Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2017, n. 55474
CASS
Sentenza 23 febbraio 2017

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In caso di reati permanenti, allorquando sia intervenuta una sentenza di proscioglimento passata in giudicato per insussistenza del fatto o per mancata commissione dello stesso, per il principio del "ne bis in idem" è preclusa la valutazione del segmento di condotta posto in essere dal medesimo imputato successivamente a detta sentenza qualora tra il fatto già irrevocabilmente giudicato e quello da giudicare vi sia coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi essenziali: condotta evento e nesso causale. (Fattispecie di occupazione abusiva del suolo demaniale) .

La preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l'ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, poiché in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato.

Commentari2

  • 1Art. 649 - Divieto di un secondo giudizio
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2017, n. 55474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55474
Data del deposito : 23 febbraio 2017

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