Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2009, n. 24895
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Sentenza 28 maggio 2009

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Il divieto di "reformatio in peius" riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi di calcolo della pena. Ne consegue che, in caso di condanna dell'imputato in primo grado per un reato aggravato, il giudice dell'appello che, su sua esclusiva impugnazione, escluda una o più circostanze aggravanti, non può, in sede di giudizio di comparazione, attribuire all'aggravante residuata un valore maggiore dell'attenuante ritenuta. (Nella specie, pur essendo state escluse l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. e quella del nesso teleologico, la pena non era stata ridotta, essendosi riconosciuto un peso maggiore alla recidiva, ritenuta elisa dall'attenuante di cui all'art. 116 stesso codice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2009, n. 24895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24895
    Data del deposito : 28 maggio 2009

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