Sentenza 21 novembre 2002
Massime • 1
La competenza a decidere sull'istanza di riabilitazione speciale per i minorenni prevista dall'art. 24 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835, appartiene al Tribunale di sorveglianza e non al Tribunale per i minorenni, allorché il richiedente abbia superato, all'atto della domanda, il venticinquesimo anno di età, in quanto l'art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che prevede la cessazione della competenza del tribunale minorile in materia di sorveglianza al compimento di tale età da parte dell'interessato, è una norma generale di chiusura, non suscettibile di deroghe per il solo fatto che l'istituto in questione presenta alcune peculiarità differenziali rispetto alla riabilitazione ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2002, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 21/11/2002
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 3559
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 019630/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria nel procedimento relativo a:
PO OM nato il [...];
con ordinanza del 08/05/2002 Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vittorio Martasirello, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito di richiesta presentata da PO OM volta ad ottenere la riabilitazione speciale prevista dall'art. 24 R.D. L.1404/1934 in relazione alla condanna inflittagli con sentenza 14/04/1988 dalla Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza 26/02/2002 il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, in funzione di giudice di sorveglianza, rilevato che il richiedente aveva largamente superato il venticinquesimo anno di età, dichiarava la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
Con ordinanza 8/05/2002 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, ritenuto che il Tribunale per i Minorenni fosse funzionalmente competente a provvedere sulla richiesta di riabilitazione speciale prevista dall'art. 24 R.D.L. 1404/1934, sollevava conflitto negativo di competenza, ordinando la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione. Il confitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso prospettato dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.
Invero - pur convenendo che la riabilitazione prevista dall'art. 24 R.D.L. 1404/193 presenta alcune peculiarità che la distinguono da quella ordinaria - non vi è ragione di discostarsi dalla regola generale prevista dall'art. 3 della L. 22/9/1988 n. 448, secondo cui la competenza del Tribunale per i Minorenni in materia di sorveglianza cessa al compimento da parte dell'interessato del venticinquesimo anno di età. Infatti la disposizione di cui all'art.3 L. 448/1988 deve considerarsi una norma generale di chiusura e,
come tale, non può essere derogata dal fatto che l'istituto in esame presenta alcune peculiarità non previste dalla riabilitazione ordinaria, tanto più che l'inciso contenuto nell'art. 683 c.p.p. ("quando la legge non dispone altrimenti") si riferisce ai casi in cui una specifica norma attribuisce la competenza in materia di riabilitazione ad altro organo giudicante diverso dal Tribunale di Sorveglianza (vedi art. 15 L. 327/1988 in materia di riabilitazione da misura di prevenzione). Invece nel caso di riabilitazione di cui all'art. 24 legge citata è prevista la competenza del Tribunale per i Minorenni, in quanto giudice di sorveglianza, di guisa che, una volta che l'interessato abbia superato il venticinquesimo anno di età, deve essere applicata la regola generale prevista dall'art. 3 L. 448/1988, secondo la quale, come già detto, cessa la competenza del tribunale per i Minorenni in materia di sorveglianza. Pertanto, restando impregiudicata la questione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio richiesto, il conflitto va risolto nel senso prospettato dal Tribunale per i Minorenni, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, cui ordina trasmettersi gli atti per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003