Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 comma quarto, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per talune delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la sua cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati.
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 maggio 2022
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2004, n. 39663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39663 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio Presidente del 16/06/2004
Dott. CARMENINI Secondo Libero Consigliere SENTENZA
Dott. DE CHIARA ES Consigliere N. 01009
Dott. FANTACCHIOTTI AR Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASUCCI Giuliano Consigliere N. 048551/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
01) ES FF N. IL 28/10/1957;
02) CE CA CO N. IL 07/09/1955;
03) IA IC N. IL 03/11/1957;
04) D'NT AR N. IL 13/01/1962;
05) DE OR ES N. IL 16/12/1967;
06) DI AR EL N. IL 27/10/1958;
07) DI OC NS N. IL 12/07/1968;
08) LL IO N. IL 12/01/1975;
09) LL AC N. IL 04/08/1967;
10) LL EP N. IL 08/02/1971;
11) AN ES N. IL 02/01/1963;
12) SS EP N. IL 28/04/1968;
13) RU AR N. IL 22/02/1972;
14) CE TO N. IL 03/10/1972;
15) SI LE N. IL 06/04/1957;
16) NA IO N. IL 23/11/1969;
17) TESTA LV N. IL 18/03/1975;
avverso SENTENZA del 14/02/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI AR;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella AN che ha concluso per manifesta infondatezza della richiesta di legittimità costituzionale chiesta da RU AR, rigetto nel resto il ricorso;
rigetto per il ricorso di MA PE e inammissibilità per gli altri ricorsi.
Uditi i difensori Avv.:
Cerabona CH del foro di NAPOLI per LL AN;
FA SS del foro di ROMA difensore di De EG ES;
De AR LE del foro di NAPOLI difensore di TE TO;
De SI GI NI del foro di ROMA difensore di ZO OM che deposita nomina a sostituto processuale. PREMESSO
che:
LA RA, ES FO AR, VA CH, D'ON AN, De EG ES, Di EG IE, Di CC AL, LL AN (di NO), LL OA (di NO), LL PE (di NO), AN ES, MA PE, RU AR, ZO AS, IG UA, VE AN e TE TO, furono rinviati a giudizio, con altri, perché imputati:
A) il LA, il ES, il VA, il D'NT, il De EG, il Di CC, il LL AN (di NO), il AN, il MA, il RU, lo ZO, il IG ed il VE AN del delitto previsto e punito dall'articolo 416 bis co. 1, 2, 3, 4, 6, 8 Codice Penale, per aver fatto parte di un'associazione di stampo camorristico, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, dandosi all'uopo una stabile organizzazione, con articolata ripartizione di compiti, per commettere una serie di delitti di omicidio, di detenzione e porto illegale di anni da sparo e di esplosivi, di estorsione e di illecita concorrenza mediante violenza e minaccia in pregiudizio di imprenditori edili, di commercianti, di industriali conservieri e di imprenditori operanti nel settore dei TR nel territorio di Sant'AN Abate e dintorni, nonché per acquisire, in modo diretto ed indiretto, la gestione ed il controllo delle attività economiche anche attraverso la costituzione di un'agenzia di intermediazione nel settore di TR e della commercializzazione dei prodotti conservieri. Con l'aggravante per tutti di cui al co. 6, per aver finalizzato la loro attività economica con i proventi dei delitti di estorsione e con l'aggravante di cui al co. 2, per LL AN (di Santa RI la Carità) e per LL OA, per aver promosso, diretto ed organizzato l'associazione, in relazione rispettivamente ai seguenti periodi: per il primo, dal 1993 al 23/4/1994 e per il secondo, dal 24/4/1994 fino al Settembre 1996; per il terzo, dal Settembre 1996 fino al 25-5-1998. In Sant'AN Abate e dintorni dal 1990, condotta perdurante, per Di EG. IE, a decorrere dalla fine del. 1992 e per ES FO AR dal 5-8-1997. B) Il LL OA ed il AN del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 n. 1 e 3 Codice Penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro e in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di D'RI CA, - è commerciante all'ingrosso di prodotti alimentari, e nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di due milioni di lire ogni quattro mesi, costringevano il D'RI a versare loro la somma di lire un milione e cinquecentomila, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro ed in particolare avendo: il LL, unitamente al AN, avanzato la richiesta estorsiva. In Sant'AN Abate tra il Novembre ed il Dicembre 1996. C) il LL ed il Di EG del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. Articolo 628 co. 3 n. 1 e 3 Codice Penale, 7 Legge 203/91, perché, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di D'RI CA commerciante all'ingrosso di prodotti alimentari, nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di lire due milioni ogni quattro mesi, rinnovando in tal modo la richiesta estorsiva di cui al capo B), costringevano il D'RI a versare loro la somma di lire un milione e cinquecentomila, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro e in particolare avendo: - il LL avanzato la richiesta estorsiva ed il Di EG, una prima volta accompagnato il LL per ribadire la richiesta estorsiva, ed una seconda volta riscosso la somma di denaro sopra indicata. In Sant'AN Abate nel Febbraio 1997.
D) Il LL ed il ES del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 56-629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 n. 3, 61 nr. 7 Codice Penale, perché il ES, con violenza, minaccia ed avvalendosi della forza di intimidazione dell'organizzazione camorristica della quale era esponente, consistite nel presentarsi al cospetto di D'RI CA per ricordargli l'impegno dei due milioni di lire, che avrebbe dovuto corrispondere ogni quattro mesi a LL OA, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto di una somma di denaro, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà; con le aggravanti: - di aver tentato di procurare alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis;
nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro, il LL formulando la richiesta estorsiva ed il ES ribadendo alla vittima l'impegno assunto, rappresentando altresì di agire quale inviato di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate. In Sant'AN Abate nel luglio 1998. E) il LL ed il VE del delitto previsto e punito dagli Articoli 110, 81 cpv., 56-629 co. 1 e co. 2 in rif. Articolo n. 628 co. 3 nr. 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché il VE, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, con violenza, minaccia ed avvalendosi della forza di intimidazione dell'organizzazione camorristica della quale era esponente, consistita nel "presentarsi al cospetto di BA IO, titolare della macelleria "San RA", e nel prospettargli, a nome di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale e il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità e per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di due milioni di lire all'anno, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto della somma di denaro sopra indicata, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, anche perché l'BA, in due circostanze diverse, gli consegnava soltanto prodotti alimentari ed una volta la somma di denaro di lire trecentomila, che veniva poi allo stesso restituita, in quanto ritenuta non soddisfacente dallo stesso LL OA;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di cui erano esponenti. In Sant'AN Abate tra il dicembre 1996 ed il luglio 1997.
F) il De EG ed il AN (in concorso con altri) del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. Articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3, 61 nr. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di AN NR, amministratore dell'omonima ditta avente ad oggetto la fornitura d gasolio, nel prospettargli, a nome di LL LO, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale e il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di danaro pari a lire quindici milioni all'anno (di cui lire dieci milioni in occasione delle festività pasquali), costringevano il AN a versare la somma di lire cinque milioni (rispetto ai quindici milioni di lire richiesti), procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti:
- di aver arrecato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro, in particolare avendo il AN ed il De EG materialmente avanzato, a nome di LL LO (arrestato il 23/4/94), la richiesta estorsiva e riscosso le somme di denaro sopra indicate, su mandato, successivamente, di LL AN che, a partire dall'aprile 1994, era a capo dell'organizzazione camorristica. In Sant'AN Abate tra il primo semestre ed il Dicembre 1994.
G) il VE, il LL OA di NO ed il LL OA (di NO) del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3, 61
nr. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di AN NR, amministratore della omonima ditta avente ad oggetto la fornitura di gasolio, nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di denaro pari a lire quindici milioni all'anno (di cui lire dieci milioni in occasione delle festività; natalizie e lire cinque milioni in occasione delle festività pasquali), costringevano il AN a versare loro la somma di lire tre milioni (rispetto ai quindici milioni di lire richiesti), procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: - di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro ed in particolare avendo: - il LL OA e AN avanzato la richiesta estorsiva;
- il VE riscosso materialmente la somma di denaro di lire tre milioni, su incarico dei primi due. In Sant'AN Abate tra l'Ottobre ed il Dicembre 1996.
H) il LL OA di NO ed il AN del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di BA NC, titolare dell'industria conserviera "La Campania", nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una somma di denaro dall'importo imprecisato, costringevano l'BA, a versare loro numero 100 casse di pelati, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un ingiusto danno patrimoniale;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza, avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo: - LL OA avanzato la richiesta estorsiva, accompagnato da AN ES;
- LL OA (di Giocondo) materialmente ritirato i prodotti alimentari. In Sant'AN Abate nell'Agosto- Settembre 1997.
L) il LL OA di NO ed il AN del delitto previsto e punito dagli Articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 1 nr. 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché il AN, con violenza e minaccia ed avvalendosi della forza di intimidazione dell'organizzazione camorristica della quale era esponente, consistite nel presentarsi al cospetto di OT IL, titolare delta omonima industria conserviera e nel prospettargli, nella consapevolezza da parte del OT della sua appartenenza al clan camorristico capeggiato da LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale e il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità e per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una somma di danaro di importo imprecisato, si procurava l'ingiusto profitto di una somma di denaro non meglio precisata e di altre utilità costituite da casse di pelati consegnate gratuitamente ad esponenti del clan LL;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza. In Sant'AN Abate nel Luglio 1997;
M) il LL AN (fu ED) ed il AN del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché in più persone riunite, con violenza e minaccia, consistite nel presentarsi al cospetto di ES ID US, titolare dell'omonima ditta di TR funebri, nel prospettargli a nome di LL AN persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di lire cinque milioni ogni quattro mesi, costringevano il AV a versare loro la somma di lire un milione, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con l'aggravante di aver commesso il fatto, avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza. In Sant'AN Abate nel Marzo-Aprile 1996.
N) il LL OA di NO ed il AN del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di AV ID US, titolare dell'omonima ditta di TR funebri, nel prospettargli, a nome di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale e il ruolo di capo clan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma ai lire cinque milioni ogni quattro mesi, costringevano il AV a versare la somma di lire un milione (rispetto ai venti milioni richiesti), procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo il AN provveduto materialmente alla riscossione della somma di denaro, su mandato del LL. In Sant'AN Abate nel Dicembre 1996.
O) il Di EG IE, il AN del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di AV ID US, titolare della omonima ditta di TR funebri, nel prospettargli, a nome di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale e il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di cinque milioni di lire ogni quattro mesi, costringevano il AV a versare la somma di lire un milione (di cui lire cinquecentomila al AN e le altre cinquecentomila lire al Di EG), procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo il AN e il Di EG provveduto materialmente alla riscossione della somma di denaro, su mandato di LL OA. In Sant'AN Abate nell'Aprile 1998. P) il Di EG IE del delitto previsto e punito dall'articolo 629 co. 1 e co. 2 in rif. Articolo 628 co. 3 nr. 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con violenza e minaccia consistita nel presentarsi al cospetto di AV ID US titolare della omonima ditta di TR funebri, nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, nella consapevolezza da parte del AV della sua appartenenza al clan camorristico capeggiato da LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, costringeva lo stesso a fornirgli le onoranze funebri per la morte del suocero, senza versargli il corrispettivo in denaro, procurandosi così un ingiusto profitto pari alla somma di lire settecentomila ed arrecando un danno patrimoniale al AV;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza. In Sant'AN Abate il 7/5/1998.
