Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2003, n. 21358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21358 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Gianvittore FABBRI Presidente
dott. Severo CHIEFFI Componente
dott. IO SANTACROCE "
dott. Stefano CAMPO "
dott. Emilio GIRONI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) FE LA, nato il [...] a [...] a. Cancello;
2) US QU, nato il [...] a [...];
3) US SA ND, nato il [...] a [...];
4).US IO, nato [...] a [...];
5) OR NI, nato il [...] a [...];
6) OC GI, nato il [...] a [...];
Avverso la sentenza del 15-10-2001 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
Sentita la relazione fatta dal consigliere FABBRI Gianvittore;
Sentite le conclusioni del P.G. dott. Abbate;
Dichiararsi inammissibili i ricorsi di MO, OR, US SA e US QU;
rigettarsi i ricorsi di ER e US IO.
Uditi i difensori avv.ti:Ducci ME (Napoli); Senese Saverio (Napoli); Agicò IO e Bizzarro Raffaele.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito delle dichiarazioni di alcuni ex esponenti LLassociazione di stampo mafioso facente capo a AR FI, relative all'esistenza di "talpe" tra le forze LLordine che passavano notizie al clan, venivano avviate indagini nei confronti di due gruppi di persone, uno costituito da NO IO, OR NI e IA GI, il cui informatore veniva identificato per US IO;
l'altro costituito dai TE US QU e US SA ND, il cui informatore veniva identificato per ER LA.
Quanto al primo gruppo, LA ST e ET QU dichiaravano che il MO aveva un informatore che operava all'interno della DIA di Napoli, il quale gli riferiva in merito alle propalazioni dei collaboratori GA e PE. Dal controllo dei tabulati relativi ai telefono di vari agenti addetti alla vigilanza sui collaboratori emergevano diversi contatti tra il M.llo dei C.C. US IO, appartenente alla DIA di Napoli, e NO IO, persona vicina alla criminalità organizzata e in contatto con il MO. Altri contatti emergevano tra utenze del MO e quelle di ND NA, dipendente del NO e legata sentimentalmente al US, la quale riferiva che quest'ultimo si era rivolto al MO per ritrovare un'auto rubatagli e per fare cessare le molestie alla ND da parte di un giovane, con esito positivo in entrambe le occasioni. AS AR riferiva che l'informatore del MO dall'interno della DIA era un poliziotto di Casoria e si accertava che la suocera del US abitava in quella località. Si accertava, inoltre, che sebbene ai primi di giugno 1993 CI US avesse parlato di un progetto di attentato ai danni del GA, il 4/6/1993 il US aveva presentato una relazione di servizio in cui si accennava soltanto genericamente a notizie di progetti di attentati contro i collaboratori di giustizia. De SI AR, infine, affermava che OR aveva ripetutamente fornito della cocaina al US, che indicava come uno dei mandanti LLomicidio di AC ED e come persona che in un primo momento si era offerta di avvelenare il pentito NE AR, tirandosi poi indietro Quanto al secondo gruppo di indagati, il collaboratore di giustizia ES ME - detto "Mimi o blindato" - e i TE D'NO GI e D'NO IO riferivano che i TE US QU e US SA ND, del clan FI, avevano come stabile informatore un maresciallo della Guardia di Finanza che lavorava alla DIA, di Napoli. L'ES precisava che il predetto maresciallo si era rivolto ai TE US per fare cessare le minacce estorsive rivolte a suo padre, gestore di una cooperativa agricola, e tale particolare consentiva l'identificazione del suddetto maresciallo in ER LA. I TE D'NO riferivano che l'informatore aveva fornito ai TE US copia di alcuni verbali delle dichiarazioni dei collaboratori GA e PE e un organigramma del clan FI, nonché notizie sul PE che avevano consentito loro di partecipare a dei sopralluoghi nei dintorni della DIA di Napoli, sita in Via Monte di Dio, volti ad acquisire elementi utili per un progetto di attentato ai danni del PE.
A seguito delle predette risultanze e avendo AS AR, ET QU e De SI RL confermato che l'organizzazione aveva avuto informazioni dall'interno della DIA tramite due canali, l'uno risalente al MO e l'altro ai TE US, il Tribunale di Nola, giudice di primo grado, condannava US IO e ER rispettivamente alle pene di anni nove e di anni sette di reclusione per i reati di associazione di stampo mafioso e di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio;
OR alla pena di anni nove di reclusione per il reato di associazione di stampo mafioso, i TE US e il DO alla pena di anni sette di reclusione ciascuno per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello tutti i predetti imputati condannati.
US IO deduceva, tra l'altro, la nullità LLordinanza dichiarativa della contumacia e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente ad un ufficiale di P.G. chiedeva l'assoluzione, rilevando l'inattendibilità dei collaboranti,la contraddittorietà delle accuse e la loro genericità; in subordine chiedeva la derubricazione del reato associativo in favoreggiamento, l'esclusione LLaggravante LLart. 7 D.L. 152/91, convertito in L. 203/91, e la concessione delle attenuanti generiche. ER impugnava varie ordinanze istruttorie emesse dal primo giudice ed eccepiva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste LO e dagli altri ufficiali di P.G.. Nel merito chiedeva l'assoluzione, contestando l'attendibilità dei collaboranti, per la genericità e contraddittorietà delle loro dichiarazioni, e rilevando la mancanza di riscontri;
in subordine chiedeva la concessione delle attenuanti generiche, la diminuente del rito abbreviato e la riduzione della pena.
