Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
Le modifiche apportate dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
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La Costituzione prevede il diritto alla autodifesa: è lecito o è calunnia incolpare qualcun'altro per scagionarsi? (vai al pdf dell'articolo completo con note) ** L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (…), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ins defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo prescelto dall'agente, il cui "animus difendenti", in …
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Con la sentenza n. 24178/2023, la Quarta sezione ha affermato che in tema di omicidio stradale, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Cassazione penale sez. IV, 23/05/2023, (ud. 23/05/2023, dep. 06/06/2023), n.24178 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 8 aprile 2022, …
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L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2007, n. 35683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35683 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 10/07/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1146
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 0344455/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AB, N. IL 12/11/1975;
avverso SENTENZA del 13/06/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per le parti civili l'Avv. Bertolotti Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EI BI e AV AN venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna - Sez. Dist. di Lugo - per rispondere del reato di omicidio colposo. Secondo la contestazione, i due imputai avevano cagionato per colpa la morte di RD NE con condotte indipendenti, e precisamente: AV AN, alla guida della propria autovettura Rover "618" tg. AJ284LB, mentre percorreva la via D. Alighieri, nel centro abitato di Cotignola, ed impegnava l'incrocio con la via Pascoli, aveva omesso di moderare adeguatamente la velocità in centro abitato ed in prossimità di intersezione stradale, andando a collidere con l'autovettura Toyota Avenis tg. AY847SG, condotta da EI BI (sulla quale viaggiava quale trasportato RD NE) il quale, nell'impegnare l'incrocio, aveva omesso di rispettare la segnaletica stradale orizzontale e verticale che imponeva l'obbligo di dare la precedenza. Al EI veniva altresì contestata la violazione amministrativa di cui all'art. 145 C.d.S., commi 4 e 10, per aver omesso di dare la precedenza ad altro veicolo indicata da apposito segnale. Definita separatamente la posizione del AV, il EI, all'esito del dibattimento, veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il delitto (pena detentiva sostituita con quella pecuniaria corrispondente di Euro 3.486,10 di multa) ed alla sanzione di Euro 90,00 per l'illecito amministrativo. Nel merito, la penale responsabilità del EI veniva ritenuta provata sulla scorta della dinamica del sinistro quale ricostruita in base alle risultanze processuali, in particolare la documentazione acquisita (fotografie e planimetria) e l'esito di un sopralluogo. A seguito di rituale gravame, la Corte d'Appello di Bologna confermava l'affermazione di colpevolezza del EI e motivava il suo convincimento richiamando espressamente le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento dell'affermazione di colpevolezza del EI stesso, ritenendole pienamente condivisibili, precisando che il Tribunale, sulla base del materiale probatorio disponibile, aveva reso una completa ed esauriente motivazione, comprendente corrette valutazioni saldamente ancorate alle risultanze processuali. In particolare la Corte distrettuale sottolineava quanto segue: a) per quel che riguarda le modalità di posizionamento e l'idoneità del segnale di "dare precedenza" - che secondo la contestazione non era stato rispettato dal EI - il sopralluogo aveva consentito di appurare che, viaggiando nella direttrice di marcia tenuta dall'imputato lungo la via Pascoli e nell'approssimarsi all'incrocio con via D. Alighieri che godeva di diritto di precedenza, il segnale era avvistabile, a seconda che si viaggiasse più vicini o più distanti rispetto alla linea di mezzeria, da 73,40 metri a 89,40 metri prima, così come era avvistabile, almeno da una distanza oscillante tra 47,95 metri e 50, 75 metri, il segnale di preavviso, con cartello specificatore indicante metri 20, del successivo obbligo di dare precedenza;
b) il EI avrebbe dunque potuto vedere il cartello triangolare indicante l'obbligo di dare precedenza, almeno a 73 metri;
c) il EI aveva comunque dimostrato di aver tenuto una condotta di guida distratta avendo omesso di adottare qualsiasi precauzione nell'impegnare l'incrocio, senza neppure preoccuparsi del sopraggiungere di eventuali veicoli da destra pur se non si fosse reso conto di avere l'obbligo di accordare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra;
e) la circostanza che lo stato dei luoghi e la segnaletica esistenti al momento dell'incidente fossero perfettibili - potendo al più favorire le disattenzioni che comunque erano imputabili a fatto proprio dei conducenti che causavano frequenti incidenti in quel tratto di strada - non poteva assurgere a fattore causale autonomo di per se sufficiente a determinare l'evento delittuoso, ne' ad escludere la colpa del EI, non potendosi ritenere che lo stato dei luoghi gli impedisse, scusabilmente, di accorgersi per tempo che stava per impegnare un incrocio, e, prima ancora, che la strada che si accingeva ad intersecare godeva di diritto di precedenza;
d) la distanza di avvistamento del segnale - quale accertata nel sopralluogo, avrebbe consentito a chi viaggiava alla velocità di 50 km/h, imposta su quel tratto di strada, di adeguare la propria velocità per arrestare il veicolo senza particolari problemi, manovra favorita dall'ora notturna che avrebbe consentito anche in anticipo, per i fasci di luce, di notare il sopraggiungere di veicoli sulla strada che si andava ad intersecare;
e) pur essendo ravvisabili nell'accaduto anche responsabilità altrui, l'evento era da addebitare causalmente anche alla concomitante condotta del EI, a titolo di colpa anche per la macroscopica disattenzione che non gli aveva fatto rispettare specifici obblighi di legge, oltre alle comuni regole di prudenza pure ricomprese nell'obbligo di legge di tenere una condotta di guida prudenziale in ogni caso nell'impegnare un incrocio.