Q) il AN ES del delitto previsto e punito dall'articolo 629 co. 1 e co. 2 in rif. Articolo 628 co. 3 nr. 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con violenza e minaccia consistita nel presentarsi al cospetto di AV ID US titolare della omonima, ditta di TR funebri, nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, nella consapevolezza da parte del AV della sua appartenenza al clan camorristico capeggiato da LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, costringeva il AV a fornire le onoranze funebri per la morte del padre di Di IS EN, senza versargli il corrispettivo in denaro, procurandosi così un ingiusto profitto pari alla somma di lire settecentomila ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza, avendo agito in concorso tra loro e in particolare, il AN, formulando la richiesta del servizio a nome del Di IS, che poi non pagava. In Sant'AN Abate il 7-2-1997.
R) il LL OA di NO, il LL PE ed il Di EG IE del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 56-629, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 m. 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite, per il Di EG, nel presentarsi al cospetto di D'NT IR, presidente della cooperativa agricola "Pomidoro", nel. prospettargli, a nome di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, " conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una somma di denaro dall'importo imprecisato, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto di una somma di denaro e, non essendo riuscito nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, costringeva tuttavia il D'NT a servirsi della società "F.M." della quale era socio anche LL PE, sia per il trasporto che per la mediazione nella vendita dello scatolame in occasione della campagna del pomodoro del 1997, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando un danno patrimoniale al D'NT;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di cui erano esponenti;
avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo: DI EG provveduto ad avanzare la richiesta estorsiva, su mandato di LL OA;
- LL PE, nella consapevolezza delle modalità estorsive delle richieste fatte dal fratello OA, provveduto a richiedere al D'NT l'affidamento del servizio di trasporto dei prodotti conservieri, beneficiando degli effetti dell'attività estorsiva dispiegata dal fratello OA. In Sant'AN Abate tra il Giugno ed il Settembre 1997.
S) il LL OA, il Di EG ed il AN del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. - n. 1 e 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro e in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite, per il Di EG e per i AN, nel presentarsi al cospetto di DI LA EP, titolare della ditta di costruzione "Edil Mediterranea" e nel prospettargli, a nome di LL OA, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una somma di denaro dall'importo imprecisato, si procuravano l'ingiusto profitto costituito dalla somma di denaro di tre milioni di lire che ve venivano consegnati dal DI LA al Di EG;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza. In Sant'AN Abate nel Gennaio-Febbraio 1997. T) il VE ed il AN del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 56-629, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di DE IN UD, titolare del supermercato denominato "CONAD", nel prospettargli, a nome di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una somma di denaro pari a lire dieci milioni all'anno (di cui cinque milioni a Pasqua e gli altri cinque milioni a Natale), non essendo riusciti ad ottenere la corresponsione della indicata somma di denaro per cause indipendenti dalla loro volontà, costringevano tuttavia il DE IN a consegnare loro prodotti di vario genere, senza pagare il corrispettivo in danaro, procurandosi così l'ingiusto profitto della somma di lire trecentomila cadauno ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: -di aver tentato d arrecare alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravita;
- di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo: -il AN ed il VE provveduto ad avanzare la richiesta estorsiva, su mandato di LL OA;
- il AN ed il VE provveduto a ritirare presso il supermercato merce varia per l'importo complessivo di seicentomila lire. In Sant'AN Abate tra l'Ottobre ed il Dicembre 1996.
U) il LL OA di NO ed il Di EG, in concorso con altri separatamente giudicati, del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 3, 61 nr. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di BA EP, industriale conserviero, nel prospettargli anche in maniera velata, a nome di LL OA, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una somma di denaro dall'importo imprecisato, costringevano l'BA a versare la somma di .lire quattro milioni, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: - di aver arrecato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo: il Di EG provveduto a recarsi presso i locali dell'industria conserviera facente capo all'BA per chiedere di parlare con questi, sebbene non fosse stato ricevuto, con la consapevolezza da parte dell'BA dell'appartenenza del Di EG all'organizzazione camorristica facente capo a LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate;
- il RU provveduto alla riscossione della somma di denaro sopra indicata, che poi versava nelle mani del LL, dopo aver rassicurato l'BA che l'entità della somma di denaro avrebbe soddisfatto le pretese del LL. In Sant'AN Abate nell'Aprile 1998. V) il AN del delitto previsto e punito dagli Articoli 110, 56- 629 co. 1 e co. 2 codice penale in rif. articolo 628 co. 3 nr. 3, 61 n. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro ed in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di AR EL, titolare di una rivendita di pezzi di ricambio per autovetture e nel prospettargli a nome di LL AN, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di denaro di lire quindici milioni all'anno, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto, non riuscendo ad ottenere la corresponsione della indicata somma di denaro per cause indipendenti dallo loro volontà; con le aggravanti:
- di aver tentato di arrecare alla vittima un danno patrimoniale di rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro ed in particolare avendo provveduto il AN a formulare la richiesta estorsi va, con la consapevolezza da parte del AR della sua appartenenza all'organizzazione camorristica in quel periodo facente capo a LL AN. In Sant'AN Abate nell'Ottobre 1994. AA) il LL AN del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso con altra persona non ancora identificata, in più persone riunite, con 'piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia consistite nello sfruttare la carica intimidatoria delle pregresse minacce e violenze esercitate nei confronti dei titolari della impresa di costruzioni "Tuccillo" S.p.A., facendosi, il concorrente non ancora identificato, portavoce delle esigenze del clan camorristico di appartenenza e prospettando a IL NI, a nome di LL AN, sia pure in maniera velata, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità e per la salvaguardia della sua attività lavorativa, se non avesse continuato a corrispondere quelle somme di denaro consegnate fino al 1994 all'FE, costringevano il IL a versare la somma di lire cinque milioni al mese (per un importo complessivo pari a ca. cento milioni di lire), procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: - di aver arrecato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza. In Sant'AN Abate dall'Aprile-Maggio 1994 (fino al 1996). AC) il LL OA di Bruna, il LL AN fu AN ed il AN del delitto previsto è punito dagli articoli 81 cpv., 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3,
61 nr. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro in più .persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di AL TO, titolare del Grand Hotel "La Sonrisa", nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità e per la sua attività commerciale se non avesse provveduto a corrispondere loro la somma di denaro di lire trenta milioni all'anno (di cui lire quindici milioni a Natale, lire quindici milioni a Pasqua), costringevano il palese versare la somma complessiva di lire sessanta milioni, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: - di aver arrecato alla persona offesa un danno patrimoniale rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo: -LL OA provveduto ad avanzare la richiesta estorsi va, accompagnato da LL AN e da AN ES;
- LL AN e AN ES provveduto a riscuotere la predetta somma di danaro in occasione delle festività natalizie del 1996 e del 1997 e delle festività pasquali del 1997 e del 1998. In Sant'AN Abate dall'Ottobre 1996 fino all'Aprile 1998. AD) il AN, in concorso con altri, del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co, 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 3, 61 nr. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro e con altra persona non identificata, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite, per il AN, nel presentarsi al cospetto di VA ES, titolare di una giostra itinerante, nel prospettargli, a nome di LL LO, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, della cui organizzazione camorristica egli faceva parte, conseguenze pregiudizi evo li per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di denaro di lire dieci milioni,: costringevano il VA a versare la somma di lire cinque milioni, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: - di aver arrecato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo: il AN provveduto a recarsi presso il VA per formulargli la richiesta estorsiva, avendo, poi, provveduto alla materiale riscossione della indicata somma di denaro, su mandato di LL LO, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate. In Sant'AN Abate nel 1993.
AE) Il LL OA, il AN ed il IG del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 56-629 co. 1 e co. 2 in rif:
articolo 628 co. 3 nr: 1 e 3, 61 nr. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro e in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di SS AR, presidente della cooperativa agricola "Green Coop." e titolare dell'azienda agricola "F.lli RO" e nel prospettargli, a nome di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di denaro di lire venti milioni, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto, non riuscendo ad ottenere la corresponsione della indicata somma di denaro per cause indipendenti dalla loro volontà; con le aggravanti: - di aver tentato di arrecare alla vittima un danno patrimoniale di rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro ed in particolare avendo provveduto il AN ed il IG a formulare la richiesta estorsiva, con la consapevolezza da parte del SS della loro appartenenza all'organizzazione camorristica in quel periodo facente capo a LL OA. In Lucera (FG) nell'Aprile del 1998. AF) il LL OA, il LL PE il AN ed il IG del delitto previsto e punito dagli Articoli 81 cpv., 110, 56-629, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di AP IO, presidente della cooperativa agricola "Il Sole", nel prospettargli, a nome di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una somma di denaro dall'importo imprecisato, compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto di una somma di denaro, e, non essendo riusciti nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, costringevano tuttavia il AP a servirsi della società "F.M." della quale era socio anche LL PE, per il trasporto del pomodoro, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando un danno patrimoniale al AP;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'Articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di cui erano esponenti;
avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo: -il AN ed il IG provveduto ad avanzare la richiesta estorsiva, su mandato di LL OA;
- LL PE, nella consapevolezza delle modalità estorsive delle richieste fatte a nome del fratello OA, provveduto a richiedere, anche direttamente, ed unitamente al fratello, al AP l'affidamento del servizio di trasporto dei prodotti conservieri, beneficiando degli effetti dell'attività estorsiva dispiegata dal fratello OA. In Lucera e Sant'AN Abate tra il Giugno ed il Luglio del 1997. AG) il LL OA, il LL PE il AN ed il IG del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 cpv., 513 bis codice penale e 7 Legge 203/91, perché, in concorso ed unione tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascuno di essi, nella qualità e con le condotte di cui al capo che precede, ponevano in essere atti di concorrenza illecita, procedendo con violenza e minaccia ed avvalendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà derivante dall'essere organizzati nella consorteria criminale di stampo camorristico di cui al capo A), ad imporre i servizi offerti dalla propria società nel settore della mediazione dei TR dei prodotti conservieri ed in quello della commercializzazione degli stessi, in particolare presentandosi, anche in più persone riunite, presso le sedi delle ditte di vari industriali conservieri, tra le quali quelle di AP AR e di D'NT IR (vedi capo R), per costringere tali imprenditori ad affidare alla società "F.M." S.r.l. una quota consistente del servizio di trasporto;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis codice penale, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di cui sono esponenti. In Sant'AN Abate e Lucera tra il Giugno ed il settembre del 1997.
