Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2010, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
7 33/1 1 33
Udienza in REPUBBLICA ITALIANA camera di consiglio in data 2 dicembre 2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RUOLO di UDIENZA
N. 28
PRIMA SEZIONE PENALE
SENTENZA
N2868 2010 Composta dagli ill. mi Sigg:
dott. Massimo Vecchio REGISTRO GENERALE Presidente 18379/10 dott. Francesco Maria Silvio Bonito Consigliere
Consigliere rel. dott. Maurizio Barbarisi dott.ssa Adriana Carta Consigliere dott.ssa Piera Maria Severina Caprioglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Pullia Carmelo n. il 12 aprile 1968
avverso l'ordinanza 17 marzo 2010 Corte di Assie di Appello di Reggio Calabria;
-
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procura- tore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibili- tà del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al ver- samento di una somma alla Cassa delle Ammende;
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رس
Ritenuto in fatto
Con ordinanza deliberata in data 17 marzo 2010, depositata in cancelleria il 2 1.
aprile 2010, la Corte di Assije di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecu- zione, rigettava le istanze avanzate nell'interesse di UL EL volte a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., in relazio- ne alle condanne ivi indicate, e l'applicazione della riduzione della pena relativa ai pe- riodi presofferti da applicare sul provvedimento di unificazione pene concorrenti giuri- dico determinato ai sensi dell'art. 78 c.p. 2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassa- zione UL EL chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, violazione degli artt. 81 cpv.
c.p., 671 c.p.p. e 78 c.p., mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione per non essere state prese in considerazione le argomentazioni motivazionali di cui alle sentenze allegate e in merito alla mancata applicata della diminuzione della pe- na di cui all'art. 442 secondo comma c.p.p.; veniva innanzitutto chiarito che la sentenza
259/92 della Corte di Appello di Messina era stata posta in continuazione con la sen- 2
tenza n. 181/87 della stessa Corte di Appello (riguardando entrambe il possesso di un fucile a canne mozze) mentre la sentenza n. 449/04 atteneva al reato di detenzione di una pistola cal. 38 commesso nel settembre 1991, comunque collegata al fatto della de- tenzione e all'utilizzo di armi da parte del UL. Da qui la sussistenza del rapporto con- tinuativo con le sentenze nn. 8/03 della Corte di Assise di Appello di Messina e 266/04 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, già poste a loro volta in continuazione con il provvedimento della Corte di Assise di Appello di Reggio Cala- bria con decisione n. 2/09 e riguardanti condotte di associazione a delinquere per esse- re il ricorrente componente dei gruppi mafiosi del clan EO PE (dal 1986/89) e
NC dal 1988 al 1993, reati associativi che attenevano a reati aggravati dall'uso di armi.
Inoltre in entrambi i reati associativi il UL era stato arrestato per avere avuto il
My compito di custodire parte delle armi e per il possesso di un fucile (fatti di cui alle sen- tenze dianzi indicate nn. 181/87 e 259/92). Il collegamento temporale e volitivo dove- vano quindi necessariamente far militare per la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso giusti i compiti svolti dal UL all'interno dell'associazione criminale, consi-
Udienza in camera di consiglio: 2 dicembre 2010- UL EL - RG: 18379/10, RỤ: 28; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale derato che il mantenimento della supremazia sul territorio veniva operata dai clan con l'uso delle armi. Da censurare era anche l'argomentazione dell'ordinanza che aveva e- scluso il collegamento della condotta di cui alla sentenza n. 449/94 con la malavita or- ganizzata e quindi con le sentenze n. 8/03 e n 266/04 sul presupposto che si era tratta- to di un reato passionale e non di mafia non essendosi tenuto conto della posizione as- sunta dal UL all'interno del clan, delle caratteristiche mafiose del fatto e del tenore del provvedimento citato n. 2/09. Nell'ipotesi di accoglimento della continuazione do- vrà altresì disporsi la riduzione della pena ex art. 442 c.p.p.
Medesima censura deve rivolgersi in relazione alla sentenze n. 34/94 della Corte di
Assise di Appello di Messina e la sentenza n. 5/01 della Corte di Assise di Appello di
Messina concernenti il porto abusivo di armi e due episodi omicidiari trattandosi di reati della stessa natura verificatisi a distanza di tre mesi gli uni dagli altri. Da censu- rarsi erano altresì le argomentazioni espresse in ordinanza che afferiscono trattarsi di omicidi maturati in ambienti diversi (quello del Di Pasquale nel contesto del traffico di sostanze stupefacenti mentre quello del Mazzeo nell'ambito mafioso). La Corte di Assi- se di Appello di Reggio Calabria non ha tenuto conto che anche il limitato contesto del traffico di sostanze stupefacenti deriva dalla volontà di predominio sul territorio del contesto mafioso. Anche in questo caso veniva richiesto per l'ipotesi di accoglimento 3
della continuazione la diminuzione per il rito abbreviato.
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, violazione degli artt. 78 c.p.,
438, 442 c.p.p. e comunque mancata indicazione del perché non si è ritenuto di dover applicare la riduzione della pena ai precedenti periodi di presofferto sul provvedimento di unificazione pene concorrenti determinato ai sensi dell'art. 78 c.p.; la Corte ha fatto riferimento a una motivazione per relationem con richiamo ad altra ordinanza quando per contro trattasi di un nuovo cumulo giuridico con motivazioni del tutto nuove.
Osserva in diritto
-3. Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. и л 3.1. Il Giudice dell'esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7 aprile 2004,
Udienza in camera di consiglio: 2 dicembre 2010- UL EL – RG: 18379/10, RU;
28; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l'inidoneità di mere situazioni soggettive ad inte- grare l'identità del disegno criminoso di cui all'art. 81 cpv. c.p. e che, del pari, è conso- lidata l'affermazione della radicale diversità dell'identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato;
è da ritenersi altresì consolidato il principio secondo cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell'assunto (Cass., Sez. 5, 4 marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plu- rimis Cass. n. 5518 del 1995; n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrile- vante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa conti- guità cronologica od all'analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee es- senziali.
3.2.- Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli a- spetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto tale, è in-
4 sindacabile in questa sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella caren- za di allegazione da parte dell'istante di elementi concreti da cui dedurre la medesimez- za del disegno criminoso, che è il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'isti- tuto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell'istanza. È stato infatti eviden- ziato, tra l'altro, che non vi alcuna prova che le armi detenute nello specifico dal UL e di cui alle sentenze già poste in continuazione siano proprio quelle detenute dallo stes- so per conto dei clan associativi. Correttamente pertanto il giudice ha effettuato un di- stinguo in tal senso, ritenendo non dimostrata la unicità del disegno criminoso tra gli uni e gli atti fatti;
parimenti motivata è la negatoria della continuazione tra le sentenze concernenti i reati omicidiari, non potendosi evincere dal tenore dei relativi provvedi- menti elementi tali da considerare che i delitti abbiano avuto un'unica matrice volitiva.
L'associazione costituita al fine del traffico di sostanze stupefacenti ha una sua auto- nomia costitutiva che non necessariamente combacia con quella mafiosa per il solo fat- to di una contemporaneità di perpetrazione. ли 1
3.3 Anche il secondo motivo di gravame non è fondato e va reietto. A prescindere dalle scarse indicazioni in ricorso circa il periodo cautelare presofferto che il ricorrente
Udienza in camera di consiglio: 2 dicembre 2010– UL EL – RG: 18379/10, RU: 28; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale vorrebbe fosse detratto con le modalità espresse (omissione già di per sé indicativa dell'inammissibilità del ricorso), va evidenziato come il criterio moderatore ex art. 78
c.p. deve operare sulla pena concreta da espiare e non su quella complessiva trattando- si di un meccanismo regolatore che entra in funzione sulla porzione effettiva di pena e quindi opera sulla pena eseguibile. Tale criterio è univocamente imposto dalla giuri- sprudenza oramai del tutto consolidata di questa Corte (per citare solo alcune delle più recenti: Sez. F, 29 luglio 2008, n. 32955; Sez. 1, 6 marzo 2008, n. 12709; Sez. 1, 13 no- vembre 2007, n. 46279, Patanè; Sez. 1, 3 dicembre 2003, n. 48160; Sez. 1, 18 giugno
2004, n. 31211; Sez. 1, 6 luglio 1995, n. 4102; Sez. 1, 31 gennaio 1995, n. 576) che il Col- legio condivide, sul rilievo che detto canone funge da temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono o dalla pena già espiata, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio in parola e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico.
È, poi, il caso infine di osservare che il ricorrente, nell'avversare il provvedimento gravato, fa riferimento, quanto alla carenza motivazionale del giudice, a un novum non scrutinato che tuttavia non è stato meglio indicato e pertanto è generico.
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Quanto, infine, alla ulteriore richiesta del ricorrente di applicazione dalla riduzione del rito abbreviato sulla pena, siccome rideterminata per effetto del contenimento del criterio moderatore dell'articolo 78 c.p. (cumulo giuridico), al di là del rilievo che
- secondo quanto si evince dalla originaria istanza del condannato ricorrente al giudice della esecuzione non tutte le condanne sono state pronunciate in esito a giudizi cele- brati col rito abbreviato, giova considerare che questa Corte, a Sezioni Unite, ha negato
- per incidens che nella fase della esecuzione la pena contenuta ai sensi dell'articolo 78 c.p. sia suscettibile di ulteriore riduzione ai sensi dell'articolo 442 c.p.p., spiegando: in executivis risulta “evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'articolo 78 Codice Penale segue necessariamente la già di- sposta riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2, C.P.P."; e, in proposito argomentando che la “obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione", con la correlata “disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena [..] trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità [..] delle situazioni processuali [..] soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudi-
Udienza in camera di consiglio: 2 dicembre 2010- UL EL – RG: 18379/10, RU: 28; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale cato” (v. sentenza 25 ottobre 2007, n. 45583, Volpe;
ed esattamente in termini: Sez. I,
11 novembre 2011, Cutaia, non massimata).
4.T Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali
per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.
Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Maurizio Barbarisi) (dr. Massimo Vecchio) обрабо Adanimo recchio
DEPOSITATA 6 IN CANCELLERIA
1.4 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
Udienza in camera di consiglio: 2 dicembre 2010- UL EL - RG: 18379/10, RU: 28;