US QU e US SA ND chiedevano l'assoluzione, sostenendo che le accuse da parte dei TE D'NO erano interessate, false e calunniose, prive di riscontri e frutto di conoscenza indiretta. In particolare rilevavano che il pagamento, da parte loro, della presunta fornitura di mattonelle al ER era rimasta smentita dalla documentazione e che le dazioni mensili di denaro erano state smentite dagli accertamenti patrimoniali sul conto del ER.
OR chiedeva l'assoluzione e in subordine la dichiarazione di improcedibilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per esistenza di precedente giudicato, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.
MO eccepiva la nullità di tutte le ordinanze emesse dal tribunale nel corso LLattività istruttoria, e in particolare di quella che aveva ammesso la deposizione del Commissario HE Francesca sulle dichiarazioni a lei rese dall'imputato US IO;
di quella con cui era stata disposta l'acquisizione dei tabulati telefonici nonostante la mancanza di decreto autorizzativo;
di quelle che avevano rigettato l'istanza di rinvio per impedimento LLimputato e del difensore;
di quella con cui erano state respinte in parte le richieste probatorie della difesa. Nel merito chiedeva l'assoluzione e in subordine l'esclusione LLaggravante LLart. 7 D.L. 152/91, convertito in L. 203/91, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. Nel procedimento di appello OR e MO concordavano con il P.G., ai sensi LLart. 599 c.p.p., le pene rispettivamente di anni sei e di anni tre e mesi dieci di reclusione, previa rinuncia a tutti i motivi di impugnazione.
3. Con sentenza del 15-10-2001 la Corte di Appello di Napoli determinava la pena per OR e MO nella misura concordata;
riduceva le pene per ER e US IO rispettivamente ad anni sei e ad anni cinque di reclusione, ritenendo tali sanzioni più congrue in base ad una complessiva valutazione dei fatti;
confermava le condanne inflitte in primo grado a US QU e US SA ND.
Trattando preliminarmente le questioni di nullità e quelle di merito comuni a più appellanti, la corte osservava che le deposizioni degli ufficiali di P.G. sono vietate soltanto quando vertono sulle dichiarazioni ricevute dagli imputati in sede procedimentale, non su quelle ricevute al di fuori del processo;
osservava, inoltre, che la dichiarazione di contumacia di US IO era avvenuta ritualmente in presenza del difensore di ufficio, di talché nessun avviso era dovuto per il rinvio;
sosteneva, infine, la compatibilità tra l'aggravante LLart. 7 D.L. 152/91, convertito in L. 203 /91, e il delitto di associazione di stampo mafioso.
Nel merito la corte trattava separatamente le posizioni dei vari imputati.
Quanto a US IO, sosteneva che il giudizio di colpevolezza si fondava sulle dichiarazioni dei collaboranti, dei testi e dello stesso imputato nonché sui risultati LLattività di P.G. In particolare, richiamata la motivazione della sentenza di primo grado, osservava che le dichiarazioni di AS, ET, LA, FI, GA e dei TE D'NO erano risultate spontanee e disinteressate e riscontrate dal ritrovamento di un teledrin, in possesso LLOR (come sostenuto dal ET), dal sequestro di quattro tubi lanciamissili (ai quali aveva fatto riferimento il ET) e dall'accertamento della codetenzione di LA e MO nella stessa cella nel carcere di Fuorni, come dichiarato dal LA.
La corte sosteneva che l'identificazione LLinformatore del MO nel US era emersa da vari elementi, indicati dai dichiaranti e riscontrati nel US - quali il lavoro presso la DIA, la scorta a GA e altri collaboratori, i rapporti con il NO e con il MO - nonché dalle dichiarazioni della ND e della HE e dalle stesse ammissioni del US, il quale aveva riferito al G.I.P. di avere ricevuto l'offerta di £. 300.000.000 in cambio di notizie e di £.
1.000.000.000 per la vita del GA, e ciò prima del 4-6-1993, data in cui aveva stilato la laconica relazione di servizio circa generici progetti di attentato a collaboratori di giustizia, senza alcun riferimento alla proposta di attentato al GA. Sosteneva, inoltre, che i rapporti del US con NO e MO erano emersi anche da una serie di ben cinquecento contatti telefonici tra le utenze in uso al US e quelle in uso al NO, contatti, peraltro, avvenuti successivamente alla proposta di attentato al GA e all'intervento del MO per il ritrovamento LLauto rubata al US.
La corte riteneva, in conclusione, che il US in cambio di favori e promesse di denaro avesse fornito informazioni, prestando così la sua collaborazione al clan, in difficoltà per le propalazioni dei pentiti, con la consapevolezza che le informazioni servivano per la preparazione ed esecuzione di attentati alla vita dei collaboratori, allo scopo di consentire al clan il superamento del momento di crisi per la sua stessa sopravvivenza.
La corte riteneva l'imputato immeritevole delle attenuanti generiche, per la rilevantissima gravità della sua condotta, determinante il discredito LLArma dei Carabinieri e il rischio di vanificare gli sforzi compiuti nella lotta alla criminalità organizzata.
