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24 ottobre 1989
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31 ottobre 1996
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8 novembre 2002
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16 giugno 2023
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Art. 47.
(( (Effetti della richiesta).
1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puo' sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l' articolo 159 del codice penale e, se la richiesta e' stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. ))
---------------- AGGIORNAMENTO (78)
La Corte costituzionale, con la sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".
(( (Effetti della richiesta).
1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puo' sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l' articolo 159 del codice penale e, se la richiesta e' stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. ))
---------------- AGGIORNAMENTO (78)
La Corte costituzionale, con la sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".
Commentari • 259
- 1. Art. 47 c.p.p. Effetti della richiestahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 206.91165
[…] analoga ad una richiesta già dichiarata inammissibile, il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 47 c.p.p., […] Premesso che dalla formulazione dell'art. 47 comma 2 c.p.p. emerge che il giudice deve disporre la sospensione del processo solo in presenza della duplice condizione che il processo stia per entrare in una fase processuale particolarmente "qualificata" (prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, […] Tribunale , Trani , 06/05/2003 Non è manifestatamente infondata la q.l.c. degli art. 45 e 47 c.p.p. - novellati dalla l. n. 248 del 2002 - in relazione agli art. 3, 25, 97 e 111 cost. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2018, n. 41397Provvedimento: […] 1. Con ordinanza resa ex art. 47 cod. proc. pen. in data 8 febbraio 2018 il Tribunale di Teramo ha respinto l'istanza proposta da LE PE e EL De IN, all'esito della trasmissione alla Corte di Cassazione in data 7 febbraio 2018 della richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, al fine di ottenere la sospensione del processo fino alla decisione della Suprema Corte.Leggi di più...
- cassa delle ammende·
- inammissibilità ricorso·
- trasmissione atti Corte di Cassazione·
- rimessione del processo·
- spese processuali·
- art. 47 cod. proc. pen.·
- sospensione del processo·
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- modifica art. 613 cod. proc. pen.·
- valutazione presupposti sospensione