Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2010, n. 42316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42316 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/11/2010
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2583
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 17791/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \C E\, N. IL *08/05/1958*;
avverso l'ordinanza n. 5/2006 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 22/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Volpe Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 22 marzo 2010 e depositata il 23 marzo 2010, la Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice della esecuzione e in relazione alla richiesta del condannato IA EP, elargita la continuazione tra il delitto di omicidio in danno di CA RE, pel quale la ridetta Corte aveva inflitto all'instante la pena principale della reclusione in anni venti, giusta sentenza 12 marzo 2006, e i delitti associativi, già unificati tra loro ai sensi dell'art. 81 c.p., oggetto delle precedenti condanne riportate da IA\, alla pena complessiva di anni venti di reclusione, in virtù delle sentenze della medesima Corte 13 aprile 2002 e 2 marzo 2005, ha determinato il trattamento sanzionatorio conseguente nella misura di trenta anni di reclusione. La Corte territoriale ha considerato come pena base quella più elevata (anni venti di reclusione con la riduzione del rito abbreviato), irrogata per il delitto di sangue;
ha determinato in quindici anni di reclusione l'incremento di pena per il delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti;
ha ridotto di un terzo detto aumento (per il rito abbreviato) ad anni dieci di reclusione;
ha lasciato inalterato l'aumento a titolo di continuazione per i residui reati satellite, siccome commisurato con ridetta, seconda condanna del 2 marzo 2005, nella misura di complessiva quattro anni di reclusione;
ha, infine, contenuto la somma della pena base (anni venti) e degli aumenti ai sensi dell'art.81 c.p. (anni quattro e anni dieci), paria da anni trentaquattro, in anni trenta in applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.. 2. - Ricorre per Cassazione il condannato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Pantaleo Cannoletta e Salvatore Pappalardo, mediante distinti atti recanti, rispettivamente la data del 21 e del 23 aprile 2010, con i quali denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 78 c.p. e art. 442 c.p.p., censurando che la riduzione della pena, in ragione di un terzo, sull'aumento a titolo di continuazione abbia preceduto - anziché seguito - l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.;
pertanto, postulando, l'applicazione della ridetta riduzione sul cumulo giuridico di anni trenta, con rideterminazione del finale trattamento sanzionatorio in complessivi anni venti. I difensori, lamentando che il diverso criterio adottato dalla Corte territoriale avrebbe "svuotato di significato, quanto meno sul piano della riduzione della pena da applicare in concreto, la scelta del IA\ di essere giudicato col rito abbreviato", invocano il principio di diritto affermato da questa Corte a Sezioni Unite e assertivamente confermato da successivo arresto del 29 maggio 2009, n. 26758, secondo il quale "la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dall'art. 171 c.p., ss., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta" (Sez. Un., 25 ottobre 2007, n. 45583, Volpe, massima n. 237692). 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 1 giugno 2010, rileva che il ricorso è fondato alla stregua dell'invocato arresto delle Sezioni Unite, secondo il quale la pena deve essere determinata "con applicazione del criterio correttivo (massimo trenta anni di reclusione) prima di operare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato", sicché è errato il criterio adottato dal giudice della esecuzione.
4. - Con atto, recante la data del 15 ottobre 2010, depositato il 21 ottobre 2010 e intitolato "motivi aggiunti", il difensore del ricorrente (avvocato Pantaleo Cannoletta) richiama la requisitoria del procuratore generale della Repubblica presso questa Corte e insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. - Il ricorso è infondato.
