Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
Nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2016, n. 48820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48820 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
48 8 2 0/ 1 6 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA T. 2018/2015 n. Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente - Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO BELLINI - Consigliere- n. 16262/2016 Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere rel.- Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NA n. 18/02/1945 OL NI n. 02/05/1970 GI AN n. 11/12/1963 TO SO n. 01/09/1967 TO AN n. 30/09/1981 TO LA n. 07/07/1970 AR Ciro n. 21/07/1965 TA MI n. 19/05/1985 PI FA n. 23/12/1972 avverso la sentenza n. 4700/15 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI in data 01/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI, la quale, per IN FA, ha concluso per l'inammissibilità, per tutti gli altri ha concluso chiedendo il rigetto;
uditi l'Avv. Gaetano Aufiero del foro di Avellino per GI AN, il quale si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'Avv. Ciro Ottobre del foro di Torre Annunziata per RN Beniami- na, LO NI, TO SO, TO AN, TA MI e IN FA, nonché, in sostituzione dell'Avv. Fortunato Massimiliano Lafranco del foro di Torre Annunziata, per TO LA, il quale ha chie- sto, per TO SO e TO AN, l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello; per tutti gli altri assistititi, si è riportato ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il GUP presso il Tribunale di Napoli ha condannato gli imputati AN NA per associazione per delinquere finalizzata al narco traffico (capo a art. 74 d.P.R. 309/90, fatti commessi sino al 15/11/2012) e - per il reato di acquisto all'estero, per un importo di euro 300.000,00, detenzione, trasporto e introduzione in Italia di Kg. 35 di hashish, con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod.pen. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico "clan IO" attiva in Torre Annunziata e paesi limitrofi (capo b artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, dal 16/06/2010 al 25/06/2010), OL NI per i reati di cui ai citati capi a) e b) e per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (capo I, accertato il 17/04/2010), TA MI per i reati di cui ai citati capi a) e I), nonché per le ulteriori ipotesi di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (capi m ed n, rispettivamente accertati il 17/06/2010 e il 26/07/2010), AR Ciro per il reato di cui al citato capo a) e per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 100 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (capo d, accertato il 25/05/2010), TO LA per i citati capi a), b) e d), PI FA per il capo a) e per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen e 73 d.P.R. 309/90, capi g), h), i) e j), rispettivamente accertati il 21/04/2010, il 16/05/2010, il 20/05/2010 e 19/06/2010), GI AN per i citati capi a) e j) e per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (capo p, accertato il 31/05/2010), infine TO SO e TO AN (già condannati definitivamente per il reato associativo, giusta sentenza della Corte d'Appello di Napoli irrevocabile il 17/12/2013) per più reati satellite, p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. All'esito del giudizio di appello, la Corte territoriale ha escluso per tutti, in relazione al capo a) dell'imputazione, l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. 309/90; ha assolto la AN dal reato di cui al capo b), rideterminando la pena per la residua imputazione associativa in anni 11 e mesi 8 di reclusione;
il OL dai reati di cui ai capi b) ed I), rideterminando la pena, in relazione alla residua imputazione associativa, in anni 7 e mesi 8 di reclusione;
il TA dal reato di cui al capo n), rideterminando la pena, per le residue ipotesi, in anni 10 e mesi 4 di reclusione;
TO LA dal reato di cui al capo b), rideterminando la pena, per i residui reati, in anni 8 e mesi 4 di reclusione;
il AR dal reato associativo, rideterminando la pena, per la residua imputazione, in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa;
infine, ha ridotto la pena inflitta agli imputati PI e GI in 2 'anni 10 di reclusione, rideterminando quella a carico degli imputati TO AN e TO SO, rispettivamente in anni 7 e mesi 6 di reclusione e anni sei di reclusione, a titolo di continuazione con la pena da costoro riportata per i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, irrevocabile il 17/12/2013, confermando nel resto.
2. L'imputata AN ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando due distinti motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, in relazione alla valutazione del compendio probatorio, per avere il giudice ritenuto la estraneità della imputata all'ipotesi di importazione, di cui al capo b) della rubrica, da ritenersi contestazione "madre", provante la partecipazione al gruppo criminoso, al contempo ritenendo integrati gli elementi della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, così determinando una frattura fattuale e giuridica tra le diverse parti della sentenza, rilevato che dalle intercettazioni emergerebbe solo la preoccupazione di una madre per il coinvolgimento dei figli in un'operazione economica, sia pure illecita, dall'esito infausto ed essendo stata la dimostrazione della sua affectio societatis affidata a dichiarazioni non riscontrate, promananti da collaboratori di giustizia. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge, in relazione all'aumento operato per la recidiva ai sensi dell'art. 99 co. IV cod. pen., rilevando il difetto di motivazione sul punto, cosicché detto aumento dovrebbe ritenersi effettuato automaticamente, in spregio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 08/07/2015 che ha eliso la obbligatorietà dell'aumento per i reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) codice di rito.
3. L'imputato OL ha proposto ricorso a mezzo dello stesso difensore, con il quale ha formulato un unico motivo, deducendo vizio della motivazione, in relazione al medesimo profilo esaminato con riferimento al primo motivo dedotto nell'interesse della imputata AN e con analoghe considerazioni, assumendo inoltre che il giudice avrebbe omesso di motivare in ordine agli elementi costitutivi del reato associativo, le intercettazioni dando atto unicamente della preoccupazione manifestata dall'imputato per il proprio germano, coinvolto nella operazione di cui al capo b), dal quale egli è stato assolto, dette captazioni avendo peraltro contenuto generico e illogico in chiave accusatoria.
4. L'imputato TA ha proposto ricorso a mezzo del medesimo difensore, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto vizio della motivazione, in relazione al medesimo profilo esaminato con riferimento al primo motivo dedotto nell'interesse della imputata AN e al motivo dedotto nell'interesse dell'imputato OL e con analoghe considerazioni, ricavandosi dalle intercettazioni unicamente una curiosità manifestata 4 3 dall'imputato per persone rientranti nella cerchia delle sue amicizie e coinvolte nella operazione di cui al capo b), dal quale egli è stato assolto.