Quanto all'imputato ER LA, la corte territoriale riteneva le dichiarazioni dei collaboranti ES e TE D'NO - dalle quali era emerso il passaggio di informazioni e documenti da una fonte interna alla DIA al clan - attendibili, autonome e convergenti, sostenendo che le imprecisioni e contraddizioni evidenziate dall'appellante erano segno di sincerità e che le propalazioni dei TE D'NO non erano frutto di un pentimento tardivo, in quanto successivo alla notifica LLordinanza di custodia cautelare ove si faceva riferimento alle dichiarazioni LLES, poiché queste erano relative al D'DI e non al ER.
Sosteneva, inoltre, che l'identificazione della "talpa" con il ER risultava dalla riscontrabilità nell'imputato di tutti i dati forniti dai collaboratori relativamente all'informatore, indicato come maresciallo della Guardia di Finanza che lavorava alla DIA di Napoli;
cognato di altro graduato della Guardia di Finanza, D'DI AR;
figlio di un gestore-presidente di una cooperativa agricola che aveva subito più di un attentato.
Quanto alle condotte attribuite dai collaboratori all'informatore, la corte osservava quanto segue:
il passaggio di informazioni circa la presenza del PE in un appartamento di Via Monte di Dio aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di RE RM, moglie del PE, la quale aveva riferito di essere stata contattata da IN Geppino, nel gennaio 1993, perché inducesse il marito a desistere dalla collaborazione, dicendole che aveva saputo che il PE si trovava a Napoli da un amico della DIA di Napoli;
in proposito la corte rilevava che all'epoca il PE era stato trasferito effettivamente a Napoli e che il ER lavorava presso la DIA in Via Monte di Dio;
I sopralluoghi nella predetta via erano stati riferiti da vari collaboratori - AS, ET, LA e De SI - con diversi particolari, in parte riscontrati dalle indagini espletate;
la partecipazione del ER ad uno dei predetti sopralluoghi, compiuto prima LLaprile 1993, non era smentito dal riferito uso di una Fiat RE LLimputato, risultata incidentata nel 1992 e per la quale non era stata pagata la tassa di circolazione per il 1993, poiché essendo stata sostituita soltanto nel 1993 era verosimile che fosse stata usata ancora nei primi mesi di quell'anno in attesa del nuovo acquisto;
La consegna dei verbali delle dichiarazioni di GA e PE secondo i TE D'NO era stata effettuata ai TE US dal loro informatore della DIA, da identificarsi nel ER;
costui aveva avuto la possibilità di averne conoscenza, come riferito dal teste LO, anche per avere partecipato all'indagine c.d. Kursal, come riferito dal teste Caserta, e per essersi recato in missione a Salerno proprio il giorno in cui i predetti verbali erano stati portati alla DDA di quella città; inoltre aveva avuto la possibilità di estrarne copia, avendo adeguata conoscenza LLuso del computer, come riferito dai testi VE e CC;
L'uscita dagli uffici della DIA della mappa della criminalità - certamente pervenuta ai TE US perché D'NO GI aveva riferito LLerronea iscrizione di TR AR come appartenente al clan - doveva ritenersi ascrivibile al ER, avendo egli partecipato a varie riunioni per la stesura del documento ed avendo ricevuto copia di esso.
In conclusione la corte territoriale sosteneva che il ER aveva passato al clan informazioni e documenti per averne in cambio favori (come l'intervento a seguito LLepisodio di estorsione in danno del padre) e varie utilità, come le dazioni di somme di denaro - risultanti dalle dichiarazioni di D'NO e dalla qualifica di persona corrotta attribuitagli dall'FI - e una fornitura di mattonelle pagate dal US QU, risultante dalle dichiarazioni di D'NO GI e non smentita dagli accertamenti patrimoniali né dalle dichiarazioni LLimputato, il quale aveva detto di non avere mai acquistato mattonelle dal RE, ma era stato smentito dai verbalizzanti CA e AN.
La corte, infine, negava al ER le attenuanti generiche, in considerazione LLalta determinazione a delinquere, LLintensità del dolo, dei rilevanti danni alla collettività e LLassenza di pentimento.
Relativamente ai due TE US QU e US SA ND, la corte territoriale richiamava quanto già affermato, in ordine alle loro doglianze, trattando le impugnazioni degli altri imputati e in particolare quella del ER, ribadendo l'attendibilità dei collaboratori, l'esistenza di riscontri e la sussistenza LLaggravante LLart. 7 D.L. 152/91, convertito in L. 203/91, nonché precisando le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della riduzione della pena, in considerazione della latitanza dei due imputati e della loro personalità di spicco nell'associazione criminale, quali partecipi del c.d. direttorio.
4. Avverso la predetta sentenza di appello proponevano ricorso tutti i menzionati imputati.
OR deduceva il vizio motivazionale in ordine all'inesistenza degli elementi idonei a legittimare il proscioglimento ai sensi LLart. 129 c.p.p. MO denunciava la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando l'omesso esame delle questioni di nullità assoluta dedotte con i motivi di appello e la mancanza di motivazione in ordine all'assenza dei presupposti per l'applicazione LLart. 129 c.p.p. US QU e US SA ND deducevano la violazione di legge e il vizio motivazionale, sostenendo che al loro difensore di ufficio non era stato consentito di concludere in loro favore e lamentando l'omissione di un'esaustiva valutazione delle tematiche prospettate nei motivi di gravame, l'inverosimiglianza delle accuse e la mancanza di riscontri.
