Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
È legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2008, n. 45153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45153 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 1668
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA ON - rel. Consigliere - N. 33515/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IM;
FI LA;
avverso l'ordinanza del 22.7.08 del Tribunale di Napoli, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. ON Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pastore Gaetano, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1- Con ordinanza del 22.7.08 il Tribunale di Napoli, sezione riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 10.6.2008 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di RO IM e FI LA in ordine al delitto di duplice omicidio consumato ai danni di AL IN e CI PE e di tentato omicidio ai danni di OP NC, De LU MI IM e CI IM (fatto di sangue avvenuto il 28.9.03 presso un circolo a Villa Literno e ritenuto collocabile nell'ambito della violenta contrapposizione fra il clan ET ed il clan Bidognetti), nonché - per l'RO - in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo camorristico (quale presunto affiliato al clan ET - RO) e agli ulteriori capi relativi a detenzione e porto illegali di armi ed estorsione continuata. Contro detta ordinanza ricorrevano per cassazione gli indagati. RO IM censurava la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e, in particolare, lamentava che il Tribunale del riesame si era basato sulle dichiarazioni - prive di riscontri esterni e di intrinseca attendibilità - dei collaboratori ET CE e AR ON, chiamanti in reità solo de relato: il primo aveva dichiarato che l'RO gli aveva preannunciato con un messaggio scritto, in un periodo in cui erano entrambi detenuti, che una volta in libertà (all'epoca era infatti imminente la sua scarcerazione) avrebbe compiuto un'azione clamorosa ai danni del clan Bidognetti;
il ET medesimo gli aveva consigliato a tal fine di mettersi in contatto con FI LA, affiliato al clan camorristico Contaldo, attivo nel territorio di NI;
il AR aveva narrato di aver appreso proprio dal FI - e, poi, anche da RO IM - che il FI aveva commesso un duplice omicidio a Villa Literno per conto degli RO e che a sua volta RO IM aveva partecipato con il FI ad altro agguato camorristico a NI nei confronti di tale "Friariello", reato, però, dal quale RO IM era stato assolto dal GUP di Salerno all'esito di giudizio abbreviato, di guisa che la difforme valutazione operata dall'impugnata ordinanza integrava violazione LLart. 649 c.p.p.. Inoltre deduceva violazione LLart. 16 quater inserito dalla L. n.45 del 2001, art. 14 nel D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, in quanto le dichiarazioni del ET erano state rese dopo che era trascorso il termine di 180 gg. dall'inizio della collaborazione. Deduceva ancora l'RO l'inesistenza della gravità indiziaria riguardo al capo 17, relativo ad un episodio di detenzione e porto illegale di un'arma desunto da una conversazione telefonica con AZ ME, conversazione dalla quale si ricavava, invece, la convinzione LLodierno ricorrente che il AZ non avrebbe dato l'arma in questione agli RO (che la chiedevano perché ET SQ ne aveva bisogno per difesa personale). Infine, l'RO censurava l'impugnata ordinanza anche in ordine al reato di cui al capo 23 della rubrica, relativo all'estorsione ai danni di AG CH, contestazione basata su una conversazione telefonica dal tenore generico e nella quale non si menzionava RO IM in relazione diretta al AG, relazione che non poteva nemmeno desumersi dall'interpretazione, fornita da ET CE, di una missiva speditagli dall'RO medesimo in cui compariva il riferimento ad un certo "Mic" che, secondo l'ordinanza genetica, stava ad indicare AG CH.
Nel proprio ricorso FI LA deduceva come vizio la carenza, rispetto alle chiamate in reità operate da ET CE e AR ON, di riscontri esterni ed individualizzanti, ancor più grave nel caso in oggetto, caratterizzato da mere propalazioni de relato in cui i dichiaranti si limitavano a riferire quanto appreso dagli stessi indagati, senza però che ciò potesse dimostrare la veridicità di tali presunte confessioni extragiudiziali anche per l'impossibilità di operare una verifica delle fonti originarie di riferimento (vale a dire gli stessi indagati).
