Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.
Commentario • 1
- 1. La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correitàErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/1999, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNELLO DELLA PENNA Presidente del 17.12.1999
1. Dott. LIONELLO MARINI Consigliere SENTENZA
2. " VINCENZO RD " N. 1609
3. " DO EN " relatore REGISTRO GENERALE
4. " CO MU " N. 27062/99
N. 27064/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AS GI 29/01/1951 PALERMO
2) ZA TO 05/11/1925 NAPOLI
3) AN AN 09/11/1940 BAGHERIA
4) AL VI 29/04/1957 CINISI
5) TE ME 31/10/1959 BOLOGNETTA
6) NO IL ES 03/04/1922 PALERMO 7) DE RD LO 06/11/1945 MILAZZO
8) DI MA OG 02/10/1957 PALERMO
9) DI MA GI 11/05/1933 TORRETTA
10)DI MA TO AN 18/12/1949 PALERMO 11)DI MA AN 24/12/1942 TORRETTA
12)RE NO 14/01/1930 PALERMO
13)GR GI (PINÈ) 22/09/1925 PALERMO
14)LO LO TO 20/07/1942 PALERMO
15)AZ MO 01/01/1925 PALERMO
16)AL HE 15/10/1949 PALERMO
17)DI MO 11/04/1942 PALERMO
18)UT GI 18/04/1939 BALESTRATE
19)UT VI 06/11/1947 BALESTRATE
20)VO LO 22/01/1942 MARANO DI NAPOLI
21)IA VI 22/08/1935 PARTINICO
22) OL VI 29/09/1917 CINISI
23) LL AN 24/07/1942 PALERMO
24) LL MA 03/08/1931 PALERMO
25)OL ES 13/02/1935 SAN GI JATO
26)NS ROSARIO 26/11/1942 PALERMO
27)IR HE 25/11/1944 PALERMO
28)OL AR 18/01/1934 PALERMO
29) RA ES TO 31/10/1950 PALERMO
Conclusioni delle parti:
Il P.G., dott. Guglielmo Passacantando, ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Gli Avvocati: Gioacchino Sbacchi, PE Scozzola, NO Reina, Cristoforo Fileccia, Vincenzo M. Siniscalchi, Ivo Reina, EL Barone, Bernardo Mannino, Maurizio Bellavista, NO Mormino, VA Cappuccio, Vincenzo Giambruno, Valerio Vianello hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Dopo una lunga e complessa istruttoria il Giudice istruttore del Tribunale di Palermo emetteva, in data 5-7.1.1995, ordinanza - sentenza con la quale dichiarava chiusa la formale istruzione del procedimento penale n.1817/85 R.G.U.I. ( 1424/85 A.P.M.) e rinviava a giudizio EL AL e numerosi altri imputati per rispondere dei reati di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso ed altro.
Il procedimento aveva ad oggetto una molteplice serie di fatti delittuosi e l'attività di numerosi individui, facenti capo, per lo più, ad una pericolosa ed articolata organizzazione per delinquere di tipo mafioso, nota sotto il nome di "Cosa Nostra", che aveva il suo radicamento, in particolare, nel territorio palermitano. L'esistenza di tale sodalizio criminale veniva, nel frattempo, accertata in sede giudiziaria da diverse pronunzie divenute irrevocabili.
Nel giudizio davanti al Tribunale di Palermo la posizione soggettiva dei vari imputati non seguiva sorte unitaria e si provvedeva a numerose separazioni prima e durante le formalità di apertura del dibattimento a causa di definizioni con le forme del rito abbreviato, reso possibile dalla facoltà accordata dalle norme transitorie del nuovo codice di rito (art. 247), ovvero a causa di altri motivi specifici (declaratoria di estinzione del reato, impedimento a comparire dell'imputato, sopravvenuta incompatibilità di uno dei componenti del Collegio).
Seguiva una complessa attività dibattimentale, che si concludeva con la sentenza emessa il 31.12.1996. A seguito del gravame degli interessati, del P.M. e del P.G., veniva fissato il giudizio di appello davanti alla Corte palermitana;
nella fase preliminare venivano separate le posizioni di PE TA e OR ZA (oltre che di tale Buscemi). La Corte territoriale definiva il processo con sentenza del 28.1.1999. Va detto, con riferimento agli attuali ricorrenti per cassazione, che essa dichiarava inammissibile l'appello di PE Di MA, OR Lo PI, GI TA, TO TA e TO OF;
confermava la decisione di primo grado nei confronti di EL AL, TO AL, NT Di MA, AN OR, EL LE, TO EL e RA PO;
dichiarava IC US colpevole dei reati ascrittigli, assorbito quello di cui all'art. 416 in quello di cui all'art.416 bis c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art.112 c.p.; dichiarava
IC MI colpevole anche del reato di cui all'art.416 bis c.p., assorbito il reato ex art. 416 ed esclusa l'aggravante prevista dall'art.112 c.p.; assolveva RT TO dalla imputazione di cui all'art.74 L.865/1975 per non aver commesso il fatto;
assolveva AL Di MA e OR EM Di MA dal reato di cui all'art.416 bis c.p. per non aver commesso il fatto;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL Di MA in ordine al residuo reato di cui all'art. 416 c.p. perché estinto per intervenuta prescrizione;
unificava sotto il vincolo della continuazione il reato di associazione per delinquere ritenuto a carico di RO ON con altri per i quali era stato condannato con precedente sentenza della stessa Corte, divenuta irrevocabile;
riduceva la pena a vari imputati.
La posizione dei singoli ricorrenti, come risultante a seguito della sentenza in esame, sarà comunque meglio specificata in seguito.
Nel frattempo, con sentenza del 15.10.1998, la Corte di Appello di Palermo definiva il giudizio di gravame a carico di PE TA e OR ZA, i quali venivano entrambi riconosciuti colpevoli del reato previsto dall'art. 416 bis c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., in esso assorbito il reato di associazione per delinquere.
Ventisette imputati del processo principale, nonché il TA e lo ZA hanno proposto ricorso per cassazione;
i due gruppi di ricorsi sono pervenuti separatamente a questa Corte di legittimità e sono stati fissati per la trattazione, in due distinti giudizi, all'odierna udienza, nel corso della quale sono stati riuniti ai sensi degli artt. 45 e 413 c.p.p. 1930 per l'evidente connessione.
La presente sentenza riguarda, quindi, i 29 ricorrenti - come in epigrafe indicati - dei due giudizi riuniti, il n.27062/1999 (TA e ZA) ed il n.27064/1999 (gli altri 27). Fatta questa breve premessa meramente riepilogativa dell'andamento dei processi in esame, è opportuno accennare all'impostazione metodologica tenuta dalla Corte di merito. Essa ha seguito l'ordine espositivo del tribunale, valutando analiticamente le singole posizioni processuali, nell'ambito di ciascuna delle quali ha proceduto nel modo che segue: ha riportato pedissequamente ampi stralci della motivazione della sentenza di primo grado, quindi le censure mosse dagli appellanti ed infine le proprie valutazioni e conclusioni. Si tratta di una metodologia utile, nel caso di specie, poiché consente di non disperdere i vari dati in un'esposizione frammentaria, bensì di integrare le parti convergenti delle due sentenze di merito, in modo da formare un unico contesto argomentativo, dal quale emergono le valutazioni comuni, ma anche - quando ci sono - le conclusioni divergenti, delle quali viene data la debita spiegazione.
Prima di passare alla disamina analitica, tuttavia, la Corte territoriale puntualizza i criteri interpretativi a cui intende attenersi, in relazione alle questioni più ricorrenti prospettate dagli appellanti.
I. I requisiti della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra in relazione alla peculiarità della organizzazione criminale.
La Corte di Appello fa presente che risulta ormai accertato da plurime sentenze che l'organizzazione "Cosa Nostra" presenta caratteristiche sue proprie che possono riassumersi nella spiccata unitarietà, nella capillare diffusione sul territorio, nella coesione interna assicurata da un patto associativo rigoroso che non consente "sgarri", nell'ampia ed incondizionata (anche soltanto eventuale) disponibilità ai necessari apporti;
punti di forza sono il gran numero di associati e la costante capacità di rigenerazione. In questo ferreo contesto, ad avviso della Corte, anche la singola adesione costituisce apporto concreto alla vita dell'associazione ed al perseguimento dei suoi fini, anche a prescindere dalle specifiche attività poste in essere. Per altro si entra a far parte del sodalizio attraverso un cerimoniale solenne ed un giuramento, cui viene - o comunque veniva all'epoca dei fatti di cui ne occupa - attribuita una rilevante importanza. Sicché la veste di "uomo d'onore" non costituisce un semplice status, ma impegna ad un'adesione totale, consente l'accesso a notizie riservatissime con l'obbligo del segreto più rigoroso e l'interscambio di informazioni.
Sulla base di questi presupposti la Corte di Appello ritiene che la semplice adesione costituisca un vero e proprio agire in seno all'organizzazione e per le finalità della stessa, sicché la ricerca delle specifiche incombenze si rende necessaria soltanto quando non ricorrano pregnanti controindicazioni, che autorizzino il convincimento di un'adesione svuotata di contenuto. II. La protrazione del vincolo associativo, con particolare riferimento al periodo posteriore al settembre 1982 ed alla conseguente configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), introdotto con l'art.1 della legge 13 settembre 1982, n.646, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 253 del 14
settembre 1982 ed entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo.
Si afferma la regola della tendenziale perpetuità del vincolo associativo, da intendere non in senso assoluto ed irrevocabile, bensì come circostanza normalmente sicura e non abbisognevole in linea generale di specifica dimostrazione, ma tuttavia passibile di dissoluzione nella ricorrenza di eventi peculiari, che possono essere, in linea di massima, di due categorie: 1) una scelta di rottura apertamente manifestata, come la collaborazione con la giustizia;
2) una condotta partecipativa priva del substrato materiale e della perdurante adesione psicologica al sodalizio criminale.
