Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
La preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che l'assoluzione con sentenza definitiva del trasportatore di un corriere di droga dal concorso nel reato di detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, non preclude la possibilità di riconsiderare la medesima condotta - ossia, l'attività di trasporto di corrieri - come penalmente rilevante nell'ambito della fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2007, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/10/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1693
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 17389/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AN, nato il [...] ad [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia 2 aprile 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Giuseppe FEBBRARO il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. CARRARO Susanna, anche per l'avv. D'Aniello Carmine, la quale ne ha chiesto l'accoglimento. osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 2 aprile 2007 il Tribunale del riesame di Perugia confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Perugia 23 febbraio 2007, che aveva applicato ad AN CC la misura cautelare della custodia in carcere A) per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 e art. 110 c.p.; G) per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2; T) per il reato previsto dagli artt. 110, 112 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, commessi in Aversa e Perugia tra il mese di marzo ed il mese di agosto 2005.
Avverso la predetta ordinanza il CC ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 (capo A); art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 (capo G); artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 (capo T) e inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perché il Tribunale non indica le condotte che dimostrerebbero uno stabile inserimento dell'indagato nell'associazione criminale, non essendo sufficiente in tal senso il semplice richiamo alle telefonate intercettate e, in particolare, quella relativa ai fatti del 25 marzo 2005, per i quali il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza passata in giudicato e che il Tribunale ha comunque richiamato considerando l'episodio significativo ai fini della partecipazione al delitto associativo
2. violazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. e) (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari sul presupposto della sussistenza del solo pericolo di reiterazione, dimenticando che il delitto associativo è stato contestato solo fino al mese di agosto 2005 per cui, essendo decorsi diversi anni dai fatti, occorreva la dimostrazione dell'attualità del pericolo.
L'impugnazione è infondata.
L'ordinanza impugnata con motivazione estremamente articolata riassume l'azione investigativa svolta dai Carabinieri per inquadrare il traffico di stupefacenti svolto nel territorio di Perugia, indicando le operazioni più importanti nel corso delle quali si era proceduto a numerosi arresti in flagrante detenzione di importanti quantitativi di sostanza stupefacente (eroina e cocaina) di protagonisti del traffico.
In particolare, segnala come nel corso delle indagini siano emerse quattro strutture organizzate, operanti rispettivamente in Perugia, Napoli, Aversa e Castel Volturno, e, per ognuna, delinea l'organigramma dei gruppi che la compongono.
Il primo dei gruppi organizzati individuato dalla P.G. è stato quello napoletano, facente capo al congolese EW TU, detto AD, che operava in società con l'ivoriano RO DI, detto OM.
In seguito a dissidi insorti fra i due, il RO si era reso autonomo ed aveva organizzato una propria rete distributiva per lo spaccio di stupefacenti nella piazza di Perugia, avvalendosi di propri corrieri che inviava in città passando per Roma. AN CC secondo l'assunto accusatorio era collegato al primo gruppo, facente capo al RO, svolgendo, anche grazie all'attività di tassista svolta in collaborazione col fratello, il ruolo di autista per i corrieri.
L'ordinanza rileva come due siano state le operazioni di riscontro delle telefonate intercettate maggiormente significative, che avevano condotto all'arresto di corrieri appartenenti al gruppo del RO: 1) la prima, in data 25 marzo 2005, nel corso della quale lungo la superstrada E-45, tratto Orte-Perugia, erano stati tratti in arresto WI BR UK, con gr. 400 di eroina (Euro 30 al grammo) occultati in una scarpa, e AN CC;
2) la seconda il 6 aprile 2005, presso la stazione ferroviaria di Fontivegge, nel corso della quale erano stati arrestati AL DI e OU HI EN, in possesso di gr. 325 di eroina e cocaina (a queste si era aggiunta un'altra operazione, in data 19 luglio 2005, era stata arrestata OS TU, convivente di TO MO, spacciatore magrebino operante in Foligno, mentre rientrava ad Aversa con gr. 30 di eroina acquistata poco prima dal RO). Quanto alla considerazione degli elementi di prova desunti dalla prima operazione, il Tribunale ha correttamente ritenuto come non vi osti la circostanza che nel processo seguito all'arresto il CC sia stato scagionato dal concorso nella detenzione della sostanza stupefacente perché considerato come mero trasportatore, in quanto tassista, del BR UK che la deteneva occultata in una scarpa. Infatti il divieto di un secondo giudizio riguarda il fatto nella sua identità concreta, composta di elemento materiale (condotta) ed elemento soggettivo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica, cioè dal titolo del reato, dal grado, cioè se sia tentato o consumato, e dalle circostanze (Sez. U, 28 giugno 2005 n. 34655, ric. P.G. in proc. Donati ed altro), ferma restando comunque la perseguibilità per il concorso formale (Cass., Sez. 4, 2 aprile 2004 n. 25305, ric. Aldini), che si differenzia dalla diversa qualificazione giuridica perché in questa il titolo di reato non è concorrente, bensì alternativo. Nel caso di reato contestato a più persone il divieto riguarda la condotta dei singoli concorrenti e, quindi, la sua consistenza di contributo causale alla commissione del fatto e, per conseguenza, la sussistenza o meno del concorso nel reato.