US IO deduceva nove diversi motivi di ricorso. Con il primo motivo eccepiva la nullità LLordinanza dichiarativa della contumacia, sostenendo che era stata pronunciata dopo avere riconosciuto la legittimità LLimpedimento dei difensori a presenziare all'udienza, a causa LLastensione degli avvocati proclamata dal Consiglio Nazionale Forense, e che non era stato dato avviso all'imputato del rinvio LLudienza.
Con il secondo motivo denunciava la violazione LLart. 606 lett. d) c.p.p., sostenendo che la corte territoriale non aveva sciolto la riserva sulla richiesta di acquisizione di documenti formulata ai sensi LLart. 507 c.p.p. Con il terzo motivo deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 62 e 63 c.p.p., sostenendo l'inutilizzabilità della testimonianza degli ufficiali di P.G. dott.ssa HE e dott. Cirillo sulle dichiarazioni rese dal US l'1-2-1996 essendo egli all'epoca già indagato, poiché l'iscrizione del suo nominativo al modello 21 reca il numero 42412/95, ed avendo comunque le sue dichiarazioni natura autoindiziante.
Con il quarto motivo denunciava il vizio motivazionale, sul rilievo che la verifica LLattendibilità intrinseca dei propalanti era stata effettuata senza tenere conto delle censure proposte con il gravame;
che le dichiarazioni accusatorie erano tutte de relato e non riscontrabili, poiché la fonte di conoscenza dei collaboratori era costituita dagli stessi imputati;
che non vi erano riscontri individualizzanti.
Con il quinto motivo lamentava la violazione LLart. 416 bis c.p., sul rilievo della necessità di un esame sulla tenuta attuale della decisione delle Sezioni Unite sulla ipotizzabilità di un concorso esterno nel reato associativo (Sez. Un. 5-10-1994, TR), anche alla luce di altra recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., 6, 21-9-2000, Villecco) e considerando, in particolare, la condotta tipica del reato, l'elemento soggettivo e la difficoltà di distinguere una fase fisiologica ed una patologica nella vita LLassociazione mafiosa.
Con il sesto motivo deduceva il vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., sul rilievo che avendo la sentenza impugnata sostenuto che l'associazione ha continuato ad operare immutata anche dopo la cattura e la collaborazione del GA, non era logicamente possibile affermare che il sodalizio fosse entrato in un momento patologico, necessario per la configurazione del concorso esterno secondo la sentenza TR delle Sezioni Unite.
Con il settimo motivo denunciava il vizio di motivazione relativamente al reato di corruzione, contestando l'ammissibilità o la rilevanza delle prove indicate nella sentenza impugnata e in particolare evidenziando la violazione del principio tempus regit actum in relazione alle dichiarazioni del coimputato NO, utilizzate contra alios in violazione del divieto di cui all'art. 1 comma 2 L. 25 febbraio 2000, n. 35.
Con l'ottavo motivo deduceva la violazione di legge relativamente all'aggravante LLart. 7 D.L. 152/91 convertito in L. 203/91, contestata per il delitto di corruzione, sostenendo l'incompatibilità della predetta aggravante con la qualità di partecipe al reato associativo.
Con l'ultimo motivo lamentava il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, effettuato senza tener conto di tutti i parametri indicati dall'art. 133 c.p.. Con memoria del 28-10-2002, il difensore del US illustrava ulteriormente le ragioni LLinsufficienza del criterio fissato dalla sentenza TR del 5-10-1994 per distinguere il partecipe all'associazione dal concorrente esterno, sostenendo la necessità di un nuovo intervento delle Sezioni Unite.
ER deduceva varie violazioni di legge, in relazione agli artt. 125, 191, 192 e 546 lett. e) c.p.p. nonché la violazione LLart. 606 lett. d) ed e) c.p.p. Lamentava, innanzi tutto, la mancata risposta alle deduzioni difensive indicate nel gravame, dolendosi che la corte territoriale si fosse limitata a rifarsi alla motivazione della sentenza di primo grado ignorando le censure dedotte. Sul punto sosteneva, in particolare, che non si era tenuto conto delle censure relative alla non convergenza delle chiamate in correità operate dai TE D'NO, da ES ME e da FI AR;
né delle censure relative alla telefonata del 20-5/1995 tra la suocera e la moglie del ricorrente e al fatto che il ER volesse risolvere per vie non istituzionali il tentativo di estorsione ai danni del padre, contrastato dal fatto che quest'ultimo aveva presentato denuncia per l'esplosione di armi da fuoco;
né delle censure attinenti all'individuazione del ER nella fonte interna alla DIA di cui si avvalevano i TE US, basata soltanto sul criterio cronologico, cioè sul fatto che le notizie erano pervenute all'associazione criminale dopo l'entrata LLimputato nella DIA, e senza considerare che era emerso che il ER non sarebbe potuto venire a conoscenza delle notizie riservate.
Denunciava, inoltre, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del dott. LO sul contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la mancata risposta alla censura relativa alla circostanza che il predetto teste non aveva mai fatto riferimento a ER.
