Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2012, n. 41220
CASS
Sentenza 3 ottobre 2012

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e). (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte del giudice di appello, del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, pur dopo l'eliminazione della recidiva infraquinquennale e la rinnovazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze residue).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2012, n. 41220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41220
    Data del deposito : 3 ottobre 2012

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