Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2006, n. 13252
CASS
Sentenza 13 gennaio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l'esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Fattispecie nella quale il giudice di appello aveva escluso l'aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede, ma confermato quella dell'uso di violenza sulle cose, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche come formulato in prime cure).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2006, n. 13252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13252
    Data del deposito : 13 gennaio 2006

    Testo completo