Deduceva, altresì, il vizio di cui all'art. 606 lett. d) c.p.p., per la mancata assunzione di prova testimoniale sulla circostanza che la Fiat RE - che secondo il D'NO era stata utilizzata dal ricorrente per un sopralluogo in Via Monte di Dio insieme a US NI - in realtà non era più nella disponibilità LLimputato già nell'anno 1992.
Denunciava, infine, il vizio motivazionale relativamente ai seguenti punti:
- alla attribuzione al ricorrente della responsabilità della consegna all'associazione dei verbali delle dichiarazioni di GA e PE, operata nonostante le contrarie dichiarazioni, indicate nei motivi di appello, di AS AR e LA ST, che avevano attribuito la diffusione dei verbali ad altra fonte, e dei testi HE, TO e CA, che avevano riferito che la stanza ove erano custoditi i verbali era inaccessibile a chi non apparteneva alla 6 sezione;
- alla mancanza di motivazione sull'identificazione del ER nella persona incontratasi con US SA in casa di un parente di IN US;
- alla ritenuta fornitura di mattonelle da parte dei TE US, basata sulle dichiarazioni di D'NO GI, CA e AN senza tenere conto delle censure difensive, relative alla genericità delle dichiarazioni del D'NO, al fatto che il CA nulla dice sulle mattonelle e all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del M.llo AN, relative ad una confidenza extraprocessuale ricevuta dal RE;
- alla ricezione di somme provenienti dai TE US, ritenuta in base alle dichiarazioni di D'NO GI e FI AR senza considerare che le prime sono generiche e che le seconde attribuiscono la ricezione non al ER ma al finanziere D'DI AR;
- al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza e il corretto comportamento processuale. Con memoria LL 1-11-2002 il difensore illustrava ulteriormente le doglianze relative alla mancata risposta della corte territoriale alle censure prospettate dall'appellante, alla illogicità della motivazione e alla natura de relato delle dichiarazioni accusatorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi di OR NI e MO GI debbono essere rigettati.
Invero la doglianza relativa alla mancanza di motivazione sull'inesistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. è infondata, perché la sentenza impugnata ha espressamente escluso l'esistenza di tali cause e questa Corte ha ripetutamente affermato che per la valutazione della insussistenza delle ipotesi LLart. 129 c.p.p. nella sentenza di applicazione della pena è sufficiente la delibazione negativa, consistente nella semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato con esito negativo la verifica richiesta dalla legge, cioè LLinsussistenza degli estremi per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento (ex plurimis, v. Sez. Un., 27-3-1992, Di Benedetto;
Cass., 17-5-2000, Salvati). Conseguentemente è appena il caso di rilevare che l'art. 599, comma 4, c.p.p. non ha ripetuto né richiamato la disposizione LLart.444, comma 2, c.p.p. e che la diversità tra i due istituti previsti dagli artt. 444 e 599 c.p.p. non consente l'applicazione analogica al secondo della norma di cui all'art. 444 comma 2 c.p.p., di talché il giudice di appello non è tenuto a motivare sull'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento, a fronte di una pronuncia di condanna in primo grado (Cass., 7, n. 40767 del 17-10-2001, Avenia). Quanto alla censura del MO, relativa alla mancata risposta alle eccezioni di nullità sollevate con l'appello, si osserva che concordando la pena il predetto imputato aveva rinunciato ai residui motivi di impugnazione, di talché nessuna motivazione era dovuta in ordine alle doglianze rinunciate, trattandosi di questioni non più devolute al giudice LLappello e sulle quali quindi non era dovuta pronuncia, poiché l'art. 597 c.p.p. attribuisce al giudice la cognizione limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti;
né il giudice di appello è tenuto a motivare sulle nullità assolute, come tali rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché ove non le ravvisi non è tenuto ad una motivazione in negativo (Cass., 6, 5319 del 28-5-1997, Molino, rv. 207923). Riguardo, poi, alla rilevabilità di ufficio delle nullità assolute in ogni stato e grado - e quindi in appello, a prescindere dalla rinuncia ai relativi motivi, e in sede di legittimità - si osserva, innanzi tutto, che la maggior parte delle questioni dedotte in appello non attenevano a nullità di carattere assoluto e che le censure attinenti all'inutilizzabilità di singoli atti probatori sono irrilevanti, posto che il restante quadro probatorio era comunque idoneo a sorreggere il patteggiamento della pena ai sensi LLart. 599 c.p.p. Comunque questa Corte dopo avere reiteratamente affermato l'inammissibilità del ricorso con cui si deducono, dopo il c.d. patteggiamento in appello, motivi attinenti all'assoluzione ai sensi LLart. 129 c.p.p. (Cass., 1, n. 6249 del 24-10-2000, Fendoni, rv. 218115) o a nullità assolute (Cass., 3, n. 4946 del 16-12-1999, Taullaj, rv. 216347) ha recentemente più volte affermato (cfr. Cass., 1, 24-10-2000, Fendoni, rv. 218115; Cass., 7, n. 40767 del 17-10-2001, Pugliese, in Diritto e Giustizia, 2001, n. 44, pag. 28; Cass., 2, ordinanza n. 1082 del 7-11-2001, Malinconico ed altri;
Cass., 1, 29-1-2003, Augugliaro ed altri), con decisioni che anche se minoritarie nel panorama giurisprudenziale appaiono convincenti e condivisibili, che le regole sulle nullità rilevabili di ufficio in ogni stato e grado devono essere inserite nel complessivo sistema processuale vigente, dove, nell'ambito di alcuni istituti come quello in esame, il potere dispositivo delle parti ha un potere particolarmente pregnante, tanto da dovere rivestire forme particolari di garanzia. Si consideri che l'art. 599 comma 4 c.p.. rinvia, per disciplinare le forme di manifestazione della volontà di rinuncia ai motivi di appello, all'art. 589 c.p.p., vale a dire alle disposizioni sulla rinuncia all'impugnazione, quasi a volere sottolineare, con il rinvio alle forme, una equiparazione degli effetti, che, proprio per la rinuncia all'impugnazione, sono quelli di precludere al giudice LLimpugnazione ogni attività comunque delibativa di qualsiasi questione a lui devoluta o rilevabile di ufficio. Ne consegue che la rinuncia ai motivi di appello, in funzione LLaccordo sulla pena, una volta ratificata dal giudice di appello consolida gli effetti della preclusione processuale sulle questioni rinunciate, anche se rilevabili di ufficio;
questioni che non potranno neppure essere esaminate in sede di legittimità, poiché l'art. 599 comma 4 c.p.p. deve essere interpretato nel senso che riconosce al potere dispositivo delle parti la possibilità di limitare la cognizione del giudice di appello, sottraendo comunque ad essa i motivi rinunciati, con effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità.
