Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2002, n. 786
CASS
Sentenza 21 novembre 2002

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione il 21 novembre 2002, riguarda un conflitto di competenza tra il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria. La parte ricorrente, un soggetto condannato, aveva richiesto la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24 R.D. L. 1404/1934, dopo aver superato il venticinquesimo anno di età. Il Tribunale per i Minorenni, ritenendo di non avere competenza, aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza, il quale, a sua volta, sollevava un conflitto negativo di competenza.

La Corte ha accolto la posizione del Tribunale per i Minorenni, affermando che, sebbene la riabilitazione speciale presenti peculiarità, la regola generale stabilita dall'art. 3 della L. 448/1988 deve prevalere. Tale norma prevede che la competenza del Tribunale per i Minorenni cessa al compimento del venticinquesimo anno di età. La Corte ha sottolineato che l'inciso "quando la legge non dispone altrimenti" non giustifica una deroga alla regola generale, confermando così la competenza del Tribunale di Sorveglianza per la trattazione della richiesta di riabilitazione. Pertanto, gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza per il prosieguo del procedimento.

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Massime1

La competenza a decidere sull'istanza di riabilitazione speciale per i minorenni prevista dall'art. 24 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835, appartiene al Tribunale di sorveglianza e non al Tribunale per i minorenni, allorché il richiedente abbia superato, all'atto della domanda, il venticinquesimo anno di età, in quanto l'art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che prevede la cessazione della competenza del tribunale minorile in materia di sorveglianza al compimento di tale età da parte dell'interessato, è una norma generale di chiusura, non suscettibile di deroghe per il solo fatto che l'istituto in questione presenta alcune peculiarità differenziali rispetto alla riabilitazione ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2002, n. 786
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 786
    Data del deposito : 21 novembre 2002

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