A ciò andava aggiunto - sempre ad avviso del ricorrente - che la ricostruzione offerta dal AR An. non collimava, quanto alle armi usate, con le confidenze reciproche che gli scampati al fatto di sangue (PO NC, De LU MI IM e suo fratello ND) si erano scambiati presso la caserma CC. di Caserta. Inoltre, come riferito da tale Iovine IM, a commettere il duplice omicidio sarebbero stati IN DA e Di AI ON (altri presunti affiliati al clan camorristico ET- RO).
Infine, quanto alla chiamata in reità effettuata dal ET, la stessa riferiva soltanto di propositi omicidiari LLRO comunicati in via epistolare e d'un consiglio, datogli dal ET, di servirsi a tal fine del FI, ma non era dato sapere se effettivamente tale consiglio era stato poi seguito da RO IM e se costui aveva davvero ottenuto la collaborazione del FI nell'esecuzione del progetto criminoso, a tanto non bastando il generico riscontro sulla circostanza che effettivamente l'RO ed il ET erano soliti scambiarsi missive aventi ad oggetto le attività del clan camorristico.
2- I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
Riguardo all'impugnazione proposta da RO IM, deve in primo luogo ricordarsi che, in forza del fondamentale arret costituito da Cass. Sez. Un. n. 45276 del 30.10.2003, dep. 24.11.2003, anche le chiamate in reità de relato possono assurgere al rango di piena prova se munite del necessario positivo apprezzamento in ordine all'intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri individualizzanti ed esterni alla chiamata stessa, riscontri che - come da giurisprudenza ampiamente consolidata - possono essere costituiti anche da altre collimanti chiamate in correità o in reità de relato ed anche provenienti dallo stesso imputato od indagato (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 24249 del 25.2.2004, dep. 27.5.2004; Cass. Sez. 2^ n. 4976 del 17.1.97, dep. 20.5.97). In breve, per pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, l'attitudine probatoria delle chiamate in reità de relato non viene meno sol perché la fonte referente è lo stesso soggetto che riveste la qualità di indagato od imputato nel processo.
Nel caso in oggetto, dunque, le chiamate effettuate dai collaboratori ben possono trovare reciproco riscontro, dopo essere state rigorosamente vagliate dall'impugnata ordinanza anche in relazione alla loro intrinseca attendibilità: in proposito il Tribunale del riesame, con motivazione logica, esauriente e scevra da contraddizioni, ha dato credito alle dichiarazioni del ET, munite di riscontri positivi e non smentite da riscontri negativi:
è stato accertato che costui ed RO IM si scambiavano missive in codice (ma agevolmente decodificabili) aventi ad oggetto le comuni attività delittuose, che a tal fine anche in periodi in cui erano entrambi in libertà comunicavano assiduamente per telefono, che il FI era stato a casa LLRO (v. colloquio intercettato il 12.2.04), che è stata accertata la presenza a NI di RO IM e di Di AI ON (altro presunto affiliato al clan ET-RO) nello stesso orario in cui era stato posto in essere il tentato omicidio ai danni di D'IA OS CC e del figlio, appartenente ad un locale gruppo camorristico avverso a quello del FI. L'ordinanza impugnata segnala altresì che sempre ET CE riferisce che RO IM gli confidò "che era andato a fare un servizio a NI", sicché le dichiarazioni del collaboratore non riguardano solo la manifestazione di un proposito delittuoso, ed aggiunge un ulteriore riscontro costituito dal tenore di un'intercettazione ambientale nel corso della quale RO OM, fratello di RO IM, nel parlare della guerra in atto con il clan Bidognetti, dice: "Stiamo sempre due tre a zero per noi".
Il Tribunale di Napoli prosegue con il dare atto che l'altro collaboratore di giustizia, AR ON, che ha appreso direttamente dall'RO e dal FI che questi aveva commesso un duplice omicidio a Villa Literno per conto degli RO e che a sua volta RO IM aveva partecipato con il FI ad altro agguato camorristico a NI, era all'oscuro delle dichiarazioni di ET CE e, per di più, era legato a tutt'altro clan camorristico, quello dei Belforte di Marcianise, lontano dagli interessi tanto dei ET-RO quanto LLorganizzazione criminale del FI, il che nella verifica del livello di attendibilità dei due chiamanti costituisce altro argomento logicamente speso dall'ordinanza impugnata, la quale controlla anche la compatibilità fra loro dei periodi di detenzione e di libertà del FI e del AR (il primo era in libertà il 28.9.03, giorno del duplice omicidio per cui è processo).