Ha proposto ricorso per Cassazione il EI, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale - anche sotto il profilo dell'asserito travisamento del fatto - in ordine alle valutazioni probatorie, sottolineando in particolare che la Corte territoriale sarebbe venuta meno all'onere motivazionale, equivocando e stravolgendo pacifiche risultanze processuali fatte proprie dal primo giudice, fondando la propria decisione su presupposti fattuali inesistenti, seguendo un percorso motivazionale disomogeneo rispetto alle argomentazioni svolte dal Tribunale, in tal modo rendendo impossibile l'integrazione tra le pronunce di primo e secondo grado. Il ricorrente sostiene che i giudici del merito avrebbero ingiustificatamente omesso di attribuire rilevante efficacia causale - in aggiunta all'elevata velocità tenuta dal AV (coimputato) - all'inidoneità ed insufficienza della segnaletica stradale, già sottolineata nella sentenza di primo grado secondo cui l'obbligo di dare precedenza era esplicitato da un cartello collocato a circa venti metri dal crocevia e da un segnale ripetuto in corrispondenza dell'incrocio, per tale motivo avvistabile solo una volta giunti in prossimità dell'intersezione, con chiara violazione, pertanto, delle norme del codice della strada e del relativo Regolamento circa le modalità di posizionamento dei cartelli della segnaletica: in proposito, la Corte d'Appello non avrebbe dato risposata alcuna alle specifiche doglianze dedotte con l'atto di appello, con particolare riferimento alle distanze ed agli spazio di avvistabilità che nella sentenza di secondo grado sarebbero stati "riportati in maniera totalmente infedele, riferendoli ad un cartello che, nella realtà, non è stato considerato in prime cure perché di fatto pacificamente irrilevante" (cosi testualmente a pag. 7 del ricorso). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato perché basato su censure infondate nonché, in parte, anche tendenti sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4^, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'incidente stradale oggetto del processo. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non fa che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte sostanzialmente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dalla Corte territoriale. Va sottolineato, in proposito, che quest'ultima non si è limitata a riportarsi acriticamente alle argomentazioni del primo giudice, ma, dimostrando di aver compiutamente anche vagliato le considerazioni difensive dedotte con l'atto di appello, ha esplicitamente ed espressamente richiamato i principali passaggi del percorso motivazionale seguito dal primo giudice, non mancando di indicare anche le più significative risultanze probatorie. Quanto al denunciato vizio di travisamento del fatto, è opportuno ricordare, come ripetutamente precisato e ribadito, sia pure prima delle modifiche introdotte con la legge n. 46/2006, nella giurisprudenza di questa Corte, (anche dalle Sezioni Unite: cfr. Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Jakani rv.216260; Cass. sez. un.10 dicembre 2003 n. 47289, Petrella rv.226074; Cass. sez. un. 24 novembre 2003, P.G. in proc. Andreotti ed altri rv. 226092 e 226093), che lo stesso non è deducibile ove non risulti dal testo del provvedimento, giacché è inibito alla Corte di legittimità di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli alternativi di ragionamento mutuati da atti esterni alla pronuncia medesima. Dunque, non è denunciabile in Cassazione il vizio di travisamento del fatto, tranne che lo stesso appaia dal provvedimento impugnato o al massimo da un raffronto tra la decisione impugnata e quella di primo grado, richiedendosi, però, al giudice di merito di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi, in fatto ed in diritto, sui quali fonda la propria decisione senza, però, necessariamente dover trascrivere interi brani di atti o deposizioni, giacché in tal caso è possibile riferirsi "per relationem" all'atto processuale, purché l'indicazione sia congrua e non manifestamente illogica (Cass. sez. 3^ 27 luglio 1995 n. 8539, P.M. in proc. Boero rv. 203529). Nel caso in esame, come già detto, tra le sentenze di primo e secondo grado - che tra l'altro reciprocamente si integrano - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, vi è assoluta sintonia per quel che riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro e la ritenuta sussistenza dei profili di colpa addebitati all'imputato, ed i giudici di secondo grado non hanno, al riguardo, operato un semplice richiamo meramente ricettizio alla sentenza del Tribunale, ma ne hanno condiviso le argomentazioni fornendo autonome valutazioni ed indicando specifiche risultanze processuali a fronte delle deduzioni dell'appellante. Basti ricordare quanto si rileva testualmente a pagina 9 della sentenza di primo grado: "Lo spazio per arrestare il veicolo in avvicinamento al crocevia non deve essere calcolato a decorrere dal punto di collocazione del segnale, ma ovviamente dal luogo in cui lo stesso