Sentenza 4 maggio 2015
Massime • 1
In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2015, n. 43044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43044 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2015 |
Testo completo
43 044/ 1 5 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 661 Maria Vessichelli Presidente - - Relatore - Paolo Micheli CC - 04/05/2015 R.G. N. 41099/2014 Luca Pistorelli Angelo Caputo Paolo Giovanni Demarchi Albengo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CA SM, nato a [...] (ex Jugoslavia) il 09/09/1967 : avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Rimini il 05/09/2014 . . visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
. udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha richiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava con provvedimento del 16/01/2012 - una richiesta presentata da - SM CA ex art. 671 del codice di rito, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con due sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Milano nel 2001. Le sentenze in questione, datate rispettivamente 19/07/2001 e 19/10/2001, riguardavano fra l'altro la ritenuta partecipazione del CA ad associazioni per delinquere finalizzate a condotte di traffico di sostanze stupefacenti, nonché addebiti mossi allo stesso istante ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990; per effetto della prima pronuncia (n. 3896, irrevocabile il 05/02/2003), il prevenuto era stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione e lire 120.000.000 di multa, mentre con la seconda era stata inflitta al CA la pena di anni 14, mesi 4 di reclusione e lire 60.000.000 di multa. Peraltro, i fatti contestati con la sentenza ricordata da ultimo (n. 4552, irrevocabile il 05/03/2002) erano stati ritenuti espressivi di un disegno criminoso unitario: dalla Corte di appello di Milano, all'atto della pronuncia, rispetto ad altri reati giudicati dalla medesima Corte territoriale 1'08/06/1998 (con rideterminazione della pena complessiva nei termini appena ricordati); dal Gip del Tribunale di Rimini, con ordinanza del 26/01/2009 adottata in sede esecutiva, rispetto ad ulteriori addebiti per i quali il CA aveva riportato condanna (sempre con sentenza della Corte di appello di Milano, datata 18/02/2000) alla pena di anni 9 di reclusione e lire 80.000.000 di multa, il che aveva comportato un nuovo computo ex art. 81 cpv. cod. pen., nella misura complessiva di anni 18 di reclusione ed euro 34.000,di multa. Nella motivazione dell'ordinanza emessa il 16/01/2012, il giudicante aveva osservato che non vi fossero elementi idonei a comprovare che i reati oggetto delle pronunce suddette fossero stati pianificati ab initio, quantomeno nelle linee essenziali, precisando altresì che ciascuna delle associazioni suddette avrebbe dovuto essere, al contrario, connotata da un programma criminoso peculiare.
2. A seguito di ricorso promosso nell'interesse del CA, la Prima Sezione di questa Corte con sentenza n. 40017 del 23/05/2013 annullava il - provvedimento sopra richiamato, rilevando l'inadeguatezza della motivazione addotta dal Gip giacché limitatasi «a ritenere che i due reati associativi in materia di spaccio di stupefacenti, giudicati con le due sentenze in esame, non consentissero di ravvisare il vincolo della continuazione, per essere ogni : associazione criminosa caratterizzata da un proprio programma criminoso. Trattasi di motivazione insufficiente, in quanto il Gip di Rimini avrebbe dovuto al contrario esaminare la sussistenza del chiesto vincolo della continuazione in modo più approfondito, prendendo congiuntamente in esame i plurimi indici, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità come indicativi dell'unicità del disegno criminoso, quali la similare tipologia dei reati, ravvisabile nella specie;
l'eventuale identica natura dei beni tutelati;
le singole causali dei reati;
la contiguità spaziale dei reati commessi;
l'eventuale unicità della base operativa e la contiguità temporale dei reati (sotto tale ultimo aspetto, è lo stesso 2 provvedimento impugnato ad avere riconosciuto la sussistenza di detta contiguità, ed anche il ricorrente ha rilevato come si fosse trattato di fatti commessi fra il febbraio ed il luglio del 1997 e quindi in un arco di tempo ravvicinato)».
