Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2003, n. 21358
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2003, n. 21358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21358
    Data del deposito : 4 marzo 2003

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