Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2007, n. 1157
CASS
Sentenza 9 ottobre 2007

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La preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che l'assoluzione con sentenza definitiva del trasportatore di un corriere di droga dal concorso nel reato di detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, non preclude la possibilità di riconsiderare la medesima condotta - ossia, l'attività di trasporto di corrieri - come penalmente rilevante nell'ambito della fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2007, n. 1157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1157
Data del deposito : 9 ottobre 2007

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