2. In relazione agli altri ricorsi è opportuno premettere, in via generale, alcune considerazioni sui limiti di deducibilità del vizio motivazionale e sulla valutazione delle chiamate in correità o in reità.
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata dev'essere limitato alla verifica LLesistenza di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nel testo della motivazione stessa, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, non essendo consentito al giudice della legittimità compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, per sovrapporre a quest'ultima la propria valutazione in ordine all'affidabilità delle fonti di prova e la propria interpretazione delle risultanze processuali, anche se altrettanto logica (Cass., 6, n. 6504 del 29-10-1999, De Stefani G. ed altri., rv. 216690; Sez. Un., n. 6402 del 30-4-1997, Dessimone ed altri, rv. 207944; Sez. Un., n. 16 del 19-6-1996, Di Francesco, rv. 205621; Sez. Un., n. 930 del 13-12-1995, Clarke, rv. 203428; Sez. Un., n. 30 del 27-9-1995, Mannino, rv. 202903).
Costituiscono censure di fatto - come tali inammissibili in sede di legittimità - quelle che sottendono la denuncia di travisamento del fatto, in quanto tendono ad infirmare la correttezza delle proposizioni inserite nella motivazione attraverso il diretto riferimento alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali, il cui esame è precluso al giudice di legittimità (Cass., 2, n. 3383 del 28-2-1997, Santilli, rv. 207412; Cass., 1, n. 7315 del 4-4-1995, Gheza, rv. 201736). In conclusione il giudice di legittimità non può divenire giudice del contenuto della prova (Cass., 6, n. 1472 del 2-11-1998, Archesso ed altri, rv. 213444) e spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è servito per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass., 2, n. 3705 del 15-9-1994, Muia, rv. 200269). Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, a giudizio del ricorrente, avrebbero dovuto o potuto dare luogo ad una diversa decisione, perché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass., n. 3385 del 9-3-1995, Pischedda ed altri, rv. 200705). Il vizio motivazionale deve risultare dal testo stesso della motivazione e deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un., n. 24 del 24-11-1999, Spina, rv. 214794). Ai fini di una corretta valutazione delle chiamate in correità o in reità il giudicante deve in primo luogo accertare l'attendibilità intrinseca del dichiarante e poi verificare l'esistenza dei riscontri esterni, che sono costituiti da qualsiasi elemento, sia fattuale sia logico (Cass., 6, n. 4108 del 17-2-1996, Cariboni ed altri, rv. 204439; Cass., 6, n. 6343 del 31-3-1998, Avila G. ed altri, rv. 211625), che pur non avendo autonoma forza probante in ordine al fatto reato e alla responsabilità LLimputato - perché altrimenti la norma LLart. 192 comma 3 sarebbe del tutto pleonastica (Cass., 6, n. 5649 del 22-1-1997, Dominante ed altri, rv. 208898) - si ponga nella stessa direzione della chiamata in correità e quindi sia in grado di corroborarla (Cass., 4, n. 3501 del 2-2-1996, Conti, rv. 204657). I riscontri possono essere costituiti anche da altre chiamate di correo (Cass., 1, n. 13885 del 22-9-1999, RE ed altri, rv. 215803; Cass., 6, n. 2775 del 12-1-1995, Grippi, rv. 200994), purché siano indipendenti, cioè non frutto di accordo calunnioso o di suggestioni o condizionamenti;
convergenti in ordine al fatto materiale oggetto LLimputazione;
sufficientemente individualizzanti, cioè riguardanti la persona LLimputato, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi di accusa forniti dai diversi dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo (Cass., n. 3616 del 17-12-1999, Calascibetta ed altri, rv. 215558). I riscontri possono essere costituiti anche da dichiarazioni de relato, purché ne sia accertata l'autonomia, l'attendibilità, la fonte di provenienza e l'affidabilità di quest'ultima (Cass., 1, n. 4153 del 24-2-1992, P.M. in proc. Barbieri ed altri, rv. 190765).
