Sentenza 11 aprile 2012
Massime • 1
La rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (nella specie, delle circostanze attenuanti generiche).
Commentario • 1
- 1. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2012, n. 19014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19014 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/04/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 376
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 31424/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD IO N. IL 02/01/1950;
2) AL IE N. IL 20/10/1961;
3) BR EN N. IL 01/04/1981;
4) NE GI N. IL 28/10/1946;
5) BO EN N. IL 30/11/1929;
avverso la sentenza n. 5777/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per rettificare, per LI;
quanto al capo I) della rubrica (e non M), inammissibile per il reato;
quanto al VO annullamento con rinvio per le generiche;
inammissibile tutti gli altri motivi e ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il presente procedimento, definito in primo grado con rito abbreviato (sentenza del Gup del Tribunale di Napoli in data 12.11.2009) riguarda una rete di rapporti usurai e connessi reati di estorsione ai danni dei coniugi KA RC e IO SE, gestori di un esercizio commerciale, fatti commessi in Volla con successione progressiva dal 2004 in poi.- In sede di appello venivano giudicati dieci imputati dei quali solo cinque hanno proposto ricorso, di tal che in questa sede è opportuno focalizzare l'attenzione in particolare su tali residue posizioni.- Con sentenza in data 25.01.2011 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, così decideva:
a riduceva la pena:
1 - a LI IO ad anni 4, mesi 2 di reclusione ed Euro 1.200- di multa per il reati di cui ai capi I (usura) e L (estorsione);
2 - a LL TR ad anni 6 di reclusione ed Euro 2.000- di multa per i reati di cui ai capi G ed I (usura) e H e L (estorsioni);
3 - a VO PP ad anni 4, mesi 2 di reclusione ed Euro 1.200-di multa per i reati di cui ai capi T (usura) ed U (estorsione);
4 - a SO IN ad anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 600- di multa per i reati di cui ai capi R (usura) e S (estorsione);
b confermava la prima sentenza quanto a RA IN, condannato alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000- di multa per il reato di estorsione di cui al capo D).- Con la stessa pronuncia venivano applicate le pene accessorie di legge e gli imputati erano condannati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Nell'anzidetta sentenza di secondo grado si dava atto (v. f. 4) che gli imputati LI, LL, VO e SO avevano ammesso tutti gli addebiti ed avevano quindi ritualmente rinunciato a tutti i proposti motivi di gravame, eccetto quelli relativi alla riduzione della pena.- Ciò posto, la Corte territoriale esaminava dapprima la posizione dell'appellante non rinunciante RA IN, dando anche ampio resoconto delle risultanze a suo carico. In tal senso andava premesso che, escluso ogni altro addebito, la sentenza di primo grado aveva ritenuto questo imputato colpevole di concorso nel solo episodio di estorsione consumata di Euro 300- del 21.06.2008. Orbene, la sentenza di secondo grado rievocava dapprima il complesso quadro accusatorio sostenuto dalle dichiarazioni ben attendibili delle parti lese RC e SE, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dai connessi servizi di osservazione di p.g.; rievocava quindi il susseguirsi dei prestiti usurai cui I predetti coniugi erano stati costretti in una sempre più stringente condizione di bisogno economico per far fronte anche solo agli interessi richiesti del 5 e del 10 per cento mensili, per lo più anticipati. Nell'episodio suddetto del 21 Giugno 2008 RA IN si era recato, assieme al fratello NN ed a RM Di NZ, nell'esercizio delle parti lese, rinnovando le richieste di restituzione e le connesse minacce di far intervenire esponenti della ben nota malavita organizzata locale, così ottenendo la somma di Euro 300-; l'episodio era stato verificato dai carabinieri che avevano controllato i tre all'uscita del negozio, constatando anche la mazzetta di trecento Euro in possesso di RA NN, peraltro ancora non conoscendo i verbalizzanti il fatto estorsivo appena compiuto. Respingendo dunque il gravame di RA IN, ritenevano i giudici dell'appello che costui avesse partecipato al reato, consapevolmente rafforzando la spedizione criminosa;
sussisteva anche l'aggravante del metodo mafioso;
la negativa personalità (era stato anche a lungo latitante per questo processo) e la gravità dei fatti impedivano la concessione della chieste generiche, per cui era in definitiva confermata la pena nei termini irrogati in primo grado.- Quanto poi a quegli imputati che avevano rinunciato a tutti i motivi proposti, eccetto quelli relativi alla quantificazione sanzionatoria, la Corte partenopea (v. f. 28 e segg.) riteneva congrue le ridotte pene sopra riferite per gli imputati LI IO, LL TR, VO PP e SO IN, in considerazione del buon comportamento processuale concretizzatosi con l'ammissione degli addebiti da loro fatta in sede di appello.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti imputati LI IO, LL TR, RA IN, VO PP e SO IN che motivavano le rispettive impugnazioni deducendo:
2.1 - LI IO che ha proposto due separati atti di ricorso, qui unificati e sintetizzati: a mancata valutazione, ex art. 129 c.p.p., di eventuali cause di innocenza da esaminare anche ex officio;
b mancata valutazione della richiesta di applicazione di circostanze attenuanti generiche da ritenere non rinunciate;
e mancata valutazione della chiesta attenuante ex art. 114 c.p.; d errata indicazione del reato di cui al capo M) enunciato a f. 29 quale fattispecie in continuazione, trattandosi di reato non a lui contestato, il che induceva nullità per immutazione dell'addebito.- 2.2 - LL TR: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame circa l'eventuale sussistenza di causa di innocenza ex art. 129 c.p.p.- 2.3 - RA IN: a mancata risposta alle deduzioni difensive che avevano sostenuto l'irrilevanza causale della mera presenza muta di esso imputato a fianco del fratello nell'episodio del 21.06.2008;
la necessità -non espletata- di accertare se effettivamente nella cassa dell'esercizio delle parti lese vi fosse, al momento del fatto, la somma di Euro trecento, al fine di derubricare l'episodio in tentativo;
b errato riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso;
e non corretto governo della dosimetria sanzionatoria, anche con riferimento al diniego delle chieste attenuanti generiche.- 2.4 - VO PP: mancata valutazione della possibilità di concedere le chieste attenuanti generiche.