5. L'imputato AR ha proposto ricorso a mezzo di difensore, con il quale ha formulato cinque, separati motivi. Con il primo motivo, ha dedotto vizio della motivazione contestando la tecnica redazionale della sentenza e assumendo che il giudice avrebbe fatto ricorso a mere clausole di stile. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione per mancato esame dei motivi d'appello e violazione di legge in ordine agli elementi probatori afferenti al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Sotto il primo profilo, ha rilevato che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto ammessi gli addebiti di cui al capo d), per essersi il contenuto del gravame essenzialmente concentrato sull'imputazione associativa, atteso che il maggior sforzo difensivo doveva essere correlato alla maggior gravità della imputazione sub a) della rubrica, senza che tuttavia fossero mancate critiche anche alla residua imputazione. Sotto altro profilo, si è contestata la valutazione del materiale probatorio, rappresentato dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalle intercettazioni, i primi non avendo chiamato in causa l'imputato, dalle seconde non emergendo alcun elemento valutabile in chiave accusatoria, ma solo l'ipotesi di un acquisto di circa gr. 300 di hashish e alcuni dialoghi con la propria compagna TO LA. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge per non avere la Corte riqualificato il fatto nella ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90, ovvero rideterminato la pena in ragione della intervenuta modifica normativa e della pronuncia del 12 febbraio 2014 da parte della Consulta che ha reintrodotto la distinzione tra droghe cc.dd. leggere e droghe cc.dd. pesanti. Con il quarto motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, poiché sarebbe mancata una puntuale verifica dell'elemento soggettivo in capo all'agente, avendo la stessa Corte di merito rimarcato l'estraneità del AR alle logiche delinquenziali oplontine. Con il quinto motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi in relazione al trattamento sanzionatorio e alle ragioni rilevabili nella sentenza, riferite alla intrinseca gravità del fatto, alla ritenuta - ma non dimostrata - vicinanza agli ambienti malavitosi che avrebbero favorito l'ascesa artistica dell'imputato e alla scaltra strumentalizzazione di tali rapporti, deponendo l'assoluzione dal reato associativo e la pura occasionalità della condotta in senso contrario a quanto ritenuto in sentenza.
6. L'imputata TO LA ha proposto ricorso personalmente, formulando due motivi che riproducono sostanzialmente le argomentazioni svolte 4 dal difensore nell'interesse dell'imputata AN. Con il primo, ha infatti dedotto vizio della motivazione, in relazione al medesimo profilo esaminato con riferimento al primo motivo dedotto nell'interesse della predetta AN e agli analoghi motivi dedotti nell'interesse degli imputati OL e TA, svolgendo analoghe considerazioni e assumendo che le intercettazioni avrebbero al più dimostrato la preoccupazione di una sorella per il coinvolgimento del fratello in un investimento economico - pur illecito dall'epilogo infausto. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge, in relazione all'aumento operato per la recidiva ai sensi dell'art. 99 co. IV cod. pen., sulla scorta delle stesse argomentazioni svolte dalla difesa nell'interesse dell'imputata AN.
7. L'imputato PI ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato associativo, svolgendo analoghe considerazioni rispetto a quelle già richiamate per i coimputati AN, OL, TA e TO LA, per essere stato l'imputato assolto dal reato sub b) che rappresenterebbe la contestazione maggiormente significativa. Si è in particolare asserito in ricorso che proprio grazie al viaggio in Olanda, monitorato dalla P.G., era stato possibile ricostruire l'organigramma dell'associazione, laddove, sotto altro profilo, si è pure rilevato che le intercettazioni non avrebbero dimostrato la necessaria affectio societatis, quanto alle ulteriori imputazioni rilevandosi il difetto di sufficienti elementi di prova a conferma della sussistenza dei singoli episodi attribuiti al PI, avuto riguardo ad aspetti rilevanti quali il tempus e l'an e, quanto al capo h), anche alla prova della avvenuta traditio.
8. L'imputato GI ha proposto ricorso a mezzo di difensore, deducendo quattro, separati motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, essendo l'affermazione di colpevolezza derivata dalla mancata analisi dei motivi di impugnazione (segnatamente afferenti alla diversa provenienza geografica del GI, alla sua condizione di soggetto tossicodipendente, alla durata limitata dei contatti circoscritti in 20 giorni, alla mancata indicazione del GI da parte dei collaboratori di giustizia,alla circostanza che l'intercettazione del giorno 11/06/2010, nella quale il GI affermava di non aver mai ceduto droga in precedenza, non aveva avuto alcun seguito, alla inconciliabilità tra la ritenuta appartenenza e il contenuto della intercettazione del 19/06/2010, da cui era emerso che il clan gli lesinava addirittura la droga), rispetto ai quali non sarebbe stata data alcuna risposta dal giudice del gravame, e dalla applicazione illogica di canoni argomentativi mutuati dalle considerazioni svolte per i reati satellite. 5 La parte ha pure censurato il mancato rilievo accordato dal giudice del gravame all'assoluzione per il capo q) della rubrica, rispetto alla ritenuta partecipazione associativa, rilevando altresì la sperequazione del trattamento riservato al coimputato AR, compagno della figlia del capo clan, per il quale l'assoluzione dal reato associativo era dipesa proprio dalla mancata menzione del predetto da parte dei collaboratori. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento all'imputazione di cui al capo j) della rubrica, evidenziando la mancata corrispondenza tra la contestazione (avente ad oggetto l'acquisto, da parte del GI, di circa 200 grammi di stupefacente, laddove la Corte d'Appello ha ritenuto l'imputato coinvolto nella cessione-acquisto di euro 500,00 di droga, episodio preceduto da una più complessa trattativa, incentrata sulla promessa di vendita di maggiori quantitativi, presumibilmente per 200 grammi). Sotto altro profilo, si è censurata la lettura delle intercettazioni, dal cui tenore emergerebbe solo la formulazione di ipotesi a titolo esemplificativo, ma non la conferma dell'ipotesi ritenuta in sentenza (una cessione, cioè, di droga per un controvalore di euro 500,00), ancora evidenziandosi la contraddittorietà della assoluzione dal reato di cui al capo q), per il quale è stata ritenuta la destinazione ad uso personale della droga acquistata. Con il terzo motivo, relativamente al capo p) della rubrica, la parte ricorrente ha dedotto vizio di illogicità della motivazione e travisamento della prova, costituita da un'unica intercettazione, dalla quale non sarebbe emerso alcun ruolo di "intermediario" del GI tra un venditore di "erba" e i fratelli TO, essendosi attribuito a quella intercettazione un significato opposto a quello da essa effettivamente ricavabile, non essendoci prova della disponibilità di droga in capo al supposto fornitore, neppure indicato nominativamente, ma solo l'esistenza di una proposta senza seguito, come dimostrato dalle intercettazioni. Anche la ritenuta consegna di "un campione" di droga sarebbe rimasta nell'alveo delle mere ipotesi, non riscontrate dai successivi dialoghi. Con il quarto motivo, infine, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta esistenza della aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per tutti i reati contestati, ponendosi tale affermazione in contrasto con il giudicato cautelare, invocato nell'impugnazione, ed essendosi basata l'affermazione su un giudicato di condanna nel procedimento c.d. madre, in contrasto con quanto affermato, in questo procedimento, dal Tribunale del riesame, che ha valutato il medesimo materiale probatorio, senza che il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni di un tale discostamento.
