Sentenza 20 aprile 2017
Massime • 1
In relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata alla luce della concreta entità dell'intervento edilizio realizzato, dello stato, della condizione, della natura e della morfologia dei luoghi, tenendo conto del bene giuridico protetto e dell'interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto detta causa di non punibilità sul presupposto dell'esistenza di un titolo abilitativo alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo di un fabbricato preesistente e sulla modesta incidenza urbanistica delle opere realizzate).
Commentario • 1
- 1. Interventi di restauro: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2017, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2017 |
Testo completo
00783-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE АсACR Sent. n. sez. 1387 Composta da Aldo Fiale Presidente - Silvio Amoresano UP 20/4/2017 Claudio Cerroni R.G.N. 47011/2016 Giovanni Liberati Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti UN PA, nato a [...] il [...] RA AC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/5/2016 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso del pubblico ministero e dichiararsi inammissibile il ricorso degli imputati. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2016 il Tribunale di Asti ha assolto PA UN e AC RA dal reato di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001 (contestato loro per avere, la prima quale direttore dei lavori e il secondo quale esecutore degli stessi, realizzato opere edili in zona classificata sismica 4 senza avere preventivamente denunciato l'inizio dei lavori), ritenendo il fatto contestato di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; al riguardo il Tribunale ha sottolineato l'esistenza di idoneo titolo abilitativo alla realizzazione delle opere e le caratteristiche dell'intervento edilizio, non comportante Elilisan sostanziale modificazione urbanistica, trattandosi del restauro e del risanamento conservativo di un fabbricato preesistente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, denunciando violazione di legge penale e illogicità della motivazione, in quanto, tenendo conto di quanto riferito dal Geometra UN Parizia, della ripartizione urbanistica del Comune di Bra (nel cui territorio le opere erano state realizzate), a proposito del tempo occorso per realizzare l'intervento edilizio anteriormente alla presentazione della denuncia, come riportato nella motivazione della sentenza impugnata, non poteva ritenersi che tale intervento fosse di modesta entità, o che avesse determinato un modesto pericolo di danno per il bene protetto, con la conseguenza che, in mancanza della indicazione di altri elementi di fatto al riguardo, la motivazione sul punto della sentenza impugnata risultava illogica, essendovi, invece, indici oggettivi e soggettivi di effettiva pericolosità della condotta.
3. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione anche gli imputati, mediante il medesimo difensore, che lo ha affidato a tre motivi.
3.1. Con un primo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 93 d.P.R. 380/2001 e insufficienza della motivazione, a proposito della sussistenza del fatto tipico contemplato da tale disposizione, evidenziando la mancata indicazione delle ragioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto attendibile quanto dichiarato dal Geometra Parizia, a proposito del tempo necessario per realizzare le opere accertate in occasione del sopralluogo del 14 novembre 2013, a fronte della presentazione della relativa denuncia in data 30 ottobre 2013, e anche di un autonomo apprezzamento da parte del Tribunale della effettiva complessità di tali lavori, la cui tipologia e consistenza non era stata evidenziata nella motivazione della sentenza.
3.2. Con un secondo motivo hanno prospettato violazione dell'art. 49 cod. pen e dell'art. 93 d.P.R. 380/2001 e ulteriore vizio della motivazione, a proposito della ritenuta sussistenza di una effettiva lesione al bene giuridico protetto dalla norma, in quanto la condotta contestata non poteva in alcun modo ledere o mettere in pericolo il bene giuridico protetto, perché le opere realizzate si inserivano nell'ambito di lavori più complessi iniziati nel 2009, di cui dunque l'autorità amministrativa era da tale epoca pienamente informata.
3.3. Con un terzo motivo hanno denunciato ulteriore violazione dell'art. 93 d.P.R. 380/2001 e vizio della motivazione, a proposito della possibilità di ritenere soggetti attivi del reato il direttore dei lavori e l'esecutore materiale, occorrendo 2 8Eliberar l'individuazione e l'indicazione di elementi specifici e concretamente sintomatici di un loro effettivo contributo alla realizzazione dell'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.
