Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e). (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte del giudice di appello, del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, pur dopo l'eliminazione della recidiva infraquinquennale e la rinnovazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze residue).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2012, n. 41220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41220 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 03/10/2012
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1379
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 46376/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DA N. IL 04/09/1970;
avverso la sentenza n. 1131/2006 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 04/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA che ha concluso per l'inammissibilità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di L'Aquila in data 4.2.2011 ha confermato la condanna di AV EL, deliberata dal Tribunale di Teramo con sentenza del 14.12.2005, per concorso nel furto in appartamento con effrazione, consumato il 5.1.2004 in Bellante, con la sola esclusione della recidiva infraquinquennale. Il Giudice distrettuale ha tuttavia confermato il trattamento sanzionatorio in ragione della conferma dell'equivalenza delle circostanze (aggravanti di cui all'art. 625 c.p., nn. 2 e 5 e recidiva reiterata e specifica;
attenuanti generiche), cui con rinnovata valutazione è pervenuto.
2. Il ricorso, proposto nell'interesse del EL dal difensore, enuncia due motivi:
1-. Contraddittorietà ed "illogicità" della motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, in ordine alla deposizione della teste IC AT (già sentita in primo grado) ed all'acquisizione della relazione di servizio 5.1.2004 dei carabinieri di Alba Adriatica, secondo il ricorrente indispensabili per superare i dubbi che necessariamente la successione temporale dei fatti, come ricostruiti dal Tribunale e tenuto conto della documentata presenza al lavoro dell'imputato alle ore 05 presso il distante luogo di lavoro, avrebbero imposto.
2-. Violazione degli artt. 99 e 133 c.p. per l'omessa riduzione di pena in ragione dell'avvenuta esclusione in appello della recidiva infraquinquiennale.
3. Il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
4. Il primo motivo è inammissibile perché generico.
Innanzitutto, il ricorrente non si confronta con il rilievo dato dalla Corte d'appello al suono del clacson del veicolo condotto, o su cui era trasportato, dal EL, per spiegare le ragioni dell'irrilevanza difensiva della deposizione della AT (p. 6 della sentenza), ne' con le altre articolate e puntuali argomentazioni di cui ai fgg. 4 e 5, in risposta alle argomentazioni difensive esposte a fg. 3.
Ma, a ben vedere, la stessa enunciazione alternativa di un vizio di contraddittorietà o "illogicità" (quest'ultimo vizio irrilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) in ordine alla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento attesta con evidenza la natura di stretto merito delle censure svolte, posto che nessuna contraddizione intrinseca all'atto vi è - ne' è specificamente indicata - nelle argomentazioni che fondano la reiezione della parziale rinnovazione dibattimentale, in ragione della spiegata piena sufficienza probatoria del materiale raccolto.
5. Il secondo motivo ripropone la questione di diritto della legittimità o meno del confermare la pena applicata in primo grado pur dopo l'accoglimento di un motivo d'appello in ordine a (parte di) un'aggravante (nella specie l'eliminazione della recidiva infraquinquennale ritenuta in primo grado, con conferma della recidiva reiterata e specifica), nel caso in cui nel grado di giudizio precedente fosse stato formulato un giudizio di equivalenza tra le circostanze e tale giudizio, residuando altre circostanze della medesima valenza (aggravanti, attenuanti), venga confermato in esito a specifica rinnovazione.
5.1 Per le ragioni che seguono, deve essere confermato l'insegnamento che giudica legittima la conferma, da parte del giudice d'appello, della pena applicata nel primo grado, pur dopo l'esclusione di una circostanza aggravante (o, per converso, il riconoscimento di un'ulteriore circostanza attenuante), quando dopo l'esclusione o il riconoscimento permanga la necessità di procedere al giudizio di comparazione tra le circostanze e questo, già di equivalenza, come tale venga rinnovato (Sez. 6, sent. 13870/2010; Sez. 4, sent. 41566/2010, esattamente in termini;
Sez. 4, sent. 10448/2010; Sez. 1, sent. 5697/2003). Le sentenze appena richiamate escludono la sussistenza di alcuna "reformatio in peius" nella rinnovazione del giudizio (discrezionale) di equivalenza tra le circostanze residue, pur quando l'impugnazione sia stata proposta - come nella fattispecie - dal solo imputato (ovviamente a fronte di giudizio argomentato in termini immuni dai vizi considerati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E).
