Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 1
In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2012, n. 49969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49969 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/09/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1301
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 13926/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO PO SANTO N. IL 12/11/1978;
avverso la sentenza n. 2078/2001 CORTE APPELLO di CATANIA, del 01/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. DO IP ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in data 1-10-2010, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado emessa in data 15 -2-2010 dal Gup del Tribunale di Catania, che ha dichiarato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 e, concesse le attenuanti generiche,
l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e la diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 400 di multa.
2. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 2 Cost. e dell'art. 81 cpv c.p., per violazione del principio di eguaglianza tra imputati e delle norme sulla continuazione di reato. Erroneamente infatti, secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha negato la continuazione con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 22-2- 2007 nel proc. pen. nr 13251/2005, che, contrariamente a quanto assume la sentenza impugnata, è passata in giudicato e attiene a fatti delittuosi commessi dal DO, in concorso con SP UC, nello stesso arco temporale in cui vennero perpetrati i reati oggetto del presente procedimento e nell'ambito della medesima organizzazione criminosa. Si tratta infatti di un reato di tentata estorsione, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, commesso dal 22 al 24 ottobre 2005, nell'ambito del medesimo programma criminoso. In primo grado la continuazione è stata concessa al SP e ingiustificatamente negata al DO, che versava nell'identica situazione processuale, con evidente disparità di trattamento. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, compito del giudice di legittimità è stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv 203428).
3.1. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, laddove esamina la problematica inerente alla continuazione di reato, non risponde a tali requisiti. Il discorso giustificativo si esaurisce al riguardo nella frase "Non ricorre la continuazione con fatti di cui a sentenza non definitiva e del tutto differenziata da quanto addebitato nel presente processo". Nulla si specifica in merito alle ragioni per le quali la sentenza alla quale si fa riferimento sarebbe "del tutto differenziata" dagli addebiti costituenti oggetto del presente processo. Ancor meno viene precisato quali siano i fatti trattati dalla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 22-2-2007; in cosa consista la loro alterità rispetto alle condotte oggetto della regiudicanda inerente al processo sub iudice e quali siano i motivi per i quali non può essere ravvisata l'unicità del disegno criminoso che costituisce l'essenza della continuazione (cfr, ex plurimis, Cass. 27-9-1999, Ingarao, C.E.D. Cass. n. 214555; Cass. 12 -10-1989, Cass. pen. 1990, 2138). Nè, a fronte del rilievo, formulato dalla difesa, per cui la sentenza di riferimento è passata in giudicato, tanto che, in relazione ad essa, è stato emesso ordine di esecuzione,la Corte territoriale chiarisce su quali elementi si basi l'asserto secondo cui invece la pronuncia non sarebbe divenuta definitiva.
3.1. Tali carenze motivazionali rendono del tutto oscuro l'itinerario logico-giuridico seguito dal giudice per addivenire alla reiezione della richiesta della Difesa. Viceversa, questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che l'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a valutare un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima verificare la credibilità intrinseca, sotto il profilo logico, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma criminoso;
indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infine verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità alle quali erano preordinati, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario, unico disegno criminoso (Cass. 22-4-1992, Curcio, rv n. 190807). In questi termini è formulabile il principio di diritto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.
L'accertamento appena indicato costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione (Cass. 28-5-1990, Paoletti, rv n. 184908; Cass. Sez. 4, 13-6-2007, n. 25097, rv n. 237014). Vizi che, nel caso di specie, sono riscontrabili, difettando completamente, nella sentenza gravata l'analisi appena indicata.
4. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 21 settembre 2012. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2012