risultava chiaramente percepibile. Come è stato accertato in sede di sopralluogo, tale punto deve essere collocato a circa 80 metri dal segnale e quindi ad una distanza decisamente sufficiente per garantire una adeguata riduzione della velocità, così da consentire al conducente di esplorare la sede della via incrociata in modo da procedere all'immissione sulla stessa in condizioni di sicurezza". Neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 (c.d. Legge Pecorella) all'art. 606 c.p.p.. Va innanzi tutto sottolineato che le deduzioni del ricorrente, più che denunciare plateali errori di lettura (da parte del giudice "a quo") di inequivoche rappresentazioni di circostanze di fatto, si risolvono: 1) in primo luogo: a) nella prospettazione di punti di vista semplicemente alternativi a quelli fatti propri, nella lettura del fatto, dalla Corte di merito;
b) nella prospettazione di opinioni del ricorrente;
2) in secondo luogo, nella prospettazione, come sopra detto, di un "travisamento del fatto" ad opera della Corte di merito. Orbene: a fronte di motivi di ricorso così formulati, compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente, la Corte di merito, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata. In realtà, le deduzioni del ricorrente non risultano in sintonia con il senso dell'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui (Sez. 6, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri) la Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. Ciò posto, se la denuncia del ricorrente va letta alla stregua dei contenuti concettuali dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006, occorre allora tener conto che:
1) la Legge citata non ha normativamente riconosciuto il travisamento del fatto, anzi lo ha escluso: semmai, può parlarsi di "travisamento della prova", che, nel rinnovato indirizzo interpretativo di questa Corte, ha un duplice contenuto, con riguardo a motivazione del Giudice di merito o difettosa per commissione o difettosa per omissione, a seconda che il Giudice di merito, cioè, incorra in una utilizzazione di un'informazione inesistente, ovvero in una omissione decisiva della valutazione di una prova (Sez. 2^, n. 13994 del 23/03/2006, Rv. 233460, P.M. in proc. Napoli). In sostanza, la riforma della L. n. 46 del 2006 ha introdotto un onere rafforzato di specificità per il ricorrente in punto di denuncia del vizio di motivazione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con la conseguenza che sussiste a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art.581 c.p.p. - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione"
e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia (cfr. Sez. 1^, n. 20370 del 20/04/2006, Rv. 233778, imp. Simonetti ed altri). In forza di tale principio (cosiddetta autosufficienza del ricorso) si impone, inoltre, che in ricorso vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l'impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere all'esame diretto degli atti (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 1^ n. 16223 del 02/05/2006, Rv. 233781 imp. Scognamiglio): manifesta illogicità motivazionale assolutamente insussistente nel caso in esame, se si tiene conto delle argomentate risposte della decisione impugnata, e di quella (integrativa) resa all'esito del primo grado di giudizio, a tutti i temi toccati dalla difesa del EI. Ma v'è di più, posto che non era sufficiente: a) che gli atti del processo invocati dal ricorrente fossero semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità; b) ne' che tali atti fossero astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorreva invece che gli "atti del processo", presi in considerazione dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, fossero "decisivi", ossia - e giova qui ripetere quanto si è avuto già modo di precisare innanzi - autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticolasse l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determinasse al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
In definitiva: la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2^, n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri).
Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua perplessa visione alternativa del fatto facendo riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e): pur asserendo di volere contestare l'omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, il ricorrente, in realtà, ha piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte di merito. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente va altresì condannato al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili RD ES, EN ET e RD LI per questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.687,50 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre C.P.A. ed I.V.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna inoltre alla rifusione delle spese delle parti civili RD ES, EN ET e RD LI che liquida in Euro 1.687,50 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007