Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, quarto comma cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Commentari • 2
- 1. Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
Leggi di più… - 2. Rinuncia ai motivi d'appello, preclude il giudizio in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 maggio 2018
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non solo limita la cognizione del Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (Ricorsi dichiarati inammissibili) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 599 bis e 602, c. 1-bis) Il fatto La Corte di Appello di Salerno il 27 novembre 2017, in riforma della sentenza di primo grado, applicava a D. R. C. e D. R. M. per i reati ascritti, ai sensi dei novellati articoli 599 bis e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., la pena concordata con …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2005, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/11/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - N. 1479
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 7751/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - PROCURATORE GENERATE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI:
2 - RN NG, nato a [...] il [...];
3 - UN PA, nato a [...] il [...];
4 - CA EF, nato a [...] il [...];
5 - LI IG, nato a [...] il [...];
6 - DI NO CA, nato a [...] il [...];
7 - IC CO, nato a [...] in data [...];
8 - CA AO, nato a [...] il [...];
9 - SA IG, nato ad [...] il [...];
10 - LO AR, nato a [...] il [...];
11 - MA LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 13/10/2004 della Corte di Appello di LI. Visti gli atti, la sentenza impugnai e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo. Udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di:
RI NG e per la inammissibilità dei ricorsi delle parti private.
Udito l'avv. GERVASI RL (per LO RL che ha insistito per l'accoglimento.
FATTO
1.1 - Con sentenza in data 13/10/2004 la Corte di Appello di LI, Sezione Sesta Penale, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di LI in data 30/10/2003, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, ha rideterminato la pena nei seguenti termini per:
1 - NO NG in anni due di reclusione;
2 - TT SQ in anni tre di reclusione ed Euro ottocento di multa, previo giudizio di prevalenza della già concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;
3 - AZ GI in anni due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, sostituita alla reclusione la semidetenzione per pari durata;
4 - DR GI in anni due di reclusione ed Euro quattrocento di multa, computato come aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza resa in data 02/07/1999 dal Tribunale di Santa IA PU ER (esec. il 12/06/2000);
5 - Di SA NC in anni tre di reclusione ed Euro mille di multa computata come aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza resa dalla Corte di Appello di LI in data 29/05/2002 (esec. il 07/07/2003), ritenuto più grave il reato sub M) della citata sentenza;
6 - EL NI in complessivi anni undici di reclusione ed Euro milleseicento di multa, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del 29/05/2002 (esec. il 04/07/2003) della Corte di Appello di LI, ritenuto più grave il reato di cui al capo V) del presente procedimento;
7 - RI OL in anni tre di reclusione;
8 - IC RL in complessivi anni quattro di reclusione ed Euro tremilaquattrocento di multa, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del 29/05/2002 resa dalla Corte di Appello di LI (esec. il 04/07/2003). La Corte di Appello, sempre sull'accordo delle parti, ha poi concesso al NO ed a NI GI il beneficio della sospensione condizionale della pena, revocando la misura di sicurezza della libertà vigilata loro applicata;
ha revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici applicata agli imputati TT, AZ e RI.
La Corte ha, infine, assoto BU NG dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. a lui ascritto per non avere commesso il fatto e ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, condannando RA LU al pagamento delle ulteriori spese processuali. 1.2 - Avverso la suindicata sentenza del 13/10/2004 ha proposto ricorso per IO (limitatamente alla assoluzione pronunciata nei confronti di BU NG) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di LI.
Il ricorrente deduce in primo luogo la "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale", rilevando che la Corte di Appello sarebbe pervenuta alla assoluzione del BU dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. a lui ascritto sul presupposto che le chiamate in correità a suo carico (pur se plurime e provenienti da imputati di reati connessi) non sarebbero state idonee a riscontrarsi a vicenda. A tali conclusioni però il giudice di appello sarebbe pervenuto non in base ad "una critica delle valutazioni dei primi giudici sulla credibilità dei dichiaranti, sulla intrinseca attendibilità delle loro chiamate in correità e sulla sostanziale convergenza delle chiamate stesse", ma in base ad una erronea interpretazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Tale norma, infatti, si limiterebbe a richiedere altri elementi di prova per suffragare il valore probatorio della chiamata in correità, e, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tali elementi dovrebbero attenere precipuamente alla conferma della attendibilità della chiamata e potrebbero anche non convergere, come gli indizi di cui allo stesso articolo, comma 2. Basterebbe in definitiva che tali elementi costituiscano una conferma indiretta della attendibilità della chiamata, sicché essi potrebbero essere anche non idonei da soli a dimostrare il fatto e non dovrebbero necessariamente concernere il thema probandum, in quanto dovrebbero valere soltanto a confermare ab estrinseco la attendibilità della chiamata in correità.
