Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/1999, n. 3616
CASS
Sentenza 17 dicembre 1999

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In tema di valutazione della prova, i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.

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  • 1La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 ottobre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/1999, n. 3616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3616
Data del deposito : 17 dicembre 1999

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