3. In sede di rinvio, alla luce delle indicazioni appena ricordate, il Gip riminese mutava orientamento e ravvisata in effetti identità di disegno criminoso tra i reati per cui il CA aveva riportato le condanne di cui sopra - rideterminava la pena complessivamente inflitta in anni 28 di reclusione ed euro 86.974,82 di multa. Il computo operato per la individuazione del trattamento sanzionatorio era il seguente: pena base, per il fatto da considerare più grave (una contestazione ex artt. 73 e 80 legge stup., mossa al CA al capo 166 della sentenza n. 3896/2001), anni 16 di reclusione ed euro 61.974,83 di multa;
aumento per la continuazione interna rispetto agli altri fatti giudicati con la medesima sentenza n. 3896, fino ad anni 21 di reclusione ed euro 92.962,24 di multa;
riduzione, per la diminuente del rito abbreviato, ad anni 14 di reclusione ed euro 61.974,82 di multa;
aumento per la continuazione rispetto ai fatti di cui alla sentenza n. 4552/2001, ivi compreso il fatto giudicato dalla Corte di appello di Milano 1'08/06/1998, pari ad anni 11 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa (con espressa chiarificazione nel senso che l'aumento de quo doveva intendersi tenere conto «della considerevole gravità dei fatti in relazione alle concrete modalità e ai notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti trattate, nonché dell'elevata caratura criminale del soggetto»); ulteriore aumento per la continuazione rispetto al fatto giudicato dalla Corte di appello di Milano il 18/02/2000, pari ad anni 3 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. L'11/09/2014, lo stesso Gip del Tribunale di Rimini disponeva correggersi un errore materiale contenuto nell'ordinanza emessa sei giorni addietro: in particolare, precisava che l'aumento di 11 anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa, da imputare ai fatti per cui il CA aveva riportato condanna con la sentenza n. 4552/2001 (oltre che a quelli già giudicati nel 1998), doveva intendersi determinato già tenendo conto della riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Al riguardo, il giudice dell'esecuzione dava atto di condividere l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza richiamando la - sentenza della Sezione Prima di questa Corte, n. 733 del 02/12/2010 - secondo 3 cui «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni 30>>.
4. Avverso l'ordinanza del 05/09/2014 propone ricorso per cassazione il . CA, con atto personalmente sottoscritto e datato 10/09/2014. Il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., e 442, comma secondo, cod. proc. pen., facendo osservare preliminarmente che tutte le sentenze oggetto dell'incidente di esecuzione risultavano essere state emesse a seguito dell'opzione dell'imputato per il rito abbreviato;
ripercorso il computo sopra illustrato per la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del Gip, il CA rileva che la riduzione ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. è stata effettuata sulla sola pena base indicata in relazione al reato più grave, dopo l'aumento per la "continuazione interna" rispetto ai fatti giudicati con la prima sentenza, quando invece la riduzione di pena, conseguente al rito abbreviato, doveva aver luogo come ultima operazione per tutti i reati giudicati con le sentenze sopra riportate, dopo aver determinato gli opportuni aumenti di pena a titolo di continuazione, sia interna che esterna». Inoltre, la tesi del ricorrente è che al giudice dell'esecuzione sarebbe stato comunque precluso il superamento del limite complessivo di 30 anni di reclusione, ai sensi dell'art. 78 cod. pen.: in altre parole, ove la pena da infliggere, all'esito del cumulo, venga a superare il limite anzidetto, questa dovrebbe essere riportata ad anni 30, con la conseguente necessità di operare su : detta misura la riduzione di un terzo connessa al giudizio abbreviato prescelto. In proposito, il CA richiama un precedente delle Sezioni Unite di questa . Corte (sentenza n. 45583 del 25/10/2007), cui hanno fatto seguito decisioni conformi della Prima Sezione nel 2009 e nel 2013. Secondo il ricorrente, rientrerebbe nei poteri del giudice di legittimità la riduzione della pena detentiva applicata nella misura massima di anni 20 di reclusione, ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.
5. Un successivo ricorso, ancora a firma del CA, risulta presentato il 19/12/2014: il prevenuto segnala che il precedente atto di impugnazione doveva intendersi riferibile al proprio difensore, e rappresenta la tempestività del nuovo A ricorso in quanto il provvedimento che ne è oggetto gli sarebbe stato notificato soltanto il 18/12/2014. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 78, 81 e 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., richiamando le censure già sopra illustrate circa l'impossibilità che la pena determinata all'esito del ravvisato concorso di reati venga ad eccedere il limite di anni 30 di reclusione;
segnala altresì che la pena detentiva indicata in aumento con riguardo ai reati di cui alla sentenza n. 4552 del 2001 non avrebbe dovuto essere pari ad anni 11, bensì - dovendosi operare la riduzione per la scelta del rito abbreviato ad anni 7 e mesi 4 di reclusione. Sui punti appena evidenziati, il CA ribadisce le medesime doglianze sviluppate nel ricorso iniziale. Nel nuovo atto d'impugnazione, infine, si deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi della motivazione con riferimento all'entità degli aumenti disposti dal giudice dell'esecuzione a titolo di cumulo giuridico, dovendosi ritenere che «il richiamo operato nel provvedimento alla pessima personalità dell'imputato ed alla gravità dei reati commessi sia mera clausola di stile, che non adempie all'obbligo di motivazione». A quest'ultimo riguardo, il ricorrente espone che il suddetto aumento di 11 anni di reclusione appare sproporzionato per eccesso, considerando che la pena detentiva inflitta per i reati de quibus era stata pari a 14 anni e 4 mesi, e che la stessa pena base indicata quanto all'addebito ritenuto più grave risulta essere stata contenuta dal giudice dell'esecuzione in anni 10 e mesi 8 di reclusione;
inoltre, «tutti gli aumenti in continuazione determinati nelle precedenti fasi per ogni singola ipotesi di reato erano [...] ricompresi tra un minimo di 6 mesi per ipotesi meno gravi al massimo di 18 mesi per quelle più gravi».
6. Il CA ha quindi fatto pervenire motivi aggiunti: - con atto datato 16/04/2015, nel corpo del quale si richiamano tutti i profili di doglianza sopra illustrati;
con atto depositato il 27/04/2015 e sottoscritto dal suo difensore, in cui il - ricorrente si sofferma sul più volte ricordato aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. quantificato (in ordine alla sanzione detentiva) in anni 11 di reclusione, e che avrebbe invece dovuto indicarsi, al massimo, in anni 7 e mesi 4 di reclusione. Osserva il CA, a proposito del provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. intervenuto medio tempore, che «avere indicato l'aumento a titolo di continuazione, senza specificare che tale pena era stata calcolata già tenendo conto della riduzione di un terzo per il rito abbreviato, non può essere oggetto di . correzione materiale [...]. La correzione materiale per omissione non può avere ad oggetto l'applicazione di una pena, ma eventualmente errori di mero calcolo». 5 AN CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 In ordine al problema di quando operare la riduzione dovuta al giudizio abbreviato, nell'ambito di un computo del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento in executivis della continuazione fra più reati giudicati in forza di differenti pronunce, questa Corte ha affermato il principio secondo cui «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo, sull'intero in tal modo ottenuto, della diminuente per il rito abbreviato» (Cass., Sez. I, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv 247616). Tuttavia, con le precisazioni che dovranno essere esposte nel prosieguo relativamente alla previsione di cui all'art. 78 cod. pen., tale modus procedendi è assolutamente sovrapponibile portando, sul piano aritmetico, agli stessi - risultati rispetto a quello seguito dal Gip riminese, nella fattispecie concreta: - infatti, nell'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione risulta avere diminuito di un terzo la pena base inflitta per il reato più grave (all'esito dell'aumento per il cumulo giuridico dovuto alla "continuazione interna" rispetto agli altri reati giudicati con la medesima pronuncia), e poi operato due aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen., dando atto per entrambi che la relativa entità doveva intendersi quantificata già tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, del rito speciale. Precisazione, quest'ultima, inserita all'esito di procedura di correzione materiale a proposito del primo aumento - di anni 11 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, come sopra ricordato ma espressamente riportata - nel testo iniziale del provvedimento quanto al successivo aumento di anni 3 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. Ergo, sul piano del quantum di pena il procedimento seguito dal giudice di merito non presenta alcun profilo di vizio.
1.2 A proposito del limite fissato dal più volte menzionato art. 78 cod. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno effettivamente sostenuto che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni 30» (Cass., Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, 6 Volpe, Rv 237692; nello stesso senso, e più di recente, v. Cass., Sez. I, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino). Non è possibile, tuttavia, trascurare il rilievo che l'intervento delle Sezioni come pure la sentenza Agostino del 2013 - riguardava non già un caso Unite - di continuazione criminosa applicata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., bensì un ordinario giudizio di cognizione;
tant'è che, nella diversa ipotesi regolata dalla norma appena ricordata, si è affermato un principio esattamente opposto, ovvero che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni 30» (Cass., Sez. I, n. 42316 dell'11/11/2010, TA, Rv 249027). Illuminante appare, in vero, la motivazione della sentenza appena richiamata, dove si legge che «è infondata la tesi giuridica sostenuta dal ricorrente secondo il quale secondo il quale, in executivis, nel concorso di pene, irrogate in esito a giudizi celebrati con il rito abbreviato, il giudice dovrebbe ricomputare le sanzioni nell'intero (assommando idealmente alla pena inflitta, la quota del terzo diminuita per il rito), determinare il cumulo materiale (sulla base della sommatoria delle pene idealmente ricomputate); quindi, nel caso in cui detto cumulo sia superiore ad anni 30, ridurlo entro tale limite e, solo infine, operare, sulla pena così ottenuta, la riduzione del terzo ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2. Innanzitutto, nella assoluta carenza di previsione e aggancio in alcuna delle disposizioni del decimo libro del codice di rito, il principio della eccezionalità della potestà del giudice della esecuzione tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge - in punto di rideterminazione della pena [...], rende affatto illegittimo l'intervento ipotizzato dal ricorrente. Soccorre, poi, decisivamente la considerazione della specifica disposizione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in tema di determinazione del reato più grave ai fini della applicazione della continuazione nella fase della esecuzione in relazione a reati giudicati col rito abbreviato. La norma recita: "per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato". Tanto dimostra che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato in fase esecutiva, la riduzione per la continuazione assume rilievo affatto in limine, dovendosi avere riguardo alle pene concretamente inflitte in esito alla applicazione della riduzione premiale del 7 еня F rito. Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito che ogni aumento della pena base per reati giudicato col rito abbreviato deve essere, a sua volta, "ridotto di un terzo" [...]. Sicché, conclusivamente, sotto ogni profilo sia relativamente al delitto base, che ai reati satellite - la riduzione dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2, precede (e non segue) la somma degli addendi della sanzione finale da irrogare il reato continuato e, pertanto, a fortiori, necessariamente, pure, precede la eventuale applicazione del criterio moderatore nel caso che la succitata somma ecceda il limite del cumulo giuridico». La sentenza TA chiarisce altresì che il richiamo al principio di diritto definito dalle Sezioni Unite con la sentenza Volpe del 2007 non può essere utilmente invocato in senso contrario, riguardando esclusivamente l'applicazione della continuazione nella fase del giudizio, celebrato col rito abbreviato, e non (anche) il regime del riconoscimento del ridetto vincolo in executivis». Con l'ulteriore precisazione che, «nel riaffermare il tradizionale orientamento circa la applicazione, in fase di giudizio, della diminuente del rito sul cumulo giuridico risultante dall'operato contenimento della pena in virtù del criterio moderatore, le Sezioni Unite, per confutare l'argomento apagogico della disparità di trattamento (tra la fase della esecuzione e quella del giudizio), sviluppato nella ordinanza di rimessione promotrice del conflitto virtuale, hanno espressamente dato atto che in executivis risulta "evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen., segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2", e hanno motivato che la "obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione", con la correlata "disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena (..) trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità (..) delle situazioni processuali (..) soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato">>.
1.3 In ordine alla quantificazione dell'aumento di anni 11 di reclusione (ed euro 20.000,00 di multa), oggetto del successivo provvedimento di correzione di errore materiale da parte del Gip, deve ricordarsi come già in precedenza - evidenziato che per l'ulteriore aumento di anni 3 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, correlato al fatto di cui alla sentenza 18/02/2000 della Corte di appello di Milano, l'ordinanza impugnata precisa trattarsi di pena indicata già tenendo conto della riduzione per il rito speciale: dal momento che, come pacificamente rileva lo stesso ricorrente, tutte le sentenze richiamate ai fini della valutazione dell'identità di disegno criminoso risultavano emesse all'esito di giudizio abbreviato, non vi era certamente ragione per operare la detta puntualizzazione quanto all'ultimo aumento, e non invece per precedente. 8 ஆ டி Appare perciò evidente che l'omissione fu dovuta a mera dimenticanza. Né il CA, né il suo difensore, del resto, danno atto di avere impugnato l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
1.4 Infine, l'individuazione del quantum di pena da correlare ai singoli aumenti, in applicazione del cumulo giuridico, costituisce attività riservata al giudice dell'esecuzione, con il limite, stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, e senza dunque che possano assumere rilievo con la conseguente possibilità di sindacato in sede di legittimità - eventuali violazioni dell'art. 133 cod. pen. Si è infatti già affermato che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena finale per il reato continuato, è chiamato a rispettare il detto limite, ma entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze» (Cass., Sez. I, n. 25426 del 30/05/2013, Cena, Rv 256051).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del CA al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/05/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Pablo Micheli Maria Vessichelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 26 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise for Jum