Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 3
In virtù del disposto di cui all'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice di legittimità decide anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, al di fuori di quelle proposte con i motivi di ricorso; ma tale principio non opera nell'ipotesi di concordato in appello allorquando le dette questioni siano state oggetto di motivi rinunciati, sebbene poi riproposti, nonostante la rinuncia, in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità.
È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma quarto cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
In tema di "patteggiamento in appello" il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 maggio 2022
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
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Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non solo limita la cognizione del Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (Ricorsi dichiarati inammissibili) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 599 bis e 602, c. 1-bis) Il fatto La Corte di Appello di Salerno il 27 novembre 2017, in riforma della sentenza di primo grado, applicava a D. R. C. e D. R. M. per i reati ascritti, ai sensi dei novellati articoli 599 bis e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., la pena concordata con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2007, n. 43721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43721 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/11/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1415
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 014869/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRILLO ROSARIO, N. IL 02/03/1977;
CORTESE GIOVANNI, N. IL 02/01/1974;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DR. CULOT DARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA
Con sentenza 6.10.2006 la Corte d'appello di Messina rideterminava a LL Rosario, in virtù del patteggiamento in appello, la pena inflitta in primo grado (per i reati di detenzione abusiva d'arma, ricettazione, detenzione illegale di cocaina e minaccia a pubblico ufficiale), riducendola da 9 anni di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa a sei anni e sei mesi di reclusione, inalterata la multa;
confermava la pena di mesi otto di reclusione inflitta in primo grado a RT NI per il reato di favoreggiamento personale. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il LL, deducendo violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 195 c.p.p., giacché la condanna si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni de relato della collaboratrice di giustizia, nonché moglie separata, OR EL, per le quali non esistevano elementi di riscontro (anche perché la dichiarazione non era stata confermata dal teste di riferimento RA PE, che si era avvalso della facoltà di non rispondere).
Anche RT NI proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge ed illogica motivazione, in quanto la corte territoriale aveva omesso di verificare la compiutezza dell'ipotesi accusatoria e la congruità della pena inflitta.
1. Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore del LL ed il PG, alla udienza del 6.10.2006, dichiararono di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599 c.p.p., nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado all'imputato, "previa rinuncia ad ogni altro motivo di appello" (p. 6 sentenza). La Corte d'Appello di Messina si è, quindi, limitata a fare proprie le congiunte richieste delle parti processuali, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti. Correttamente, pertanto, nella sentenza censurata si è omessa qualunque trattazione dei motivi di ricorso espressamente rinunciati, tra i quali quelli concernenti la eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni della OR EL, e la sua inattendibilità intrinseca. L'accordo in sede di appello sulla applicazione della pena con rinuncia agli altri motivi escludeva, infatti, la necessità di esaminare tali motivi, divenuti inammissibili, e le questioni rilevabili di ufficio concernenti nullità assolute o inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite, se non ravvisate, non necessitavano di una motivazione in negativo ad opera del giudice dell'impugnazione (Cass. 4^, 28.5- 5.6.1997, n. 5319 - ric. Molino e al.). Proprio sulla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni della OR si fondano ora le principali censure sollevate con il ricorso del LL, nel quale sostanzialmente si ripropongono eccezioni che già avevano formato oggetto dei motivi di appello (p. 5 sentenza), poi rinunciati.
Va allora ricordato come questa Corte abbia ripetutamene affermato che la procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4 presuppone che l'imputato, nel concordare con il PG la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena "patteggiata" tra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Conseguentemente deve intendersi preclusa la riproposizione ed il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatta eccezione per quelle riguardanti pregresse nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, per quelle afferenti alla stessa procedura camerale ex art. 599 c.p.p., comma 4 e per quelle relative alla violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 (Cass. 1^, 5.7-30.8.1995, n. 9276 - Passavanti;
Cass. 6^, 17.9-20.10.2004, n. 40817 - Lombardi e al.). La giurisprudenza di legittimità ha anche specificato che in tema di cd. "patteggiamento in appello", il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. nè sulla insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi, del resto, radicale diversità tra l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p., comma 4, che non riproduce e non richiama la disposizione dell'art. 444 c.p.p., comma 2 (Cass. 6^, 8.5-4.9.2003, n. 35108 - ric. Zardini). Si è anche precisato che, ancorché il disposto di cui all'art. 609 c.p.p., comma 2 stabilisca che il giudice di legittimità decide anche sulle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, al di fuori di quelle proposte con i motivi di ricorso, tale principio non opera nell'ipotesi di patteggiamento concordato in appello allorquando le dette questioni siano state oggetto di motivi rinunciati, sebbene poi riproposti nonostante la rinuncia in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l'art. 599 c.p.p., comma 4 conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità (Cass. 1^, 29.1-10.4.2003, n. 16965 - ric. Augugliaro). Si è pertanto concluso che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni anche rilevabili di ufficio alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 c.p.p., comma 4 non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Cass. 1^, 4.3-15.5.2003, n. 21358 - ric. Ferrara e al.). Il ricorso è conseguentemente inammissibile.
2. Per quel che riguarda il RT, la corte di appello, con argomenti adeguati e congrui, ha spiegato per quale motivo non poteva non sapere che l'amico LL era ricercato quando lo ha ospitato nel suo appartamento (p. 9 s. della sentenza), e per quale motivo la pena inflitta in primo grado appariva congrua (p. 11 della sentenza). L'art. 581 c.p.p., lett. c) richiede che i motivi d'impugnazione siano specifici, nel senso che essi devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico- giuridico. La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso, che il giudice può accertare anche d'ufficio.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007