Come logico corollario dei principi sopra affermati, discenderebbe, ad avviso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di LI, la erroneità anche della ulteriore affermazione contenuta nella sentenza censurata in base alla quale non potrebbero vale come riscontri neppure "le accertate frequentazioni" contestate al BU, le quali potrebbero, secondo la Corte di merito, "al più servire ad una proposta di applicazione di misura di prevenzione". In realtà, secondo il ricorrente, anche queste frequentazioni potrebbero costituire riscontro logico della chiamata di correo, come del resto le altre chiamate in correità.
Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione là dove si è conferito rilievo decisivo per escludere la responsabilità dell'imputato al fatto "che tutti gli imprenditori indicati da ER NG ON quali vittime di attività estorsive da parte del BU avevano recisamente negato la circostanza". In proposito il ricorrente sottolinea che tali dichiarazioni erano state già valutate dal giudice di primo grado, che aveva evidenziato come tutti i suddetti testi, "evidentemente ancora sottoposti al giogo dell'omertà, avevano persino negato di avere pagato estorsioni" (confessate da altri imputati), sicché le loro affermazioni non potevano essere considerate veritiere. Inoltre il ricorrente rileva che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Appello sarebbero in insanabile e incongrua contraddizione con le argomentazioni contenute nella prima parte della motivazione della sentenza censurata, là dove si è evidenziato lo stato di intimidazione e la conseguente omertà generata dalla azione delinquenziale della associazione camorristica. In particolare, allorché si è trattato di valutare proprio le dichiarazioni degli imprenditori assoggettati al potere camorristico della associazione, nella parte della sentenza dedicata al BU, si sarebbe del tutto irragionevolmente omesso di attribuire rilievo alcuno a tale situazione, senza spiegare le ragioni della soluzione adottata.
Infine nel ricorso si denuncia un ulteriore "vuoto motivazionale" non essendo state prese in considerazione altre circostanze evidenziate come riscontri delle chiamate in correità nella sentenza di primo grado, e cioè l'essere stato il prevenuto effettivamente titolare di un circolo privato ove si svolgeva il gioco di azzardo, come riferito dai collaboranti.
1.3 - Ha proposto ricorso anche NO NG, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere b) ed e), per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., in quanto la affermazione della sua responsabilità sarebbe stata basata esclusivamente sulle dichiarazioni di ER LA e ER LE, che sarebbero non reiterate, generiche ed inattendibili, oltre che nulle e/o inutilizzabili.
1.4 - Ha proposto ricorso per IO altresì il difensore di TT SQ, AZ FA, DR GI, Di SA NC, EL NI, RI OL, e NI GI, lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere b) ed e), per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e la carenza di motivazione in proposito.
TT SQ, tramite altro difensore, ha presentato un secondo ricorso, con il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata adducendo le medesime censure.
1.5 - Anche IC RL ha proposto ricorso per IO, deducendo la erronea applicazione dell'art. 599 c.p.p. per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Con un ulteriore e più specifico motivo di ricorso, il IC lamenta la violazione dell'art. 163 c.p.p. per la mancala applicazione della speciale sospensione della pena da tale disposizione prevista a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 145 del 2004. 1.6 - Infine il difensore di RA LU ha presentato ricorso, lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere b) ed e), in riferimento agli artt. 192 e 194 c.p.p. in relazione a ciascuna delle imputazioni di estorsione per le quali è stato condannato.
In particolare, nel ricorso si sottolinea che per quanto concerne la estorsione contestata sub r), la riammissione dell'imputato (come socio di fatto) all'interno della struttura sociale (oggetto della estorsione ai darmi di OL Michele) non avrebbe avuto alcun effetto, in quanto trattandosi di società cooperativa, l'ingresso di un nuovo socio era subordinato ad una delibera della assemblea. In ogni caso, non essendo intervenuto alcun formale inserimento del prevenuto nella struttura societaria, la condotta posta in essere avrebbe dovuto essere qualificata "come tentativo di violenza privata o, al massimo, di estorsione". Mancherebbe poi qualunque motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e, quanto alla tentata estorsione di cui al capo s) in ordine alla mancata derubricazione di tale reato in quello di cui agli artt. 56 e 610 c.p.. Da ultimo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere b) ed e), in riferimento agli artt. 62 bis e 81 cpv. c.p. per carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione nel minimo dell'aumento per la continuazione. DIRITTO
2.1 - Entrambi i motivi del ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di LI sono fondati.