5.1 - Deve doverosamente premettersi che, in difetto della impugnazione del procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, esula dall'oggetto del presente scrutinio di legittimità il sindacato in ordine alla palese, erronea applicazione della legge penale in cui è incorsa la Corte di assise di appello di Catania colla elargizione della continuazione sulla base della supposizione difensiva circa la generica e congetturale previsione, al momento della costituzione della societas sceleris, della eventuale perpetrazione dell'omicidio di alcuno degli associati che si fosse reso necessario pel "mantenimento della forza intimidatrice del sodalizio nei confronti dei partecipi". Il punto non è stato devoluto all'esame di questa Corte suprema e, pertanto, si sottrae alla relativa cognizione, à norma dell'art. 609 c.p.p., comma 1. 5.2 - È infondata la tesi giuridica sostenuta dal ricorrente secondo il quale secondo il quale, in executivis, nel concorso di pene, irrogate in esito a giudizi celebrati con il rito abbreviato, il giudice dovrebbe ricomputare le sanzioni nell'intero (assommando idealmente alla pena inflitta, la quota del terzo diminuita per il rito), determinare il cumulo materiale (sulla base della sommatoria delle pene idealmente ricomputate); quindi, nel caso in cui detto cumulo sia superiore ad anni trenta, ridurlo entro tale limite e, solo infine, operare, sulla pena, così contenuta la riduzione del terzo ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 2. Innanzitutto, nella assoluta carenza di previsione e aggancio in alcuna delle disposizioni del decimo libro del codice di rito, il principio della eccezionalità della potestà del giudice della esecuzione - tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge - in punto di rideterminazione della pena (Sez. 1, 8 giugno 2006, n. 31429, Serio, massima n. 234887; Sez. 6, 7 maggio 1998, n. 1681, De Palma, massima n. 210756 e Sez. 3, 5 febbraio 1996, n. 528, Vanacore, massima n. 204700), rende affatto illegittimo l'intervento ipotizzato dal ricorrente.
Soccorre, poi, decisivamente la considerazione della specifica disposizione dell'art. 187 disp. att. c.p.p. in tema di determinazione del reato più grave ai fini della applicazione della continuazione nella fase della esecuzione in relazione a reati giudicati col rito abbreviato.
La norma recita: "Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato".
Tanto dimostra che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato in fase esecutiva, la riduzione per la continuazione assume rilievo affatto in limine, dovendosi avere riguardo alle pene concretamente inflitte in esito alla applicazione della riduzione premiale del rito. Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito che ogni aumento della pena base per reati giudicato col rito abbreviato deve essere, a sua volta, "ridotto di un terzo" (Sez. 1, 17 febbraio 2004, n. 15409, Pennisi, massima n. 227929; Sez. 1, 10 dicembre 2008, n. 48204, Abello, massima n. 242660; Sez. 1, 19 novembre 2009, n. 49981, Scalas, massima n. 245966; Sez. 1, 13 gennaio 2010, n. 5480, Perrone, massima n. 245915). Sicché conclusivamente, sotto ogni profilo - sia relativamente alla delitto base, che ai reati satellite - la riduzione dell'art. 442 c.p.p., comma 2, precede (e non segue) la somma degli addendi della sanzione finale da irrogare il reato continuato e, pertanto, a fortiori, necessariamente, pure, precede la eventuale applicazione del criterio moderatore nel caso che la succitata somma ecceda il limite del cumulo giuridico. Affatto controproducente è, infine, il richiamo dei difensori e del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte al principio di diritto definito da questa Corte a Sezioni Unite colla citata sentenza 25 ottobre 2007, n. 45583. Innanzi tutto (sebbene la massima estratta non indichi espressamente la limitazione) il principio di diritto affermato riguarda esclusivamente l'applicazione della continuazione nella fase del giudizio, celebrato col rito abbreviato, e non (anche) il regime del riconoscimento del ridetto vincolo in executivis.
Ma, soprattutto, le parti - e pure, in verità, questa stessa Corte nel successivo arresto citato dal ricorrente e recante il richiamo della sentenza delle Sezioni Unite - hanno frainteso il contenuto della pronuncia.
Infatti, nel riaffermare il tradizionale orientamento circa la applicazione, in fase di giudizio, della diminuente del rito sul cumulo giuridico risultante dall'operato contenimento della pena in virtù del criterio moderatore, le Sezioni Unite, per confutare l'argomento apagogico della disparità di trattamento (tra la fase della esecuzione e quella del giudizio), sviluppato nella ordinanza di rimessione promotrice del conflitto virtuale, hanno espressamente dato atto che in executivis risulta "evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p., segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 2", e hanno motivato che la "obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione", con la correlata "disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena (..) trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità (..) delle situazioni processuali (..) soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato". 5.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010