Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2010, n. 31735
CASS
Sentenza 1 luglio 2010

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Massime2

L'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica solo quando l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute.

I reati di sequestro di persona, rapina e tentato omicidio possono concorrere tra loro non sussistendo alcun rapporto di consunzione o sussidiarietà tra gli stessi, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati che, da un lato, non consente di ritenere assorbiti tra loro gli interessi tutelati dalle fattispecie di sequestro di persona e rapina e, dall'altro, esclude che tali ultime condotte costituiscano il necessario antefatto del delitto di tentato omicidio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che non è applicabile il criterio della consunzione, in quanto il tentato omicidio non comprende in sè i fatti di rapina e sequestro di persona, nè esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2010, n. 31735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31735
Data del deposito : 1 luglio 2010

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