La Corte di merito, nel preambolo della parte motiva, ha affermato il principio in base al quale "nell'odierno sistema ... le dichiarazioni accusatorie degli imputati di reato connesso, collaboratori o no, fossero anche mille e tutte "uguali, ferme e coerenti", ex art. 192 c.p.p., comma 3, non potranno giammai portare ad una affermazione di penale responsabilità, ma dovranno essere riscontrate "ex foris";
avranno bisogno di riscontro esterno in ordine alle singole accuse", non potendo "il pentito riscontrarsi con altro pentito". Su queste basi la Corte di Appello è pervenuta alla assoluzione di BU NG dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. a lui ascritto, in quanto le dichiarazioni indizianti nei suoi confronti (provenienti da ER NG ON, ER LE e IC RL) non erano "riscontrate da elementi tali da assumere, insieme a quelle dichiarazioni, idoneità per una condanna".
Come ben rilevato dal ricorrente, la Corte di Appello, nel pervenire a tali conclusioni, non ha fatto corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Infatti, il giudice di merito non ha proceduto ad una accurata critica delle valutazioni dei primi giudici sulla credibilità dei dichiaranti, sulla intrinseca attendibilità delle loro chiamate in correità e sulla sostanziale convergenza delle chiamate stesse, ma, dando per buone le chiamate medesime ("anche promosse"), si è limitata a rilevare che mancavano riscontri esterni ad esse ed a ribadire che esse non potevano riscontrarsi tra loro. In realtà la disposizione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, si limita a richiedere altri elementi di prova per suffragare il valore probatorio della chiamata in correità, e, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tali elementi devono attenere precipuamente alla conferma della attendibilità della chiamata e possono anche non convergere, come gli indizi di cui al comma 2 dello stesso articolo. È sufficiente, in definitiva, che tali elementi costituiscano una conferma indiretta ab extrinseco della attendibilità della chiamata, sicché essi possono essere anche non idonei da soli a dimostrare il fatto e non devono necessariamente concernere il thema probandum.
In particolare, la Corte avrebbe dovuto procedere, seguendo un preciso ordine logico, innanzi tutto a valutare la credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle condizioni socio- economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei complici;
in secondo luogo avrebbe dovuto verificare la intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine avrebbe dovuto esaminare i riscontri esterni (sez. 2^, sent. 12/12/2002, P.G. c. Contrada, rv. 225565; sez. 2^, sent. 25/11/2002, Sicari, rv. 224298). Nel compiere queste operazioni la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere presente che le dichiarazioni degli altri coimputati potevano essere incluse tra i riscontri, a condizione che fossero dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e risultassero concordanti nel nucleo essenziale del narrato (sez. 1^, sent. 19/03/2003, Vitale, rv. 223848; sez. 1^, sent. 25/10/2001, Annaloro, rv. 220334).
Con queste precisazioni, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza censurata, "le accertate frequentazioni" contestate al BU ben potevano costituire riscontro logico della chiamata di correo, come del resto le altre chiamate in correità. D'altra parte anche la seconda censura sollevata dal ricorrente è fondata.
La Corte di Appello di LI ha, infatti, conferito rilievo decisivo per escludere la responsabilità dell'imputato al fatto "che tutti gli imprenditori indicati da ER NG ON quali vittime di attività estorsive da parte del BU avevano recisamente negato la circostanza". Nell'affermare ciò, però, la Corte di merito in primo luogo non ha considerato che tali dichiarazioni erano state già valutate dal giudice di primo grado, che aveva evidenziato come tutti i suddetti testi, "evidentemente ancora sottoposti al giogo dell'omertà, avevano persino negato di avere pagato estorsioni" (confessate da altri imputati), sicché le loro affermazioni non potevano essere considerate veritiere, e, in secondo luogo, è senz'altro caduta in insanabile e incongrua contraddizione con le argomentazioni contenute nella prima parte della motivazione della stessa sentenza censurata, là dove si era evidenziato lo stato di intimidazione e la conseguente omertà generata dalla azione delinquenziale della associazione camorristica in esame. In definitiva, allorché si è trattato di valutare proprio le dichiarazioni degli imprenditori assoggettati al potere camorristico della associazione, nella parte della sentenza dedicata al BU, si è, del tutto irragionevolmente, omesso di attribuire rilievo alcuno a tale situazione, senza spiegare in alcun modo le ragioni della soluzione adottata. A parte il fatto che nella sentenza impugnala non risultano prese in considerazione anche altre circostanze indicate come riscontri delle chiamate in correità nella sentenza di primo grado, e cioè l'essere stato il prevenuto effettivamente titolare di un circolo privato ove si svolgeva il gioco di azzardo, come riferito dai collaboranti.