III. La ricorrenza delle aggravanti, in particolare a) l'associazione armata prevista dal 4^ comma dell'art. 416 bis c.p.;
b) la scorreria in armi, prevista dal 4^ comma dell'art.416 c.p. III a) Secondo la Corte di Appello, la prima aggravante ha natura oggettiva, poiché riguarda le modalità operative dell'associazione, non il singolo associato. È quindi possibile ritenere la sussistenza della circostanza in esame anche se il singolo non ha la diretta disponibilità di armi, essendo sufficiente che ne abbia la disponibilità il gruppo o qualcuno degli aderenti (Cass. Sez. I, 25.6.1996, Trupiano). III b) La seconda aggravante ha anch'essa carattere oggettivo. Nel presente processo ha una particolare rilevanza, perché la sua sussistenza o meno esercita un effetto determinante sulla prescrizione del reato in relazione alle posizioni degli imputati che sono stati ritenuti responsabili esclusivamente del reato previsto dall'art. 416 c.p. Secondo la Corte territoriale occorre che la scorreria in armi sia finalizzata all'attuazione di un programma delittuoso solo generico, mentre non è ravvisabile quando si tratti dell'esecuzione di specifiche e preordinate azioni criminose, commesse in luoghi pubblici con l'uso delle armi. Al riguardo cita, a titolo esemplificativo, vari episodi in cui è emerso che gli associati portavano armi a mò di generico gruppo di fuoco, senza relazione diretta con l'attuazione di qualsivoglia specifica azione delittuosa. IV. La credibilità dei collaboratori VA BO e OR UC.
La sentenza esamina per la prima volta la questione dell'affidabilità e dell'apporto probatorio di BO e UC, pentiti dell'ultim'ora, sentiti a seguito di rinnovazione parziale del dibattimento in appello.
Per chiarezza espositiva converrà seguire anche in questa sede l'organizzazione tematica della sentenza impugnata, almeno sui punti di AGre interesse.
Questo Collegio ritiene doveroso, innanzi tutto, chiarire il senso e la portata delle proprie verifiche e delle proprie affermazioni sulle questioni controverse portate alla sua cognizione. La necessità di chiarimento è particolarmente opportuna in relazione, per il processo che ne occupa, alle contestazioni sul valore della qualifica di "uomo d'onore" attribuita agli imputati e sulle conseguenze di tale qualifica nell'ambito dell'asserita appartenenza all'associazione mafiosa;
nonché in relazione alla presunta protrazione del vincolo associativo fino al verificarsi di eventi particolari.
Quando enuncia un principio di diritto la Corte di Cassazione adempie alla sua funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (v. art.65 Ord.Giud., c.d. funzione nomofilattica), ma, a ben vedere, nei casi come quelli sopra richiamati,, le affermazioni di questa Suprema Corte, anche se tradotte in una massima giurisprudenziale, non costituiscono l'affermazione di un principio di puro diritto, astrattamente applicabile a tutti i casi poggianti su identici presupposti, quanto piuttosto l'enunciato della verifica di logicità e coerenza della linea interpretativa seguita dal giudice di merito nella formazione del suo convincimento, sulla base del complesso delle risultanze processuali.
Comunque vengano formulate le censure riguardo all'applicazione, o alla mancata applicazione di tale tipo di massima, esse vanno inquadrate nella denuncia del vizio di motivazione. Si vuol dire, in altri termini, che, quando, ad esempio, la Corte di Cassazione afferma che l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" da parte di dichiaranti ad un determinato individuo, ne comporta la sua appartenenza ad un sodalizio mafioso, l'enunciato ha valore strettamente correlato ad una particolare realtà processuale non trasferibile meccanicamente a qualsiasi situazione apparentemente simile: proprio perché un enunciato di questo genere attiene, nella sua sostanza, alla verifica del criterio logico che ha orientato il giudice di merito, quasi a livello di deduzione dotata di stringente validità, tuttavia ancorata alle risultanze processuali. Questa tipologia di massima, dunque, va sempre correlata al singolo caso concreto e si risolve nel controllo della corretta inferenza delle conclusioni di merito dal contesto probatorio. Queste puntualizzazioni consentono di meglio esaminare le conclusioni alle quali è giunta la Corte di Appello, ripercorrendo i punti I) e II) in precedenza esposti.
I) I requisiti della condotta di partecipazione a "Cosa Nostra" e la veste di "uomo d'onore".
La Corte di merito ha fatto una premessa di ordine generale:
l'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" è stata accertata da varie sentenze passate in giudicato, nonché nel processo de quo. Altrettanto accertate ne sono state le caratteristiche specifiche, quanto meno riferite ai tempi ed agli ambiti del giudizio in corso.
Emerge un quadro connotato da: 1) un fenomeno delinquenziale saldamente radicato ed espanso nel territorio;
2) un'organizzazione di natura totalizzante, nel senso che chi vi appartiene deve rispettare la totalità delle sue ferree regole;
3) la capacità di controllare capillarmente l'attività dei singoli e di imporre una stretta obbedienza;
4) l'accettazione, non derogabile, di tutti comandi da parte degli associati, i quali non possono sottrarsi al permanente obbligo di ampliare la sfera d'influenza del sodalizio e di favorirne la realizzazione delle finalità delittuose. In un simile contesto, la Corte di Appello ha dato particolare rilievo alla presentazione rituale ed all'attribuzione della qualifica di "uomo d'onore".
La presentazione rituale, come momento pregnante e significativo dell'intervenuta costituzione del rapporto fra i partecipi, è significativa del fatto della partecipazione alla cosca;
l'assunzione della definizione di "uomo d'onore" è la conseguenza del formale ingresso nella cosca stessa, implicante il concetto di appartenenza alla mafia e di completa soggezione alle sue norme di comportamento ed ai suoi comandi.
Questa ricostruzione della tipologia strutturale di "Cosa Nostra", operata sulla base di precisi elementi di causa, comporta che l'impianto motivazionale del giudice di merito non presenta alcun vizio logico, data la stretta e stringente correlazione tra struttura operativa obbiettiva e singoli imputati, come specificato in dettaglio nell'ambito delle singole posizioni.
In effetti il personale inserimento in un organismo collettivo di tal genere, che, come si è detto, impegna ad un'adesione indiscriminata e apre l'accesso a notizie riservatissime, con l'obbligo del segreto e l'interscambio informativo, non può essere considerato come un fatto occasionale ed accidentale. Comporta, al contrario, un vaglio preliminare di affidabilità e di utilità del soggetto da parte degli organi del sodalizio ed il suo successivo inserimento operativo per il perseguimento dei fini "comuni". La sentenza impugnata non basa, pertanto, i suoi assunti su dati meramente terminologici, ma perviene a conclusioni di effettiva portata fattuale.
II) La protrazione del vincolo associativo.
Anche in questo caso l'affermazione della tendenziale perpetuità del legame criminoso con l'associazione discende non da semplici ipotesi di lavoro, ma dalla palmare constatazione che ogni singolo appartenente costituisce un patrimonio di informazioni, di conoscenze, di incasellamenti operativi di natura non reversibile, dato il modus operandi della cosca ed il pericolo della sua stessa esistenza, al quale sarebbe sottoposta se consentisse un libero andirivieni dal suo interno.
Corretta si mostra, quindi, la considerazione operata dal giudice di merito di una sostanziale durevolezza del vincolo, non in senso apodittico di totale immutabilità, ma nel senso relativo di normale protrazione senza necessità di ulteriori dimostrazioni, tuttavia pur sempre passibile di dissoluzione nella ricorrenza di specifici eventi "dirompenti".
Questa problematica della permanenza del vincolo assume particolare rilievo nel presente processo, atteso che talune condotte contestate a vari imputati risalgono a data anteriore all'introduzione della fattispecie criminosa rubricata come "associazione di tipo mafioso" (è noto che l'art.416 bis c.p. è stato inserito dalla legge 13 settembre 1982, n.646, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 253 del 14 settembre 1982 ed entrata in vigore il successivo 29 settembre).
Al riguardo i giudici di merito hanno dato una soluzione conforme ad un condiviso orientamento giurisprudenziale, che non pare oggetto di contestazioni teoriche da parte degli impugnanti. Essi hanno risolto il problema del rapporto tra le due fattispecie incriminatrici e dei relativi effetti sul piano sanzionatorio, nel senso che tra le due norme (art.416 e 416 bis c.p.) intercorre quel particolare rapporto di assorbimento, che conduce ad applicare soltanto la disposizione più recente.
Si tratta, invero, di un reato permanente, al quale si applica la norma sanzionatrice vigente al momento della cessazione della permanenza.
III) Le aggravanti.
L'associazione mafiosa armata (art. 416 bis, comma 4, C.P.). La definizione di questa aggravante, contenuta nella sentenza impugnata, è aderente a consolidati principi giurisprudenziali. Si tratta, invero, di una circostanza aggravante di natura oggettiva connotata dalla disponibilità, non necessariamente dalla diretta detenzione, di armi da parte degli associati;
di essa rispondono tutti i partecipi dell'associazione, che siano consapevoli, ovvero colpevolmente inconsapevoli dell'obbiettiva situazione di fatto dell'esistenza dell'armamento. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, con riferimento alla stabile dotazione di armi del sodalizio mafioso denominato "Cosa Nostra", la circostanza può ritenersi patrimonio di comune conoscenza, alla stregua di un fatto notorio non ignorabile (Cass.18.4.1995, Farinella); nel caso di specie, per altro, la Corte di Appello di Palermo ha fornito anche indicazioni specifiche che vanno al di là dello stesso fatto notorio.
b) La scorreria in armi ( art. 416, comma 4, c.p.). La Corte territoriale, puntualizzando i termini della questione come esposti dal primo giudice, ha dato una corretta interpretazione dell'aggravante de qua.
Si tratta di una circostanza di più risalente definizione normativa, che trae la sua origine dalla necessità di reprimere il brigantaggio. Anch'essa ha natura oggettiva, perché riguarda le modalità dell'azione e la pericolosità del contesto, e , come tale, si comunica a tutti i compartecipi;
ha il fine di connotare di AGre gravità non la mera disponibilità di armi, ne' il fatto singolo di recarsi armati in un luogo stabilito per commettere un reato, previamente concordato, facendo uso delle armi;
bensì il passaggio ripetuto (anche se non abituale) degli agenti, in armi, in uno o più luoghi, quali campagne vie rurali o urbane.
La ragione di detta aggravante non sta, quindi, nella più intensa facies criminale del singolo episodio delittuoso, ma nel AGr turbamento e nel più grave pericolo che il fatto in sè contiene (il termine scorreria evoca l'idea di "incursione", "scorribanda", si che tutti ne siano avvertiti).
Correttamente, al riguardo, la Corte di merito ha sottolineato che occorrono scorrerie in armi volte ad attuare un programma delittuoso solo generico, senza alcun riferimento all'esecuzione di specifiche azioni criminose. Anche in relazione a questa aggravante l'esame, poi, è stato portato sul concreto accadimento, evidenziando elementi probatori "comprovanti la sussistenza storica della circolazione per le pubbliche vie di singoli associati a Cosa Nostra armati, non in stretta connessione con l'immediata esecuzione di uno specifico e preordinato piano delittuoso" (v. sentenza impugnata, pag. 25 ss.).
