Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2023 |
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- 1. Trib. Terni, sentenza 17/03/2025, n. 215Provvedimento: N. R.G. 1281/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da: , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. VIRILI Controparte_1 DONATELLA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti; RICORRENTE E , nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CARCASCIO CP_2 FRANCESCA, con elezione di domicilio presso il …Leggi di più...
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- 2. Trib. Viterbo, sentenza 24/10/2024, n. 1008Provvedimento: R.G. n. 2875/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: Dott. Eugenio Maria Turco Presidente Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dott.ssa Caterina Mastropasqua Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2875 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 ex art. 473 bis 22, comma 4, primo periodo, c.p.c. promossa da (c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente …Leggi di più...
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- 3. Trib. Gela, sentenza 10/11/2025, n. 561Provvedimento: N. R.G. 199/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GELA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. IE EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 199/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente TRA (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARCERITO ANTONIO VINCENZO, rappresentante e difensore Ricorrente CONTRO (C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. …Leggi di più...
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- 4. Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1659Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - PRIMA SEZIONE CIVILE – riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa IA IA Presidente relatore Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 371/2021 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente T R A (c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 27.05.1976, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Striano alla via Caionche n. 39, presso lo studio ELl'Avv.to Lucia De Filippo, (c.f. , che …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1319Provvedimento: R.G. n. 534/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ON SECONDA SEZIONE CIVILE Riunita in camera di consiglio e composta da: Dott. Guido Federico Presidente Dott. Anna Bora Consigliere Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 534/2025 Promosso da Parte_1 (c.f.: C.F._1 ) nata a [...] (PU) il 14.11.1967 ed ivi residente in [...] e [...] CP_1 (cf.: C.F._2 nata a [...] il 1.8.1997 ed ivi residente in [...], rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Floriani Appellanti Contro Controparte_2 (C.F. C.F._3 ) res. in RO, rappresentato e difeso …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Disposizioni in materia di filiazione 1. L' articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».
2. All' articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;
b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».
3. L' articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal tribunale per i minorenni».
4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
5. L' articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
7. L' articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
8. Dopo l' articolo 315 del codice civile , come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».
9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile , dopo l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita' di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile .
11. Nel codice civile , le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«figli».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 250 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 250. Riconoscimento.
Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento.
Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'art. 262.
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' , salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.».
Si riporta il testo dell' art. 258 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 258. Effetti del riconoscimento.
Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore.
Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.». - Art. 2. Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilita' per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell' articolo 30 della Costituzione , osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile , come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile , in particolare:
1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;
2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternita'»;
3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;
4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;
5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;
6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»;
8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio puo' essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternita' del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con riferimento in particolare all' articolo 235, primo comma, numeri 1) , 2) e 3), del codice civile , nel rispetto dei principi costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita' di cui all' articolo 30, terzo comma, della Costituzione ;
2) il principio dell'inammissibilita' del riconoscimento di cui all' articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244 , 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di eta';
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilita' genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potesta' genitoriale;
i) disciplina delle modalita' di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;
l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile ;
m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33 , 34 , 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218 , concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;
n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 , richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;
p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresi', a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 30 della Costituzione :
«Art. 30.
E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'.».
Si riporta il testo dell' art. 235, primo comma, numeri 1) , 2) e 3), del codice civile :
«Art. 235. Disconoscimento di paternita'.
L'azione per il disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio e' consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell' art. 253 del codice civile :
«Art. 253. Inammissibilita' del riconoscimento.
In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.».
Si riporta il testo degli articoli 244 , 264 e 273 del codice civile :
«Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento.
L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.»
«Art. 264. Impugnazione da parte del riconosciuto.
Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.»
«Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'art. 316 o dal tutore.
Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.».
- Si riporta il testo dell' art. 533 del codice civile :
«Art. 533. Nozione.
L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.».
- Si riporta il testo degli articoli 33 , 34 , 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato):
«Art. 33. Filiazione.
1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.
2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino al momento della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge.»
«Art. 34. Legittimazione.
1. La legittimazione per susseguente matrimonio e' regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2. Negli altri casi, la legittimazione e' regolata dalla legge dello Stato di cui e' cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.»
«Art. 35.Riconoscimento di figlio naturale.
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.»
«Art. 39. apporto fra adottato e famiglia adottiva.
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.».
La legge 4 maggio 1983, n. 184 reca: «Diritto del minore ad una famiglia.».
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 reca: «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.». - Articolo 3Art. 3. Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , e' sostituito dal seguente: «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile . Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell' articolo 316 del codice civile ; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile .
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149)) .