Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2010, n. 21014
CASS
Sentenza 13 maggio 2010

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La sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai delitti contro il patrimonio non ha riguardo soltanto al valore della cosa oggetto materiale del reato ma anche alla condotta dell'imputato nella sua globalità.

La circostanza attenuante del risarcimento del danno ha natura soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva, giacché, ai fini della sua configurabilità, è necessario che il pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa sia pienamente riequilibrato, non essendo sufficiente il solo ravvedimento del reo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2010, n. 21014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21014
    Data del deposito : 13 maggio 2010

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