Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 3
In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili i risultati delle video-registrazioni effettuate con videocamera all'interno di una abitazione privata, in quanto esse sono previste dal vigente codice di rito il quale, autorizzando, ex art.266, comma 2, l'intercettazione delle comunicazioni - e non delle sole conversazioni tra presenti - comprende nel proprio ambito previsionale, non solo la comunicazione convenzionale mediante l'uso del linguaggio, ma anche quella gestuale, mentre non regola, con conseguente inutilizzabilità processuale, ogni altra captazione di immagini non avente natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro. Nè tale regolamentazione delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, anche effettuate mediante video-registrazioni, contrasta con gli articoli 14 e 15 Cost. e 8 Conv. eur. dei diritti dell'uomo, i quali stabiliscono che i diritti all'inviolabilità del domicilio e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitati, per atto motivato dell'autorità giudiziaria, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale nonché l'ordine e la prevenzione dei reati.
In virtù del disposto di cui all'art.609, comma 2, cod.proc. pen., il giudice di legittimità decide anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, al di fuori di quelle proposte con i motivi di ricorso; ma tale principio non opera nell'ipotesi di concordato in appello allorquando le dette questioni siano state oggetto di motivi rinunciati, sebbene poi riproposti, nonostante la rinuncia, in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l'art.599, comma 4, cod. proc. pen. conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità.
In tema di concordato in appello, allorché le parti abbiano, ex art.599, comma 4, cod. proc. pen., patteggiato sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova, posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte sono stati espressamente oggetto di rinuncia delle parti e , quindi, non essendogli più devoluti, non possono formare oggetto della relativa pronuncia.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 16965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16965 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO CONSIGLIERE
2. Dott.SANTACROCE GIORGIO "
3. Dott. CAMPO NO 11
4.Dott.PEPINO LIVIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AU NO ED N.
2) BL EL GI N.
3) LO TO AN N.
4) TE EM N.
5) CO NZ N.
N. 6) DE CA RT
7) DI VA TO NZ N.
8) EM SA N.
N. (9) IA GI
N. 10) FO ON
11) FO SA N.
69 65 /03
. s s a
m
UDIENZA PUBBLICA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE DEL 29/01/2003
Richiesta copia studio
SENTENZA dal Sig. per diritti € 6.62 N. 94 103 11 7-5-77 IL CANCELLIERE
REGISTRO GENERALE
N. 012860/2002
IL 13/10/1940
IL 19/03/1944
IL 07/01/1934 IE
IL 04/01/1924 Richiesta copia studio dalSig. G3 IL 18/02/1949 per diritti € 600 2/05/03 IL 17/09/1949
IL CANCELLIEREIL 30/06/1 948
IL 01/02/1965
IL 18/05/1927
IL 26/01/1941
IL 01/07/1957
12) IT EN n. 01/07/1964
13) IC ZO n. 04/09/1967
14) RO RO n. 01/09/1946 nonché dal
15) Procuratore Generale della Repubblica nei confronti di: n. 01/06/1960 LL RA
IN IG n. 01/05/1969
MB TO n. 05/06/1930
avverso SENTENZA del 20/12/2001
CORTE di APPELLO di MILANO
Visti gli atti, la sentenza e il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal consigliere dr.
ST CAMPO - 3
dito il Procuratore Generale in persona del ar. Carmine DI ZNZ,
con rinvio l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento he ha concluso per del ricorso del P.G. nei confronti di IN limitatmente alla deter-
minazione della pena.Rigetto nel resto del ricorso del P.G. .Inammissibilità
Kaуþá dei ricorsi di DE CA, IA, FO RE
SI, IC, RO. Rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Jditi i difensori Avv.ti Arminio NIGRO, sostituto processuale dell'Avv. France-
SCO SORRENTINO, per Scambia che chiede l'accoglimento del ricorso del-
l'imputato e il rigetto di quello del P.G.;
RE NO, sostituto processuale dell'Avv. Armando GERACE per
Mesiti e codifensore per Ierino', che chiede accogliersi il ricorso del
Mesiti e rigettarsi quello del P.G. nei confronti di Ierinò;
RT UC, che chiede l'accoglimento del ricorso di MI;
EN IZ, che chiede l'accoglimento dei ricorsi di SI, Ceravolo
e IA e l'inammissibilità o il rigetto di quello del P.G. nei confronti di Bocellari;
B
GI SB, che chiede accogliersi il ricorso di FO RE;
AR ES, che chiede accogliersi i ricorsi di GU e
IO; 4 -
OSSERVA:
1. A seguito di indagini di polizia giudiziaria, consistite in intercettazioni ambientali, pedinamenti, riprese audiovisive, sequestri di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, confessioni di alcuni degli indagati si accertava l'esistenza di una organizzazione dedita all'importazione di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio delle stesse, riciclaggio dei proventi di tali commerci operante tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia con base principale in
Milano.
