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 38. ER US. 38.1. Motivo unico, manifestamente infondato. ha 38.1.1. Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, OL, Rv. 237692-01, autorevolmente sancito che, nel caso di reati giudicati tutti in cognizione, la riduzione di pena conseguente alla condanna, nella misura prevista dall'art. 442, pena è comma 2, cod. proc. pen., deve essere effettuata dal giudice dopo che stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione dell'art. 78 cod. pen., limitativa del cumulo materiale;
per cui, ove sia scattato il criterio moderatore, e la misura della reclusione si sia attestata a trent'anni, la pena stessa dovrà essere diminuita a vent'anni per il rito. La stessa sentenza ha anche chiarito che, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito viceversa opera necessariamente prima e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. La disparità di moduli applicativi nelle rispettive ipotesi, come affermato dalle Sezioni Unite, «trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell'oggettiva diversità non di mero fatto bensì giuridica - delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona;
giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio d'intangibilità del giudicato». La giurisprudenza successiva si è conformata a tali arresti (ex multis, Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka Rv. 278494-01). 38.1.2. Si è posto, tuttavia, il problema di stabilire quale sia il metodo corretto allorché, in cognizione, debba essere applicata la disciplina della van 93 continuazione tra i reati ivi giudicati, ritenuti più gravi, ed altri, già oggetto di sentenze irrevocabili. Ebbene una serie di decisioni di legittimità hanno stabilito che, ove il reato ancora sub iudice sia quello più grave, nella rideterminazione della pena per i reati unificati il giudice di cognizione applicherà il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. prima della diminuente per il rito abbreviato, prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 26428, del 26/05/2022, Lombardo;
Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271751-01; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Salernitano, Rv. 268332-01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257325-01). 38.1.3. Il principio di diritto così enunciato non è, però, applicabile nell'ipotesi opposta, cioè quando la pena più grave sia quella inflitta con il reato già giudicato e i reati oggetto del giudizio di cognizione siano quelli meno gravi, dovendosi fare luogo, in tal caso, alla regola prevista per la fase di esecuzione (in tal senso, Sez. 1, n. 49341 del 19/09/2023, Acanfora, § 2.13.4. del Considerato in diritto). A ragionare diversamente, avverte la pronuncia da ultimo citata, si creerebbe una indebita torsione del principio affermato da Sez. U, OL, cit., poi ribadito dalla giurisprudenza in materia di esecuzione (oltre a Sez. 1, n. 9522 del 2020, cit., Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Cutaia, Rv. 249027-01; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 2011, Pullia, Rv. 249440-01; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867-01), che assicura l'intangibilità del giudicato R sanzionatorio inerente la pena più grave. Per non determinare disparità di trattamento, è dunque necessario che, quando la pena più grave è quella oggetto della pronuncia irrevocabile, il criterio moderatore operi, se del caso, per ultimo, ossia «si faccia applicazione del principio che regola il giudizio di esecuzione, il quale si poggia sulla prevalente forza dell'intangibilità del giudicato che trova giustificazione costituzionale quando la sanzione penale più grave è quella già divenuta irrevocabile» (Sez. 1, n. 49341 del 2023, cit.). 38.1.4. Nella specie, il reato più grave in seno alla riconosciuta continuazione risulta essere quello di omicidio, già definitivamente accertato con la sentenza ormai in giudicato. Il procedimento di determinazione della pena, seguito dalla sentenza impugnata, è dunque all'evidenza corretto. 38.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della ven 94 Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro favore della Cassa delle ammende. 39. IC UC. 39.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha fissato la pena base in otto anni di reclusione, ovvero in misura leggermente superiore al minimo edittale di sette anni ma largamente inferiore alla media, pari a nove anni e sei mesi. In tal modo, si è orientata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 -01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito (cfr. in specie, quella di primo grado, pagg. 1396-1397), peraltro, emerge che l'irrogazione, a dispetto dell'assenza di precedenti penali, di pena di poco superiore al minimo edittale è dipesa dalla considerazione della risalente militanza nel clan e dal ruolo, non concretatosi anche nella piena certo marginale, rivestito da UC, disponibilità al compimento di azioni di fuoco, nonché dalla propensione criminale testimoniata dal suo successivo transito in altra compagine criminale, onde risulta senz'altro assicurato l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito. 39.2. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, 40. HE DI. 40.1. Primo motivo dell'atto di ricorso avvocato Chiusolo e primo motivo dell'atto di ricorso avvocato Marchianò, connessi e congiuntamente esaminabili. Il motivo è manifestamente infondato. La continuazione tra i reati oggetto della sentenza «Mirò» e i reati oggetto della sentenza «Capra Selvatica» è stata già esclusa dal primo titolo. Sul punto esiste giudicato preclusivo. 40.2. Secondo motivo dell'atto di ricorso avvocato Chiusolo. Il motivo è manifestamente infondato. Debbono essere in proposito richiamati i principi di diritto espressi al § 38.1.1 ss. van 95 Essendo già in giudicato, anche qui, la sentenza che accerta il reato più grave, la pena ivi consacrata va posta a base della continuazione per come inflitta in concreto (al netto della diminuzione del rito), e il criterio moderatore opera, eventualmente, solo all'esito dell'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato odierno (sempre al netto). Il criterio moderatore, si ribadisce, opera prima della diminuzione del rito, solo se il reato ancora da accertare è quello più grave in seno alla continuazione. 