Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4, cod.pen.) in riferimento al delitto di rapina - il quale ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima - è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa: di talché l'attenuante va esclusa nel caso in cui l'azione delittuosa, concretandosi, come nella fattispecie, anche nella sottrazione di una serie di documenti personali di particolare importanza, abbia determinato un danno rilevante.
Commentario • 1
- 1. Truffa vessatoria: qual è la differenza con l'estorsione?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell' art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 41578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41578 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 22/11/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 1073
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 010351/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SS AN N. IL 06/05/1940;
2) IE MO N. IL 30/04/1923;
avverso SENTENZA del 21/05/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Ciampa Pasquale, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7.05.1998 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma condannava IM GI e LI MO, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata e con la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2, alla pena di anni due di reclusione e L.
2.000.000 di multa ciascuno.
La corte di appello di Roma, con sentenza del 21.05.2002, confermava la decisione del giudice di primo grado.
Avverso tale sentenza gli imputati IM GI e LI MO proponevano, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 521 c.p.p., artt. 628 cpv. e 624 c.p., art. 625 c.p., n.
4. In particolare la difesa lamenta la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del contestato delitto di rapina aggravata in quella di furto con strappo, rilevando che la Corte di merito si era limitata a richiamare una pronuncia della Suprema Corte in ordine alla differenza fra le due figure giuridiche. Il motivo non è fondato.
Ed invero la Corte di merito ha correttamente motivato in ordine alla mancata derubricazione del delitto di rapina in quello di furto con destrezza, rilevando che per costante orientamento giurisprudenziale siffatta derubricazione non è ammissibile allorché la violenza esercitata dall'agente non si sia estrinsecata esclusivamente sulla cosa, concretandosi in un atto di violenza diretto a staccare l'oggetto dalla persona, ma sia estesa anche volontariamente alla persona stessa: e nel caso di specie non può fondatamente dubitarsi, avuto riguardo al contenuto della denuncia sporta dalla parte offesa e dal riscontro obiettivo del referto medico acquisito agli atti, che la persona offesa è stata colpita all'addome da due gomitate che le hanno provocato una contusione interessante l'ipocondrio sinistro e l'emitorace sinistro.
Ritiene pertanto questa Corte che le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto della chiesta derubricazione, con il rilievo che nel caso di specie la violenza si era estrinsecata nei confronti della persona e che le determinazioni del primo giudice apparivano conformi alle risultanze processuali, appaiono senz'altro conducenti, di talché il ricorso non può sul punto trovare accoglimento.
Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 628 cpv. c.p. rilevando che anche in tal caso la Corte di merito, nel ritenere la sussistenza della circostanza aggravante delle persone riunite, si era limitata a richiamare una pronuncia del Supremo Collegio, senza prendere in esame quanto evidenziato dalla difesa nei motivi di appello circa la non percettibilità sul luogo del delitto di una seconda persona da parte della persona offesa. Il motivo non è fondato.
Anche in tal caso la Corte di merito ha invero, se pur sinteticamente, correttamente motivato in ordine alla sussistenza della detta aggravante, evidenziando, in buona sostanza, che l'aggravante in parola è concretizzata dalla simultanea presenza di più persone nel luogo ed al momento della consumazione del delitto, con l'effetto di sostenere ed incoraggiare l'attività posta in essere dall'autore materiale del delitto;
da ciò deriva, e questa è la ratio dell'aggravante, un inequivocabile rapporto causale con la consumazione del delitto che viene comunque agevolato per l'intervento (o, comunque, la possibilità di intervento) di più soggetti, a prescindere dalla circostanza che, per la rapidità e la violenza dell'azione, la vittima si sia resa conto solo al momento della fuga degli aggressori, e cioè dopo la perpetrazione del reato, della presenza di più persone.
Col terzo motivo di ricorso la difesa lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b ed e), in relazione alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, rilevando che il criterio del valore della refurtiva, obiettivamente modesto, doveva integrarsi con quello soggettivo connesso alle condizioni economiche della parte offesa. In particolare rileva la difesa la erroneità della decisione della Corte di merito che, senza procedere ad una compiuta analisi del caso singolo, aveva escluso la detta aggravante richiamandosi ad una sentenza della Cassazione secondo cui allorché, come nel caso in esame, il capo di imputazione facesse riferimento a dei "documenti", la concessione dell'attenuante in parola era ipso facto esclusa. Il rilievo non è fondato e la sentenza in parola si sottrae in realtà alle censure mosse da parte ricorrente.