In particolare venivano identificate le basi operative e di incontro degli associati in tre appartamenti siti in Milano (in via Paisiello 24, in via Guerzoni
44 e in via Murat 70), in un ristorante (Costa Smeralda) e in una agenzia di viaggi (Mirage Travel srl) della stessa città e si accertavano gli specifici comportamenti illeciti realizzati da ciascuno degli indagati, oggetto, poi, dei singoli capi di imputazione.
-Venivano, pertanto, rinviati a giudizio con diversi distinti decreti in date
19.2.1998, 4.3.1998, 18.12.1998 e 22.12.1998 - AU ST
DO, BL AB IG, LO IT TO, TE
ME, CO ZO, DE CA RT, DI VA AL
EN, EM RE, IA US, FO ON, FO RE, IT EN, IC ZO, RO RO,
LL RA, IN IG e MB TO (e altre persone oggi non ricorrenti ovvero a suo tempo non appellanti), siccome imputati dei reati di cui agli artt. 74 (partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e 73 (svariati episodi di importazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, contestati per epoche e condotte diverse in relazione alle singole condotte realizzate da ciascuno, singolarmente ovvero in concorso con altri, dei sunnominati imputati) d.p.r.
9.10.1990 n. 309; inoltre CO, IN e IC per il reato di cui all'art. 378 C.P. (favoreggiamento in favore del latitante PU NO) e IC per quello di cui all'art. 2 legge 2.10.1967 n. 895 (detenzione illegale di una pistola).
Con sentenza in data 30.9.2000 il Tribunale di Milano condannava a pene di giustizia i sunnominati imputati, unificando per continuazione i fatti di reato contestati a ciascuno di essi, applicando per alcuni di essi la diminuente di cui all'art. 442 C.P.P. e/o le circostanze attenuanti generiche.
Con sentenza in data 20 dicembre 2001 la Corte di appello di Milano, peE quanto interessa in questa sede, in parziale riforma di quella di primo grado: assolveva LL RA;
5 -
escludeva, per taluni capi di imputazione, le circostanze aggravanti di cui agli artt. 80 co. 2° e 73 co. 6° d.p.r. 309/1990, riducendo le pene irrogate a: CO a quella di anni diciannove, mesi dieci e giorni dieci di reclusione e lire cinquecentonovantotto milioni di multa,
IN a quella di anni cinque e mesi dieci di reclusione, EM a quella di ani otto di reclusione;
riduceva, inoltre, le pene irrogate a:
LO a quella di anni otto di reclusione,
FO RE a quella di anni otto di reclusione;
nonché, a norma dell'art. 599 co. 4° C.P.P., sull'accordo delle parti e previa rinuncia degli appellanti a tutti gli altri motivi di impugnazione ad esclusione di quello riguardante l'entità della pena, quelle inflitte a: AU a quella di anni dodici di reclusione,
DE CA a quella di anni nove di reclusione e lire centoventi milioni di multa,
DI NN AL a quella di anni dodici e mesi dei di reclusione e lire duecento milioni di multa,
IA a quella di anni otto e mesi sei di reclusione, IC a quella di ani quindici e mesi sei di reclusione e lire quattrocentoquaranta milioni di multa;
confermava le condanne di:
BL alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione,
TE a quella di anni otto e mesi otto di reclusione,
FO ON a quella di anni diciotto di reclusione e lire trecento milioni di multa,
IT a quella di anni sei di reclusione e lire duecento milioni di multa, RO a quella di anni sette e mesi otto di reclusione, oltre a quelle, per tutti gli imputati, riguardanti le pene accessorie conseguenti per legge alle rispettive condanne.