40.3. Secondo motivo dell'atto di ricorso avvocato Marchiano. Il motivo è infondato. Il reato associativo odierno è stato posto, dunque, in continuazione esterna, quale reato satellite, con il più grave reato per il quale l'imputato è stato condannato con la sentenza «Mirò». L'aumento di pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., è stato determinato in sei anni di reclusione (ridotta a quattro anni e sei mesi per le attenuanti generiche, e a tre anni per il rito); misura che costituisce la terza parte della pena (di diciotto anni) già irrevocabilmente inflitta. L'aumento, così graduato, è assistito da apprezzabile motivazione, perché alla pag. 164 la Corte di appello richiama, sia pure a proposito della diminuzione per le attenuanti generiche, la gravità del fatto, correlata all'apprezzabile lasso temporale di operatività del sodalizio, all'estensione territoriale dello stesso e al conseguente pericolo per l'ordine pubblico, facendo quindi leva su elementi non e idonei ad assolvere l'obbligo illogici, adeguatamente rappresentativi motivazionale in tema di trattamento sanzionatorio. 40.4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 41. DO RD. 41.1. Il ricorso è fondato. La Corte di appello ha respinto la richiesta articolata, in punto di riconoscimento della continuazione c.d. «esterna», da DO RD sul postulato che la commissione dei reati oggetto di precedente, separato accertamento potrebbe essere stata frutto di «fattori imprevedibili ed occasionali insorti durante la partecipazione all'organizzazione» e che depone in senso di continuazione indisciplina materia all'applicazione della contrario «l'apprezzabile lasso di tempo intercorso dalla adesione (...) al sodalizio criminoso di appartenenza e la perpetrazione dei reati» che si pretende costituire espressione del medesimo disegno criminoso. Il predetto apparato argomentativo, funzionale all'unitaria valutazione delle richieste di quindici, diversi appellanti, si palesa gravemente carente sul piano ven 96 motivazionale, perché trascura le ragioni sottese al rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell'istanza difensiva e quelle esposte, in replica, dall'imputato con l'atto di appello e la successiva memoria, del cui deposito, peraltro, la Corte di appello dà espressamente atto. Il ricorrente, invero, aveva richiesto già al Giudice dell'udienza preliminare l'applicazione della disciplina del reato continuato tra il reato di associazione mafiosa (gruppo «TE-DE», articolazione di Altamura\Gravina), oggetto di addebito nell'ambito del presente procedimento, e quello di associazione finalizzata al narcotraffico, commesso tra ottobre 2006 ed aprile 2007, che gli è valso la condanna definitiva alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione. Avendo il primo giudice disatteso tale istanza sul postulato che RD, tra il 2006 ed il 2007, non era ancora entrato a far parte dell'associazione mafiosa, l'imputato aveva obiettato, in fase di appello, che il suo risalente rapporto con CO NI, storico esponente di quel sodalizio, che aveva nel traffico di stupefacenti il suo core business, consente di ricondurre ad unità le in sé vicende, solo in apparenza distinte, e di relegare in secondo piano il dato non dirimente della formale affiliazione, avvenuta nel 2009 ma preceduta, a - ben vedere, da un apporto, riconducibile a Mangiatori, significativo di sicura militanza mafiosa. A fronte di tali argomentate considerazioni, il giudice di appello non ha offerto un'appagante risposta e si è limitato ad estendere a RD i rilievi di ordine generale che, peraltro, risultano tarati sull'ipotesi di istanza finalizzata al riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo ed uno o più reati- fine, laddove, nel caso dell'odierno ricorrente, si discute, invece, del rapporto tra due fattispecie associative. La sentenza impugnata appare, dunque, affetta da una tangibile carenza motivazionale, cui non è possibile porre rimedio attraverso il richiamo alle, pur pertinenti, considerazioni svolte dal giudice di primo grado (cfr., in specie, le pagg. 1371-1372 e, quindi, 1398), che l'imputato ha criticato in termini di sufficiente specificità, ciò che avrebbe imposto una meno superficiale disamina della doglianza. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati. 42. ER EL. 42.1. Primo motivo, infondato. va 97 Ferma l'applicazione dei principi di diritto di cui supra § 5.2.1. ss., neppure rispetto a EL è dimostrato che il sodalizio mafioso e quello di narcotraffico possano considerarsi al di là della parziale identità degli affiliati e del ruolo di vertice attribuito ad uno o più di loro una medesima organizzazione criminosa sotto il profilo strutturale, né emerge, o è altrimenti dedotta, l'eguale dimensione temporale dei rispettivi fenomeni associativi;
il che esclude in radice che il fatto associativo oggi contestato possa essere fatto refluire, e fatto naturalisticamente coincidere, con la condotta partecipativa ex art. 74 T.U. stup. in ordine alla quale si è già formato il giudicato. 42.2. Secondo motivo, fondato. I reati odierni sono stati posti in continuazione esterna, quali reati satellite, con il più grave reato per il quale egli è stato condannato con la sentenza Mala Erba». Gli aumenti di pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., sono stati determinati (al lordo delle attenuanti generiche e della riduzione per il rito) in sei anni complessivi di reclusione;
misura che quasi eguaglia pena (di otto anni) già irrevocabilmente inflitta. Trattasi di aumento che, per la sua proporzionale imponenza e graduazione, avrebbe richiesto una specifica e analitica motivazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), che la sentenza impugnata, alle pagg. 164 e 177, non riflette. 42.3. Terzo motivo, specificamente riferito all'aumento di pena per il capo C9), assorbito. 42.4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente all'aumento per la continuazione, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. 43. ZI MI. 43.1 Il ricorso è manifestamente infondato perché articola, in termini di assoluta genericità, una censura che si rivolge al tema dell'affermazione della responsabilità, non più sindacabile stante la rituale rinuncia, intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado, ai motivi spiegati sul punto con l'atto di appello. 43.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 44. DO TT. va 988 8 44.1. Motivo unico. E' fondata la censura inerente l'omessa pronuncia in tema di continuazione esterna. La richiesta di applicare la disciplina ex art. 81 cpv. cod. pen. in relazione a condanne pregresse era stata ritualmente formulata, venendo riportata anche nelle conclusioni difensive citate nell'epigrafe della sentenza impugnata. giudice a quo non si è espresso su di essa, nella parte dedicata al tema (pag. 189, ove l'imputato non è citato) né altrove. E' fondata altresì la censura sul trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata incorre in contraddizione nella parte in cui, da un lato, dichiara (pag. 188) di aderire alle conclusioni del Procuratore generale di udienza, che per taluni imputati, tra cui TT, aveva inteso perimetrare temporalmente la condotta associativa a data anteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69; e, dall'altro, nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, si muove (come da specchietto a pag. 209) all'interno della cornice edittale più severa introdotta dalla legge citata, così applicata in modo inammissibilmente retroattivo. 