Sentenza 22 maggio 2012
Massime • 1
I reati di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti anche nel caso in cui la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti e reati diversi. (La S.C. ha precisato che i soggetti impegnati esclusivamente nel traffico di sostanze stupefacenti nella consapevolezza che questo è gestito dall'associazione mafiosa, concorrono anche in quest'ultimo reato, perché contribuiscono causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio criminale).
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- 2. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2012, n. 36692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36692 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2012 |
Testo completo
Мо 13бли 3 6 6 9 2/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica del 22.5.2012 Sentenza n. 1285/2012 Reg.gen.n.46361/2011 composta dai Signori Magistrati: Presidente dott. ON Esposito dott. ON Prestipino Consigliere Consigliere dott. Pier Camillo Davigo Consigliere dott. Mirella Cervadoro dott. Roberto Carrelli Palombi Di Montrone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Su ricorso proposto da: 1) ES OL nato il [...] 2) AM ON nato l'[...] 3) TT VI nato il [...] 4) DE NZ AL nato l'[...] 5) ON NI nato il [...] 6) PA EU nato il [...] 7) PA NI nato l'[...] 8) PIETRON TO nato il [...] THE 9) SI RA nato il [...] 10) ON VI nato il [...] avverso la sentenza n.1585/2010 della Corte d'appello di Bari, sezione I penale, in data 9.2.2011. Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. VI D'SI, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di AB IC, RM NI, e RD VI;
il rigetto dei ricorsi di OD ON, BE VI, GO EN, RM EN, AN VI, SS RA;
l'annullamento senza rinvio per De ZO RO. Udito il difensore di OD ON, avv.Franco Carlo Coppi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il difensore di De ZO RO, avv. Giancarlo Chiariello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso. Udito il difensore di RM EN, avv.Raffaele Quarta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il difensore di BE VI, avv. GI Giulitto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il difensore di RD VI, avv. ON Del Vecchio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Uditi i difensori di GO EN, avv. NI Aricò e EN Conticchio che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo AB IC, OD ON, BE VI, De ZO RO, RD VI, GO EN, RM EN, RM NI, AN VI, SS RA, unitamente ad altri, vennero tratti a giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti, e di cui: a) agli artt.416 bis co. 1,2,3,4,5 c.p. 7 legge 203 del 1991, per avere, unitamente ai deceduti PA NI e IN GI, il 2 RM organizzato, gli altri partecipato, a un'associazione di stampo camorristico-mafioso, operante nel quartiere Japigia ed aree limitrofe di Bari, collegata all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti indicata al capo b), già oggetto del procedimento penale n.587/05-21 discendente dalla più ampia associazione di stampo mafioso denominata "clan IS (accertata con sentenza passata in giudicato n.2500/2000 emessa il 5.1.2004 dalla Corte d'Appello di Bari, 2^ Sezione, definitiva il 13.4.2005) sia pure con profili di autonomia gestionale commisurata e connaturata all'elevato livello camorristico del RM EN. Associazione criminale nella quale gli affiliati si avvalgono della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva all'interno e all'esterno del sodalizio, al fine di commettere delitti, tra i quali, in modo particolare, quelli legati alla gestione del traffico di stupefacenti nel quartiere Japigia ed aree limitrofe. Con l'aggravante della disponibilità delle armi detenute per il perseguimento delle finalità dell'associazione. In Bari e località limitrofe dal 2001 sino al 2005. b) del reato di cui agli artt.74 co.1, 2, 3 dpr 309/90 - 7 legge 203 del 1991, perché si associavano tra loro in numero superiore a dieci allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.73, ed in particolare per avere, a seconda dei ruoli, acquistato, trasportato, importato nel territorio dello Stato, procurato ad altri, consegnato o comunque illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, ecstacy, marijuana e cocaina che, proveniente prevalentemente dall'Olanda, veniva illecitamente importata in Italia sotto la direzione di RM EN. Con l'aggravante della disponibilità delle armi per il perseguimento delle finalità dell'associazione, e con i ruoli specificati. (RM EN - RM NI - AN VI) c) del reato di cui agli artt.110, 73, 80 dpr 309/90 in riferimento a un episodio di approvvigionamento di un ingente quantitativo di cocaina nel periodo marzo 2001/dicembre 2002 (CU OT Luis DO) 3 d) del reato di cui agli artt.110, 73, 80 dpr 309/90 in riferimento alla detenzione e cessione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacente del tipo "ecstacy" nel periodo novembre 2002 - febbraio 2003. (RM EN - EL EN) e) del reato di cui agli artt. 110, 73 dpr 309/90 in riferimento alla detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish in epoca antecedente e prossima al 20.3.2003. (RM EN - EL EN) f) del reato di cui agli artt.110, 73 dpr 309/90 in riferimento alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in epoca antecedente e prossima all'8.5.2003 (OD ON) g) del reato di cui agli artt.81, 110, 635 co.2 punto 1 c.p., 10 12 1.497/74, 7 1,203/91, perché in concorso con il deceduto PA NI, nonché con altri soggetti non identificati, allo scopo di minacciare Di SO SI, reo di aver tentato di smerciare droga sul territorio di predominio mafioso afferente all'associazione di cui al capo a), esplodevano nella notte del 17 maggio 2004, contro l'abitazione di Di SO SI, sorvegliato speciale di P.S., all'indirizzo della porta di ingresso, otto colpi di arma da fuoco, calibro 7,62, esplosi da un'arma automatica da guerra di tipo Kalashnikov, danneggiando la stessa e, con l'esplosione di una bomba a mano, l'autovettura Fiat Brava tg AT162CE parcheggiata all'esterno di tale abitazione, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis e comunque allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere di cui al capo a). In Casamassima il 17 maggio 2004; (RM NI - RD VI) h) del reato di cui agli artt.110 c.p. 12 quinquies co.1 1.356/92 perché, in concorso tra loro previo concerto, il RM acquistava la proprietà dell'immobile in cui è collocata la discoteca "Moma", piano interrato e parte del piano terra disposti in Adelfia al civico 97 di via Santa MAa della Stella, per il corrispettivo totale di € 132.006,38, intestando fittiziamente tali beni al RD VI. In Bari, il 19.3.2002 con effetti permanenti. Con la recidiva reiterata specifica per BE e De ZO;
reiterata specifica e infraquinquennale per OD ON. Con sentenza del 12.11.2009, pronunciata a seguito di rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari dichiarò AB IC, BE VI, De ZO RO, SS RA responsabili del reato di cui al capo b), RM NI, dei reato di cui ai capi b) e h), RM EN, del reato di cui al capo e), RD VI del reato di cui al capo h) e escluse le aggravanti di cui all'art.74/4 dpr 309/90 e all'art.7 1.203/91 - condannò AB IC, BE VI, De ZO RO e SS RA alla pena di anni sette di reclusione ciascuno, RD VI alla pena di anni due di reclusione, RM EN alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed € 30.000 di multa, RM NI alla pena di anni sette mesi quattro di reclusione. Applicò ad AB, BE, De ZO, RM EN, RM NI e SS RA la misura della sicurezza della libertà vigilata per anni due ciascuno. Assolveva quindi, ai sensi dell'art.530 cpv c.p.p., OD ON dall'imputazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste, e da quelle di cui ai capi b) g) per non aver commesso il fatto, BE, De ZO, SS dall'imputazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste, OD ON da quella di cui al capo a) perché il fatto non sussiste, e quelle di cui ai capi b), g) per non aver commesso il fatto, GO EN da quella di cui al capo a) perché il fatto non sussiste, e da quella di cui al capo b) per non aver commesso il fatto, RM EN dall'imputazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di cui al capo c) per non aver commesso il fatto, AN VI dall'imputazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di cui al capo c) per non aver commesso il fatto. Avverso tale pronunzia propose gravame il pubblico ministero, lamentando l'assoluzione di OD, BE, De ZO, GO, RM, AN e SS per i reati di cui al capo a), OD anche L O5 pei capi be g), GO anche per il capo b), evidenziando - in riferimento a tutti - gli elementi emersi per la sussistenza dell'associazione di cui all'art.416 bis c.p., ed a OD e GO anche quelli per la sussistenza dell'associazione di cui all'art.74 dpr 309/90, rilevando quindi come il Gup avesse omesso di prendere in considerazione i numerosi elementi probatori offerti dall'accusa circa la natura mafiosa del sodalizio capeggiato da RM EN, già partecipe in passato con funzioni dirigenziali del più ampio clan camorristico denominato "IS, fortemente ridimensionato a seguito dell'operazione "Blue Moon". Avverso tale pronunzia proposero gravame anche gli imputati, e la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 9.2.2011, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava OD ON colpevole dei reati di cui ai capi a) b) e g) e lo condannava alla pena di anni nove di reclusione, BE, De ZO e SS colpevoli anche del reato di cui al capo a) e condannava BE e De ZO alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione SS alla pena di anni otto di reclusione, GO EN colpevole dei reati di cui ai capi a) b) e lo condannava alla pena di anni otto di reclusione, RM EN del reato di cui al capo a) e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione, AN VI del reato di cui al capo a) e lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. Dichiarava non doversi procedere nei confronti di RD e RM NI in ordine al reato di cui al capo h) perché estinto per prescrizione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza. Ricorre per cassazione il difensore di ES OL, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 lett.c) e) c.p.p., in relazione all'art.192 co.3 c.p.p. per insussistenza della prova in ordine al capo b) dell'imputazione in assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore CU OT, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Infatti, al di là delle incongruenze del collaborante nella individuazione del soggetto indicato quale corriere dell'associazione ex art.74 dpr 309/90, i pretesi riscontri esterni afferiscono tutt'al più ad elementi accessori, certamente dimostrativi di una generica conoscenza tra i due, ma 6 non sono tali da poter essere ritenuti utili ai fini della prova della effettiva partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso;
2) la violazione dell'art.606 lett.b) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale in relazione all'art.74 dpr 309/90 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, circa l'adesione del ricorrente al sodalizio criminoso;
3) la violazione dell'art.606 lett.b) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
