Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 2
In caso di reati permanenti, allorquando sia intervenuta una sentenza di proscioglimento passata in giudicato per insussistenza del fatto o per mancata commissione dello stesso, per il principio del "ne bis in idem" è preclusa la valutazione del segmento di condotta posto in essere dal medesimo imputato successivamente a detta sentenza qualora tra il fatto già irrevocabilmente giudicato e quello da giudicare vi sia coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi essenziali: condotta evento e nesso causale. (Fattispecie di occupazione abusiva del suolo demaniale) .
La preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l'ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, poiché in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato.
Commentari • 2
- 1. Art. 649 - Divieto di un secondo giudiziohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa personahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2017, n. 55474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55474 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
55474-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. 680 Dott. PIERO SAVANI Presidente Consigliere l Dott. DONATELLA GALTERIO UP 23/2/2017 R.G.N. 38163/16 Consigliere rel Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Dott. EMANUELA GAI Consigliere Dott. CARLO RENOLDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HI IA IA, nata a [...] il [...] HI RI, nato a [...] il [...] IS NO, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza in data 29.4.2016 del Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, avv. Guido Liuzzi, in sostituzione dell'avv. Andrea Cuva, che concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29.4.2016 il Tribunale di Patti ha condannato AR AZ CH, RI CH e NT LL alla pena di € 400,00 di ammenda per avere realizzato senza alcuna autorizzazione da parte della competente autorità portuale i primi due, in concorso fra loro, un fabbricato in muratura a due elevazioni nel Comune di Tusa in via Nazario Sauro n.104/A, occupando circa 68 mq. di area demaniale ed il LL una costruzione anch'essa in via Nazario Sauro al numero civico72 sconfinando per circa 101 mq. nel suolo demaniale marittimo, in violazione degli artt. 54 e 1161 cod.nav.. Avverso la suddetta pronuncia gli imputati hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso in Cassazione, articolando due distinti motivi. Con il primo lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 649 c.p.p., la violazione del principio del ne bis in idem essendo stati già giudicati per il medesimo fatto, stante la piena corrispondenza degli elementi costituitivi del reato e delle circostanze di luogo, di tempo e di persone, dal Tribunale di Mistretta che, con sentenza pronunciata in data 19.12.2008, li aveva assolti con la formula "perché il fatto non sussiste", avendo ritenuto che le misurazioni dell'area occupata fossero state eseguite in maniera rudimentale da parte di soggetti professionalmente incompetenti. La condanna conseguita non troverebbe pertanto, in ciò sostanziandosi la censura svolta, giustificazione alcuna non essendo emerso alcun fatto nuovo, quali possibili ampliamenti della costruzione preesistente o edificazioni ulteriori, anche considerando la natura permanente del reato, posto inequivocabilmente in essere antecedentemente alla pronuncia assolutoria che segna il limite ultimo ed invalicabile della sua protrazione.
2. Con il secondo motivo deducono la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per aver il Tribunale integralmente omesso l'esame della suddetta eccezione già svolta dalla difesa nel corso del giudizio ed invece argomentato in relazione all'insussistenza della prescrizione del reato loro imputato senza che fosse stata sollevata alcuna contestazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi fondato. Secondo l'univoco orientamento di questa Corte in materia di preclusione connessa al principio del "ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799): mentre in tal caso opera la preclusione sancita dall'art. 649 c.p.p., il divieto del ne bis in idem deve invece essere escluso allorquando tale coincidenza venga meno, ricorrendo un'ipotesi di concorso formale di reati, che consenta di riesaminare la stessa fattispecie sotto il profilo di una diversa violazione di legge. Sulla base della suddetta linea interpretativa è stato, pertanto, affermato che la preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di " concorso formale di reati", 2 potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, salvo che nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato poiché in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato (Sez.3, n. 25141 del 15/4/2009 - dep. 17/06/2009, Ferrarelli, Rv. 243908; Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014 - dep. 02/12/2014, Scandroglio, Rv. 261516). L'applicazione di tale principio ai reati permanenti, nei quali cioè la condotta antigiuridica permanga immutata nel tempo, deve essere contemperato, ai fini del ne bis in idem, con il principio