Da queste premesse si desume che la preclusione del giudicato non impedisce che la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, sia riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione anche diversa o alternativa, in una più ampia fattispecie criminosa.
Pertanto, l'assoluzione con sentenza definitiva del trasportatore, in quanto tale, di un corriere di droga dal concorso nel reato di detenzione di stupefacente per fini di spaccio commesso da quest'ultimo non preclude la possibilità di riconsiderare la medesima condotta - l'attività di trasporto di corrieri - come penalmente rilevante nel quadro della fattispecie del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualificandola alla luce di indizi collaterali come attività di autista-coordinatore dei trasporti di stupefacente, oggetto del ruolo da lui svolto nell'ambito del rapporto associativo.
L'eccezione di giudicato proposta dal ricorrente appare per conseguenza manifestamente infondata. Riguardo agli ulteriori indizi, che concorrono a rivalutare riguardo al reato associativo la condotta concorsuale dalla quale il CC è stato assolto, il Tribunale osserva come risulti dagli atti dell'indagine che il BR UK si fossero portati da Aversa a Perugia per disposizione del RO, il quale aveva ricevuto da LI SS, con comunicazione telefonica intercettata, l'ordinazione di gr. 400 di eroina. Poiché il LI gli aveva rappresentato di non disporre di un corriere fidato, il RO si era preso l'impegno di provvedere alla consegna con un proprio corriere ed aveva subito telefonato al CC, accordandosi per un viaggio da eseguire il giorno successivo con l'intesa di chiarirne a voce i particolari. In tal modo aveva preso avvio la spedizione, col trasporto organizzato ed eseguito dal CC del BR UK, che portava occultato in una scarpa il quantitativo di eroina ordinato.
Il RO era stato presente nel seguito dell'operazione, dapprima rappresentando al CC in altra telefonata di non potergli anticipare i soldi della benzina, che gli avrebbe potuto dare solo al ritorno, e successivamente, dopo l'arresto, provvedendo a procurare ai due un avvocato. Il CC era stato coinvolto anche nel secondo episodio, relativo alla consegna della droga a NI AZ e a ME ZA, eseguita con l'autovettura Mercedes AV 223 AY, intestata alla moglie, venendo individuato a bordo dell'automobile (l'arresto era stato posticipato per non compromettere l'indagine) con intercettazione della telefonata da lui fatta al AZ prima di raggiungere il luogo stabilito per la consegna.
In base a questi elementi e alle risultanze delle altre telefonate intercettate, che ne documentavano gli stretti rapporti col RO il CC è stato ritenuto affiliato all'associazione criminosa diretta da quest'ultimo.
La decisione appare conforme alla ricostruzione dei fatti puntualmente eseguita e alla valutazione che ne è stata data nell'ordinanza di riesame, che risulta logicamente e giuridicamente corretta. La motivazione appare congrua e non suscettibile dei rilievi mossi dal ricorrente sotto il profilo delle esigenze cautelari, che sono state ritenute per l'aspetto del pericolo di reiterazione, mentre sono stati esclusi con giustificazioni precise i pericoli di inquinamento delle prove e di fuga. Il provvedimento ha dato una risposta esauriente alla censura che il ricorrente ripropone in questa sede, rilevando che non valeva ad escludere l'attualità dell'esigenza preventiva il fatto che l'accertamento dei reati si fosse fermato all'anno 2005, in primo luogo perché a quell'epoca l'attività illecita era ancora in corso e non si era certamente esaurita per circostanze estranee all'attività di indagine;
e, in secondo luogo, perché, considerati i traffici redditizi del sodalizio, le sperimentate modalità attuative, la vasta rete di collegamenti verso il mercato dei consumatori, ciascuno degli associati aveva interesse ed era nella condizione di riattivare le collaborazioni necessarie ad alimentare la fonte di arricchimento personale. Per il CC, come per gli altri affiliati, l'inserimento nelle attività associative rappresentava un'opportunità altamente remunerativa alla quale lo stesso aveva aderito senza remore, rendendosi disponibile in ogni momento alle richieste del trafficante-grossista.
Anche il secondo motivo di ricorso è perciò infondato. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008