IV) La credibilità dei collaboratori BO e UC Si tratta di pentiti di recente acquisizione, che la Corte di Appello recupera specie con riferimento alla posizione di US IC. Le notazioni della Corte sono accurate ed in linea con quanto si sta per dire in relazione al tema della valutazione delle prove.
Prima di concludere l'esame sulla metodologia seguita dal provvedimento impugnato e sulle questioni comuni e ricorrenti, è opportuno definire brevemente i criteri ermeneutici e valutativi delineati dall'art. 192 c.p.p., attesa l'importanza che in questo processo assumono gli apporti dei collaboratori di giustizia. Non è compito di questa Collegio ripercorrere, passo dopo passo, le minuziose osservazioni e le specifiche riflessioni in fatto, elaborate dalla Corte di merito. Sarà sufficiente rilevare che detta Corte si è ispirata ai consolidati principi di seguito enunciati, conferenti all'epoca della decisione.
La chiamata in correità deve essere valutata sotto un triplice profilo: 1) la credibilità del dichiarante, anche in relazione al suo vissuto personale, familiare e sociale, ai suoi rapporti con le persone coinvolte dalle sue propalazioni, alle motivazioni dell'esternazione confessoria;
2) la consistenza intrinseca delle dichiarazioni, con particolare riguardo alle caratteristiche della coerenza, precisione, costanza e spontaneità; 3) i riscontri esterni alla chiamata.
Con riferimento alla tematica dei riscontri, essi possono essere costituiti anche da plurime dichiarazioni accusatorie, che devono presentare queste caratteristiche: a) convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti, che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) specificità, nel senso che la c.d. "convergenza del molteplice" deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite.
Un'ultima notazione pare, infine, opportuna: la precisione e l'efficacia individualizzante dei riscontri non deve essere intesa in senso formalistico, quasi a pretendere una completa sovrapponibilità degli elementi forniti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.
Questa ampia esposizione introduttiva, di raccordo delle questioni più dibattute, rende più agevole la disamina delle singole posizioni, riguardo alle quali non è fuor di luogo rammentare che i vizi della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente. Con queste puntualizzazioni si può passare alla valutazione delle singole posizioni, che potranno essere trattate in modo rivolto all'essenziale, seguendo l'ordine dell'epigrafe. PROCESSO N.27062/1999
1) TA PE
Questo imputato, in primo grado, è stato dichiarato colpevole del delitto di cui al capo 4) dell'epigrafe (art. 416 bis c.p.), in esso assorbito il delitto di cui al capo 1 (art. 416 c.p.), con l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art.112 n.1 c.p. (quest'aggravante è stata esclusa per tutti gli imputati del medesimo reato).
La Corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza, riducendo la pena in forza della diminuente del rito (art.442 c.p.p). I difensori del TA ricorrono per cassazione deducendo, sostanzialmente, il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale superato le incongruenze delle propalazioni dei collaboranti, "mediante il comodo metodo di non ritenere essenziale l'individuazione dei concreti contributi arrecati dal singolo affiliato alle attività di Cosa Nostra" e nel ritenere sufficiente la semplice adesione al sodalizio. I ricorrenti, poi, valutano criticamente l'attendibilità dei pentiti, e contestano il riconoscimento dell'aggravante dell'art.416 bis, comma 6, c.p. ed il diniego delle attenuanti generiche.
Le doglianze non si mostrano fondate.
I giudici di merito hanno basato il loro convincimento su elementi di fatto sorretti da congrua motivazione, come tale sottratta al sindacato di legittimità.
La Corte territoriale, in particolare, proprio aderendo alle proteste della difesa di non perfetta attendibilità, in questo caso, del collaborante IN AN, ha proceduto ad una più rigorosa ricerca di conferma dell'assunta veste di affiliato del TA a "Cosa Nostra"; ha esposto, quindi i motivi delle iniziali reticenze del AN, ha sottolineato la specificità di altri collaboranti, quali NO, DR e NN;
ha evidenziato i riconoscimenti fotografici, la sorpresa di due "mafiosi" a bordo dell'autovettura intestata al prevenuto, nel corso di un blitz delle forze dell'ordine; ha specificato la concreta posizione del TA, non ancorata a mere definizioni terminologiche, ma ad apporti fattuali (v. ad es. pag. 48: "Il fatto che il TA accompagnasse il CH per un sopralluogo finalizzato all'esecuzione di una grave e delicata missione - un omicidio conferma che il ruolo dell'imputato non fosse affatto secondario"). Quanto alla circostanza aggravante, il giudice d'appello ha ritenuto, correttamente, che non è necessario il personale e specifico interessamento del singolo associato a finanziare, con quanto derivato dai delitti, le attività economiche, di cui i partecipanti all'associazione criminale intendono assumere e mantenere il controllo;
poiché tale situazione obbiettiva è stata accertata ed affermata come intrinseco modo di operare del sodalizio stesso.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, è stato collegato ai criteri enunciati dagli artt. 133 e 62 bis c.p., con particolare riferimento alla gravità obbiettiva del fatto, al ruolo non secondario del prevenuto, alla sua prolungata partecipazione all'organizzazione, all'assenza, in contrario, di elementi positivi apprezzabili.
Questo ricorso deve essere rigettato.
2) ZA OR
Il tribunale lo aveva ritenuto colpevole del delitto di associazione semplice. La Corte territoriale, su impugnativa del P.M. le del P.G., ha ritenuto che la sua responsabilità si fosse protratta fino a configurare il delitto di associazione di stampo mafioso e quindi lo ha condannato per l'addebito di cui al capo 4) della rubrica, in esso assorbito il reato ex art.416 c.p. Ha, tuttavia attenuato la pena, specie in considerazione delle precarie condizioni di salute e dell'età avanzata.
Il difensore dello ZA ricorre per cassazione, deducendo violazione dell'art.475, n.3, c.p.p. 1930, in relazione all'art.474, n.4, stesso codice.
Egli lamenta, in sostanza, l'apparenza della motivazione specie quando dà per fatti storicamente scontati le mere affermazioni dei collaboranti, senza le valutazioni di attendibilità ed i riscontri esterni. Lamenta anche la ritenuta partecipazione del ricorrente a "Cosa Nostra" oltre il settembre 1982 e quindi la ravvisata configurabilità del reato di cui all'art.416 bis c.p.; lamenta, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche questo ricorso si rivela infondato.
La Corte di Appello dapprima passa in rassegna le dichiarazioni, sia dirette sia de relato dei vari pentiti (TT, NO, ER, IN AN, TO, CH, GA, ER, Di AR), circostanziando l'esistenza di tre famiglie criminali operanti nel NO e collegate con la siciliana "Cosa Nostra";
specifica, poi, la ragione della costituzione di tali famiglie, inizialmente dovuta alla necessità di organizzare il contrabbando dei tabacchi;
articola i legami tra i vari componenti delle famiglie napoletane (gli ZA, i LE e i LL) e siciliane. Esamina, poi, la posizione di OR ZA, definito di volta in volta, come rappresentante di Cosa Nostra, come amico di AN AL e poi di IC RE;
analizza la concordanza delle propalazioni dei collaboranti, provenienti da aree assai diverse e quindi non suscettibili di previo accordo;
i riconoscimenti fotografici, la specificazione del ruolo del ricorrente. Emerge un quadro complessivo di valutazioni di fatto logiche e coerenti, non censurabili in sede di legittimità. Corretta si dimostra, inoltre, l'affermazione della Corte, andata in contrario avviso rispetto al Tribunale, secondo la quale l'attività criminosa dello ZA si è protratta anche in epoca successiva all'entrata in vigore della legge che inseriva l'art.416 bis c.p.; questa asserzione è stata basata sull'osservazione che nessuno dei pentiti, neppure quelli più aggiornati sulla vicende dei gruppi napoletani di "Cosa Nostra", ha riferito di un distacco di OR ZA dall'organizzazione; ne' sono emersi elementi da cui evincere un'estromissione o una rottura tra ZA e l'organizzazione siciliana;
cosa, invece, riferita per altri associati, come, ad esempio, un nipote degli ZA (RO Mazzarella). Sicché il giudice di secondo grado ha tratto le debite conseguenze dalle sue premesse, ritenendo non cessato il vincolo, sia per la tendenziale perpetuità del legame, sia per le positive indicazioni circa il protrarsi dell'appartenenza di OR ZA all'associazione. Le ragioni di un contenimento di pena sono state congruamente esposte dalla sentenza, sicché la funzione di adeguamento della pena al caso concreto, che le attenuanti generiche potrebbero svolgere, non assume rilievo in questo caso, mentre è giustificato il ritenuto ostacolo, costituito dall'intrinseca gravità della condotta e dai "notevolissimi trascorsi dell'imputato".
PROCESSO N. 27064/99
3) AL EL
La Corte di appello ha confermato la condanna per il reato di associazione per delinquere aggravata (capo 1); pena interamente condonata.
Il ricorrente deduce violazione dell'art.416 c.p., in relazione all'art.524 c.p.p.1930 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale risultante dal testo della sentenza impugnata. Egli lamenta, in sostanza, che la sentenza abbia ritenuto la sua partecipazione al sodalizio criminoso soltanto sulla base della qualifica attribuitagli di "uomo d'onore" senza l'indicazione di un contributo apprezzabile e di elementi individualizzanti. Il motivo non è fondato.
Le conclusioni alle quali sono giunti giudici di merito non poggiano su assunti meramente terminologici, legati all'astratta denominazione di "uomo d'onore"; esse traggono alimento da una serie convergente e specifica di fatti di rilevante significato. I pentiti hanno riferito concordemente dell'appartenenza del ricorrente alla cosca, con localizzazione nella "famiglia" di Bagheria;
hanno evidenziato una partecipazione non solo formale, ma fattiva, con particolare riferimento all'ospitalità data a latitanti. La sede di merito ha dato conto anche dei riscontri, sia sotto il profilo della convergenza del molteplice, sia sotto il profilo delle conferme esterne;
le vicende personali dell'imputato riferite dai collaboratori sono risultate corrispondenti al vero alla luce delle indagini e delle ammissioni dello stesso AL, nonché di accertamenti bancari.
Tutte le dichiarazioni sono state sottoposte a vaglio critico mentre è stato sottolineato il significativo comportamento processuale dell'AL, che ha reiteratamente negato di avere mai conosciuto i suoi accusatori.