9. Gli imputati TO SO e TO AN hanno proposto separati ricorsi, a mezzo del medesimo difensore, entrambi formulando un unico motivo, con il quale hanno dedotto violazione di legge con riferimento all'operato 6 aumento per la continuazione relativo alla intervenuta condanna per i reati satellite, rispetto al giudicato di condanna per il reato associativo, poiché l'aumento avrebbe determinato - a causa della scelta investigativa di separare i due procedimenti - il superamento del limite di pena ex art. 78 cod. pen., pari ad anni venti di reclusione, compresa la riduzione per il rito abbreviato. Considerato in diritto 1. I ricorsi vanno rigettati, ad eccezione di quelli presentati nell'interesse degli imputati AR Ciro, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e TO AN e TO SO, nei termini che si vanno ad esporre.
2. I giudici di merito hanno ritenuto provata l'esistenza di un gruppo organizzato, operante in Torre Annunziata, stabilmente impegnato nello svolgimento di una continuativa attività di cessione di sostanze stupefacenti, gruppo collegato con il clan "IO" attivo in quel territorio. Ciò hanno fatto sulla scorta di fonti di prova sostanzialmente rappresentate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di cui è stata esaminata la credibilità e l'attendibilità intrinseca e nei confronti dei quali è stata pure accertata l'esistenza di adeguati riscontri esterni (principalmente intercettazioni ambientali e telefoniche e attività di osservazione e controllo da parte della polizia giudiziaria delegata). La sussistenza di uno stabile sodalizio criminoso, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti in quel territorio, ha ricevuto poi ulteriore conferma, da un lato, dalle statuizioni rinvenibili nella sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29 gennaio 2013 (irrevocabile il 17/12/2013), acquisita agli atti ex art. 238 bis c.p.p., decisione che ha particolarmente valorizzato l'episodio di cui al capo b) della rubrica, relativo all'acquisto in Olanda (e successiva importazione in Italia) di kg. 35 di marijuana per un valore complessivo di 150.000,00 euro, dall'altro, dalle dichiarazioni rese, tra gli altri, anche dal collaboratore di giustizia SA NZ (già affiliato al clan IO e coinvolto, per conto di tale organizzazione, nel settore delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti), ma anche dall'attività di monitoraggio delle utenze telefoniche in uso ai fratelli TO AN e TO SO e, infine, dagli accertamenti di P. G. Le dichiarazioni e i contributi narrativi degli imputati di reato connesso sono stati per la loro intrinseca qualità, per il ruolo dei propalanti nell'ambito dei contesti ritenuti- criminali oplontini, per il grado di conoscenza diretta di fatti e persone indicate come associati o concorrenti nei singoli episodi di spaccio e per la genesi dei rispettivi percorsi di collaborazione - atti a svolgere la funzione di chiamata in reità (o correità) ed, al contempo, di riscontro rispetto ad altra o altre chiamate di analogo tenore, nonché rispetto alle ulteriori emergenze di fatto, desumibili dagli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria. La Corte d'Appello, in particolare, prendendo le mosse dal giudicato di condanna, ha confermato l'esistenza di un'attività sistematica di rifornimento e vendita di stupefacenti da parte di un "gruppo" dotato di un livello minima di organizzazione, tale da lasciar configurare un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 d.P.R. 309/90., il cui 7 *quartier generale ha collocato presso l'abitazione della AN, madre dei fratelli TO, sita in largo Genzano. Richiamate in sentenza le conversazioni espressive di un contesto associativo che si pone ben al di là del mero concorso degli imputati in singoli episodi di spaccio, quel giudice ha concluso per la sussistenza di un adeguato impianto probatorio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, a conferma delle puntuali e convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno evidenziato l'unificazione di tutti coloro che, a vari livelli e con modalità diverse, hanno contribuito alla realizzazione del programma criminoso. In particolare, operando un rinvio alla sentenza irrevocabile acquisita ex art. 238 c.p.p., la Corte napoletana ha sottolineato come il contenuto dei dialoghi captati avesse disvelato una sistematica attività di rifornimento e vendita di stupefacenti, ulteriore rispetto a quella oggetto di specifica contestazione sub b) della rubrica (importazione dall'Olanda), il modus operandi del sodalizio, l'utilizzo delle singole vetture quali vere e proprie basi operative e lo specifico ruolo degli imputati (ben identificati grazie ai riferimenti a nomi e soprannomi e legami di parentela), ai controlli di P.G. contestualmente posti in essere e ai monitoraggi delle utenze utilizzate.
3. La posizione dell'imputato AR Ciro.
3.1. La Corte napoletana ha assolto il AR dal reato associativo, ritenendolo colpevole del solo capo d) della rubrica, in concorso con TO LA. Il giudice territoriale ha rilevato che il fatto nella sua oggettività non era stato neppure negato e che esso era comunque pienamente comprovato dal tenore della conversazione del 25/05/2010 (per la quale opera un legittimo rinvio alla sentenza appellata). Da quel dialogo erano, infatti, emersi con chiarezza espliciti riferimenti al tipo di droga trattata, al suo quantitativo, alla cattiva qualità dello stupefacente e alla sua provenienza, nonché alla sua successiva destinazione ad altri potenziali acquirenti e al rischio di fare una brutta figura per la cattiva qualità della merce.
