Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2006, n. 10951
CASS
Sentenza 15 marzo 2006

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Il nuovo testo dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel far riferimento ad "atti del processo" che devono essere "specificatamente indicati" dal ricorrente, detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. - secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, allegazione in copia, precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.).

Nei procedimenti "de libertate" ex art. 311 cod.proc.pen. non può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 10, comma quinto cod. proc. pen. della L. 20 febbraio 2006, n. 46, che consente la presentazione di "motivi nuovi" nel procedimento in cassazione, per regolare la fase di passaggio alla nuova disciplina dei casi di ricorso prevista dal novellato art. 606 cod.proc.pen..

Anche nei procedimenti "de liberate" trova applicazione l'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., nella sua nuova formulazione dettata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, secondo cui possono essere dedotti per cassazione vizi della motivazione risultanti da "altri atti del processo".

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2006, n. 10951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10951
Data del deposito : 15 marzo 2006

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