Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 16965
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili i risultati delle video-registrazioni effettuate con videocamera all'interno di una abitazione privata, in quanto esse sono previste dal vigente codice di rito il quale, autorizzando, ex art.266, comma 2, l'intercettazione delle comunicazioni - e non delle sole conversazioni tra presenti - comprende nel proprio ambito previsionale, non solo la comunicazione convenzionale mediante l'uso del linguaggio, ma anche quella gestuale, mentre non regola, con conseguente inutilizzabilità processuale, ogni altra captazione di immagini non avente natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro. Nè tale regolamentazione delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, anche effettuate mediante video-registrazioni, contrasta con gli articoli 14 e 15 Cost. e 8 Conv. eur. dei diritti dell'uomo, i quali stabiliscono che i diritti all'inviolabilità del domicilio e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitati, per atto motivato dell'autorità giudiziaria, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale nonché l'ordine e la prevenzione dei reati.

In virtù del disposto di cui all'art.609, comma 2, cod.proc. pen., il giudice di legittimità decide anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, al di fuori di quelle proposte con i motivi di ricorso; ma tale principio non opera nell'ipotesi di concordato in appello allorquando le dette questioni siano state oggetto di motivi rinunciati, sebbene poi riproposti, nonostante la rinuncia, in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l'art.599, comma 4, cod. proc. pen. conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità.

In tema di concordato in appello, allorché le parti abbiano, ex art.599, comma 4, cod. proc. pen., patteggiato sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova, posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte sono stati espressamente oggetto di rinuncia delle parti e , quindi, non essendogli più devoluti, non possono formare oggetto della relativa pronuncia.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 16965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16965
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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