3.2. Solo il terzo motivo è parzialmente fondato.
3.2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La parte si è limitata a censurare la tecnica motivazionale, assumendo l'utilizzo di mere formule di stile che renderebbero del tutto apparente la motivazione. Trattasi di doglianza del tutto generica che non attacca il contenuto della motivazione e che non affronta criticamente il ragionamento svolto dalla Corte d'Appello.
3.2.2. Il secondo motivo è infondato. Con esso la parte propone una inammissibile lettura alternativa del contenuto delle intercettazioni, valutate dal giudice di merito attraverso 8 un ragionamento del tutto adeguato al contenuto dei dialoghi riportato in sentenza e non contestato nella sua oggettività, oltre che logico e non contraddittorio. Sul punto, peraltro, va pure risolutivamente considerato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. U. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715).
3.2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per quanto riguarda la dedotta configurabilità del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. La doglianza è del tutto generica e omette di considerare la ricostruzione della condotta operata dai giudici di merito sulla scorta degli elementi probatori a disposizione che non consentono, neppure in astratto, di ipotizzare una ipotesi connotata da minore offensività, tenuto conto del dato ponderale, tale da superare un limite ragionevole e da configurare, quindi, un pericolo di accumulo della droga (quanto alla rilevanza di tale elemento cfr. sez. 6 n. 39931 del 16/10/2008, Rv. 242247) e della non occasionalità dell'illecito. La fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è, infatti, configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente a dosi conteggiate a "decine" (cfr. sez. 6 n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068). Il motivo è invece fondato, nella parte in cui si è censurata l'individuazione della pena base per il reato contestato. Com'è noto, l'intervento demolitorio della Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 ha colpito gli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. 272/2005, convertito con modificazioni dalla legge 49/2006 (c.d. Fini-Giovanardi), reintroducendo la distinzione tra droghe cc.dd. pesanti e droghe cc.dd. leggere che quelle norme avevano azzerato, equiparando il trattamento sanzionatorio delle relative condotte. Per effetto di tale declaratoria, pertanto, sono tornati a rivivere l'art. 73 del medesimo d.P.R. e le relative tabelle nel testo anteriore alle modifiche citate, in quanto previsioni mai validamente abrogate, in forza delle quali le pene edittali per il possesso, la cessione etc., delle droghe cc.dd. leggere sono notevolmente più lievi, rispetto a quelli delle droghe cc.dd. pesanti (sul punto, cfr. in motivazione Sez. U. n. 42858 del 29/05/2014, Rv. 260699). of 9 La disciplina più favorevole, peraltro, per come questa sezione ha già precisato, trova applicazione anche nel caso in cui i delitti in esame costituiscano reati-satellite "...in quanto i mutati e più favorevoli limiti edittali impongono una nuova valutazione in ordine alla pena da irrogare e, nel giudizio di legittimità, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, fermo restando che, all'esito della rinnovata disamina, il giudice può ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto" (Sez. 4, n. 38338 del 04/06/2015, Rv. 265245). E' stato peraltro affermato che la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con le disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali, non comporta che, ove la sentenza di primo grado abbia determinato la pena in misura non lontana dal minimo edittale allora vigente per le droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola analogamente prossima ai nuovi, più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore. Ma è stato anche definitivamente chiarito che è comunque illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (cfr. Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264205). Orbene, venendo al caso in esame, la motivazione è certamente censurabile nella parte in cui il giudice d'appello, pur decidendo successivamente alla reviviscenza delle norme più favorevoli applicabili, ha omesso di giustificare l'individuazione della pena base detentiva in misura pari al massimo edittale, tenuto conto del nuovo (rectius: vecchio) limite (quello, cioè, della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468 - originariamente da 10 a 150 milioni di lire), con riferimento ad un unico episodio di acquisto illecito di gr. 300 di sostanza stupefacente tipo hashish, destinata al successivo spaccio, omettendo di dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto la condotta ascritta al AR tale da giustificare una sì grave dosimetria della pena (sull'onere del giudice di fornire specifica e dettagliata motivazione cfr. Sez. 3 n. 26340 del25/03/2014, Rv. 260058). Poiché trattasi di una valutazione di merito, preclusa in questa sede, la sentenza va annullata, sebbene limitatamente alla quantificazione della pena, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro che dovrà tener conto, nel decidere in ordine ad essa, della nuova cornice edittale e dei principi sopra fissati.
3.2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Non si ravvisa alcuna contraddizione, né erronea applicazione della legge penale nell'avere la Corte territoriale ritenuto nei confronti del 10 di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90,'AR, reatopur assolto dal l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91. Trattasi, infatti, di circostanza aggravante avente natura oggettiva, che si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, cosicché è sufficiente che l'aspetto volitivo espresso nella norma con il riferimento al "fine di agevolare" l'associazione - mafiosa - sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto, dei predetti concorrenti nel medesimo reato [cfr. sez- 5 n. 10966 dell'08/11/2012 Cc. (dep. 08/03/2013), Rv. 255206], con conseguente applicazione ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto di cui all'art. 59 cod.pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (cfr. Sez. 2 n. 51424 del 05712/2013, Rv. 258581). Nel caso di specie, la parte oblitera che il delitto è stato commesso in concorso con TO LA, soggetto ritenuto inserito nel contesto criminale descritto dal giudice d'appello alla pag. 31 della sentenza impugnata, in cui si è ampiamente valorizzato il collegamento tra il gruppo dei TO e il clan IO e gli elementi sintomatici della condizione di supremazia di quel gruppo, siccome capace di rapportarsi e contrattare con altri contesti di criminalità organizzata, mutuandone la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento e omertà che ne derivano.
3.2.5. E' infondato, infine, anche il quinto e ultimo motivo. La Corte ha specificamente affrontato la condizione di incensuratezza del AR, in punto trattamento sanzionatorio, rilevandone una allarmante vicinanza agli ambienti malavitosi che ne hanno favorito l'ascesa artistica (fino al punto di ritenere naturale la remunerazione delle sue prestazioni canore attraverso approvvigionamenti di sostanze stupefacenti), unitamente alla scaltra strumentalizzazione di tali rapporti di cointeressenza con i clan operanti nella zona. A fronte di tali giustificazioni, frutto di un ragionamento del tutto logico, non contraddittorio e coerente con gli elementi probatori valorizzati, la parte si è limitata ad opporre l'intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato associativo e la occasionalità della condotta, circostanze inidonee a scalfire il ragionamento svolto dal giudice del gravame. Le censure, nel loro complesso, si traducono, ancora una volta, nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi di prova, inammissibile in questa sede.
