CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2023, n. 11352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11352 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da MA GI, nato a [...] il [...] MA FI, nato a [...], il [...] 'Romani-a NI AU DA, nato ingiglzraU.il 28/2/1988 De LI DO, nato a [...] ionico il 12/1/1960 AR CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 20/9/2022 dal Tribunale di Potenza;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti da AR CO e NI AU DA e l'annullamento con rinvio nei confronti degli altri ricorrenti;
udito l'avvocato Livia Lauria, anche in sostituzione dell'avvocato Riccardo Laviolo, in difesa di OM MA e NI AU DA, la quale chiede Penale Sent. Sez. 6 Num. 11352 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 31/01/2023 l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Vincenzo Comi, sostituto processuale dell'avvocato Emilio Nicola Buccico, in difesa di De LI DO, il quale chiede raccoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Cesare Placanica, sostituto processuale dell'avvocato Vittorio Faraone, difensore di De LI DO, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Potenza, pronunciando a seguito di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di MA GI, De LI DO, AR CO e NI AU DA in ordine al reato di associazione di stampo mafioso, nonché la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione, in relazione ai capi 2) e 3); nei confronti di MA FI si ritenevano sussistenti i gravi indizi in ordine al concorso esterno nell'associazione. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, applicava a MA GI, MA FI e De LI DO la misura cautelare della custodia in carcere, mentre nei confronti di AR e NI, il Tribunale riteneva insussistenti le esigenze cautelari, con conseguente rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare. 2. L'ordinanza è stata impugnata dai ricorrenti con la formulazione di autonomi motivi che, tuttavia, vertono essenzialmente sul riconoscimento dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso. 3. Nell'interesse di MA GI sono stati formulati tre motivi di ricorso, con i quali si deduce: violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, evidenziando come al ricorrente si imputano condotte isolate e non collegate tra di loro, inidonee a dimostrare la sussistenza dell'associazione, nonché i requisiti ulteriori richiesti dall'art. 416-bis cod. pen.; violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, stante la carente dimostrazione dell'esistenza stessa dell'associazione e, a maggior ragione, della finalità agevolativa;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti contestati. 2 4. Nell'interesse di MA FI è stato formulato un unico motivo, con il quale si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata, derivante dall'omessa notifica al difensore del ricorrente dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale tenuta dinanzi al Tribunale chiamato a pronunciarsi sull'appello cautelare. 5. Il ricorrente DO De LI ha formulato due motivi di ricorso, con i quali deduce: violazione di legge in relazione all'art. 415-bis cod. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente alla predetta fattispecie. Evidenzia il ricorrente come i singoli episodi indicati nell'ordinanza impugnata non dimostrerebbero affatto l'esistenza di un'associazione a delinquere e, tanto meno, consentirebbero di ritenerne la matrice "mafiosa", difettando del tutto quella capacità intimidatoria e pervasiva sul territorio che distingue tale ipotesi da quella generale disciplinata dall'art. 416 cod. pen.; violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, anche in relazione al reato di estorsione (capo 2). Sottolinea il ricorrente come l'estorsione commessa nei confronti del TU, sarebbe del tutto slegata da logiche di intimidazione mafiosa, tanto meno vi era l'interesse ad agevolare l'inesistente associazione. Il fatto, invero, andrebbe ricondotto nell'ambito della vicenda lavorativa che aveva visto il licenziamento dell'RO da parte del TU, nel cui interesse era intervenuto il De LI, senza che vi fosse alcuna finalità ulteriore e diversa rispetto a quella di consentire all'RO - cui il De LI era legato da rapporti personali - di conseguire una sorta di indennizzo per l'avvenuto licenziamento. 6. Nell'interesse di AU DA NI sono stati formulati quattro motivi di ricorso, con i quali si deduce: violazione dell'art. 548, coma 2, cod. proc. pen., per omessa notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza adottata dal Tribunale del riesame di Potenza;
