Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2010, n. 3593
CASS
Sentenza 3 dicembre 2010

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È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, dichiari, in virtù degli art. 589, commi secondo e terzo e 591, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali.

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …

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  • 3Rapina: Al "palo" non va riconosciuta l'attenuante della minima partecipazione.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 febbraio 2022

    Sentenze Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21453 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha sostenuto che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di palo e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga. La sentenza Fatto 1. Con sentenza in data 3/5/2017 il Tribunale di Torre Annunziata condannava M.M., D.A., V.A. e A.G. alle pene di giustizia, in ordine al delitto di rapina in concorso aggravato (da più persone riunite, con armi, con volto travisato, in luogo di privata dimora e ponendo la p.o., ultrasessantacinquenne, in …

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  • 4PEC non certifica contenuto del messaggio (Cass. 43498/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2020

    La mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato, in quanto attiene al diritto dello stesso a partecipare al dibattimento, determina una nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. la quale, esulando dalle ipotesi di cui al successivo art. 179 c.p.p., non è assoluta ma a carattere c.d. intermedio. Ne consegue che essa non può essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Da un punto di vista tecnico-informatico, la Pec può contenere file allegati. Tuttavia, da un punto di vista legale, il gestore Pec non offre la garanzia della genuinità degli stessi. In buona sostanza il Gestore Pec non certifica affatto il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2010, n. 3593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3593
Data del deposito : 3 dicembre 2010

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