Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2009, n. 10448
CASS
Sentenza 22 dicembre 2009

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur riconoscendo l'esistenza di un'altra attenuante (nella specie la circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatto riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2009, n. 10448
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10448
    Data del deposito : 22 dicembre 2009

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