44.2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, relativamente alla continuazione e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per rinnovato giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 45. IC AP. 45.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha fissato la pena base in otto anni di reclusione, ovvero in misura leggermente superiore al minimo edittale di sette anni ma largamente inferiore alla media, pari a nove anni e sei mesi. In tal modo, si è orientata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito (cfr. in specie, quella di primo grado, pag. 1403), peraltro, emerge che l'irrogazione di pena di poco superiore al minimo edittale è dipesa dalla considerazione del ruolo operativo certo non marginale, atteso il grado elevato che gli era stato attribuito, in uno al coordinamento dell'azione di un manipolo di affiliati che AP ha, in concreto, svolto, anche in costanza di detenzione, all'interno della compagine di appartenenza, quale soggetto inserito nell'attività di spaccio sul territorio di ven 99 Modugno ed avente la disponibilità di una pluralità di armi, nonché dallo spessore criminale dell'imputato, gravato da precedenti per gravi delitti e successivamente transitato in altra compagine criminale di assoluto rilievo. Considerato, ulteriormente, che i giudici di merito hanno tenuto conto del contributo dichiarativo di AP, cui hanno assegnato rilievo minimo anche perché connotato da reticenza ed ispirato, più che effettiva resipiscenza, dall'intento di conseguire benefici sul piano sanzionatorio, risulta senz'altro assicurato l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito. 45.2. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 46. DO IL. 46.1. Il primo motivo è infondato. Secondo principi consolidati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589-01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638-01), il giudice di appello, che riformi la decisione assolutoria di primo grado affermando la penale responsabilità, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti addotti dalla prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo invece limitarsi a recepire una diversa valutazione del compendio probatorio, solo perché reputata preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato. A tale obbligo la Corte di appello ha ineccepibilmente corrisposto. Essa puntualmente richiama le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia CO ER, il quale, come è incontroverso, indica l'imputato come soggetto regolarmente affiliato al clan PR «con il terzo grado di camorra», in posizione al dichiarante subordinata. L'affidabilità del collaboratore, che il giudice di primo grado non aveva peraltro negato, è stata nuovamente valutata dalla sentenza impugnata e il giudizio positivo è ampiamente illustrato e ragionato. ricorrente lo contrasta con argomenti reiterativi e di puro fatto. Le missive spedite dal carcere, di cui oltre, rappresentano un robusto elemento di riscontro, avendo la sentenza impugnata ineccepibilmente escluso che esse fossero ascrivibili a millanteria. Il primo giudice aveva, ciò nonostante, dubitato dell'esistenza di prova ordineadeguata in alla partecipazione associativa, ipotizzando, e non escludendo, l'instaurazione di un rapporto solo personale tra IL e ER, 100 in detta partecipazione non inquadrabile. La sentenza impugnata dimostra, con dovizia di argomenti, l'insostenibilità di tali affermazioni e conclusioni. IL, come emerge proprio dalle missive, era particolarmente attivo nel reclutamento di altri adepti ed esprimeva una progettualità criminale in perfetta logica di clan, connessa al suo ritorno in libertà. Il compendio probatorio, rivalutato dalla Corte di appello, è senz'altro idoneo a far risaltare la messa a disposizione verso l'associazione e l'assunzione di quel ruolo dinamico nell'interesse di essa, che sono gli elementi salienti della del resto dalle sopravvenute partecipazione associativa, da ultimo avvalorata - propalazioni del collaboratore De BE, nel motivo solo assertivamente screditate. 46.2. Il secondo motivo è fondato. Nel negare la prevalenza delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata richiama, a pag. 163, le considerazioni spese con riguardo ai coimputati TE e Di DO, senza avvedersi che rispetto a costoro il giudizio di bilanciamento si era concluso proprio nel senso della prevalenza. La contraddizione vizia irrimediabilmente, sul punto, la decisione adottata. 46.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Le parti civili Comune di Bari, Comune di Terlizzi e FAI Antiracket sono regolarmente costituite
contro
IL, imputato del reato associativo, e la richiesta di esclusione avrebbe dovuto essere formulata, nel rito abbreviato, a pena di decadenza, antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen., che in tale rito segna anche il termine ultimo di costituzione (Sez. 4, n. 40923 del 30/05/2018, I., Rv. 273927-01); come nella specie non avvenuto. Resta fermo che la condanna generica al risarcimento dei danni, quale quella qui adottata, postula solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612-01), costituendo una declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura, sia alla stessa esistenza del danno, rimesse al giudice della liquidazione (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386-01). 46.4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, relativamente al giudizio di comparazione tra le circostanze, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso deve essere nel resto respinto. 47. CO AN. 47.1 Il ricorso è manifestamente infondato perché articola, in termini di assoluta genericità, una censura che si rivolge al tema dell'affermazione della van 101 responsabilità, non più sindacabile stante la rituale rinuncia, intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado, ai motivi spiegati sul punto con l'atto di appello. 47.