Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l'esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Fattispecie nella quale il giudice di appello aveva escluso l'aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede, ma confermato quella dell'uso di violenza sulle cose, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche come formulato in prime cure).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2006, n. 13252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13252 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/01/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 23
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 17470/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 22/04/2005 da:
avv. Bartolomucci Marco, difensore di:
ON IO, nato a [...] il [...] avv. Iadecola Gianfranco, difensore di:
DI NI RU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 12 ottobre 2004. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Sentito, altresì, l'avv. Gianfranco Iadecola che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto e, in subordine, l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Sentito pure l'avv. Marco Giacinto Bartolomucci che si è riportato ai motivi di ricorso, associandosi alle richieste del P.G.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di ON RU e LI IO erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Cassino, del reato di furto aggravato loro ascritto in concorso (ai sensi degli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7 perché, in concorso tra loro, alfine di trame profitto, dopo aver tagliato la rete di recinzione del deposito della Soc. IL AR s.n.c. ed aver divelto alcune lamiere del capannone nonché della serranda, si impossessavano di un sollevatore marca beta mod. Sum Sat 210, flex marca Borsh ancora imballato, n. 3 motori da 1,5 cv per impastatrice, sottraendoli alla IL AR s.n.c. che li deteneva all'interno del capannone;
in Piedimonte San Germano il 14.11.1997).
Con sentenza del 6.2.2002, il Tribunale dichiarava colpevoli entrambi gli imputati e, concesse loro le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, li condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa ciascuno, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore del LI e dal Di ON personalmente, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava l'impugnata sentenza, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, con conferma nel resto. Revocava, inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al LI con precedenti sentenze divenute irrevocabili.
Avverso la decisione anzidetta i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, ciascuno deducendo le censure indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso proposto in favore del LI denuncia violazione di legge, ed in particolare del principio della reformatio in peius, sul rilievo che la Corte di merito, pur escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, non aveva ridotto la pena irrogata. La conferma della pena si risolveva, allora, in trattamento deteriore per l'imputato, nonostante la mancata impugnazione del P.M..
2. - Il ricorso proposto in favore del Di ON denuncia, con il primo motivo, mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione nonché vizio di violazione della legge processuale, in punto di identificazione dell'imputato quale autore del fatto ascritto.
Deduce, al riguardo, che, nonostante l'insufficienza del compendio probatorio in atti, la Corte aveva ritenuto di dover confermare il giudizio di penale responsabilità a carico dell'imputato, sulla base dell'indicazione di un numero di targa dell'autovettura usata dagli autori del furto, sul presupposto che la stessa fosse intestata proprio al Di ON. Nonostante la negativa dello stesso imputato, che aveva sempre sostenuto di non essere intestatario dell'auto anzidetta, la Corte non aveva preso in considerazione tale linea difensiva, non espletando neanche l'elementare accertamento consistente nella richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione competente: ad ogni modo, il fatto che l'auto in questione non era intestata all'imputato risultava incontestabilmente dalla documentazione allegata al ricorso. Inoltre, all'affermazione di responsabilità il giudice di merito era pervenuto in mancanza non solo di riconoscimento formale, ma anche di mera identificazione fotografica o ricognizione atipica.
Il secondo motivo denuncia mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione sul punto del difetto di corrispondenza tra i termini della narrazione del teste CC e la riscontrata situazione dei luoghi nonché tra la refurtiva indicata e la capienza del mezzo che l'avrebbe trasportata. Si faceva riferimento, in particolare, alle incongruenze inerenti alla distanza di osservazione del teste, che era stata ritenuta sufficiente all'individuazione pur in mancanza di esperimento giudiziale;
ed all'assoluta impossibilità che la refurtiva potesse essere trasportata in un'autovettura dalle caratteristiche di quella in questione. A dire di parte istante, tali circostanze privavano di credibilità la deposizione dell'ispettore CC e, comunque, in punto di oggettiva affidabilità delle relative dichiarazioni, la Corte di merito, così come il giudice di primo grado, non aveva reso motivazione alcuna.
3. - Il ricorso proposto dal LI è destituito di fondamento. Ed invero, con giudizio di fatto insindacabile - tale in quanto adeguatamente motivato - la Corte di merito, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, addebitata a mera svista materiale, ha ribadito il giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la residua aggravante, di cui al n. 2 della stessa norma sostanziale. Il persistente rapporto di equivalenza è stato giustificato in ragione all'obiettiva entità del fatto, che faceva apparire già particolarmente contenuta la pena irrogata in primo grado, tenuto peraltro conto della ritenuta, eccessiva, benevolenza usata agli imputati con la concessione di immeritate genetiche. La determinazione del nuovo regime sanzionatorio e la dinamica che lo ispira risultano corrette ed in linea con l'orientamento interpretativo di questa Corte regolatrice, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l'esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue ed attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato (così, tra le altre, Cass. Sez 1^, 28.1.2003, n. 5797, rv. 223442). Nel caso di specie, la sostanziale ininfluenza dell'esclusione dell'anzidetta circostanza è stata ritenuta anche in ragione del fatto che l'imputato avesse già beneficiato di pena ragguagliata al minimo edittale previsto per il furto semplice, non potendosi - per le anzidette valutazioni di fatto - accedere ad un più favorevole trattamento sanzionatorio.
4. - Destituito di fondamento è anche il ricorso proposto in favore del Di ON. L'esame del contesto motivazionale del documento impugnato non rivela le incongruenze ed anomalie segnalate da parte ricorrente. Per quanto riguarda la contestata intestazione dell'autovettura asseritamente usata dagli autori del furto, è appena il caso di osservare che l'odierna allegazione documentale va disattesa, non essendo consentito esaminare in questa sede documenti che avrebbero dovuto e potuto essere prodotti nel giudizio di merito. D'altronde, nell'economia della ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti ai fini dell'identificazione del Di ON, quale coautore del furto in questione, ed avallata, poi, nell'iter motivazionale seguito dalla Corte di merito, il momento centrale è rappresentato dall'informale riconoscimento dell'imputato da parte dell'ispettore CC che, dalla sua abitazione sita poco distante dal luogo del delitto, aveva occasionalmente notato i sospetti movimenti dei due ladri. Si tratta, in tutta evidenza, di mera valutazione di merito che, in quanto adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, ancorché discutibile per la secca perentorietà di talune affermazioni che lo sostanziano, non lascia, poi, spazio ad ulteriori questioni afferenti a pretese illogicità nella ricostruzione della vicenda, in quanto la versione prescelta dai giudici di merito attinge a profili squisitamente di fatto e non risulta palesemente, o platealmente, illogica.
5. - Per le ragioni che precedono, i ricorsi - globalmente considerati - meritano dunque il rigetto e l'esito del compiuto giudizio consente di delibare l'eccezione di prescrizione sollevata dal PG e dai difensori all'odierna udienza. La questione è certamente fondata in quanto, a far tempo dalla data di commissione del delitto (14.11.1997) ed in ragione dei periodi di sospensione, secondo i dettami della nota sentenza Cremonese delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (28.11.2001, n. 1021 rv. 220509), il termine massimo di prescrizione, pari a complessivi anni 7 e mesi sei (con riferimento all'ipotesi semplice di furto, per via delle attenuanti generiche giudicate equivalenti), è maturato il 30.11.2005 (computati mesi sei e giorni 16 di sospensione: dal 14.5.2005 al 30.11.2005).
Non resta che prenderne atto e far luogo alla statuizione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006