La Corte di merito ha invero fatto riferimento sia al valore della somma sottratta (500 marchi), sia alla circostanza che nel caso di specie erano stati sottratti altresì una serie di documenti di pertinenza della parte offesa. Orbene, in relazione all'importo della somma va innanzi tutto evidenziato che per la sussistenza dell'attenuante in parola è necessario che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza economica minima;
e tale speciale tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al livello economico medio della comunità, mentre il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo costituisce solo un criterio sussidiario che potrebbe tutt'al più esercitare influenza negativa, nel senso che, pur essendo il danno di speciale tenuità oggettiva, la concessione della chiesta attenuante può essere esclusa allorché, in considerazione della condizioni particolarmente disagiate della vittima, può aver provocato alla stessa un pregiudizio tale da escludere la applicazione della attenuante predetta. Tale argomento assume efficacia decisiva, evidenziando la correttezza delle determinazioni dei giudici di merito. Rileva peraltro la Corte che, in applicazione dell'art. 62 c.p., n. 4, seconda parte, può farsi luogo alla concessione dell'attenuante in parola, con riferimento al delitto di rapina che ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità: di talché trova conferma, anche sotto tale ulteriore profilo, l'esclusione di detta attenuante tenuto conto della circostanza che l'azione delittuosa, concretandosi - siccome rilevato dai giudici di merito - nella sottrazione di una serie di documenti (carta di identità, carte di credito, patente di guida, tessera sanitaria) ha comportato, trattandosi per di più nel caso di specie di fatto commesso in danno di cittadino straniero, un pregiudizio che, complessivamente valutato, non può certamente ritenersi di speciale tenuità. Neanche sul punto il proposto gravame può pertanto trovare accoglimento.
Col quarto motivo di ricorso la difesa lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b ed e), in relazione alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, reiterando l'eccezione di incostituzionalità sviluppata nei motivi di appello. In particolare rileva la difesa che la risposta della Corte territoriale ai motivi di appello si incentra nel richiamare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la attenuante in parola ha carattere oggettivo e non soggettivo, e sul rilievo che gli imputati non hanno fornito alcuna prova di non avere avuto a disposizione la somma, peraltro modesta, di L. 1.000.000, avendo opportunisticamente atteso l'esito del giudizio di primo grado. Col detto motivo di gravame la difesa rimette altresì a questa Corte, se pur giudice di legittimità, la valutazione dei profili logici della risposta del giudice di merito in ordine alla eccepita questione di legittimità costituzionale. Il rilievo non è fondato.
Ed invero correttamente la Corte di merito ha posto in rilievo che gli imputati non avevano provveduto alla riparazione totale del danno prima del giudizio, siccome previsto dall'art. 62 c.p., n. 6; e ciò coerentemente al disposto della norma in parola, rilevando che gli imputati non avevano fornito alcuna prova di non avere avuto a disposizione, prima del giudizio, la somma successivamente corrisposta, mentre avevano preferito attendere l'esito del dibattimento.
Sul punto rileva innanzi tutto la Corte che siffatta motivazione non contrasta con l'intervento operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 138/1998 secondo cui la qualificazione dell'attenuante in questione come essenzialmente oggettiva è indice dell'irrilevanza degli stati psicologici e dell'atteggiamento interiore del reo, intendendo dare preminente risalto alla figura della persona offesa ed all'esigenza che il pregiudizio da questa subito a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato. La Corte Costituzionale, nel rilevare che il fondamento dell'attenuante in parola non va ravvisato nel ravvedimento del reo e che il fine dell'obbligazione risarcitoria che incombe sull'autore del reato è quello del soddisfacimento della pretesa del danneggiato mediante la reintegrazione del suo patrimonio, al pari di tutte le obbligazioni civili nascenti da reato, ha evidenziato che "la sola variante che l'art. 62 c.p. introduce al regime delle obbligazioni nascenti dal reato, rispetto al diritto civile, è che agli effetti dell'attenuante non sono consentite dilazioni di pagamento ne' sono ammessi modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. Ma è questa una variante che, lungi dal deporre nel senso di una qualche finalità di rieducazione o di emenda del reo, rafforza ancor più il carattere essenzialmente oggettivo dell'attenuante e il suo essere ordinata al ristoro della parte offesa onde risulti, con valutazione ex post. meno grave la vulnerazione dell'ordine giuridico provocata dal reato". E pertanto deve ritenersi che il giudice delle leggi, nel rilevare la natura oggettiva dell'attenuante in parola, ha ritenuto non ingiustificata, anzi non priva di significato, la circostanza che il risarcimento debba essere effettuato prima del giudizio, rilevando che siffatta previsione temporale, che collega la concessione dell'attenuante alla tempestiva riparazione del danno arrecato, si appalesa coerente alla natura oggettiva dell'attenuante stessa apparendo meno grave, in considerazione della tempestiva riparazione, il vulnus all'ordine giuridico operato dal reato.
Alla stregua di quanto sopra questa Corte ritiene corretta ed adeguata la motivazione fornita dal giudice di merito e ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.
Col quinto motivo di ricorso la difesa lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, lett. b ed e), in relazione agli artt. 69 e 62 bis c.p., rilevando che la Corte di merito aveva rigettato la richiesta di un diverso giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti trascurando che il furto con destrezza era debordato in rapina aggravata a seguito delle lesioni refertate dall'ente ospedaliero con una prognosi di soli due giorni. Il rilievo non è fondato.
Correttamente infatti la Corte di merito, operando la comparazione fra le circostante aggravanti e quelle attenuanti, è pervenuta ad un giudizio di equivalenza, facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., alle modalità del fatto ed ai precedenti specifici degli imputati;
per contro non appare condivisibile, avuto riguardo alle modalità dell'azione ed all'effettivo espletarsi di una violenza non già sulle cose bensì sulla persona, l'assunto della difesa secondo cui nel caso di specie si tratterebbe di semplice furto con destrezza, debordato in rapina aggravata a seguito delle "lesioni" refertate dal Policlinico Umberto l con un giudizio prognostico di soli due giorni.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 22 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2006