3.2.6. La sentenza deve pertanto essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte territoriale perché determini la pena conformemente ai principi di diritto sopra esposti, con conseguente irrevocabilità della sentenza in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato. 11 4. Le posizioni degli imputati TO SO e TO AN.
4.1. I ricorsi proposti nell'interesse di questi imputati possono essere esaminati congiuntamente, stante la sostanziale identità delle questioni prospettate, peraltro circoscritte all'aumento della pena per i reati fine contestati in questo procedimento, operato a titolo di continuazione rispetto a quella riportata con precedente giudicato di condanna per i reati di cui al capo a) e b), ad altri in questa sede contestati.
4.2. L'unico motivo, concernente la lettura del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e il suo rapporto con la previsione di cui all'art. 442 co. 2 codice di rito è fondato. Il ricorso pone, in sostanza, il problema del calcolo degli aumenti per la continuazione, nel caso in cui essi abbiano formato oggetto di giudizio con le forme del rito e della individuazione del corretto ordine della sequenza logico-temporale di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 78 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., valutazione che si atteggia in maniera parzialmente difforme, a seconda che essa afferisca ad un giudizio di cognizione o di rideterminazione della pena in executivis ai sensi dell'art. 671 codice di rito. Nel primo caso, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha definitivamente affermato che la riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato deve operarsi dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., tra cui vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen., in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (cfr. Sez. U. n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692; più di recente, cfr. Sez. I n. 40280 del 21/05/2013, Rv. 257325). Quanto al giudizio di esecuzione, invece, si è opposto a tale conclusione un orientamento, che fa leva sulla diversità delle due situazioni, valorizzando il carattere eccezionale della potestà del giudice dell'esecuzione in punto rideterminazione della pena, tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge, [cfr. Sez. 5 n. 43044 del 04/05/2015, Rv.265867; ma anche Sez. 1 n. 42316 dell'11/1172010, Rv. 249027; n. 733 del 02/12/2010 Cc. (dep. 14/01/2011), Rv. 2499440]. La disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione è stata del resto valorizzata dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata. In quella sede, si è infatti affermato che essa trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nella oggettiva diversità delle situazioni processuali prospettabili, anche e soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato. Tale preclusione, com'è noto, subisce deroghe in materia di rideterminazione della pena a titolo di aumento per la continuazione proprio in sede di cognizione, laddove si è affermata la possibilità per il giudice, ove il reato coperto da giudicato non sia quello più grave, di derogare al principio di inviolabilità del giudicato (cfr. Sez. 1 n. 38719 del 31/01/2013, Rv. 256761; Sez. 6 n. 21200 del 27/03/2007, Rv. 237090; sez. 3 n. 23949 del 29/04/2015, Rv. 263848). 12 Nel caso in esame, pur essendosi già formato il giudicato su una delle due condanne, non si versa tuttavia in una situazione assimilabile a quella della rideterminazione delle pene concorrenti in sede esecutiva, attesa anche l'astratta possibilità per il giudice della cognizione di intervenire sul giudicato (possibilità che, solo in concreto, sarebbe esclusa nella specie, stante la allegata, maggior gravità dei reati già giudicati). Dunque, trova applicazione il già indicato principio enunciato dalle Sezioni unite. Esso, ovviamente, implica che alla pena complessiva massima, non superiore a trenta anni di reclusione, va apportata la riduzione di un terzo dovuta alla scelta del rito abbreviato. Tale soluzione trova rafforzata, intuitiva evidenza alla luce della circostanza che la pluralità dei giudizi a carico dei ricorrenti è frutto di una contingente scelta processuale, scaturita nell'ambito di vicenda illecita sostanzialmente unitaria e di unitaria attività investigativa. La Corte d'appello, invece, non solo non si è attenuta al ridetto principio, infliggendo un aumento di pena che porta la sanzione nel suo complesso oltre l'indicato limite ventennale derivante dalla scelta del rito abbreviato, ma neppure ha esplicato le ragioni dell'incremento sanzionatorio ex art. 81 c.p. La sentenza deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale perché ridetermini la sanzione ed adempia all'obbligo motivazionale, sulla scorta degli elementi di fatto disponibili e dei principi di diritto sopra enunciati, con conseguente irrevocabilità della pronuncia in punto affermazione della penale responsabilità.
5. La posizione delle imputate AN NA e TO LA. Le due posizioni possono essere esaminate congiuntamente poiché i motivi articolati con i rispettivi ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili. -5.1. La Corte napoletana ha ritenuto del tutto concludenti ai fini della ricostruzione del ruolo dell'imputata AN (detta "a cinese") all'interno del sodalizio facente capo ai due figli TO SO e TO AN le chiamate in - reità/correità dei collaboratori PO MI, TO AN (nipote della AN), SA NZ, DI CE PP, MO AL e EN PP e il contenuto confermativo delle intercettazioni [il riferimento in sentenza è ai dialoghi in cui la donna manifestava un "lucido e accorato" interessamento per la sfortunata importazione di cui al capo b), alla quale la stessa non aveva tuttavia fornito alcun contributo penalmente rilevante]. Quanto alla TO, quel giudice ha valorizzato la duplice, circostanziata chiamata in reità dei collaboratori SA e TO AN (il cui contenuto è richiamato nella sentenza censurata). Rispetto a tali propalazioni, ha svolto anche la doverosa, critica disamina della loro credibilità ed attendibilità, intrinseca ed estrinseca, rinvenendone un riscontro sia nel legame familiare, che nella certa partecipazione al reato e fine di cui al capo d (del quale si è già detto a proposito del correo 13 AR), nonché nell'interessamento della donna alla vicenda di cui al capo b), rispetto alla quale si è ritenuto tuttavia il difetto di prova di un contributo della TO penalmente rilevante.
5.2. A fronte di tale apparato argomentativo, le ricorrenti hanno contestato, con il primo motivo di ricorso, la contraddittorietà della sancita estraneità alla operazione di cui al capo b) della rubrica, rispetto al ruolo associativo, poiché la prima comporterebbe ipso facto anche l'estraneità alla compagine criminosa;
con il secondo l'operato aumento per la recidiva.