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 48. CO ZZ. 48.1. Motivo unico, fondato. La richiesta di applicare la disciplina ex art. 81 cpv. cod. pen. in relazione a condanna pregressa era stata ritualmente formulata, venendo riportata anche nelle conclusioni difensive citate nell'epigrafe della sentenza impugnata. Il giudice a quo non si è espresso su di essa, nella parte dedicata al tema (pag. 189, ove l'imputato non è citato) né altrove. 48.2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, relativamente alla continuazione, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 49. CO CH. 49.1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. Premesso, invero, che tangibile appare la genericità dell'obiezione vertente sulla differenziazione delle pene, che non tiene conto della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio e non è accompagnata dalla precisa indicazione delle analogie a fronte delle quali i giudici di merito avrebbero fornito risposte ingiustificatamente diversificate, va chiarito, quanto alla misura della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., che la Corte di appello ha avuto cura di illustrare, alla pag. 164 della sentenza impugnata, le ragioni sottese al contenimento del beneficio nel quarto della pena base, individuate nella gravità dei fatti contestati desumibile in particolare dall'apprezzabile lasso temporale di operatività del sodalizio criminoso e dall'estensione territoriale dello stesso»>, così muovendosi nel perimetro della discrezionalità insindacabile carente, all'evidenza, qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà in sede di legittimità. 49.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della 102 van Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 50. CE LI. 50.1. Primo e secondo motivo, connessi e congiuntamente esaminabili. I motivi sono manifestamente infondati. La pena base individuata dal giudice di appello (dieci anni di reclusione) corrisponde al minimo edittale introdotto, per il reato di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., dalla legge n. 69 del 2015, la cui applicazione ratione temporis non è contestata. 50.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 51. TO CC. 51.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Giudice dell'udienza preliminare di appello, nel determinare la pena da infliggere a TO CC, la ha fissata in dodici anni di reclusione, ovvero in misura superiore al minimo edittale di dieci anni ma inferiore alla media, pari a dodici anni e sei mesi. La Corte di appello, nel vagliare il motivo di impugnazione articolato sul punto, ha escluso la possibilità di addivenire alla mitigazione del trattamento sanzioatorio. In tal modo, i giudici di merito si sono orientati in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 -01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito, peraltro, emerge che l'irrogazione di pena superiore al minimo edittale è discesa dalla gravità della condotta, connotata dalla lunga militanza nel clan e dalla versatilità dell'apporto, tutt'altro che marginale, di CC, il cui spessore criminale deve essere apprezzato in ragione, tra l'altro, delle condanne in passato patite per altri reati, ciò che concorre ad assicurare l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito. uch 103 51.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 52. AN LA. 52.1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, vagliando la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati associativi di cui ai capi A) e A1), contestati a AN LA nell'ambito del presente procedimento, e quelli per i quali egli è stato condannato con sentenze irrevocabili del 15 novembre 2017 e dell'1 marzo 2013, ha rilevato che la sovrapponibilità delle condotte sotto il profilo cronologico non è sufficiente, in difetto di ulteriori elementi, a dimostrare che l'imputato, nel momento in cui ha aderito al sodalizio, si era già prefigurato, quantomeno nelle linee essenziali, la commissione dei residui delitti. A fronte di una decisione che, quantunque sintetica, è ossequiosa dei canoni ermeneutici che governano l'istituto della continuazione, il ricorrente ha articolato contestazioni di tangibile genericità che, nel tratteggiare le coordinate del delitto associativo, non indicano, con sufficiente precisione, quali reati, rientranti nel programma della consorteria ed oggetto di separato accertamento giurisdizionale, egli avrebbe anticipatamente ideato e quali siano gli elementi a tal fine rilevanti. Affermando che «nel momento in cui un soggetto aderisce ad un sodalizio indiscutibilmente si accorda per attuare un vasto programma criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti» e che, pertanto, deve stimarsi che egli, all'atto dell'ingresso nella cosca, «avesse ideato e programmato la commissione di un numero indeterminato di delitti di varia tipologia», LA svolge, dunque, considerazioni che non appaiono in alcun modo idonee ad attestare l'illegittimità, sotto questo versante, della decisione impugnata. Né, va, per completezza, aggiunto, la protrazione della militanza associativa del ricorrente in epoca successiva alla novella che, nel 2015, ha inasprito le pene per il delitto di associazione mafiosa sposta i termini della questione, non potendosi dubitare della congruità logica e giuridica del rilievo dell'impossibilità di applicare la disciplina sulla continuazione sulla scorta della sola contiguità temporale tra le manifestazioni criminose. 52.2. Il secondo motivo è, del pari, privo di pregio. vith 104 La Corte di appello, sollecitata a verificare, con riferimento al reato di cui al capo A1), l'eventuale esaurimento della condotta partecipativa di LA in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, e, quindi, la possibilità di applicare il previgente e più favorevole testo dell'art. 416- bis cod. pen., ha, tra l'altro, rilevato che, carente la prova del recesso o della dissociazione del partecipe, la dimostrazione, in positivo, della sua persistente intraneità si trae sia dalle emergenze probatorie acquisite nel primo grado di giudizio, relative a condotte che si sono protratte almeno sino al dicembre del 2015, sia dalle dichiarazioni di SA De BE ed IO CC, sopraggiunte in appello ed attestanti che egli ha seguitato a militare nel clan PR anche in epoca recente. Anche in questo caso, il ricorrente non si emancipa da un approccio che, nel richiamare le regole che presiedono alla delimitazione temporale della condotta associativa, non si confronta con i dati in concreto disponibili, se non nella parte in cui afferma, in termini palesemente generici, che non vi sarebbe prova di sue condotte partecipative successive alla menzionata novella, in tal modo trascurando le indicazioni contenute nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado, che dà, tra l'altro, atto (cfr. pagg. 797-798) delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN Mazzilli riferite alla responsabilità di LA nella sparatoria avvenuta l'1 dicembre 2015, dalla quale è scaturito il suo arresto. 