Dalla sentenza impugnata emerge, dunque, un quadro di attività del prevenuto che si incasella come necessario tassello del sodalizio, che poteva fare affidamento sulla copertura per i latitanti, mediante la messa a disposizione di un villino sito nei pressi di Altavilla.
Questo quadro probatorio conduce a conclusioni non soggette a sindacato di legittimità, in quanto sorrette da congrua motivazione, esente da vizi logico-giuridici.
4) AL TO
È stata confermata la sentenza del Tribunale che ha ritenuto il AL colpevole del reato, di cui all'art.416 bis c.p., come aggravato (capo 4).
I due difensori hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.
Con il primo (avv. Sbacchi) si contesta l'affermazione secondo cui la mera adesione rappresenta un apporto importante all'organismo criminale;
si rileva che nessun elemento può far ritenere che la permanenza del vincolo associativo si sia protratta anche dopo la "messa fuori famiglia" di AN AL ed il suo abbandono dell'Italia, insieme con i suoi familiari, avvenuto nel 1981; si criticano le propalazioni, che sarebbero senza riscontri. Con il secondo (avv. Gullo) si sostiene che le giustificazioni addotte per affermare la responsabilità del prevenuto non hanno validità logica e giuridica, soprattutto nelle parte in cui vengono ricercati elementi costituiti esclusivamente dalle propalazioni dei collaboranti, successive al 29.9.1982; che la tesi della perpetuità del vincolo urta con il distacco desumibile anche dall'allontanamento materiale e psicologico dal contesto;
si mettono in risalto le varie asserite incongruenze ed il mancato credito dato al TT;
si denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche. Va puntualizzato che per tutte le posizioni i giudici di merito hanno proceduto ad una minuziosa esposizione del contenuto delle dichiarazioni dei pentiti e delle altre emergenze probatorie;
hanno proceduto alle valutazioni del caso, evidenziando non solo i punti rilevanti, ma anche quelli di debole portata, o contrastanti;
se del caso hanno dato conto dei motivi di AGre attendibilità e di quelli che minano la credibilità del referenti;
hanno collegato le risultanze attraverso una linea argomentativa resa palese. Correlativamente anche i vari ricorsi seguono, per lo più, la stessa metodica espositiva, contrastando gli assunti e le tesi delle sentenze impugnate, evidenziando, di volta in volta, gli asseriti errori di diritto, ovvero le insufficienti valutazioni dei dati di fatto, o comunque le deduzioni da esse tratte.
In questa sede di legittimità, però, non è d'uopo ripercorrere passo dopo passo tutte le contestazioni, che comportino una riconsiderazione del fatto, salvo che non abbiano sbocco nel vizio di motivazione giuridicamente rilevante in cassazione;
consegue che l'esposizione, quando non si ravvisino tematiche che vanno discusse in diritto o che abbiano comunque rilevanza, non può che limitarsi alla sintesi dei punti significativi.
L'impianto motivazionale della Corte di merito inizia da dati storici relativi alla provenienza mafiosa della famiglia AL, a cominciare dalla "mafia di CI", dalla sua riorganizzazione dopo il processo di Catanzaro fino al sopravvento dei "Corleonesi" con la seconda guerra di mafia dei primi anni '80.
I capi storici della famiglia di CI furono AN TA eliminato fisicamente e AN AL, posto fuori famiglia nel 1978 dalla "Commissione".
Ma il giudice di merito sottolinea che il AL continuo' per lungo tempo a coagulare le alleanze per contrastare la mafia vincente e che il gruppo di CI conservò un certo potere economico, consolidato da traffici delittuosi (v. rapporto CC. di Partinico del 27.11.1983, deposizione dibattimentale del col. Arena);
si arriva fino al 1984 con le risultanze delle indagini sulla c.d. "Pizza Connection", da cui - rilevano i giudici di merito - emerge "che AL AN, fino al suo arresto nell'aprile 1984 mentre si trovava in Spagna con il figlio TO, era in condizione di gestire un colossale traffico di eroina tra gli Stati Uniti e l'Italia, avvalendosi della complicità di una serie di canali delinquenziali e di soggetti di chiara estrazione mafiosa" (sent. Pag.50). In questo contesto di sicura e consolidata consistenza associativa, la posizione specifica di AL TO viene definita dalle dichiarazioni del ZZ, collegate a quelle di ER, TO, Di AR e LM.
Il complesso probatorio - vagliato anche nei punti di AGre labilità ed anche con riferimento ai motivi di scarsa attendibilità, in questo contesto, del TT - conduce tuttavia ad una ritenuta convergenza di indicazioni sul fatto che TO AL facesse parte pienamente della famiglia mafiosa di CI, di cui il padre fu per lungo tempo a capo, nonché sul fatto che l'estromissione di quest'ultimo e della sua famiglia di sangue nel corso del 1981 non costituiscono elemento decisivo per inferirne la cessazione della permanenza del vincolo.
Si tratta di considerazioni fondate su dati fattuali, che si inquadrano nell'ambito delle premesse teoriche iniziali, della cui correttezza si è già discorso, e che ne rappresentano una solida applicazione nel concreto.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo collega a corretti criteri ex art.133 c.p., con particolare riferimento alla gravità obbiettiva dei fatti ed alla mancanza di elementi positivi, al di là del dato, che in questo caso può essere meramente formale, dell'incensuratezza; del resto il ricorso si limita a ripercorrere, sinteticamente, le rigettate lagnanze. 5) BR ME
Risponde del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" (capo 17, reato di cui all'art.416 bis, commi 1, 4, 6, c.p.), che assorbe gli altri a lui contestati.
La Corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza, ma ha ridotto la pena, concedendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
Il difensore del BR ricorre per cassazione, deducendo, sostanzialmente, tre motivi: 1) violazione dell'art. 524, n.1, in relazione all'art. 507, nn. 2 e 3, c.p.p.1930; 110 e 416 bis c.p.; 2) violazione dell'art.524, n.1, in relazione all'art.507, nn. 2 e 3, c.p.p. 1930, e 157 c.p.; 3) stessa violazione con riferimento agli artt.133 e 62 bis c.p. Col primo motivo si contesta il sistema di valutazione delle prove adottato dai giudici di merito, anche alla luce del disposto dell'art.192 C.P.P. 1998, applicabile ai processi trattati con le norme anteriormente vigenti, giusta l'art. 245 norme transitorie: gli elementi a carico del BR sarebbero generici, non univoci e, pur nella figura meramente giurisprudenziale del concorso esterno, non conterrebbero l'indicazione di specifici casi di concreti interventi del prevenuto.
Al riguardo la Corte di appello ha evidenziato, innanzi tutto, il ruolo tenuto, in generale, dal ricorrente, come emerge dalle convergenti dichiarazioni dei pentiti CH, DR e CI, secondo cui il BR non era un "uomo d'onore", ma semplice affiliato, vicino ai RE ed ai FI, personaggi di spicco della cosca di AC.
L'inquadramento della figura del BR ha dei connotati specifici, come la localizzazione territoriale del gruppo di affiliazione ed i compiti che gli venivano demandati, nel senso che ci si serviva sistematicamente del detto imputato allorché l'organizzazione aveva bisogno di un soggetto "pulito", quando si manifestavano emergenze (come la copertura dei propri membri latitanti), alle quali era opportuno far fronte con forze esterne. A queste indicazioni, per così dire, di ruolo corrisponde anche l'indicazione di un episodio preciso, rispetto al quale il giudice del gravame correttamente osserva che non va letto in modo isolato, ma va interpretato alla luce delle altre acquisizioni processuali. Tale episodio si sostanzia nel fatto che il RE all'atto dell'arresto ammise di avere fatto uso di una patente di guida contraffatta, utilizzando gli estremi della patente del BR;
senza entrare nei dettagli, logica appare la conclusione che, nel contesto di una valutazione obbiettiva delle emergenze, sia stato lo stesso BR a mettere la propria patente di guida a disposizione del RE, in modo che questi potesse avere un documento artefatto ma "pulito".
A questo punto va ricordato, in breve, che la figura del concorrente esterno, o eventuale, in associazione mafiosa è stata elaborata da una corposa giurisprudenza ed ha avuto l'avallo delle Sezioni Unite penali di questa Corte, con la nota sentenza "Demitry"(n.16/1994).
Tale figura si attaglia a chi non vuole o non è chiamato a far parte dell'organizzazione, ma viene da questa chiamato a colmare vuoti temporanei o a tamponare fasi patologiche, mediante un contributo, "limitato anche ad un unico intervento". Nel caso di specie, la sentenza impugnata motiva congruamente - sulla base di una serie convergente di indicazioni affidabili - sia sul ruolo generico, sia su un episodio concreto di notevole spessore, pervenendo alla conclusione che il ricorrente è collegato con l'associazione (e non mero favoreggiatore) ed ha prestato consapevolmente alla stessa un contributo utile per la sua vita ed il suo funzionamento. Ha operato scelte di merito che non sono suscettibili di rilievi in sede di legittimità, in quanto esenti da vizi logico-giuridici. Nè può dirsi illogica la rappresentazione dell'attività fiancheggiatrice del prevenuto come non limitata ad un singolo apporto, sicché non può ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, volto a far ritenere prescritto il reato. Egualmente non fondato è il terzo motivo, atteso che la Corte territoriale ha già mitigato la pena inflitta dal primo giudice, con un'operazione correttamente ancorata ai criteri indicati dagli artt.133, 62 bis e 69 c.p. 6) Capitummino Filippo RA
La Corte di appello ha ridotto la pena applicata dal tribunale, confermando il giudizio di colpevolezza in ordine al reato, di cui al capo 4 (art.416 bis come aggravato).
Con l'unico motivo di ricorso si contestano i principi, ritenuti in sentenza, riguardo alla pregnanza della qualifica di "uomo d'onore" ed alla "perpetuità" del vincolo associativo, nonché mancanza ed illogicità della motivazione.
In realtà nella sentenza non si parla di mera qualifica di "uomo d'onore", ma si riportano le convergenti chiamate in correità di molti pentiti (ER, marino AN, CH, NO, NN e Di AR) e le indicazioni di fatti precisi, come la messa a disposizione, da parte del Capitummino, della sua casa di campagna in Trabia per numerose riunioni di mafia, fatto significativo dell'estrema fiducia dei capi, in un soggetto che solo l'inserimento organico può giustificare;
il suo ruolo nell'organigramma del sodalizio, di "consigliere della famiglia di Corso dei Mille" e "capo decina"; i numerosi riscontri (l'individuazione dell'immobile da parte della P.G., l'arresto, il riconoscimento fotografico ecc.). L'arresto in Villabate avvenuto nel novembre del 1982 dimostra la permanenza del vincolo fino a data posteriore all'innovazione legislativa del 416 bis c.p. Anche in questo caso la disamina conduce al rigetto del ricorso. 7) De VA NZ
Il giudice di appello ha ridotto la pena, confermando l'attribuzione del delitto di cui al capo 6 (ex capo 7: art. 75, comma 2, L.685/1975 come aggravato).
