Sentenza 2 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 lett. c), cod. proc. pen., è necessario che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie relativa a reati tributari).
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Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in commento, la prima sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione delle condizioni di operatività della connessione teleologica disciplinata dall'art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p. Il contrasto giurisprudenziale circa l'interpretazione della norma che ci occupa non è nuovo al giudice remittente che, nel proprio provvedimento, non tarda a definirlo «risalente nel tempo», tanto da ritenere – sbilanciandosi non poco – superflua una «approfondita elaborazione» dei diversi orientamenti esegetici richiamati. 2. La contrapposizione tra le sezioni semplici …
Leggi di più… - 2. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2016, n. 5970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5970 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2016 |
Testo completo
05970-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Dott. Consigliere - N 863/2016 N. Dott. ADET TONI NOVIK - N. 43321/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE DI ALESSANDRIA nei confronti di: TRIBUNALE DI AREZZO con l'ordinanza n. 3295/2015 GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del 15/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pas to love velli che he cheste Aichstars be competenze stel EUP del te bunale of drez-zo Udit dffensor Avv. си RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata all'udienza preliminare del 25 settembre 2015, il GUP del Tribunale di Arezzo dichiarava con sentenza la propria incompetenza per territorio, per ragioni di connessione, in relazione per quanto qui rileva- alle imputazioni ascritte a RG e EA SQ ( capo 1A), indicando nel Tribunale di Alessandria il giudice territorialmente competente, anche ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. per la rinnovazione della misura di cautela reale a carico di SQ RG.
1.1 A ragione della declinatoria di competenza, così motivava: - i reati ascritti agli imputati N- legale rappresentante della Batazzi Metalli Preziosi s.p.a- e MA -legale rappresentante della società Val-Met s.p.a-, aventi ad oggetto la violazione del D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, (emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire, tra gli altri, alla s.p.a. Chimet l'evasione delle imposte dirette e dell'IVA), risultano essere stati consumati in Valenza PO, luogo di emissione delle fatture così come indicato nelle imputazioni nonché luogo in cui hanno sede le società amministrate dagli imputati;
- entrambi i detti reati risultano teleologicamente connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. c), con il reato di dichiarazione fraudolenta ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ascritto agli imputati SQ RG e SQ EA, nelle rispettive qualità di amministratore delegato e consigliere delegato della Chimet s.p.a. con domicilio fiscale in Arezzo, per le condotte di indicazione, nelle dichiarazioni annuali, di elementi passivi fittizi mediante annotazione in contabilità delle fatture emesse dalle società Batazzi Metalli Preziosi e Val-Met; - trattandosi di reati di pari gravità ed essendo quelli ex art. 8 del decreto legislativo citato certamente anteriori al reato di dichiarazione (fraudolenta), in applicazione del criterio generale di cui all'art. 16 cod. proc. pen., il Tribunale territorialmente competente va individuato in quello di Alessandria.
2. Con ordinanza del 15 ottobre 2015 il GIP del Tribunale di Alessandria, investito della richiesta del Pubblico ministero di rinnovazione, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare reale (sequestro preventivo per equivalente nei confronti di SQ RG), ha resistito all'investitura e ha posto conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte regolatrice. Il rimettente oppone: secondo consolidato indirizzo di legittimità lo spostamento della competenza per connessione ex art. 12 lett c) non opera quando i reati siano commessi da soggetti diversi, mancando unitarietà del processo volitivo tra reato 1 м mezzo e reato fine. In tal caso, infatti, ricorrendo soltanto un'ipotesi di connessione eventualmente probatoria, non è giustificato il sacrificio dell'interesse del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale precostituito secondo le regole ordinarie di competenza, tanto più, nel caso di reati tributari, rispetto ai quali, in presenza di contrasto tra la norma generale prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e la norma speciale di cui D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, deve essere accordata prevalenza a quest'ultima. Sotto tale profilo il giudice competente a conoscere del reato di dichiarazione fraudolenta va individuato nel Tribunale di Arezzo, luogo di domicilio fiscale della Chimet s.p.a.; -- per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, diversamente da quanto ritenuto dal GUP del Tribunale di Arezzo, non emerge dagli atti prova certa del luogo ove è avvenuta la consumazione che non può essere fatto presuntivamente coincidere con la sede legale delle società emittenti, non essendo applicabile, nella specie, il criterio di cui all'art. 18 co. 2 citato, applicabile solo per i reati incentrati sulla dichiarazione. Per cui nell'ipotesi, come nella specie, in cui non sia possibile determinare il luogo di consumazione del reato e neppure possa farsi ricorso alla regola speciale indicata nel D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 3 prima parte, per carenza di prova circa l'effettivo o gli effettivi luoghi di emissione, deve aversi riguardo al luogo dell'accertamento del reato che è pacificamente Arezzo. Considerato in diritto 1. Il conflitto negativo di competenza ammissibile in rito in quanto entrambi i giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., va risolto nei termini di seguito precisati.