52.3. Il terzo motivo è, limitatamente alla determinazione degli aumenti per la continuazione, fondato. La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha chiarito che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» e precisato che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 -01). Nel caso di specie, la Corte di appello non si è attenuta ai predetti criteri. Individuato il reato più grave in quello sub A1) e fissata la relativa pena base, ha quantificato gli aumenti per il reato associativo ascritto a LA al capo A) e per quelli ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, già accertati con precedente sentenza irrevocabile, in misura non minimale, senza enunciare, n va 105 della neanche sinteticamente, criteri che hanno orientato l'esercizio discrezionalità, ed ha applicato, per i reati in materia di narcotraffico, un aumento maggiore e, per di più, non lontano (anche tenendo conto della riduzione per il rito) dalla sanzione stabilita, per quelle fattispecie, dal giudice della cognizione, onde non è dato comprendersi in quali termini sia stato declinato, in concreto, il principio di proporzione tra le sanzioni. impugnata, impone, pertanto, l'annullamento della sentenza Si limitatamente al punto concernente la determinazione della pena da irrogarsi, per il reato associativo di cui al capo A) e per quelli accertati nel procedimento c.d. «Mala Erba», in aumento ed a titolo di continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati. Passibile di rigetto è, invece, la doglianza, pure contenuta nel terzo motivo di ricorso, vertente sull'omessa enunciazione, da parte dei giudici di merito, delle ragioni che li hanno indotti a ritenere la pericolosità sociale di AN LA e ad applicargli, di conseguenza, la misura di sicurezza della libertà vigilata. Il tema è stato, invero, trattato, in termini che il ricorrente omette di considerare e, all'occorrenza, di contestare, dal Giudice dell'udienza preliminare che, alla pag. 1411 della sentenza di primo grado, ha rilevato che la perdurante militanza di LA nell'associazione mafiosa di cui al capo A1) dimostra che egli era, a quel tempo, animato da una propensione al delitto tanto intensa da imporre l'adozione della misura di sicurezza, onde sicuramente soddisfatte appaiono le condizioni previste dall'art. 203 cod. pen.. nondimeno, Al cospetto di un apparato argomentativo essenziale ma, tutt'altro che apparente, il ricorrente frappone, ancora una volta, rilievi di palpabile astrattezza e si astiene dall'indicare gli elementi di fatto, anche successivi ai reati in contestazione, idonei a smentire le conclusioni raggiunte dai giudici di merito. 53. SA DA. 53.1. Motivo unico, infondato. La pena base individuata (quattordici anni di reclusione, in cornice edittale che spaziava da dodici a diciotto) è inferiore alla media edittale e la Corte di appello non era gravata da speciali obblighi di motivazione (v., a contrario, tra le molte, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01); mentre l'entità della diminuzione di pena per le attenuanti generiche prevalenti è stata congruamente giustificata (pag. 164 della sentenza impugnata) e la relativa determinazione si inserisce nell'ambito dell'estesa discrezionalità giudiziale che vale 106 spetta in materia al giudice di merito, nella specie non irragionevolmente esercitata. 53.2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 54. CO LO. 54.1. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta all'imputato, ha fissato la pena base in sette anni e quattro mesi di reclusione, ovvero in misura appena superiore al minimo edittale di sette anni ma largamente inferiore alla media, pari a nove anni e sei mesi. In tal modo, si è orientata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito, peraltro, emerge che l'irrogazione di pena superiore al minimo edittale è discesa dalla gravità della condotta, connotata dalla lunga militanza nel clan e dalla versatilità dell'apporto, tutt'altro che marginale, di LO, il cui spessore criminale deve essere Ve apprezzato in ragione, tra l'altro, delle condanne in passato patite per altri reati, ciò che concorre ad assicurare l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito. Per le medesime ragioni, incensurabile si palesa l'applicazione, a titolo di aumenti per la continuazione, di pene per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, stabilite nella misura, rispettivamente, di due e quattro mesi di reclusione, assai modesta e senz'altro giustificata, alla luce delle considerazioni sopra riportate e dell'obiettiva consistenza dei reati, come ricostruiti, in particolare, nella sentenza di primo grado. Analoga, manifesta infondatezza connota la residua doglianza, afferente alla prescrizione dei reati in materia di armi, la cui consumazione si è protratta sino al 22 settembre 2012. -Considerato, invero, che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso secondo quanto risulta dagli atti trasmessi, come indicato nella scheda redatta ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. per complessivi 878 giorni - (cioè per due anni, quattro mesi e ventotto giorni), il termine massimo, fissato, per il reato di detenzione illecita di arma comune da sparo, in sette anni e sei h ut 107 mesi, deve intendersi spirato il 17 agosto 2022, ovvero in un momento successivo a quello di emissione della sentenza di secondo grado, risalente al 17 giugno 2022. Ancora posteriore, dal punto di vista cronologico, è la maturazione, sopraggiunta il 19 giugno 2023, del più lungo termine prescrizionale previsto per il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. La manifesta infondatezza delle doglianze articolate da LO vale, dunque, a sterilizzare la sopravvenuta causa di estinzione del reato, sicché appropriato si palesa, in conclusione, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 01), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01). 54.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, esclusa l'ipotesi scusante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 55. AN CI. 55.1. Motivo unico. La censura in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto priva di oggetto. Le circostanze stesse risultano già concesse, in appello, in rapporto di prevalenza. La censura in tema di dosimetria della pena è infondata. La pena base determinata in appello (ridotta a undici anni di reclusione) è prossima al minimo edittale di dieci anni e la sua quantificazione non richiedeva speciale giustificazione (v., a contrario, tra le molte, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01). 