In via generale deve affermarsi che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, rispondendo adeguatamente alle censure degli appellanti e ricostruendo analiticamente, con ampia motivazione, i fatti ascritti agli imputati e le risultanze a loro carico, esaminando il contenuto delle dichiarazioni accusatorie, l'attendibilità dei dichiaranti, l'autonomia e la convergenza delle loro propalazioni e i riscontri esterni, attraverso un iter argomentativo esauriente e immune da vizi di illogicità manifesta.
Per contro le censure dei ricorrenti, lungi dall'intaccare la congruenza e logicità LLimpianto argomentativo motivazionale nel suo complesso o su singoli punti salienti della decisione, generalmente attengono alla non valutazione o alla non corretta interpretazione di alcune risultanze processuali;
costituiscono, pertanto, mere censure di fatto, o comunque doglianze chiaramente dirette ad una rilettura delle risultanze di merito che è inammissibile in sede di legittimità.
3. Ciò premesso, si osserva che i ricorsi di US QU e US SA ND devono essere rigettati. Invero la prima censura è totalmente infondata, emergendo dal verbale LLudienza LL8-10-2001 che il difensore dei predetti imputati ha regolarmente prospettato le sue conclusioni, riportandosi ai motivi di appello.
Quanto alle altre doglianze, si osserva che l'impianto argomentativo della motivazione di colpevolezza dei TE US è adeguatamente fondato sulle dichiarazioni accusatorie e reciprocamente riscontratesi LLES e dei TE D'NO - che hanno riferito in merito all'esistenza di un loro informatore che lavorava alla DIA di Napoli - sulla identificazione di quest'ultimo nella persona del M.llo ER, sull'accertato passaggio da costui agli imputati di notizie e LLorganigramma del clan FI. A fronte del complesso quadro probatorio è irrilevante la dedotta omessa considerazione di alcuni elementi prospettati dalla difesa, mentre le altre censure - come quella della fornitura di mattonelle e del versamento di somme di denaro da parte dei TE US - hanno già avuto adeguata valutazione nella sentenza impugnata, come meglio si vedrà trattando il ricorso del ER, e appaiono quindi dirette, inammissibilmente in questa sede, ad una rilettura delle risultanze probatorie.
4. Il ricorso di US IO deve essere rigettato.. Il primo motivo è infondato, posto che il rinvio è avvenuto dopo la dichiarazione di contumacia e che quest'ultima è stata effettuata senza opposizione del difensore presente, di talché l'eventuale nullità non sarebbe più deducibile ai sensi LLart. 182 comma 2 c.p.p. Anche il secondo motivo è infondato, perché il mancato scioglimento della riserva sulla richiesta di acquisizione di documenti ai sensi LLart. 507 c.p.p. comporta l'implicita decisione del giudicante di non fare uso del suo potere di ammissione di nuove prove, mentre il mancato sollecito di una risposta, da parte del richiedente, prima di passare alla discussione finale, comporta implicita rinuncia all'istanza. Quanto al terzo motivo, si osserva che non risulta che alla data LL1-2-1996 il US fosse indagato, risultando invece dal suo stesso ricorso che il procedimento nei suoi confronti porta il n. 13138/96 di Registro Generale Notizie di Reato, di talché il numero di iscrizione del nominativo indicato dal ricorrente, 42412/95, se esatto non può che riferirsi ad altro procedimento. Comunque le dichiarazioni delle quali si deduce l'inutilizzabilità rappresentano soltanto una delle fonti di prova, costituite da una serie di testimonianze, accuse di collaboranti, indagini di P.G. e perfino ammissioni LLimputato in sede di interrogatorio al G.I.P. del 9-5-1996, con la conseguenza che la dedotta inutilizzabilità sarebbe comunque irrilevante, perché ictu oculi inidonea a inficiare complessivamente l'articolato quadro probatorio a carico LLimputato. Invero anche in sede di legittimità può essere effettuata la cosiddetta "prova di resistenza" (Cass., 1, n. 1495 del 2-12-1998, Archinà e altri, rv. 212274; Cass., n. 1168 del 13-11-2001, Postiglione), per valutare se la decisione sarebbe stata la stessa anche senza le prove acquisite illegittimamente, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
Il quarto motivo è infondato. Richiamato quanto già detto circa i limiti di deducibilità del vizio motivazionale e sulla valutazione delle chiamate in correità, anche se de relato, si osserva che la responsabilità del US è stata adeguatamente motivata, basandosi sulle dichiarazioni attendibili, convergenti e reciprocamente riscontratesi di LA e ET circa l'esistenza di un informatore del MO all'interno della DIA di Napoli, nonché
sull'identificazione di tale informatore con l'imputato in base alla esistenza di contatti del US e della sua donna, ND NA, con NO e MO, comprovata dalle dichiarazioni della stessa ND e dai tabulati telefonici;
alla indicazione LLinformatore, da parte del AS, come un poliziotto di Casoria;
alla grave omissione del US nella sua relazione di servizio, in cui aveva omesso di riferire sulle propalazioni del CI circa la progettazione di un attentato al GA;
all'ammissione, da parte dello stesso US al G.I.P., di avere ricevuto l'offerta di L. 300.000.000 in cambio di notizie e quella di un miliardo per la vita del GA, e ciò prima di redigere la laconica relazione del 4-6-1993.
