Sentenza 17 ottobre 2008
Massime • 1
La sentenza di appello, che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
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Il giudice d'appello che proceda alla reformatio in pejus della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. La regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. Riforma Cartabia), in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata …
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Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
Leggi di più… - 3. Rinnovazione dibattimentale in appello per condanna: come fare? (Cass. 25124/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2023
In caso di condanna in appello in riforma della sentenza di assoluzione in promo grado (overturning), devono essere «confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, "dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati"». L'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze: (a) relativamente alle quali la "attendibilità …
Leggi di più… - 4. Prosciolto 131bis in appello dopo assoluzione, motivazione rafforzata (Cass. 1087/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2023
Nel caso di riforma su appello del pubblico ministero della sentenza assolutoria di primo grado perché il fatto non sussiste in una decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., si impone l'obbligo di una motivazione rafforzata, nonché quello di rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva sia nell'ottica della pronunzia liberatoria del Giudice di prime cure che in quella della pronunzia di proscioglimento per particolare tenuità del Giudice di appello. La c.d. irrilevanza del fatto è istituto diverso da quello della c.d. inoffensività del fatto. L'inoffensività trova applicazione quando il fatto è privo di un suo elemento …
Leggi di più… - 5. Colpa medica: sulla responsabilità penale del gastroenterologoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023
Responsabilità medica penale Cassazione penale sez. IV, 19/04/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 17/05/2018), n.21884 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Trani il 16 gennaio 2013, con cui T.A. era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, mentre D.M.A., G.F.W. e R.N. erano stati assolti, in relazione al seguente capo di imputazione: reato di cui all'art. 589 c.p., perchè, tenendo le condotte attive ed omissive di seguito descritte, nelle rispettive qualità di primario il G. (in quanto tale tenuto all'indirizzo e alla verifica delle prestazioni di diagnosi e cura riguardanti il caso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2008, n. 42033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42033 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/10/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3774
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 022720/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO VA, N. IL 13/09/1982;
avverso SENTENZA del 26/03/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CEDRANGOLO O., che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
La Corte di appello di Catania, decidendo su impugnazione del P.G., in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato PA AL colpevole del delitto di furto aggravato in danno di due extracomunitari.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 1) violazione dell'art.110 c.p., 2) mancanza o manifesta illogicità di motivazione.
Argomenta: la Corte di appello fa discendere la responsabilità dell'imputato dalla semplice sua presenza sul locus delicti, ignorando la circostanza che lo stesso si limitò a dare un passaggio in auto al EJ CH EN AN, il quale, per parte sua, ha pienamente ammesso le sue responsabilità.
Per tale ragione, oltretutto, i due infraquattordicenni che erano anche essi in auto sono stati assolti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Corte di appello, nel ribaltare la pronunzia di primo grado, afferma che "è evidente che il PA fungeva da palo e, dopo la consumazione del furto ad opera del coimputato, si è dato alla fuga".
Orbene questa è esattamente la tesi dell'appellante PG ed è, di conseguenza, quel che la sentenza avrebbe dovuto dimostrare con riferimento a precisi datti fattuali.
Se la Corte di appello catanese, con una motivazione sciatta, prima ancora che lacunosa, si limita ad enunziare come provato un fatto in relazione al quale avrebbe dovuto almeno indicare gli elementi di prova, è di tutta evidenza che essa produce una giustificazione del suo decisum meramente apparente.
Peraltro come è noto (o dovrebbe esserlo, cfr. ASN 200606221-RV 233083 e numerosi precedenti), la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
Nessuna traccia di tale impegno motivazionale, per quanto premesso, può rinvenirsi nella sentenza impugnata.
Si impone dunque annullamento con rinvio per nuovo esame. Il Giudice di rinvio va individuato m altra sezione della medesima Corte.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2008