55.2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 56. AN TT. 56.1. Il primo motivo è infondato. s va 108 La sentenza impugnata è incensurabile, li ove ha desunto la dimostrazione della stabile intraneità del ricorrente al sodalizio, delineata secondo i canoni ermeneutici esposti supra §§ 5.1. e 10.1., da circostanze in tal senso adeguatamente significative, quali gli esiti delle intercettazioni e le chiamate in correità di plurimi collaboratori di giustizia (alcune delle quali intervenute proprio in occasione della celebrazione del giudizio di primo grado), che, come dalla Corte di appello correttamente rilevato, non riflettono la generica appartenenza dell'imputato al clan TE/DE, individuano anche specifiche ma condotte (quali le incursioni armate, nell'ambito della "guerra" che opponeva TO NN ai Telegrafo) espressive di un suo concreto e consapevole apporto al perseguimento degli interessi della consorteria, e che rappresentano la fondamentale spia del suo organico inserimento nell'organizzazione. A fronte di ciò, il motivo reitera, a proposito del tenore dei dialoghi intercettati e dell'attendibilità dei collaboratori, censure già esaminate nel loro nucleo fondamentale e dalla Corte di appello confutate con estesa e logica motivazione, che fa premio sulle ulteriori confutazioni nel motivo stesso avanzate. Gli indicati elementi, valutati nel loro insieme, compongono un tessuto complessivamente adeguato all'affermazione di penale responsabilità, facendo risaltare il requisito dell'attivazione funzionale, con carattere di serietà e continuità, nell'interesse del clan, a seguito di adesione consapevole alle relative logiche criminali. 56.2. Il secondo motivo è infondato. Esso non tiene conto, come già osservato al § 10.2, del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, riguardo alle associazioni per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o ignori anche solo per colpa, per l'accertamento della quale assume sicuro rilievo il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte dei sodalizi di tal genere (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01). Il notorio, per quanto concerne l'organizzazione criminale in cui TT era inserito, ha trovato preciso riscontro nel processo ove è chiaramente emerso per azioni di fuoco condotte per conto l'impiego di armi in nome e dell'organizzazione stessa. 56.3. Il terzo motivo è infondato. n va 109 La negata prevalenza delle attenuanti generiche è stata convenientemente giustificata dalla Corte di appello tramite l'icastico richiamo alla pervicace inclinazione del ricorrente al delitto. La materia involge, del resto, l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. La dosimetria della pena non presta il fianco a rilievi. La pena base determinata in appello (nove anni di reclusione) è inferiore alla media edittale pro tempore e la sua quantificazione non richiedeva speciale giustificazione (v., a contrario, tra le molte, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01). 56.4. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 57. IO CC. 57.1. Motivo unico, fondato. CC è imputato divenuto collaboratore di giustizia in pendenza del giudizio di appello. Anche a seguito di tale scelta, egli rinunciava ai motivi di gravame non incidenti sul trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, dato atto di ciò, ha concesso l'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. e ha valutato l'attenuante stessa, assieme alle già riconosciute attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sull'aggravante; ha ridotto la pena base del reato associativo a dieci anni di reclusione;
l'ha ridotta ulteriormente a sei anni e otto mesi per l'attenuante speciale;
ha apportato un'ulteriore riduzione sino a cinque anni per le attenuanti generiche;
ha calcolato l'aumento per la continuazione e la diminuente del rito, giungendo alla misura finale di cinque anni e quattro mesi di reclusione. Il ricorrente, tuttavia, a ragione lamenta il totale difetto di motivazione in ordine alla misura della riduzione di pena per la speciale collaborazione, apportato nella misura minima di un terzo, a fronte della possibilità che la riduzione giungesse sino a due terzi. La sentenza impugnata non si è così conformata al principio, per cui la discrezionalità del giudice del merito nell'applicare la diminuzione derivante dalla deveattenuanti ritenuta ricorrenza di una o più circostanze trovare giustificazione nella motivazione della decisione e il relativo obbligo è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058-01). n 110 vá 57.2. La sentenza stessa deve essere pertanto annullata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per rinnovato giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 58. CO OL. 58.1. Il ricorso è infondato. Il giudice di appello, diversamente da quanto opinato da OL, ha riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed ha illustrato le ragioni sottese alla decisione, nonché le ragioni che lo hanno indotto a contenere la riduzione della pena in misura inferiore a quella massima, onde del tutto insussistente è, sotto questo versante, la dedotta carenza motivazionale. La Corte di appello ha, quindi, partitamente determinato la sanzione, muovendo dalla quantificazione della pena base nella misura di nove anni di reclusione, superiore al minimo edittale ma inferiore alla media. In tal modo, si è orientata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito (cfr., in specie, quella di primo grado, pag. 1420) emerge, peraltro, che l'irrogazione di pena superiore al minimo edittale è dipesa dalla considerazione della risalente militanza nel clan e dal ruolo, non certo marginale, rivestito da OL, concretatosi nella stabile disponibilità al compimento, anche mediante l'impiego di violenza, di azioni estorsive su mandato dei vertici del sodalizio, nonché dalla propensione criminale testimoniata dalle precedenti condanne per reati contro il patrimonio, onde risulta senz'altro assicurato l'adempimento del circoscritto onere motivatorio gravante, in casi siffatti, sul giudice di merito. Per quanto concerne, infine, gli aumenti fissati per la continuazione, nitide sono le indicazioni che si traggono, ancora una volta, dalla sentenza di primo grado, che contiene l'enunciazione delle modalità esecutive delle estorsioni che CO OL ha posto in essere, su incarico di IC DE, ai danni di e stima equa alcuni imprenditori edili operanti nel quartiere Carrassi, - avuto riguardo al range edittale del l'applicazione di sanzioni la cui misura delitto ex art. 629 cod. pen., all'entità della pena (cinque anni e sei mesi di reclusione e settecento euro di multa) a tale titolo irrogata ed alla pena base appare, invero, assai costituente principale parametro di riferimento 111 contenuta, mentre del tutto generica si palesa, per contro, la censura articolata, sul punto, dal ricorrente. 