1.1 II D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio in relazione al "singolo reato tributario", stabilendo un criterio di carattere generale, valido ratione materiae per tutti i reati tributari e che sopporta, come reso evidente dalla clausola di salvezza contenuta nel comma 1, due eccezioni. Stabilisce, come criterio di carattere generale, che la competenza per territorio nei reati tributari si determina ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., secondo le regole generali valide per i reati comuni, prevedendo che, qualora la 2 M competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell'art. 8 codice di rito, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Dal chiaro dato testuale della norma discende che, nei reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., in quanto l'unica regola suppletiva applicabile e che rende autosufficiente la disposizione in esame- è quella del luogo di accertamento del reato. Tale criterio generale non si applica in due casi: a) nel caso dei reati tributari c.d. in dichiarazione che sono quelli previsti dal capo I del titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000, per i quali è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l'espressa previsione dell'art. 18, comma 2, il reato si considera consumato;
b) nel caso del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8. Poiché, nell'ipotesi di plurima emissione di fatture nel medesimo periodo di imposta, il reato si considera unico nonostante la pluralità delle condotte, l'art. 18, comma 3, prevede che, qualora le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, la competenza è attribuita al giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.. Tale criterio legale, che ripete con gli opportuni adattamenti quello contemplato dall'art. 9 cod. proc. pen., comma 3, trova applicazione solo nel caso di emissione plurima di fatture, nel medesimo periodo di imposta e in luoghi rientranti in diversi circondari;
viceversa, nel caso in cui le fatture siano state emesse, in relazione al medesimo periodo di imposta nel medesimo luogo ovvero in luoghi diversi e non determinabili si avrà riguardo, ai fini della determinazione della competenza, al luogo di consumazione o a quello di accertamento del reato. 2 Tanto premesso, ad avviso del GIP del Tribunale di Alessandria che ha sollevato conflitto il luogo di consumazione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, non può presuntivamente coincidere con il luogo in cui ha sede la società emittente, se non altro perché si tratta di documenti falsi non "[ rispondenti alla realtà", dovendo emergere dagli atti prova certa del luogo di consumazione. Al riguardo giova, però, ribadire che la competenza va stabilita tenuto conto della formulazione dell'imputazione, in base al tenore della stessa, a meno che il luogo di commissione dell'illecito, per come indicato, sia sconfessato da dati oggettivi presenti in atti. Nel caso di specie, con riferimento ai reati di cui ai capi 6) e 7) la enunciazione delle condotte delittuose reca la indicazione inequivoca (non contraddetta allo stato da dati oggettivi di immediata evidenza, che nemmeno il rimettente indica) di Valenza Po, quale luogo di commissione. Per 3 M cui, alla stregua delle formulate imputazioni, ai fini della determinazione della competenza, è pienamente utilizzabile il criterio territoriale contemplato dall'art. 8 cod. proc. pen. e non, come sostenuto, quello suppletivo del luogo di accertamento del reato.