AH) il LL OA, il AN ed il IG del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3, 61 n. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più persone riunite, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di PU PF, coordinatore della cooperativa agricola "La Perla Rossa" con sede in Scalati, nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di denaro pari a lire quaranta milioni all'anno (di cui lire venti milioni per la campagna del pomodoro del 1997 e lire venti milioni per la campagna del pomodoro del 1998), costringevano il PU a versare loro la somma di lire sette milioni (rispetto ai quaranta milioni di lire richiesti ed ai dieci milioni di lire promessi dallo stesso PU), procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: - di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro, ed in particolare avendo: - il AN ed il IG, reiteratamente, invitato anche con minaccia il PU ad incontrarsi con LL OA;
- il LL avanzato la richiesta estorsiva, accompagnato dal IG e dal AN;
- il LL riscosso, materialmente, la prima rata di lire cinque milioni di lire;
- il IG (con FA) riscosso la rimanente somma di lire due milioni. In Scafati ed in Sant'AN Abate tra il Febbraio ed il Dicembre 1998.
AI) il IG in concorso con altri del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso ed unione e tra loro, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di IRTA ER, titolare della omonima ditta di autoTR di prodotti conservieri, e nel prospettargli conseguenzè pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una non meglio precisata somma di denaro, costringevano il IR a versare loro la somma di lire cinque milioni, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza ed in qualità di appartenenti all'organizzazione camorristica dei LL di Sant'AN Abate;
In Sant'AN Abate e Pagani tra il Settembre ed il Dicembre 1998.
AL) il IG in concorso con altri del delitto previsto e punito dagli Articoli 110, 56-629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628. co. 3 nr. 1 e 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso ed unione tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia ed avvalendosi della forza di intimidazione della organizzazione camorristica della quale erano esponenti, : consistite nel presentarsi al cospetto di AN LU, titolare unitamente al padre, DI, di un'attività di carpenteria metallica, e nel dirgli "dì a tuo padre che deve preparare i soldi per i carcerati, se vuole stare tranquillo", compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto di una somma di denaro, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dallo loro volontà, atteso il repentino intervento delle Forze dell'Ordine, che procedevano ad arrestarli;
con le aggravanti: - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
In Angri tra il 16/12 ed il 18/12/1998. AM) il IG in concorso con altri del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché; in concorso ed unione e tra loro, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di SC NI, produttore agricolo e presidente della cooperativa agricola "GEMIT", e nel prospettargli a nome di Di RE AN (deceduto), persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale per l'appartenenza dello stesso al clan camorristico LL di Sant'AN Abate, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una non meglio precisata somma di denaro, costringevano il SC a versare loro la somma di lire due milioni, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
ed inoltre l'FA, rivolgendosi, all'esito della riscossione della somma di denaro, al SC nei seguenti termini: "... oramai, comandiamo noi e non più i LL, tu devi pagare solo a noi e qualsiasi problematica, incontrerai nel futuro ti devi rivolgere solo a noi e, se per caso qualcun altro si fa avanti per una nuova richiesta estorsiva, devi riferire che già paghi ad FA e a Tonfino 'o O"; - con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonche' al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
In Sant'AN Abate tra il 12/12 ed il 17/12/1998.
AO) il IG del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 o;
co. 3 M. 3, 61 M. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di MA EP, socio della "TI Trasporti", e nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di denaro di lire venti milioni, avvalendosi della forza di intimidazione che poteva esercitare grazie al fatto che era notoria in zona la sua appartenenza alla organizzazione camorristica dei LL di Sant'AN Abate, costringeva il MA a versargli la somma di lire quindici milioni, in due rate di cui la prima pari a cinque milioni di lire erogatagli indebitamente nella prima decade del mese di Ottobre del 1998 e la seconda, pari a lire dieci milioni di lire, erogatagli nella prima decade del mese di Novembre del 1998, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
- di aver commesso il fatto arrecando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Sant'AN Abate tra il Settembre e la prima decade del Novembre del 1998.
AP) il IG in concorso con altri, del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 cpv. 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 M. 1 e 3 codice penale, 1 Legge 203/91, perché, in concorso ed unione e tra loro e con altra persona non identificata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia consistite, dapprima, nel contattare più volte sull'utenza cellulare IN TT, presidente della cooperativa agricola "Agri P.O.A. con sede in Foggia, e nel chiedergli ripetutamente, qualificandosi come "Dott. IZ, di incontrarsi con loro, successivamente costringendo lo a incontrarsi con loro e prospettando gli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se, non avesse corrisposto la somma di denaro di lire dieci milioni, avvalendosi della forza di intimidazione che potevano esercitare grazie al fatto che era notorio in zona la loro appartenenza alla organizzazione camorristica dei LL di Sant'AN Abate, costringevano il IN a versare loro la somma di lire otto milioni, materialmente riscossa da una donna non ancora identificata, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
- di aver arrecato alla persona offesa dal reato un danne patrimoni ale di rilevante gravita. In Sant'AN Abate, Angri e Foggia tra il Settembre e il Novembre del 1998.
AQ) il IG ed il TE del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 56-629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso ed unione tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia ed avvalendosi della forza di intimidazione della organizzazione camorristica della quale erano esponenti, consistite nel presentarsi al cospetto di BA SABATO, titolare della industria conserviera "Conserve GO.MA.", compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto della somma di denaro di lire dieci milioni, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, atteso il repentino intervento delle Forze dell'Ordine, le quali traevano in arresto il TE;
avendo agito in concorso tra loro ed in particolare:
- il IG avendo fatto presente all'BA che avrebbe dovuto corrispondere in denaro un regalo "agli amici di ON 'o O" (Di RE AN, deceduto), persona di cui sono notori in zona la capacita' delinquenziale e l'appartenenza ad un'associazione per delinquere di stampo camorristico facente capo ai LL di Sant'AN Abate;
- il TE, essendosi presentato al cospetto dell'BA, successivamente, per ricordargli e rinnovargli la richiesta di denaro avanzatagli dal IG, dicendo che Di RE AN (deceduto) e IG UA, a nome dei quali agiva, erano risentiti perché era passato troppo tempo senza che la somma di denaro richiesta fosse stata Loro versata;
con le aggravanti: - di aver tentato di arrecare alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza. In Sant'AN Abate tra il Settembre ed il Novembre del 1998.
AS) il Di EG, il LL OA, il D'ON ed il AN del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 56-629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 M. 1 e 3, 61 M. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, in concorso tra loro e in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia consistite, per il Di EG, nel presentarsi al cospetto di LF AR, titolare di un capannone per lavori meccanici, a nome di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan in Sant'AN Abate e nel prospettargli conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto la somma di denaro pari a tre milioni di lire, costringevano l'FA a versare loro la somma di quattro milioni di lire, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
nonché con l'aggravante di aver tentato di arrecare alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; avendo agito in concorso tra loro ed in particolare: - il Di EG avendo sollecitato, in tre circostanze, l'FA ad un incontro con LL OA, a richiesta di quest'ultimo a nome del quale avanzava la richiesta estorsiva di tre milioni di lire;
- il D'ON essendo stato richiesto dall'FA, sulla base della sua notoria appartenenza al clan camorristico LL, di organizzare, presso la propria abitazione, un incontro tra LL OA ed FA, al fine di mitigare l'originaria richiesta di denaro;
incontro in occasione del quale il LL avanzava, unitamente al AN, la richiesta estorsiva di lire cento milioni;
- essendo riuscito, infine, il D'ON a mitigare la originaria richiesta estorsiva, consentendo all'FA di corrispondere al LL soltanto la somma di quattro milioni di lire;
- avendo, infine, il D'ON materialmente riscosso la somma di quattro milioni di lire che gli veniva corrisposta dall'FA in due rate di pari importo (due milioni a Natale e due milioni a Pasqua), somma che il D'ON provvedeva a rimettere nelle mani dei LL. In Sant'AN Abate tra Dicembre 1997 ed Aprile 1998.
AT) il IG, il AN ed il LL OA di NO del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 1 e 3, 61 nr. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il AN e il IG, in concorso ed unione tra loro, con violenza e minaccia consistite nel presentarsi al cospetto di RA LV, gestore di fatto (unitamente al figlio) della cooperativa agricola "La LM", con sede in LM Campania, nel prospettargli, a nome di LL OA, persona di cui sono notori in zona la capacità delinquenziale ed il ruolo di capoclan, conseguenze pregiudizievoli per la sua incolumità oltre che per la sua attività commerciale, se non avesse corrisposto una somma di denaro non meglio precisata, costringevano il RA a versare loro la somma di cinque-sei milioni di lire, procurandosi così un ingiusto profitto ed arrecando allo stesso un danno patrimoniale;
con le aggravanti: - di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
avendo agito in concorso tra loro ed in particolare avendo: - il AN ed il IG, reiteratamente, invitato anche con minaccia il RA a versare loro una somma di denaro;
- il IG, materialmente, riscosso la somma di denaro di cinque-sei milioni di lire. In Sant'AN Abate e LM Campania tra il Febbraio ed il Dicembre 1998.
AU) il LL OA del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 629 co. 1 e co. 2 in rif. articolo 628 co. 3 nr. 3, 61 nr. 7 codice penale, 7 Legge 203/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con il pretesto di offrire il servizio di mediazione nella commercializzazione del barattolame vuoto, ma con la implicita minaccia consistita nel presentarsi anche a nome del fratello, OA LL, pluripregiudicato, condannato per fatti di camorra e notoriamente partecipe di organizzazione di stampo camorristico, costringeva VE NT e CH LU, rispettivamente, il primo, amministratore e, il secondo, responsabile dell'ufficio vendite, della Società "Capo lo" ad affidare alla Società "F.M." S.r.l., della quale era socio, il suddetto servizio di mediazione, procurandosi l'ingiusto profitto della corresponsione degli emolumenti in denaro per la provvigione pari a circa quaranta milioni di lire, riscossi a fronte di una fittizia attività di mediazione di commercializzazione, in tal modo arrecando un ingiusto danno patrimoniale per i soci della citata società; con le aggravanti: - di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico di appartenenza;
- di aver arrecato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante entità. In Sant'AN Abate nel 1997.