58.2. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 59. AN TT TE. 59.1. Primo e secondo motivo, connessi e congiuntamente esaminabili. I motivi sono infondati. L'obbligo del giudice di appello di offrire una motivazione puntuale e adeguata a sostegno della riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, che dia pienamente conto della divergente conclusione adottata, richiamato al § 46.1., è stato adempiuto. La Corte territoriale mette giustamente in evidenza come il Giudice dell'udienza preliminare non avesse valutato l'intero quadro probatorio, avendo avesse ampiamente pretermesso il collaboratore IU Pappagallo, e sottovalutato la capacità dei narrati dei collaboratori, risentiti comunque in appello, di riscontrarsi a vicenda, dando vita alla «convergenza del molteplice>> sulla circostanza dell'organico inserimento dell'imputato nel sodalizio di cui al capo A1), con il ruolo di spacciatore di sostanze stupefacenti. Altre dichiarazioni a carico, del medesimo segno, erano poi intervenute nel giudizio di appello (collaboratori NA, CC e De BE). Il ricorrente, senza muovere in questa sede alcuna contestazione sulla natura dinamico-funzionale di quel ruolo (il traffico di stupefacenti, nell'interessi del clan, risultava protratto per un ventennio), reitera qui le doglianze in punto di attendibilità, estrinseca ed intrinseca, dei collaboratori in discorso. Il tema è stato, tuttavia, largamente approfondito dalla sentenza impugnata, che ha ineccepibilmente escluso dal narrato dei dichiaranti, EL incluso, intenti calunniatori, e ha validamente rimarcato come le dichiarazioni fossero, oltreché sostanzialmente sovrapponibili, costanti e scevre da incongruenze di sorta. Il ricorrente non coglie in realtà, in siffatti apprezzamenti, alcuna reale criticità motivazionale, o aporia logica di ragionamento, che possa indurre questo Collegio a censurare la decisione impugnata. 59.2. ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 60. CE Di DO. n a v 112 60.1. Ritiene il Collegio che debba prendersi atto, in via pregiudiziale, della fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle residue doglianze. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il giudice di appello che, in mancanza di elementi sopravvenuti, intenda riformare la sentenza assolutoria emessa in primo grado e di pervenire, quindi, alla condanna dell'imputato, è gravato dall'onere di indicare compiutamente le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado e di predisporre un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (così, tra le tante, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01) che, lungi dall'essere frutto di una mera, diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, sia, invece, tale da elidere ogni ragionevole dubbio (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, Berlingeri, Rv. 254725 01; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, Andrini, Rv. 254024 -01). Nel caso in esame, la sentenza di primo grado si impernia su due capisaldi, afferenti, l'uno, al rapporto tra l'associazione mafiosa oggetto di addebito nell'ambito del presente procedimento e quella, finalizzata al narcotraffico, per cui CE Di DO ha riportato condanna definitiva e, l'altro, alla protrazione della condotta partecipativa al di là del termine finale della contestazione mossa all'imputato nel precedente procedimento penale. Sotto il primo profilo, il Tribunale, dopo avere analiticamente riportato, alle pagg. 384-390, gli elementi di prova raccolti in ordine alla organicità dell'imputato al clan PR ed averne indicato, in particolare, i rapporti con DO MO, HE MI, LI Di NT e CH SA, ha, nondimeno, stimato che il fatto accertato è integralmente sovrapponibile a quello già accertato, risolvendosi, nella sostanza, nella partecipazione ad attività di narcotraffico gestita in forma associativa e sotto le insegne della famiglia PR, svolta esclusivamente in un torno di tempo coincidente con quello indicato nella precedente contestazione. Ha aggiunto, in proposito, che l'identità della condotta materiale ascritta a Di DO si accompagna alla quasi totale coincidenza delle fonti di prova, nulla essendo stato accertato, nell'ambito del presente procedimento, in merito ad un concomitante, più ampio coinvolgimento dell'imputato nell'azione della ván compagine mafiosa. 113 condizioni per pervenire, sussistenza dellesancito la Ha, quindi, limitatamente al periodo coperto dal precedente giudicato, a sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.. Sotto altro, complementare versante, il Tribunale ha stimato che le dichiarazioni di TO NA, destinatario della professione di intraneità, vantata da Di DO nel momento i cui i due, in carcere, fecero conoscenza, non valga a provarne la militanza mafiosa dell'autore che ha, di conseguenza, liberato dall'addebito con riferimento ai periodi diversi da quello per il quale egli è stato condannato quale partecipe di un'associazione finalizzata al narcotraffico e, specificamente, a quello successivo al 18 giugno 2015, durante il quale gli è stato ininterrottamente recluso. La Corte di appello, nell'accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, ha svolto considerazioni che non soddisfano le condizioni, sopra enucleate, al cospetto delle quali può dirsi che la motivazione sia stata adeguatamente rafforzata. Per un verso, ha posto l'accento sulla diversità delle due associazioni in termini di composizione soggettiva, territoriale e temporale, ovvero su aspetti che attengono all'obiettiva autonomia dei due sodalizi, della quale non vi è ragione di dubitare, ma che non incidono, di per sé, in misura decisiva sull'apprezzamento della partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione mafiosa e, più precisamente, della consapevolezza, in capo a CE Di DO, della strumentalità dell'attività di narcotraffico al rinvigorimento della consorteria facente capo alla famiglia PR, id est alla realizzazione di una delle finalità tipiche del sodalizio criminale. Per l'altro, ha sottolineato che, nell'ambito del presente procedimento, il compendio probatorio raccolto a carico di Di DO si è arricchito dell'apporto di collaboratori di giustizia diversi ed ulteriori rispetto a quelli che erano stati escussi nell'altro procedimento senza, però, spiegare se ed in quali termini le più come già riconosciuto recenti acquisizioni inducano a ritenere non soltanto