Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2013, n. 23679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23679 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 23/04/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 919
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 12454/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIALE ANICETO N. IL 17/04/1964;
RO LA N. IL 10/06/1967;
avverso la sentenza n. 2595/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 01/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rigetto sul ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, LE AN e RR IE avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 1.12.2011 che, in parziale riforma di quella resa in data 15.4.2011 dal G.i.p. del Tribunale di Verona all'esito del giudizio abbreviato con cui erano stati dichiarati colpevoli, assieme ad altri, del reato di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, (con la recidiva semplice per RR e quella reiterata ed infraquinquennale per LE), riconosceva, oltre alla già concesse attenuanti generiche, anche quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con criterio di prevalenza per RR IE e con quello di equivalenza per LE, rideterminando la pena per la sola RR in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa e confermando quella inflitta a LE AN di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa. Nell'interesse di LE AN si deduce:
- la violazione di legge in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 4, non avendo la Corte, pur concedendo l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, effettuato alcuna diminuzione della pena;
- il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4. Nell'interesse di RR IE, si rappresenta il difetto di motivazione, non avendo la sentenza offerto alcuna contezza sulle modalità e criteri avuti di mira nella determinazione della pena inflitta, attestata in prossimità non dei minimi ma dei massimi edittali previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di LE AN è fondato e merita accoglimento, mentre quello di RR IE è infondato e va respinto. Infatti, essendo stata riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, benché con criterio di equivalenza,
assieme a alle già concesse attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, non è stata operata alcuna riduzione della pena inflitta in primo grado a LE AN.
Il giudice che, sull'appello del solo imputato, riconosca la sussistenza di una nuova circostanza attenuante deve bilanciare le circostanze concorrenti, ben potendo peraltro ribadire il giudizio di equivalenza già espresso dal primo giudice, poiché, ai sensi dell'art. 69 c.p., il riconoscimento di una nuova circostanza attenuante non rende automaticamente prevalenti le circostanze attenuanti (Cass. 47483/2007, D'Angelo; 23669/2008, Cappuccio). (Cass. pen. Sez. 6^, n. 13870 del 16.2.2010, Rv. 246685), ma in tal caso discende l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva (che, almeno per quella pecuniaria, nel caso di specie sarebbe comunque possibile, pur nei limiti dei minimi edittali).
Peraltro, avendo la pronunzia n. 251 del 5.11.2012 della Corte Costituzionale, che ha consentito il giudizio di prevalenza sulla recidiva dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, effetto ex tunc ed avendo la norma dichiarata incostituzionale in parte qua (art. 69 c.p., comma 4) valenza penale sostanziale, deve ritenersi applicabile l'istituto della successione delle leggi penali nel tempo e, quindi, il principio della retroattività del legge penale più favorevole, sicché perde ogni valenza quell'avverbio "necessariamente" che regge il giudizio di comparazione di mera equivalenza tra circostanze indicato in sentenza.
Rimane assorbita la residua censura, benché si debba, comunque, rilevare che in ordine alla ritenuta efficacia della contestata recidiva, sia stata fornita dal giudice a quo una congrua e corretta motivazione.
Diversamente, per quel che concerne il ricorso nell'interesse di RR IE, la pena risulta determinata con congrua ponderazione, laddove, pur senza esplicitazione dei criteri adottati, il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, valutata con criterio di prevalenza assieme alle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, ha comportato sia una riduzione della pena base (da sei anni di reclusione e 27.000 Euro di multa a cinque anni di reclusione e 10.000,00 di multa, come tale inferiore al massimo edittale previsto dall'attenuante ad effetto speciale predetta) sia in quella finale per effetto della prevalenza delle attenuanti generiche e della riduzione del rito. E, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. 6^, 22.9.2003, n. 36382, n. 227142, ravvisabile anche nel caso in esame) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" v. Cass. pen. Sez. 6^, 4.8.1998, n. 9120, rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. 3^ 16.6.2004, n. 26908, rv. 229298): evenienza da escludersi nel caso di specie.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata in relazione a LE AN limitatamente al trattamento sanzionatorio (ivi compreso il giudizio di comparazione) e il rigetto del ricorso di RR IE che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LE AN limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame.
Rigetta il ricorso di RR IE che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013