La corte territoriale, precisato che le eccezioni preliminari sollevate dagli imputati che avevano patteggiato ex art. 599 co. 4° C.P.P. erano da considerarsi rinunciate, respingeva quelle riguardanti: la regolarità della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare fatta al IT, perché la stessa era stata effettuata presso il domicilio dichiarato dall'imputato sia nell'interrogatorio di garanzia che all'atto della sua scarcerazione;
la nullità dell'ordinanza, emessa in data 2.6.2000 dal tribunale, dichiarativa dell'urgenza del processo ex legge 7.10.1969 n. 742 (RO e EM), sia perchè la stessa era stata determinata dalla necessità di concludere il dibattimento prima della scadenza dei termini massimi della custodia cautelare degli imputati e non già perché era prossimo il trasferimento di uno dei giudici - 6.
del collegio, sia perché non era stata disposta alcuna sospensione dei termini processuali, di tal che l'ordinanza non era impugnabile ex art. 2 legge 742/1969, ed erano stati espletati nel periodo feriale atti istruttori rimessi, in tale periodo, alla discrezionalità del giudice a norma dell'art. 91 r.d. 30.1.1941
n. 12;
l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali per carenza motivazionale dei decreti autorizzativi delle medesime (AR), rilevando che il relativo iter motivazionale era compiutamente strutturato su specifiche indicazioni di precisi elementi di fatto che le giustificavano, e per inesistenza di indizi idonei alla loro predisposizione, precisando che la legge richiede soltanto l'esistenza di una motivazione in ordine alla presenza di precisi indizi per l'espletamento delle intercettazioni e non pure la fondatezza degli stessi;
l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni successive alla prima per irregolarità dei decreti di proroga delle stesse (LO), precisando che dalle informative di polizia risultava che l'attività criminosa si protraeva nei locali sottoposti ad intercettazioni ambientali oltre il periodo di scadenza delle precedenti autorizzazioni e che il g.i.p. legittimamente aveva motivato il proprio provvedimento relazionandosi alla richiesta del pubblico ministero;
l'inutilizzabilità di dette intercettazioni per la mancata perizia riguardante la voce del loquens in presenza di due LO imputati, osservando che la questione, riferendosi al merito della vicenda, non riguardava il dedotto vizio di detto mezzo di ricerca della prova, bensì la motivazione della sentenza;
l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni riguardanti l'imputato RO in quanto il risultato delle captazioni era inutile per detto imputato, rilevando che si era confusa la validità di un atto istruttorio espletato nel corso del processo con la sua valutazione probatoria operante in sede di motivazione sulla responsabilità del soggetto interessato;
l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate negli appartamenti di via Paisiello e di via Murat (CO, EM, AR) per violazione degli artt. 14 della Costituzione, 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 114 C.P.P. e 103 co. 3° e 4° d.p.r.
9.10.1990 n. 309, richiamandosi a quanto sul punto statuito dalla Corte di cassazione nelle sentenze, che avevano esaminato la questione, rigettando la relativa eccezione, nel procedimento incidentale de liberate emesse nel corso dell'odierno processo e riguardanti gli indagati RE MA e RE LO.
Nel merito i giudici del merito affermavano che le prove della colpevolezza degli imputati derivavano in primis dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie effettuate dagli imputati DE CA RT e BA
JO UC (non ricorrente) che curavano il trasporto della droga dagli Stati Uniti in Italia e quello del ricavato della sua vendita dall' Italia -7 -
agli Stati Uniti motivatamente ritenuti soggettivamente attendibili e
-
oggettivamente credibili ampiamente riscontrate dal sequestro in data
27.9.1996 nell'aeroporto di Reggio Calabria di due chilogrammi di cocaina detenuti dal DE CA, dalla corrispondenza con quanto riferito delle caratteristiche dell'appartamento di via Murat ove la droga era portata, tagliata e nascosta, dalle frequentazioni degli altri imputati, alcuni dei quali detenevano sostanze stupefacente dopo esserne usciti, in detto appartamento, dalle ammissioni di alcuni degli imputati, dagli arresti effettuati dalla polizia in connessione con appostamenti e pedinamenti, dal contenuto delle intercettazioni ambientali e delle viedeoregistrazioni acquisite agli atti del processo.
Ulteriori fonti di prove emergevano dal contenuto delle sopra indicate intercettazioni ambientali e videoregistrazioni, dai numerosi sequestri di droga effettuati dalla polizia giudiziaria, dall'attività illecita svoltasi nei tre appartamenti milanesi sopra indicati, dalle ammissioni di alcuni dei coimputati, dal complesso delle indagini di polizia.