5.3. I ricorsi vanno rigettati.
5.3.1. Il primo motivo è infondato. Gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono costituiti da molteplici chiamate, tutte convergenti nell'attribuire un ruolo di primo piano alle due donne nel sodalizio facente capo rispettivamente ai due figli e fratelli, dichiarazioni che, già tra loro riscontrantesi, hanno ricevuto ulteriore conferma nell'accertato comportamento della imputata AN (vale a dire, un "lucido e accorato" interessamento per le sorti dell'operazione, rispetto alla quale, tuttavia, non è stata acquisita la prova di un suo contributo, penalmente rilevante) e nella colpevolezza della TO anche con riferimento al reato fine di cui al capo d), del quale si è già detto a proposito del correo AR. Il ragionamento, lungi dall'apparire contraddittorio, è del tutto allineato con i principi di diritto più volte ribaditi da questa Corte di legittimità e da questa stessa Sezione (cfr. Sez. 4 n. 8092 del 28/01/2014, Rv. 259129), poiché l'assoluzione relativa a reati scopo non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo, atteso che per la configurazione di quest'ultimo non è necessario il perfezionamento dei primi, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione.
5.3.2. Anche il secondo motivo è infondato. Con riferimento all'onere motivazionale del giudice, nel caso di rigetto di una richiesta di esclusione della recidiva prevista dall'art. 99 co. 4 cod. pen. (la cui automatica operatività è stata esclusa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99 co. 5 cod. pen., giusta sentenza della C. Cost. n. 185 dell'08/07/2015), si ritiene di non doversi discostare dall'orientamento prevalente espresso da questo giudice di legittimità, sia pure con riferimento alla recidiva facoltativa. Si è infatti precisato che, in tal caso, pur richiedendo il rigetto della relativa richiesta l'assolvimento di un onere motivazionale, esso tuttavia non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita [cfr. Sez. 2 n. 39743 del 17/09/2015, Rv. 264533; Sez. 2 n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341 (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicita la motivazione, alla luce della disamina della personalità dell'imputato, emergente dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose tenute, dalla gravità dei fatti, dal suo inserimento in un contesto di criminalità organizzata); Sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, Rv. 267130 (fattispecie in cui Q 14 'la Corte ha desunto tale negativo giudizio dalla altissima pericolosità sociale della condotta posta in essere)]. Nel caso di specie la Corte, proprio con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha certamente espresso una valutazione in ordine alla personalità criminale delle imputate, sottolineandone, da un lato, la gravità delle condotte, dall'altro la loro intraneità ad un sodalizio stabilmente dedito alla commissione di reati di indubbio allarme sociale, in uno con la loro contiguità a una pericolosa consorteria criminale di stampo camorristico (il clan IO) che da anni funesta il territorio di Torre Annunziata, circostanze che quel giudice ha ritenuto plusvalenti anche rispetto alla incensuratezza di alcuni degli imputati (cfr. pag. 31 della sentenza).
6. La posizione dell'imputato OL NI.
6.1. La Corte napoletana ha dato atto di una convergenza del molteplice in ordine al ruolo associativo dell'imputato, valorizzando a tal fine le varie chiamate in correità (da quelle più dettagliate di DI CE PP e TO AN, a quelle più generiche, ma comunque significative, di PO MI e SA NZ). Anche in questo caso, sono stati valorizzati plurimi riferimenti al OL emersi nel corso della vicenda descritta al capo b), elementi che, pur non sufficienti per quel giudice a supportare il suo coinvolgimento nel reato- fine, ne hanno confermato la contiguità alla compagine associativa in contestazione. Sul punto specifico, peraltro, quel giudice ha ritenuto emblematico il colloquio tra il OL e TO AN del 25/06/2010 delle ore 17:43, ma anche i colloqui intercettati in carcere tra il predetto e OL ME (per i quali quel giudice opera un legittimo rinvio alla sentenza appellata), da cui emergono significativi riferimenti ai soldi per i carcerati, al luogo in cui è nascosta la droga, alle modalità di comunicazione attraverso missive ai familiari e ai sodali liberi, contenenti messaggi criptati. Infine, la Corte partenopea ha rinvenuto ulteriori, significativi elementi, indicativi di uno stabile inserimento dell'imputato OL NI nel sodalizio criminale in contestazione, nel contenuto del dialogo n. 1206 del 1°/07/2010, nel corso del quale, TO LA, commentando con AR Ciro le gravi perdite subite dal gruppo per effetto della "rapina" del carico di stupefacente proveniente dall'Olanda, sottolinea la perdurante operatività del clan, evidenziando la voglia di " rifarsi' delle perdite subite, e annoverando tra i sodali proprio OL NI.
6.2. A fronte di tale percorso argomentativo, la parte si è limitata a rilevare una contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice, pur ritenendo non provato un contributo penalmente rilevante del OL nella consumazione del delitto di cui al capo b), ne ha però ritenuto l'appartenenza alla associazione di cui al capo a).
6.3. Il ricorso va rigettato.
6.3.1. Il motivo è infondato per le considerazioni esposte a proposito della analoga doglianza articolata nell'interesse delle coimputate AN e TO LA 15 (§ 5.3.1.), da intendersi qui integralmente richiamate, non potendosi non rilevare, con specifico riferimento al OL, la pluralità degli elementi valorizzati dalla Corte partenopea con riferimento al suo ruolo all'interno del sodalizio, tali da neutralizzare l'argomento difensivo articolato con il motivo di ricorso.
7. La posizione dell'imputato TA MI.
7.1. La Corte d'Appello ha ritenuto l'inserimento del TA, genero di TO SO, nella compagine associativa facente capo al suocero, alla luce delle convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia PO, SA e EN, già citati. Il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacente gestito dai fratelli TO è altresì comprovato dalle intercettazioni ambientali, poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i fatti di cui ai capi I) e m) della rubrica, elementi che hanno fornito ulteriore riscontro all'assunto accusatorio che vede il ricorrente inserito nelle dinamiche associative gestite dal suocero. Trattasi di episodi non espressivi, per la Corte di merito, di una isolata ed estemporanea partecipazione alle iniziative del gruppo, avendo quel giudice indicato, a conferma di uno stabile inserimento del TA nelle dinamiche associative, numerosi elementi, tutti correttamente valorizzati in senso accusatorio, dal linguaggio utilizzato, ai continui riferimenti alle condotte degli altri associati (la cui identità è ben nota all'agente), alla consapevolezza del diuturno coinvolgimento del clan nel traffico di sostanza stupefacente, alla rievocazione di altre azioni criminali, vissute in prima persona (come dimostrano i riferimenti ai posti di blocco evitati in occasione di precedenti trasporti), alla consuetudine a indicare collaudate modalità di scarico e occultamento della merce, alla delicatezza degli argomenti trattati nel corso delle intercettazioni che lo coinvolgono (come tali preclusi a chi non condivide il programma delittuoso). Infine, quel giudice ha ritenuto che il mancato coinvolgimento del TA nella importazione di droga dall'Olanda (capo b della rubrica) non valesse a fondarne la estraneità al contesto associativo di riferimento, atteso che tale operazione non ha costituito l'unica perpetrata dal gruppo gestito dai fratelli TO.
7.2. A fronte di tale compiuto ed articolato percorso argomentativo, il ricorrente si è limitato a rilevare la contraddizione del ragionamento svolto dalla Corte che, da un lato, ha assolto l'imputato dal reato fine più significativo nell'ottica associativa, dall'altro, lo ha ritenuto intraneo al sodalizio.
7.3. Il ricorso va rigettato.
7.3.1. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte con riferimento alla analoga doglianza formulata dalle coimputate AN NA e TO LA, alle quali si rinvia (§ 5.3.1), anche in questo caso, come per il precedente concernente la posizione dell'imputato OL, rilevandosi che il giudizio di colpevolezza si è fondato sulla valutazione di plurimi elementi, coerentemente letti dalla Corte territoriale come dimostrativi del ruolo associativo riconosciuto in capo all'imputato. е 16 8. La posizione dell'imputato PI Raffele.
8.1. La Corte napoletana ha condiviso il giudizio di responsabilità espresso dal GUP, avuto riguardo al numero di cessioni nelle quali l'imputato risultava coinvolto unitamente ad altri sodali [capi g,) h), i) e j)] e alla affectio societatis disvelata in occasione delle concitate fasi di fibrillazione del gruppo, impegnato nelle ricerche del carico di droga proveniente dall'Olanda, sottratto da clan rivali. In particolare, quel giudice ha rilevato, quanto ai primi, che la principale doglianza formulata dalla difesa si era incentrata sull'asserita estraneità dell'imputato alla fase della materiale cessione dello stupefacente (in tal modo, tuttavia, obliterando il costante orientamento della giurisprudenza sul punto, a mente del quale la compravendita di sostanze stupefacenti deve intendersi perfezionata anche senza la effettiva traditio della cosa o del prezzo ed anche se, in concreto, non vi sia stata alcuna consegna). Quel giudice ha quindi ritenuto del tutto irrilevante che, nell'episodio contestato al capo h), sostanziatosi oltre ogni ragionevole dubbio - nella consegna di un certo - quantitativo di hashish che il PI si era riservato di "tagliare" e portare a casa dello sconosciuto acquirente, contattato per telefono, non si conoscessero il tempus e l'an della effettiva consegna. Allo stesso modo, è stato ritenuto accertato il suo apporto materiale per il procacciamento della droga ceduta nell'episodio di cui al capo i), poiché, nonostante il significato dei riferimenti linguistici fosse emerso solo successivamente, fino a quando egli aveva colloquiato con TO AN, prima di allontanarsi dall'auto monitorata, vi erano stati chiarissimi ed inequivocabili riferimento al peso, alla quantità e alla esistenza di una scorta, detenuta dall'imputato presso la sua abitazione, a conferma della sua sicura partecipazione all'operazione di spaccio, concordata e predisposta. Analoghe considerazioni la Corte d'Appello ha svolto per la condotta contestata al capo g) della rubrica, laddove TO AN impartiva ordini precisi a PI circa la consegna di determinati quantitativi di droga e chiari erano i riferimenti al tipo di stupefacente trattato, che l'imputato chiedeva di poter procurare, facendolo "buttare da sopra il terrazzo" (sui singoli reati fine, peraltro, la Corte di merito non manca di operare un richiamo esplicito ai dialoghi maggiormente significativi (cfr. pagg. 23 e ss.). Quanto al capo j), la Corte rileva che le intercettazioni del 19/06/2010 avevano documentato lo sviluppo, senza soluzione di continuità, dell'operazione (dall'iniziale trattativa, riguardante la fissazione del prezzo e del quantitativo, alla concretizzazione dell'affare, differita di qualche ora a causa di un controllo di polizia cui era stato sottoposto il correo GI). Dalle modalità esecutive dei delitti scopo, dalla reiterazione delle condotte e dai contatti tra gli imputati, la Corte napoletana ha tratto la conclusione della intraneità dell'imputato al sodalizio dedito all'importazione dall'estero di rilevanti quantitativi di marijuana e hashish, essendone emerso lo stabile inserimento nella compagine e la sua sottoposizione alle direttive dei fratelli TO, con riferimento 17 all'attività di spostamento e custodia dello stupefacente e alla manipolazione del narcotico affidato alle sue cure. A riprova, la Corte napoletana ha indicato anche l'interessamento per l'importazione di cui al capo b), ritenendo irrilevante il profilo dimensionale e la protrazione temporale dell'apporto garantito al gruppo dal PI, avendo egli svolto un ruolo specifico, quello cioè di procacciatore di clienti e spacciatore al minuto, come asseverato dai quattro specifici reati fine accertati.
8.2. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente ha svolto considerazioni analoghe a quelle articolate dalla imputata TO LA, rilevando una intrinseca contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata la sua condizione di associato, pur assolvendolo dal reato fine maggiormente significativo.
