Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 2
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.
In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'unicità del medesimo disegno criminoso, sia dal giudice dell'esecuzione, sia, ancor prima, dal giudice della cognizione.
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- 1. Sulla configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità nella rapina: le motivazioni delle Sezioni unitehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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La massima Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell' art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2010, n. 19308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19308 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/01/2010
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 233
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 25044/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difesa di LL RO (nato il [...]);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione 1 penale, in data 16.02.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Margherita Bianca Taddei;
Sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA
La difesa di LL RO ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 16.02.2009, che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma, del 23.05.2008 di condanna del l'imputato per alcune rapine, deducendo:
1. vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di assoluzione dal reato di rapina a mano armata, detenzione e porto di pistola e ricettazione di motociclo commessi in Roma il 23.03.2007. Il giudice d'appello avrebbe commesso un errore logico giuridico nella valutazione della prova dovuto ad erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.. Infatti, dalla motivazione della sentenza emerge che l'unico indizio su cui si fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato è l'impronta papillare rinvenuta sulla visiera del casco, e ciò in violazione dell'art. 192 c.p.p. che stabilisce che la prova indiziaria deve essere costituita da più indizi e non da uno solo;
ma anche se si volesse accedere alla tesi che basta un solo indizio ma determinante, quest'ultimo deve avere una forza risolutiva circa la prova della responsabilità. Non è invece possibile affermare con sicurezza che l'impronta lasciata sul casco appartiene all'autore della rapina, perché nessun testimone afferma di aver visto uno dei rapinatori toccare la visiera del casco. L'indizio non è idoneo, in sè, a provare la responsabilità perché vi sono altri elementi indiziari, di contenuto contrario, che rendono dubbia la rilevanza dell'impronta sulla visiera del casco (in particolare c'è un teste che afferma che gli imputati usarono dei guanti). Vero è che la Corte attribuisce l'uso dei guanti solo alla fase dell' esecuzione della rapina e sostiene che nulla si sa di cosa sia successo nella fase successiva ma, nel complesso, la motivazione della Corte non è conseguenza logica di una valutazione comparativa e coerente di tutte le circostanze acquisite bensì frutto di una aprioristica ed apodittica affermazione di responsabilità dell'imputato.
2. vizio di motivazione anche con riferimento a specifici atti processuali, in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello afferente alla richiesta di assoluzione dell'imputato in ordine al capo b) dell'imputazione. Il ricorrente contesta l'affermazione della motivazione relativa alla non attendibilità, perché fuorviate dallo stress emotivo, delle dichiarazioni del teste DD GE sulla natura di arma a salve per illogicità posto che il teste aveva ricollegato la sua impressione al fatto reale e specifico che non vi erano fori sul muro o in terra.
3. vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione dai reati di cui ai capi D) E) F) G) per non aver commesso il fatto. Le ricognizioni personali esperite in sede di incidente probatorio non hanno consentito di acquisire certezza nella prova, perché le percentuali di riconoscimento non sono in termini di assoluta identità e non offrono garanzia idonea, attestandosi solo sull'80 e 90%. Inoltre la Corte attribuisce ad errore il mancato riconoscimento della teste CO e tale giudizio è apodittico e mancante di reale motivazione.
4. vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione in ordine al reato di cui al capo G) perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3 con riferimento ai capi D) E) F) perché la Corte avrebbe dedotto dall'intenzione di sparare, manifestata dal rapinatore nel corso della rapina, l'efficienza dell'arma. La motivazione appare illogica perché è l'accusa che deve provare la sussistenza del reato, che non può essere provata dalla mancata prova contraria. Anche l'aggravante dell'uso dell'arma deve essere provata per ritenerne la sussistenza.
5. erronea applicazione della legge penale, in particolare l'art. 81 c.p. in relazione alla mancata riconduzione ad un solo reato di rapina delle condotte ai capi D) E) F) Esclusione dell'aumento di pena per la continuazione. La motivazione della sentenza riguardo alla ritenuta continuazione per gli episodi di rapina nei confronti dei clienti e del personale interno alla Farmacia Don Bosco è illogica perché a parere del ricorrente l'azione è unitaria e non sarebbe da conteggiare l'aumento per la continuazione interna all'episodio criminoso.
6. vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. La motivazione della sentenza sarebbe viziata perché nel valutare la sussistenza delle attenuanti generiche sarebbero stati valutati solo gli elementi pregiudizievoli, derivanti dalla condotta di vita anteriore alla rapina e non anche quelli successivi, indici sicuramente, con i contatti presi con una Comunità di recupero, della volontà di riabilitarsi. La motivazione è viziata per violazione di legge posto che la Corte non ha tenuto presente gli elementi indicati dagli artt.133 e 62 bis c.p. ed ha affermato che nessuno dei danni arrecati alle parti offese può essere considerato lieve mentre invece, se il danno economico lo si riferisce ai singoli episodi ci si rende conto che il valore è assai lieve: Euro 45,00; Euro 110,00 a Napilitano;
Euro 350,00 alla farmacia;
Euro 2407,90 alle Poste Italiane etc... 7.Erronea applicazione della legge penale art. 81 c.p. e art. 617 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine al punto relativo alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. La Corte non si è pronunciata sulla richiesta di applicare la continuazione con la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 18.06.2008 divenuta irrevocabile in data 31.10.2008. Così facendo la Corte è incorsa sicuramente nell'errata applicazione dell'art. 671 c.p.p., perché la tossicodipendenza è ritenuto elemento che incide direttamente sull'applicazione dell'art. 81 in sede di cognizione. L'applicazione della continuazione pertanto, non poteva essere rinviata alla fase esecutiva, essendo norma sopravvenuta più favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi quattro motivi di ricorso sono inammissibili, perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, sotto il profilo del vizio di travisamento della prova, tentano di ottenere da questa Corte un giudizio che non le compete. Non vi è dubbio, infatti, che il vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. e) lascia inalterata la natura sostanziale di controllo di legittimità demandato alla Corte di cassazione: l'ambito del controllo di legittimità, anche nel caso che sia lamentato un contrasto tra il contenuto della motivazione ed altri atti acquisiti al processo, attiene sempre alla logicità, completezza e non contraddittorietà della motivazione, solo che tali vizi possono essere desunti non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo, specificamente indicati. Sicché, con la modifica legislativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è ammesso rilevarsi il travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia, ma la nuova regola esclude che la Corte di cassazione possa valutare, reinterpretandolo, il tenore probatorio di tali atti, in quanto la loro specifica indicazione è funzionale solo a stabilire se la stessa motivazione indichi correttamente le prove poste a base della decisione o disattenda erroneamente quelle di segno contrario, rv 245103, rv. 243636. La novella legislativa lascia impregiudicati i principi cui deve ispirarsi il controllo di legittimità: in particolare, il vizio di travisamento della prova può valere solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del devoluto non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice. Inoltre, il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di assoluta decisività (tale, cioè, da risolvere radicalmente la prospettiva processuale) non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito. Sez. 2, Sentenza n. 35194 del 2006. In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, inoltre, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto, rv. 241023.
Nel caso in esame, trattasi invero di doppia conforme, entrambi i giudici di merito, non hanno ne' omesso la valutazione di elementi probatori ne' attribuito un valore rilevante ad un elemento probatorio che è fisicamente assente dal novero degli elementi probatori acquisiti: sia in primo che in secondo grado, si è manifestata la valutazione di tutti gli elementi probatori dedotti dal ricorrente, la cui esistenza non è controversa (l'impronta papillare sul casco, la dichiarazione testimoniale che i rapinatori portavano i guanti;
l'attendibilità delle ricognizioni personali;
efficienza dell'arma); ciò che non è condivisa è la valutazione che entrambi i giuridici di merito hanno attribuito alle prove ma la sequenza argomentativa tracciata dalla Corte territoriale in ordine alla valenza probatoria dei predetti elementi non è illogica e si manifesta esaustiva e non contraddittoria. Che dalla presenza dell'impronta papillare appartenente all'imputato sulla visiera del casco utilizzato da uno dei rapinatori e dall'assenza di spiegazioni circa tale presenza sul casco dei rapinatori da parte dell'imputato, si deduca che uno dei rapinatori era proprio l'imputato, corrisponde ad un perfetto sillogismo logico;
altrettanto coerente è dedurre dalla manifestata intenzione di sparare la possibilità che l'evento si realizzi perché si è in possesso di un'arma idonea a sparare;
ed ancora corrisponde ai principi della logica e della coerenza argomentare, dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali, che l'uso dei guanti c'è stato solo nel corso della rapina perché tale circostanza è indicata nelle dichiarazioni testimoniali;
ed infine non è incoerente negare attendibilità ad una impressione personale espressa dal teste perché ciò attiene proprio alla funzione valutativa del giudice di merito.
Una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di cassazione prendere in considerazione, "sub specie" di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente. La Corte di cassazione non deve, infatti, stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Anche il quinto motivo è manifestamente infondato perché, secondo la giurisprudenza costante di questa sezione, nell'ipotesi di rapina commessa in un unico contesto in danno di più persone (nella specie rapina in danno di undici persone che si trovavano all'interno di un esercizio pubblico), malgrado la rapidità della successione temporale tra le singole sottrazioni, si configura un'ipotesi di reato continuato, stante la pluralità di delitti commessi in numero incontestabilmente pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate. Rv. 205375, Rv. 180728, Rv. 171610.
In ordine al sesto motivo si osserva che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda". (rv 192381). Ed ancora, "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" (rv 196880). Nel caso in esame le circostanze attenuanti sono state escluse, dal giudice di merito, in ragione dei gravi precedenti penali degli imputati ed in ciò corrisponde ai canoni legali di valutazione delle circostanze pertanto il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Quanto all'invocata attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 il ricorso è manifestamente infondato e non specifico poiché fa esclusivo riferimento al mero valore economico dei beni sottratti (del resto nella maggior parte dei casi, tutt'altro che tenue) mentre, ai fini della configurabilità dell'attenuante in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. Infatti, il delitto "de quo" ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto;
ne consegue che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante ed il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito, ne' può essere censurato in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 2 6.3/30.5.2001 n. 21872 rv 218795; cfr anche 21.11/19.12.2006 n. 41578, rv 235386) In ordine al settimo motivo si osserva che con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 è stato inserito nell'art. 671 c.p.p., comma 1,
la frase "Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza"; tuttavia l'inserimento della tossicodipendenza tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della continuazione non può essere inteso nel senso che la sussistenza di tale elemento imponga di ravvisare, comunque, la continuazione, ma solo che tale elemento debba essere valutato rispetto agli altri;
inoltre, alla norma deve essere riconosciuto carattere generale, nonostante la collocazione in sede di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione; diversamente argomentandoci determinerebbero ingiustificate disparità di trattamento a seconda del momento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. Ne consegue che il motivo di ricorso merita accoglimento e la sentenza va annullata sul punto in cui rinvia alla sede esecutiva l'applicazione della continuazione;
gli atti vanno, perciò, trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Roma perché si pronunci, in conformità con questa decisione, sulla rilevanza della tossicodipendenza nella determinazione della continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione sulla continuazione esterna e rinvia per il giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010