vizio di motivazione e violazione di legge, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto che NI fosse un uomo di fiducia dei fratelli MA, non considerando che il ricorrente non ha mai conosciuto FI MA. Peraltro, la sussistenza dell'associazione veniva desunta da singoli episodi - alla gran parte dei quali NI era del tutto estraneo - che non consentivano in alcun modo di ritenere configurata l'associazione di stampo mafioso;
3 violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendosi che a fronte della decisione adottata dal giudice per le indagini preliminari, che aveva escluso la sussistenza dell'associazione, il Tribunale avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata, invece, non forniva elementi concreti e logici per far ritenere — sia pur con il grado di prova richiesto in fase cautelare — l'esistenza dell'associazione e, tanto meno, la sua natura mafiosa. Peraltro, non sarebbe ipotizzabile la partecipazione del NI all'associazione, posto che il suo ruolo viene essenzialmente in rilievo con riguardo ad un solo episodio specifico, concernente le lesioni arrecate a Comisso, quale reazione alla tentata estorsione realizzata da quest'ultimo ai danni del De LI;
infine, si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. 7. Il ricorrente AR ha formulato due motivi di impugnazione con i quali deduce: violazione di legge e vizio di manifestazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione di tipo mafioso;
invero, i singoli episodi esposti nell'ordinanza non potevano ritenersi dimostrativi del radicamento sul territorio di una compagine criminale avente i caratteri richiesti dall'art. 416-bis cod. pen., difettando non solo l'esistenza stessa dell'associazione, ma anche quella forza intimidatoria che costituisce l'elemento differenziale richiesto dalla norma incriminatrice. Si sottolinea come al ricorrente vengono imputati fatti isolati e non ricollegabili ad una organica appartenenza ad un sodalizio criminoso. Difetterebbe, inoltre, la dimostrazione di rapporti tra tutti gli associati e la prova stessa della loro consapevolezza di appartenere ad un medesimo sodalizio;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati. 1.1. Deve innanzitutto condividersi la dedotta inammissibilità, per carenza di interesse, sollevata dal Procuratore generale con riferimento alle posizioni di NI e AR, rispetto ai quali, all'esito del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non è stata applicata alcuna misura, in considerazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari. Nel caso di specie deve trovare applicazione il principio — già affermato in 4 relazione a fattispecie sostanzialmente assimilabili a quella in esame - secondo cui non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez.5, n. 1119 del 9/9/2021, dep.2022, Rv. 282534). 2. Passando all'esame delle restanti posizioni, si deve preliminarmente esaminare il motivo proposto nell'interesse di FI MA, il quale ha eccepito la nullità dell'ordinanza per effetto della omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. 2.1. L'eccezione è fondata, atteso che nei procedimenti incidentali de libertate la partecipazione del difensore dell'indagato non è necessaria, salvo restando che la possibilità di scelta in ordine alla partecipazione deve essere garantita mediante la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. In tal senso, pertanto, va ribadito il principio secondo cui l'omesso avviso di fissazione dell'udienza al difensore dà luogo ad una nullità d'ordine generale ed a regime intermedio (Sez.1, n. 46982 del 6/11/2013, Serpa, Rv. 258208). 3. I restanti motivi proposti dai ricorrenti possono, essere trattati congiuntamente, in quanto, sia pur con le inevitabili diversità di prospettazione, mirano tutti a censurare la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riguardo alla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso ed alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione. 3.1. Il vaglio della questione presuppone la sintetica esposizione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale, riformando l'ordinanza di primo grado, a ritenere configurabile l'associazione mafiosa. Il ragionamento si fonda essenzialmente sull'individuazione di una serie di episodi che sarebbero espressione della sussistenza del sodalizio e della sua acquisita capacità di intimidazione ed assoggettamento del territorio di riferimento. Il Tribunale individua i seguenti fatti che, letti congiuntamente, fornirebbe il necessario quadro indiziario: caratura criminale dei fratelli MA e, in particolare, di FI, già condannato per gravi reati in tema di stupefacenti (mentre è stato assolto in altro procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen) e ritenuto legato ad ambienti criminali calabresi;
- estorsione ai danni di TU, costretto a versare a NI RO la 5 somma di €20.000, al fine di interrompere i danneggiamenti iniziati;