Con sentenza in data 9-7-2001 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato, per quello che in questa sede interessa:
- IG UA colpevole dei reati ascritti ai capi A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis, co. 60 c.p., AE), AF) riqualificata come violenza privata l'ipotesi di estorsione consumata, AG), AH), AI), AL), AM), AO), AP), AQ), AT) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628 co. 30 n. 3 c.p. per i capi AI), AL), AM), AO), AP), AQ), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni dodici mesi due di reclusione e lire 7.000.000 di multa;
- AN ES colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 60 c.p., B), F), H), L) ritenuto il tentativo, M), N), 0), Q), S), T), V), AC), AD), AE), AF) riqualificata come violenza privata l'ipotesi di estorsione consumata, AG), AH), AS), AT) ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. per i capi F), T), V), AD), AE), AH), AS), AT), concesse l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 e le circostanze attenuanti generiche riconosciute prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni sei mesi quattro di reclusione e lire 4.500.000 di multa;
- LL OA di NO colpevole dei reati ascritti ai capi B), C), D), G), H), E), L) ritenuto il tentativo, N), R) riqualificata come violenza privata l'ipotesi di estorsione consumata, S), U), AC), AE), AF) riqualificata come violenza privata l'ipotesi di estorsione consumata, AG), Al-i), AU), AS), AT) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. per i capi D), G), U), AE), AH), AU), AS), A T), ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati nonché con i reati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22-6-95 (esec. il 23-10-95), ritenuto più grave il reato di cui al 1^ capo AC) del D.C. dell'11-12-99, lo ha condannato alla pena complessiva di anni diciotto mesi sette di reclusione e lire 12.600.000 di multa, ivi assorbita la pena inflitta con l'indicata sentenza passata in giudicato;
Di EG IE colpevole dei reati ascritti ai capi A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 60 c.p., C), O), P), R) riqualificata come violenza privata l'ipotesi di estorsione consumata, S), V), AS) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati nonché con i reati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22-6-95 (esec. il 2-4-96), ritenuto più grave il reato di cui al capo U) del D.C. dell'11-12-99, lo ha condannato alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire 9.000.000 milioni di multa, ivi assorbita la pena inflitta con l'indicata sentenza passata in giudicato;
VE AN colpevole dei reati ascritti ai capi A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 60 c.p., G), E), T) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati, lo ha condannato alla pena di anni otto mesi otto di reclusione e lire 4.400.000 di multa;
LL PE di NO colpevole dei reati ascritti ai capi R) e AF) riqualificate come violenza privata le ipotesi di estorsione consumata, AG) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti, lo ha condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione e lire un 1.400.000 di multa;
TE TO colpevole del reato ascritto al capo AQ), escluse le aggravanti di cui all'art. 628 co. 30 n. 3 e 61 n. 7 c.p., e concesse le circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e lire 800.000 di multa;
D'ON AN colpevole dei reati ascritti ai capi A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 60 c.p., AS), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire .
4.000.000 di multa;
De EG ES colpevole dei reati ascritti ai capi A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 60 c.p., F), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 4.000.000 di multa;
LL AN di NO colpevole dei reati ascritti ai capi A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 60 c.p., G) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 4.000.000 di multa;
ES FO AR colpevole dei reati ascritti ai capi A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 6 c.p., D) ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., ritenuta la continuazione tra i reati ascritti nonché con i reati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22-6-95 (esec. il 2-4-96), ritenuto più grave il reato di cui al capo D) del D.C. dell'll-12-99, lo ha condannato alla pena complessiva di anni otto mesi dieci di reclusione e lire 5.000.000 di multa, ivi assorbita la pena inflitta con l'indicata sentenza passata in giudicato;
LA RA, VA CH, Di CC AL, MA PE e RU AR colpevoli del reato loro ascritto al capo A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 6 c.p., e, concesse le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante contestata a LA RA, Di CC AL e RU AR, ha condannato LA RA, Di CC AL e RU AR alla pena di anni quattro di reclusione, VA CH e MA PE alla pena di anni sei di reclusione;
ZO AS colpevole del reato ascritto al capo A), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis co. 60 c.p., e, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione;
Il Tribunale ha, invece assolto:
il IG dal reato di cui capo AN) perché il fatto non sussiste;
il LL OA di NO dai reati di cui ai capi I) ed O) per non aver commesso il fatto e da quello di cui al capo R), limitatamente all'ipotesi di tentata estorsione, perché il fatto non sussiste;
il Di EG dal reato di capo AN) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo R), limitatamente all'ipotesi di tentata estorsione, perché il fatto non sussiste;
il LL PE dal reato di cui al capo R), limitatamente all'ipotesi di tentata estorsione, perché il fatto non sussiste;
il TE dal reato loro ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto.
Pronunciando sull'appello proposto degli imputati predetti, la sentenza indicata in epigrafe, a seguito di accordo sulla misura della pena con rinuncia ad ogni altro motivo di appello, intervenuto con gli appellanti LA, ES, VA, Di EG, Di CC, LL PE di NO e VE, ha, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado: ritenuto la prevalenze, sulle aggravanti contestate, delle attenuanti concesse al LA dal giudice di primo grado conseguentemente rideterminando la pena per il predetto imputato in anni due e mesi dieci di reclusione;
ritenuto per ES FO AR la continuazione tra i fatti di cui al procedimento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 giugno 1995 e 11 febbraio 2002 rideterminando la pena in anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa;
rideterminato la pena per il VA in anni quattro e mesi due di reclusione;
ritenuto, per il Di EG, la continuazione tra i fatti di cui al procedimento e quelli giudicati dalla Corte appello Corte di appello di Napoli in data 22 giugno 1995, rideterminando la pena in anni undici e mesi sei di reclusione e euro 4.000 di multa;
ritenuto, per il Di CC, la prevalenza, sulle aggravanti, delle attenuanti generiche concesse dal giudice di primo grado, riducendo, conseguentemente, la pena inflitta ad anni due e mesi dieci di reclusione;
assolto il LL PE dal reato di cui al capo AF per non avere commesso il fatto riducendo la pena ad anni due e mesi due di reclusione;
ridotto la pena per il VE ad anni sette di reclusione e euro 2.000 di multa.
La Corte di merito ha, poi, ridotto anche per il D'ON, che non aveva rinunciato ai motivi di appello, la pena ad anni cinque e mesi sei di reclusione e euro 1.100 di multa mentre ha confermato, per quello che in questa sede interessa, la sentenza del giudice di primo grado per gli imputati appellanti De EG, LL AN, LL OA, AN, MA, RU, CA, IG e TE.
Tutti i predetti imputati hanno impugnato questa sentenza con ricorso per cassazione.
Nell'odierna udienza il P.g. ed i difensori delle parti hanno concluso con le richieste che sono state indicate nella epigrafe della sentenza.
Considerato, in ordine ai ricorsi proposti nell'interesse di VA CH, LA RA, Di EG IE, LL PE, ES FO AR, VE AN e LF Di CC.
Come si è detto, i predetti ricorrenti, condannati, in primo grado, hanno rinunciato, in appello, ai motivi, tranne che a quelli relativi alla misura della pena, che hanno concordato ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. Nel ricorso il VA sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare, di ufficio, e nonostante la sua rinuncia ai relativi motivi di appello, la nullità "delle ordinanze dibattimentali del 10 marzo 2000, 26 maggio 2000, 5 febbraio 2001 e 7 maggio 2001 e, conseguentemente, della sentenza del tribunale per la mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale e per l'illegittimo rifiuto di un rinvio, nell'udienza del 24 marzo 2001, richiesto dal difensore che aveva aderito all'astensione dalle udienze proclamata dai difensori.
Si aggiunge che, in ogni caso, è mancata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, concesse a tutti gli altri imputati incolpati del medesimo reato.
Il primo dei predetti motivi è dedotto anche a sostegno dei ricorsi del LA (unico motivo di ricorso) e del Di EG (secondo motivo).
Nel ricorso del Di EG ed in quelli del ES, del VE e del Di CC si denuncia, inoltre, che la Corte di merito non avrebbe potuto sottrarsi, nonostante la rinuncia ai relativi motivi di appello, al dovere di accertamento delle prove dei fatti addebitati e così rilevare che mancava del tutto la prova di questi fatti.
I motivi come sopra sinteticamente riprodotti sono inammissibili. Quelli che fanno leva sulla asserita necessità della verifica delle prove dei fatti addebitati anche in presenza di una rinuncia ai relativi motivi di appello muovono dall'idea che, nonostante la rinuncia, il giudice debba, comunque, verificare il fondamento dei motivi che denunciano la presenza di eventuali ragioni di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., o di giustificate cause di concessione delle attenuanti generiche o di una pena più mite.
Tale premessa non può essere sotto alcun profilo condivisa. L'art. 599 c.p.p. non prevede affatto la necessità, nei casi di accordo delle parti sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri eventuali motivi, di una previa verifica formale della presenza o meno delle condizioni per una eventuale pronuncia di assoluzione o di proscioglimento dell'imputato appellante;
esso precisa solo che la concorde richiesta delle parti può anche non essere accolta, con conseguente citazione dell'appellante a comparire in pubblica udienza. Solo in quest'ultimo caso, come affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice di appello ha obbligo di spiegare le ragioni del suo dissenso (Sez. 6^, 15/11/1990-7/5/1991, n. 5080, Savarese, riv. 187563; Sez. 1^, 24/5-19/7/1995, n. 8050, Di Stefano, riv. 202149). Ciò rivela una fondamentale differenza tra la disciplina positiva dell'istituto del c.d. patteggiamento in appello e quella del patteggiamento in primo grado di cui all'art. 444 c.p.p., in cui è espressamente previsto dalla legge (art. 444, comma 2, c.p.p.) che il giudice può accogliere la richiesta delle parti solo dopo avere favorevolmente accertato, motivando in proposito, a) che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., b) che è corretta la qualificazione giuridica del fatto, e)
che è corretta l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, d) che è congrua la pena indicata. Le ragioni della diversa disciplina dipendono dalla profonda differenza delle situazioni regolate dai due istituti. All'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, non è collegato, a differenza di quanto previsto dagli artt. 444 ss. c.p.p., alcun profilo premiale: non la riduzione fino ad un terzo della pena principale, non la esclusione della condanna alle spese del procedimento o della applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (art. 445 c.p.p., in tal senso: Sez. 5^, 13/12/1993-27/1/1994, n. 978,
Zanicotti, riv. 197061; Sez. 6^, 1/6-14/9/1994, n. 9928, Esposito, riv. 199095; Sez. 6^, 3/5-20/7/1995, n. 1760, D'Amato; Sez. 3^, 28/10- 24/11/1999, n. 13484, DEl'Utri, riv. 214815), non la estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro. Inoltre, non si applica la regola della preclusione del giudice di decidere sull'azione civile, prevista anch'essa dall'art. 444, comma 2, c.p.p., e il giudice dell'impugnazione non può non pronunciarsi sull'appello proposto dalla parte civile (Sez. 6^, 5/5- 17/9/1998, n. 9879, Pellegrini, riv. 213045). DE resto, la richiesta di applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p., in quanto possibile solo entro i termini di cui all'art. 446 c.p.p., presuppone necessariamente l'assenza di una decisione sulla responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. Un. 27/3-15/5/1992, n. 5777, Di Benedetto, riv. 191134), determinando un risparmio di attività processuale e una sollecita definizione del processo;
invece, l'istituto ex art. 599, comma 4, c.p.p. opera in appello, quando l'imputato ha già
visto accertata e dichiarata la sua responsabilità. Pur rappresentando entrambi gli istituti espressione dell'ampio potere dispositivo concesso alle parti dal nuovo codice di rito, è, così, evidente l'obiettiva diversità delle due situazioni processuali e, quindi, la ragione del diverso trattamento (Sez. 1^, 18/9-9/11/1990, n. 14666, Romano, riv. 185703). La rilevata diversità tra i due istituti esclude, dunque, la possibilità di estendere analogicamente al ed. patteggiamento in appello, la disposizione dell'art. 444, comma 2, c.p.p. che impone al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento nonostante l'accordo della parti sulla pena e la conseguente richiesta di applicazione della pena concordata, in tutti i casi in cui ricorrano presupposti dell'art. 129 c.p.p.. Tale possibilità neppure può farsi dipendere dalla diretta applicazione del principio dell'art. 129 c.p.p. o di quelli sulla rilevabilità di ufficio della inutilizzabilità delle prove o delle nullità assolute.
