Sentenza 14 maggio 2019
Massime • 1
In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 9522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9522 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2019 |
Testo completo
09522-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente - Sent. n. sez. 1532/2019 CC 14/05/2019- VINCENZO SIANI R.G.N. 47429/2018 - Relatore - LUIGI FABRIZIO MANCUSO TERESA LIUNI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB AB RO nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Marco Dall'Olio, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di UK UK ME, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti giudicati con le seguenti sentenze di condanna, divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 15.3.2012, divenuta irrevocabile il 16.1.2014, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dall'aprile 2005 al febbraio 2007, e per dieci reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, accertati fino al 28.7.2006, reati tutti ritenuti in continuazione fra loro;
b) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il giorno 11.12.2006, divenuta irrevocabile il 4.4.2008, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990; c) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 18.12.2012, divenuta irrevocabile il 30.1.2015, per sei reati di _ cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 5.8.2006 al 13.8.2006, tutti ritenuti in continuazione fra loro.
2. Con ordinanza del 25.9.2018, il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza. Rilevava, in primo luogo, che con la sentenza sopra richiamata alla lettera "a", emessa dalla Corte di appello di Napoli il 15.3.2012, divenuta irrevocabile il 16.1.2014, era stato ritenuta la continuazione fra i reati in essa giudicati e quello giudicato con la sentenza sopra riportata alla lettera "b", emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il giorno 11.12.2006, divenuta irrevocabile il 4.4.2008. Rilevava, inoltre, che con la sentenza sopra richiamata alla lettera "c", emessa dalla Corte di appello di Napoli il 18.12.2012, divenuta irrevocabile il 30.1.2015, era stata ritenuta la continuazione fra i reati in essa giudicati e quello giudicato con la sentenza sopra riportata alla lettera "b", emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il giorno 11.12.2006, divenuta irrevocabile il 4.4.2008. Ciò posto, il giudice dell'esecuzione riteneva di emendare tale duplicazione e, in applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., rideterminava la pena complessiva per i reati giudicati con le predette sentenze, tutte emesse a seguito di giudizio abbreviato, in 22 anni di reclusione: individuava la pena più grave in quella di 27 anni di reclusione, determinati, prima del computo della diminuente per la scelta 2 del rito abbreviato, con la sentenza sopra indicata alla lettera "a"; riteneva assorbita in detta pena quella irrogata per i reati giudicati con la sentenza sopra indicata alla lettera "b"; aggiungeva la pena di 6 anni di reclusione, per la continuazione con i reati giudicati con la sentenza sopra indicata alla lettera "c"; perveniva alla pena di 33 anni di reclusione e, computata la diminuente per il giudizio abbreviato, a quella finale di 22 anni di reclusione.
3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1 lett. b), c), e), cod. proc. 2 pen., in relazione agli artt. 666, comma 6, 671, 546, comma 1 lett. e) n. 2, 533, comma 2, cod. proc. pen., e in relazione all'art. 78 cod. pen.
3.1. Il ricorrente nota che, con la sentenza sopra indicata alla lettera "a", era stato condannato alla pena di 18 anni di reclusione, così determinata: pena base 20 anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aumentata a 20 anni e 6 mesi di reclusione, considerata l'aggravante di cui al terzo comma;
aumentata di 10 mesi di reclusione per ognuna delle sette violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ai capi d'imputazione nn. 9), 10), 11), 12), 13), 17), 34); aumentata di 8 mesi di reclusione per ognuna delle restanti tre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ai capi d'imputazione nn. 14), 15), 16); aumentata di 8 mesi di reclusione per il reato giudicato con la sentenza sopra indicata alla lettera "b". Il ricorrente nota, inoltre, che con la sentenza sopra indicata alla lettera "b" era stato condannato alla pena di 5 anni di reclusione, per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, pena che era stata poi assorbita dalla sentenza sopra indicata alla lettera "a" e rideterminata in 8 mesi di reclusione. Il ricorrente nota, infine, che con la sentenza sopra indicata alla lettera "C" era stato condannato alla pena di 10 anni di reclusione, così determinata: pena base 7 anni di reclusione, per il fatto di cui al capo d'imputazione n. 2); aumentata di 1 anno e 3 mesi di reclusione per ciascuno dei quattro reati di cui ai capi d'imputazione nn. 3), 4), 5), 6); aumentata di 3 anni di reclusione per il reato giudicato con la sentenza sopra indicata alla lettera "b".