dopo il licenziamento di RO;
l'estorsione vedeva coinvolti, oltre ad RO, anche De LI e GI MA (p.12 ord.); - incendio delle autovetture dei fratelli LE (imprenditori agricoli) da parte di RO, al fine di intimorire i predetti e assoggettare gli imprenditori operanti nel commercio all'ingrosso di ortofrutta (p19); - incendio di due camion appartenenti a tale Frammartino da parte di FI MA, al fine di costringere il primo a saldare un ingente debito per l'acquisto di carburante accumulato con un fornitore di Policoro;
il fatto viene riferito, nel corso di conversazioni intercettate, dal De LI, il quale si vanta delle capacità criminali del MA (p.20); truffe perpetrate dal calabrese CH OS ai danni di alcuni produttori di frutta di Policoro, dai quali acquistava merce dando in pagamento assegni non coperti, il tutto con il preventivo assenso del De LI, il che dimostrerebbe come questi avesse un ruolo di controllo sul territorio, al punto che soggetti provenienti dal di fuori ritenevano di dover chiedere il suo preventivo assenso prima di commettere reati (p.22); - lesioni personali ai danni di Commisso, materialmente commesse da NI su ordine del De LI;
quest'ultimo, infatti, aveva ricevuto una richiesta di denaro, percepita come estorsiva, dal Commisso e per punirlo aveva incaricato il NI (p.44); - pagamento della parcella spettante al difensore di GI MA da parte di RO, De LI e AR (p.71). Per meglio inquadrare la vicenda occorre tener presente che l'associazione mafiosa veniva ritenuta dedita al reimpiego di capitali illeciti, essenzialmente provenienti dall'attività svolta da altra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti diretta da GI MA, in tal modo assumendo un ruolo egemone nel settore ortofrutticolo, anche mediante condotte intimidatorie ed estorsive realizzate nei confronti degli altri operatori del settore. 3.2. Orbene, sulla base dei fatti così come ricostruiti nell'ordinanza cautelare, si ritiene che il Tribunale di Potenza sia incorso nel denunciato vizio di violazione di legge, oltre che nel vizio di motivazione, nella misura in cui ha ritenuto sussistente un'associazione a delinquere, peraltro qualificandola come di tipo mafioso. Per consolidata giurisprudenza l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione 6 dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez.2, n. 16339 del 17/1/2013, Burgio, Rv. 255359). Ne consegue che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez.5, n. 1964 del 7/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442). 3.3. Accanto a quelli che sono i requisiti necessari per ritenere configurata una associazione per delinquere, la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. richiede ulteriori elementi specializzanti, consistenti essenzialmente nell'avvalimento della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo o della condizione di assoggettamento che ne deriva. Tali elementi, se sono implicitamente presenti nel caso delle cosiddette mafie storiche, richiedono uno specifico accertamento lì dove ci si trovi dinanzi a consorterie criminali di nuova costituzione, che non possono neppure considerarsi quali articolazione di una associazione mafiosa già riconosciuta. In tal caso, si ritiene che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con riguardo ad una struttura autonoma ed originale operante in un territorio limitato (c.d. mafia locale), è necessaria la dimostrazione in concreto della forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, che si caratterizza per la sua "forma libera", potendo essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle persone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà (Sez.2, n. 10255 del 29/11/2019, dep.2020, Fasciani, Rv. 278745). Quanto detto comporta che le "nuove" associazioni possono rientrare nella previsione dell'art.416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità della organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, 7 salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuova associazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazióne, determinando un assoggettamento omertoso. (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-16; conf. Sez.1, n. 13635 del 28/3/2012, Versaci, Rv. 252358; Sez. 6, n. 34874 del 15/7/2015, Paletta, Rv. 264647; Sez.1, n. 55359 del 17/6/2016, Pesce, Rv. 269043; Sez. 6, n. 6933 del 4/7/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037; Sez. 6, n. 42369 del 17/7/2019, Danise, Rv. 277206). Ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui;