2.5 - SO IN: a doversi annullare l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 129 c.p.p., per mancata valutazione di eventuali cause di innocenza, non essendo stata vagliata la propria condotta;
b la stessa considerazione induceva anche vizio di motivazione carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, tutti manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili con ogni dovuta conseguenza di legge.- 2. Deve essere dapprima rilevato come non possano avere ingresso in questa sede quelle deduzioni degli imputati rinuncianti nel merito (LI, LL e SO) che deducono davanti a questa Corte di legittimità l'omessa valutazione, da parte dei giudici dell'appello, di eventuali cause di innocenza ex art. 129 c.p.p.. Da un lato va invero rilevato come la rinuncia a tutti i motivi di gravame, esclusi quelli inerenti il mero trattamento sanzionatorie induca acquiescenza alla sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta responsabilità, dall'altro come gli anzidetti motivi di ricorso siano del tutto generici ed aspecifici, per nulla indicando (nessuno dei predetti) -come sarebbe stato necessario per superare il vaglio di ammissibilità- quali sarebbero tali ipotetiche cause di evidente innocenza il cui esame sarebbe stato pretermesso dalla Corte territoriale. Ciò vale anche per chi profila pretesa omessa valutazione dell'attendibilità delle parti lese, sia per la preclusione anzidetta, sia ancora per la genericità di tali deduzioni che mancano di indicare le ragioni che supporterebbero siffatta asserita inaffidabilità. Peraltro va qui rimarcato che: a) tutti i predetti imputati (LI, LL e SO) hanno reso ammissione di tutti i fatti loro ascritti;
b) che il giudizio di affidabilità -nei termini rilevanti per chi rivesta qualità di testimone parte offesa- è stato ben effettuato sia in primo che in secondo grado. Tale rilevato vizio di genericità preclude dunque qualsiasi valutazione in proposito. È di conseguenza del tutto ovvio che rimane travolto anche quel motivo di ricorso (proposto dall'imputato SO) che deduce, con pari aspecifictà ed in modo del tutto infondato, preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto.-
3. Sono del pari del tutto infondati anche quei motivi di ricorso (proposti dagli imputati LI e VO) che censurano l'omessa applicazione, in loro favore, di circostanze attenuanti generiche. È invero assolutamente pacifico che la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche ad una circostanza, quale è quella prevista dall'art. 62 bis c.p., che costituisce capo autonomo della decisione: è infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che trattamento sanzionatorio e circostanze attenuanti generiche siano tra loro autonomi, in quanto disciplinati da normativa separata e le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (v. Rv. 165794 e 187426). Vi è dunque preclusione sul punto per intervenuta rinuncia. Quanto alla specifica deduzione dell'imputato LI, secondo cui egli in sede di appello non avrebbe rinunciato alle generiche, vale osservare come ciò non corrisponda alla realtà processuale quale documentata nel verbale dell'udienza 26.01.2011 davanti alla Corte territoriale ove leggesi (v. ff. 4 e 5 del resoconto stenotipico) che "gli imputati ... LI IO ... rinunciano a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quelli relativi alla sola riduzione della pena ed ammettono l'addebito". È dunque evidente che il LI ebbe a rinunciare anche ai motivi proposti inerenti la concessione delle attenuanti generiche, avendo egli escluso dalla rinuncia solo la mera riduzione sanzionatoria. A ciò si aggiunga, veramente ad abundantiam, per l'imputato VO, la totale genericità del suo ricorso sul punto.
