Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 9522
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Sentenza 14 maggio 2019

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In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 9522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9522
    Data del deposito : 14 maggio 2019

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