b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-17). 3.4. Applicando tali principi al caso di specie, emerge in primo luogo la contraddittorietà nella valutazione dei gravi indizi in ordine alla sussistenza stessa dell'associazione. A ben vedere, il Tribunale enuclea singoli episodi che vedono di volta in volta partecipi solo alcuni dei presunti associati, senza che tali condotte appaiono inserite in un disegno comune. Tanto meno si indicano gli elementi - quanto meno indiziari - sulla base dei quali affermare che vi fosse una sia pur rudimentale organizzazione e che le diverse condotte fossero riferibili al programma associativo, piuttosto che alla estemporanea e singola iniziativa dei soggetti coinvolti. Contraddittoria è anche la valorizzazione della vicenda relativa alle truffe, perpetrate sul territorio che dovrebbe essere governato dall'associazione, da parte di soggetti provenienti dal di fuori. A ben vedere, i contatti tra i truffatori calabresi ed il De LI - per come risultanti dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza - non denotano affatto una sorta di richiesta di autorizzazione a commettere i reati, essendo piuttosto finalizzati ad individuare quali potevano essere le possibili vittime delle truffe. Lo stesso De LI sembra partecipare alla truffa, confermando ad alcuni degli agricoltori contattati che gli acquirenti calabresi si erano rivolti anche a lui pagando regolarmente la merce acquistata. Parimenti non dirimente è il supporto economico offerto al MA nel periodo in cui era detenuto, atteso che tale condotta - per come emerge dalle 8 stesse intercettazioni telefoniche - è essenzialmente frutto dei rapporti di amicizia e parentali esistenti tra i soggetti coinvolti, senza che dà ciò solo possa desumersi l'esistenza di un vincolo associativo. In definitiva, l'ampia ricostruzione in fatto emergente dall'o -rdinanza impugnata denota la commissione di una pluralità di reati (peraltro in numero limitato), da parte di soggetti a vario titolo coinvolti nelle singole vicende, senza che emerga una sia pur embrionale struttura organizzata, nè l'esistenza di un programma criminale destinato a perdurare nel tempo. 3.5. Ancor più carente è l'ordinanza con riguardo all'individuazione di quelli che sono gli indici della natura mafiosa della presunta associazione. A ben vedere, infatti, la capacità intimidatoria è tutta incentrata sulla caratura criminale dei fratelli MA, piuttosto che sull'intrinseca capacità riconosciuta all'associazione in quanto tale. Anche i singoli fatti che vengono evidenziati, vedono essenzialmente il De LI fare affidamento sul rapporto con i MA, ma non emerge affatto che l'associazione, in sé considerata, abbia instaurato quel clima di intimidazione ed egemonia sul territorio che rappresenta il quid plurrichiesto dall'art. 416-bis. A ciò si aggiunga che l'efficacia intimidatoria derivante dal prestigio criminale di FI MA è ancor più aleatoria, in considerazione del fatto che quest'ultimo viene indicato quale mero concorrente esterno. 4. Passando all'esame dei motivi di impugnazione concernenti la ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, occorre premettere l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di orientamenti che presentano margini di incertezza circa l'effettiva configurabilità dell'aggravante a prescindere dalla sicura individuazione dell'associazione che risulterebbe agevolata. Secondo un primo orientamento, infatti, la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione prevista di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa, anche se, in tal caso, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez.2, n. 27548 del 17/5/2019, Gallelli, Rv. 276109; cond.: Sez.1, n. 18019 dell'11/10/2017, dep.2018, Calabria, Rv. 273302; Sez. 2, n. 17879 del 13/3/2014, Pagano, Rv. 260007). Secondo un orientamento maggiormente rigoroso, cui si ritiene dì aderire, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una determinata associazione 9 Il Presiden e mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa (Sez.6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, Mancuso, Rv. 274842; Sez. 2, n. 41003 del 20/9/2013, Bianco, Rv. 257240; Sez.2, n. 49090 del 4/12/2015, Maccariello, Rv. 265515). Ne consegue che, non essendo stata ritenuta sussistente l'associazione mafiosa, viene necessariamente meno anche l'aggravante contestata con riguardo ai reati fine contestati. 5. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi di MA GI, MA FI e De LI DO vanno accolti con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, non residuando margini di accertamento in fatto che potrebbero superare le carenze motivazionali emerse. L'annullamento va disposto senza rinvio anche nei confronti di MA FI, stante la natura oggettiva ed assorbente dell'esclusione della sussistenza dell'associazione mafiosa, rispetto alla quale il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di concorrente esterno. 5.1. I ricorsi proposti da AR e NI, invece, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di MA GI, MA FI e De LI DO. Dichiara inammissibili i ricorsi di AR CO e NI AU DA e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti da AR CO e NI AU DA e l'annullamento con rinvio nei confronti degli altri ricorrenti;