Sulla scorta di dette fonti di prova la corte territoriale esaminava partitamene ciascuno dei reati contestati agli imputati, evidenziandone gli elementi probatori posti a carico dei medesimi e prendendo in considerazione per ciascuno di essi le contestazioni difensive.
Riguardo, poi, al LL, la corte, esaminati con particolare attenzione gli elementi probatori indicati dall'accusa come sintomatici della partecipazione di costui all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti (contenuto di intercettazioni telefoniche, documentazione sequestrata nello studio legale dell'imputato, testimonianze e dichiarazioni accusatorie acquisite agli atti del processo, contatti con lo scambista LO, assistenza tecnica-legale a membri dell'associazione, riciclaggio di proventi del traffico di sostanze stupefacenti, recupero crediti derivanti da attività usuraria), perveniva alla conclusione che non vi erano in atti prove sufficienti per affermare che l'imputato avesse tenuto le condotte specificamente contestategli ovvero altri comportamenti idonei a dimostrarne la sua partecipazione all'associazione per delinquere in questione. Parimenti i giudici del merito rilevavano che non esistevano prove sufficienti per affermare la responsabilità dello MB in ordine alla contestatagli partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, non soccorrendo a tale fine né la vicenda dei c.d. “ titoli doppiati ", né i reati di detenzione e di tentativo di cessione di sostanze stupefacenti, attribuiti al nominato imputato, dal momento che la prima era del tutto estranea ai fini perseguiti dall'organizzazione criminosa, mentre i secondi concretizzavano episodi di modestissimo rilievo ovvero concernevano una vicenda (necessità per il CO di ricorrere a diversa fonte di approvvigionamento delle 8
sostanze stupefacenti) di per se stessa non sintomatica di una sua partecipazione a detto organismo criminale e, anzi, dimostrativa della sua estraneità all'associazione.
2. Ricorrono per cassazione, con motivi redatti personalmente ovvero dai rispettivi difensori, gli imputati AU, BL, LO, TE, CO, DE CA, DI VA TO, EM,
IA, FO ON, FO RE, IT, IC e RO nonché il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nei confronti di LL e MB, limitatamente alla 2 pronuncia di assoluzione per il reato associativo, e IN in ordine all'errata determinazione della pena, i quali deducono: il P.G.:
a) manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.) per l'asserita estraneità del LL all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto gli elementi probatori in atti, che il ricorrente p.g. dettagliatamente illustrava, erano sufficienti per dimostrare la partecipazione dell'imputato all'organizzazione criminosa;
b) carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.) relativamente all'assoluzione dello SCAMBIA per il reato associativo, atteso che la corte territoriale aveva valutato in maniera frammentaria, parziale e disattenta gli elementi probatori, specificamente indicati, esistenti a carico dell'imputato; c) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P.), perché era stata apportata alla pena irrogata a IN una riduzione di un terzo, riguardante l'attenuante di cui all'art. 62-bis C.P., che non risultava dal testo del dispositivo la sola parte del provvedimento giurisdizionale contenente la decisione adottata del giudice, non potendosi considerare tale quanto risultante dalla motivazione della medesima - della sentenza gravata essere stata concessa;
AU :
a) erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) c) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 129, 604, 605 stesso codice e 74 d.p.r. 309/1990), asserendo che la corte territoriale, pur affermando che l'associazione per delinquere aveva operato dai primi mesi del 1995, aveva omesso di assolvere l'imputato per il periodo “dal 1991 ai primi mesi del 1995 contestatogli nel capo di imputazione, così non applicando l'art. 129 C.P.P. e condannando l'imputato per un fatto diverso;
- 9 -
b) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P. in relazione agli artt. 129, 267 co. 3°, 271 stesso codice e 13 legge 12.7.1991 n. 203), perché nella sequenza temporale dei decreti di intercettazione ambientale non sempre erano stati rispettati i termini di durata massima delle proroghe, di guisa che, essendosi verificate soluzioni di continuità nell'attività di intercettazione, il contenuto di quelle tardivamente prorogate risulta inutilizzabile, a tale fine specificando a quali proroghe si faceva riferimento, con conseguente mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 C.P.P.;
c) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P. in relazione agli artt. 129, 267, 271 stesso codice e 13 legge 12.7.1991 n. 203), in quanto erano inutilizzabili sia i decreti di autorizzazione delle intercettazioni ambientali che quelli di convalida e di proroga delle medesime che il ricorrente esaminava dettagliatamente essendo carenti nella loro motivazione, mancanti di indicazione degli elementi indiziari posti a loro fondamento, motivati per relationem a quanto indicato dal pubblico ministero, ripetitivi in merito alle ragioni delle proroghe così non considerando il mutamento della situazione oggettiva atteso il lungo periodo temporale delle disposte intercettazioni, con conseguente mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 C.P.P.;
d) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P. in relazione agli artt. 191e
129 stesso codice e 14, 15 Costituzione e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), affermando che le intercettazioni risultavano inutilizzabili, con conseguente proscioglimento dell'imputato ex art. 129 C.P.P., atteso che erano state effettuate mediante illegittimità - atteso che nessuna norma lo consente non potendosi a tale fine applicarsi il disposto del secondo comma dell'art. 266 C.P.P. e non essendovi, in ogni caso, in atti il decreto ex art. 267 C.P.P., che autorizzerebbe una operazione di tale genere - introduzione in abitazioni private per installarvi le relative microspie, in tale maniera violandosi il diritto costituzionalmente e pattiziamente garantito all'inviolabilità del domicilio della persona;
e) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P. in relazione agli arte. 129,
268 co. 3° e 271 stesso codice), osservando che le intercettazione ambientali risultano inutilizzabili, con conseguente proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 C.P.P., per essere i decreti del pubblico ministero apparentemente motivati in merito alle ragioni di mancata utilizzazione per le relative operazioni delle apparecchiature esistenti presso gli uffici della procura;
f) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P. in relazione all'art. 129 stesso codice), in quanto erano inutilizzabili, per non avere i periti adempiuto correttamente al compito loro affidato in quanto si erano avvalsi e/o erano stati influenzati dal contenuto del brogliaccio e del supporto elettronico realizzati dalla p.g., le trascrizioni delle disposte intercettazioni - 10 -
ambientali con conseguente doveroso proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 C.P.P.;
g) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P. in relazione agli arte. 129 e 191 stesso codice, 14 Costituzione e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), perché erano inutilizzabili le videoregistrazioni, con conseguente captazioni di immagini inerenti al comportamento dei singoli in luoghi di privata dimora, effettuate all'interno delle abitazioni di via Murat 70 e via Paisiello 24 in Milano, trattandosi di mezzo di prova non regolato dalla legge e realizzato in violazioni di diritti, quelli dell'inviolabilità del domicilio e della riservatezza del comportamento del singolo all'interno di una privata dimora, costituzionalmente e pattiziamente garantiti;
h) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P. in relazione 335, 407 co.
3° e 129 stesso codice), in quanto le indagini effettuate successivamente alla data di scadenza dei sei mesi di proroga concessi dal g.i.p. per il completamento delle indagini preliminari sono inutilizzabili, dal momento che il suddetto termine doveva decorrere dalla data (28.2.1995: epoca della effettuazione delle prime attività investigative a carico dell'imputato) in cui avrebbe dovuto iscriversi il nominativo dell'indagato nell'apposito registro di cui all'art. 335 C.P.P. e non già da quella (9.10.1995) in cui il p.m. effettuò tale iscrizione;
BL :
a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/1990), rilevando che le contestate, e confessate, tre condotte di acquisto dal CO di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato non possono provare una partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione per delinquere, non essendo dimostrata la frequenza, continuità e intensità dei suoi rapporti con l'organizzazione criminale e avendo l'imputato agito in totale autonomia dagli scopi perseguiti dalla stessa;
b) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P.), in quanto i filmati, la cui effettuazione all'interno delle private abitazioni è vietata, realizzati nell'abitazione di via Paisiello sono inutilizzabili, non avendo la corte territoriale effettuatone il controllo, riguardo a ciascuno di essi, secondo i criteri indicati dalla Corte di cassazione nelle sentenze emesse nei procedimenti incidentali de libertate;
c) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P. in relazione all'art. 271 stesso codice), osservando che i decreti autorizzativi dell'uso di apparecchiature diverse da quelle installate negli uffici della procura erano apparentemente motivati, di guisa che le relative intercettazioni ambientali risultano inutilizzabili;
11 -
LO :