2. Il Tribunale ha assolto entrambi gli imputati dal reato loro contestato, pur ritenendone configurabile l'elemento oggettivo, sulla base del rilievo che l'intervento edilizio realizzato, in relazione al quale è stata omessa la necessaria denuncia preventiva dell'inizio dei lavori, benché eseguiti in zona classificata a rischio sismico, riguarda un intervento di restauro e risanamento conservativo di un fabbricato preesistente, debitamente autorizzato e inidoneo a determinare una modificazione urbanistica sostanziale, con la conseguente modesta entità, ad avviso del Tribunale, della lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice contestata. Tale motivazione risulta, tuttavia, illogica, in quanto l'esistenza di un titolo autorizzatorio e la modesta incidenza delle opere realizzate sul piano urbanistico non escludono la configurabilità della violazione alla disposizione di cui all'art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, e, soprattutto, non consentono, di per sé, di ritenere modesta o lieve la compromissione dell'interesse protetto da tale disposizione. Questo è costituito dalla salvaguardia della pubblica incolumità dal rischio sismico, in relazione a tutte le opere realizzate in zone classificate come sismiche, a prescindere dalla loro entità e dai materiali utilizzati (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, Aliberti, Rv. 269303; Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033; Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, D'Onofrio, Rv. 252441), dalla loro incidenza sull'assetto urbanistico del territorio, e anche dalla esistenza di idonei titoli abilitativi, in quanto le norme impositive del controllo preventivo sulle opere da realizzare in aree sismiche sono volte a salvaguardare interessi diversi (e cioè la protezione della pubblica incolumità dal rischio sismico) rispetto a quelle urbanistiche (volte a salvaguardare l'assetto del territorio e a garantirne l'ordinato e armonico sviluppo), sicché il rispetto delle seconde è privo di rilievo in ordine alla violazione delle prime, e non consente di ritenere di minore gravità la relativa violazione. Ne consegue la sussistenza del denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale, nel considerare modesta la lesione del bene giuridico protetto dalla disposizione di cui è stata contestata agli imputati la violazione, non ha preso in esame l'interesse a presidio del quale è posta tale norma, bensì quello considerato da altre disposizioni, e cioè quelle relative alla necessità di autorizzazione per la realizzazione di interventi edilizi, a salvaguardia dell'assetto urbanistico del libe now territorio, e non ha considerato l'interesse della protezione della incolumità 3 E pubblica dal rischio sismico, con la conseguente irrazionalità della scelta compiuta dal Tribunale nella valutazione della modesta entità della lesione del bene giuridico protetto.
3. Ne consegue la necessità di un nuovo esame sul punto nei confronti di entrambi gli imputati, risultando insufficiente e caratterizzata dal suddetto vizio di manifesta illogicità la valutazione compiuta dal Tribunale, essendo configurabile il reato contestato sia nei confronti del direttore dei lavori sia dell'esecutore degli stessi. L'articolo 95 d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce, infatti, la responsabilità del reato a chiunque violi le disposizioni richiamate (dunque anche quella di cui all'art. 93, contenuta nel medesimo capo IV), cosicché la violazione assume la natura di reato comune, che può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro che abbiano svolto attività tecnica e iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge (Sez. 3, n. 49991 del 10/11/2015, Terenzi, Rv. 266420; Sez. 3, n. 35387 del 24/5/2007, Trozzo, Rv. 237537; Sez. 3, n. 887 del 10/12/1999, Scardellato, Rv. 215602; Sez. 3, n. 4438 del 10/4/1997, Biagiotti, Rv. 208031). Con particolare riferimento alla figura del direttore dei lavori, si è affermato che «(...) Il direttore dei lavori risponde del reato previsto dagli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380 del 2001, essendo anch'egli destinatario del divieto di esecuzione dei lavori in assenza della autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui agli artt. 52 e 83 del citato d.P.R., atteso che le disposizioni sulla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, ha determinato una posizione di controllo su attività potenzialmente lesive in capo al direttore dei lavori» (Sez. 3, n. 33469 del 15/6/2006, Osso, Rv. 235122; v. anche Sez. 3, n. 49991 del 10/11/2015, Terenzi, Rv. 266420, citata;
Sez. 3, n. 7775 del 05/12/2013, Damiano, Rv. 258854; Sez. 3, n. 6675 del 20/12/2011, Lo Presti, Rv. 252021). A conclusioni analoghe si è pervenuti anche con specifico riguardo agli assuntori dei lavori (Sez. 3, n. 49991 del 10/11/2015, Terenzi, Rv. 266420, citata;
Sez. F, n. 35298 del 24/7/2008, Sparviero, Rv. 240665; conf. Sez. 3, n. 35387 del 24/5/2007, Trozzo, Rv. 237537, citata;
Sez. 3, n. 33558 del 6/6/2003, Mosca, Rv. 225555).
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al 4 Liberaci Tribunale di Asti per nuovo esame, onde verificare, alla luce della concreta entità dell'intervento edilizio realizzato e dello stato, della condizione e della natura e della morfologia dei luoghi, la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati, tenendo conto dell'interesse sotteso alla disposizione incriminatrice contestata e al bene giuridico dalla stessa protetto, rimanendo con ciò assorbite le doglianze formulate dagli imputati con il primo e il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Asti. Così deciso il 20/4/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Giovanni Liberati Allo fale Eliberali DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLORE 1 1 GEN 2018 Luana Tani 5