4) la violazione dell'art.606 lett.b) e) c.p.p. per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessivo aumento di pena per la riconosciuta aggravante di cui al comma 3 dell'art.74 dpr 309/1990. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato AM ON, il quale - premesso che l'OD, assolto in primo grado da tutte le imputazioni ascrittegli, è stato condannato in grado d'appello alla pena di anni nove di reclusione per il reato p.p. dall'art.416 bis c.p. di cui al capo a) nonché per il reato p.p. all'art.74 co.I,II,III dpr 309/90 e all'art.7 1.203/91, di cui al capo b) e del reato di cui all'art.635 co.Il punto 1 c.p. (attentato contro l'abitazione di Di SO SI) - deduceva la violazione dell'art.606 lett.e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, stante la sua assoluta apoditticità, rilevando che per quanto riguarda l'associazione di cui all'art.416 bis c.p., la condotta contestata è assolutamente identica a quella di cui al procedimento avente numero r.g.587/05 e che la forma, la sostanza e la finalità dell'associazione di cui al capo a) è la stessa rispetto sia all'organigramma di cui al capo b) del presente procedimento, che al capo a) del procedimento "madre" (c.d.Fourth). Osserva quindi il ricorrente che, trattandosi di compagini associative a matrice comune, al fine di escludere l'identità dei fatti non rileva né il termine finale, né il fatto che l'organizzazione fosse intanto mutata per il numero dei componenti o che, in qualche periodo, essa fosse entrata in guerra con altre organizzazioni rivali o avesse subito una scissione interna. La sentenza, lungi dal fornire un'adeguata quanto coerente 7 motivazione in merito agli elementi in atti, si sforza di dare peso a quei pochi -indizi posti a fondamento dell'accusa di cui all'art.74 dpr 309/90 ricostruendo la storia della delinquenza barese (in particolare quella del quartiere Japigia) a far data dalla prima sentenza, che ha riconosciuto la mafiosità dell'associazione facente capo a SI NO. In realtà non vi è in atti un solo elemento nuovo e/o diverso capace di differenziare l'attività di detta associazione da quella di cui al capo b) del presente procedimento. Le dichiarazioni dei collaboratori Mercoledìsanto, LL, DO, AS, di cui il giudice d'appello si è limitato a riportare stralci, senza apprezzamento alcuno sull'attendibilità intrinseca ed alcuna verifica dei riscontri estrinseci, sono tutte "de relato" e non indicano alcuna circostanza di fatto limitandosi ad affermazioni assolutamente generiche. Le conversazioni telefoniche, delle quali il giudice d'appello si è limitato a riportare il contenuto per esteso, lasciano poi del tutto aperto il problema circa l'identificazione dei parlatori e della terza persona cui i soggetti fanno di volta in volta riferimento. Tutti gli elementi posti a carico dell'OD, che tra l'altro viene indicato con due diversi soprannomi "U Sorc" e "U Pacc", anche in riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.74 dpr 309/90 ( punto B dei motivi di ricorso) si possono racchiudere nelle dichiarazioni del collaboratore AS, che contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello di Bari -sono assolutamente in contrasto tra loro prima ancora che con elementi di riscontro esterni. Circa, infine, la presunta sparatoria ai danni di Di AS (punto B1 dei motivi di ricorso) sono state fornite tre diverse versioni, e quella fornita dal AS appare del tutto priva di logica, oltre che di credibilità; secondo la ricostruzione fornita dal AS, OD avrebbe posto in essere la condotta in oggetto unitamente al BE, insieme al quale spacciava droga per conto del RM, al fine di difendere il territorio, ma poi aggiungere che RM era in "buoni rapporti" con Di AS. Per il collaboratore MI, la condotta delittuosa sarebbe stata posta in essere da OD e MA per ragioni sì di controllo del territorio, ma per le estorsioni nei cantieri edili. RU DA, infine, riferisce di aver appreso dal cognato, PA NI, che la sera del 0 0 17.5.2004 lo stesso aveva sparato dei colpi d'arma da fuoco nei confronti dell'abitazione del Di AS. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato TT VI, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 comma I lett.c) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione agli artt.581, comma 1, lett.c) e 649 c.p. Il BE è stato condannato con la sentenza impugnata alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) per aver fatto parte al sodalizio criminoso dell'associazione di tipo mafioso ex art.416 bis c.p. operante in Bari e località limitrofe dal 2001 al 2005 capeggiata da RM EN, principale e diretto collaboratore del medesimo nella gestione del narcotraffico anche con riferimento alle fasi dell'approvigionamento e dell'importazione dall'estero. Nell'atto di appello del p.m., la posizione del BE viene esaminata in poche righe, senza alcuna critica alla solidità dell'impianto logico della decisione assolutoria;
la Corte d'Appello senza il supporto di adeguato apparato motivazionale ha quindi respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione; 2) la violazione dell'art.606 lett.c) in relazione agli artt.546 lett.e) c.p.p. e all'art.416 bis c.p. e lett.b) in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 416 bis c.p. La motivazione della sentenza è manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al duplice profilo della concreta individuazione del fenomeno mafioso (che deve avere una effettiva capacità di intimidazione oltre che nei rapporti interni anche verso l'esterno) e della riconosciuta appartenenza del BE alla consorteria di riferimento. Nella fattispecie, la Corte d'Appello non descrive, né evidenzia un'offensiva massiccia e capillare condotta nei confronti del "ceto produttivo", finalizzata a piegare la resistenza e la volontà delle vittime attraverso messaggi inequivoci, e in maniera semplicistica e riduttiva afferma che l'associazione ha la stessa matrice del clan facente capo a SI, in quanto costola che trae origine proprio da tale organizzazione. Nessuno degli imputati risulta militante nella precedente associazione e condannato per questo titolo;
e il processo di "autonomizzazione e di sottrazione alla sovranità del IS intrapreso dal solo RM (nei termini teorizzati dalla 9 Corte) non è di per sé sufficiente, sotto il profilo probatorio, per dimostrare che la neoformazione aveva conquistato e consolidato, in una determinata area, una propria distinta "vis" intimidatrice. I reati mezzo del sodalizio non possono poi identificarsi nel solo asserito attentato dinamitardo ai danni di Di AS SI, ascritto all'imputato OD, fatto che con un vero e proprio travisamento della prova - la sentenza ricollega ad una offensiva pianificata del gruppo riconducibile al RM. Per quanto riguarda poi la mera elencazione dei reati di detenzione/porto di armi, ricollegabili in diversi contesti temporali e disgiuntamente ai singoli imputati, non si è in presenza di una disponibilità, in comune, di armi, ma di altrettante condotte individuali, non di per sé specializzanti dell'organizzazione mafiosa, in quanto anche l'art. 74 comma 5 dpr 309/90 contempla la specifica aggravante della disponibilità di armi. La Corte ha poi del tutto trascurato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità dell'appartenenza organica al sodalizio ex art.416 bis c.p., omettendo di considerare che i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 d.p.r. 309/90 possono concorrere tra loro, attesa la parziale diversità del bene giuridico tutelato, a patto che il singolo associato ponga in essere e realizzi condotte rilevanti sotto entrambi i profili. Per quanto riguarda il BE, la Corte non spiega quali siano le ragioni e i dati probatori che possano dimostrare che BE VI abbia fatto ingresso, a pieno titolo, all'interno di una compagine mafiosa con un ruolo ben preciso, e che abbia concorso alle attività illecite del sodalizio e di conseguenza che abbia apportato un contributo apprezzabile alla vita e al mantenimento dell'associazione. Gli elementi a carico di BE sono costituiti dalle dichiarazioni di LL IC all'interrogatorio dell'1.10.1999 (quindi in data anteriore ai fatti in contestazione), travisate dalla Corte in quanto lo stesso riferisce in merito all'affiliazione al clan di "La Rosa", a Biagio Romano;
dalle dichiarazioni di Guerra VI nell'interrogatorio del 4.11.1997, anch'esse anteriori e concernenti l'affiliazione al clan "La Rosa"; dalle dichiarazioni di D'SI Natale nell'interrogatorio del 25.11.1998 di analogo tenore;
dalle dichiarazioni di AS VI nell'interrogatorio del 18.2.2005, che riferendosi a vari 10 gruppi operanti nel quartiere Japigia che agiscono sotto la supervisione di SI NO "aggiunge che del gruppo capeggiato da RM EN fanno parte, tra gli altri affiliati, OD ON e BE VI", senza tuttavia specificare di quale gruppo si tratti, e quale preciso ruolo avrebbe ricoperto BE;
dalle dichiarazioni di CU OT nell'interrogatorio dell'11.4.2005, che ha fatto solo riferimenti generici circa l'inserimento nell'organizzazione da parte del BE, sicuramente non sufficienti a provare la sua appartenenza all'associazione; dalle dichiarazioni di AS VI, nell'interrogatorio del 2.5.2005, in ordine agli autori dell'attentato a Di AS, informazione "de relato" e non confermata;
dall'intercettazione ambientale in carcere eseguita sul conto di RI e altri detenuti "in cui si evidenzia il coinvolgimento di un suo (di RM) ragazzo di Casamassima nell'attentato dinamitardo in questione", discordanti dalle dichiarazioni rese dal AS il 2.5.2005; dalle dichiarazioni di MI del 18.9.2007 che si riferisce al BE, quale affiliato a RM, in maniera del tutto generica. La Corte d'Appello con una inammissibile operazione interpretatitiva e incorrendo in un invalidante "error juris" fa coincidere il contributo del BE all'associazione mafiosa, nel diverso apporto, peraltro non compiutamente dimostrato, assicurato dal prevenuto nella diversa fattispecie della compagine dedita al narco-traffico; 3) violazione dell'art.606 lett.e) in relazione agli artt.125, comma III, 605 comma 1 e 192 c.p.p. per mancanza della motivazione in merito ai criteri di valutazione delle dichiarazioni di alcuni collaboratori, nonché delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e ciò nonostante che nell'atto di appello fosse stato puntualmente rilevato che la sentenza emessa nell'ambito dell'operazione Fourth fosse identica a quella nella operazione Five, concernente il medesimo periodo dal 2002 al novembre 2004, nel quale l'imputato non è stato imputato evidentemente perché estraneo a quelle contestazioni, e che il giudice di prime cure aveva valorizzato solo il contenuto di pochissime intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori;
4) violazione dell'art.606 lett.e) in relazione agli artt.125 e 605 c.p.p. contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle 11 dichiarazioni di LL del 4.11.97, di Dambrosio del 25.11.98 e del Guerra del 25.11.98, in quanto antecedenti al periodo dei reati in contestazione. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato DE NZ RO, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 comma I lett.c) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione agli artt.581, comma 1, lett.c) 649 c.p., circa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero in quanto carente del requisito di specificità, per non aver chiarito né dimostrato secondo la prospettazione accusatoria quale sia stato il ruolo attivo e funzionale del ricorrente rispetto alla vita ed al perseguimento degli obiettivi del sodalizio mafioso, quali i reati fine, quali le fonti probatorie;
2) la violazione dell'art.606 lett.b) c) e) c.p.p. in relazione agli artt.546 lett.e) c.p.p. 273, 192, 310, 649 c.p.p. 416 bis c.p., 40 e 41 c.p. in primo luogo perché la sentenza non spiega come, se gli elementi a carico del Di ZO non attingevano in sede cautelare la soglia della gravità indiziaria, è ipotizzabile che quelle stesse fonti probatorie abbiano acquisito nel processo, celebrato con rito abbreviato, consistenza di prova certa. Il sillogismo del giudice di merito è poi inficiato da un evidente errore nella stessa premessa, in quanto, assiomaticamente, si dà per dimostrato "l'oggetto stesso" della prova, e cioè l'esistenza di una fenomologia mafiosa che, poi, si è riconvertita nella gestione del traffico di stupefacenti, mentre nella fattispecie manca, nella ricostruzione storica contenuta in sentenza, la prova stessa che l'asserito sodalizio "de quo" abbia realizzato il traffico in questione, avvalendosi del metodo mafioso, e la Corte ha trascurato del tutto i principi elaborati dalla : giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità dell'appartenenza organica al sodalizio ex art.416 bis c.p., facendo coincidere e sovrapporre il contributo all'associazione mafiosa assicurato dal ricorrente nella diversa fattispecie della compagine dedita al narco-traffico. A ciò aggiungasi che le dichiarazioni di MI circa l'asserito "battesimo" del ricorrente in carcere nell'arco di due anni (2002-2003) sono contraddette da quelle del GL che anticipa la cerimonia all'anno 2000 in un appartamento a Torre a mare. Le dichiarazioni dell'MI sono poi inutilizzabili in quanto non 12 riferiscono fatti appresi direttamente ma "sentito dire"; 3) la violazione dell'art.606 lett.b) c) e) c.p.p. in relazione agli artt.546 lett.e) c.p.p.125, 192, 195, 267 ss., 74 dpr 309/90, in relazione alle dichiarazioni "de relato" del Di ST che sono smentite e screditate incontrovertibilmente dallo stato di detenzione del De ZO negli anni 2001-2003, che dimostrano l'impossibilità fisica del ricorrente di intraprendere l'operazione al periodo tra settembre e dicembre 2002, tant'è che il Di ZO è stato assolto da questo capo di imputazione e questa è la prova del mendacio di Di ST, né le dichiarazioni del medesimo possono trovare riscontro nel sequestro del passaporto, da quale emergono viaggi del Di ZO in IA in epoche diverse rispetto all'operazione incriminata. Nessuna valenza neppure indiziaria agli stralci delle conversazioni ambientali intercettate, in quanto non vi è correlazione tra le visite in IA ed attività riferibile all'associazione. Le dichiarazione del GL sono smentite dalle intercettazioni telefoniche che a torto la Corte non prende in considerazione in quanto dichiarate inutilizzabili, non potendo travolgere tale sanzione i terzi tutte le volte che l'operazione di recupero del testo avvenga in "bonam partem”. Le indicazioni del GL in ordine all'asserita partecipazione del De ZO al fantomatico viaggio in Olanda risulta poi contrastata dagli esiti degli accertamenti investigativi, e la dichiarazione è sguarnita di qualsiasi riscontro individualizzante. La Corte ha altresì trascurato i puntali riferimenti del Di ST e del RI, che depongono per l'estraneità del NZ al circuito associativo;
4) violazione dell'art.606 lett.b), c), e) c.p.p. in relazione agli artt.546 lett.e), 62 bis, 133, 69, 99 c.p. in relazione al regime sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Con atti depositati il 10.5.2012 (motivi avv.Chiariello) e 8.5.2012 (motivi a firma dell'imputato), viene dedotta: 5) la violazione dell'art.606 lett.c) c.p.p. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità in relazione agli artt.721 c.p.p. e 14 1.n.300/1963 nonché da quanto previsto dalla legge n.69/05 per mancanza di condizioni di procedibilità in quanto l'estradizione è stata concessa solo in relazione all'art.73 dpr 309/90 e non, anche per il reato di cui all'art.74 dpr 309/90. 13 Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato ON VI, deducendo che la Corte avrebbe dovuto "de plano" constatare ai sensi dell'art. 129, 2° co. c.p.p. che, pur essendo maturata la prescrizione, il fatto come contestato non previsto dalla legge come reato. Al ricorrente risulta ascritta soltanto la pretesa intestazione fittizia dell'immobile in cui è collocata la discoteca "Moma", senza alcuna specificazione dell'indispensabile dolo specifico previsto dall'art.12 quinquies. A ciò aggiungasi che la motivazione della Corte sul punto, e nonostante i puntuali motivi d'appello, è la mera reiterazione delle illogicità, dei travisamenti e delle lacune motivazionali della sentenza di primo grado, e, invece di constatare l'assenza di qualsiasi elemento dal quale potersi desumere che la provvista economica utilizzata per l'acquisto dell'immobile in questione fosse provenuta dal RM, ha valorizzato dichiarazioni di collaboratori ovvero stralci di colloqui intercettati che al più possono riguardare l'apertura e la gestione della discoteca. Per l'acquisto dell'immobile è stata utilizzata una provvista economica del tutto lecita, proveniente da una società, la "Tuttocarni", non riconducibile al RM, ma alla famiglia RD, e a RD VI in particolare. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato ON NI, avv.EN Conticchio, deducendo: 1) la violazione dell'art.597, comma 1 c.p.p. e dell'art.591, comma 1, lett. c in relazione all'art.581 lett.b c.p.p. Violazione degli artt.648, comma 2 e 649 c.p.p., per violazione del giudicato interno. GO EN nel presente procedimento è stato imputato esclusivamente dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, ovvero del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso operante nel quartiere Japigia collegata all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti di cui al capo b), già oggetto del procedimento penale n.587/05 discendente dalla più ampia associazione di stampo mafioso denominato "clan IS sia pure con profili di autonomia gestionale commisurata e connaturata all'elevato livello camorristico di RM EN, e del delitto di cui all'art.74, comma 1, 2, 3 dpr 309/90, e all'art.7 1.203/91 perché si associavano tra loro in numero superiore a dieci allo scopo 14 di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.73, GO quale componente del sodalizio in disamina impegnato nella gestione e distribuzione degli stupefacenti sul territorio barese di influenza, fatti verificatisi in Bari e provincia dal 2000 al 2005. Il GO, in primo grado, è stato assolto da entrambe le imputazioni, dalla prima, con la formula “il fatto non sussiste"; dalla seconda, con la formula “per non aver commesso il fatto". La sentenza d'appello lo ha invece condannato per entrambe le imputazioni, nonostante la mancanza di appello (o comunque l'inammissibilità dell'appello) del pubblico ministero per l'imputazione sub capo b); 2) la violazione dell'art.606 comma I lett.c) e b) c.p.p.; nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett.c) c.p.p., per omessa considerazione della memoria difensiva depositata in appello, errata interpretazione della legge penale in riferimento agli artt.416 bis c.p. e 74 dpr 309/90, illegittima utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di cui ai RIT 459 e 502, a cui fa riferimento la sentenza impugnata. In realtà, il solo fatto del favoreggiamento della latitanza nel lontano 2001, unitamente alle normali, e non illecite frequentazioni amicali, tra il GO ed il RM EN, costituisce ragione per costruire ingiustamente, per il GO, un'associazione finalizzata al narcotraffico asseritamene gestita dal RM che invece, per il GO, non è mai esistita neppure a livello di connivenza non punibile. Del tutto contraria alle emergenze processuali è poi l'asserzione secondo cui il GO provvedeva al sostentamento degli associati in carcere, in quanto dalle intercettazioni emerge l'esatto contrario, ovvero che UC i soldi non li ha dati" (assistenza a TO Bartolomeo). Quanto alle asserzioni di MI HE, collaboratore dell'ultima ora, le sue dichiarazioni sono solo per sentito dire, e nulla sa di GO HE, mentre quelle di AS VI, che riferisce tra l'altro cose apprese dal giornale, sono palesemente discordanti. CU OT DO, l'unico che racconta fatti asseritamene vissuti, ma mai riscontrati da elementi esterni, ha difficoltà ad esprimersi in italiano e a riferire conversazioni che egli ha ascoltato, neppure in italiano bensì in dialetto barese, e nell'interrogatorio del 2005 riferisce di una sola consegna di danaro avvenuta all'interno della villa del GO, ma per 15 acquistare agnelli e non sostanze stupefacenti. E' incredibile poi come non siano state valorizzate le dichiarazioni di altri soggetti, ben più inseriti dei collaboratori MI, AS e CU, che invece nulla hanno riferito di GO. Di nessuna rilevanza le altre due circostanze enfatizzate dagli inquirenti per sostenere la partecipazione in contestazione, ovvero quella delle autovetture fornite al RM e quella del pranzo a Torre a Mare nell'aprile del 2003 a cui avrebbe partecipato anche il GO. L'autovettura rinvenuta a Lignano Sabbiedoro nel 2001 era del GO, mentre quella in possesso di TO UC era stata oggetto di vendita allo stesso, abitante come lui nello stesso comune di Cellamare. Non esiste poi alcuna prova che il IO che partecipò al pranzo, ammesso e non concesso che ciò significhi essere mafioso, fosse proprio il GO. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato ON EN, avv.NI Aricò, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 comma I lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.581, 591 c.p.p. Mancanza assoluta di motivazione rispetto alle devoluzioni difensive circa l'inammissibilità dell'atto d'appello del p.m. Il ricorso del p.m. è inammissibile;
invero, come risulta agevolmente dalla lettura dell'atto di gravame, pur a fronte di una dichiarazione di impugnazione afferente entrambi i capi assolutori della sentenza, di fatto i motivi esplicitati riguardano esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p. per la quale era intervenuta in primo grado sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste. L'unico riferimento all'ipotesi di cui al capo b) è invero contenuto alla pagina 16 dell'atto di gravame laddove viene indicata “in relazione al capo b) la circostanza del riferimento al “Milano Boa" - da individuarsi nel GO - nella contabilità del AN, con ciò potendosene dedurre il ruolo di acquirente di stupefacenti dal sodalizio, ma il tema viene affrontato nel contesto degli elementi di fatto addotti in relazione alla sussistenza del reato contestato al capo a), e non nell'ambito di uno "specifico" argomentare volto alla censura del capo b) della sentenza;
2) violazione dell'art.606 lett.b) ed e) manifesta illogicità e mancanza della motivazione rispetto alle statuizioni della sentenza di primo grado, essendosi la Corte limitata all'indicazione del medesimo materiale probatorio non 16 evidenziando elementi di prova ulteriori in ipotesi trascurati dalla sentenza di primo grado;
3) violazione dell'art.606 lett.b) ed e) manifesta illogicità e mancanza della motivazione rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti. Infatti, oltre all'apodittico richiamo ad una non meglio specificata spartizione del territorio tutti gli elementi addotti a sostegno della sussistenza dell'associazione mafiosa collimano in maniera assolutamente coincidente con la struttura tipica dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
4) violazione dell'art.606 lett.b) ed e) manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione all'art.62 bis c.p. ed alla quantificazione dell'aumento per la continuazione. Con memoria depositata in data 4.5.2012, i difensori del GO, avv. EN Conticchio e avv. NI Aricò deducono altresì l'eccezione preliminare di nullità per violazione del diritto di difesa del decreto di fissazione del giudizio in cassazione per violazione degli artt.584 e 178 lett.c) c.p.p. in relazione all'art.587 c.p.p., in quanto al ricorrente non sono stati notificati i ricorsi degli altri imputati, e insistono nell'accoglimento dei motivi già proposti e ulteriormente illustrati. Allegano alla memoria ulteriori documenti oltre quelli già allegati ai ricorsi e menzionati nei medesimi. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato PA EU, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 comma I lett. e) c.p.p. mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, con riferimento al reato sub a); violazione degli artt.191, 192 e 546 lett.e) c.p.p. Non emerge dagli atti alcun elemento idoneo a dimostrare che la contestata associazione si sia mai avvalsa della cosiddetta forza intimidatrice rivolta all'esterno del sodalizio, per perseguire l'unica finalità, ovvero quella di trafficare stupefacenti;
in realtà mai risulta coinvolta la collettività, mai si registra quel clima di intimidazione, di assoggettamento e di diffusa omertà che deve caratterizzare un sodalizio di tipo mafioso. La Corte afferma che a seguito del duro colpo inferto al sodalizio facente capo a SI dall'operazione denominata "Blue Moon", negli anni immediatamente successivi all'esecuzione delle custodie cautelari in carcer e, 17 all'allontanamento dal territorio di capi e gregari, in particolare del boss carismatico NO SI, RM EN (che dal giorno 8 marzo 2001 riusciva a sottrarsi all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa 23 febbraio 2001 dal GIP del Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento penale Blue Moon fino al 1 giugno 2001) avviava un processo di autonomizzazione del suo gruppo, composto da soggetti facenti capo direttamente al SI, diventando il riferimento gerarchico per gli affiliati di grado minore. Tale sodalizio ha la stessa matrice mafiosa del clan facente capo al SI, in quanto non è che una costola che trae origine proprio da tale organizzazione e risulta inoltre alleato agli altri gruppi gestiti dai luogotenenti della precedente organizzazione. Quanto affermato dalla Corte sono pure illazioni, non supportate da alcuna dichiarazione di collaboratore, e manifestamente illogiche in ordine alla matrice mafiosa. Non può non destare sorpresa il fatto che la Corte, pur sostenendo quanto sopra, si sia astenuta dall'esaminare la richiesta difensiva ex art.649 c.p.p; 2) Violazione del principio del "ne bis in idem" alla stregua dell'interpretazione di cui alla decisione 28.6.2005 delle Sezioni Unite di questa Corte, essendo stato il RM processato e condannato per il reato di cui all'art.416 bis c.p. con la qualità di promotore, costitutore e dirigente dal gennaio 1994 fino all'attualità, ovvero fino alla sentenza di primo grado (13.12.2004); 3) difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena;
4) violazione dell'art.129 c.p.p. in relazione al reato sub e), nonostante che gli unici elementi a carico fossero costituiti dagli esiti delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato PA NI, deducendo con il primo motivo, la violazione dell'art.606 co.I lett.e) c.p.p. per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni in relazione al giudizio di colpevolezza espresso con riferimento al reato sub b). Violazione degli artt. 191, 192 e 546 lett.e) c.p.p. I giudici d'appello, in aperta violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art.192 c.p.p., riportano i riferimenti di collaboratori senza operare alcuna verifica, pur doverosa, in ordine all'affidabilità dei dichiaranti, all'attendibilità dei loro 18 riferimenti e alla possibilità che gli stessi possano riscontrarsi reciprocamente;
né individuano alcuna condotta di partecipazione per il ricorrente. Neppure nell'indagine Fourth si raccoglie alcun serio indizio a carico del RM, il quale non viene arrestato e neppure indagato;
2) difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena;
3) violazione dell'art.129 in relazione al capo sub h) violazione ed erronea applicazione degli artt.12 quinquies;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Nella sentenza impugnata, non vi è alcun cenno alla sussistenza del dolo specifico, indispensabile ai fini della configurabilità del reato in questione, e ciò nonostante le puntuali deduzioni difensive. L'imputato, nell'anno 2002, era oltretutto incensurato e senza precedenti di polizia, e non poteva rappresentarsi alcuna finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato PIETRON TO, deducendo la violazione dell'art.606 lett. e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. Il AN è stato tratto in arresto in data 8.1.2004, e detenuto senza soluzione di continuità sino al dicembre 2008. A ciò aggiungasi che la condotta contestata al capo a) è identica a quella contestata nel procedimento n.587/05, e che i capi a) e b) sono perfettamente sovrapponibili, in quanto l'associazione non sembra avere altro fine se non il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le dichiarazioni rese da MI HE, GL SS, Di LL ON, SC RA, AL AB, MA HE sono poi inutilizzabili in quanto assunte dopo il termine ultimo di chiusura delle indagini preliminari (18.5.2007) Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato RA SI, deducendo, con il primo e secondo motivo la violazione dell'art.606 lett.b) c) e) in relazione agli artt.546 lett. e), 192 c.p.p. 416 bis c.p., 416 bis co.4 e 5 c.p. per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni. La Corte ha parcellizzato le dichiarazioni di GL, e in effetti nei confronti del SS manca la prova che costui avesse aderito all'associazione con 19 rapporto stabile e duraturo, né vi è prova del ricorso sistematico all'uso delle armi, ascritto anche all'imputato. Con il terzo motivo la violazione dell'art.606 lett.b) c) e) in relazione agli artt.546 lett. e c.p.p. e 74 dpr 309/90. Per quanto riguarda la contestazione relativa all'associazione ex art.74 dpr 309/90, la Corte ha omesso di motivare circa i continui contatti con altri trafficanti e con propri uomini addetti al prelievo ed al trasporto di stupefacenti, i frequenti viaggi, lo stabile finanziamento di nuove forniture, il ricorso a forme organizzative, e ha del tutto disatteso, non fornendo adeguata motivazione in proposito, la doglianza della difesa tesa ad evidenziare da parte del SS il solo reperimento di autovetture. Con il quarto motivo la violazione dell'art.606 lett.b) c) e) in relazione agli artt.546 lett. e c.p.p, 62 bis e 133 c.p. avendo sul punto la Corte utilizzato mere formule di stile prive di qualsivoglia valenza dimostrativa. Tutti i ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento della sentenza. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente ES IC ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo b) dell'imputazione (associazione a delinquere allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dpr 309/90) attesa la mancanza di riscontro alle dichiarazioni del collaborante CU OT e alla mancanza e illogicità delle argomentazioni al riguardo sviluppate. La censura è del tutto inammissibile posto che con il motivo in questione si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo generiche doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte e limitandosi lo stesso a rilevare che "i pretesi riscontri esterni che la Corte territoriale ha evidenziato a supporto della motivazione afferiscono tutt'al più ad elementi meramente accessori, certamente dimostrativi di una generica conoscenza tra i due, ma non tali da poter essere ritenuti utili ai fini della prova dell'effettiva partecipazione del prevenuto al sodalizio criminale". Con il secondo motivo, il ricorrente si 2 20 0 duole del fatto che la condotta asseritamene posta in essere dal prevenuto, risolvendosi secondo la prospettazione accusatoria nella mera - effettuazione di trasporti dietro corrispettivo è del tutto incompatibile con lo "status" di partecipe all'ipotizzata associazione criminosa. La doglianza è priva di consistenza e formulata in termini del tutto generici privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello. Lo stesso dicasi per il terzo e quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, e l'eccessivo aumento di pena (mesi sei di reclusione) per la riconosciuta aggravante di cui al comma 3 dell'art.74 dpr 309/90. La motivazione della Corte territoriale, che va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune;
ciò in quanto nell'impugnata sentenza i detti giudici hanno proceduto ad una coerente ricostruzione dei fatti e ad una corretta valutazione dei dati probatori, con una motivazione fondata su precisi elementi di giudizio, che si snoda attraverso un iter argomentativo nel quale sono stati enunciati i fatti probatori ed esplicitato il processo logico posto a sostegno della valutazione effettuata, e che non consente a questa Corte di legittimità di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove. In particolare, la Corte ha diffusamente illustrato tutti gli elementi di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore CU OT (che ha riconosciuto fotograficamente l'imputato come colui che era addetto al trasporto della droga dall'Olanda ed ha indicato le modalità partecipative all'associazione), e in particolare le attività di pedinamento e di riscontro effettuate dalla polizia giudiziaria, ed evidenziato altresì che l'inserimento dell'AB nell'associazione deriva dal fatto che lo stesso "effettuava sistematicamente ed occasionalmente il trasporto di stupefacente dall'Olanda, e quindi manifestava la sua costante disponibilità all'effettuazione dei viaggi per conto dell'associazione di cui al capo b)”. La pena è stata quindi confermata, e le attenuanti generiche negate, in 21 considerazione della gravità delle condotte poste in essere e dell'importanza del ruolo svolto ai fini dell'approvigionamento dello stupefacente. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
2. Con la sentenza del Gip del 12.11.2009, AM ON era stato assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte, e precisamente da quella di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e da quelle di cui ai capi B), e G) per non aver commesso il fatto. In accoglimento dell'appello del PM, la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha invece ritenuto il ricorrente responsabile di tutti i reati, e lo ha condannato alla pena di anni nove di reclusione.
2.2 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'assoluta identità della condotta contestata nel procedimento c.d. Fourth avente numero R.G.587/05 rispetto a quella oggetto del presente procedimento, nonché l'assoluta identità di forma, sostanza e finalità dell'associazione di cui al capo di imputazione sub A) rispetto anche all'organigramma di cui al capo B) del presente procedimento. Tale motivo è comune anche agli altri ricorrenti, e pertanto può essere esaminato unitamente al secondo motivo del ricorso di BE, al secondo motivo del ricorso di De ZO, al secondo motivo del ricorso di GO EN presentato dall'avv.Conticchio e come ulteriormente illustrato nei motivi aggiunti, al secondo e terzo motivo del ricorso di GO EN presentato dall'avv.Aricò, al primo motivo del ricorso di RM EN, all'unico motivo del ricorso di AN VI, al primo motivo e secondo motivo del ricorso di SS RA. Il giudice di primo grado ha assolto OD ON e gli altri imputati del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo a), evidenziando che “nel caso in esame, al di là dei racconti dei vari collaboratori di giustizia in ordine alle affiliazioni che avrebbero avuto come destinatari alcuni degli imputati, o al fatto che RM EN avesse un suo gruppo criminale, nulla distingue il materiale probatorio dell'associazione contestata ex art.74 1.309/90 da quello relativo all'associazione ex art.416 bis c.p. Il dato più rilevante, di più immediata percezione, è rappresentato dal fatto che non è descritta alcuna ulteriore 22 attività al di fuori di quella relativa al traffico di stupefacenti - che sia appannaggio dell'associazione mafiosa, che sia espletata ulteriormente dai suoi sodali. Né vi è prova che, attraverso il metodo dell'intimidazione, dell'omertà, l'associazione ex art.74 1.droga pervenga al controllo delle attività illecite criminali"(v.pag.121 della sentenza di primo grado). La Corte d'Appello, non condividendo sul punto la sentenza del Gup, e in accoglimento dell'appello del pubblico ministero sul punto, ha condannato l'OD nonché gli altri ricorrenti, imputati del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo a), rilevando, in primo luogo, che l'odierno procedimento si fonda sostanzialmente su molteplici chiamate in correità o reità di collaboratori che, dopo aver fatto parte dell'associazione facente capo al RM, o ad altre associazioni operanti sul territorio che con quella del RM erano venute in contatto, o si erano scontrate per il controllo del territorio, avevano deciso di dissociarsene ed avevano riferito all'autorità giudiziaria fatti relativi ai crimini commessi dagli associati e alla loro partecipazione all'associazione in questione. Evidenziati gli elementi probatori offerti dall'accusa in ordine all'esistenza dell'associazione e alla partecipazione degli imputati alla stessa, in larga parte riportando in modo talvolta farraginoso ampi stralci dei verbali degli interrogatori dei collaboranti e delle intercettazioni telefoniche, la Corte territoriale ha quindi ritenuto la sussistenza dell'associazione ex 416 bis c.p., in quanto il sodalizio criminale capeggiato dal RM presenta le caratteristiche peculiari proprie di ogni compagine di tipo mafioso: controllo del territorio, affiliazione, assistenza, ricorso alla violenza, ricorso a molteplici attività nel settore degli stupefacenti che consentono cospicui guadagni, in gran parte destinati a garantirsi la fedeltà degli associati ed il mantenimento dei detenuti (v.pag.59 della sentenza impugnata). Secondo la oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte (v.Cass.S.U., sent.n.1149/2008 Riv.241883), i reati di associazione delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico, degli stupefacenti e di reati diversi. Ciò perché i due reati tutelano beni giuridici in parte differenti: il reato di cui all'art.416 bis c.p. l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, quello di cui all'art.74 dpr 309/90 mira non solo alla tutela dell'ordine pubblico, finalità tipica di tutti i delitti associativi, ma anche alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. Ne discende che, quando il traffico di stupefacenti sia oggetto dell'attività associativa di stampo mafioso e, rappresentando una branca di tale attività, sia gestito da un'associazione finalizzata al traffico stesso, appositamente costituita e diretta dai componenti dell'associazione mafiosa, questi concorrono anche nel secondo reato, alla cui verificazione la loro condotta fornisce un contributo causale non solo per il fatto della costituzione dell'associazione, ma anche per la direzione della stessa e per l'assicurazione delle protezioni necessarie all'esercizio del traffico illecito. Allo stesso modo e per le stesse ragioni i soggetti che operano esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti, nella consapevolezza che questo è gestito dall'associazione di tipo mafioso, concorrono anche in questo reato associativo per il fatto di contribuire casualmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche dell'associazione criminale. Quando ciò accade la prova dell'affiliazione ad una delle due associazioni influisce sulla prova dell'adesione all'altra, con la conseguenza che gli affiliati dell'una devono ritenersi affiliati anche all'altra compagine associativa, anche se la sussistenza dei due reati è ancorata a presupposti diversi, che a tal fine devono essere tutti specificamente provati per ciascuno di essi. Tenendo conto di tali principi e delle conclusioni cui è pervenuta la Corte, i motivi di ricorso di OD ON, BE VI, De ZO RO, GO EN, RM EN, AN VI, SS RA, sulla sussistenza dell'associazione di stampo mafioso, e quindi sulla loro partecipazione alla medesima, devono essere accolti avendo omesso la Corte qualsivoglia considerazione in ordine all'attività dell'associazione di cui all'art.416 bis c.p. Sul punto, la sentenza va pertanto 24 annullata con rinvio, affinché la Corte specifichi l'attività, o le attività, dell'associazione, ulteriori a quelle relative al traffico di stupefacenti.
2.3 Il secondo motivo di cui alle lettera B) e B1) del ricorso in relazione al giudizio di responsabilità per i capi b) e g) della rubrica è infondato. L'esistenza del reato associativo di cui al capo b) è pacifica, e non oggetto di contestazione alcuna;
il presente procedimento (instaurato a seguito dell'operazione c.d. Five) è infatti diretta emanazione della precedente operazione c.d. Fourth, e di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bari del 5.3.2009, irrevocabile, che ha accertato la sussistenza di un'associazione criminale ex art. 74 dpr 309/90 (alla quale partecipavano tra gli altri anche RM EN e AN VI), dedita a commettere più delitti previsti dall'art.73 dpr 309/90 e per avere, a seconda dei ruoli delineati, acquistato, trasportato, importato nel territorio dello Stato, procurato ad altri, consegnato o comunque illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo prevalentemente "cocaina" proveniente dall'Olanda e dalla Campania, e immessa sul mercato attraverso una consolidata rete di distribuzione operante nel quartiere Japigia di Bari, nei Comuni di Noicattaro, Cellamare, Mola di Bari e zone limitrofe. In Bari e provincia dal novembre 2002 al novembre 2004. Trattasi a ben vedere della stessa imputazione di cui al capo b) della rubrica, in relazione al quale varia solo il "tempus commissi delicti" non perfettamente coincidente. E' principio poi pacificamente affermato in giurisprudenza che, ai fini della configurabilità del delitto associativo di cui all'art.74 dpr 309/90, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati può dirsi seriamente contratto, e che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, il che significa, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza 2 25 5 dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo (cfr.Cass.Sez.IV, sent.n.22824/2006 Rv.234576). Per quanto riguarda poi le chiamate di correo, questa Corte ha affermato che, in tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in questione ben possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono caratterizzarsi per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, per la loro indipendenza e per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni ascritte, fermo restando comunque "che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere" (v.Cass.Sez.II, sent.n.13473/2008 Rv.239744). I necessari riscontri individualizzanti della chiamata in reità possono essere poi offerti anche da un'altra dichiarazione, sia pure "de relato", purchè sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purchè consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente, però, con specifico riferimento al frammento di fatto a cui a quest'ultimo ha assistito (cfr.Cass.Sez.I, sent.n.1560/2007 Rv.235801). Tanto premesso, rileva il Collegio che i suddetti principi di diritto hanno trovato corretta applicazione nella sentenza impugnata, e che la motivazione appare coerente e rispondente agli elementi presi in considerazione e non denota alcun deficit valutativo da parte del giudice di merito, la cui decisione è stata resa all'esito di un approfondimento del quadro probatorio. Affermata l'esistenza di un'associazione ai sensi dell'art.74 dpr 309/90, e sottoposti ad attenta analisi tutti gli elementi valutati in maniera invero frettolosa e parcellizzata nella sentenza di primo grado (e ritenuti quindi dal primo giudice insufficienti alla declaratoria di responsabilità dell'OD per i reati sub b) e g) della rubrica), la Corte territoriale ha evidenziato come le rivelazioni del collaboratore di giustizia AS VI collochino 2 26 5 l'imputato tra le figure di vertice di un gruppo criminale attivo prevalentemente nel Comune di Casamassima e zone circostanti e dedito al traffico di sostanze stupefacenti, e trovino numerosi elementi di riscontro individualizzante nelle dichiarazioni di altri collaboranti nonché nel contenuto delle conversazioni intercettate. In particolare, tra gli elementi di riscontro, i giudici di merito hanno indicato l'esito dell'attività tecnica conseguita dall'intercettazione ambientale in carcere nel corso della quale RI Maurizio, e altri fanno riferimento all'OD (pur menzionato con altro soprannome, ma comunque ben identificabile in quanto effettivamente detenuto in quel periodo presso il carcere di Bari, e indicato come ragazzo di RM a Casamassima) e lo accusano dell'attentato a Di SO;
il contenuto delle intercettazioni ambientali delle conversazioni tra il ricorrente e la convivente ON NN, nonché tra AM GI e la convivente NI RA;
il contenuto delle conversazioni intercettate nel corso dell'operazione "Uragano" e in particolare di quelle nel corso delle quali RE RA parla con tale MM delle pretese egemoni di OD ON nel mercato del traffico di stupefacenti;
le dichiarazioni di ST HE e degli altri collaboratori, tra cui MI HE, sia in relazione al sodalizio criminoso che al ruolo dell'imputato nell'attentato a Di SO di cui al capo g). A fronte di un così robusto apparato probatorio, diffusamente illustrato dalla Corte (v.pagg.117-150 della sentenza impugnata), il ricorrente si è limitato ad evidenziare, in riferimento ai reati in questione, unicamente la difformità tra i soprannomi "U Sorc" e "U Pacc", già posta in evidenza dal primo giudice, ed invero assolutamente irrilevante ai fini di riscontro che qui interessano e per le ragioni sopra illustrate, e le diverse versioni fornite dai collaboranti in riferimento ai fatti di cui al capo g) della rubrica, anch'esse assolutamente irrilevanti in quanto riguardanti elementi marginali della vicenda medesima, avendo le dichiarazioni del AS (che ha offerto una ricostruzione coerente e precisa del delitto) trovato ampio e puntuale riscontro nel contenuto delle intercettazioni ambientali (v.pag.144 della sentenza) e nelle dichiarazioni dell'MI e del Di LL, che in modo 272 7 ampiamente convergente hanno indicato in ON OD uno degli esecutori dell'attentato ai danni del Di SO ed indicato la causa nel contrasto tra il Di SO e il RM per i loro traffici illeciti. Per quanto riguarda le imputazioni di cui ai capi b) e g), il ricorso va pertanto rigettato.
3.1 Con il primo motivo di ricorso, TT VI lamenta di essere stato condannato per i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica nonostante che l'atto di appello del pubblico ministero, in relazione al capo a), fosse inammissibile in quanto privo dei requisiti di specificità. L'inammissibilità dell'atto di appello del pubblico ministero è motivo comune a De ZO, e - pur se per altre ragioni - anche ad altri imputati;
GO EN, in particolare, censura la sentenza nella parte in cui lo ha condannato per entrambi i reati associativi, nonostante la mancanza di appello del pubblico ministero (o comunque la sua inammissibilità) per l'imputazione sub b). Anche il difensore di OD ON, pur in assenza di specifico motivo in ricorso, e assumendo comunque la rilevabilità d'ufficio da parte del Collegio, ha eccepito, nella discussione in udienza, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in riferimento al capo b), in assenza di appello del pubblico ministero per il capo in questione, essendosi il pubblico ministero limitato, nell'atto d'appello, a chiedere la condanna per i reati di cui al capo a) e g) e il riconoscimento con riferimento agli imputati già condannati per il capo b) dell'imputazione della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art.74, 4° co d.p.r 309/90 e 7 1.203/91. Il motivo circa l'inammissibilità dell'appello, come dedotto nei ricorsi di BE e De ZO, è infondato, e va quindi rigettato. Il pubblico ministero, nell'atto in questione, dopo aver censurato la sentenza di primo grado per non aver preso in considerazione i numerosi elementi probatori offerti dall'accusa a sostegno della contestazione sub a) ritenendo in maniera apodittica che le prove utilizzate per dimostrare l'esistenza dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti non fossero utilizzabili per la dimostrazione di tale reato, omettendo ogni ulteriore motivazione in ordine alla valutazione complessiva degli elementi 28 diprova dedotti in giudizio, non considerati nella loro integrità, nonostante il rito speciale prescelto dalle parti, ha evidenziato gli elementi deponenti per l'esistenza dell'associazione mafiosa, e la partecipazione alla stessa degli imputati assolti. In particolare, per il BE sono state indicate le dichiarazioni dei collaboratori AS e MI, e le intercettazioni ambientali operate all'interno della cella del RI nel carcere di Bari, e per il De ZO le dichiarazioni del collaboratori MI e GL. L'atto d'appello è stato pertanto correttamente ritenuto dalla Corte ammissibile, in quanto sorretto da motivi articolati in modo tale da soddisfare il requisito di specificità sancito dall'art.581 c.p. Anche in relazione agli altri profili dedotti nei ricorsi di GO EN, il ricorso è infondato. L'infondatezza dei motivi dedotti dal difensore di OD, e del tutto analoghi a quelli di GO, esime la Corte dal pronunciarsi sulla questione circa la rivelabilità d'ufficio della nullità dedotta in udienza dal difensore medesimo. Premesso che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre ai capi e ai punti della decisione impugnata e ai motivi specifici, anche le richieste, rileva il Collegio che, nonostante l'assenza nell'atto d'appello del pubblico ministero di esplicita richiesta in riferimento al capo b), correttamente la Corte d'Appello ne ha ritenuto l'ammissibilità anche in riferimento al capo b) dell'imputazione. A riguardo, questa Corte (cfr.Cass.Sez. VI, sent.n.29235/2010 Rv.248205; Sez.VI, sent.n.7742/2004 Rv.228978) ha infatti affermato il principio, condiviso da questo Collegio, che in applicazione del principio del "favor impugnationis" l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso;
motivi e richieste, espressioni concettualmente distinte, possono o meno essere uniti, e in ogni caso attiene all'interpretazione dell'atto di impugnazione accertare se i motivi contengono implicitamente ma inequivocabilmente, anche le richieste. E l'interpretazione dell'atto può certamente supplire alla erroneità o insufficienza di una delle indicazioni in proposito date dal soggetto che propone l'atto. Nel caso in esame, l'atto è intestato come dichiarazione d'appello avverso la sentenza emessa il 12.11.2009 dal Gup di Bari di 29 9 2 assoluzione degli imputati dai reati indicati nello stesso atto e di cui ai capi a) b) e g) e contiene una serie di critiche alla decisione emessa, le quali costituiscono i motivi dell'impugnazione. In riferimento agli imputati OD ON e GO EN, assolti anche dal reato di cui al capo b), i motivi dettagliati e specifici si riferiscono senza alcun dubbio ed espressamente pure alla loro partecipazione al sodalizio di cui all'art.74 dpr 309/90 (v.pagg.12-13 e 16-19). La formulazione della richiesta contenuta nella parte finale dell'atto è frutto quindi di un palese errore, apparendo inequivocabile la volontà dell'inquirente di reiterare le richieste già esplicitate in primo grado, e proporre il gravame per rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti alla parte dall'atto impugnato.
3.2 Il secondo motivo, relativo alla sussistenza del reato di cui all'art.416 bis c.p., e alla partecipazione alla stessa del BE, è già stato esaminato al punto 2.2. 3.3 Con il terzo e quarto motivo, il BE lamenta l'illogicità della motivazione in punto valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, in quanto antecedenti al periodo dei reati in contestazione, e in merito ai criteri di valutazione di alcuni collaboratori nonché degli esiti delle intercettazioni. Le doglianze sono infondate e non possono, pertanto, trovare accoglimento. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato i principi di diritto in materia di valutazione della prova e risposto esaurientemente a tutti i rilievi sollevati dalla difesa, all'esito di un approfondimento del quadro probatorio. Ha quindi illustrato, con motivazione ampia ed esente da evidenti vizi logici, le ragioni per le quali ha ritenuto del tutto infondato l'appello in ordine alla ritenuta responsabilità per il capo b), rilevando poi e in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LL, Guerra, e D'SI, che le stesse, pur riferendosi ad un periodo antecedente al 2000, sono significative, perché consentono di accertare la lunga e assai risalente nel tempo militanza del BE in gruppi malavitosi, antecedenti a quello del RM (v.pag.162 della sentenza impugnata). Esposte, in maniera esauriente e particolareggiata, le numerose prove a carico del BE, ha 030 3 ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni del CU (già ampiamente trattata nella sentenza di primo grado), soggetto organico, inserito sia pure per un breve periodo nella compagine associativa e che, per quel che concerne il BE, riferisce situazioni viste e vissute personalmente, evidenziando altresì che le dichiarazioni di CU trovano preciso riscontro nelle dichiarazioni di AS e MI, nonché nelle dichiarazioni di altri collaboratori e negli esiti delle intercettazioni, nonché nei manoscritti trovati nella disponibilità del AN, e nei quali il BE detto "E u gress" è indicato come "VI GR acquirente di grosse partire di stupefacenti (v. pag.169 della sentenza impugnata, anche i riferimento alla posizione del AN già condannato per aver fatto parte dell'associazione nel procedimento Fourth). E contro tali valutazioni sono dai motivi in esame formulate solo contestazioni di veridicità, prive di consistenza e inidonee a contrastare le logiche argomentazioni della sentenza impugnata.
4.1 Il primo motivo del ricorso di DE NZ RO è infondato per gli stessi motivi illustrati al punto 3.1. 4.2 Il secondo motivo è stato esaminato al punto 2.2 e va accolto per i motivi sopra esposti.
4.3 Il terzo motivo in relazione al giudizio di responsabilità per il reato sub b) è infondato. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato i principi di diritto in materia di valutazione della prova e, all'esito di un approfondimento del quadro probatorio, ha risposto esaurientemente a tutti i rilievi sollevati dalla difesa, peraltro pressocchè gli stessi che il Giudice dell'udienza preliminare aveva affrontato e confutato nella sentenza di primo grado. Ha quindi illustrato, con motivazione ampia ed esente da evidenti vizi logici, le ragioni per le quali anche per tale imputato ha ritenuto del tutto infondato l'appello in ordine alla ritenuta responsabilità per il capo b), rilevando che le dichiarazioni del Di ST non sono affatto generiche, e trovano conferma in quelle di GL, il quale ha conosciuto personalmente l'imputato e con lo stesso si è recato in Olanda, nonché in 31 " quelle di altri di altri collaboratori. Dal passaporto del ricorrente, sottoposto a sequestro, risultano poi ben due viaggi in IA a distanza di due mesi nel 2001, e ben quattro viaggi sempre in IA nel 2005, nei periodi in cui il De ZO, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non era detenuto;
né rileva, in contrario, il fatto che l'imputato sia stato assolto dal reato concernente la fornitura di 70 kg di cocaina dalla IA (contestata ad altri coimputati al capo c), in quanto la circostanza che le dichiarazioni sul punto dai propalanti non hanno trovato sufficienti elementi di riscontro individualizzanti "non toglie che invece debbano ritenersi provati i contatti di carattere internazionale del De ZO" (v.pag.184 della sentenza), e la sua partecipazione all'associazione ex art.74. Considerato poi che la sanzione di inutilizzabiiità assegnata ai prodotti delle intercettazioni, in base all'art. 271 cod. proc. pen., non ne consente in alcun caso un impiego, in quanto la norma vieta radicalmente la utilizzazione dei "risultati delle intercettazioni" (cfr.Cass.Sez. VI, Sent.n. 13166/2011 Rv. 252579), quali che siano e quindi anche se asseritamene a favore, ed essa va letta in connessione con la regola generale posta dall'art. 191 cod. proc. pen., secondo cui "le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate", correttamente la Corte d'Appello non ha tenuto conto dell'intercettazione ambientale relativo al dialogo tra TO UC e RM EN. Le ulteriori deduzioni si traducono poi in censure in fatto, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità a fronte di motivazione adeguata e logica.
4.4 Con tale motivo il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio. Essendo stato disposto in relazione a uno dei reati l'annullamento con rinvio, il motivo in questione non viene preso in esame.
4.5 In ordine ai motivi aggiunti in ordine alla mancata concessione dell'estradizione per i reati di cui all'art. 74 dpr 309/90 e 416 bis c.p., va innanzitutto osservato che questa Corte (v., da ultimo, Cass.Sez.VI, Sent. n. 12122/2008 Rv. 239457) si è già espressa negativamente circa la deducibilità di censure dirette a dimostrare l'assenza di una punibilità corrispondente nello Stato estradante, una volta che l'estradizione sia stata concessa per il 32 reato (o per i reati) di cui si assume la non punibilità, per il quale lo Stato estradante ha dunque in ogni modo rinunciato a valersi del principio in parola. Tanto è proprio quello che nella specie è avvenuto, con la conseguenza che la doglianza per tale motivo non è accoglibile. Premesso comunque che il principio della doppia incriminabilità, oltre a essere una manifestazione del riconoscimento internazionale della sovranità dello Stato richiesto, costituisce anche una garanzia per il singolo, abilitato a farla valere anche dopo la consegna, rileva il Collegio che, per unanime insegnamento, tale principio deve intendersi nel senso che la condotta presa in esame venga punita tanto nello Stato richiedente che nello Stato richiesto, irrilevante rimanendo il "nomen iuris" attribuito nei due ordinamenti alla violazione e le possibili differenze circa la sanzione comminata. E il Regno di Spagna, dal quale Stato l'imputato è stato estradato, se non conosce il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, tuttavia prevede e punisce l'associazione per delinquere e contempla come reato lo spaccio di stupefacenti, con la conseguenza che la partecipazione associativa contestata al ricorrente è condotta punibile tanto in Italia quanto nell'ordinamento estradante. Anche sotto tale profilo i motivi di cui alle memorie aggiunte sono infondati.
5. Con un unico motivo ON VI ha dedotto la violazione dell'art.129, 2° co. c.p.p. perché, pur essendo maturata la prescrizione, doveva essere assolto dall'imputazione in quanto il fatto come contestato non è previsto dalla legge come reato, nonché la violazione ed erronea applicazione degli artt.12 quinquies I.n.356/92 e 12 sexies stessa legge, e la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione sul punto, in quanto nelle sentenze di merito non vi è alcun cenno al pur indispensabile elemento soggettivo del reato. Per mero scrupolo difensivo, deduce altresì il vizio di motivazione circa la sussistenza della pretesa intestazione fittizia. Il motivo è fondato. 33 Il delitto previsto dall'art.12 quinquies, comma primo, del d.l. n.306/92 integra una fattispecie a "concorso necessario", caratterizzata dalla necessità del dolo specifico, e può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione, ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato (v., da ultimo, Cass.Sez.II, sent.n.45/2011 Rv.251750). E' di tutta evidenza che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base a cui il soggetto (la persona sottoposta o sottoponibile a misure di sicurezza patrimoniali) agisce, escluda in capo allo stesso terzo l'elemento soggettivo del reato. A ciò aggiungasi che l'art.12 quinquies è una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di danaro o altre utilità, protesa ad escludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali;
l'ampiezza della norma trova comunque un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, "momento selettivo che qualifica il comportamento antidoveroso: lo scopo elusivo" (v.sent.n.45/2011 cit.) Orbene, il capo di imputazione non contiene alcun cenno allo scopo elusivo cui era diretta l'intestazione fittizia dei beni in questione al RD, né risulta dagli atti successiva contestazione a riguardo. Nelle sentenze di merito, sia di primo che di secondo grado, non vi è poi alcun cenno né al fine illecito perseguito da RM NI, né alla consapevolezza del fine illecito perseguito da parte del RD. Il fatto, così come contestato, non è previsto dalla legge come reato, e il motivo va pertanto accolto, e la confisca disposta revocata. Considerato però che il reato è estinto per prescrizione, la sentenza in relazione al capo h) della rubrica va annullata senza rinvio.
6. L'eccezione preliminare di nullità per violazione del diritto di difesa del decreto di fissazione del giudizio di cassazione per violazione degli artt.584 e 178 lett.c) c.p.p. in relazione all'art.587 c.p.p., avanzata da ON EN con i motivi aggiunti è destituita di giuridico fondamento. E' giurisprudenza pacifica di questa Corte che l'appello principale proposto da uno o più dei coimputati non deve essere notificato, 34 agli altri imputati, anche se gli stessi non si siano avvalsi autonomamente del loro potere d'impugnazione, perché in capo agli stessi non v'è interesse alla proposizione dell'appello incidentale, che è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa (v., da ultimo, Cass.Sez.I, Sent. n. 978/2011 Rv. 251676; Sez.II, Sent. n. 38810/2008 Rv. 242048).
6.1 Il primo motivo del ricorso presentato in favore di GO dall'avv.Conticchio è infondato, ed già stato esaminato al punto 3.1. 6.2 Il secondo motivo, nella parte in cui censura la motivazione in relazione al capo sub a), è già stato esaminato al punto 2.2 e va accolto. E' infondato, invece, in relazione al giudizio di responsabilità per il reato ex art.74 sub b), sia sotto il profilo di erronea applicazione della legge penale in materia di valutazione della prova, che sotto quello del vizio di motivazione. La Corte d'Appello, sottoposti ad attenta analisi tutti gli elementi valutati in maniera parcellizzata nella sentenza di primo grado (e ritenuti quindi dal primo giudice insufficienti alla declaratoria di responsabilità del GO per il reato sub b) della rubrica), ha quindi evidenziato - nelle pagine relative alla posizione del GO - come i collaboratori di giustizia CU DO e AS VI riferiscano concordemente che lo stesso è uomo di fiducia del RM, implicato nelle attività criminali riconducibili al gruppo da costui capeggiato che, oltre ad aver agevolato la latitanza del RM (circostanza data per pacifica anche nella sentenza di primo grado), risulta pienamente implicato nel traffico di droga, come dimostrano gli incontri a cui lo stesso CU ha assistito in prima persona, presso la villa del GO, in cui vi era scambio di droga e di soldi. Tali dichiarazioni, già ritenute pienamente attendibili nei confronti di altri coimputati, sia nella sentenza impugnata che nella sentenza di primo grado, trovano ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori, tra cui l'MI, che ha indicato l'imputato quale persona vicina al RM e lo ha riconosciuto come "Mingucc u bove", nonchè nell'attività di indagine condotta dai Carabinieri di Triggiano, e in particolare dalla trascrizione di alcune conversazioni 35 intercettate in carcere dalle quali si evincono elementi di rilievo in ordine al coinvolgimento di GO negli affari illeciti del RM. Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, i principi di diritto in materia di valutazione della prova in relazione alle chiamate di correo hanno trovato anche in questo caso corretta applicazione, in considerazione dei riscontri sufficientemente individualizzanti sia circa la persona dell'incolpato che in ordine all'imputazione ex art.74, e ciò anche a prescindere dagli esiti delle intercettazioni non particolarmente significative di cui a pag.92 della sentenza (di cui il ricorrente reitera l'inutilizzabilità e che la Corte ha invece ritenuto utilizzabili, essendo i relativi decreti motivati in via alternativia sulla indisponibilità degli impianti (v.pag.17 della sentenza impugnata) e riguardanti unicamente i rapporti tra il GO e il RM, nel corso della latitanza di quest'ultimo, la decisione gravata sfugge a qualsivoglia censura di carenza o illogicità della motivazione, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicché la doglianza del ricorrente, laddove censura la congruità dell'argomentare del giudicante, non può trovare accoglimento, perché presupporrebbe una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. Infatti, anche successivamente alla nuova formulazione dell'art.606 lett. e) c.p.p., che in ragione delle modifiche apportate dalla 1.46/2006, art.8 consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi di motivazione, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. 36 6.3 Il primo motivo del ricorso presentato in favore del GO dall'avv. Aricò, e riguardante l'inammissibilità dell'appello del p.m. è già stato esaminato al punto 3.1 ed è infondato.
6.4 Il secondo e il terzo motivo nella parte riguardante il reato sub a) sono stati esaminato al punto 2.2 e vanno accolti. Vanno invece rigettati nella parte riguardante il capo b) per le medesime ragioni esposte al punto 6.2 essendo privi di consistenza e inidonei a contrastare le logiche argomentazioni della sentenza impugnata.
6.5 Con il quarto motivo, in materia di trattamento sanzionatorio, il ricorrente censura il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione ex art.81 c.p. Essendo stato disposto in relazione a uno dei reati l'annullamento con rinvio, il motivo in questione non viene preso in esame.
7. Il primo motivo del ricorso di PA EN è stato già esaminato al punto 2.2 e va accolto.
Considerato che
RM EN ha riportato altra e diversa condanna pronunciata con sentenza della Corte d'Appello di Bari, passata in giudicato in data 13.4.2005, nell'ambito del procedimento Blue Moon, afferente all'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, la Corte d'appello in sede di rinvio, oltre a specificare l'attività dell'associazione ex art.416 bis c.p., qualora affermi la sussistenza anche di tale reato, dovrà verificare e specificare, in relazione all'imputato se nella fattispecie si verta o meno in ipotesi di “ne bis in idem", per identità del fatto come argomentato dalla difesa al secondo motivo di ricorso.
7.1 Il terzo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio. Essendo stato disposto l'annullamento con rinvio in relazione al reato di cui all'art.416 bis il motivo in questione non viene preso in esame.c.p., 7.2 Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto del tutto generico e reiterativo di motivo proposto in appello, al quale la Corte ha risposto con adeguata motivazione, rilevando che nella fattispecie non poteva pronunciarsi sentenza ex art.129 c.p.p. in quanto dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussista o che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisca reato o che non è previsto dalla legge come reato;
infatti, 37 a prescindere dall'eccepita inutilizzabilità del RIT 253/03, "rimangono le altre intercettazioni pure citate dal Gup nella sentenza appellata che non consentono di addivenire ad una assoluzione del RM EN con formula ampia in ordine al capo e)".
8. Il primo motivo di ricorso di PA NI in relazione al reato di cui al capo b) sotto il duplice profilo della violazione delle norme penali e processuali, e del vizio di motivazione è infondato. Anche sul punto la sentenza, di sostanziale conferma di quella di primo grado è conforme ai principi di diritto in materia di valutazione della prova in relazione alle chiamate di correo, e sfugge a qualsivoglia censura di carenza o illogicità della motivazione, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. La Corte, infatti, nelle attente pagine (v. pagg.207-225 della sentenza impugnata) dedicate alla posizione del RM ha ripercorso tutto il materiale probatorio, già ritenuto sufficiente dal primo giudice per la declaratoria di responsabilità, in ordine al reato sub b), concludendo quindi che tutte le fonti collaborative (tra cui DO, Di ST e CU) sono concordi nell'indicare RM NI come soggetto pienamente inserito nell'associazione in questione, che agiva per conto del padre EN e che era sempre in strettissimo contatto con lui. Né il rilevo difensivo, secondo cui il RM risulta immune da precedenti penali e di polizia, toglie qualcosa al ruolo dallo stesso rivestito accanto al padre nell'associazione ex art.74; “d'altra parte è stato proprio tale legame parentale che gli ha certamente consentito di avere un ruolo per così dire "meno esposto" all'esterno, protetto dalla figura paterna. E ciò spiega anche perché sino a quando i vari collaboratori...non hanno parlato del ruolo di NI RM, lo stesso sia riuscito a rimanere fuori dalle indagini e a non comparire nelle intercettazioni disposte su varie utenze telefoniche con conversazioni rilevanti" (v.pag.225). Le doglianze del ricorrente, in larga parte contenenti censure di merito, non possono pertanto trovare accoglimento. 38 8.1 Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatio, è infondato. La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Cass.Sez.I, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591). Nella specie la Corte territoriale ha spiegato di non ritenere il RM meritevole delle invocate attenuanti nonostante la sua inensuratezza (e anzi la sua incensuratezza lo aveva posto al riparo da accurati controlli ai quali in effetti non risultava essere mai stato sottoposto, in quanto “insospettabile”) in ragione della particolare gravità delle condotte poste in essere dal RM e dell'importanza del ruolo svolto nell'organizzazione anche ai fini dell'approvigionamento dello stupefacente per l'associazione. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire.
8.2 Il terzo motivo è invece meritevole di accoglimento, per le medesime ragioni di cui al punto 5 relativo alla posizione del RD. Non risultando contestata alcuna finalità relativa all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti indicati dalla norma, il fatto come contestato non è previsto dalla legge come reato, in quanto la mera intestazione fittizia non è penalmente rilevante, se non sorretta dal dolo specifico.
Considerato che
il reato è estinto per prescrizione, la sentenza in relazione al capo h) della rubrica va annullata senza rinvio. 39 9. L'unico motivo di ricorso di PIETRON VI, relativo al reato sub a), è già stato esaminato al punto 2.2 e va accolto per le motivazioni sopra esposte. 10. Il primo e secondo motivo di ricorso di SI RA, relativi al reato sub a), sono già stati esaminati al punto 2.2 e vanno accolti. 10.1E' infondato, invece, il terzo motivo in relazione al giudizio di responsabilità per il reato ex art.74 sub b), sia sotto il profilo di erronea applicazione della legge penale in materia di valutazione della prova, che sotto quello del vizio di motivazione. La Corte d'Appello, sottoposti ad attenta analisi tutti gli elementi già valutati nella sentenza di primo grado (e ritenuti sufficienti alla declaratoria di responsabilità del SS per il reato sub b) della rubrica), ha quindi evidenziato - nelle pagine relative alla posizione del ricorrente (v.pagg.186-197) - le dichiarazioni dei collaboratori CU e GL e indicato a riscontro i numerosi controlli di polizia che lo hanno visto ripetutamente associato ad altri soggetti facenti capo alla medesima associazione, nonché l'esito dell'attività di polizia giudiziaria operata in data 16 marzo 2005 (v.pag.195) e gli esiti delle intercettazioni a suo carico dalle quali emerge chiaramente che lo stesso si occupava di reperire le autovetture da utilizzare per il trasporto e di svolgere il compito del corriere. Le doglianze del ricorrente, in larga parte contenenti censure di merito e meramente ripetitive dei motivi d'appello, non possono pertanto trovare accoglimento. 10.2 Il quarto motivo riguarda il trattamento sanzionatorio. Essendo stato disposto l'annullamento con rinvio in relazione al reato di cui all'art.416 bis c.p., il motivo in questione non viene preso in esame. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato AB IC che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di - inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 40
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RM NI e RD VI, relativamente all'imputazione di cui al capo H) perché il fatto, così come contestato, non è previsto dalla legge come reato, e revoca la confisca dei beni indicati nello stesso capo di imputazione;
annulla altresì la sentenza nei confronti di OD ON, BE VI, De ZO RO, GO EN, RM EN, AN VI, SS RA, in relazione al reato di cui all'art.416 bis c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto;
rigetta nel resto i ricorsi di RM NI, OD ON, BE VI, De ZO RO, GO EN, e SS RA;
dichiara inammissibile il ricorso di AB IC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato, il 22.5.2012. Il Presidente Il Consigliere estensore Mirena Cervadoro ON Esposito Mielle Рибоеви DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 SET 2012 Claudia Pianelli 41