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia in punto di colpevolezza, sia in punto di diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena.
Egli elenca minuziosamente i punti della sentenza impugnata, che sarebbero affetti da travisamento e contraddittoria valutazione delle risultanze processuali e quelli che riporterebbero situazioni solo congetturali e probabilistiche. Sotto altro profilo afferma che, in ogni caso, gli elementi a disposizione dell'accusa non avrebbero mai giustificato la partecipazione ad un'associazione criminosa, la quale presuppone che il patto permanga in modo indefinito, mentre quella del De VA è stata, al più, un'apparizione momentanea, durata lo spazio di tre settimane.
Deve, per contro, essere osservato che, dalla criticata motivazione, emerge una solida ricostruzione del contesto e dello specifico in cui si è svolta l'azione del prevenuto.
Innanzi tutto il contesto trae origine da una vasta indagine per la repressione del traffico di stupefacenti tra Italia ed U.S.A., svolta in collaborazione tra Polizia italiana, F.B.I. e D.E.A.; fra gli appunti del De VA furono trovati numeri di telefono di persone legate ad ambienti del traffico di droga e del contrabbando;
vi è anche una sua condanna a quattro anni di reclusione nel processo americano, denominato "Pizza connection".
Come giustamente osserva la Corte di merito questi elementi consentono già di tratteggiare un personaggio che intrattiene intensi contatti e legami con il mondo del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A questa forte condizione ambientale accedono elementi concreti suscettibili di giustificare il convincimento di colpevolezza: affidavit dell'agente speciale Charles Rooney, servizi investigativi svolti in Italia, intercettazioni telefoniche. Risulta, in sostanza, che nel marzo 1984 il prevenuto giunge in Sicilia e intrattiene contatti diretti e telefonici con persone coinvolte nel traffico di droga, con cui raggiunge l'accordo per la fornitura di eroina, che avverte l'esistenza di controlli e fa improvviso rientro negli Stati Uniti. Risulta, altresì, che uomini di mafia (es. CI) sono al corrente della situazione ("quella persona che è andata lì... il lavoro... hanno preparato tutto... ma poi il tempo è diventato brutto ... ha cominciato a piovere forte ... tutti andavano a ripararsi e allora lui è tornato indietro ...). Questi ed altri intensi rilievi fattuali conducono la Corte territoriale a concludere che questo imputato, pur se intercettato in un arco di tempo relativamente breve, ha compiuto un'attività che non può ammettere altra ragionevole interpretazione se non quella dell'inserimento organico, dimostrato dai sicuri collegamenti, dalla capacità di muoversi nell'ambiente, dalla sapiente utilizzazione di linguaggi criptici, dalla delicatezza dell'incarico, non affidabile ad un soggetto estraneo all'associazione e privo della consuetudine con le pratiche illecite in questione.
Queste conclusioni non sono sindacabili in questa sede per quel rispetto funzionale che la Corte di legittimità deve alle scelte di fatto operate dal giudice di merito, quando siano coerenti, sorrette dalle risultanze processuali e prive di vizi logico-giuridici. Alla stessa stregua, congrua si mostra la motivazione del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio complessivo adottato dalla Corte, che ha, comunque, attenuato la pena inflitta in primo grado.
8) Di MA AL
Il ricorso è comune a Di MA AL, NT e OR EM.
Dei quattro motivi nei quali si articola l'impugnazione, il secondo ed il terzo riguardano anche AL;
si deduce, in realtà, l'inosservanza di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per il reato di associazione per delinquere e la ritenuta aggravante della scorreria in armi.
Per questa specifica posizione l'esposizione può essere sintetica, oltre quanto già detto nella parte generale e quanto si dirà in relazione agli altri ricorrenti comuni.
Per vero la Corte di appello ha limitato la responsabilità di AL Di AG all'associazione per delinquere semplice (art.416 c.p.), gli ha concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate ed ha dichiarato il reato estinto per prescrizione. Questo Collegio deve rigettare il ricorso non ravvisando elementi per applicare la disposizione dell'art.152 c.p.p.1930. 9) Di MA PE
Il ricorso di questo imputato deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte di merito, a sua volta, ne aveva dichiarato inammissibile l'appello, poiché Di MA PE, dopo essere stato presente nella prima udienza del 23.10.1995, non era più comparso, sicché nella successiva udienza del 28.10.1995 era stato dichiarato contumace e tale era rimasto per tutto il giudizio. L'atto di gravame era stato, poi, presentato soltanto dal difensore, privo, però, dello specifico mandato ad impugnare.
Il ricorrente sostiene che egli alla prima udienza del processo di 1^ grado fu presente e chiese il giudizio abbreviato, con la conseguenza che le successive dichiarazioni di contumacia e di inammissibilità dell'appello sono prive di fondamento. In realtà la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di un indirizzo giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del codice di rito del 1930, che questo Collegio ritiene di dover confermare, secondo il quale il limite di soglia della contumacia scattava con l'interrogatorio dell'imputato.
Tale orientamento - nel caso in cui l'imputato, già comparso in giudizio non fosse comparso successivamente nell'udienza fissata dal provvedimento di rinvio, benché avvertito - distingueva due ipotesi, a seconda che fosse stato già effettuato, o non, l'interrogatorio. Qualora questo atto non fosse stato compiuto occorreva procedere in contumacia dell'imputato, salva l'ipotesi di legittimo impedimento a comparire (Cfr. Cass. 3820/76, De ANtis RV.132866; 9025/90 RV.184684).
Queste conclusioni comportano, come detto, l'inammissibilità anche del ricorso per cassazione, con conseguente preclusione dell'esame degli altri motivi, di merito.
10) Di MA OR EM
Dei due motivi (2^ e 3^) del ricorso comune si è- fatto cenno a proposito di AL Di MA;
il 4^ lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (il 1^ riguarda NT Di MA).
Va premesso che la Corte di appello ha assolto OR EM Di MA dal reato di cui all'art.416 bis c.p. per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena, per il residuo reato previsto dall'art.416 c.p. in cinque anni di reclusione, dichiarandone condonati quattro, nonché l'intera pena accessoria ed eliminando la misura di sicurezza.
In sintesi, poi, va rilevato che AL, OR EM e NT sono figli di OS Di MA, indicato come il predecessore di OR RI, suo nipote, alla guida della famiglia mafiosa di Passo di Rigano. Essi sono stati raggiunti da chiamate in correità (ER e Di AR) ritenute come caratterizzate da una significativa precisione e concordanza, con descrizione precisa dei soggetti dell'ambiente familiare, del contesto mafioso dettagliato, con importanti riscontri estrinseci, anche di natura bancaria. Per il ricorrente in parola la Corte territoriale ha evidenziato che i rapporti bancari di OR EM denotano oggettive attività di connessione con altri esponenti del sodalizio mafioso;
essa, tuttavia, sulla base del rilievo che l'ultima operazione significativa si ferma al AG 1981 e che per il periodo successivo mancano indicazioni accusatorie, che non mancano, invece, come si vedrà, per l'altro fratello NT, ha limitato la responsabilità del ricorrente al solo reato associativo semplice, con l'aggravante della scorreria in armi, di cui si è detto.
L'impianto motivazionale regge, quindi, ad ogni critica anche per il trattamento sanzionatorio, commisurato al minimo edittale, ed al diniego della attenuanti generiche, giustificato dalla gravità dei fatti non bilanciato dal mero stato di incensuratezza. 11) Di MA NT
Il primo dei quattro motivi del ricorso comune ai fratelli Di MA riguarda specificamente NT e deduce inosservanza di legge (art.416 bis) e vizio della motivazione in ordine all'affermata responsabilità del detto prevenuto per partecipazione ad associazione mafiosa.
Secondo il ricorrente, la diversità sottolineata dalla Corte di Appello tra la posizione di NT e quella degli altri due fratelli e basata sulla dichiarazione attualizzante del pentito EM, si fonderebbe su un equivoco, atteso che detta dichiarazione si riferirebbe a soggetti diversi.
In realtà la Corte argomenta anche sull'identità del prevenuto in questione, riguardo al quale già il Tribunale riportava dichiarazioni del EM che individuavano NT Di MA come figlio di OS, ora deceduto, che "era il capo mandamento di AL e ... zio di OR RI".
In punto di fatto non è dato, quindi, rilevare erronee affermazioni ne' sull'identità, ne' sul protrarsi dell'attività di NT oltre il 1982, a differenza dei fratelli, sia per le indicazioni di più recente portata del detto pentito, sia indirettamente per i controlli bancari effettuati. Per i restanti motivi valga quanto detto in precedenza a proposito dei ricorsi di AL e OR EM Di MA. 12) OR AN
La Corte di appello ha confermato la condanna del OR per il reato di cui all'art.416, commi 1. 4 e 6 c.p. Il ricorso si articola su vari motivi: 1) violazione ed errata applicazione dell'art.192 c.p.p. in relazione all'art.416 c.p. e degli artt.524, n.3 c.p.p. 1930; si sostiene che il compendio probatorio è del tutto generico e la mera indicazione di "uomo d'onore" non è prova sufficiente della partecipazione al sodalizio;
2) violazione di legge in relazione all'aggravante della scorreria in armi, senza della quale il reato contestato sarebbe prescritto;
3) palese errore del tribunale, che ha apportato un aumento di pena per l'aggravante di cui al comma 6 dell'art.416 bis per il quale l'imputato era stato assolto;
4) errata applicazione dell'art.416, comma 1, c.p., in quanto la mera adesione sarebbe incompatibile con la ritenuta qualità di promotore;
5) motivazione apparente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo i giudici di merito la fonte principale di notizie a carico è il collaborante NO ER, che indica i fratelli OR come "uomini d'onore" della famiglia mafiosa di Pagliarelli, vicina a AN TA.
ER ha riferito di avere incontrato AN OR in una presentazione rituale, apprendendo che rivestiva la carica di capo decina;
ne ha operato il riconoscimento fotografico ed ha fornito numerosi particolari personali, che hanno trovato un primo riscontro nelle indagini bancarie, che conducono a legami con ambienti mafiosi. Ulteriori elementi accusatori, di portata convergente, emergono dalle dichiarazioni di altri pentiti, quali IN AN, CI, LM e Di AR, nonché TO e NO.