I predetti principi debbono essere coordinati, infatti, con la disposizione del primo comma dell'art. 597 c.p.p., a norma della quale "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti".
È, infatti, evidente che, in virtù del predetto principio, la rinuncia ai motivi dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati. Come anche recentemente è stato ripetutamente affermato da questa Corte, deve, dunque, ritenersi che la inapplicabilità, nella procedura ex art. 599, comma 4, c.p.p., della disposizione dell'art. 444, comma 2, c.p.p., ed i principi in materia di effetto devolutivo dell'appello, di per se escludano l'obbligo del giudice di appello di valutare e motivare in merito a tutti quei punti che sono stati esaminati nella pronuncia del giudice di primo grado e che non abbiano costituito motivo di appello ovvero pur avendo costituito motivo di appello siano stati oggetto di rinuncia ex art. 599, comma 4, c.p.p.. Ciò è più evidente per quanto concerne la congruità della pena, posto che se l'accordo delle parti comporta una nuova determinazione della pena può considerarsi sufficiente che il giudice nella motivazione della sentenza faccia comprendere di averla valutata e posto che, per altro verso, manca un interesse dell'imputato alla enunciazione dei motivi per i quali sia stata accolta una sua istanza (Sez. 6^, 15/11/1990-7/5/1991, n. 5080, Savarese, riv. 187563; Sez. 1^, 24/5-19/7/1995, n. 8058, Di Stefano, riv. 202149) Sez. 7^, ord. n. 40767 del 15-11-2001 (cc. del 17-10-2001), Pugliese (rv 220428). Ma la necessità della motivazione deve escludersi anche per ciò che attiene la presenza o meno dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.: infatti proprio perché è già stata pronunciata in primo grado una sentenza di condanna, deve ritenersi che non sia necessaria neppure la semplice enunciazione anche implicita di avere effettuato una verifica di insussistenza dei suddetti presupposti, a meno che il giudice di appello ritenga di non potere accogliere la richiesta delle parti, per motivi che potrebbero essere attinenti anche alla ipotetica configurabilità di una causa di non punibilità, magari sopravvenuta, ma che sarà, e dovrà per disposto di legge, essere valutata in sede dibattimentale. Sez. 7^, ord. n. 40767 del 15-11- 2001 (cc. del 17-10-2001), Pugliese (rv 220428). Anche i motivi che invocano la nullità assoluta delle ordinanze dibattimentali del 10 marzo 2000, 26 maggio 2000, 5 febbraio 2001 e 7 maggio 2001 e, conseguentemente, della sentenza del tribunale per la mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale e per l'illegittimo rifiuto di un rinvio, nell'udienza del 24 marzo 2001, richiesto dal difensore che aveva aderito all'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine, debbono dichiararsi inammissibili in questa sede al pari di quelli, come sopra esaminati, che fanno leva sulla asserita necessità della verifica delle prove dei fatti addebitati anche in presenza di una rinuncia ai relativi motivi di appello.
Questi motivi tentano di sfruttare un principio, quello della rilevabilità di ufficio della nullità assoluta in ogni stato e grado del procedimento, che non è, invece, applicabile in presenza di una espressa rinuncia ai motivi di appello che le hanno dedotte avendo questa Corte ripetutamente chiarito che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 comma quarto c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 1^, sent. n. 21358 del 15-05-2003 (ud. del 04-03-2003), AR (rv 224505) atteso che nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l'art. 599 comma quarto c.p.p. conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità (Sez. 1^, sent. n. 16965 del 10-04-2003 (ud. del 29- 01-2003), Augugliaro (rv 224239); Sez. 7^, sent. n. 40767 del 15-11- 2001 (cc. del 17-10-2001), Pugliese (rv 220421). Per altro, come si chiarirà nell'esaminare i motivi del ricorso del RU, il motivo che fa leva sulla dedotta nullità delle ordinanze dibattimentali del 10 marzo 2000, del 26 maggio 2000, del 5 febbraio 2001 e del 7 maggio 2001 non potrebbe essere condiviso nel merito. La rilevata inammissibilità dei motivi che li sostengono conduce all'accertamento della inammissibilità dei ricorsi in esame. Considerato, in ordine al ricorso proposto nell'interesse di TO TE,, che:
Come si è detto, il TE è stato condannato per il reato continuato di tentata rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 comma terzo n. 1 c.p. (sono state escluse, dal giudice di primo grado le altre aggravanti contestate) per avere, in concorso con LI UA, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia ai danni di AT LE, titolare di una industria conserviera (GO.Mar), compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di lire dieci milioni, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, atteso il repentino intervento delle forse dell'ordine (le quali traevano in arresto il TE) - reato commesso in Sant'AN Abate tra il settembre ed il novembre 1998 - capo AQ -.
Nel ricorso si afferma, anzitutto, che il giudice di merito ha ricostruito i fatti ponendo la condotta del TE "in un contesto che deve definirsi sostanzialmente illogico" attesa la difficoltà (logica) di spiegare la ragione per la quale una associazione camorristica di elevato e riconosciuto spessore criminale avrebbe dovuto servirsi del TE, che era solo il contabile di una impresa di TR, la ragione per la quale l'organizzazione avrebbe dovuto commettere il reato nei confronti di un imprenditore notoriamente insolvente;
l'errore, in particolare, è stato quello di assegnare alle dichiarazioni della parte offesa valenza di prova piena dei fatti da questa denunciati a seguito di un diverbio con il TE esclusivamente imputabile a "ragioni di viabilità". Si addebita, comunque, con il secondo motivo, che la Corte di merito non ha tenuto conto, come avrebbe dovuto, degli argomenti che sostenevano l'appello così tradendo le esigenze di completezza della motivazione.
Più in particolare è mancata la verifica della astratta possibilità del concorso dell'imputato nel reato di estorsione allo stesso addebitato mediante il compimento di attività incompatibili con le documentate menomazioni fisiche di cui lo stesso è affetto. Il secondo motivo, in assenza di una più precisa specificazione dei motivi che sarebbero stati ignorati dalla Corte di merito, può essere ritenuto senz'altro inammissibile per la sua evidente genericità tranne che per il profilo che valorizza le menomazioni fisiche denunciate dall'imputato, in relazione al quale la censura deve ritenersi infondata dato che dalla motivazione della sentenza di merito affiora con chiarezza che le predette menomazioni non sono affatto ritenute incompatibili con le attività di sollecitazione, alla parte offesa, del pagamento delle somme pretese dal IG, correo del TE, e dato che deve, pertanto, senz'altro negarsi il vizio di motivazione che, con il motivo in esame, viene addebitato alla Corte di merito.
Inammissibile è, poi, il primo motivo.
L'art. 606 c.p.p. non prevede, tra i possibili motivi di ricorso per cassazione, quello di insufficiente o errata valutazione degli elementi di prova.
Infatti, il primo comma, lett. e) della predetta norma consente il ricorso per cassazione per ragioni attinenti alla struttura della motivazione della sentenza solo se questa manchi del tutto (o sia meramente apparente) o si riveli, nel testo stesso del provvedimento impugnato, contraddittoria al punto da non consentire la ricostruzione di un coerente iter logico giustificativo della decisione. Deve ritenersi, pertanto, normativamente esclusa la possibilità di sollecitare alla Corte di cassazione un apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello compiuto dal giudice di merito o anche una verifica della tenuta logica della pronuncia del giudice di merito mediante il raffronto tra l'apparato argomentativo che la sostiene ed altri possibili ed auspicati modelli di ragionamento mutuati dall'esterno dato che, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in se completo ed autonomo, il sindacato di legittimità deve ritenersi limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in se e per se considerata necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili con altri (sent. S.U. 23 giugno 2000 n. 12 Jakanni rv 216260). Necessario corollario di questa premessa è che il controllo di legittimità della Corte di Cassazione non deve affatto stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione possibile del fatto, ne' deve condividerne la giustificazione, ma può e deve solo verificare se tale giustificazione sia logicamente plausibile (sent. 31 gennaio 2000 n. 1004 Moro rv 215745). Nel caso in esame il ricorrente non ha denunciato, con il suo ricorso, una mancanza o incoerenza della motivazione della sentenza impugnata, ma solo la inadeguatezza della prova diretta tratta dalle accuse della parte offesa ad essa contrapponendo solo un argomento logico, basato sulla asserita difficoltà di ammettere che una organizzazione criminale di elevato spessore potesse servirsi di un uomo come il TE, che sostanzialmente sollecita un diverso apprezzamento della prova valorizzata dal giudice di merito e di quella indiziaria dallo stesso indicata.
Il ricorso in esame deve essere pertanto, disatteso. Considerato, in ordine al ricorso presentato nell'interesse di ZO AS, che:
Lo ZO, come precisato, è stato ritenuto colpevole del reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p. e condannato, con l'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 e le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni due di reclusione.
Nel ricorso si afferma che è mancata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche che il giudice di merito non avrebbe potuto negare se solo avesse tenuto conto della collaborazione fornita dall'imputato per l'accertamento dei fatti. È così evidente che il motivo muove da una lettura errata delle sentenze di merito dalle quali risulta che, contrariamente a quanto si afferma nel predetto motivo, le attenuanti generiche sono state concesse con giudizio di prevalenza e delle stesse si è regolarmente tenuto conto nella sentenza di primo grado in cui la pena base di anni tre è stata ridotta, proprio per le attenuanti generiche, ad anni due.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo che lo sostiene.
Considerato, in merito al ricorso presentato da D'ON AN, che:
Il D'ON è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1.100 di multa per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p., aggravato (capo A) e per il reato di estorsione commesso, in concorso con De EG IE, LL OA RI e AN ES, ai danni di FA AR, titolare di una azienda operante nel settore metalmeccanico(cap AS).
Nel ricorso si afferma: 1) che il giudice di merito non riesce a spiegare con motivazione logicamente coerente, la ragione per la quale si sarebbe dovuto assegnare miglior credito al collaborante AN (che indica il D'ON tra gli autori della estorsione) piuttosto che alla parte offesa, che invece riconosce che il D'ON è intervenuto solo per fornirgli aiuto;
2) che è irrazionale la illazione che consente alla corte di merito di trarre dalla asserita prova della partecipazione del D'ON alla estorsione quella della associazione dello stesso alla organizzazione criminale;
3) che è irrazionale desumere elementi di prova della partecipazione dell'imputato alla associazione criminale dalle frequentazioni dello stesso con i LL dato che queste frequentazioni sono agevolmente spiegate dal rapporto di parentela che lega l'imputato ai LL;
4) che la presunzione tratta dalla partecipazione del D'ON alla riunione in cui sono state progettate alcune estorsioni non tiene conto che lo stesso non è stato accusato di concorso in queste estorsioni;
5) che la presunzione tratta dalla partecipazione del D'ON all'omicidio del D'Auria ignora che nel procedimento relativo a questo omicidio l'accusa nei confronti del D'ON è stata archiviata. Nessuno dei predetti motivi può essere condiviso.
Il primo non considera, infatti, che la Corte di merito non ha ignorato affatto le dichiarazioni della parte offesa (che ha riferito di essersi rivolta al D'ON per chiedergli di sostenere i suoi interessi nei confronti dei LL) ma ha, anzitutto, considerato, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, non del tutto credibili queste dichiarazioni ed ha, poi, negato che esse possano bastare per escludere la partecipazione dell'imputato alla estorsione dato che il concorso potrebbe essere escluso solo se l'intervento fosse stato esclusivamente motivato dalla volontà di azione nell'interesse della vittima e che tale volontà deve nel caso concreto escludersi essendosi il D'ON prestato a favorire le trattative mettendo a disposizione la sua casa e così rivelando di non avere sposato gli interessi della vittima, per la quale, secondo la Corte di merito, potrebbe solo supporsi che abbia operato per ridurre le pretese estorsive senza tuttavia dimenticare gli interessi della organizzazione criminale della quale, del resto, faceva parte.
Ci si trova, cioè, al cospetto di un apprezzamento che, in quanto congruamente motivato, deve considerarsi, alla stregua dei principi già esposti, incensurabile in questa sede.
Anche il secondo ed il terzo motivo sono frutto di una lettura solo parziale della motivazione della sentenza impugnata, nella quale si chiarisce come la prova della partecipazione dell'imputato alla organizzazione criminale sia tratta non solo e non tanto dalla partecipazione del D'ON alla estorsione ai danni dell'FA ma dalle dichiarazioni concordanti del AN e dell'FE circa la partecipazione del D'ON alla fase preparatoria dell'omicidio del D'Auria ed alla elaborazione dei piani per estorsioni ai danni di altri e soprattutto dagli accertamenti della Polizia e dei Carabinieri circa le assidue frequentazioni del D'ON non solo con i LL ma anche con altri esponenti dell'organizzazione criminale (Di EG EN, lo stesso FE, il AN ed il Di EG IE - vedasi pag. 45/47 della sentenza di primo grado che riporta la relazione di servizio dei Carabinieri circa i rapporti del D'ON con i predetti affiliati della organizzazione) ai quali il D'ON non è affatto legato da vincoli di parentela. A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado, alla cui motivazione è necessario fare riferimento per integrare la motivazione della sentenza di appello, che alla sentenza di primo grado rinvia, si precisa che gli incontri del D'ON con i LL, come accertati dai Carabinieri, non erano affatto di carattere conviviale o di cortesia, ma rivelavano inequivocamente il suo fattivo contributo nel servizio di scorta del LL OA, dato che era stato visto eseguire servizio di vigilanza della abitazione del predetto camorrista - p. 47 della sentenza di primo grado -. Essi si rivelano, così, infondati per la assoluta erroneità del presupposto di fatto sul quale si basa il primo e la radicale inconsistenza dell'argomento logico opposto con il secondo sulla base, per di più, anche in questo caso, di una incompleta lettura della motivazione della sentenza. Gli altri due motivi si risolvono in argomenti logici che affondano le loro radici in presupposti di fatto mai dedotti nelle fasi di merito e perciò non accertati nella sede appropriata e non più accertabili, quindi, in questa sede. Per altro l'argomento che anima i predetti motivi non può certo dirsi apprezzabile logicamente data la difficoltà di trarre elementi di prova della estraneità di un soggetto ad un episodio delittuoso dalla mera assenza di una iniziativa giudiziaria nei confronti dello stesso.
Considerato, in ordine ai motivi presentati nell'interesse di RU AR, che:
Con il primo motivo si denuncia la "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, erronea applicazione dell'arte 525 c.p.p., questione di illegittimità costituzionale". Si sostiene, in particolare, che la Corte di merito ha errato nel disattendere il motivo con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza perché pronunciata a seguito di dibattimento nel quale, essendo modificata la composizione del collegio, il tribunale ha dato lettura, nonostante il dissenso della difesa, delle deposizioni testimoniali assunte nelle precedenti udienze. In tal modo, infatti, si afferma, è stato anzitutto violato il principio di immutabilità del giudice stabilito, a pena di nullità assoluta ed insanabile dall'art. 525 comma secondo c.p.p., il quale impone che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento se è vero che la partecipazione al dibattimento implica l'effettivo svolgimento della attività dibattimentale di acquisizione della prova e di risoluzione mediante atti ordinatori delle questioni interinali incidentali afferenti la fase del giudizio.
Si aggiunge che è stato comunque violato anche il principio dell'art. 514 c.p.p. che consente l'utilizzabilità delle prove acquisite mediante lettura solo nei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512 bis e 513 c.p.p.. È ben vero, si conclude, che l'art. 190 bis c.p.p. esclude l'applicazione dei principi richiamati per i processi di cui all'art. 51 c.p.p., ma tale norma si rivela in contrasto con il quarto e quinto comma dell'art. 111 della Costituzione a norma delle quali il processo deve essere regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova consentendo la deroga di tale principio solo nei casi di accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di condotta illecita.
Questo motivo è ripetuto ed ulteriormente sviluppato anche nel ricorso di MA PE secondo il quale il giudice di secondo grado ha errato nel "disattendere, con motivazione meramente apparente, le doglianze della difesa relative alla violazione del disposto di cui all'art. 425 c.p.p.". Si chiarisce, in altri termini, che per ben quattro volte, nelle udienze del 10 marzo 2000, del 26 maggio 2000, del 5 febbraio 2001 e del 7 maggio 2001 il tribunale, rilevando la diversa composizione del collegio, ha ritenuto di potere rinnovare il dibattimento dando lettura delle deposizioni dei testi sentiti nelle precedenti udienze nonostante il dissenso espresso dei difensori.
A tale vizio si aggiunge, secondo il MA, quello di nullità delle attività svolte nella udienza del 24 marzo 2000. celebrata in assenza dei difensori di fiducia che avevano comunicato di aderire ad una astensione dalle udienze deliberata dalla Camera penale di Napoli e senza assegnazione di termine a difesa ai difensori di ufficio, che pure lo avevano chiesto.
Entrambi i motivi, che si esaminano congiuntamente per la loro evidente connessione, debbono essere disattesi. Quello relativo alla validità delle attività svolte nella udienza del 24 marzo 2000, dedotto solo dal MA, sembra anzitutto ignorare che, come ripetutamente chiarito da questa Corte, l'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., solo quando l'adesione del difensore all'agitazione venga tempestivamente comunicata al giudice procedente (Sez. 5^, sent. n. 6023 del 21-05-1998 (cc. del 22-04-1998), Sereni (rv 210539) e che comunque il giudice, nel caso di tempestiva comunicazione della astensione dalle udienze in adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni della categoria professionale, non è assolto dal dovere di operare un bilanciamento fra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del processo e può, quindi, legittimamente negare la sospensione del dibattimento quando ritenga prevalente l'esigenza pubblica, quale quella collegata alla eventuale esistenza di imminenti cause estintive, all'esaurimento prossimo dei termini di fase della custodia cautelare e simili. (Sez. 2^, sent. n. 3795 del 23-04-1997 (cc. del 03-02-1997), IN (rv 207558).
Nel caso in esame è indubbiamente vero che il tribunale ha disatteso l'istanza di sospensione della udienza rilevando, anzitutto, che la astensione degli avvocati dalle udienze doveva ritenersi illegittimamente proclamata senza il rispetto dei termini di preavviso e perché, comunque, non comunicata.
Ma certo è che il rigetto è stato anche legato, con un argomento subordinato di per se sufficiente per giustificare il provvedimento, ad esigenze di celerità del processo in concreto riscontrate e non contestate, con il motivo in esame.
Nè la nullità può farsi dipendere dal rifiuto di concessione, ai difensori di fiducia, di un termine a difesa;
anzitutto il diritto del difensore alla concessione di un termine per preparare la difesa è riconosciuto dall'art. 108 c.p.p. solo nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità o di abbandono della difesa, da parte del difensore di fiducia, non in quello, ricorrente nel caso in esame, di designazione del sostituto del difensore di fiducia assente, in secondo luogo si tratterebbe di una nullità non eccepita tempestivamente e perciò sanata.
È stato precisato, infatti, da questa Corte che la mancata concessione di un termine a difesa, quale previsto dall'art. 108 c.p.p., nell'ipotesi di nomina di nuovo difensore (conseguente a rinunzia, revoca, incompatibilità del precedente, ovvero nell'ipotesi di abbandono da parte dello stesso) determina nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore con la conseguenza che detta nullità dev'essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo, costituito, nell'ipotesi data, dal provvedimento di diniego del termine in questione (Sez. 5^, sent. n. 20475 del 24-05-2002 (ud. del 14-02- 2002), Avini (rv 221905).
Il motivo che investe la utilizzabilità delle prove acquisite al dibattimento mediante lettura delle dichiarazioni rese nelle precedenti udienze innanzi ad un collegio diversamente composto presuppone la possibilità di condividere i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 190 bis c.p.p., (così come novellato dalla legge 1/3/2001 n. 63) suggeriti dal MA dato che tale norma, come quest'ultimo ricorrente espressamente riconosce, consente, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p., ed anzi prescriverla lettura delle dichiarazioni di testimoni e di imputati di reati connessi rese in sede di incidente probatorio o in dibattimento, nel contraddittorio con le persone nei cui confronti le dichiarazioni debbono essere utilizzate, a meno che l'esame non riguardi fatti o circostanze diverse da quelle che sono state oggetto dei precedenti esami che il giudice o taluna delle parti non ritenga assolutamente necessaria l'audizione, sulla base di specifiche esigenze, . È stato infatti chiarito da questa Corte che la predetta norma si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice (sent. 9/8/2001 n. 31072 - ud. 4/4/2001- Carta;
sent. 18/12/2002 n. 42876 -ud. 8/5/2002 - Madonia). Ma il predetto dubbio è stato già fugato da questa Corte nella sentenza n. 29826 del 27-07-2001 (ud. del 12-06-2001-Bagarella) che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma secondo e 190 bis cod. proc. pen. che, per i delitti di criminalità organizzata indicati nell'articolo 51 comma 3 bis cod. proc. pen., impone al giudice di ammettere la ripetizione dell'esame della persona che abbia già reso dichiarazioni acquisite attraverso la lettura dei verbali solo a condizione della assoluta necessità del nuovo esame, in quanto la differente modalità di assunzione della prova, rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, risponde alla "necessità di evitare l'usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione". Con il secondo motivo si denuncia "mancanza e manifesta illogicità della motivazione addebitandosi alla Corte di merito l'omessa considerazione della istanza di rinnovazione del dibattimento in appello mediante l'audizione dei due cc.dd. collaboranti LT e AN".
Il motivo è del tutto privo di fondamento non solo perché la Corte di merito ha espressamente chiarito, anche con riferimento alla specifica posizione del RU, che nessuna esigenza vi è di ulteriori chiarimenti dei due cc.dd. collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state affatto chiare e debbono perciò considerarsi, in quanto riscontrate da numerosi elementi, sufficienti per provare il fatto che è al RU addebitato, ma soprattutto perché la genericità del motivo di appello con il quale era stata richiesta la rinnovazione del dibattimento ("ai fini di una esatta conoscenza della vicenda processuale, sarebbe opportuno rinnovarsi il dibattimento per riesaminare i testi i quali in numerose occasioni hanno reso dichiarazioni tra loro contraddittorie, rendendo fosco il quadro accusatorio") avrebbe addirittura escluso la necessità di una motivazione delle ragioni del rigetto della istanza, che, appunto per la sua genericità, poteva assumere solo il ruolo di una sollecitazione, al giudice, per l'esercizio del potere di disporre di ufficio la rinnovazione del dibattimento ai sensi del secondo comma dell'art. 603 c.p.p..
In proposito deve, infatti, rilevarsi che, in tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, il giudice ha anche la possibilità di provvedere senza espressa istanza della parte formulata come motivo di gravame, ben potendo l'istanza essere avanzata quale richiesta diretta a provocare l'esercizio del potere di ufficio ex art. 603 cod. proc. pen., ma non ha obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga di non esercitare il predetto potere perché diverso è il rilievo delle differenti situazioni previste rispettivamente dal comma primo (rinnovazione come oggetto dei motivi di appello) e dal comma terzo cod. proc. pen. (rinnovazione quale espressione del potere integrativo di ufficio) circa l'onere di motivazione del provvedimento dispositivo posto che nel primo caso, in virtù dell'effetto devolutivo, si deve mantenere l'indagine circoscritta all'esame delle ragioni esposte e di queste adeguatamente valutare la fondatezza;
nel secondo caso, in virtù del principio della presunzione di completezza dell'indagine dibattimentale di primo grado, soltanto al positivo esercizio del potere di disporre la rinnovazione totale o parziale del dibattimento deve corrispondere la constatazione dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti e della conseguente assoluta necessità della rinnovazione medesima.
Considerato, in ordine al ricorso proposto nell'interesse di De EG ES, che:
Il primo motivo, che è riferito alla condanna dell'imputato per il reato di estorsione in danno di AN EN (capo F), addebita alla Corte di merito di avere dato credito alle accuse del collaborante AN ES nonostante la loro imprecisione, atteso che costui colloca il fatto nell'anno 1993 quando la vittima lo colloca nel 1994; in altri termini si sostiene che le accuse non sono state riscontrate dalle dichiarazioni del propalante, come ritenuto nella sentenza impugnata ove ci si attarda sulla possibilità di una condanna nonostante la correzione di data perché non vi sarebbe immutazione del fatto, così trascurandosi l'esame della reale doglianza contenuta nel motivo... di appello, che riguardava, invece, la valenza dell'asserito riscontro. Il motivo è del tutto privo di fondamento perché il tribunale, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, spiega puntualmente il contrasto addebitandolo ad errore della parte offesa, che è molto precisa nel confermare la presenza del De EG agli episodi di estorsione, anche se tenta di minimizzarne l'apporto (pag. 80 della sentenza di primo grado) e perché la Corte si riporta inequivocamente a tale spiegazione, che condivide) soffermandosi, è vero, sulla possibilità giuridica della modificazione della data di consumazione del reato ma non per questo trascurando di rimarcare come le indicazioni della parte offesa dovessero considerarsi precise e circostanziate e pertanto sufficienti per riscontrare le accuse del propalante (pag. 95 della sentenza di secondo grado). Vi è, cioè, contrariamente a quanto asserito nel motivo in esame, un espresso apprezzamento degli elementi di prova che sostengono l'accusa; apprezzamento che, in quanto immune da vizio logico, non è censurabile in questa sede.
Se, poi, con il motivo in esame si fosse voluto sollecitare una diversa valutazione degli elementi di prova considerati dal giudice di merito, il motivo dovrebbe considerarsi addirittura inammissibile perché non riconducibile alle categorie dei motivi indicati dalla disposizione dell'art. 606 comma primo lett. e) c.p.p., per la quale, come è stato ripetutamente chiarito da questa Corte, anche nel corpo di questa motivazione, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza e manifesta illogicità della motivazione stessa che risulti dal testo del provvedimento impugnato in quanto il limite stabilito dalla predetta disposizione preclude alla Corte di Cassazione non solo la possibilità di sovrapporre delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'appartato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, atteso che, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in se compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in se e per se considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (sent. Sez. U 23 giugno 2000 n. 12 Jakani rv 216260). Con il secondo motivo si sostiene che nessun elemento è stato indicato dal giudice di merito per riscontrare le dichiarazioni dei collaboranti circa la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso.
Ma il motivo ignora evidentemente che nella sentenza impugnata la partecipazione dell'imputato alla estorsione in danno di EN AN è considerata, di per se, anche un riscontro delle accuse relative alla partecipazione dell'imputato alla organizzazione criminale che tale estorsione ha commesso data la perfetta assonanza delle modalità di esecuzione di questa estorsione con quelle proprie della organizzazione.
Non vi è, dunque, alcuna violazione della disposizione dell'art. 192 c.p.p. che conferisce alle dichiarazioni rese dalla persona imputata in procedimento connesso a norma dell'art. 12 la valenza di meri elementi di prova da valutare assieme agli altri elementi e per ciò stesso di per se insufficienti.
Cosiderato, in ordine al ricorso presentato nell'interesse di IG UA, che:
Come è stato chiarito il IG è stato ritenuto colpevole del reato associativo (capo A) e le estorsioni ai danni di RO AR, rappresentante della cooperativa agricola Geen Coop, (capo AE), di PP AR ed altri industriali conservieri (capo AG), di AP PE, coordinatore della cooperativa agricola La Perla Rossa (capo AH), di OT TO (capo AI), di LA GI (capo AL), di OL PE, socio della società TI TR (capo AO), di RI EO, presidente della Cooperativa agricola P.O.A. (capo AP), di LE AT, titolare della industria conserviera GO.MA (capo AQ), di AR PE, amministratore della cooperativa agricola La LM (capo AT), nonché del reato di violenza privata, così riqualificato il reato contestato nel capo AF, in danno di PP AN.
Nel ricorso si denuncia la violazione dell'art. 606 lett b) in relazione all'art. 416 bis e 629 c.p. e la violazione dell'art. 606 lett e) per difetto e contraddittorietà della motivazione. Si sostiene, in particolare, che la prova a carico dell'imputato è tratta solo dalle dichiarazioni di un collaborante, il AN ES, che si è limitato ad indicare l'attività lavorativa dallo stesso svolta, senza punto fornire elementi rivelatori della conoscenza, da parte dello stesso, del contesto in cui operava. Il motivo si risolve in una asserzione che la semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata smentisce frontalmente. Per il reato di cui al capo AE la sentenza chiarisce espressamente, infatti, che le accuse del collaboratore di giustizia, che ha riferito di avere effettuato la richiesta estorsiva in compagnia del IG, che pertanto era ben consapevole della operazione, sono state confermate dalla parte offesa (pag. 131); per il reato di cui al capo AG la sentenza chiarisce che è proprio la parte offesa a riferire di avere consegnato il denaro al IG (p. 132), per il reato di cui al capo AH la sentenza chiarisce che la prova della responsabilità del IG è fornita proprio dalla dichiarazione della parte offesa, che dal IG personalmente ha ricevuto la richiesta estorsiva (p. 135), per il reato di cui al capo AL vi è ancora una volta, nella motivazione della sentenza impugnata, specifica precisazione circa la prova della diretta partecipazione alla estorsione del IG, che la parte offesa indica come autore diretto della richiesta estorsiva (p. 137), per il reato di cui al capo AO la sentenza impugnata riconosce che la parte offesa ha tentato di escludere la responsabilità del IG affermando di avere ricevuto da guesto solo una richiesta di un prestito ma chiarisce come la prova del reale contenuto della richiesta sia stata acquisita, oltre che dalla inverosimiglianza della predetta versione, da un appunto sequestrato proprio al IG (ed all'FA al quale il IG si accompagnava), in occasione del suo arresto, contenente un elenco delle vittime delle estorsioni nel quale è ricompreso anche il nominativo del OL con indicazione la somma che questo ha riconosciuto di avere sborsato a titolo di prestito e dal coordinamento di tale indizio con quello più generale tratto dall'accertamento della partecipazione del IG al gruppo criminale operante nella zona per la consumazione di estorsioni ai danni degli operatori economici (p. 139-140), per i reati di cui ai capi AP, AQ ed AT, infine la sentenza richiama le dichiarazioni delle parti offese, che hanno riferito di avere ricevuto proprio dal IG le richieste estorsive (p. 142-143 e 149). Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
Con il secondo motivo si sostiene che la pena inflitta non può considerarsi congrua "alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 c.p.". La genericità del motivo si rivela in tutta la sua portata se solo si considera che esso neppure indica quali specifiche ragioni siano state dedotte nell'atto di appello per sostenenre la censura sulla misura della pena inflitta dal giudice di primo grado ne', soprattutto, indica le ragioni, tra quelle indicate nell'atto di appello, che la Corte avrebbe ignorato nel confermare le valutazioni, quanto alla dosimetria della pena, del giudice di primo grado. Il motivo non rispetta, cioè, il requisito di specificità richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p., a pena d'inammissibilità, il quale implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello d'indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi avanzati ed esercitare quindi il proprio sindacato. Sez. 1^, sent. n. 5161 del 31-01-1996 (ud. del 18-10- 1995), Arra (rv 203513); Sez. 2^, sent. n. 8803 del 08-07-1999 (cc. del 27-05-1999), Albanese (rv 214249); Sez. 1^, sent. n. 2778 del 05- 03-1994 (cc. del 17-11-1993), Settecase (rv 196795). Anche questo motivo deve essere pertanto dichiarato inammissibile. L'inammissibilità di entrambi i motivi, poi, determina l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto, in ordine al ricorso presentato nell'interesse di AN ES, che:
Il AN, come si è chiarito nella prima parte di questa motivazione, è stato condannato sia per il reato associativo sia per le estorsioni indicate nei capi B, H, F, L (ritenuto il tentativo), M, N, 0, Q, S, T, V, AC, AD, AF, riqualificato come violenza privata, AG, AH, AS, AT.
La pena inflitta, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 legge 203/91, è stata determinata in anni 6 e mesi 4 di reclusione e lire quattro milioni e cinquecentomila multa applicando per la continuazione un aumento della pena base di mesi quattro di reclusione e lire 500.000 di multa per il reato associativo, di mesi tre di reclusione e lire 200.000 di multa per ciascuna delle estorsioni contestate nei capi B, F, H, .M, M, N, 0, Q, S, AD, AH, AS, AT, e di mesi due di reclusione e lire 100.000 di multa per ciascun altro reato.
Nel ricorso si sostiene che manca una adeguata motivazione che in qualche modo giustifichi il complessivo aumento della pena per la continuazione stabilito dal tribunale e confermato dalla Corte di merito.
Il motivo deve essere disatteso.
È vero che l'aumento per la pena pecuniaria è vicino al massimo consentito, ma quello per la pena detentiva si attesta in misura media tra la minima e la massima pena irrogabile.
Ciò esclude la necessità di specifica motivazione sui criteri dell'aumento avendo questa Corte ripetutamente chiarito che l'irrogazione di una pena o di un aumento di pena per la continuazione, in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice ed, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione Sez. 6^, sent. n. 10408 del 17-07-1990 (cc. del 15-12-1988), RE (rv 184918) ; Sez. 2^, sent. n. 320 del 14-01-1984 (cc. del 03-06-1983), Ferrante (rv 162112); Sez. 6^, sent. n. 10408 del 17-07-1990 (cc. del 15-12-1988), RE (rv 184918).
Per altro la Corte non si è sottratta affatto all'obbligo di motivazione delle ragioni che hanno determinato il rigetto del motivo relativo alla misura complessiva della pena avendo chiarito, a fronte di una doglianza che valorizzava solo il comportamento processuale tenuto dall'imputato, che ha collaborato con gli inquirenti, godendo per questo della riduzione di pena prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991, come l'aumento di pena non potesse considerarsi eccessivo data da gravita di reati sanzionati con pena già "ampiamente" ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche.
Nè vi è spazio per ritenere giuridicamente scorretto il criterio di determinazione degli aumenti posto che nessuna norma vieta al giudice di merito di calcolare l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satelliti anziché unitariamente e che qualora il giudice applichi in tal modo l'aumento di pena, attua solo un'operazione volta a recuperare l'autonomia delle singole violazioni e a comparare i risultati del cumulo giuridico con quelli del cumulo materiale (Sez. 6^, sent. n. 7614 del 30-06-1988 (cc. del 17-05- 1988), Grassi (rv 178750).
Considerato, in ordine al ricorso proposto nell'interesse di MA PE, che:
Sul primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del MA, ritenuto colpevole solo del reato associativo, si è detto esaminando il primo motivo del ricorso del RU. Resta solo da esaminare, quindi, il secondo motivo con il quale si addebita alla Corte di merito l'errore di avere dato credito alle propalazioni dei "loquens" senza tenere conto che tali dichiarazioni sono de relato, che ZO parla conoscendo i contenuti delle dichiarazioni di FE e AN, che vi sono, nelle dichiarazioni, numerose incongruenze e contraddizioni perché: a) ZO riferisce solo di avere saputo dal MA che lo stesso avrebbe partecipato nella consumazione del tentato omicidio AR e dell'omicidio di DE OR ed è contraddetto, così, da FE, che non indica l'imputato tra i soggetti che hanno partecipato all'omicidio del DE OR confermando solo la partecipazione dello stesso al tentato omicidio di AR;
b) lo ZO riferisce di una riunione nel ristorante RIstella narrando circostanze del tutto inverosimili (es. LL OA non avrebbe partecipato perché sorvegliato speciale, quando tale condizione non impedisce al DI EG IE, anch'esso sorvegliato speciale, di partecipare); c) lo ZO riferisce che il MA, nell'allontanarsi dal luogo in cui è stato consumato l'omicidio dello ZO ha acquistato 4/5 pacchetti di sigarette per giustificare alle Forze dell'ordine, ove necessario, la sua presenza nel posto senza tenere conto che la condizione di latitante del MA e la circostanza che lo stesso era ben conosciuto alla Polizia giudiziaria di Castellammare non rendeva utilizzabile una siffatta giustificazione d) lo ZO riferisce che MA avrebbe iniziato la sua collaborazione partecipando all'omicidio del AR (ottobre 1995) e al contempo addebita allo stesso di avere anche partecipato all'omicidio di DE OR, che è stato anteriormente consumato;
e) l'FE si limita a riferire di conoscere il MA perché associato al gruppo criminale ma di non sapere "chi lo ha portato"; f) riferisce di avere saputo che il MA ha partecipato all'omicidio del AR contraddicendo il AN, che, invece, nega la partecipazione del MA al predetto omicidio;
g) l'FE, che ha detto di avere partecipato al gruppo criminale per "cinque - sei - sette mesi, un anno", riferisce che il MA è stato coinvolto anche nell'omicidio di LE, che è stato commesso due anni dopo quello del AR così rivelando di avere mentito o sul primo episodio o sul secondo;
h) l'FE omette, nei suoi primi interrogatori, di indicare il MA tra i componenti del gruppo criminale;
i) tutti i collaboratori escludono la presenza del MA alle riunioni del gruppo criminale.
Concludendo, si afferma che, dovendosi ritenere inattendibili sia l'FE che lo ZO ed il AN, manca del tutto la prova della partecipazione del MA alla organizzazione criminale, della quale, semmai, avrebbe potuto supporsi che fosse un concorrente esterno se si fosse riusciti a dimostrare che il suo contributo è stato causalmente rilevante.
Come è evidente, il motivo (che riproduce testualmente il corrispondente motivo di appello) si risolve nella indicazione di una serie di argomenti logici (punti b, c, e, h) t che, secondo il ricorrente, dovrebbero incrinare la credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (FE, ZO e AN) e delle loro accuse e nella indicazione di qualche contrasto all'interno di queste dichiarazioni (punto d e g) e tra le diverse dichiarazioni (punti a, f, i).
Ma gli argomenti logici, in quanto diretti ad evidenziare delle ragioni di perplessità del tutto opinabili, sollecitano solo un diverso apprezzamento della credibilità delle dichiarazioni dell'FE, dello ZO e del AN che è improponibile nel giudizio di legittimità. Le contraddizioni, quando non denunciano solo il diverso livello di conoscenza tra i diversi dichiaranti, possono essere sciolte con la lettura della sentenza di primo grado, che, soprattutto per le dedotte contraddizioni interne alle diverse dichiarazioni, fornisce esaustive spiegazioni come nel caso della contraddizione logica indicata nel punto g), in relazione alla quale si chiarisce che l'FE ha solo sospeso, dopo un primo periodo, la sua partecipazione al gruppo criminale, essendone stato allontanato, per farvi successivamente ritorno, o come nel caso della contraddizione in cui sarebbe caduto lo ZO quando ha riferito che MA avrebbe iniziato la sua collaborazione partecipando all'omicidio del AR (ottobre 1995) e al s contempo addebita allo stesso di avere anche partecipato all'omicidio di DE OR, che è stato anteriormente, consumato, in relazione alla quale dalla sentenza di primo grado (p. 61 e pag 218)affiora come il MA abbia collaborato per la consumazione dell'omicidio di DE OR proprio per acquisire un merito che potesse dimostrare la sua affidabilità e agevolare il suo accesso nel gruppo. Nè migliore sorte può ricevere la censura che propone di ricondurre la collaborazione del MA nell'ambito della fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, posto che il giudice di merito ha accertato che il predetto imputato era considerato dagli altri associati un vero e proprio componente del gruppo criminale.
Anche il ricorso del MA deve essere pertanto rigettato. Considerato, in merito al ricorso presentato nell'interesse di LL AN (di NO), che:
Come si è già chiarito, LL AN è stato ritenuto colpevole del reato associativo e della estorsione in danno di AN EN (capo G.).
Nel ricorso proposto dal difensore si denuncia, anzitutto, che l'accusa nel confronti del LL AN si basa solo sulle dichiarazioni della parte offesa del reato di estorsione di per se insufficienti, in assenza di indicazioni che in qualche modo rivelino anche la partecipazione dell'imputato alla organizzazione criminale. Il motivo, così come ulteriormente sviluppato con memoria tempestivamente depositata, è fondato, per la parte relativa alla conferma della condanna dell'imputato per il reato di estorsione, dato che nella sentenza impugnata non vi è traccia di motivazione sulle censure mosse da quest'ultimo alla sentenza di condanna pronunciata, per il predetto reato, dal giudice di primo grado. Lo stesso non può dirsi per la statuizione relativa al reato associativo, in relazione al quale la sentenza impugnata chiarisce espressamente come la prova della partecipazione dell'imputato alla associazione criminale possa essere tratta non solo dalle dichiarazioni dei collaboranti FE e AN ma anche dagli accertamenti eseguiti dalle Forze di polizia che, attraverso reiterati appostamenti, hanno constatato come il LL fosse un componente della scorta del fratello OA (pag. 155), riscontro, questo che, come si evince dalla motivazione della sentenza, la Corte di appello considera di per se sufficiente e che pone la decisone al riparo dall'effetto indotto dall'annullamento, per assenza di motivazione, della pronuncia sulla responsabilità del reato di estorsione.
Rigettando nel resto il ricorso, la sentenza deve essere pertanto annullata solo per la parte relativa alla responsabilità del predetto imputato in ordine al reato di estorsione a lui addebitato e rinviata, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Considerato, in ordine al ricorso presentato nell'interesse di LL OA (di NO) che:
Il LL OA è stato ritenuto colpevole delle estorsioni dei capi B, C, D, G, H, E, N, S, U, AC, AE, AG, AH, AU, AS, AT, del tentativo di estorsione in danno di TA EM (così riqualificato il fatto contestato nel capo L), dei reati di violenza privata in danno di D'ON RO (così riqualificato il fatto contestato nel capo R) e di PP AN (così riqualificato il fatto contestato nel capo AF).
Nel ricorso si denuncia "violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 629 e 628 c.p. e dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per difetto e contraddittorietà della motivazione, affermandosi testualmente che il LL OA "andava assolto da tutti i reati ascrittigli;
infatti erroneamente la Corte di appello ha ritenuto fondare il suo convincimento, analogamente ai giudici di prime cure, su una erronea valutazione di dichiarazioni, molto spesso contraddittorie o vaghe, raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale, soprattutto la difesa aveva evidenziato le inattendibili dichiarazioni del collaborante AN". Tale motivo non specifica, dunque, ne' la violazione di legge denunciata nella epigrafe ne' le contraddizioni logiche della motivazione della sentenza risolvendosi in una generica contestazione della attendibilità delle "dichiarazioni raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale" e di quelle del AN, in particolar modo.
Esso non rispetta, cioè, il requisito di specificità richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità. Il rigetto dei ricorsi di TE TO, D'ON AN, RU AR, De EG ES, AN ES, e MA PE e la accertata inammissibilità dei ricorsi di VA CH, LA RA, Di EG IE, LL PE, ES FO AR, VE AN, Di CC AL, ZO AS, IG UA e LL OA comporta la condanna degli stessi al pagamento, in solido, delle spese processuali.
VA CH, LA RA, Di EG IE, LL PE, ES FO AR, VE AN, Di CC AL, ZO AS, IG UA e LL OA debbono essere anche condannati, avuto riguardo ai profili di colpa, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che questa Corte ritiene di potere determinare, equitativamente, in euro 1200 (milleduecento) per il VA, il LA, il Di EG, il LL, il ES FO AR, il VE ed il Di CC ed in euro 600 (seicento) per lo ZO, il IG ed il LL.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta nell'interesse di RU AR;
annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di estorsione addebitato a LL AN (capo G) e rinvia per nuovo giudizio sul punto e rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli rigettando il ricorso nel resto;
dichiara inammissibili i ricorsi di VA CH, LA RA, Di EG IE, LL PE, ES FO AR, VE AN, Di CC AL, ZO AS, IG UA e LL OA e rigetta i ricorsi di TE TO, D'ON AN, RU AR, De EG ES, AN ES, e MA PE che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, il VA, il LA, il Di EG, il LL PE, il ES FO AR, il VE ed il Di CC al pagamento, alla Cassa delle Ammende, della somma di euro 1200 (milleduecento) ciascuno e lo ZO, il IG ed LL della somma di euro seicento.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2004