Sentenza 11 giugno 2014
Massime • 1
Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. non è esperibile per emendare la pena illegittima, determinata in violazione dei principi di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di applicare la diminuente del rito abbreviato sulla pena finale rideterminata a titolo di continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile).
Commentari • 2
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Cass., sez. IV, 25 novembre 2021 (dep. 16 dicembre 2021), n. 46024, Ciampi, Presidente, Esposito, Relatore, Fodaroni, P.m. (concl. diff.) 1. Le Sezioni unite sono state chiamate a dirimere un contrasto interpretativo sull'art. 442, comma 2, c.p.p. Più precisamente, si tratta di delineare il regime processuale del vizio determinato dall'errore compiuto dal giudice che, in materia di reati contravvenzionali, abbia erroneamente applicato la diminuente per la scelta del rito nella misura di un terzo, prevista per i delitti, anzichè della metà. Il quesito verte sulla possibilità di censurare la violazione di legge con il ricorso per cassazione qualora non sia stata precedentemente sollevata …
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Cass., Sez. IV, 18 maggio 2021 (dep. 30 giugno 2021), n. 24897 Abstract – La Corte di Cassazione, applicando quanto già statuito dalle precedenti Sezioni Unite ‘Della Fazia' in tema di rilevabilità ex officio del sopravvenuto trattamento sanzionatorio favorevole nei confronti dell'imputato, nonché attraverso un'interpretazione del concetto di pena illegale estesa fino ricomprendere la sopravvenuta lex mitior, dichiara rilevabile d'ufficio la riduzione di pena connessa all'applicazione del rito abbreviato e disposta al di fuori dei parametri di cui all'art. 442 cod. proc. pen. Abstract (ENG) (trad. a cura dell'autrice) – The Supreme Court has declared the sentence reduction imposed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2014, n. 28252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28252 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2014 |
Testo completo
28252/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/06/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA UMBERTO GIORDANO Dott. - Consigliere -N. 1883/2014 Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 49523/2013 - Consigliere - MAURIZIO BARBARISI Dott. - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MP AN N. IL 14/06/1970 avverso l'ordinanza n. 1658/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/04/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gabriele, Шагов :0 риев SILVIO BONITO;
he diverts l'overcellement. On rincio dell огвіненго істісп ризково Udit i difensor Avv.; B La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23 aprile 2013 rigettava l'istanza proposta da TO ES volta all'applicazione della diminuente di cui all'art. 438 c.p.p. sull'intera pena inflitta dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15.6.2010, irrevocabile il 13.3.2012. Deduceva il G.E.: a sostegno dell'incidente di esecuzione, l'istante ha esposto che con la richiamata sentenza del 15.6.2010 era stata riconosciuta la continuazione tra i reati con essa giudicati e quelli di cui alla precedente sentenza della medesima corte distrettuale pronunciata il 29.4.2005; la pena finale, per effetto del citato riconoscimento, era stata determinata in anni sedici di reclusione ed euro 5000,00 di multa, ma in relazione ad essa non aveva però provveduto la corte ad applicare la diminuente per il rito di cui all'art. 442 c.p.p.; di qui la inammissibilità della doglianza difensiva proposta in sede esecutiva dappoichè ormai consolidatosi il giudicato sul punto;
l'omessa riduzione per il rito avrebbe dovuto infatti essere denunciata con ricorso per cassazione.
2. Ricorre avverso detta decisione l'TO, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per violazione degli artt. 125 co. 3, 130 e 442 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando: secondo lezione giurisprudenziale della suprema corte, in ipotesi di applicazione della continuazione, all'aumento di pena per la condanna ritenuta meno grave deve essere applicata la diminuente del rito se relativa essa a giudizio definito con il rito abbreviato;
nel caso di specie all'aumento di pena per la continuazione la Corte di merito non ha applicato la diminuente del rito benché giudicati i relativi reati nelle forme del giudizio abbreviato;
su tali premesse irritualmente è stato richiamato dal G.E. la formazione del giudicato sull'errore in cui è incorso il giudicante nel calcolo della pena;
l'art. 130 c.p.p. in materia di correzione degli errori materiali impone al giudice che ha emesso il provvedimento di provvedere alla eliminazione degli errori anche di ufficio;
all'errore denunciato può porre rimedio anche il giudice di legittimità ai sensi dell'art. 619 c.p.p.. 3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso sul rilievo che deve distinguersi il mero errore materiale e quello frutto, viceversa, di 1 argomentate, ancorchè erronee, valutazioni che soltanto per il secondo caso può validamente richiamarsi il principio del giudicato.
4. Il ricorso è infondato. Deve essere precisato, in primo luogo, che quello indicato dalla difesa ricorrente non integra errore materiale giuridicamente emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p., giacchè la determinazione della pena non è stata erroneamente determiffurahsulla base di una ли svista matematica ovvero di un sillogismo logico articolato dal giudice attraverso la motivazione la cui sintesi sia incongrua rispetto a presupposti precisamente indicati, ma di una violazione di legge, in quanto tale passibile di divenire definitiva con la maturazione del giudicato se non impugnata la relativa decisione nei modi e nelle forme previste dal rito. Altro è infatti l'emenda della decisione, altro è viceversa la sua modifica. E nel caso di specie, proprio perché in ipotesi di richiesta volta a modificare una decisione adottata in violazione di legge, l'unico rimedio possibile era dato dalla sua impugnazione nelle forme e nei termini di legge, decorsi i quali si è ormai irrimediabilmente definito il giudicato. Né ritiene il Collegio di aderire alla tesi argomentata dal P.G. in sede, il quale ha distinto tra pena illegale, ricorrente a suo avviso nel caso in esame ed emendabile in executivis, e pena errata ma frutto di motivazione, non emendabile oltre il giudicato. Nel caso in esame infatti non di pena illegale può correttamente discettarsi, di pena cioè non prevista dall'ordinamento, ma di pena illegittima e cioè determinata in contrasto con i principi di legge per la sua quantificazione. Per mera completezza espositiva appare infine opportuno rammentare che è inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere che la Corte di cassazione provveda a rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito (Cass., Sez. VI, 29/05/2003, n. 30576, rv. 225716; Sez. IV. 2.2.2004, 12597, rv. 229216). Il ricorso, va in conclusione, dichiarato inammissibile con la sola condanna alle spese di causa, attesa la oggettiva controvertibilità della questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio. P. T. M. la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 11 giugno 2014 Il cons. est. Il Presidente Minden food 2