Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi. (In applicazione del principio, la Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente e quello successivo di resistenza a pubblico ufficiale, sul presupposto che l'imputato, al momento della consegna dello stupefacente, non poteva aver già deliberato di porre in essere la resistenza).
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- 1. Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
- 2. Continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed abbreviatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2018
L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. (Ricorso rigettato) (Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 442., c. 2, 671; C.p. art. 81) Il fatto La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di G. C., imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
AND 8 9 6 / 1 6 : 36 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.3637 Composta da Renato Grillo Presidente - U.P. 17/11/2015- R.G.N. 50233/2014 Vito Di Nicola Gastone Andreazza - Relatore - Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto : HA JA AL, n. in Tunisia il 14/01/1982; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 03/06/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Marinelli, che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. HA JA AL ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Genova del 03/06/2014 che ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Genova di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a), 337 c.p. (capo b) e 582, 585, 576 c.p. (capo c), riconosciuta la continuazione tra detti, ultimi due, reati.
2. Con un primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui al capo a) e i restanti in considerazione della non programmabilità di questi, pur non essendo imprevedibile l'eventuale intervento della polizia;
ma, così facendo, la Corte non ha considerato che la previsione dell'art. 81 c.p. non richiede una dettagliata progettazione in relazione allo svolgimento dei reati quanto ad occasioni, tempi e modalità delle condotte.
3. Con un secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione tra i reati sub b) e c) tenuto anche conto che le lesioni sono risultate pari a giorni sette. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo di ricorso è infondato. Premesso che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006), va osservato che, nella specie, la decisione della Corte genovese è, sul punto relativo, immune da censure di sorta. L'imputato è stato condannato, oltre che per avere venduto sostanza stupefacente, anche per avere usato violenza e cagionato lesioni al carabiniere che era intervenuto dopo avere assistito alla consegna dell'involucro contenente eroina. La sentenza impugnata, condividendo il percorso argomentativo del giudice di primo grado, ha dunque posto in rilievo la impossibilità di ritenere che l'imputato, nel momento in cui si era determinato a cedere lo stupefacente, avesse già deliberato di usare violenza a seguito di un fatto (ovvero appunto l'intervento delle forze dell'ordine) insorto solo successivamente alla consumazione del primo reato. Tale decisione appare corretta atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini dell'unicità del disegno criminoso, è necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 5599/14 del 03/10/2013, Hudorovich, Rv. 258862); ancora più specificamente si è aggiunto che l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie 2 incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno dei due (Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007, Allegra, Rv. 237643 e Sez. 5, n. 1863/99 del 26/11/1998, Esposito, Rv. 212519); sicché, già in passato, è stata esclusa la ricorrenza dell'identità del disegno criminoso in fattispecie del tutto analoghe alla presente (oltre alla appena citata Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007, Allegra, Rv. 237643, v. Sez. 1, n. 4267 del 12/10/1976, Bruzzone, Rv. 133056 di esclusione della continuazione tra reato di resistenza a pubblico ufficiale e reato di porto di arma sul presupposto, appunto, che l'imputato nel momento della commissione di quest'ultimo reato non potesse avere già deliberato di porre in essere la resistenza). E del resto, ove si volesse concludere diversamente, si verrebbe, in definitiva, ad attribuire rilevanza all'elemento della contiguità temporale di per sé stesso considerato, assumendo invece lo stesso rilievo unicamente quale indice della appunto deliberata attuazione, quanto meno di massima, delle plurime violazioni sin dal primo, originario, momento.
5. Il secondo motivo è inammissibile : a fronte di motivazione che ha logicamente posto in rilievo la piena adeguatezza dell'aumento di pena di mesi tre di reclusione stabilito a titolo di continuazione per il reato sub c) alla luce dell'entità delle lesioni (contusione a spalla, gomito, polso, mano, avambraccio ed emitorace sinistri) e delle modalità del fatto, il ricorrente si è limitato a contrapporre una diversa valutazione, di per sé non integrante il vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015 Il Consigliere extensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA II Presidente Gastorfe Renato Grillo 13 GEN 2016 Рийди NORE N D O E 3 Luan