Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione. (Nella specie si è ritenuto sufficiente riscontro la convergente e circostanziata chiamata di correo di un altro collaboratore)
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- 1. valore dichiarazioni collaboratoreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2026
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Leggi di più… - 2. Le dichiarazioni de relato non bastano: serve una rigorosa verifica della fonte e dei riscontri individualizzanti (Cass. Pen. n. 21867/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025
1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2010, n. 16792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16792 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/04/2010
Dott. CHIEFFI Severo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1053
Dott. CONTI AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 4097/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA RI N. IL 28/06/1979;
avverso l'ordinanza n. 9776/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 01/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SEVERO CHIEFFI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO FR Mauro il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Per la parte che ancora ci interessa con ordinanza 23/09/2008 il Tribunale del riesame di Napoli annullava l'ordinanza 31/10/2008 del G.I.P. in sede con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AC MA, sottoposto a indagini in concorso con altre persone per il delitto di tentato omicidio aggravato dalla circostanza prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di ER IA.
In particolare il Tribunale aveva ritenuto che ricorressero gli estremi della desistenza volontaria, in quanto il gruppo di fuoco, al quale apparteneva il AC, aveva desistito dall'azione. La ragione della desistenza era dipesa dal fatto che la madre della vittima era venuta a conoscenza che il figlio era uscito con tale IA IO, il quale aveva avuto l'incarico di accompagnare lo IA nel luogo dove sarebbe stato ucciso.
A seguito del ricorso del Pubblico Ministero la Corte di Cassazione annullava con rinvio la predetta ordinanza affermando il principio di diritto consolidato secondo cui per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e specificando altresì che nel caso di specie non poteva dubitarsi della idoneità degli atti diretti in modo non equivoco a commettere il reato di omicidio in danno dello IA.
Con ordinanza 30/03/2009 il Tribunale del riesame di Napoli, giudicando a seguito di rinvio, confermava l'ordinanza genetica adeguandosi al principio di diritto anzidetto, ma tale ordinanza veniva di nuovo annullata con sentenza 29/09/2009 dalla Corte di Cassazione sul rilievo che nell'ordinanza impugnata mancava l'analisi specifica della condotta accertata a carico del AC ricorrendo invece l'esigenza di valutare specificamente la posizione del ricorrente ai fini della conferma del provvedimento cautelare. Con ordinanza 01/12/2009 il Tribunale del riesame di Napoli, giudicando a seguito di rinvio, confermava l'ordinanza genetica in relazione al delitto di tentato omicidio, precisando che in relazione ai reati connessi relativi alle armi si era già formato il giudicato cautelare.
Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, valorizzando le convergenti chiamate in correità dei collaboratori di giustizia Di ZI CA e Di ZI OL, ritenuti intrinsecamente attendibili, i quali avevano riferito in merito alla organizzazione e alla esecuzione dell'agguato in danno dello IA, svolgendo il primo il ruolo di esecutore materiale ed il secondo il ruolo di mandante. In particolare Di ZI CA aveva riferito che tale IO IA (alias Tessitore) avrebbe dovuto condurre la vittima a casa di AN NO in Gricignano dove lo attendevano lo stesso Di ZI CA, suo cugino Di ZI FR, AC MA, NT LU e NO AN, precisando che avevano desistito dal commettere l'omicidio in quanto la madre della vittima era a conoscenza che il figlio si era allontanato con IA. Tale chiamata di correo veniva ritenuta attendibile in quanto aveva trovato riscontro nella chiamata di correo di Di ZI OL, mandante dell'omicidio, il quale aveva riferito di aver visto partire il gruppo di fuoco armato, di cui faceva parte il AC, verso il luogo convenuto per l'omicidio portando i sacchi per occultare il cadavere. Il Tribunale motivava in modo specifico sulla convergenza delle due chiamate di correo superando alcune contraddizioni riscontrate dal difensore nelle dichiarazioni dei due collaboratori con riferimento al numero e alla identità dei partecipanti, nonché alle ragioni del fallimento del progetto criminoso. Quanto alle discrasie riscontrate dal difensore in merito alla dichiarazione resa dal collaboratore NA AN, il quale aveva escluso la partecipazione del AC all'agguato, il Tribunale riteneva che tale dichiarazione non aveva alcun interesse riferendosi probabilmente ad altro episodio criminoso.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le riteneva sussistenti atteso che non erano stati acquisiti elementi idonei al superamento della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 rilevando da un lato che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia non potevano ritenersi convergenti sul nucleo essenziale del racconto, avendo gli stessi riferito circostanze divergenti sia in ordine al numero e alla identità dei componenti del gruppo di fuoco, sia in ordine alle ragioni del fallimento dell'agguato, dall'altro che le dichiarazioni dei due collaboratori erano state contraddette da quelle rese dal collaboratore NA AN, il quale aveva escluso la presenza del ricorrente nel gruppo di fuoco.
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero è consolidato orientamento di questa Corte che per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato. Alla luce di tale orientamento la dichiarazione di un collaborante - se precisa, coerente e circostanziata - ben può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del dichiarante, può essere anche costituito da altra dichiarazione convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il dubbio di reciproche influenze.
Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione del reato all'indagato. Infatti il Tribunale ha valorizzato specifici elementi (quali le convergenti e circostanziate chiamate di correo dei due collaboratori Di ZI OL e CA), apprezzandone correttamente la loro rilevanza e superando le varie discrasie dedotte dal ricorrente sulla base di considerazioni pienamente logiche non suscettibili di censura in questa sede.
Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone che copia del provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame di Napoli affinché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 norme att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010