che - dal Tribunale in seno all'associazione mafiosa si è innestato un sottogruppo dedito al narcotraffico ma anche, e soprattutto, che Di DO abbia agito forte della coscienza dell'appoggio di un organismo dotato delle stimmate della mafiosità, da intendersi nel comune significato della capacità di intimidazione e di correlata omertà, veicolo, l'una e l'altra, di maggior facilità di penetrazione nel territorio e di gestione del commercio della sostanza stupefacente. Per quanto attiene, invece, alla confessione di perdurante affiliazione, rivolta da Di DO a TO nel 2018, la Corte di appello ha sviluppato, attraverso l'evocazione dell'apporto di altri collaboratori di giustizia, un ragionamento che si incentra sull'individuazione delle importanti conseguenze che derivano dalla 114 presenza, in ambiente carcerario, di soggetto ritualmente affiliato ad un sodalizio mafioso, tali da far discendere, per necessità di cose, dal formale inserimento nel gruppo il rafforzamento della medesima compagine, pienamente garantito anche in costanza di detenzione. L'iter argomentativo si palesa, tuttavia, inficiato, almeno in parte, da una petizione di principio, perché assegna al dato dell'affiliazione, già indicato da alcuni dei collaboratori che hanno tratteggiato la figura di CE Di DO, una valenza differente da quella che gli ha attribuito il Tribunale, che la ha inquadrata in un contesto partecipativo riferibile, in ipotesi, anche alla sola associazione finalizzata al narcotraffico. peraltro orientandosi in Posto, in altri termini, che il primo giudice - coerenza con i più recenti approdi ermeneutici (cfr., al riguardo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02, che ha chiarito come in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione» ed aggiunto, in motivazione, che rientrano «tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale 21 in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta») ha reputato che dal formale inserimento in una compagine non discenda, di per sé, l'assunzione di un ruolo di sicura efficienza casuale in chiave - una serie di indici, di militanza mafiosa, dovendosi avere riguardo ad caratterizzanti la concreta fattispecie, la Corte di appello avrebbe dovuto spendere convincenti considerazioni in ordine alla attitudine delle parole rivolte da NA TO a comprovare che Di DO avesse, nel gruppo, un rango diverso ed ulteriore rispetto a quello del trafficante di droga. Tanto, in ossequio alla lezione interpretativa secondo cui «L'elemento che al all'associazione dedita caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di estesa a svariati settori, in cui si inseriscono sostanze stupefacenti, ma l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il van 115 procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali» (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01; nello stesso senso, cfr., tra le altre: Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583 01; Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762 - 01). A fronte, allora, di una pronuncia, quale quella di primo grado, che ha sancito l'ambiguità, ai fini considerati, della confidenza di cui Di DO ha gratificato TO, la Corte di appello avrebbe dovuto profondere maggiore impegno nell'estrinsecare, oltre alle ragioni del proprio convincimento, quelle che rendono la proposta interpretazione più persuasiva rispetto a quella privilegiata dal Tribunale. 60.2. I rilievi sin qui articolati impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di CE Di DO, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati: ferma restando, ovviamente, facoltà del giudice del rinvio di procedere, all'occorrenza, ad eventuali, opportune integrazioni istruttorie. 61. Quale conseguenza ultima delle statuizioni sin qui adottate, gli imputati CH SA, CE SA, ER VI classe '73, AR DI, HA ON, DO NT, SA OR, VI De FA, ST GR, DO IL, AN TT e AN TT TE devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile qui intervenuta Comune di Bari, secondo l'importo, equo e congruo, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio sentenza impugnata nei confronti di NA IC limitatamente all'irrogazione delle pene accessorie dell'interdizione legale, pena accessoria che elimina, e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella temporanea per la durata di anni cinque. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NA IC. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di DO CE e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. DO la sentenza impugnata nei confronti di NT Annulla limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NT DO. rah 116 Annulla la sentenza impugnata: 1) nei confronti di AN AC, OF IU, EL ER e LA AN limitatamente al punto concernente l'aumento per la continuazione;
2) nei confronti di LA IU, NI CO, RI IU e CC IO limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio;
3) nei confronti di DE IU, IC, RD DO e ZZ CO DE limitatamente al punto concernente la continuazione;
4) nei confronti di IL DO limitatamente al punto concernente il giudizio di comparazione;
5) nei confronti di IA IC limitatamente ai punti concernenti l'aumento per la continuazione e il trattamento sanzionatorio e rinvia in ordine ai suddetti ricorrenti in relazione ai numeri sub 1), 2), 3), 4) e 5) per nuovo giudizio sui relativi punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di OF IU e NI CO. Rigetta nel resto i ricorsi di EL ER, LA AN e IL DO. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT DO e il trattamento limitatamente ai punti concernenti la continuazione sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta i ricorsi di ES HE, SA CH, SA CE, VI ER classe 1973, VI TO, DI AR, ON HA, NO GE, OR SA, D'EL SA, De ME ER, De FA VI, UC IC, AP IC, DA SA, CI AN, TT AN, OL CO, TE AN TT, NC DO e DI HE che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di MP HE, NO CO, NO HE, D'EL MA, NO IU classe 1941, De BE SA, LD VA, LD TO, RI SA, GR ST, US ER, MI ZI, CH CO, LI CE, CC TO, RI OB, De IS DO, IT IR, EL IO, AN CO e LO CO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati SA CH, SA CE, VI ER classe 1973, DI AR, ON HA, NT DO, OR SA, De FA VI, GR ST, IL DO, TT AN e TE AN TT alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte n a v 117 civile Comune di Bari, che liquida in complessivi euro 15.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/10/2023 I Consiglieri estensori Il Presidente CO Centefanti TO Di IC In To dimicrce DA EU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Renale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 123 FEB. 2024 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO IL FUNZIONARI GIUDIZIARIO Marina Calcag 118