Per smentire l'impostazione accusatoria a riguardo accolta dal GIP e condivisa dal Tribunale del riesame, basata sull'ipotesi d'uno scambio di illeciti favori tra il FI e l'RO, quest'ultimo obietta di essere stato assolto all'esito di giudizio abbreviato dall'imputazione relativa all'agguato di NI con sentenza del GUP presso il Tribunale di Salerno, di guisa che la difforme valutazione operata dall'impugnata ordinanza (che invece suppone che effettivamente l'RO abbia partecipato al fatto delittuoso di NI) integrerebbe violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.. In realtà non sussiste violazione alcuna LLart. 649 c.p.p., perché per consolidata giurisprudenza di questa Corte è legittima la valutazione, in altro autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio LLazione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, ma non ha nulla a che vedere con la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
Infatti, con il giudicato ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 22440 del 28.3.2003, dep. 21.5.2003; Cass. Sez. 6^ n. 7030 del 10.1.2003, dep. 13.2.2003; Cass. Sez. 5^ n. 15 del 4.1.2000, dep. 9.3.2000; Cass. Sez. 1^ n. 1495 del 2.12.98, dep. 5.2.99; Cass. Sez. Un. n. 2110 del 23.11.95, dep. 23.2.96). Le ulteriori censure svolte dal ricorrente sulle predette chiamate in reità tendono solo a mettere in dubbio attendibilità e verosimiglianza LLipotesi accusatoria, il che attiene alla più classica delle valutazioni di merito, in quanto tale preclusa in sede di legittimità.
3- Da disattendersi perché manifestamente infondata è la censura inerente ad una pretesa violazione LLart. 16 quater inserito dalla L. n. 45 del 2001, art. 14 nel D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82), giacché, a prescindere da contrasto giurisprudenziale circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese oltre il termine di 180 gg. (se applicabile solo ai fini della formazione della prova in sede di giudizio od estesa anche in ambito cautelare), ad ogni modo nel caso di specie, mentre il ricorrente non allega nemmeno in via approssimativa l'epoca di inizio della collaborazione del ET, lo stesso ricorso del FI asserisce invece che essa risale al 9.3.04, mentre la chiamata in reità a carico di RO IM è LL1.4.04 (meno di un mese dopo).
4- Ancora inammissibili sono le doglianze LLRO in relazione alla gravità indiziaria sul fatto di cui al capo 17, relativo ad un episodio di detenzione e porto illegale di un'arma desunto da una conversazione telefonica con AZ ME: in proposito il ricorrente suggerisce una differente lettura del tenore del colloquio intercettato, trascurando - però - che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre costantemente statuito che l'interpretazione del linguaggio adoperato nel corso di colloqui intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, resta questione di mero fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sottratta al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (cfr., ad es., Cass. Sez. 6^ n. 17619 LL8.1.2008, dep. 30.4.2008; Cass. Sez. 6^ n. 15396 LL11.12.2007, dep. 11.4.2008; Cass. Sez. 6^ n. 35680 del 10.6.2005, dep. 4.10.2005; Cass. Sez. 4^ n. 117 del 28.10.2005, dep. 5.1.2006; Casse. Sez. 5^ n. 3643 del 14.7.97, dep. 19.9.2007). Nel caso di specie l'impugnata ordinanza, interpretato il tenore del colloquio come una richiesta di consegna di un'arma da fuoco da destinare alla difesa personale di ET SQ resa urgente dalla guerra in corso con il clan Bidognetti, seguita dall'impegno del AZ a consegnare - sia pure dopo una timida resistenza - l'arma richiesta, conclude con l'affermare che la massima di esperienza relativa alla natura rigidamente gerarchica dei rapporti all'interno di clan camorristici e, in particolare, fra l'RO ed il AZ, sia tale da far ritenere che effettivamente la richiesta sia stata soddisfatta e che, quindi, si sia perfezionata la detenzione LLarma da parte LLodierno ricorrente. Obietta costui che ciò non integrerebbe un grave quadro indiziario, ma in tal modo finisce con l'esprimere una censura non consentita in sede di legittimità, atteso che il suo accertamento concerne il merito della cognizione e, perciò, sfugge al sindacato di questa Suprema Corte, cui spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito ha dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico LLindagato, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 22500 del 3.5.2007, dep. 8.6.2007; Cass. S.U. n. 11 del 22.3.2000, dep. 2.5.2000).