Il quinto e il sesto motivo sono infondati, alla luce della recente sentenza del 30-10-2002, con la quale le Sezioni Unite hanno riaffermato la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso da parte del soggetto che, privo LLaffectio societatis e non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa LLassociazione, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento LLassociazione. Nel caso di specie, non è contestato, né contestabile che il comportamento del US accertato nella sentenza impugnata - consistente nel fornire all'associazione criminale le informazioni riservate in suo possesso - abbia rivestito i caratteri oggettivi e soggettivi indicati dalle Sezioni Unite per la configurabilità del concorso esterno.
Quanto al settimo motivo, richiamato quanto già detto circa i limiti di deducibilità del vizio motivazionale, si osserva che le dichiarazioni del NO non sono state affatto considerate dalla corte territoriale come elementi del quadro probatorio a carico LLimputato.
L'ottavo motivo è infondato, avendo le Sezioni Unite autorevolmente ritenuto che l'aggravante LLart. 7 predetto è compatibile con l'addebito di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso (Sez. Un., 28-3-2001, Cinalli). L'ultimo motivo è infondato, poiché ai fini LLapplicabilità delle attenuanti generiche il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (ex plurimis, Cass., n. 707 del 13-11-1997, rv. 209443;
Cass., n. 4660 del 2-7-2001, Sasso). Nel caso di specie la corte territoriale ha evidenziato la rilevantissima gravità del fatto e la notevolissima attitudine a delinquere, ragionevolmente fondandosi sulla appartenenza LLimputato all'Arma dei Carabinieri, sul discredito derivante alla stessa dal comportamento criminoso e sul rischio di compromettere gli sforzi effettuati nella lotta alla criminalità organizzata in un territorio ad altissimo tasso di delinquenza.
5. Il ricorso di ER LA è infondato e deve essere rigettato.
Richiamato quanto già detto, in via generale, sui limiti di deducibilità del vizio motivazionale e sulla utilizzabilità. delle chiamate de relato, si osserva ancora che il giudice di appello non è tenuto a rispondere singolarmente a tutte le argomentazioni difensive, bensì a considerare la questione dedotta e a dare ad essa risposta adeguata e logica, cosa che è puntualmente avvenuta. Invero la corte territoriale, ribadendo le considerazioni del giudice di primo grado e l'attendibilità dei dichiaranti, ha esaminato le dichiarazioni accusatorie, convergenti sull'indicazione LLesistenza di un informatore all'interno della DIA di Napoli, e ha identificato quest'ultimo nel ER in base non soltanto a considerazioni di carattere cronologico - come afferma il ricorrente - bensì anche in base ad altri elementi indicati dai collaboranti e riscontrati nell'imputato, esaminando sia la credibilità LLintervento del ER presso i TE US per fare cessare le minacce estorsive nei confronti di suo padre, sia la possibilità di accedere alle notizie riservate, basandosi anche sulle dichiarazioni del teste LO, relative non al contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboranti ma all'esito delle indagini compiute.
Complessivamente ha considerato infondate le doglianze prospettate con l'appello, rivalutando alcuni fatti e confermando l'interpretazione di essi data dal primo giudice, in particolare rilevando che nella telefonata tra la suocera e la moglie LLimputato si parla di "ò blindato", cioè LLES ME;
che il ER non aveva denunciato i tentativi di estorsione, ma soltanto l'esplosione di colpi contro la sua abitazione;
che il passaggio di informazioni dall'imputato al clan non era smentito dalle dichiarazioni del LA, imprecise e frutto di intuizione, e risultava da una serie di altri elementi (possibilità di conoscenza dei verbali ed effettiva conoscenza di essi da parte del ER;
sua capacità di estrarne copia dal computer;
sua presenza a Salerno, ove i verbali erano stati portati;
certa consegna al clan della mappa della criminalità organizzata;
partecipazione del ER alle riunioni per la stesura della mappa;
possesso della copia della stessa da parte LLimputato); che il pagamento, da parte di US QU, di una fornitura di mattonelle al ER era riscontrata dalle dichiarazioni dei verbalizzanti CA e AN, che smentivano l'imputato il quale aveva detto di non avere mai acquistato mattonelle dal RE;
che le dichiarazioni di D'NO ed FI - attendibili e convergenti sulla corruzione del ER - non erano smentite dagli accertamenti patrimoniali, non esaustivi in considerazione delle tante vie per sottrarre al controllo denaro di dubbia provenienza.
La doglianza circa la mancata assunzione della testimonianza sulla indisponibilità LLautovettura Fiat RE attiene a prova che non appare decisiva, non essendo comunque in grado di invalidare il complesso quadro probatorio e considerato che il fatto che l'auto predetta fosse stata incidentata già nel 1992 non è contestato dalla sentenza impugnata, la quale però, con valutazione che non appare manifestamente illogica, non ha escluso la possibilità di un suo uso anche nei primi mesi del 1993, in attesa del nuovo acquisto di altra autovettura.
La doglianza relativa al vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche non è fondata, poiché la sentenza impugnata ha correttamente negato le attenuanti predette in base ad una serie di considerazioni giuridicamente corrette, perché relative a parametri - quali l'alta determinazione a delinquere, l'intensità del dolo, il rilevante danno per la collettività e la mancanza di pentimento - legalmente apprezzabili ai sensi LLart. 133 c.p.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MAGGIO 2003.