Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 2
La sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai delitti contro il patrimonio non ha riguardo soltanto al valore della cosa oggetto materiale del reato ma anche alla condotta dell'imputato nella sua globalità.
La circostanza attenuante del risarcimento del danno ha natura soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva, giacché, ai fini della sua configurabilità, è necessario che il pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa sia pienamente riequilibrato, non essendo sufficiente il solo ravvedimento del reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2010, n. 21014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21014 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. Presidente del 13/05/2010
Dott. CASUCCI Giuliano Consigliere SENTENZA
Dott. GALLO OM Consigliere N. 1980
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI OM rel. Consigliere N. 46675/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EB FE N. IL 04/01/1980;
avverso la sentenza n. 656/2009 CORTE a APPELLO di PALERMO, del 16/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI OM;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 16/9/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 15/10/2008, appellata da GE LI, dichiarato colpevole di rapina aggravata ai danni di Lo CO OM e, con la recidiva e la diminuente del rito, condannato alla pena di anni cinque, mesi 10 di reclusione e Euro 2000 di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) e e), in relazione all'art. 603 c.p.p. e art. 62 c.p., n. 6, per non aver concesso l'attenuante del risarcimento del danno e per aver rigettato la richiesta di escussione, al riguardo, della parie offesa;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 62 c.p., n. 4 e art. 597 c.p.p., comma 5 per non aver concesso la attenuante del danno di speciale tenuità, stante il modesto importo ricavato dalla rapina (Euro 200).
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 133 c.p., con riguardo alla pena inflitta, ritenuta eccessiva, non avendo la Corte tenuto conto della piena confessione resa dall'imputato, della circostanza che la rapina era stata compiuta senza l'ausilio di armi, del modico valore della somma oggetto del reato, del risarcimento del danno a favore della parte offesa, del comportamento processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 1) Con motivazione coerente e logica la Corte territoriale ha ritenuto inadeguata la somma di Euro 500, consegnata dai familiari dell'imputato alla parte lesa ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno, necessario per la concessione della predetta attenuante. (Sez. 1, Sentenza n. 28554 del 09/06/2004 Ud. (dep. 24/06/2004) Rv. 228846). La Corte ha rilevato che tale importo è sufficiente a ricoprire "a stento" una parte minima del danno materiale (occhiali e refurtiva in danaro), quantificando il danno effettivo, patrimoniale e non patrimoniale, in Euro 2000, valutate le modalità della "vile e feroce" aggressione e la perdita dei documenti (patente e carta d'identità) dalla cui rinnovazione occorre tempo e denaro. La "ratio" dell'attenuante, introdotta dal legislatore nel preminente interesse della vittima del reato, va individuata nell'incentivo ad un pronto e totale ristoro del danno risarcibile derivato dal reato, incentivo che sarebbe evidentemente vanificato se, nei confronti del colpevole, anche non abbiente, la prevista diminuzione di pena potesse operare solo in limiti assai più contenuti di quelli edittalmente previsti. Una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del bilanciamento degli interessi coinvolti impone di ritenere l'attenuante di natura soggettiva solo quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 c.p., ma non anche ai fini del suo contenuto, l'analisi del quale deve invece indurre a qualificarla come essenzialmente oggettiva. Infatti a favore della qualificazione dell'attenuante in senso oggettivo, sotto l'aspetto contenutistico, depongono concordi argomenti testuali, logici e sistematici. In primo luogo, nessun elemento, nella formulazione normativa, conduce a ritenere che il legislatore abbia assunto come fine dell'attenuante il ravvedimento del reo. Dal punto di vista logico, il fatto che il risarcimento debba essere integrale e che non sia quindi ammessa una riparazione parziale è, al contrario, indice non solo della irrilevanza degli stati psicologici o dell'atteggiamento interiore del reo, ma del preminente risalto che si intende dare alla figura della persona offesa e all'esigenza che il pregiudizio da questa subito a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato. La considerazione dell'integralità del risarcimento è talmente esclusiva che nemmeno il più evidente tra gli indici di ravvedimento, quale in astratto potrebbe essere il trasferimento spontaneo di tutti i beni dell'imputato a favore della persona offesa, varrebbe a rendere operante l'attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno. È questo il segno che nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, regolato dall'art. 61 c.p., n. 6, prima parte, l'interesse della vittima non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo, per le quali soccorrono oggi altri istituti del diritto penale (Corte Cost. 20/23.4.1998 n. 138). La analitica valutazione della insufficienza della somma versata alla parte offesa ai fini dell'integrale risarcimento del danno, rende superflua l'audizione della stessa, istanza disattesa dalla Corte con valutazione coerente e logica, giustificata anche con riferimento alla scelta del rito abbreviato.
2) La censura relativa all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 costituisce motivo nuovo non dedotto nei motivi di appello e come tale inammissibile nel ricorso per cassazione.
Infatti va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 4683 del 25.2.1998 dep. 20.4.1998 rv 210259) hanno affermato che "i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311 c.p.p., comma 4) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 c.p.p., comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a)". Va, comunque, ricordato che il disposto della legge fa riferimento al "danno patrimoniale di speciale tenuità" cagionato alla persona offesa dal reato che non si identifica con il solo valore della refurtiva in caso di rapina. Quando il legislatore ha voluto fare riferimento al valore della cosa oggetto del reato lo ha detto espressamente, come nel caso del furto punibile a querela dell'offeso se il fatto è commesso su "cose di tenue valore" (art. 626 c.p., n.2). La "tenuità", pertanto, si contrappone alla "gravità" e lo stesso riferimento normativo alla gravità piuttosto che all'entità del danno invita ad una valutazione il più possibile completa del danno;
in altri termini, il valore della cosa che costituisce l'oggetto materiale del reato non necessariamente esaurisce la gravità del danno che rileva ai fini in esame, dovendosi anche, in ipotesi, esaminare la condotta dell'imputato che ha aggredito la parte offesa, spingendola a terra, tappandogli la bocca con le mani, impedendogli di chiedere aiuto e di respirare, nonché sferrandogli un pugno al volto.
3) Per quanto riguarda, infine, la determinazione della pena, la Corte di appello di Palermo la ritiene "congrua", evidenziando i precedenti costituiti da tre rapine e altri reati minori, le modalità di commissione del reato in questione connotato da violenza eccessiva nei confronti della vittima inerme. La Corte evidenzia inoltre come la confessione dell'imputato sia avvenuta a fronte di una situazione processuale già abbastanza delineata, partendo da una pena vicina al minimo, apportando il doveroso aumento per la contestata recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale. Quindi anche su questo punto la Corte ha giustificato adeguatamente la scelta della pena.
Sul punto il S. C. ha più volte affermato: "In tema di commisurazione della pena, quando questa venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto". Sez. 2, Sentenza n. 43596 del 07/10/2003 Cc. (dep. 13/11/2003) Rv. 227685. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010