udito l'avvocato Livia Lauria, anche in sostituzione dell'avvocato Riccardo Laviolo, in difesa di OM MA e NI AU DA, la quale chiede Penale Sent. Sez. 6 Num. 11352 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 31/01/2023 l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Vincenzo Comi, sostituto processuale dell'avvocato Emilio Nicola Buccico, in difesa di De LI DO, il quale chiede raccoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Cesare Placanica, sostituto processuale dell'avvocato Vittorio Faraone, difensore di De LI DO, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Potenza, pronunciando a seguito di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di MA GI, De LI DO, AR CO e NI AU DA in ordine al reato di associazione di stampo mafioso, nonché la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione, in relazione ai capi 2) e 3); nei confronti di MA FI si ritenevano sussistenti i gravi indizi in ordine al concorso esterno nell'associazione. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, applicava a MA GI, MA FI e De LI DO la misura cautelare della custodia in carcere, mentre nei confronti di AR e NI, il Tribunale riteneva insussistenti le esigenze cautelari, con conseguente rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare. 2. L'ordinanza è stata impugnata dai ricorrenti con la formulazione di autonomi motivi che, tuttavia, vertono essenzialmente sul riconoscimento dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso. 3. Nell'interesse di MA GI sono stati formulati tre motivi di ricorso, con i quali si deduce: violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, evidenziando come al ricorrente si imputano condotte isolate e non collegate tra di loro, inidonee a dimostrare la sussistenza dell'associazione, nonché i requisiti ulteriori richiesti dall'art. 416-bis cod. pen.; violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, stante la carente dimostrazione dell'esistenza stessa dell'associazione e, a maggior ragione, della finalità agevolativa;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti contestati. 2 4. Nell'interesse di MA FI è stato formulato un unico motivo, con il quale si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata, derivante dall'omessa notifica al difensore del ricorrente dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale tenuta dinanzi al Tribunale chiamato a pronunciarsi sull'appello cautelare. 5. Il ricorrente DO De LI ha formulato due motivi di ricorso, con i quali deduce: violazione di legge in relazione all'art. 415-bis cod. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente alla predetta fattispecie. Evidenzia il ricorrente come i singoli episodi indicati nell'ordinanza impugnata non dimostrerebbero affatto l'esistenza di un'associazione a delinquere e, tanto meno, consentirebbero di ritenerne la matrice "mafiosa", difettando del tutto quella capacità intimidatoria e pervasiva sul territorio che distingue tale ipotesi da quella generale disciplinata dall'art. 416 cod. pen.; violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, anche in relazione al reato di estorsione (capo 2). Sottolinea il ricorrente come l'estorsione commessa nei confronti del TU, sarebbe del tutto slegata da logiche di intimidazione mafiosa, tanto meno vi era l'interesse ad agevolare l'inesistente associazione. Il fatto, invero, andrebbe ricondotto nell'ambito della vicenda lavorativa che aveva visto il licenziamento dell'RO da parte del TU, nel cui interesse era intervenuto il De LI, senza che vi fosse alcuna finalità ulteriore e diversa rispetto a quella di consentire all'RO - cui il De LI era legato da rapporti personali - di conseguire una sorta di indennizzo per l'avvenuto licenziamento. 6. Nell'interesse di AU DA NI sono stati formulati quattro motivi di ricorso, con i quali si deduce: violazione dell'art. 548, coma 2, cod. proc. pen., per omessa notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza adottata dal Tribunale del riesame di Potenza;
vizio di motivazione e violazione di legge, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto che NI fosse un uomo di fiducia dei fratelli MA, non considerando che il ricorrente non ha mai conosciuto FI MA. Peraltro, la sussistenza dell'associazione veniva desunta da singoli episodi - alla gran parte dei quali NI era del tutto estraneo - che non consentivano in alcun modo di ritenere configurata l'associazione di stampo mafioso;
3 violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendosi che a fronte della decisione adottata dal giudice per le indagini preliminari, che aveva escluso la sussistenza dell'associazione, il Tribunale avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata, invece, non forniva elementi concreti e logici per far ritenere — sia pur con il grado di prova richiesto in fase cautelare — l'esistenza dell'associazione e, tanto meno, la sua natura mafiosa. Peraltro, non sarebbe ipotizzabile la partecipazione del NI all'associazione, posto che il suo ruolo viene essenzialmente in rilievo con riguardo ad un solo episodio specifico, concernente le lesioni arrecate a Comisso, quale reazione alla tentata estorsione realizzata da quest'ultimo ai danni del De LI;
infine, si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. 7. Il ricorrente AR ha formulato due motivi di impugnazione con i quali deduce: violazione di legge e vizio di manifestazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione di tipo mafioso;
invero, i singoli episodi esposti nell'ordinanza non potevano ritenersi dimostrativi del radicamento sul territorio di una compagine criminale avente i caratteri richiesti dall'art. 416-bis cod. pen., difettando non solo l'esistenza stessa dell'associazione, ma anche quella forza intimidatoria che costituisce l'elemento differenziale richiesto dalla norma incriminatrice. Si sottolinea come al ricorrente vengono imputati fatti isolati e non ricollegabili ad una organica appartenenza ad un sodalizio criminoso. Difetterebbe, inoltre, la dimostrazione di rapporti tra tutti gli associati e la prova stessa della loro consapevolezza di appartenere ad un medesimo sodalizio;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati. 1.1. Deve innanzitutto condividersi la dedotta inammissibilità, per carenza di interesse, sollevata dal Procuratore generale con riferimento alle posizioni di NI e AR, rispetto ai quali, all'esito del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non è stata applicata alcuna misura, in considerazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari. Nel caso di specie deve trovare applicazione il principio — già affermato in 4 relazione a fattispecie sostanzialmente assimilabili a quella in esame - secondo cui non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez.5, n. 1119 del 9/9/2021, dep.2022, Rv. 282534). 2. Passando all'esame delle restanti posizioni, si deve preliminarmente esaminare il motivo proposto nell'interesse di FI MA, il quale ha eccepito la nullità dell'ordinanza per effetto della omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. 2.1. L'eccezione è fondata, atteso che nei procedimenti incidentali de libertate la partecipazione del difensore dell'indagato non è necessaria, salvo restando che la possibilità di scelta in ordine alla partecipazione deve essere garantita mediante la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. In tal senso, pertanto, va ribadito il principio secondo cui l'omesso avviso di fissazione dell'udienza al difensore dà luogo ad una nullità d'ordine generale ed a regime intermedio (Sez.1, n. 46982 del 6/11/2013, Serpa, Rv. 258208). 3. I restanti motivi proposti dai ricorrenti possono, essere trattati congiuntamente, in quanto, sia pur con le inevitabili diversità di prospettazione, mirano tutti a censurare la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riguardo alla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso ed alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione. 3.1. Il vaglio della questione presuppone la sintetica esposizione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale, riformando l'ordinanza di primo grado, a ritenere configurabile l'associazione mafiosa. Il ragionamento si fonda essenzialmente sull'individuazione di una serie di episodi che sarebbero espressione della sussistenza del sodalizio e della sua acquisita capacità di intimidazione ed assoggettamento del territorio di riferimento. Il Tribunale individua i seguenti fatti che, letti congiuntamente, fornirebbe il necessario quadro indiziario: caratura criminale dei fratelli MA e, in particolare, di FI, già condannato per gravi reati in tema di stupefacenti (mentre è stato assolto in altro procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen) e ritenuto legato ad ambienti criminali calabresi;
- estorsione ai danni di TU, costretto a versare a NI RO la 5 somma di €20.000, al fine di interrompere i danneggiamenti iniziati;
dopo il licenziamento di RO;