5.1.1 Alcune sentenze, che hanno affermato principi massimati come contrari, hanno invece valorizzato l'art. 597 c.p.p., comma 4 pervenendo all'apparente conclusione che, esclusa una circostanza, comunque dovrebbe esservi una riduzione della pena (riduzione che sarebbe imposta sempre, in ragione dell'inciso "la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita"). Seppure numerose siano le decisioni che risultano massimate con l'indicato riferimento di precedente contrario, tuttavia la lettura dei testi delle stesse impone di confrontarsi, tra le più recenti, solo con Sez. 1, sent. 24895/2009 e Sez. 3, sent. 40007/2011. Queste due sentenze, infatti, riguardano fattispecie dove permaneva la necessità di comparare le circostanze residue. Le altre riguardano fattispecie del tutto diverse, dove risultano esclusi alcuni reati concorrenti (nel concreto già ritenuti in continuazione) ovvero escluse o riconosciute circostanze che non debbono essere ulteriormente poste in comparazione con altre di opposta valenza.
Si tratta di "fattispecie strutturali" del tutto diverse tra loro, che solo in modo del tutto improprio possono essere associate per cercarvi, e verificarne, congruità e coerenze (sicché talune segnalazioni di conformità o difformità risultano in realtà "inquinanti"). Infatti, nel caso del reato continuato e dell'esclusione di aggravante o del riconoscimento di un'attenuante ulteriore che non impongano un rinnovato giudizio di equivalenza, l'obbligo di diminuzione della pena (complessiva) irrogata trova coerente e sistematica ragione, di immediata, inequivoca ed agevole concretizzazione: il giudice dell'impugnazione, nei limiti indicati e secondo le regole di cui all'art. 63 c.p., deve togliere la parte di pena che nella sentenza impugnata era stata quantificata come propria del reato o della circostanza aggravante esclusi (determinandola autonomamente, se non già specificata); ovvero, nel caso di riconoscimento di un'attenuante (anche ulteriore rispetto ad altre), deve ridurre la pena già applicata nel precedente grado di giudizio.
5.2 Il richiamo alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte 40910/2005 e 5978/1995 (diffuso nelle segnalazioni di contrasto fornite dal massimario) non risulta pertinente alla fattispecie qui in esame. La prima sentenza ha definito un caso in cui il giudice d'appello aveva rideterminato d'ufficio in aumento la pena base e, significativamente, nella propria motivazione fa esclusivo riferimento ad aumenti e diminuzioni di pena che costituiscono elementi di calcolo intermedio ("Deve, quindi, affermarsi che il divieto di "reformatio in peius" riguarda - oggi - non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. La disposizione contenuta nell'art. 597 c.p.p., comma 4 individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione"). La seconda ha definito un caso in cui la pena finale era stata confermata pur a fronte di parziali assoluzioni. Nessuna delle due sentenze in motivazione anche solo accenna alla peculiare "fattispecie strutturale" della necessaria comparazione tra le circostanze residue.
5.3 Orbene, se si ritenesse che l'obbligo di riduzione "corrispondente" della pena "complessiva" opera anche nel caso in cui la permanenza di ulteriori circostanze di valenza opposta imponga di rinnovare il giudizio di comparazione, non si potrebbe che ritenere imposte due soluzioni, tra loro alternative: o il mutamento (obbligato) del giudizio di comparazione (da equivalente a prevalente), o la riduzione (obbligata) della pena base. È certamente significativo riscontrare presenti le opposte soluzioni nelle due sentenze di legittimità richiamate sub 5.1.1. La sentenza 40007/2011 risulta così massimata: "il giudice d'appello, che su impugnazione dell'imputato riformi la sentenza di condanna escludendo la sussistenza di una tra le più circostanze aggravanti contestate, non può confermare il precedente trattamento sanzionatorio pur quando il giudice di primo grado abbia ritenuto prevalente la circostanza attenuante su tutte le aggravanti, ma deve diminuire la pena inflitta corrispondentemente alla diminuzione del disvalore complessivo espresso dalle circostanza aggravanti residue". Dalla motivazione risulta in realtà che al giudice del (secondo) rinvio è stato imposto di ridurre la porzione di pena relativa agli aumenti per la continuazione, in relazione all'avvenuta esclusione di una delle circostanze aggravanti inizialmente contestate per il reato satellite a sua volta continuato: ciò, nonostante appunto fossero già state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti (il tutto, per il vero, in un contesto nel quale il giudice d'appello del primo rinvio nulla aveva specificato sul calcolo di quantificazione della pena, il che non permette di apprezzare la valenza assegnata alle attenuanti generiche, se solo per il calcolo della pena per il reato più grave, associativo nella specie, ovvero anche per l'aumento relativo ai reati, di spaccio, satelliti).
