Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
In tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2013, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 14/11/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 2923
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 5282/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU RM N. IL 05/03/1980;
avverso la sentenza n. 3433/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 18/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
l'avv. Pasquale Perticaro, per l'imputata, ha insistito per l'accoglimento del primo motivo, riportandosi al ricorso per gli altri motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 luglio 2012 la Corte d'appello di Bologna confermava quella del Tribunale di Reggio Emilia del 19 luglio 2007, con la quale NU ME era condannata per il reato di furto pluriaggravato (per la violenza sulle cose, il concorso di 5 persone, il danno patrimoniale di rilevante gravità e l'orario notturno) di numerosi telefoni cellulari per un valore di Euro 65.770, prelevandoli dal punto vendita "Comet", nel quale si introduceva praticando due fori nel tetto.
2. Contro la decisione della Corte d'appello di Bologna propone ricorso per cassazione l'imputata, con atto del difensore, avv. Pasquale Perticaro, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ed inosservanza di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione della prova;
a fronte di una regola di giudizio che consente l'affermazione di responsabilità sulla base di indizi solo laddove questi siano gravi, precisi e concordanti, il giudicante fonda il proprio convincimento su di un solo elemento, presupponendo che l'utenza telefonica 3897999305, collocata la sera dei fatti nel comune di Reggio Emilia, fosse in uso all'imputata, anche se intestata ad altra persona. Viceversa il telefono poteva essere utilizzato da un altro soggetto, anche da uno stretto familiare.
2.2 Gli ulteriori elementi indiziari (il flusso di telefonate, comune a quello registrato su altra utenza in uso sicuramente all'imputata prima dei fatti;
la corrispondenza del numero nella rubrica del fratello al nome "ME"; il momento in cui tale abbinamento è stato registrato) vengono considerati generici, poco approfonditi e comunque non decisivi. Nessun rilievo possono poi rivestire - a giudizio del ricorrente - il silenzio tenuto durante l'interrogatorio di garanzia e la precedente condanna riportata per reato analogo.
2.3 Il ricorrente giudica il quadro indiziario carente e non univoco, anche perché l'imputata è madre di due bambini minorenni, uno dei quali affetto da grave patologia, per cui non poteva allontanarsi per 15 ore dai propri figli.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, fondata su un ragionamento logico- induttivo del tutto inidoneo a giungere all'accertamento della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", come richiesto dall'art. 533 c.p.p., comma 1, con riferimento alla identificazione dell'imputata attraverso l'utenza telefonica cellulare 3897999305, poiché non è precisato il periodo temporale del flusso di telefonate, comune all'altra utenza, in uso sicuramente all'imputata;
il momento in cui il fratello inserisce tale numero nella rubrica del proprio telefono abbinandolo a "ME"; le ragioni per cui la donna viaggiava in un'auto diversa da quella del marito la sera del furto;
il motivo per il quale la donna si sarebbe allontanata dai figli minori.
3.1 Infine la motivazione è giudicata carente in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti e sulla prevalenza di queste sulle attenuanti generiche.
4. Con memoria del 29 ottobre 2013 la ricorrente ripercorre il secondo motivo di ricorso, riproponendo le censure alla motivazione della sentenza di appello, per gli aspetti poco approfonditi, deducendo l'insufficienza del quadro probatorio a giustificare la sua condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell'imputata è inammissibile.
1.1 In via preliminare occorre precisare che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto, attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilità o di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico-deduttivo della valutazione degli indizi.
1.2 Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati chiaramente enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando, innanzi tutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407;
Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, P.M. in proc. Pinto, Rv. 245606).
1.3 Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato dell'art. 192 c.p.p., comma 2, che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta: con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di vera e propria prova idonea a fondare la dichiarazione di responsabilità penale.
1.4 Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili).
1.5 In tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826).
2. Alla luce di queste premesse, il ricorso proposto dall'avv. Perticaro deve ritenersi inammissibile, poiché contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, in punto di univocità degli indizi, laddove invece la sentenza da conto delle ragioni per cui ha ritenuto provato l'utilizzo dell'utenza 3897999305 da parte della NU (l'indicazione nella rubrica telefonica del fratello Marius;
il traffico telefonico identico ad altra scheda intestata all'imputata; l'assenza di elementi contrari) ed ha ritenuto conciliabile con le funzioni di madre l'allontanamento da casa per circa 19 ore.
3. Anche la censura di violazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1, in relazione alla sussistenza di un ragionevole dubbio, è inammissibile si fonda su elementi di fatto che, come sottolinea la sentenza (pagina 11), non trovano supporto in alcun elemento processuale, nemmeno nelle dichiarazioni dell'imputata (rimasta contumace), ma che sono frutto semplicemente di una ipotesi della difesa tecnica, che il giudice di appello non aveva l'obbligo di verificare (Sez. 3, n. 30251 del 15/07/2011, Allegra, Rv. 251313): la regola di cui all'art. 533, comma 1 implica che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, poiché il dubbio che la difesa solleva deve essere "ragionevole"; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879).
4. Infine inammissibile è la censura relativa al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, che la Corte territoriale ritiene riconosciute "generosamente", in considerazione della obiettiva gravità dei fatti (per il danno cagionato alle persone offese e le modalità esecutive del fatto, sintomatiche di notevole professionalità e per la rilevante componente organizzativa) e della negativa personalità dell'imputata (gravata di un precedente per associazione a delinquere e per svariati furti posti in continuazione con il reato associativo).
4.1 Il riconoscimento delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio di bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, come nel caso di specie la Corte d'appello ha fatto.
4.2 Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014