8.3. Il ricorso va rigettato.
8.3.1. Il motivo è infondato per le motivazioni già esposte con riferimento alle imputate AN NA e TO LA, alle quali si rinvia (§ 5.3.1), anche in questo caso, come per i precedenti concernenti le posizioni degli imputati OL e TA, sottolineandosi la pluralità degli elementi valutati dai giudici di merito ai fini della ritenuta intraneità dell'imputato al gruppo organizzato, relativamente ai quali non si coglie alcun profilo di contraddittorietà con l'intervenuta assoluzione dello stesso dall'operazione di cui al capo b). Quanto alle ulteriori imputazioni, le argomentazioni difensive si limitano ad una riproposizione dei motivi di gravame, come esposti nella sentenza censurata, rispetto ai quali la Corte napoletana ha fornito una risposta congrua, logica, non contraddittoria e, soprattutto, coerente con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte e con le risultanze fattuali richiamate nella sentenza di merito.
9. La posizione dell'imputato GI AN.
9.1. La Corte d'appello ha ritenuto confermata la colpevolezza dell'imputato alla luce delle modalità esecutive dei delitti scopo [capi j) e p) della rubrica], della ripetizione delle condotte e della reiterazione di contatti con i sodali. L'intraneità dell'appellante al sodalizio criminale è avvalorato, per la Corte di merito, dal tenore delle conversazioni captate, espressivo della stabile rapporto instaurato con i fratelli TO, in funzione del collaudato reperimento di sostanza stupefacente da commercializzare e della intermediazione con i fornitori. A tal fine, quel giudice ha ritenuto estremamente significativa, in termini di stabilità dei rapporti nel perseguimento delle finalità del gruppo criminale, l'intercettazione ambientale n. 1551 dell'11 giugno 2010, in cui i sodali manifestavano il palese apprezzamento per la buona qualità della droga procurata dal GI, laddove in altra del medesimo giomo (n. 1552), si trova conferma del suo ruolo di intermediario all'intemo del gruppo. 18 Quanto ai reati fine, la Corte napoletana ha ritenuto il GI coinvolto nell'episodio di cui al capo j), di cui si è già detto a proposito dell'imputato PI. Trattasi di un episodio preceduto da una complessa trattativa incentrata sulla promessa di vendita di maggiori quantitativi di droga, verosimilmente pari a gr. 200, in relazione al quale la Corte partenopea ha ritenuto provata la cessione-acquisto di sostanza per un controvalore di euro 500,00. Con riferimento al capo p), inoltre, quel giudice ha ritenuto che il ruolo del GI fosse stato quello del procacciatore di un fomitore di "erba", presentato ai fratelli TO, con riserva di una sua successiva uscita dall'affare. Sul punto, la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui la sola manifestazione dell'intento, cui non faccia seguito la presentazione del soggetto, o per il caso di avvenuta presentazione, l'acquisto della droga, non integrerebbe il reato contestato, atteso che l'attività del procacciamento costituisce una particolare specificazione della condotta del "procurare" ad altri la droga, cosicché è sufficiente la mera indicazione del nominativo del possibile venditore di droga per integrare gli estremi di una condotta penalmente rilevante. Peraltro, nel caso di specie, l'attività di intermediazione posta in essere dall'imputato si era anche articolata per mezzo della offerta di un campione, attività questa preparatoria rispetto alla cessione del maggior quantitativo, condizionata al gradimento della merce.
9.2. Il ricorso va rigettato.
9.3. All'articolato argomentare della Corte territoriale la parte ha opposto, con la prima censura, la mancata valutazione delle singole deduzioni in fatto riportate in ricorso. Sul punto, questa Corte ritiene di dover ribadire l'orientamento, già espresso da questa Sezione, secondo cui la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., consente di ravvisare il denunciato vizio di legittimità, allorquando non nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (cfr. Sez. 4 n. 36757 del 04/06/2004, Rv. 229688). In altri termini, una sentenza non è censurabile in sede di legittimità per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, allorquando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. (cfr. Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340), cosicché il relativo dovere motivazionale, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, può dirsi assolto anche senza l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette, essendo sufficiente che il giudice dia conto delle ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Rv. 250105). Nel caso di specie i giudici di merito hanno posto a sostegno del proprio convincimento numerosi elementi, ritenuti nel loro complesso dotati di forza dimostrativa dell'assunto accusatorio. Le argomentazioni difensive, tuttavia, non hanno evidenziato R punti critici o circostanze, non espressamente vagliati, idonei ad indebolire tale forza 19 dimostrativa, tenuto conto che alcune considerazioni sono frutto di una diversa lettura del contenuto dei dialoghi intercettati, inammissibile in questa sede, per come sopra puntualizzato a proposito dell'imputato AR (§3.2.2), mediante il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U. 22471/2015, Rv. 263715, citata).
9.4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato per le considerazioni testé svolte. Nel percorso argomentativo seguito dal giudice d'appello non si rinviene alcuna contraddizione, ma, al contrario, una ampia motivazione in ordine alla ricostruzione della vicenda, articolatasi attraverso una trattativa che aveva avuto ad oggetto un quantitativo di droga, rispetto alla quale si è ritenuta accertata la corresponsione della somma di euro 500,00. La parte pretende di addurre una diversa lettura del compendio probatorio che, tuttavia, resta appannaggio del giudice di merito, sindacabile in questa sede solo ove il ragionamento svolto sia viziato nei termini di cui all'art. 606 c.p.p. Nel caso di specie, la motivazione, oltre ad apparire del tutto congrua, è anche logica e coerente con gli elementi fattuali richiamati in sentenza. Peraltro, trattandosi di prova in larga parte costituita da intercettazioni di conversazioni, va ribadito quanto già osservato a proposito del primo motivo con il rinvio alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U. 22471/2015, Rv. 263715, citata) 9.5. Anche il terzo motivo è infondato per considerazioni di analogo tenore, atteso che le argomentazioni difensive poggiano su una lettura alterativa del compendio probatorio, preclusa al giudice di legittimità nel caso in cui, come quello che ci occupa, la motivazione sia del tutto congrua, logica, non contraddittoria e coerente con i dati fattuali risultanti dalla stessa sentenza censurata. 10. Al rigetto dei ricorsi degli imputati AN, OL, TA, TO LA, PI e GI, segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO AN, TO SO e RC Ciro, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di RC. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile la pronunzia nei confronti dei predetti quanto all'affermazione di penale responsabilità. Rigetta i ricorsi di RN NA, LO NI, GI AN, TO MI LA, TA PP e IN FA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma il 19 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Rocco Marco Blaiotta G alluppell ستقلال Depositata in Cancelleria Oggi, 17 NOV 2013/ GII Funzionario Colttaric Patrizia Ciorrd 2 020