Emerge che nel locale del OR, "Baby Luna", ci furono incontri di soggetti mafiosi per trattare affari riguardanti stupefacenti;
che egli mise a disposizione dell'organizzazione un immobile per la raffinazione della morfina;
che nel 1981, con la mafia emergente e l'eliminazione fisica di NT ed RI, il OR fu messo "fuori famiglia" e, per evitare guai peggiori, recise di fatto il legame con il sodalizio.
La Corte territoriale esamina criticamente le varie dichiarazioni, rilevandone la linearità e convergenza rispetto alla posizione del presente ricorrente;
le considerazioni non presentano incongruenze o errata applicazione di leggi e la loro confutazione implicherebbe valutazioni di puro fatto.
Vanno fatte, però, delle precisazioni per emendare talune imprecisioni contenute nel testo delle sentenze ed un errore nel calcolo della pena. Nella sentenza del Tribunale, come riportata a pag.266 della sentenza della Corte di appello è detto testualmente:
"pena base per il reato di cui all'art.416 commi 1 e 4 = anni 5 e mesi 6, aumentata per la circostanza aggravante di cui al comma 6 ad anni sette e mesi sei ... va poi applicata la diminuente per il rito abbreviato, così pervenendosi alla pena finale di anni cinque di reclusione".
Nelle sentenza della Corte di Appello, a pag.284, si dice: "... la menzione, nella parte motiva della sentenza (di primo grado), dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art.416 c.p. appare frutto di un mero errore materiale - essendo la aggravante contestata quella di cui al comma 5 della citata disposizione errore che non ha inciso sulla determinazione della sanzione".
In realtà col capo 1) d'imputazione (v. epigrafe sentenza tribunale) fu contestato il reato "di cui all'art.416 ... con le aggravanti di cui ai commi 4 e 5 per avere scorso in armi le campagne e le pubbliche vie e per essersi associati in numero superiore a dieci persone".
Il ricorrente in parola è stato ritenuto responsabile "del reato ascritto al capo 1) dell'epigrafe", come risulta dal dispositivo della sentenza di primo grado, che fa testo. Al di là di meri errori materiali, quindi, a AN OR è stato attribuito il reato previsto dall'art.416 c.p., senza la qualifica di promotore organizzatore o capo (comma 1), ma con le aggravanti configurate nei commi 4 e 5 (il comma 6 non esiste). Del resto la pena base è molto vicina al minimo edittale previsto dall'art.416, comma 4, c.p. (reclusione da cinque a quindici anni). È, però, errato per eccesso il successivo aumento per l'aggravante prevista dal comma 5 dello stesso articolo, poiché l'aumento di un terzo porta a sette anni e quattro (non sei) mesi, cosicché la pena definitiva, tenuto conto della riduzione di un terzo per la diminuente del rito, diviene non più di cinque anni, ma di quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata nei confronti di OR AN, limitatamente alla misura della pena, nei sensi sopra esposti;
consegue anche la sostituzione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea, quest'ultima interamente condonata. Il ricorso deve essere rigettato nel resto per tutte le argomentazioni che precedono, nonché per quanto puntualizzato in ordine ai concetti di "uomo d'onore", di scorreria in armi, ed ai poteri della Corte di legittimità nel trattamento sanzionatorio, anche conferimento alle attenuanti generiche.
Come delineato, infine, il reato non è prescritto.
13) RE PE (Pinè)
L'imputato è stato ritenuto colpevole del reato, di cui al capo 1) della rubrica.
Il ricorso lamenta il cattivo uso delle risultanze probatorie (violazione dell'art.524, nn. 1 e 3, c.p.p. 1930), con particolare riferimento agli assunti che il RE non avrebbe conseguito alcun arricchimento dall'attività associativa;
che il suo temperamento - descritto dai giudici di merito come solitario e taciturno - contrasterebbe con i compiti di coagulo del gruppo a lui attribuiti;
che non sarebbe stato tenuto conto della inimicizia tra la sua famiglia d'origine e quella di IC RE (detto "il papa"), nel definirlo come vice di quest'ultimo.
Si tratta, nella sostanza, di deduzioni che tenderebbero a condurre ad una rilettura in fatto della sentenza impugnata, laddove l'impianto motivazionale si presenta coerente e dà congrua risposta alla varie obbiezioni dell'interessato; consegue il rigetto del ricorso.
Le propalazioni dei collaboranti, invero, delineano concordemente il IN come capo decina di AC, come personaggio molto considerato, anche perché fratello del "famoso OT RE, detto HI, e, per un certo periodo di tempo, vice di IC RE, detto il "papa". La Corte territoriale spiega, infine, che l'adesione del RE alla fazione perdente nella c.d. guerra di mafia provocò la decisione di eliminarlo e questa situazione spiega esaurientemente il drastico mutamento dei rapporti con i cugini omonimi.
14) Lo PI OR
Il Lo PI è rimasto contumace nel giudizio di primo grado;
la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto proposto soltanto dal difensore sprovvisto di specifico mandato. Nell'adottare questa decisione la Corte ha sottolineato di avere sottoposto la questione alla parte, restando però infruttuosa la sollecitazione, "giacché la difesa si è limitata a produrre la mera fotocopia di un mandato ad impugnare che sarebbe stato rilasciato dal Lo PI il 19.12.1996, del tutto sprovvisto di data certa. Tale documento, per altro, all'esito di un minuzioso controllo effettuato, non è stato reperito in originale nell'incartamento processuale, onde si deve concludere che lo stesso non è mai stato depositato. Deve pertanto escludersi che vi sia prova che esso sia stato rilasciato prima della scadenza del termine utile per presentare la dichiarazione di appello".
Poiché la situazione di fatto, documentalmente accertata dalla Corte di merito non ha subito mutamenti, questa Corte non può che dichiarare inammissibile anche il ricorso per cassazione, con la conseguenza che restano precluse le ulteriori questioni sollevate. 15) RA RO
È stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo 4
(associazione mafiosa); la Corte di Appello ha ridotto la pena a causa dell'età avanzata, ma ha confermato nel resto. Il ricorso prospetta la mancanza ed illogicità della motivazione, richiamando due note tematiche: il fatto che la mera indicazione di uno status (uomo d'onore), al di fuori della necessaria rappresentazione di elementi di verifica obbiettiva sul piano comportamentale, non sarebbe idonea a costituire indice di concreta partecipazione all'associazione mafiosa;
il fatto che la teoria della permanenza del vincolo sarebbe illogica. Questa Corte ha già diffusamente trattato i concetti in questione. Sarà sufficiente rapportarli al RA, osservando subito che non si tratta di mera questione terminologica, ma di indicazione precisa di ruoli e sfere di attività criminosa, anche con individuazione fotografica.
RO RA, detto MO, è stato indicato come "uomo d'onore" della famiglia AC, inserito specie nel traffico dei tabacchi e nell'organizzazione del "toto nero" (v. collaboranti quali CH e DR). Queste propalazioni si armonizzano perfettamente, a giudizio della Corte di merito, con quelle provenienti da pentiti appartenenti ad altre famiglie (ER, Di AR e TO). La stessa Corte, poi, analizza criticamente talune incongruenze, risolvendole e sottolineando che le affermazioni di alcuni collaboratori hanno concordemente associato l'imputato, anche in specifiche attività illecite, ai capimafia che si sono succeduti in tempi recenti alla guida della famiglia di AC (CA e i AN).
Le consequenziali considerazioni del giudice di merito, supportate da un complesso di elementi confluenti, interpretati alla stregua di principi giurisprudenziali condivisi, comportano il rigetto anche di questo ricorso.
16) MI IC
Il tribunale aveva dichiarato il MI colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 7 (art.75 L.6851/5 come aggravato) e 12 (artt.81 cpv. c.p., 71 74, come circostanziati, L. 685/75). La Corte di Appello, accogliendo il gravame di P.M. e P.G., lo ha dichiarato colpevole anche del reato di cui all'art.416 bis c.p., in esso assorbito quello previsto dall'art.416 c.p., esclusa l'aggravante ex art.112; ha, quindi, aumentato la pena.
Il ricorrente ripropone, per lo più, le questioni già esaminate dalla Corte di merito. Si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.524, commi 1 e 3, c.p.p. 1930 con riferimento sia alla valutazione delle prove, sia all'art.416 bis c.p. , sia ai reati di droga;
si censura, poi, la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per ostacolo di precedente giudicato ed il diniego della riduzione ex art.442 c.p.p.1988. Al riguardo va osservato che, nel delineare il contesto in cui ha agito il MI, il Tribunale ha sottolineato che egli, oltre ad essere stato segnalato in numerosi rapporti attinenti all'attività delittuosa del "mandamento di TA ND (in particolare in quello
contro
NO IC), nel primo maxi - processo è stato individuato come uno dei soggetti pienamente coinvolti nel traffico di stupefacenti gestito da detto mandamento (importazione di ingenti quantitativi di eroina thailandese). Nello specifico, poi, i giudici di merito rilevano che numerosi collaboranti concordano sulla qualifica mafiosa di detto imputato (uomo d'onore della famiglia di TA MO), adducendone la conoscenza personale nell'ambito dei rapporti instauratisi fra appartenenti allo stesso sodalizio;
riferiscono di partite di eroina thailandese.
Episodi ben precisi lo indicano come appartenente alla mafia perdente: il fratello OR ed il suocero OS NO sono stati vittime della "lupara bianca" e lo stesso IC, nel giorno in cui scomparve il suocero (30.11.1982), riuscì a scampare ad un attentato consumato presso il bar "Singapore Two" di Via La Marmora, nel quale vennero uccisi AN VA e NN ME;
egli, per altro, nel giugno 1984 uscì salvo da un nuovo attentato, nel quale rimasero uccisi altri due mafiosi.
Quanto alla permanenza del vincolo associativo, i giudici di merito assumono come incontrovertibile il fatto che il prevenuto in parola fece a pieno titolo parte di "Cosa Nostra" almeno fino agli avvenimenti del novembre 1982, ossia in epoca successiva alla vigenza della figura di reato introdotta dall'art.416 bis c.p. e che il episodio del 1984 non depone certo a favore di un suo totale distacco dagli ambienti d'origine.
