Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
La preclusione del "ne bis in indem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di concorso formale di reati, potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, salvo che nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato. (Fattispecie in tema di sentenza passata in giudicato per truffa e successiva condanna per il reato di sostituzione di persona, costituente la modalità di attuazione del raggiro).
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Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2016, n. 11918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11918 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
1 1 9 1 8/ 1 6 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 165 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente N. Dott. - GERARDO SABEONE - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 34183/2015- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE Dott. - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN N. IL 15/11/1955 avverso la sentenza n. 1302/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ли - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La corte d'appello di Lecce ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, che aveva condannato IN IO per essersi attribuito falsamente la qualità di amministratore della Mediterranea srl (art. 494 cod. pen.).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Rileva di essere già stato condannato, con sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, del 28-3-2013, per il reato di truffa in danno della Anhanger Sud srl, commesso proprio attribuendosi falsamente la qualità di amministratore della Mediterranea srl. Pertanto, sostiene, non avrebbe potuto essere nuovamente giudicato, versandosi in una ipotesi di "medesimezza del fatto", seppur diversamente qualificato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. La preclusione del "ne bis in indem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere 11 riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, salvo che nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato (Cass. n. 25141 del 15/4/2009; n. Vedi anche n. 50310 del 18-9-2014). Nella specie, l'imputato è stato giudicato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa, commesso col farsi consegnare due box prefabbricati con la promessa di pagamento differito, dopo essersi presentato al venditore con la qualifica di amministratore della Mediterranea srl. Il primo giudizio ha avuto ad oggetto, principalmente, l'artifizio consistito nell'indurre il venditore ad accettare un mezzo di pagamento inidoneo, perché non sorretto da adeguata provvista, e il danno per la persona offesa. Il presente giudizio ha ad oggetto, esclusivamente, l'attribuzione della falsa qualifica, che costituisce fatto diverso e ulteriore rispetto a quello per cui è intervenuta condanna. L'art. 494 cod. pen. contempla, infatti, un reato plurioffensivo, in cui è compresa sia 2 ли l'offesa ad un interesse pubblico (l'esatta individuazione - nella svolgimento della vita sociale e dei rapporti economici della persona o delle sue qualità), sia l'offesa alla persona sostituita (in questo caso, la Mediterranea srl ed il suo amministratore), indebitamente esposta alle ripercussioni negative della sostituzione. La truffa è, invece, reato che offende il patrimonio. Univoco è, pertanto, l'indirizzo giurisprudenziale, che afferma la sussistenza del concorso tra il delitto in esame e quello di truffa, sia per la diversità dei beni giuridici tutelati, sia perché la sostituzione di persona non costituisce un elemento necessario della truffa (Cass., n. 49227 del 10/12/2009; Sez. 6, n. 9470 del 5/11/2009; Sez. 2, n. 35443 del 6/7/2007). La diversità dei beni giuridici che sono oggetto della tutela consente quindi di affermare che, anche sotto il profilo dell'idem factum, non vi sia coincidenza tra la sostituzione di persona e la truffa, perché tra il fatto giudicato e quello da giudicare non vi è coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi, costituiti da condotta, evento e nesso causale, attenendo l'offesa all'evento del reato. Consegue a tanto che ilo ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/1/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente 17. (Antonio Settemb (Paolo Bruno) Вы DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 2.1 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lanzuise ! 3