3.2. Esposto quanto sopra, il ricorrente rileva, in primo luogo, che, con riferimento ai delitti giudicati con la sentenza sopra indicata alla lettera "c": 1) la pena "originaria"» applicata per il capo di imputazione n. 2 era di 7 anni di reclusione, ridotta ad 4 anni e 8 mesi, per la scelta del rito abbreviato;
pena, questa, inferiore a quella applicata con la sentenza sopra indicata alla lettera "b", di 5 anni di reclusione, cui corrispondono, per effetto della riconosciuta continuazione, 8 mesi di reclusione;
2) per i residui capi di imputazione, era stata applicata una pena di 1 anno e tre mesi di reclusione ciascuno, poi ridotta a 10 mesi di reclusione per la scelta del giudizio abbreviato. Dal raffronto fra i singoli 3 reati fine di cui alla sentenza sopra indicata alla lettera "c" (6 reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e i reati fine di cui alla sentenza sopra indicata alla lettera "a" (10 episodi ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) emerge «la notevole disparità in termini di gravità oggettiva, oltre che numerica». Ciò avrebbe dovuto condurre ad un trattamento sanzionatorio speculare. Invece, dal puro confronto fra l'entità dell'aumento di pena determinato per la continuazione per i 10 reati fine giudicati con la sentenza sopra indicata alla lettera "a" (6 anni, 6 mesi di reclusione, da ridurre per la scelta del rito) e l'entità dell'aumento di pena determinato per la continuazione per i 5 reati fine giudicati con la sentenza sopra indicata alla lettera "c" (6 anni, da ridurre per la scelta del rito), emerge «la irragionevole e immotivata sproporzione». Il provvedimento impugnato, peraltro, non dà conto dei singoli segmenti di pena determinati in aumento per ognuno dei reati posti in continuazione fra loro, ed è privo dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si è basata la scelta del trattamento sanzionatorio.
3.3. Sotto un secondo profilo, ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 78 cod. pen., sostenendo che il criterio moderatore del cumulo materiale non è stato applicato prima di procedere alla riduzione del rito. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ridurre, ai sensi dell'art. 78 cod. pen., la pena complessiva da 33 a 30 anni di reclusione e, solo successivamente, applicare la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato. Il ricorrente richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia e afferma che la soluzione ermeneutica fornita al riguardo da questa Corte (Sez. I, n. 15409 del 17.2.2004) fa sorgere una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 13, commi 1 e 2, 24, comma 2, 27, comma 3, Cost. I richiamati principi costituzionali imporrebbero, in sede di esecuzione, una rideterminazione della pena con le stesse modalità con cui avrebbe proceduto il giudice di cognizione laddove quegli stessi fatti fossero stati trattati nel medesimo procedimento. A sostegno di tale tesi, il ricorrente richiama alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., 21.6.1986, n. 7682, Nicolini;
Sez. 1, n. 17412 del 27.4.2015). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili.
1.1. La prima censura proposta, con cui si deduce omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio così come determinato dal giudice dell'esecuzione, non è meritevole di accoglimento. La quantificazione degli aumenti di pena operati per ciascun reato posto in continuazione con il più grave reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 emerge sulla base della 4 lettura congiunta dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 25.9.2018, oggetto dell'odierna impugnazione, e delle singole sentenze indicate nell'istanza presentata ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di ME UK UK. Il giudice dell'esecuzione ha applicato modesti aumenti di pena, su quella base di 20 anni e 6 mesi per il reato più gravemente punito di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (di cui alla sentenza sopra indicata alla lettera "a"), cui sono stati aggiunti gli aumenti di pena per ben 17 reati satelliti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (giudicati con le sentenze sopra indicate alle lettere "b" e "c"), per un aumento totale di 12 anni e 6 mesi (quindi poco più di 8 mesi per ciascuna violazione) e una pena complessiva di 33 anni, ridotta per il rito a 22 anni. Consegue un onere di motivazione attenuato dei singoli aumenti, certamente molto modesti e non sperequati nella comparazione tra quelli interni a ciascuna sentenza. L'ordinanza risulta quindi pienamente rispettosa del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come, nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto, con adeguata motivazione, dei singoli aumenti per i reati satellite, soltanto qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione (Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548; Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Rv. 257000).
1.2. La seconda questione sollevata, relativa alla mancata applicazione dell'art. 78 cod. pen., è parimenti infondata. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta>> (Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, Rv. 249027). Tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare nelle ipotesi tassativamente previste dal - legislatore la pena applicata con sentenze passate in giudicato. Inoltre, anche dal testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia). Ebbene, il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, 5 tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva derivante dal principio dell'intangibilità del giudicato penale e, quindi, non si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente. La questione di legittimità sollevata dal ricorrente è, quindi, manifestamente infondata.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 14 maggio 2019. CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE こん DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 MAR 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA. 60