4. Per gli stessi motivi di cui sopra deve essere dichiarato inammissibile, perché già rinunciato, anche il motivo di ricorso proposto dall'imputato LI relativo all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Anche per esso, peraltro, concorre la causa d'inammissibilità costituita dalla palese genericità di siffatta deduzione che, esaurita nell'indicazione del preteso "ruolo non preminente", non supera la mera tautologica ripetizione del dato normativo.-
5. Quanto sempre alla posizione del LI, non sussiste la pretesa nullità per immutazione dedotta sulla base dell'erronea indicazione contenuta a f. 29 della sentenza impugnata, laddove - nell'effettuare il calcolo della pena- si indica il reato di cui al capo M) della rubrica quale posto in continuazione con quello di cui al capo L). Si tratta, invero, di mera svista grafica che non induce alcuna rilevanza sul costrutto decisorio. La reale volontà della Corte territoriale è infatti ben racchiusa nel dispositivo che, nel ridurre la pena e confermare nel resto la pronuncia di primo grado, faceva indiscutibile riferimento ai reati, riconosciuti a carico del LI, di cui ai capi I) e L), come del resto correttamente riportato in sentenza, per la posizione di questo imputato, a f. 2 della motivazione. Si tratta pertanto di mero errore grafico, non incidente sulla decisione, errore che qui va corretto nel senso appena indicato e cioè che il reato posto in continuazione con quello di cui al capo L) è, per il LI, quello di cui al capo I), e non quello di cui al capo M), in tal senso correggendosi la svista grafica di cui a f. 29 dell'impugnata sentenza.- 6. Venendo ora al ricorso proposto dall'imputato RA IN (che in grado d'appello non effettuò rinuncia), è del pari evidente l'inammissibilità di tutti i suoi motivi di impugnazione. Ed invero si tratta di censure ampiamente in fatto e comunque del tutto infondate che reiterano deduzioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio alle quali peraltro, nelle sedi di merito, è stata data corretta risposta. La Corte territoriale, infatti, ha svolto, sulla posizione di questo imputato, ampia analisi delle risultanze probatorie, concludendo per la sua partecipazione attiva e consapevole all'episodio di estorsione consumata in data 21.06.2008 di cui al capo D) della rubrica: egli non solo spalleggiò il fratello NN nella spedizione estorsiva, contribuendo in modo determinante a rafforzare l'impatto intimidatorio nelle parti lese (sopraffatte dalla contemporanea presenza di tre soggetti: vi era infatti anche il Di NZ), non solo non restò muto (vedi le dichiarazioni del SE), ma ebbe a rientrare nel negozio pur dopo che i Carabinieri li avevano controllati all'esterno (rilevando la mazzetta da trecento Euro in possesso di NN RA), con ciò di fatto concretamente dimostrando che la condotta unitaria ben gli apparteneva. Del resto, che la sua presenza fosse finalizzata al piano estorsivo, di cui era pedina necessaria, viene definitivamente dimostrato dal fatto che il fratello NN lo indicò alle parti lese assumendo che quelli che l'accompagnavano erano "gli amici di LL, e cioè appartenenti alla temibile criminalità organizzata con cui avrebbero dovuto fare i conti, ove non si fossero assoggettati. Del tutto corretta è, dunque la motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto coerente ai dati di causa e rispettosa dei parametri normativi e giurisprudenziali in materia.- Inammissibile deve ritenersi anche il motivo di ricorso che denuncia -al fine di qualificare il fatto come tentativo- il mancato accertamento della reale sussistenza della somma di 300- Euro nella cassa dell'esercizio commerciale delle parti lese la sera del 21.06.2008: da un lato la certezza deriva dalle ben affidabili dichiarazioni delle vittime riscontrate dal rinvenimento delle banconote (separate dalle altre in suo possesso) sul RA NN;
dall'altro l'indagine sarebbe stata inconducente, e quindi inutile, attesa la ragionevole plausibilità che non vi fosse necessaria corrispondenza tra gli incassi di quel pomeriggio e le rimanenze liquide di cassa.- Anche in ordine all'aggravante del metodo mafioso, correttamente ritenuta dai giudici del merito, il ricorso risulta del tutto infondato. Ha sostenuto invero la Corte territoriale, con motivazione immune da censure in fatto o diritto, che è risultato il collegamento indiscusso con consorterie camorristiche, ma che comunque, evocando alle parti lese tali organizzazioni ben note nel territorio, ben capaci di incutere rafforzato e specifico timore di gravissime conseguenze, gli imputati -e con loro anche l'odierno ricorrente IN RA - hanno connotato la loro azione delittuosa pure dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, sotto il profilo, parimenti rilevante, dell'uso del metodo mafioso.- Parimenti inammissibile risulta anche la censura in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle chieste generiche. Tale censura, racchiusa in poche righe del ricorso, si appalesa del tutto generica, ma comunque assolutamente infondata ove si consideri l'ampia, logica e coerente motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale che rilevava (v. f. 28 della sentenza) la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedente specifico, la sua lunga latitanza per questo processo (per un anno e mezzo) e la gravità del reato per le allarmanti modalità della condotta. Si tratta di corretta esplicazione della discrezionalità che la legge affida al giudice di merito in ordine alla dosimetria sanzionatoria, non censurabile per cassazione ove -come nella presente fattispecie- sorretta da motivazione logica e coerente.
7. In definitiva i ricorsi, tutti manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili ex art. 591 e art. 606 c.p.p., comma 3, - Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nei ricorsi palesemente infondati (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012