3. Ciò posto, il D.Lgs. n. 74 del 2000 contiene, da un lato, una propria e specifica disciplina, rispetto a quella codicistica, diretta a regolare la competenza per territorio;
dall'altro non contiene, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, regole diverse rispetto a quelle fissate nel codice di rito dall'art. 16, disposizione espressamente evocata dal Giudice che per primo ha declinato la propria competenza, ma non applicabile nella specie. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio con convinta adesione si conforma, tanto l'astratta configurabilità del vincolo della continuazione quanto la configurabilità della connessione teleologica non sono idonei a determinare lo spostamento della competenza a meno che, nel primo caso l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, nel secondo caso vi sia identità soggettiva dell'autore del reato mezzo e del reato fine. Vero è che il vigente testo dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. c), può dare adito ad interpretazioni di segno opposto a quella che qui si riafferma. La norma nella sua versione originaria stabiliva che vi è connessione di procedimenti 11 se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare altri". La formula di esordio non lasciava alcun margine di dubbio sul fatto che il nesso teleologico fosse idoneo a determinare spostamenti della competenza per materia o per territorio, nei termini delineati dagli artt. 15 e 16 cod. proc. pen., solo con riguardo a reati ascrivibili alla stessa o alle stesse persone. Come è noto la disposizione in esame è stata oggetto di due modifiche: la prima conseguita al D.L. n. 367 del 1991 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 20 gennaio 1992, n. 8, il cui art. 1 ha soppresso il testuale riferimento all'identità dell'autore dei fatti in connessione, sostituendolo con la locuzione se dei reati per cui si procede" e ampliando, inoltre, i legami tra i fl reati con l'aggiunta della connessione occasionale e di ulteriori profili finalistici (la finalità di conseguimento, anche per altri, del profitto, del prezzo, del prodotto o dell'impunità rispetto ad altri reati); la seconda conseguita alla I. n. 63 del 2001 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), il cui art. 1, pur espungendo il riferimento alla connessione occasionale e ai profili finalistici introdotti nel 1991, 4 м non ha tuttavia ripristinato l'originaria formula di esordio. Ciò nondimeno (pur in presenza di tre pronunzie di segno contrario che, valorizzando le modifiche progressivamente intervenute nel tessuto normativo, hanno sostenuto che la disposizione in esame individua una relazione di tipo oggettivo tra le condotte di reato collegate dalla finalità di eseguire o di occultare: Sez. 5, n. 10041 del 13/06/1998, Altissimo, Rv. 211391; Sez. 6, n. 37014 del 23/09/2010, Della Giovanpaola, Rv. 248746; Sez. 3 n. 12838 del 16/01/2013, Ehran, Rv. 257164), la linea interpretativa prevalente e almeno ventennale di questa Corte, che il Collegio ribadisce, è nel senso che, nonostante il dato letterale, condizione imprescindibile per la configurabilità della connessione teleologica e, quindi, per la produzione dei suoi effetti tipici sul piano dello spostamento di competenza, è l'identità tra gli autori del reato-mezzo e gli autori del reato-fine. Presupposto logico della connessione teleologica è, infatti, l'unità del processo volitivo. In caso di eterogeneità di autori, ricorre solo un'ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria, inidonea a produrre lo spostamento di competenza, tanto più perché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei reati avvinti da vincolo teleologico non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.
4. Alla luce delle superiori considerazioni conseguono la declaratoria di competenza del GUP del Tribunale di Arezzo in ordine al reato di dichiarazione infedele (capo 1A) ascritto a SQ RG e SQ EA, l'annullamento senza rinvio in parte de qua della sentenza del 25.9.2015 di quel Tribunale declinatoria della competenza, la trasmissione degli atti al giudice competente.
P.Q.M.
Dichiara la competenza, in ordine all'incidente cautelare, del GUP del Tribunale di Arezzo e, per l'effetto, annulla senza rinvio, in parte de qua, la sentenza 25/9/2015 declinatoria della competenza in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 2 D.Lgs. n. 74/2000 ascritto a SQ RG e SQ EA pronunciata da quel Giudice cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma il 2 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Massimo Vecchio Побеше Posing New DEPOSITATA darmo Vecchino IN CANCELLERIA -85FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA