Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 3
Quando una sentenza irrevocabile viene acquisita nel processo ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, mentre, nell'ipotesi in cui la stessa sentenza venga utilizzata come mero riscontro di altre prove già acquisite, tale conferma non risulta necessaria.
In tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacchè, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni.
Il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non si pone in rapporto di specialità con quello di associazione di tipo mafioso, per cui deve escludersi in proposito l'applicazione dell'art. 15 cod. pen., potendo configurarsi il concorso formale dei due reati.
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 12349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12349 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 29/01/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO LO Giuseppe - Consigliere - N. 134
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 6451/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AN IO nato a [...] il [...];
2) LO SS MA nato a [...] il [...];
3) RI TO nato a [...] il [...];
4) LO SS LO nato a [...] il [...];
5) LO SS PP nato a [...] il [...];
6) CI IR nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 4 luglio 2005 della Corte d'Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori:
avv. LEPRE Salvatore Maria per il ricorrente DE AN;
avv. SENESE Saverio per il ricorrente LO SS MA;
avv. FERONE Riccardo per il ricorrente RI;
avv.ti ARICÒ Giovanni e RAGOZZINI Ercole per il ricorrente LO SS LO;
avv. ABET Antonio per il ricorrente LO SS PP;
avv. SANTONOSTASO Michele per il ricorrente CI;
i quali hanno concluso tutti per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei loro assistiti.
La Corte:
OSSERVA
1) I giudizi di merito.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 13 luglio 2004, ha condannato LO SS PP, LO SS MA, LO SS LO, CI IR, DE AN IO e RI TO alle pene ritenute di giustizia, oltre alle pronunce accessorie, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (escludendo per tutti, salvo che per LO SS PP, l'aggravante di avere ricoperto la qualità di capo, promotore e organizzatore) e per quello previsto dagli artt. 73 e 80 del medesimo D.P.R. (l'aggravante è stata peraltro esclusa per DE AN e RI).
L'accusa si riferiva all'organizzazione - da parte degli associati - di traffici riguardanti ingenti quantitativi di eroina e cocaina svolti in Napoli negli anni dal 1990 al 1998.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 4 luglio 2005, ha sostanzialmente confermato l'impianto di accusa ritenuto accertato dal primo giudice;
ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale a LO SS MA, previo riconoscimento della continuazione con una precedente condanna, e ha confermato le altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
La Corte ha evidenziato, esaminando anzitutto la posizione di LO SS PP (che aveva eccepito di essere stato già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) che la partecipazione alle due associazioni è astrattamente ipotizzabile e che, nel caso concreto, era emerso che il ricorrente faceva parte di entrambi i sodalizi criminosi;
ha poi indicato gli elementi di prova acquisiti idonei a confermare l'ipotesi di accusa (intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di collaboratori di giustizia ecc.).
La sentenza impugnata ha poi esaminato la posizione degli altri imputati nel presente processo indicando gli elementi di prova a loro carico ed evidenziando le ragioni che non consentivano l'accoglimento dei motivi di appello (salvo, per quanto riguarda la posizione di LO SS MA, il già ricordato riconoscimento della continuazione con precedente sentenza di condanna) anche per quanto riguarda le eccezioni di natura processuale dai medesimi proposte. 2) I ricorsi e le memorie dei ricorrenti.
Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso tutti gli imputati.
a) In particolare LO SS PP ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 74 e al ritenuto concorso tra i reati associativi previsti dall'art. 74 e dall'art. 416 bis c.p.;
la sentenza impugnata, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di individuare il contributo fornito dal ricorrente all'associazione e avrebbe fondato la partecipazione ad essa sui suoi rapporti con i familiari e senza prendere in considerazione la circostanza che egli poteva essere al più ritenuto connivente delle attività illegali altrui;
parimenti illogica sarebbe la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sua posizione di preminenza all'interno dell'associazione (nel motivo di ricorso si fa anche riferimento ad una certa CARILLO che sembrerebbe però estranea alla vicenda);
la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'applicazione dei criteri di valutazione della prova ed in particolare della prova costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - per i quali il legislatore mostra sfiducia - e per le quali non è sufficiente che i riscontri siano costituiti dalle dichiarazioni di altri collaboratori o da dichiarazioni de relato.
Il ricorrente, all'interno di motivo di ricorso, compie un'ampia disamina dei criteri da adottare per la valutazione della prova dichiarativa in esame pervenendo alla conclusione che questi principi siano stati violati perché la colpevolezza di LO SS PP è stata affermata in mancanza di riscontri individualizzanti come è confermato dall'esame delle singole dichiarazioni;
il medesimo vizio con riferimento al ritenuto concorso tra i due reati associativi e al riconosciuto ruolo di promotore del ricorrente.
(In realtà questo motivo sembra erroneamente inserito perché riproduce pressoché integralmente il primo motivo di ricorso);
il medesimo vizio con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
b) LO SS MA, con il ricorso da lui proposto, propone le seguenti doglianze contro la sentenza della Corte napoletana. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) del codice di rito per avere, la Corte di merito, immotivatamente rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento proposta al fine di acquisire prove documentali rilevanti e atti dai quali risultava l'inattendibilità o le falsità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (LA IR, GI UI e LO PA) trattandosi di prove decisive.
Il ricorrente indica specificamente gli atti e i documenti dei quali si era richiesta l'acquisizione e censura la sentenza impugnata perché, sul motivo di appello concernente il diniego immotivato del primo giudice di acquisirli, afferma illogicamente che queste circostanze non sarebbero state contestate da LO SS MA nel corso delle dichiarazioni spontanee da lui rese senza tener conto della circostanza che, già nel giudizio di primo grado, la difesa del ricorrente aveva invano tentato di provare l'inattendibilità di GI.
Parimenti illogica sarebbe la motivazione laddove:
1) ha ritenuto superflua l'acquisizione della documentazione relativa alle caratteristiche fisiche del ricorrente per dimostrare il mendacio di LO;
2) ha rigettato la richiesta di acquisire le cartelle cliniche per accertare l'epoca di un intervento chirurgico subito da LA che avrebbe consentito di verificare se la versione da questi fornita su un'aggressione subita ad opera del ricorrente (aggressione che, secondo il collaboratore, sarebbe avvenuta in carcere subito dopo l'intervento) fosse veritiera;
acquisizione tanto più necessaria perché la versione di essere stato aggredito dal ricorrente insieme ad altra persona (tale NS AR) era smentita dalla circostanza che questa persona non era all'epoca detenuta nel medesimo carcere;
3) ha rigettato la richiesta di acquisizione di dichiarazioni rese in un separato procedimento limitandosi ad affermare che le divergenze sarebbero marginali senza averle prima acquisite e valutate. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 192, del codice di rito, per avere omesso di motivare sulla credibilità e attendibilità intrinseca delle chiamate in correità dei collaboratori LO e LA.
In particolare si censura la motivazione - nella parte in cui da sostanzialmente atto che LO aveva mentito nella descrizione fisica di LO SS MA e, per giustificare questa falsità, afferma che il dichiarante ne aveva scambiato la persona con quella del fratello LO SS LO - senza trame alcuna conseguenza sul piano della credibilità del dichiarante.
Parimenti illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui da atto delle ragioni di rancore di LA nei confronti del ricorrente per poi affermarne la credibilità con il solo riferimento ad altra sentenza della Corte d'Appello di Napoli.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce il medesimo vizio per aver ritenuto dichiarazioni "incrociate" nei confronti del ricorrente quelle rese da GU AN, LO PA e GI UI che avevano riferito di circostanze apprese de relato o addirittura si erano limitati a riferire congetture o opinioni. Ricorda le contraddizioni sulle caratteristiche fisiche del ricorrente nella descrizione di LO malgrado questi abbia dichiarato di aver incontrato LO SS MA 3 o 4 volte. Quanto a GU questi si sarebbe limitato a riferire voci ricevute in carcere senza neppure indicare da chi provenivano. E parimenti, per quanto riguarda le dichiarazioni di GI UI, il ricorrente sottolinea che si trattava di "opinioni" e che alcuna dichiarazione riguardava specificamente LO SS LO. Con il quarto motivo di ricorso si censura infine la sentenza impugnata per avere, in buona sostanza, confermato la condanna del ricorrente in base ad un'unica chiamata in correità (quella di LA) essendo evidente l'inidoneità delle altre dichiarazioni in precedenza ricordate a corroborare le accuse del dichiarante indicato peraltro da ritenere comunque inattendibili. c) LO SS LO, con il ricorso proposto, muove le seguenti doglianze alla sentenza della Corte napoletana.
Con il primo complesso e articolato motivo si censura innanzitutto, in generale, la sentenza d'appello per aver omesso di esaminare le singole censure contenute nell'appello proposto contro la sentenza di primo grado.
Con più specifico riferimento ai singoli punti della motivazione la prima critica che viene rivolta alla sentenza impugnata è quella che riguarda l'utilizzazione di elementi di prova ricavati da altra sentenza passata in giudicato (App. Napoli 27 ottobre 1994);
in questo processo LO SS LO non era imputato e ciò avrebbe comportato una palese violazione del principio del contraddittorio. Il ricorrente sottolinea poi come alcun elemento di prova, nel vigente sistema processuale, possa essere utilizzato dal giudice se l'imputato non abbia potuto partecipare alla sua formazione;
da ciò conseguirebbe anche la violazione dell'art. 238 bis c.p.p.. Sempre all'interno del primo motivo di ricorso si denunzia la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta attendibilità del collaboratore LA IR, già ritenuto inattendibile in altra sentenza della medesima Corte, laddove si afferma che in quel procedimento le sue dichiarazioni erano "marginali" senza esaminare il punto fondamentale relativo alla influenza della loro inattendibilità sulla credibilità attribuita al dichiarante nel presente processo per quanto riguarda le accuse nei confronti del ricorrente e laddove si argomenta in modo parimenti illogico che, se vi era astio nei confronti di LO SS MA, non ne conseguiva identico atteggiamento nei confronti dei AT. La sentenza denunzia poi il travisamento del fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata individuando come confermative delle dichiarazioni di LA quelle di AR CO (che, secondo LA, acquistava stupefacenti dai AT LO SS) che aveva invece dichiarato di non aver mai conosciuto i AT LO SS.
Nella motivazione si sarebbero poi illogicamente ritenuti confermati, a fronte della prova che LO non conosceva LO SS LO, i rapporti tra costoro in tema di stupefacenti tra l'altro riconoscendo una partecipazione del ricorrente all'associazione malgrado siano state ritenute accertate solo sporadiche sue presenze sui luoghi dello spaccio.
Ancora, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto alcun conto della circostanza che IO EN, collaboratore di giustizia ritenuto attendibile dai giudici di merito, era stato condannato per calunnia in danno di LO SS TO e avrebbe illogicamente ritenuto le sue dichiarazioni idonee a corroborare l'accusa nei confronti del ricorrente pur essendo generiche, contraddittorie e non riscontrate.
Vaghe, generiche e contraddittorie, secondo il ricorrente, sarebbero anche le dichiarazioni di GI UI peraltro smentite da quelle del fratello GI RA e prive di alcun riferimento specifico (l'unico indicato, un sequestro di 500 chili di cocaina, non risulta mai essere avvenuto) e dell'indicazione di alcun fatto riferibile al ricorrente.
E analoghe censure vengono svolte in relazione alle dichiarazioni di GU AN - la cui attendibilità sarebbe ulteriormente sminuita dalla circostanza di aver continuato a delinquere anche dopo l'inizio della collaborazione - e di AV PA le cui dichiarazioni sarebbero state peraltro smentite da quelle di GI RA.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia come manifestamente illogica e meramente apparente la motivazione sul motivo di appello subordinato con cui si richiedeva la concessione dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (anche con effetto sull'ipotesi associativa) sul rilievo che non erano mai stati accertati i quantitativi commerciati dall'associazione mentre, con il terzo motivo, si denunzia il medesimo vizio con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
d) Anche DE AN IO ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi di ricorso:
la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. La sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo spiegato perché il ricorrente potesse essere ritenuto far parte dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacente limitandosi a dedurre questa partecipazione dal suo inserimento nell'associazione camorristica. In effetti alcun collaboratore avrebbe fatto il nome di DE AN e difatti la Corte di merito fonda l'affermazione della sua partecipazione al traffico di stupefacenti sul contenuto delle conversazioni intercettate peraltro inidoneo a fondare questa valutazione;
la violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di riconoscere la continuazione tra la condanna per l'associazione prevista dall'art. 416 bis c.p. e quella oggetto del presente processo.
e) RI TO ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali perché, nel giudizio di primo grado, malgrado fosse stata disposta la sua traduzione davanti al Tribunale per l'udienza del 28 ottobre 2003, la medesima non era stata eseguita e il tribunale aveva ugualmente trattato il processo facendo riferimento ad una rinunzia a comparire peraltro inesistente perché riferita solo a precedenti udienze.
Con il secondo motivo si denunzia il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la persona indicata come O" dal collaboratore GU dovesse identificarsi nell'odierno ricorrente tanto più che egli era soprannominato RI o SU, appellativo mai indicato dai collaboratori di giustizia.
La Corte di merito inoltre non avrebbe rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore IO che aveva riferito di aver saputo che tale RI TO faceva parte del "clan LO SS";
dichiarazioni peraltro caratterizzate da genericità e imprecisioni. E parimenti illogica sarebbe la motivazione per quanto riguarda la sua presenza nel rione NI in realtà ricollegata al suo rapporto sentimentale con una donna e non con i compiti interni all'associazione facente capo ai LO SS riguardanti il traffico di stupefacenti.
f) Infine un comune atto di ricorso è stato proposto da LO SS PP, CI IR e DE AN IO.
Con questo atto di impugnazione si deducono la violazione di legge (art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) e il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento, da parte della Corte di merito, dell'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fondata esclusivamente sugli elementi raccolti nel diverso procedimento avente ad oggetto l'associazione di tipo camorristico di cui all'art. 416 bis c.p.;
inoltre la Corte di merito non avrebbe indicato alcun elemento caratterizzante il diverso tipo di associazione e avrebbe omesso di motivare sulla consapevolezza di ciascuno dei partecipi di perseguire il fine specifico delle due diverse associazioni.
Anche le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero inidonee al fine indicato perché generiche, erroneamente valutate e prive di riscontri individualizzanti.
g) Il processo veniva fissato davanti a questa Corte per l'udienza del 7 novembre 2007 ma veniva rinviato - e rifissato per l'odierna udienza del 29 gennaio 2008 - per l'omesso avviso a uno dei difensori nominati.
Nelle more il difensore di RI TO trasmetteva alla Corte copia dei verbali delle udienze tenute, nel processo di primo grado davanti al Tribunale di Napoli, i giorni 14 e 28 ottobre 2003 a supporto delle censure formulate con il primo motivo del ricorso proposto prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006. h) Il 31 dicembre 2007 il difensore di LO SS PP ha depositato presso la cancelleria della Corte motivi aggiunti con i quali si deduce:
l'inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3 perché la sentenza impugnata avrebbe completamente omesso di prendere in considerazione i rilievi critici proposti dalla difesa ed in particolare le ragioni per le quali dal materiale probatorio raccolto per fondare la condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. fossero ricavabili gli elementi per la condanna per il diverso reato associativo;
tanto più che le dichiarazioni dei collaboratori, sulle quali è fondata la condanna, erano idonee a dimostrare, al più, che gli associati si dedicavano anche al traffico di stupefacenti ma non che avessero costituito un'autonoma organizzazione a questo traffico finalizzata;
il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione dell'istituto del concorso formale. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto della circostanza che i reati fine erano stati consumati nell'esecuzione del programma dell'associazione di tipo camorristico mentre alcun elemento era stato acquisito per confermare l'esistenza di una diversa struttura associativa;
del resto che esistesse un'unica struttura è confermato, oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori, dalla medesima sentenza impugnata che difatti non motiva sull'esistenza di questa separata struttura;
il medesimo vizio con riferimento al punto che si riferisce alla partecipazione di LO SS PP all'associazione criminosa e alla qualità di promotore.
La sentenza impugnata avrebbe individuato una vera e propria responsabilità "di posizione" ricavando la sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dal solo fatto che LO SS fosse stato ritenuto capo dell'associazione di tipo camorristico senza accertare le condotte a lui riferibili e limitandosi ad affermare che il ricorrente teneva i contatti con gli altri capo-clan;
e analogamente per quanto riguarda la sua posizione di vertice nell'associazione.
3) La mancata traduzione di RI TO nel giudizio di primo grado.
Come si è già accennato il ricorrente denunzia la nullità del giudizio di primo grado per la sua mancata traduzione (si trovava agli arresti domiciliari) davanti al Tribunale di Napoli per l'udienza del 28 ottobre 2003 malgrado la traduzione fosse stata disposta alla precedente udienza.
Secondo il ricorrente alcun effetto avrebbe la rinunzia a comparire espressa per precedenti udienze.
La semplice enunciazione del motivo d'impugnazione ne dimostra l'infondatezza.
È noto infatti che la rinunzia a comparire nel processo non limita i suoi effetti per l'udienza per la quale è formulata ma si estende anche alle successive udienze fino a quando l'imputato non esprima la volontà di essere tradotto (in questo senso v. Cass., Sez. 2^, 25 settembre 2003, Garofano;
sez. 1^, 31 gennaio 2000 n. 744, Pianese, rv. 215500; Sez. 2^, 15 dicembre 2000, Greco 27 ottobre 1998 n. 5239, Bruno, rv. 211893; sez. 6^, 14 gennaio 1998 n. 2327, Giuliano, rv. 210369).
Questo principio è stato di recente ribadito dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 17 ottobre 2006 n. 10251, Michaeler, rv. 235698;
nè si pone in questo giudizio l'altro tema, pur affrontato dalle sezioni unite, che si riferisce alle forme della revoca (se cioè la revoca debba essere espressa ovvero possa desumersi da fatti concludenti;
nella specie si è ritenuto che la comparizione per rendere l'esame non avesse l'efficacia della revoca neppure presunta) perché nel nostro caso alcuna revoca neppure presunta della precedente manifestazione di volontà risulta essere stata proposta nè il ricorrente afferma che la precedente rinunzia sia stata espressamente limitata ad una sola udienza.
Alla luce di questi principi è priva di rilevanza la circostanza che per l'udienza del 28 ottobre 2003 il giudice avesse (erroneamente) disposto la traduzione, poi non eseguita, perché l'obbligo di tradurre l'imputato, in presenza della precedente rinunzia a comparire, poteva sorgere solo con la revoca di questa rinunzia che dall'enunciazione del motivo non risulta essere intervenuta. D'altro canto l'esame del verbale dell'udienza del 14 ottobre 2003 dimostra come il Tribunale abbia genericamente disposto la traduzione degli imputati detenuti per cui ben può ritenersi implicita l'esclusione di coloro che avevano già rinunziato a comparire. 4) La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La censura che si riferisce al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata proposta da LO SS MA che si duole che la Corte di merito abbia immotivatamente rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per acquisire prove documentali rilevanti e atti dai quali risultava l'inattendibilità o la falsità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (LA IR, GI UI e LO PA) trattandosi di prove decisive. In merito a questa censura va premesso in generale, sulla disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello di cui all'art. 603 c.p.p., che, se le nuove prove sono sopravvenute o sono state scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede secondo le regole ordinarie (comma 2);
nel caso di prove nuove o di richiesta di riassunzione di prove già acquisite dispone la rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (comma 1).
Al di fuori di questi due casi il giudice può disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - anche nel caso in cui le parti siano rimaste inerti o siano decadute - solo se la ritiene assolutamente necessaria (comma 3: norma corrispondente a quella contenuta nell'art. 507 c.p.p., comma 1 per il giudizio di primo grado).
La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che questa iniziativa diretta al completamento del quadro probatorio - in particolare per quanto attiene all'assoluta necessità (da ritenere evenienza eccezionale: v. Cass., sez. 2^, 1 dicembre 2005 n. 3458, Di Gloria, rv. 233391) - sia fondata su una valutazione attribuita in via esclusiva al giudice di merito da ritenere insindacabile nel giudizio di legittimità ove sia logicamente e adeguatamente motivata sulla possibilità di decidere allo stato degli atti (in questo senso v. Cass., sez. 4^, 19 febbraio 2004 n. 18660, Montanari, rv. 228353;
sez. 2^, 4 novembre 2003 n. 45739, Marzullo, rv. 226977; sez. 6^, 2 dicembre 2002 n. 68, Raviolo, rv. 222977). È anche orientamento uniforme di legittimità che, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, la mancata assunzione possa costituire violazione dell'art. 606, comma 1 lett. d, del codice di rito mentre, negli altri casi previsti dall'art. 603, il vizio deducibile è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e del medesimo articolo (v. Cass., sez. 2^, 11 novembre 2005 n. 44313, Picone, rv. 232772; sez. 5^, 21 dicembre 2000 n. 6924, Delfino, rv. 218279). Nel nostro caso la sentenza impugnata ha, con motivazione incensurabile in questa sede perché logicamente argomentata, escluso di non poter decidere il processo allo stato degli atti. In particolare la Corte, sulle specifiche richieste della difesa, per una parte ha ritenuto che le circostanze da provare non fossero state contestate da LO SS MA;
per altra parte che si trattasse di accertamenti superflui perché già presenti nel processo (le caratteristiche fisiche di LO SS MA e l'epoca dell'intervento chirurgico subito da LA in carcere).
Trattasi dunque di rigetto argomentato che esclude la possibilità di censurare la sentenza impugnata per violazione dell'art. 603 c.p.p., salva la possibilità, da verificare più avanti, che la sentenza impugnata sia incorsa nei vizi di motivazione denunziati. 5) La coesistenza delle due ipotesi associative.
La continuazione. Passando all'esame delle censure proposte con i ricorsi sul merito delle imputazioni va anzitutto affrontato il tema della possibilità di configurare, in capo alle medesime persone, la contemporanea appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso o camorristico (art. 416 bis c.p.) e ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74). Questa censura, sia pure con diversità di argomentazioni, è formulata sia nel ricorso proposto dal solo LO SS PP (e nei motivi nuovi da lui proposti) che in quello proposto congiuntamente da LO SS PP, DE AN e CI i quali contestano anche la possibilità di ravvisare in concreto questa duplice appartenenza.
Esaminando congiuntamente queste censure va intanto ricordato, sul problema di carattere generale, che la uniforme giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la disposizione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 non si ponga in rapporto di specialità con l'art. 416 bis c.p. in quanto i due reati si distinguono nettamente sia perché le previsioni incriminatici sono finalizzate alla tutela di beni giuridici diversi (la tutela della salute nel primo caso, l'ordine pubblico nel secondo), ma anche sotto il profilo della tipicità essendo, l'associazione di tipo mafioso (o camorristico), caratterizzata dal metodo mafioso assente nell'altro reato associativo, il quale contiene un elemento specializzante rispetto alla natura indeterminata dei reati fine di cui all'art. 416 bis c.p.. Con la conseguenza che fra le predette norme incriminatrici esiste un rapporto di specialità reciproca che non consente l'applicazione dell'art. 15 c.p., ma rende configurabile il concorso formale tra i due reati (v., in questo senso, da ultimo, Cass., sez. 6^, 18 maggio 2005 n. 35034, Lo Nigro, rv. 232574; sez. 2^, 16 marzo 2005 n. 21956, Laraspata, rv. 231972; sez. 1^, 20 dicembre 2004 n. 2612, Tomasi, rv. 230450).
Nel caso in esame questa specialità è confermata in concreto, sotto il profilo fattuale, dalla circostanza che - come è stato incensurabilmente accertato dai giudici di merito - non esisteva perfetta coincidenza tra i soggetti che alle varie attività delittuose si dedicavano, la partecipazione degli associati non era omogenea (nel senso che alcuni soltanto dei sodali si dedicavano in via assorbente al traffico di stupefacenti e non tutti vi si dedicavano) e anche il ruolo svolto dagli associati all'interno delle due associazioni era spesso completamente diverso (si vedano a p. 30 della sentenza impugnata le considerazioni su DE AN la cui partecipazione all'associazione camorristica è ritenuta "marginale" mentre quella all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti viene descritta come "di tutto rilievo"). Quanto al motivo di ricorso proposto dal medesimo DE AN - volto al riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi - a parte la sua genericità e la circostanza che il motivo non è stato proposto con i motivi di appello va rilevato come appaia ineccepibile la motivazione contenuta sul punto nella sentenza impugnata laddove si precisa che alcun elemento esista (nè l'imputato ne ha allegati) che possa far presumere l'esistenza di un'unica ideazione idonea a far ritenere esistente l'unicità del disegno criminoso.
6) Valutazione delle dichiarazioni dei coimputati o imputati in procedimento connesso.
Premessa.
Alcuni ricorrenti (in particolare i tre AT LO SS) hanno censurato la sentenza impugnata sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa del coimputato o imputato in procedimento connesso previsti dall'art. 192 c.p.p., comma 3. All'esame di queste censure vanno premesse alcune considerazioni sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (a partire dalla fondamentale sez. un., 21 ottobre 1992, Marino;
più recentemente Cass., sez. 2^, 12 dicembre 2002 n. 15756, Contrada, rv. 225565; 18 gennaio 2000 n. 4888, Orlando, rv. 216047) che si sono formati sulla ricostruzione delle linee guida che il giudice di merito deve seguire al fine di accertare il rispetto dei criteri previsti dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice deve prima accertare la credibilità soggettiva del dichiarante con riferimento a tutto ciò che concerne la sua personalità, le condizioni socio economiche e familiari, la vita anteatta, le ragioni della sua collaborazione, i rapporti con i chiamati in correità, l'esistenza di ragioni di ritorsione o di vendetta nei confronti delle persone accusate;
insomma tutto ciò che può illuminare sulla personalità del dichiarante (per es. una persona che abbia già subito condanne per calunnia o che risulti aver accettato compensi o altri vantaggi per accusare taluno, o per escluderlo dalle accuse, ben difficilmente potrà superare questo sbarramento);
superamento che invece non può essere negato prendendo a motivo la gravità dei reati commessi o la circostanza che le ragioni della collaborazione siano riconducibili al perseguimento del trattamento premiale).
Il passaggio successivo è quello dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaborante (ed in particolare, inutile dirlo, delle dichiarazioni di accusa nei confronti dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso) che devono avere caratteristiche di coerenza, precisione, costanza nel tempo, spontaneità.
Una ricostruzione fantasiosa o del tutto generica dei rapporti criminali sui quali il dichiarante riferisce, o contrastante con elementi di prova di natura oggettiva, incrina irrimediabilmente l'attendibilità delle dichiarazioni di accusa sul singolo episodio o su una pluralità di episodi criminosi anche se, in linea di massima, il dichiarante sia stato dichiarato soggettivamente credibile. È peraltro consentita la c.d. "valutazione frazionata" che si verifica nei casi in cui l'attendibilità intrinseca sia ritenuta per una parte soltanto delle dichiarazioni purché non esistano interferenze fattuali e logiche tra le dichiarazioni ritenute inattendibili e quelle ritenute invece attendibili e purché queste ultime siano adeguatamente riscontrate (v. Cass., sez. 6^, 20 aprile 2005 n. 6221, Aglieri, rv. 233095; sez. 4^, 10 dicembre 2004 n. 5821, Alfieri, rv. 231300; sez. 1^, 20 gennaio 2000 n. 2884, Ferrara, rv. 215505; 18 dicembre 2000 n. 468, Orofino, rv. 217820). Naturalmente la valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dovrà essere ancor più rigorosa nel caso di chiamata in reità rispetto alla chiamata in correità (cfr, Cass., sez. 5^, 8 ottobre 1999 n. 14272, Cervellione, rv. 215800). Questa seconda verifica, nella normalità dei casi, prescinde dell'esistenza della buona fede del dichiarante;
buona fede che anzi, superato il primo vaglio, deve presumersi perché, se fosse accertato che le dichiarazioni sono volutamente false, dovrebbe, in linea di massima, escludersi anche la credibilità soggettiva del dichiarante;
a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto il dichiarante a rendere quella singola dichiarazione falsa. Si è detto che la credibilità soggettiva riguarda prevalentemente il mendacio mentre l'attendibilità intrinseca concerne prevalentemente l'errore.
Se è provato che il dichiarante mente scientemente è da escludere la sua credibilità e, a maggior ragione, l'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Ma non viceversa: l'errore ben può connotare le dichiarazioni di persona credibile che però si sbaglia nel riferire taluni fatti. Il più delle volte, quindi, l'esclusione dell'attendibilità intrinseca è riferibile a ricordi imprecisi o errati, all'incapacità di ricostruzione degli eventi, alla confusione tra i fatti, i luoghi, le persone;
l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni può essere minata da tutti quegli elementi che, connotando le propalazioni come prive dei caratteri di specificità o precisione, non consentono di ritenere le dichiarazioni di accusa dotate di quel grado di credibilità necessario per ritenere la fondatezza dell'accusa.
Naturalmente la precisione e specificità delle dichiarazioni va posta anche in relazione alle caratteristiche dei fatti riferiti;
è ovvio che per i fatti che si connotano per la loro unicità (per es. un omicidio) il grado di specificità dei dettagli e la loro precisione dovrà essere richiesta con maggiore rigore rispetto ad un'attività ripetitiva ed uniforme con pluralità di condotte giornaliere (tipica in questo senso è l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti).
Per quanto riguarda poi il terzo requisito, costituito dall'esistenza dei riscontri oggettivi (l'unico normativamente previsto mentre gli altri criteri sono di creazione giurisprudenziale), è opportuno precisare soltanto, per il momento, che la costante giurisprudenza di legittimità ammette che le dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente possano riscontrarsi reciprocamente (v. da ultimo Cass., sez. 4^, 10 dicembre 2004 n. 5821, Alfieri, rv. 231301; 16 aprile 2003 n. 35569, Zungri, rv. 228299; sez. 1^, 19 marzo 2003 n. 19683, Vitale, rv. 223848; sez. 5^, 15 giugno 2000 n. 9001, Madonia, rv. 217729; sez. 2^, 17 dicembre 1999 n. 3616, Calascibetta, rv. 215558; sez. 1^, 22 settembre 1999 n. 13885, Greco, rv. 215803) purché le dichiarazioni si caratterizzino per la loro convergenza, indipendenza e specificità. Si è inoltre affermato che è necessario che esista concordanza sul nucleo essenziale del narrato mentre non hanno rilievo eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto purché non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti (v. Cass., sez. 1^, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani, rv. 230592; sez. 1^, 19 marzo 2003 n. 19683, Vitale, rv. 223848).
7) L'applicazione dei principi indicati da parte dei giudici di merito.
Ciò premesso va rilevato in linea generale che, contrariamente a quanto si afferma nei ricorsi degli imputati, i problemi relativi alla credibilità soggettiva dei numerosi dichiaranti (imputati in procedimento connesso o testimoni assistiti) e delle loro dichiarazioni sono stati risolti dalla sentenza impugnata anche con il riferimento alle considerazioni contenute in quella di primo grado.
I giudici di merito, al fine di avere conferma dell'attendibilità intrinseca dei numerosi dichiaranti (LA IR, AR CO, AV PA, IO EN, GU AN, GI RA, GI UI e LO PA) hanno infatti operato un riferimento alla circostanza che i medesimi si erano accusati di numerosi e gravi reati, al fatto che la loro credibilità avesse trovato conferma anche in altri vicende processuali definite con sentenze passate in giudicato, alla verifica che le dichiarazioni dei vari collaboratori si erano riscontrate vicendevolmente (senza che emergesse alcuna attività di manipolazione delle medesime) e, infine, avevano trovato significativa conferma nel contenuto di numerose conversazioni intercettate.
In particolare la sentenza di primo grado, condivisa da quella di appello, sottolinea come le dichiarazioni dei collaboratori esaminati nel processo siano caratterizzate da una significativa convergenza nella ricostruzione del fenomeno criminale esaminato in questo processo.
I dichiaranti hanno infatti concordemente chiarito la genesi dell'organizzazione criminale e l'assetto delle alleanze territoriali;
hanno individuato la zona territoriale sottoposta al controllo del sodalizio e hanno delineato, descrivendone l'assetto organizzativo e la ripartizione dei ruoli, la struttura dell'associazione. Ben può dirsi, dunque, che i giudici di merito hanno tratto dall'esame delle complessive risultanze processuali, un motivato e certo non illogico giudizio di complessiva attendibilità dei dichiaranti.
E anche le specifiche censure rivolte dai ricorrenti in relazione a singole dichiarazioni non paiono sufficienti a scalfire questa complessiva valutazione che, peraltro, solo marginalmente è oggetto delle censure dei ricorrenti.
Del resto, si sottolinea nella sentenza di primo grado (p. 60), nei casi nei quali in altri giudizi le dichiarazioni di coloro che appaiono collaboranti in questo processo non sono state ritenute sufficienti per pervenire ad affermazioni di responsabilità ciò è avvenuto non per la ritenuta inaffidabilità dei collaboratori o per l'inattendibilità delle loro dichiarazioni ma per l'inesistenza o insufficienza dei riscontri esterni.
Passando ad esaminare in particolare le singole censure mosse dai ricorrenti - con la premessa che saranno esaminate soltanto quelle caratterizzate da specificità e non quelle genericamente volte ad affermare l'inattendibilità dei dichiaranti e delle loro affermazioni - deve osservarsi preliminarmente che la tesi secondo cui le illogicità e contraddizioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata varrebbero ad incrinare la credibilità soggettiva e l'attendibilità delle dichiarazioni non è condivisibile perché i giudici di merito hanno fornito risposte adeguate ai rilievi mossi su questi punti con i motivi di appello proposti in particolare da LO SS MA e LO SS LO.
Per quanto riguarda gli episodi riguardanti LA ed il cui accertamento incrinerebbe l'attendibilità di questo collaboratore (del quale la sentenza di primo grado sottolinea la rilevanza per la posizione di vertice raggiunta dal collaboratore che in passato era stato il capo indiscusso di un'importante famiglia camorrista) si osserva che la Corte di merito ha fornito risposta adeguata ai rilievi contenuti negli atti di appello.
Ha dato conto della circostanza che la maggior specificità delle dichiarazioni rese in questo processo, rispetto a quelle rese nel processo relativo all'associazione camorristica, derivava dalla diversità dell'accertamento (nel senso che le dichiarazioni erano state più generiche sul traffico di stupefacenti che non formava oggetto di quel processo) e comunque non era tale da inficiare l'attendibilità del dichiarante.
In particolare, con riferimento all'episodio dell'aggressione subita da LA nel carcere di Trani ad opera di LO SS MA, in epoca prossima ad un intervento chirurgico subito da LA, la Corte di merito ha rilevato che questo fatto risulta confermato da una relazione di servizio acquisita al processo e redatta dagli agenti della polizia penitenziaria e ciò rendeva superflui gli accertamenti ulteriori richiesti ai quali si è già accennato. Sempre su questo episodio la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'aggressione fosse avvenuta anche ad opera di altra persona (che il ricorrente sostiene non essere stato all'epoca detenuto) trattandosi di circostanza poco rilevante anche perché l'aggressione era avvenuta alle spalle e LA poteva non essersi reso pienamente conto di chi fossero gli aggressori. In questa ricostruzione non si rileva alcuna manifesta illogicità e dunque il motivo, per questa parte, deve essere ritenuto infondato. Così come deve ritenersi esente da alcuna illogicità l'affermazione (contestata da LO SS LO) secondo cui l'esistenza di motivi di rancore nei confronti di LO SS MA non comportava necessariamente che questo sentimento si estendesse ai AT e l'altra critica (sempre sollevata da LO SS LO) che riguarda un'asserita inattendibilità di LA ritenuta in altro processo;
doglianza che la sentenza impugnata non omette di esaminare ritenendo che le dichiarazioni di LA fossero marginali in quel processo. Va anche osservato, su quest'ultimo punto, che la censura è da ritenere generica non specificando il ricorrente le ragioni su cui i diversi giudici avrebbero fondato una valutazione di inattendibilità del dichiarante.
Del pari esente da alcuna illogicità è la motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda l'incidenza dell'erronea descrizione delle caratteristiche fisiche di LO SS MA compiuta dal collaboratore LO PA avendo la Corte di merito valutato questa discrepanza non come un mendacio che varrebbe a far venir meno la credibilità del dichiarante ma con una confusione con le caratteristiche fisiche del fratello LO SS LO ritenuta però giustificata dalle circostanze che LO aveva visto i due AT (peraltro molto somiglianti) oltre dieci anni prima delle dichiarazioni e in pochissime occasioni. La Corte ha poi sottolineato come le dichiarazioni siano state rese da un soggetto che in dibattimento era apparso terrorizzato per le minacce pervenutegli.
Parimenti infondata è la censura che si riferisce alla circostanza che, secondo l'assunto difensivo, le dichiarazioni di accusa di GU AN, LO PA e GI UI - ritenute avere valore di riscontro di quelle di LA - nei confronti di LO SS MA si fonderebbero su conoscenze apprese da terze persone ovvero su congetture o opinioni prive di conferma. Risulta infatti dalla sentenza impugnata:
che la descrizione di GU della struttura associativa è ricollegata a conoscenze personali avendo egli mantenuto i contatti con i sodali anche quando era detenuto fino all'epoca dell'inizio della collaborazione;
che LO (spacciatore al minuto) riceveva le indicazioni sul ritiro della droga già confezionata, tra gli altri, anche da LO SS MA;
che UI GI ha dichiarato di "aver vissuto" con i AT LO SS 22-23 anni di camorra.
Affermazione che non merita il rilievo del ricorrente secondo cui si tratterebbe di mera "opinione" dovendosi dare, all'affermazione, il valore di una comunanza di vita e di attività criminali svoltasi nell'arco di più di due decenni.
Si aggiunga che, secondo la Corte, le dichiarazioni di LA risultano confermate da quelle di AR CO di cui la Corte sottolinea la "misuratezza della sua deposizione". In definitiva da questo quadro probatorio succintamente riassunto appare l'infondatezza della censura di LO SS MA di avere fondato la sua affermazione di responsabilità su una sola chiamata in correità.
Sempre nel ricorso di LO SS LO vengono posti altri problemi riguardanti la valutazione di attendibilità dei collaboratori IO EN e GI UI e delle loro dichiarazioni. Quanto al primo si sottolinea nel ricorso che sarebbe stato condannato per calunnia in danno di altro fratello (LO SS TO) mentre del secondo si sottolinea che egli era incorso in contraddizione delle sue dichiarazioni con quelle del fratello GI RA.
Quanto alla prima censura deve rilevarsi che, in linea di massima, una condanna per calunnia vale effettivamente a sminuire inevitabilmente l'attendibilità intrinseca del dichiarante a meno che non venga individuata un'autonoma ragionevole giustificazione della condotta che appaia ininfluente in relazione alle altre dichiarazioni.
E questo sembra proprio il caso perché, da quanto emerge dalla sentenza impugnata, in realtà l'accusa nei confronti di IO (un poliziotto "corrotto e prevaricatore" - così lo definisce la sentenza impugnata - che ad un certo punto del suo percorso criminale ha iniziato a collaborare) è fondata sulla circostanza che, all'esito di un'operazione di polizia giudiziaria che aveva portato al sequestro di una partita di armi, IO, per ragioni non chiare (le ipotesi fatte sono che intendesse proteggere una donna ovvero volesse valorizzare il significato dell'operazione) il verbale di sequestro di armi fu compilato a carico di LO SS TO e non della donna che deteneva materialmente le armi (e peraltro la sentenza riferisce che IO non firmò il verbale di sequestro e la relazione di servizio, quasi a prenderne le distanze anche se ciò non gli evitò la condanna per calunnia).
La ricostruzione del fatto che ha condotto alla condanna può dunque essere ragionevolmente ritenuta, come hanno fatto i giudici di merito, estranea alla condotta complessiva di collaborazione di IO sulla quale le sentenze di merito alcun elemento di dubbio hanno rinvenuto.
È comunque da sottolineare che si tratta di una condotta posta in essere prima della decisione di collaborare quando IO, ex poliziotto dal "passato turbolento", di tutto si occupava salvo che di far osservare la legge.
In merito alla censura che si riferisce alle dichiarazioni di GI UI è da osservare che la sentenza impugnata ha precisato che le dichiarazioni di questo collaboratore (e di GU) non avevano carattere di specificità nei confronti di LO SS LO e la Corte di merito utilizzava le loro dichiarazioni esclusivamente "al circoscritto fine dell'inserimento di LO SS LO nell'ambito di quella associazione" mentre le prove più specifiche, sia sull'inserimento del ricorrente nell'organizzazione che sulle attività criminose svolte, viene fondata, oltre che sulle dichiarazioni di AR, LO e IO, su quelle di LA e AV ritenute "ben più penetranti, perché più analitiche e descrittive anche di episodi specifici". In definitiva: se anche esistenti i vizi dedotti in merito alla valutazione delle dichiarazioni di GI UI non varrebbero a scalfire il complesso costrutto probatorio su cui si fonda l'affermazione della responsabilità del ricorrente perché la Corte di merito mostra di dare autonomo e sufficiente valore probatorio alle dichiarazioni degli altri collaboratori.
Un'ultima considerazione:
è priva di fondamento la critica secondo cui non possono essere utilizzate come riscontro di quelle di LA le dichiarazioni di AR avendo questi affermato di non aver mai conosciuto i AT LO SS.
La sentenza impugnata utilizza infatti le sue dichiarazioni non per l'accertamento di rapporti del dichiarante con i ricorrenti ma per avere conferma di una fornitura di sostanza stupefacente fatta a LA nella quale erano coinvolti LO SS MA e LO SS LO.
Sostanzialmente irrilevanti appaiono poi, nella complessiva costruzione della sentenza impugnata, le dichiarazioni di LO riguardanti LO SS LO (che sarebbe stato visto alcune volte sul luogo dello spaccio) e comunque la Corte di merito rileva che le dichiarazioni di LO sono state riscontrate da quelle di GU e di AV.
8) I riscontri oggettivi. Le altre censure proposte dai ricorrenti. È da premettere alla disamina delle altre censure che gran parte delle medesime sono inammissibili perché dirette non a censurare i criteri di valutazione della prova utilizzati dai giudici di merito ma la ricostruzione fattuale compiuta nei precedenti gradi di giudizio sovrapponendo a quella in essi motivatamente compiuta una diversa ricostruzione dei fatti.
Ciò premesso è da rilevare anzitutto che la sentenza impugnata ha individuato i riscontri oggettivi (la cui esistenza è contestata da pressoché tutti i ricorrenti) delle dichiarazioni dei collaboratori nelle dichiarazioni convergenti di altri collaboratori idonee a corroborare reciprocamente le accuse e, per quanto si è detto, questo procedimento è da ritenere rispettoso dei criteri indicati nell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Ma altri riscontri oggettivi sono individuati dai giudici di merito nel contenuto delle conversazioni intercettate (in particolare dalla sentenza di primo grado che contiene un'analitica esposizione delle risultanze di questo mezzo di ricerca della prova), soprattutto per quanto riguarda l'esistenza dell'associazione e la partecipazione ad essa dei ricorrenti.
Per quanto riguarda LO SS LO la sentenza impugnata individua un altro riscontro oggettivo nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 27 ottobre 1994 divenuta definitiva. Il ricorrente ne contesta l'utilizzabilita anche a questi limitati fini perché egli non era imputato in quel processo e non aveva quindi avuto la possibilità di difendersi in esso.
Di questa eccezione è intanto dubbia la decisività apparendo che la sentenza impugnata abbia fondato la conferma di quella di primo grado sull'apparato probatorio costituito dalle dichiarazioni incrociate dei collaboratori ritenute attendibili e tra di loro riscontrate. In ogni caso deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione perché non esiste la dedotta violazione dell'art. 238 bis c.p.p.. Su questo problema va intanto premesso che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo, come previsto dalla norma indicata, ma esse non costituiscono piena prova dei fatti in esse accertati ma necessitano di riscontri non diversamente dalle dichiarazioni dei coimputati o coindagati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso.
Da ciò consegue che il giudice non può ritenere l'esistenza del fatto accertato in base alla sentenza divenuta irrevocabile ma ha l'obbligo di individuare una conferma esterna di questa ricostruzione pur definitiva (in questo senso v., da ultimo, Cass., sez. 4^, 29 marzo 2006 n. 13542, Ragaglia, rv. 233725; sez. 6^, 24 giugno 2003 n. 34076, Sparla, rv. 226750). Naturalmente questa conferma non è necessaria quando la sentenza definitiva non venga direttamente utilizzata ai fini di prova ma come riscontro di altre prove già acquisite, non diversamente da quanto avviene tra le dichiarazioni di dichiaranti che si riscontrino tra di loro.
Proprio per la funzione corroborante e non di piena prova della sentenza definitiva l'art. 238 bis c.p.p. non richiede che la sentenza sia stata pronunziata nei confronti delle persone imputate nel diverso procedimento in cui viene utilizzata.
Non si tratta di una dimenticanza del legislatore perché la possibilità di utilizzare contro l'imputato prove formate in altro procedimento solo se il suo difensore ha partecipato alla sua assunzione è espressamente prevista dalla norma che precede (art.238 c.p.p., comma 2 bis) nel caso di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento e di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato.
Va ancora sottolineato che, nei due ultimi casi ricordati, la partecipazione del difensore all'assunzione consente di attribuire l'efficacia di piena prova alle prove in questione mentre, nel caso previsto dall'art. 238 bis c.p.p., come si è visto, questa efficacia non esiste dovendo la prova essere oggettivamente riscontrata. Si comprende quindi la diversità di disciplina: se il difensore partecipa all'assunzione la prova è piena;
diversamente occorrono i riscontri oggettivi.
Ben poteva dunque la Corte napoletana individuare come ulteriore riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori la sentenza ricordata.
Passando all'esame di altre più specifiche censure proposte da alcuni dei ricorrenti va rilevato anzitutto che appare infondata quella di LO SS PP secondo cui non sarebbe stato individuato il suo contributo all'associazione potendosi, le attività a lui riferite, essere al più qualificate come una forma di connivenza con le attività criminali svolte dai suoi familiari;
sarebbe inoltre illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene accertata la sua funzione di capo e promotore del sodalizio.
Tutti i collaboratori hanno confermato - riscontrando oggettivamente e in modo individualizzante le dichiarazioni di ciascuno di essi - che il ricorrente dirigeva l'attività dell'associazione, si occupava degli acquisti di grossi quantitativi di sostanza stupefacente, teneva i contatti (in alcuni periodi anche giornalieri) con altri gruppi criminali (e LA, GU nonché i due AT GI si trovavano al vertice di essi e quindi riferiscono di esperienze dirette).
Inoltre la sua posizione di capo è emersa, secondo la sentenza impugnata, anche dal contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali risulta come tutti i componenti del sodalizio non discutessero mai gli ordini loro impartiti.
Infondate, e ai limiti dell'ammissibilità, sono anche le censure proposte da DE AN IO.
La sentenza impugnata da atto che egli non è raggiunto dalle dichiarazioni dei collaboratori ma, anche con specifico riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, precisa le ragioni che consentono, dall'esame del complesso delle telefonate intercettate, di ritenere provata una continua attività di spaccio svolta nell'ambito dell'organizzazione criminosa. Del resto anche la spiegazione addotta dall'imputato, secondo cui le conversazioni si riferirebbero ad un'attività commerciale da lui svolta, viene motivatamente esclusa dalla sentenza impugnata che ricorda come questa attività fosse cessata da oltre quattro anni rispetto all'epoca delle conversazioni.
E proprio questo riferimento alle attività di spaccio esclude ogni fondamento della censura secondo cui l'appartenenza di DE AN all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sarebbe stata desunta dall'appartenenza all'associazione camorristica.
Inammissibili nel giudizio di legittimità sono le altre censure di RI TO che si riferiscono al soprannome usato dall'imputato e alle ragioni della sua frequentazione del rione NI (che il ricorrente ricollega ad un rapporto con una donna) - che richiederebbero una non consentita indagine fattuale - e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di IO perché questi avrebbe saputo da terzi non identificati dell'appartenenza di RI al "clan" LO SS.
Quanto a quest'ultimo rilievo è sufficiente osservare che la sentenza impugnata fonda le sue valutazioni non sulle confidenze anonime ma sulle notizie direttamente e personalmente acquisite da IO.
9) Attenuanti e trattamento sanzionatorio.
Sono da ritenere infondati, e al limite dell'ammissibilità, i motivi di LO SS PP e LO SS LO che si riferiscono alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (richiesta solo dal secondo) e delle attenuanti generiche (richieste da entrambi).
In merito alla richiesta relativa al riconoscimento della fattispecie associativa attenuata (perché il programma del sodalizio avrebbe previsto la consumazione di reati rientranti nell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, fatto di lieve entità) va infatti rilevato che l'apprezzamento sulla qualificazione del fatto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e il controllo del giudice di legittimità è limitato alla verifica della correttezza e congruità delle argomentazioni addotte per ritenere o escludere l'attenuante in questione.
Nel caso in esame il giudice di merito, pur dando atto che non era mai stato accertato il quantitativo esatto della sostanza commerciata, ha fatto riferimento al complesso delle indagini e ad un episodio specifico (relativo certamente ad un rilevante quantitativo) come idonei a dimostrare che si trattava di quantitativi assai consistenti che consentivano di coprire il fabbisogno di interi quartieri;
l'attività veniva peraltro svolta nell'ambito di un'attività associativa organizzata ed era riconducibile ad un sodalizio operante nell'ambito della criminalità di tipo camorristico;
tutte caratteristiche che fanno ritenere corretta la statuizione sull'esclusione dell'attenuante.
Trattasi di motivazione idonea a fondare il diniego dell'attenuante ed esente da vizi logico giuridici e quindi insindacabile in questa sede.
Quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche va rilevato che la valutazione su questa richiesta (riconoscimento delle circostanze attenuanti e comparazione con le eventuali aggravanti) rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito come la determinazione della pena da infliggere in concreto salvo l'obbligo, per il giudice, indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare il diniego sulla richiesta formulata dai ricorrenti, per quanto riguarda LO SS PP alla eccezionale rilevanza della sua capacità criminale, alla circostanza che egli costituiva la "mente" dell'organizzazione, alla estrema gravità dei reati fine;
per quanto riguarda LO SS LO alla gravità dei fatti e alla sua pericolosità criminale. Trattasi di valutazioni certamente non illogiche e idonee a motivare il diniego del beneficio richiesto che si sottraggono quindi al vaglio di legittimità.
10) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008