5- Ancora inammissibile è il motivo inerente all'estorsione ai danni di AG CH, di cui parla il collaboratore ET CE, che riferisce che il proprio clan camorristico imponeva al AG - gestore di un distributore di carburanti - non solo di pagare una tangente mensile, ma anche di cambiare a richiesta assegni postdatati.
Ciò premesso, è tutt'altro che illogico che l'ordinanza impugnata abbia ricavato gravi indizi a carico LLRO dal rilievo che, come poi spiegato dallo stesso collaborante ET, nelle comunicazioni scritte intercorse con RO IM i due si riferiscono al AG usando l'abbreviazione "Mic" (v. lettera del 27.12.2003, inviata dall'RO al ET e sequestrata presso il carcere di S. Maria Capua Vetere, in cui il primo relaziona al secondo in ordine alle attività del sodalizio criminale).
Anche a riguardo valgano le considerazioni sopra esposte sull'incensurabilità del livello di gravità indiziaria.
6- Anche il FI deduce come vizio LLimpugnata ordinanza la carenza di riscontri individualizzanti, ma a riguardo vanno richiamate le considerazioni sopra esposte, in particolare rimarcando che il Tribunale ha correttamente asserito che le dichiarazioni del AR godono del riscontro individualizzante costituito dal collimante tenore delle affermazioni del ET. Del pari incensurabile è la motivazione dei giudici del riesame laddove hanno ritenuto le dichiarazioni accusatorie in questione tanto più attendibili in quanto provenienti da persone (il ET ed il AR) operanti in assai differenti contesti territoriali e criminali.
Sostiene il ricorrente che, trattandosi di propalazioni de relato in cui i dichiaranti si limitano a riferire quanto appreso dagli stessi indagati, ciò non dimostra la veridicità delle presunte confessioni extragiudiziali anche per l'impossibilità di operare una verifica delle fonti originarie di riferimento, vale a dire gli stessi indagati.
Tuttavia in proposito valga la contraria consolidata giurisprudenza di cui sopra circa l'idoneità delle chiamate in reità de relato pur se provenienti dallo stesso imputato od indagato.
Quanto al fatto che a commettere il duplice omicidio sarebbero stati IN DA e Di AI ON (come si legge nel ricorso del FI), deve notarsi che nel provvedimento impugnato si da atto che dalle intercettazioni video-ambientali che hanno captato lo scambio di battute fra alcuni dei sopravvissuti all'agguato sono emersi tali nominativi come di persone che facevano parte del commando composto di più persone, il che non esclude - ovviamente - il concorso materiale anche del FI e quello morale LLRO.
Infine, dal provvedimento impugnato risulta da parte del AR solo una mera assai modesta imprecisione - e non già un riscontro negativo - in ordine alle armi adoperate in occasione LLagguato per cui si procede, giacché il AR parla (con riferimento non già a tutte le armi usate, ma solo a quelle di due degli esecutori, sempre secondo quanto appreso dal FI) di un kalashnikov e di una pistola, a fronte di due pistole (una cal. 7,65 e una cal. 9 x 21) e di un fucile calibro 12 che risultano essere stati impiegati nell'occasione.
7- Ex art. 616 c.p.p. la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna in solido alle spese processuali dei ricorrenti e quella, per ciascuno di essi, al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma LLart. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008