La sentenza 24895/2009, dopo il (solo) richiamo dei principi motivati dalle due sentenze delle Sezioni Unite appena ricordate, conclude "che, in caso di condanna dell'imputato, in primo grado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, una o più circostanze aggravanti contestate, il Giudice dell'appello, in sede di comparazione ex art. 69 c.p. delle circostanze non può dare un valore maggiore all'aggravante residuata rispetto all'attenuante ritenuta" ("Nello specifico pertanto il giudice di merito, che aveva escluso le aggravanti del nesso teleologia) e quella di cui all'art. 112 c.p.p., comma 1, non poteva ritenere che permanesse come maggiore (ai fini dell'equivalenza) il peso dell'aggravante della recidiva in relazione alla ritenuta attenuante residuale di cui all'art. 116 c.p."). E l'annullamento è sul giudizio di comparazione, ad imporne la modifica. Quindi, ecco un aspetto essenziale della questione, a fronte dell'impugnazione di un solo punto specifico della decisione (la sussistenza di una circostanza) la sentenza dovrebbe essere modificata in punti (l'entità della pena base, l'esito del giudizio di comparazione), non solo non attaccati dall'impugnazione ma pure del tutto autonomi e distinti, come tali caratterizzati da aspetti di merito e legittimità peculiari e non oggetto del devoluto. Che non sia poi possibile affermare sussistente una connessione essenziale logico-giuridica tra il punto della decisione relativo alla sussistenza della singola circostanza, unico devoluto al giudice dell'impugnazione, e quelli dell'entità della pena base e dell'esito del giudizio di comparazione, in particolare quando, come nella fattispecie, ci si riferisca ad una connessione che "imporrebbe" un esito obbligato anche per e nel punto della decisione non attaccato, si evince, innanzitutto, dalla stessa alternatività delle soluzioni possibili e prospettate, in sè stessa indice inequivoco dell'assenza di alcun automatismo logico-giuridico che conduca dall'uno piuttosto che all'altro sulla nozione di "punti della decisione cui si riferiscono i motivi dell'impugnazione" e di "punti che hanno connessione essenziale (logico-giuridica) con essi" si veda S.U. sent. 10251/2007. In secondo luogo, nessuna delle due alternative soluzioni va esente da palesi censure.
La soluzione dell'imporre la modifica qualitativa del giudizio di comparazione (dall'equivalenza alla prevalenza) da un lato invade la competenza per un apprezzamento che è tipicamente di stretto merito. Del resto, basta pensare alla pluralità di casistica possibile e frequente nella quotidiana giurisdizione (quanto a numero e tipologia delle circostanze che possono caratterizzare il singolo reato), per cogliere l'insostenibilità di quella sorta di presunzione assoluta che sola spiegherebbe l'obbligo di imporre la modifica dell'esito del giudizio di comparazione del grado di giudizio precedente. La soluzione dell'incidere necessariamente sulla pena base (nel nostro caso unico è il reato per cui si procede), imponendone una riduzione, confligge con la considerazione "strutturale" che tale punto della decisione è del tutto autonomo da presenza e sorte di circostanze che trovano disciplina sanzionatoria pacificamente autonoma ed indipendente, rispetto alla pena base.
Da ultimo, a ben vedere proprio la lettera dell'art. 597 c.p.p., comma 4, fornisce indicazioni solide a sostegno della soluzione qui condivisa e ribadita. Invero, l'uso delle locuzioni "pena complessiva irrogata" e "corrispondentemente diminuita", dopo il richiamo alle situazioni dei reati concorrenti anche in continuazione o alle circostanze, appare del tutto congruo a casi di incidenza "aritmetica"' in un calcolo caratterizzato, rispetto alla pena base di partenza, da necessari seguiti che hanno condotto ad aggiungere o togliere entità autonome di pena ulteriore.
Va pertanto ribadito il principio di diritto per cui la "conferma da parte del giudice dell'impugnazione dell'esito del giudizio di comparazione tra circostanze, formulando nel grado di giudizio precedente, pur dopo l'applicazione di un'attenuante o l'esclusione di un'aggravante in accoglimento di specifico motivo di impugnazione. Non viola i principi posti dall'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, essendo soggetta alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, la cui mancanza deve essere oggetto di specifica enunciazione".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2012