Quanto alle imputazioni riguardanti gli stupefacenti, sono state riportate le specifiche e dirette conoscenze riferite de De CA, TO e CI, che hanno trovato conferma più generica nelle propalazioni di IN AN e CH e si innestano in una situazione complessiva che vede il MI bene inserito nel mondo dei traffici delle droghe pesanti, come dimostra una condanna del tribunale di Milano per cessione continuata di quantità non inferiori a kg.1 di cocaina. Al riguardo la Corte di Appello ha escluso la sussistenza dell'ostacolo di precedente giudicato (appunto la sentenza del Tribunale di Milano) per differenza di imputazione e di oggetto (diversità di sostanza stupefacente).
Le pur minuziose contestazioni del ricorrente, al riguardo, non intaccano, tuttavia, la solidità e coerenza dell'impianto motivazionale, che ha dato conto delle scelte operate con ragionamenti basati sulle risultanze processuali, che questa Corte non può rivedere con disamina di mero fatto.
Corretta, infine, è la reiezione della diminuente del rito, poiché il giudice di merito ha ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti con valutazione ex ante con particolare riferimento alla necessità di acquisire elementi di indagine per le imputazioni di droga.
Anche questo ricorso deve essere rigettato.
17) ON RO
Per questo imputato - ritenuto colpevole, in primo grado, del reato di cui al capo 1) - la Corte del gravame ha riconosciuto la continuazione con fatti già giudicati in un precedente processo (c.d. processo TO), nel senso che la condotta associativa viene coperta dal giudicato fino al 5.5.1980, mentre per il periodo successivo e fino all'assassinio del NT (23.4.1981) la permanenza nell'associazione configura un nuovo reato, legato al precedente dal vincolo della continuazione.
Le lagnanze contenute nel ricorso concernono l'assunto secondo cui non spettava alla difesa dimostrare la cessazione del vincolo associativo e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La prima questione riconduce alle premesse generali circa la tendenziale durata indeterminata dell'appartenenza al sodalizio;
nel caso di specie la Corte palermitana dà conto dell'indiscussa qualifica di "uomo d'onore" attribuita al ON da concordi propalazioni, della specifica localizzazione nella famiglia di "ANta Maria di Gesù", della fattiva collaborazione prestata da questo imputato a AN NT, sì che, correttamente, viene posto come fatto di definitiva emarginazione del ON l'assassinio del "capo".
Il diniego delle generiche è congruamente motivato con riguardo ad elementi rilevanti ex art.133 c.p. (gravità dei fatti e precedenti) ed alla mancanza di dati suscettibili di valutazione positiva.
18) TA GI
19) TA TO
La posizione di questi imputati è pressoché identica e si ricollega a quella di Di MA PE, Lo PI OR e, come si vedrà, OF TO: il loro gravame è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello, in quanto presentato da difensore non munito di specifico mandato, come richiesto dall'art.192 c.p.p.1930, modificato dall'art.2 L.23 gennaio 1989, n.22. Questi imputati o non sono mai comparsi o si sono astenuti dal comparire prima di aver reso l'interrogatorio.
Detto che TA GI fu presente soltanto alle prime due udienze del 23 e del 28.10.1995, e, non più comparso, fu dichiarato contumace nella successiva udienza del 31.10.1995, mentre TO è rimasto sempre contumace, non possono che essere richiamate integralmente le affermazioni fatte a proposito di PE Di MA (v. posizione n.9).
Due precisazioni conclusive: la Corte territoriale rileva, correttamente, che l'asserita presenza di TA GI anche ad udienze successive non risulta dai relativi verbali, dalle cui annotazioni si desume che egli è rimasto contumace per tutto il corso del giudizio;
una nota dei Carabinieri della Stazione di Balestrate, in data 29.11.1999, comunica che TA TO non risulta deceduto, mentre era stata richiesta la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo.
I detti ricorsi sono inammissibili.
20) LE EL
La Corte ha confermato la condanna per il reato associativo ex art.416 bis c.p. (capo 4). I rilievi del ricorso denunciano mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione di LE EL all'associazione "Cosa Nostra", soprattutto sotto il profilo che le lunghe indagini non hanno fatto emergere nulla di specifico a suo carico, ma, se mai, a carico dei fratelli RO e NZ, ora deceduti;
nonché in ordine alla prosecuzione del vincolo oltre la vigenza del solo art.416 c.p. Secondo la Corte di merito confluiscono a carico del ricorrente le propalazioni di due gruppi di collaboranti, il gruppo AN (NO, IN AN, TO) e quello NO (GA, TU, IG e ER); questa situazione di convergenza da fonti diversificate le rende AGrmente attendibili;
i riferimenti sono a fatti specifici, quali le due riunioni mafiose nelle tenute agricole dei LE;
i rapporti privilegiati con PI AL e IC RE;
vi sono riconoscimenti fotografici;
sono riferiti legami con i "Corleonesi"; EL viene definito come il più importante dei fratelli LE, anzi "la vera e propria testa pensante della famiglia" (IG); i collaboratori non si sono affatto limitati ad indicare la veste di "uomo d'onore" del ricorrente, ma hanno riferito dell'attività da lui svolta nell'ambito del sodalizio, incentrata, in particolare, sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
La Corte territoriale rispetta i principi giurisprudenziali enunciati in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei pentiti e delinea un percorso sorretto da elementi precisi e collegati da un filo logico e coerente, che non dà adito a possibili censure in sede di legittimità, con il conseguente rigetto del ricorso.
21) OF TO
L'OF fu presente, nel giudizio di primo grado solo nelle prime due udienze, senza rendere l'interrogatorio, sicché venne dichiarato contumace all'udienza del 31.10.1995; non risultano dai verbali di causa altre sue presenze;
il gravame fu proposto esclusivamente dal difensore privo di specifico mandato. La corretta dichiarazione di inammissibilità dell'appello comporta l'inammissibilità anche di questo ricorso. 22) ZZ TO
In primo grado il ZZ fu ritenuto colpevole del reato di cui al capo 4). La Corte di Appello ha confermato il giudizio di colpevolezza, riducendo la pena a causa delle sue precarie condizioni di salute e dell'età avanzata.
Il ricorrente deduce violazione degli artt.474 n.4, 475 n.4 c.p.p. 1930 (mancanza e contraddittorietà della motivazione), in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe valutato le numerose incongruenze e contraddizioni contenute nelle varie dichiarazioni dei pentiti, non avrebbe tenuto conto di taluni riscontri negativi;
deduce anche carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Anche in questo caso, per contro, le valutazioni dei giudici di merito si mostrano adeguate.
La posizione del ZZ ha attinenza con quella di TO AL;
era, infatti, vice rappresentante di AN AL e quindi esponente della famiglia di "CI"; a suo carico, oltre le indicazioni precise sul suo posto nell'organigramma mafioso, risultano convergenti dichiarazioni sulla sua frequentazione della casa di CI, nella quale si riunivano i capimafia, sul suo ruolo di raccordo con esponenti delle località del Centro-Nord Italia per il traffico di droga, nonché individuazioni fotografiche. La lunga e minuziosa disamina del giudice di appello mette in rilievo gli elementi riscontrantisi nelle dichiarazioni di ZZ OR, ER, Di AR e TO;
rileva che, nel delineato quadro, può attribuirsi valenza confermativa anche alle convergenti dichiarazioni, pur meno precise, di CH e di TO. In definitiva non è censurabile la conclusione che riconosce valore esaustivo "alle svariate e diverse indicazioni convergenti a carico di ZZ TO".
Dal contesto della motivazione sul punto, si evince, poi, che la Corte ha tenuto presenti tutti gli elementi favorevoli al reo, tanto che ha mitigato il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, non trovando ulteriori ragioni per riconoscere anche le circostanze attenuanti generiche.
23) EL NO
La Corte di appello ha ridotto, sia pure lievemente, la pena inflitta a questo imputato, riconosciuto colpevole del reato, di cui al capo 4).
Con i motivi ed i motivi nuovi vengono sviluppati vari punti:
violazione dell'art.606, lett. b), c), e) c.p.p. 1988, in relazione agli artt.416 nn. 4 e 5, 416 bis, n. 4 e 6, c.p. ed all'art.209 c.p.p. 1930. Con questo motivo si ripercorrono, in sostanza, le problematiche sollevate dai principi giurisprudenziali sui quali poggia la sentenza, con particolare riferimento all'uso ed alla consistenza probatoria delle dichiarazioni dei pentiti, non supportate da idonee indagini aliunde;
si contesta, poi, la mancanza di una specifica caratterizzazione per ogni singolo imputato ed il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.114 c.p.; si richiede la declaratoria del ne bis in idem e si contesta la ricostruzione giudiziale della posizione del ricorrente.
Tenuto conto del tenore dei motivi proposti, va subito rilevato che nella parte generale di questa sentenza si sono esposti i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di propalazioni dei c.d. pentiti, sulla base della normativa vigente all'epoca della decisione (in particolare art.192, comma 3, c.p.p., applicabile anche ai procedimenti trattati con le norme anteriormente vigenti, giusta la disposizione dell'art.245, norme transitorie c.p.p.); si sono, altresì, esposti i principi che delineano l'aggravante della scorreria in armi;
tali principi sono stati seguiti dal giudice del merito anche in questo caso.
Il dichiarante ER ha indicato i fratelli EL come "uomini d'onore" della famiglia di OR RI ed ha proceduto positivamente alla loro ricognizione fotografica;
ha riferito di avere trovato ospitalità in un appartamento messogli a disposizione da EL NO. Al riguardo le indagini hanno riscontrato che il EL aveva acquistato il detto appartamento da soggetti coinvolti in indagini bancarie.
Altri collaboranti confermano la posizione di questo imputato ed il rapporto con OR RI, tragicamente confermato dall'episodio di sangue, in cui rimase vittima il figlio di EL, ucciso insieme al figlio di RI.
In sede di merito tutte le dichiarazioni sono state vagliate sotto il profilo dell'attendibilità, della convergenza e della specificità; sono state spiegate talune inesattezze;
è stato dato ampio conto di un complesso di elementi che individuano il prevenuto nella sua qualità, nella localizzazione dei suoi poteri, nella "famiglia di appartenenza", nei fatti confermativi della generale attendibilità dalle dichiarazioni.
Alla richiesta, solo prospettata, di applicare l'attenuante ex art.114, oltre alla questione della sua incompatibilità con i reati plurisoggettivi, la Corte ha escluso in fatto la marginalità dell'apporto all'organizzazione.
Correttamente, infine, è stata vagliata la continuità della permanenza nell'associazione ben oltre la data di introduzione del reato associativo di stampo mafioso, anche dopo la riorganizzazione delle "famiglie" a seguito della guerra di mafia, secondo le convergenti indicazione di vari pentiti (v. soprattutto CI), sì che l'ipotesi criminosa a lui contestata non può dirsi interamente coperta da precedente giudicato (i giudici di merito hanno applicato l'istituto della continuazione con il fatto oggetto del precedente giudizio).
La articolate contestazioni di questo ricorrente non si dimostrano, conclusivamente, meritevoli di accoglimento. 24) EL TO
La Corte di Appello ha confermato la condanna per il reato contestato al capo 4).
In favore di questo imputato sono stati presentati due ricorsi;
il primo comune a EL NO, TA GI ed OF TO, l'altro comune a AL TO e Lo PI OR. Questa situazione consente di richiamare, per tutte le questioni comuni, le considerazioni svolte in precedenza.
La posizione specifica del TO, vicina a quella del fratello NO soggetto di AGre spessore, è stata delineata dai giudici di merito, con ragionamento immune da vizi logico - giuridici ed insindacabile in questa sede, sulla base delle dichiarazioni dei pentiti ER, TO, Di AR e CR. Al riguardo la Corte definisce il ER come "collaboratore di altissima affidabilità" e gli altri come "soggetti di cui neppure la difesa adduce qualsivoglia interesse a formulare maliziose propalazioni a carico dell'imputato".
Queste sintetiche considerazioni, collegate con tutte le altre, comuni ai co-ricorrenti, giustificano il rigetto del ricorso. 25) PO RA
In secondo grado è stata confermata la condanna per i reati di droga contestati al capo 9); nella sentenza impugnata la sua posizione è stata trattata insieme con quella del De VA. La figura del PO viene inquadrata nell'ambito del traffico di droga Italia-U.S.A., tanto che in quest'ultimo paese egli sta scontando una condanna a venti anni di reclusione inflittagli nel processo c.d. "Pizza-Connection".
La Corte di Appello integra le motivazioni del Tribunale;
dalla lettura coordinata delle due sentenze, formanti un unico contesto, emerge un tranquillante quadro di una nutrita serie di confluenti elementi a carico, gravi e specifici.
Si tratta di episodi che vedono questo personaggio collegato con soggetti "profondamente coinvolti nel vasto traffico di stupefacenti", come rilevato da intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione e di ritrazione fotografica. Non è questa la sede per riportare tutte le numerose situazioni di fatto evidenziate dai giudici di merito;
è sufficiente rilevare che le considerazioni metodologiche e conclusive della Corte territoriale sono condivisibili. In sostanza i detti elementi vanno riguardati nella loro valenza complessiva, essendo collegati da una matrice comune;
ne risulta che "la vastità e l'importanza del traffico di stupefacenti cui il PO ha attivamente partecipato radica una particolare gravità della condotta".
Di fronte a questo contesto motivazionale, si dimostrano non fondate le deduzioni contenute nel ricorso, che denunciano carenza e contraddittorietà della motivazione e lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche ed un eccessivo aumento della pena ex art.81 cpv. c.p. 26) NS OS
Ritenuto colpevole del reato di cui al capo 4) con l'ulteriore aggravante prevista dall'art.7 legge 575/1965, in sede di gravame ha visto una riduzione della pena.
Il ricorso per cassazione si articola su vari motivi: violazione dell'art.192 c.p. (si sviluppa, anche con i motivi nuovi, la tematica del regime di valutazione delle prove;
si ritengono superati i principi giurisprudenziali riguardanti la qualifica di "uomo d'onore"; si lamenta la mancanza di riferimenti ad episodi specifici); violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in relazione all'art.7 L.575/65; insussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art.416 bis c.p.; non motivato diniego delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio in genere.
In relazione a questo imputato viene delineato dai giudici di merito un quadro di specifico riferimento, come inquadramento personale del soggetto e come responsabile del reato contestatogli. Il NS è stato sottoposto a procedimenti per associazione per delinquere, estorsione ed altro;
è sorvegliato speciale di P.S. Su di lui confluiscono le indicazioni di collaboranti quali IT, TO, GA e EM. Il padre ME era "uomo d'onore", tale è OS nell'ambito della famiglia "Uditore";
l'intensa compenetrazione del soggetto nell'organizzazione emerge anche dal fatto che incontrava latitanti in ambienti mafiosi, segno che in lui si poteva riporre la massima fiducia collaborativa. Delle aggravanti si è parlato in generale, per quanto riguarda quella prevista dall'art.7 L.575/1965, essa è fondata sul provvedimento di sottoposizione del NS alla misura della sorveglianza speciale per tre anni, emesso dal Tribunale di Palermo il 14.2.1985 e divenuto definitivo il 2.12.1990. Quanto al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, la Corte territoriale lo ha rivalutato globalmente, pervenendo ad una riduzione della pena, ritenuta - con ragionamento non meritevole di censura - più aderente alla sostanza dei fatti.
Segue il rigetto del ricorso.
27) US IC
Su appello del P.M. la Corte territoriale ha ribaltato la decisione assolutoria del Tribunale, ritenendo il US colpevole del reato rubricato al capo 17 (art. 416 bis come aggravato, esclusa la sola aggravante ex art. 112 c.p.), in esso assorbito il reato di cui all'art.416 c.p. Il motivo di fondo di questo ribaltamento sta sia nella diversa valutazione che la Corte fa della credibilità di alcuni collaboranti, sia delle nuove acquisizioni consentite dall'audizione di nuovi pentiti, BO e UC.
La disamina integrata e ponderata di tutte le risultanze conduce il giudice di secondo grado a conclusioni sorrette da un solido e logico impianto argomentativo, che non possono essere riviste da questa Corte, implicando un mero riesame del fatto.
Al riguardo il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art.192 c.p.p. e conduce un'ampia disamina delle varie propalazioni evidenziandone pretese discordanze e genericità, nonché non genuinità - non si dimostra meritevole di accoglimento, appunto per la correttezza motivazionale della sentenza impugnata, che valuta criticamente le propalazioni, ma giunge a conclusioni diverse da quelle proposte dal ricorrente.
Risulta, così, che il US era affiliato di "Cosa Nostra", vicino ai membri della famiglia di Borgo Vecchio e segnatamente a AN MB.
BO e UC, ritenuti particolarmente credibili perché pentiti di recente ed aventi ruoli significativi in seno al "mandamento" di Porta Nuova, hanno delineato la posizione del US, commerciante, come stretto collaboratore del AN e del preposto alla cosca Borgo Vecchio, Mimmo Cancellieri, al quale faceva da segretario, fissando appuntamenti di cui conosceva perfettamente la ragione, sapendo benissimo chi dei vari interlocutori fosse, o no, "uomo d'onore".
Il ricorrente, che aveva precedenti specifici ed era stato sottoposto a misura di prevenzione, aveva acquisito tale fiducia da essere utilizzato per incarichi delicati (telefonate estorsive e tenuta della cassa).
Delle aggravanti si è parlato in precedenza.
Anche il trattamento sanzionatorio, sul quale si appuntano le critiche contenute in altro motivo del ricorso, è correttamente motivato sulla base dei criteri indicati dagli artt.133 e 62 bis c.p. (gravità e lunga durata della condotta illecita, negativa personalità, mancanza di indicazioni positive).
28) TO RT
Il tribunale lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 4) e 7). La Corte lo ha assolto da questo secondo reato. Il ricorso dello TO può considerarsi analogo a quello di NS OS, di modo che la disamina della sua posizione potrà essere limitata all'essenziale.
Questo ricorrente viene raggiunto da una serie di convergenti indicazioni in ordine al suo inserimento in "Cosa Nostra" ed al suo ruolo tutt'altro che secondario, che la Corte di Appello definisce, a ragione, imponente.
Egli era a capo della famiglia di TO AR e la sua posizione viene vagliata insieme con quella del Lo PI. Il Tribunale ripercorre la storia delle famiglie di TO AL, TA MO e AN NZ;
espone le precedenti attività illecite di TO e Lo PI, le implicazioni con vari esponenti di Cosa Nostra.
Numerosissime sono le confluenti chiamate di correo;
vi sono riconoscimenti fotografici;
significativa la notazione che lo TO aveva fatto in modo di non accompagnare OS NO all'appuntamento dal quale non avrebbe più fatto ritorno;
confermative anche le recenti acquisizioni dibattimentali (UC, De CA).
Anche la pena è stata commisurata in modo adeguato e motivato. Resta ora da esaminare l'ultima posizione
29) NO RA IO
In secondo grado ha visto ridotta la pena inflittagli per il reato di cui al capo 4).
A suo carico - secondo le meditate considerazioni dei giudici di merito - gravano pesanti, significativi e riscontrati elementi. Vi sono numerose chiamate in correità e la specifica indicazione che egli aveva il compito di recapitare alla moglie del TO, quando questi era detenuto, la c.d. mesata, circostanza di chiaro tenore dimostrativo del suo inserimento nel sodalizio criminale. Il prevenuto è stato indicato come "infermiere" ed è stato verificato che svolgeva attività paramedica presso la farmacia di un ospedale;
in un locale all'interno di un istituto religioso, di cui aveva la disponibilità, si svolgevano riunioni mafiose. La Corte, infine, ha correttamente motivato sia in ordine al diniego della diminuente ex art. 442 c.p.p. (con giudizio ex ante, certamente non arbitraria era la ritenuta necessità di non poter decidere allo stato degli atti, tanto più che lo stesso imputato aveva segnalato varie contraddizioni;
necessità verificata ex post dal fatto che la difesa ha chiesto ed ottenuto di sentire vari testi a discarico); sia la dosimetria sanzionatoria, ridotta rispetto al primo grado, rapportata, con criteri aderenti alla normativa, al grado di gravità (di non particolare spicco) del prevenuto. La conclusione di tutte le argomentazioni comporta un solo annullamento senza rinvio per una parte limitata della posizione del OR, la declaratoria di inammissibilità nei confronti di Di MA PE, Lo PI OR, TA GI, TA TO ed OF TO;
il rigetto dei restanti ricorsi;
con le ulteriori conseguenze anche in ordine al regime delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Di MA PE, Lo PI OR, TA GI, TA TO e OF TO;
annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 28.1.1999, nei confronti di OR AN, limitatamente alla misura della pena allo stesso inflitta che fissa in anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione, con conseguente sostituzione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea, quest'ultima interamente condonata e rigetta nel resto il ricorso;
rigetta i rimanenti ricorsi proposti avverso la detta sentenza del 28.1.1999, nonché i ricorsi proposti avverso la sentenza emessa dalla stessa Corte di Appello in data 15.10.1998. Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione di OR AN, al pagamento in solido delle spese processuali e, ciascuno, di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000