l'estorsione vedeva coinvolti, oltre ad RO, anche De LI e GI MA (p.12 ord.); - incendio delle autovetture dei fratelli LE (imprenditori agricoli) da parte di RO, al fine di intimorire i predetti e assoggettare gli imprenditori operanti nel commercio all'ingrosso di ortofrutta (p19); - incendio di due camion appartenenti a tale Frammartino da parte di FI MA, al fine di costringere il primo a saldare un ingente debito per l'acquisto di carburante accumulato con un fornitore di Policoro;
il fatto viene riferito, nel corso di conversazioni intercettate, dal De LI, il quale si vanta delle capacità criminali del MA (p.20); truffe perpetrate dal calabrese CH OS ai danni di alcuni produttori di frutta di Policoro, dai quali acquistava merce dando in pagamento assegni non coperti, il tutto con il preventivo assenso del De LI, il che dimostrerebbe come questi avesse un ruolo di controllo sul territorio, al punto che soggetti provenienti dal di fuori ritenevano di dover chiedere il suo preventivo assenso prima di commettere reati (p.22); - lesioni personali ai danni di Commisso, materialmente commesse da NI su ordine del De LI;
quest'ultimo, infatti, aveva ricevuto una richiesta di denaro, percepita come estorsiva, dal Commisso e per punirlo aveva incaricato il NI (p.44); - pagamento della parcella spettante al difensore di GI MA da parte di RO, De LI e AR (p.71). Per meglio inquadrare la vicenda occorre tener presente che l'associazione mafiosa veniva ritenuta dedita al reimpiego di capitali illeciti, essenzialmente provenienti dall'attività svolta da altra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti diretta da GI MA, in tal modo assumendo un ruolo egemone nel settore ortofrutticolo, anche mediante condotte intimidatorie ed estorsive realizzate nei confronti degli altri operatori del settore. 3.2. Orbene, sulla base dei fatti così come ricostruiti nell'ordinanza cautelare, si ritiene che il Tribunale di Potenza sia incorso nel denunciato vizio di violazione di legge, oltre che nel vizio di motivazione, nella misura in cui ha ritenuto sussistente un'associazione a delinquere, peraltro qualificandola come di tipo mafioso. Per consolidata giurisprudenza l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione 6 dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez.2, n. 16339 del 17/1/2013, Burgio, Rv. 255359). Ne consegue che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez.5, n. 1964 del 7/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442). 3.3. Accanto a quelli che sono i requisiti necessari per ritenere configurata una associazione per delinquere, la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. richiede ulteriori elementi specializzanti, consistenti essenzialmente nell'avvalimento della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo o della condizione di assoggettamento che ne deriva. Tali elementi, se sono implicitamente presenti nel caso delle cosiddette mafie storiche, richiedono uno specifico accertamento lì dove ci si trovi dinanzi a consorterie criminali di nuova costituzione, che non possono neppure considerarsi quali articolazione di una associazione mafiosa già riconosciuta. In tal caso, si ritiene che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con riguardo ad una struttura autonoma ed originale operante in un territorio limitato (c.d. mafia locale), è necessaria la dimostrazione in concreto della forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, che si caratterizza per la sua "forma libera", potendo essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle persone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà (Sez.2, n. 10255 del 29/11/2019, dep.2020, Fasciani, Rv. 278745). Quanto detto comporta che le "nuove" associazioni possono rientrare nella previsione dell'art.416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità della organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, 7 salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuova associazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazióne, determinando un assoggettamento omertoso. (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-16; conf. Sez.1, n. 13635 del 28/3/2012, Versaci, Rv. 252358; Sez. 6, n. 34874 del 15/7/2015, Paletta, Rv. 264647; Sez.1, n. 55359 del 17/6/2016, Pesce, Rv. 269043; Sez. 6, n. 6933 del 4/7/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037; Sez. 6, n. 42369 del 17/7/2019, Danise, Rv. 277206). Ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui;