giurisprudenziale, anch'esso univoco, secondo cui la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (cfr. per tutte Sez. 1, n. 17265 del 08/04/2008 - dep. 24/04/2008, Zavettieri, Rv. 239628). La circostanza che il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulti giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo nelle quali la condotta viene posta in essere, non può ciò nondimeno prescindere dalla piena coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi essenziali, condotta, evento e nesso causale nelle due diverse sequenze temporali: pertanto allorquando sia intervenuta sentenza di proscioglimento in tanto può escludersi la violazione del principio del ne bis idem in quanto venga meno tra il fatto già irrevocabilmente giudicato e quello da giudicare l'identità dell'elemento materiale del reato, mentre il permanere immutato della stessa situazione di fatto, la cui antigiuridicità sia stata esclusa da una precedente pronuncia di proscioglimento passata in giudicato per insussistenza del fatto o per mancata commissione dello stesso da parte del medesimo imputato non consente di valutare diversamente il segmento di condotta posteriore alla sentenza già pronunciata. In tali termini si è già pronunciata questa Corte affermando, proprio in materia di occupazione ex art. 1161 cod. nav., che una situazione di illegittimità mai esistita o non più esistente, essendo intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione che aveva escluso la sussistenza del reato, non può successivamente dispiegare effetti penalmente rilevanti ai danni dell'interessato atteso che la prosecuzione del medesimo fatto, giudicato legittimo, non può poi essere giudicata antigiuridica e punibile, quand'anche la permanenza sia venuta meno a cagione della pronuncia della prima sentenza (Sez. 3, n.10480 del 4.7.1986 - dep. 6.10.1986, Filocamo, Rv. 173873 dove in una fattispecie relativa ad annullamento della sentenza perché l'azione penale non poteva essere esercitata per precedente giudicato, è stato ritenuto che, essendo intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione perché non esisteva occupazione di suolo demaniale, la prosecuzione del fatto 3 0 giudicato legittimo non poteva essere considerata antigiuridica e punibile, anche se, teoricamente, la permanenza era venuta meno a cagione dell'intervento di tale sentenza). Deve perciò ribadirsi che ove si tratti di reati permanenti, quale si configura l'occupazione abusiva di area demaniale, in tanto è da escludersi la violazione del principio del ne bis idem in quanto venga meno, tra il fatto già irrevocabilmente giudicato e quello da giudicare, l'identità dell'elemento materiale del reato. La circostanza che nella fattispecie l'occupazione dell'area si sia protratta senza soluzione di continuità successivamente alla sentenza di proscioglimento per l'insussistenza del fatto, essendosi ritenuto da parte del Tribunale di Mistretta - pronunciatosi sui medesimi fatti come attesta la corrispondenza dei manufatti (via Nazario Sauro n.72 e via Nazario Sauro n.104/A) e della superficie demaniale marittima ivi presa in esame con l'imputazione di cui al presente procedimento (mq. 101 per il LL e mq.68 per gli altri due imputati) - che le misurazioni del suolo demaniale di cui era stata contestata l'invasione fino al dicembre 2008, data della pronuncia della relativa sentenza, non fossero state eseguite a regola d'arte, essendosi trattato di rilevazioni sommarie senza l'utilizzo degli strumenti professionali tali da escludere la configurabilità dell'abusivo sconfinamento, si pone in contrasto inconciliabile, sotto il profilo logico-giuridico, con la successiva condanna degli imputati per il medesimo fatto materiale pronunciata dalla sentenza impugnata, senza che sia intervenuto alcun mutamento in termini di occupazione del suolo del demanio marittimo: invero una situazione di illegittimità mai esistita secondo quanto accertato con sentenza di proscioglimento diventata irrevocabile, non può essere successivamente considerata antigiuridica consentendo una pronuncia di condanna, quale quella resa dal Tribunale di Patti, nei confronti dei medesimi imputati per lo stesso fatto inteso in senso storico-naturalistico. Pertanto, pur avendo il giudice di merito preso in esame la configurabilità dell'occupazione abusiva da parte degli odierni ricorrenti a decorrere dal 19.12.2008, ovverosia dalla data di accertamento del fatto successivo a quella di emissione della pronuncia del Tribunale di Mistretta, tuttavia proprio siffatta pronuncia concernente il medesimo fatto materiale non consentiva alcun successivo esercizio dell'azione penale a fronte dell'identità del suolo demaniale di cui è stata contestata l'invasione, dovendosi escludere che si tratti di condotta diversa, sotto il profilo storico, rispetto a quello coperto dal giudicato assolutorio. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per precedente giudicato. Così deciso il 23.2.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Donatella Galterio سل صدا DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 DIC 2017 IL GANCE ERE Luana ARni 5