Si tratta di una ulteriore carenza motivazionale che, unita alle manifeste illogicità sopra evidenziate e alla errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, impone l'annullamento della sentenza censurata limitatamente alla assoluzione pronunciata nei confronti di BU NG con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di LI per nuovo giudizio.
2.2 - I ricorsi proposti dagli imputati NO NG, TT SQ, AZ FA, DR GI, Di SA NC, EL NI, RI OL, NI GI e IC RL sono inammissibili.
Risulta dalla sentenza impugnata che tutti i predetti ricorrenti nel corso del dibattimento di appello hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 599 c.p.p., nel senso del miglioramento del trattamento sanzionatorio loro applicato in primo grado, con rinuncia ad ogni altro motivo di impugnazione.
La Corte d'Appello di LI si è, quindi, limitata a fare proprie le congiunte richieste delle parti processuali, riducendo le pene rispettivamente infime agli imputati negli esatti termini pattuiti. Correttamente, pertanto, nella sentenza censurata si è omessa qualunque trattazione dei motivi di ricorso espressamente rinunciati. L'accordo in sede di appello sulla applicazione della pena con rinuncia agli altri motivi escludeva, infatti, l'esame di tali motivi, divenuti inammissibili, e le questioni rilevabili di ufficio concernenti nullità assolute o inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite, se non ravvisate, non necessitavano di una motivazione in negativo ad opera del giudice dell'impugnazione (sez. 4^, sent. 5319 del 28/05/1997, rv. 207923). Questa Corte ha ripetutamente affermato che la procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4, presuppone che l'imputato, nel concordare con il Pubblico
Ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" tra le parti e conformemente applicala dal giudice di appello. Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione ed il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative alla applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto e rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3 (v., tra le tante, sez. 1^, sent. 2788 del 27/01/1998, rv. 210001; sez. 6^, sent. 4125 del 02/03/1999, rv. 213675, sent. 2963 del 14/01/1999, rv. 212732, e, più recentemente, sent. 37043 del 09/07/2003, rv. 227036). La giurisprudenza di legittimità ha anche specificato che in tema di ed "patteggiamento in appello", il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. nè sulla insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi, del resto, radicale diversità tra l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p., comma 4, che non riproduce e non richiama la disposizione dell'art. 444 c.p.p., comma 2, (sez. 6^, sent. 35108 dell'08/05/2003; rv. 226707; sez. 7^ ord. 40767 del 17/10/2001, rv. 220428). Più recentemente (e in modo ben più radicale) si è precisato che in virtù del disposto di cui all'art. 609 c.p.p., comma 2, il giudice di legittimità decide anche sulle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, al di fuori di quelle proposte con i motivi di ricorso, ma tale principio non opera nell'ipotesi di concordato in appello allorquando le dette questioni siano state oggetto di motivi rinunciati, sebbene poi riproposti, nonostante la rinuncia, in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l'art. 599 c.p.p., comma 4, conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità (sez. 1^, sent. 16965 del 29/01/2003, rv. 224239). Si è pertanto concluso che è inammissibile il ricorso per IO relativo a questioni anche rilevabili di ufficio alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 c.p.p., comma 4, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 1^, sent. 21358 del 04/03/2003, rv. 224505). In applicazione dei principi da ultimo enunciati, i ricorsi in esame (con i quali si ripropongono questioni di merito già investite con i motivi di appello oggetto di rinuncia in sede di concordalo ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4) devono essere dichiarati inammissibili.
Va per altro precisato che nel caso di specie la Corte di Appello ha implicitamente compiuto la verifica in ordine alla insussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dal momento che ha ampiamente mostrato di condividere la decisione di primo grado e ha interpretato la decisione di questi imputati di definire la propria posizione ex art. 599 c.p.p., comma 4, come "implicita ammissione di responsabilità" e come "atto di - sia pure tardiva - resipiscenza".
Altrettanto inammissibile è l'ulteriore specifico motivo dedotto nel ricorso proposto nell'interesse di IC RL (violazione dell'art. 163 c.p.p. per la mancata applicazione della speciale sospensione della pena da tale disposizione prevista a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del 2004). Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di merito ha mostrato di avere senza dubbio compiuto una adeguata valutazione in ordine alla congruità della pena proposta, limitandosi a infliggere le pene negli esatti termini concordemente richiesti dalle parti. Nè la Corte di Appello aveva alcuna specifico dovere di motivazione in ordine al beneficio, posto che questo non era stato nemmeno richiesto.
2.3 - Nel ricorso presentato nell'interesse di RA LU si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere b) ed e), in riferimento agli atti. 192 e 194 c.p.p. in relazione a ciascuna delle imputazioni di estorsione per le quali è stato condannato. Si sostiene, in particolare, che nel primo episodio, trattandosi di società cooperativa, l'ingresso di un nuovo socio sarebbe stato subordinato ad una delibera della assemblea, sicché nessun valore giuridico avrebbe avuto la "riammissione" dell'imputato all'interno della società, oggetto della richiesta estorsiva avanzata al Presidente OL. Quanto al secondo episodio di estorsione, si sottolinea la carenza di motivazione in ordine alla mancata derubricazione di tale reato in quello di cui agli artt. 56 e 610 c.p.. Infine, si deduce, in riferimento ad entrambe le imputazioni,
la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione nel minimo dell'aumento per la continuazione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza censurata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza. A parte il fatto che, in ogni caso, il ricorso è anche manifestamente infondato, in quanto le doglianze sono formulate con metodo meramente assertivo, in netto contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati, che risultano invece correttamente posti a fondamento della decisione impugnala. In particolare, il giudice di merito ha spiegato che la responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti era emersa con chiarezza dalle risultanze processuali, in quanto le propalazioni dei collaboratori di giustizia ER LE e ER NG erano state "ampiamente e pienamente suffragate dalle precise dichiarazioni della parte lesa OL HE, il quale aveva spiegato come, in forza delle minacce congiunte di ER LE e RA LU, era stato costretto a riassumere quest'ultimo nella cooperativa da lui presieduta, nonostante le vistose inadempienze. Nella sentenza censurata si è pure puntualizzato che il OL aveva chiarito che a seguito delle intimidazioni subite aveva accettato il rientro del ricorrente come socio, "sia pure senza iscriverlo formalmente nella cooperativa". Con ciò è stata fornita adeguata risposta alle censure svolte in ricorso e, d'altra parte, la Corte di merito ha specificato che dalla accettazione come socio di fatto del RA derivavano al medesimo "immediati vantaggi economia", sicché la fattispecie andava inquadrata nel reato di estorsione consumata. Il medesimo quadro probatorio è stato evidenziato a carico del ricorrente per l'ulteriore tentativo di estorsione a lui ascritto. Nella sentenza impugnata si è infine motivato il diniego delle richiesta attenuanti generiche con la gravità dei fatti e con i gravi e specifici precedenti penali del RA e si è riesaminata la pena inflitta in primo grado a titolo di continuazione, concludendo per la sua congruità. In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24/09/2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., alla lettera e), nel quale si risolvono tutte le censure. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a prospettare, per altro in modo apodittico e assertivo, inesistenti carenze motivazionali e a proporre versioni alternative dei fatti.
In ordine alla doglianza che riguarda le attenuanti generiche occorre, in particolare, ricordare che il riconoscimento di tali attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio - positivo o negativo che sia - deve essere sì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo. Il giudice del merito non è perciò tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ricavatali dagli atti del procedimento ne' a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 c.p., ma può assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad indicare, anche in forma estremamente sintetica, le ragioni che lo hanno indotto al rigetto della richiesta (come è avvenuto nel caso di specie con il riferimento ai significativi precedenti penali del ricorrente ed alla gravita dei fatti a lui ascritti). 2.4 - Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi delle parti private consegue la loro condanna al pagamento in solido delle spese processuali e pro capite di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di BU NG e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di LI per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti private, che condanna al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2006