b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-17). 3.4. Applicando tali principi al caso di specie, emerge in primo luogo la contraddittorietà nella valutazione dei gravi indizi in ordine alla sussistenza stessa dell'associazione. A ben vedere, il Tribunale enuclea singoli episodi che vedono di volta in volta partecipi solo alcuni dei presunti associati, senza che tali condotte appaiono inserite in un disegno comune. Tanto meno si indicano gli elementi - quanto meno indiziari - sulla base dei quali affermare che vi fosse una sia pur rudimentale organizzazione e che le diverse condotte fossero riferibili al programma associativo, piuttosto che alla estemporanea e singola iniziativa dei soggetti coinvolti. Contraddittoria è anche la valorizzazione della vicenda relativa alle truffe, perpetrate sul territorio che dovrebbe essere governato dall'associazione, da parte di soggetti provenienti dal di fuori. A ben vedere, i contatti tra i truffatori calabresi ed il De LI - per come risultanti dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza - non denotano affatto una sorta di richiesta di autorizzazione a commettere i reati, essendo piuttosto finalizzati ad individuare quali potevano essere le possibili vittime delle truffe. Lo stesso De LI sembra partecipare alla truffa, confermando ad alcuni degli agricoltori contattati che gli acquirenti calabresi si erano rivolti anche a lui pagando regolarmente la merce acquistata. Parimenti non dirimente è il supporto economico offerto al MA nel periodo in cui era detenuto, atteso che tale condotta - per come emerge dalle 8 stesse intercettazioni telefoniche - è essenzialmente frutto dei rapporti di amicizia e parentali esistenti tra i soggetti coinvolti, senza che dà ciò solo possa desumersi l'esistenza di un vincolo associativo. In definitiva, l'ampia ricostruzione in fatto emergente dall'o -rdinanza impugnata denota la commissione di una pluralità di reati (peraltro in numero limitato), da parte di soggetti a vario titolo coinvolti nelle singole vicende, senza che emerga una sia pur embrionale struttura organizzata, nè l'esistenza di un programma criminale destinato a perdurare nel tempo. 3.5. Ancor più carente è l'ordinanza con riguardo all'individuazione di quelli che sono gli indici della natura mafiosa della presunta associazione. A ben vedere, infatti, la capacità intimidatoria è tutta incentrata sulla caratura criminale dei fratelli MA, piuttosto che sull'intrinseca capacità riconosciuta all'associazione in quanto tale. Anche i singoli fatti che vengono evidenziati, vedono essenzialmente il De LI fare affidamento sul rapporto con i MA, ma non emerge affatto che l'associazione, in sé considerata, abbia instaurato quel clima di intimidazione ed egemonia sul territorio che rappresenta il quid plurrichiesto dall'art. 416-bis. A ciò si aggiunga che l'efficacia intimidatoria derivante dal prestigio criminale di FI MA è ancor più aleatoria, in considerazione del fatto che quest'ultimo viene indicato quale mero concorrente esterno. 4. Passando all'esame dei motivi di impugnazione concernenti la ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, occorre premettere l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di orientamenti che presentano margini di incertezza circa l'effettiva configurabilità dell'aggravante a prescindere dalla sicura individuazione dell'associazione che risulterebbe agevolata. Secondo un primo orientamento, infatti, la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione prevista di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa, anche se, in tal caso, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez.2, n. 27548 del 17/5/2019, Gallelli, Rv. 276109; cond.: Sez.1, n. 18019 dell'11/10/2017, dep.2018, Calabria, Rv. 273302; Sez. 2, n. 17879 del 13/3/2014, Pagano, Rv. 260007). Secondo un orientamento maggiormente rigoroso, cui si ritiene dì aderire, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una determinata associazione 9 Il Presiden e mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa (Sez.6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, Mancuso, Rv. 274842; Sez. 2, n. 41003 del 20/9/2013, Bianco, Rv. 257240; Sez.2, n. 49090 del 4/12/2015, Maccariello, Rv. 265515). Ne consegue che, non essendo stata ritenuta sussistente l'associazione mafiosa, viene necessariamente meno anche l'aggravante contestata con riguardo ai reati fine contestati. 5. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi di MA GI, MA FI e De LI DO vanno accolti con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, non residuando margini di accertamento in fatto che potrebbero superare le carenze motivazionali emerse. L'annullamento va disposto senza rinvio anche nei confronti di MA FI, stante la natura oggettiva ed assorbente dell'esclusione della sussistenza dell'associazione mafiosa, rispetto alla quale il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di concorrente esterno. 5.1. I ricorsi proposti da AR e NI, invece, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di MA GI, MA FI e De LI DO. Dichiara inammissibili i ricorsi di AR CO e NI AU DA e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore