Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa a contravvenzioni edilizie e urbanistiche, nella quale il motivo con cui si contestava la costituzione di parte civile del danneggiato perchè effettuata mediante richiamo all'imputazione e senza dedurre il diritto soggettivo leso, è stato ritenuto inammissibile dalla S.C., in quanto davanti al giudice di appello la costituzione era stata impugnata invocando l'esclusiva legittimazione del Comune titolare dell'interesse di natura pubblicistica leso dalla condotta criminosa).
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La massima In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest'ultimo, anche a titolo di concorso, all'apposizione della seconda targa - …
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Integra il reato di truffa contrattuale, la condotta consistente nel far sottoscrivere ad un cliente, senza informarlo circa l'effettiva valenza, un patto di quota lite, non rilevando l'intervenuta sottoscrizione del patto e la mancanza di querela di falso, ove la mancata adeguata rappresentazione del suo contenuto sia frutto di condotte decettive susseguitesi per tutto il periodo intercorrente tra la formale sottoscrizione del negozio e la revoca del mandato e concretizzatesi nel non avanzare formale richiesta di pagamento del debito (pur prevista dallo stesso patto), ma nel porre in essere una serie di azioni giudiziarie in uno stretto lasso di tempo, sfruttando la mancata conoscenza …
Leggi di più… - 4. Calunnia: sussiste anche in caso di successiva abrogazione del reato oggetto di falsa incolpazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (In motivazione la Corte ha affermato che la valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell'elemento materiale della fattispecie criminosa, deve essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente incolpato un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l'originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto …
Leggi di più… - 5. Lesioni personali: è sufficiente la contestazione nell'imputazione della tipologia delle lesioniAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di reato di lesioni aggravate dalla durata della malattia, è sufficiente la contestazione nel capo d'imputazione della tipologia delle lesioni, laddove risulti acquisita agli atti del processo la documentazione relativa alla durata della malattia. (Fattispecie relativa alla contestazione nel capo d'imputazione di lesioni allo stato non ancora qualificate e quantificate, definite in termini di malattia insanabile - Cassazione penale , sez. IV , 06/02/2018 , n. 22782). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 06/02/2018 , n. 22782 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2017, n. 16610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16610 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
16 61 0-17 280 Sent. n. UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 24/01/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 13567/2016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott.ssa ELISABETTA ROSI Presidente Consigliere rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Dott.ssa ANTONELLA CIRIELLO Consigliere Dott.ssa UBALDA MACRI' Consigliere Dott. ALESSANDRO MA ANDRONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA IU, nato a [...] il [...] RI SC MA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2015 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili e inammissibilità nel resto;
udito per la parte civile l'avv. Teresa Sestilia IA Gentile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili;
udito per gli imputati l'avv. Roberto Laghi che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.9.2015, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 27.3.2012, che aveva dichiarato CO PE, SO NC IA, GO NO e UO SE, responsabili delle contravvenzioni edilizie ed urbanistiche loro ascritte e per le opere di ristrutturazione di un fabbricato, in Francavilla Marittima fino al febbraio 2009 e li aveva condannati alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda ciascuno con ordine di demolizione del manufatto abusivo e condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile., dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CO PE e SO NC IA, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 74 cod.proc.pen. e 185 cod.pen. Argomentano che la costituzione di parte civile della sg.ra GI AR NI era inammissibile perché la predetta si era costituita richiamando l'imputazione e qualificandosi quale persona danneggiata dal reato, senza, però produrre alcun titolo e senza neppure dedurre quale diritto soggettivo sarebbe stato leso. Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 36 dpr n. 380/2001 e 129 cod.proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento delle prove. Argomentano che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato urbanistico per intervenuta sanatoria edilizia, in quanto il giudice di merito aveva errato nel ritenere che il rilasciato permesso di costruire in sanatoria non fosse idoneo e sufficiente per dichiarare estinto il reato ed assolvere dal reato antisismico, in quanto il progetto in sanatoria aveva fatto suo il deposito al Genio Civile già effettuato per la DIA. Con il terzo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 872 e 2058 cod.civ. e vizio di motivazione per travisamento della prova. Argomentano che nell'atto di appello si contestava la sussistenza in capo alla parte civile di diritti soggettivi che sarebbero stati violati dalla costruzione asseritamente abusive e sul punto la Corte territoriale ometteva ogni 2 valutazione;
inoltre, pur non essendo la parte civile appellante, valutava la richiesta della parte civile di emettere statuizione di condanna alla demolizione. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Con memoria depositata in data 5.1.2017, la parte civile costituita, NI GI AR, ha specificamente contestato la fondatezza dei motivi di ricorso e ne ha chiesto il rigetto con conferma delle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto essi hanno ad oggetto violazioni di legge non dedotte in sede di appello. Come evincibile dalla lettura della sentenza impugnata (e dall'atto di appello, cfr motivo quarto) il motivo di appello afferente la costituzione di parte civile aveva ad oggetto esclusivamente la questione del difetto di legittimazione della parte civile sotto il profilo che unico soggetto legittimato doveva ritenersi il Comune di Francavilla Marittima per la tutela di interesse di natura pubblicistica. Va, pertanto, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, primo comma cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (artt. 581, 1° co, lett. e) e 591, 1° co., lett. c) cod. proc. pen.) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, 3° co., cod. proc.pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e, come rileva la più recente dottrina, costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto 3 di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si è osservato che, in tema di reati edilizi, qualora emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edilizia e l'intervento realizzato, per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo, il giudice penale è in ogni caso tenuto a verificare incidentalmente la legittimità di quest'ultimo, senza che ciò comporti la sua eventuale "disapplicazione", in quanto tale provvedimento non è sufficiente a definire di per sé ovvero prescindendo dal quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e dalle rappresentazioni di progetto alla base della sua emissione lo statuto di legalità dell'opera realizzata (Sez.3,n.41620 del - 02/10/2007, Rv.237995); ed ancora che, in tema di reati edilizi, in presenza di "concessione edilizia" illegittima non è necessario che il giudice disapplichi tale atto perché sia configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, in quanto è sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica (Sez.3, n.36366 del 16/06/2015, Rv.265034); inoltre, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Sez.F, n.44015 del 04/09/2014,Rv.261099). Nella specie, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha valutato che la concessione in sanatoria non era idonea a sanare l'illecito urbanistico, in quanto Il'immobile ricadeva in zona (centro storico), nella quale erano vietati aumenti di volume e di altezza massima degli edifici, e che, inoltre, essa non aveva alcuna rilevanza in ordine alle violazioni della normativa antisismica.
4. Essendo i ricorsi inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.
5. I ricorrenti vanno, inoltre, condannati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, all'impegno profuso, all'oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare nella misura complessiva di euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile NI GI AR che liquida in euro tremila complessivi oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso il 24/01/2017 Elisabetta RosiWelde Res Il Consigliere estensore Il Presidente Antony Di Stasi DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 ARR 2017 IL CANCELLIERE Luana Morani 5