a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 14 Costituzione e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), asserendo che la captazione per immagini di quanto verificatosi all'interno di un'abitazione privata non è regolamentata da alcuna norma di legge e, quindi, costituisce prova vietata violando diritti costituzionalmente e pattiziamente garantiti, di guisa che i relativi risultati sono inutilizzabili, nonché rilevando che la motivazione sul punto risultava nell'impugnata sentenza incompleta, rispetto ai criteri dettati in materia dalla Corte di cassazione, e apodittica;
b) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), perché non risultano spiegate le ragioni della ritenuta appartenenza dell'imputato all'organizzazione criminosa e gli elementi posti a sostegno della decisione adottata, oltre ad essere di per sé incerti, non provano né la sua consapevolezza di partecipazione a un'associazione per delinquere ex art. 74 d.p.r. 309/1990 né l'eventuale ruolo in essa ricoperto;
c) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 62-bis C.P.), per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la presenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la loro concessione;
TE:
a) e b) erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b), c) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/1990), supportando detti motivi con le stesse argomentazioni di cui ai punti a) e b) del sopra indicato ricorso di BL;
DE CA :
a) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), lamentando l'omessa indicazione dei criteri adottati per la determinazione della pena irrogatagli;
CO :
a), b), c), d), e), f), g) erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 co. 1° lett. b), c) ed e) C.P.P.in relazione agli artt. 129,
191, 267 co. 3° 268 co. 3°, 271, 335 e 407 co. 3° stesso codice, 13 legge
203/1991, 14 e 15 Costituzione, 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo,), indicando le medesime argomentazioni di cui ai motivi da sub b) ad h) del sopra indicato ricorso di AU;
i) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 73 d.p.r. 309/1990), asserendo che, relativamente ai plurimi reati di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, di cui ai capi 11), 22), 34), 40) riguardo agli acquisti, e di cui, rispettivamente, ai capi 15)-17)-19), 23)-24)-26)-28)-29)-c)-d), 37)-39), - 12
-
41)-42)-43)-49)-50) riguardo alle cessioni, avrebbe dovuto procedersi all'assorbimento in un unico reato (nella specie in quattro diversi reati), essendo evidente, per i quantitativi e i momenti temporali delle rispettive condotte, che la cocaina acquistata dal CO era la stessa di quella da costui ceduta a terzi e rilevando che il diniego di tale motivo, prospettato in sede di appello, era stato illogicamente motivato (apprezzabile lasso di tempo intercorso tra le diverse condotte;
mancanza di supporto probatorio su quanto illustrato con l'atto di impugnazione, anche con riferimento alla facoltà di non rispondere, della quale si era avvalso l'imputato); j) erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b), c) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 604 e 605 stesso codice e
74 d.p.r. 309/1990), osservando, per le medesime ragioni di cui al motivo nel capo di imputazione;
Sm sub a) del ricorso dell'AGUGLIARO, che l'imputato era stato condannato per il reato associativo per un fatto diverso rispetto a quello contestatogli k) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/1990), in quanto illogicamente ed erroneamente era stata ritenuta la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere in questione, atteso che i rapporti illeciti tra gli americani e gli italiani non avevano assunto caratteristiche tali da concretizzare una realtà associativa unitaria, non c'era alcun patto di esclusiva delle cessioni di droga fatte al CO da detti fornitori, la base logistica di via Murat era di esclusiva pertinenza degli americani, per ciascuna fornitura il CO doveva procedere a nuovi accordi coni suddetti fornitori, dalle dichiarazioni di DE CA risultava che il
CO non era l'unico acquirente della droga proveniente dagli Stati Uniti, di guisa che non era giuridicamente configurabile, sulla scorta degli elementi probatori in atti - dettagliatamente elencati nell'atto di ricorso - la contestata associazione e l'eventuale partecipazione del CO alla medesima;
1) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 80 d.p.r. 309/1990), perché l'entità della cocaina, di cui ai capi 6 (kg. 5), 13 (diversi kg), 22 (kg. 5) e 26 (quantitativo corrispondente a 200 milioni di lire) dell'imputazione, acquistata e detenuta dal CO, non poteva configurare la contestata circostanza aggravante dell'ingente quantità non essendo idonea a influenzare il mercato della droga di Milano ed essendo mancante la motivazione relativa alla sua idoneità a soddisfare un numero elevato di tossicodipendenti per un periodo molto lungo, la cui presenza fa giuridicamente sussistere la circostanza aggravante in questione;
m) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 81 cpv., 133 e 62-bis C.P.), perchè erano 13 -
n) state denegate le richieste circostanze attenuanti generiche con motivazione illogica pur trattandosi di imputato non più giovane e che aveva ammesso l'attività di traffico di sostanze stupefacenti e non erano state adeguatamente indicate le ragioni che avevano indotto i giudici a determinare la pena irrogata, sia nella sua entità che negli aumenti disposti per la ritenuta continuazione;
o) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), in quanto, relativamente al capo 5) dell'imputazione il CO è stato condannato per un reato mai contestato e che si sarebbe verificato il 6 maggio 1996, mentre risulta che la cocaina in questione è stata sequestrata il 10 maggio 1996; p) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P.), perché, in relazione al reato di cui al capo 6) dell'imputazione l'imputato non solo è stata erroneamente ritenuta la circostanza aggravante della rilevante quantità, ma anche non è stata esclusa la stessa come invece fattosi con sentenza, passata in giudicato, emessa nei confronti del coimputato AD US, cosi come non è stato preso in considerazione il motivo di appello riguardante l'insussistenza della circostanza aggravante del numero delle persone;
q) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), rilevando che è stata ritenuta la responsabilità del CO per un reato mai contestato - capo 12) dell'imputazione - riferendosi l'accusa a tutta la cocaina immessa nell'appartamento di via Murat in data 24 giugno 1996, mentre, come risultante dalla requisitoria del p.m. recepita nella sentenza di primo grado, la stessa non era destinata al sunnominato imputato;
r) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. c) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 49 C.P.), osservando che, relativamente al reato di cui al capo 13) dell'imputazione, che non v'è stata mai alcuna condotta idonea a concretizzare la intenzione di cessione della cocaina, di cui si parla nella conversazione del 19 giugno 1996, di guisa che si è in presenza di una ipotesi di reato impossibile, per il quale, peraltro, è stata ritenuta senza alcuna motivazione la sussistenza della circostanza aggravante della rilevante quantità;
s) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P.), contestando che erroneamente non sono stati ritenuti assorbiti in un unico reato, con riferimento ai capi 15), 17) e 19) dell'imputazione, le condotte di acquisti di cocaina avvenuti il 25 e il 28 giugno 1996 con quelle di cessione della droga verificatesi nel successivo mese di luglio, in presenza del breve lasso di tempo intercorso tra dette operazioni e della medesima sostanza;
t) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), perché il reato di cui al capo 16) dell'imputazione è stato addebitato all'imputato in carenza di qualsivoglia elemento probatorio a suo carico;
14 -
u) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), in quanto, in relazione al reato di cui al capo 22) dell'imputazione, non v'è alcuna prova della consegna di cocaina al CO da parte del IC, nonostante il controllo, visivo e auditivo, cui era sottoposto l'odierno ricorrente e che illogicamente e immotivatamente è stata ritenuta la circostanza aggravante della rilevante quantità, nonostante dalle conversazioni intercettate risulta che i contestati cinque chilogrammi di stupefacente sarebbero stati consegnati in diversi momenti temporali e non in una unica soluzione;
v) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), riportandosi, relativamente ai reati di cui ai capi 23), 24), 26), 28) e 29) dell'imputazione e a quelli oggetto delle contestazioni suppletive, alle considerazioni effettuate con il motivo di gravame sub s);
w) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), lamentando la mancanza di motivazione in merito al reato di cui al capo 31) dell'imputazione, per il quale l'imputato aveva affermato che la droga consegnata a IA ed a LORENZINO per essere portata in Calabria era destinata al proprio uso personale;
x) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), riportandosi, relativamente ai reati di cui ai capi 37), 39), 41), 42), 43), 46), 47) e 49) dell'imputazione, alle considerazioni effettuate con il motivo di gravame sub s), e rilevando che la cocaina sequestratagli, di cui al capo di imputazione n. 50), era destinata al proprio uso personale;
y) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. c) ed e) C.P.P.), in quanto, relativamente al reato di detenzione di una pistola, la videoregistrazione era inutilizzabile non essendo assimilabile a una comunicazione la rappresentazione di un oggetto identificato dagli inquirenti come un'arma, mentre non v'era alcuna altra prova della sua detenzione, atteso che nessuna arma era stata ritrovata nel corso della perquisizione effettuata nei suoi confronti;
z) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), affermando che, in relazione al reato di cui al capo 44) dell'imputazione, non soltanto il contenuto delle intercettazioni, dettagliatamente esaminate, non costituiva prova del reato contestato, ma anche la sentenza impugnata era carente di motivazione in ordine alle censure sul punto avanzate dall'imputato con l'atto di appello;
aa) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), riportandosi, in tema di quantificazione della pena, alle considerazioni di cui al motivo di gravame sub n) e aggiungendo che illogicamente era stato determinato l'aumento per continuazione in misura uguale sia per gli episodi di acquisto di chilogrammi di sostanze stupefacenti che per quelli di cessione di pochi grammi;
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DI VA TO :
a) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) in relazione agli artt. 143, 178 lett. c)-179, 429 stesso codice, 24 e 111 Costituzione, 6 co. 3° lett. a)
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 14 co. 3° lett. a ed f) Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York), rilevando che, pur non conoscendo la lingua italiana, il decreto di rinvio a giudizio non gli era stato tradotto nella lingua, l'inglese, da lui parlata, con conseguente nullità assoluta di detto decreto e di tutti gli atti successivi allo stesso;
b) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P.), assumendo che gli elementi posti a sostegno della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 (acquisto, detenzione, trasporto e importazione di diversi chilogrammi di cocaina) non sussistevano, di guisa che da detto reato avrebbe dovuto essere assolto in applicazione dell'art. 129 C.P.P.;
EM:
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P.in relazione agli artt. 111 Costituzione e 2 co. 3° legge 742/1969 così come modificato dall'art. 240-bis disp. att. c.p.p.), rilevando che l'ordinanza dibattimentale 2.6.2000 del giudice di primo grado, ritualmente appellata insieme alla sentenza, era affetta da nullità, che si ripercuoteva su tutti gli atti successivi, in quanto la dichiarazione di urgenza del processo era stata emessa per una ragione la prossimità del trasferimento di uno dei membri del collegio non prevista dalla legge e non già per quella scadenza dei termini di custodia cautelare - evidenziata nel provvedimento;
b) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 266 e 271 stesso codice e 14, 15 e 111
Costituzione), denunciando che gli elementi probatori a carico dell'imputato derivati dalle videoregistrazioni effettuate negli appartamenti di via Murat., Via Paisiello e via Guerzoni in Milano erano inutilizzabili, supportando tale affermazioni con argomentazioni similari a quelle sub g) del ricorso dell' AU e lamentando la carenza di motivazione sul punto da parte del giudice del merito;
c) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), rilevando la mancanza di motivazione della sentenza gravata relativamente alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'audizione dell'audiocassetta dell'intercettazione del 6.10.1996, al fine di accertare l'erroneità della relativa trascrizione;
d) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P. in relazione agli artt. 73 e
74 d.p.r. 309/1990), asserendo, con dettagliata indicazione degli elementi in atti idonei a supportare quanto denunciato, che la corte territoriale aveva preso in considerazione, per ritenere provata la responsabilità dell'imputato - 16 -
i reati di cui agli artt. 73 e 74 legge stupefacenti, elementi di equivoca per interpretazione ovvero non dimostrativi della sua colpevolezza e di avere omesso di comparare la motivazione del provvedimento impugnato con la documentazione in atti in violazione dell'art. 546 co. 3° C.P.P.;
e) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P. in relazione all'art. 62- bis C.P.), perché il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche era stato motivato con il mero riferimento a quanto sul punto affermato dal giudice di primo grado;
IA :
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P.), asserendo di essere stato condannato nonostante le evidenti contraddizioni del contenuto sia delle intercettazioni ambientali che da quelle telefoniche;
FO ON :
a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b), ed e) C.P.P.), affermando, relativamente al reato di cui al саро di imputazione sub o), che le conversazioni intercettate poste a fondamento delle condotte illecite ivi descritte non sono state congruamente valutate dai giudici del merito anche in relazione a quanto visibile nella contemporanea videofilmatura, che non è prevista dall'art. 73 d.p.r. 309/1990 come reato la mera offerta di acquisto di sostanze stupefacenti e che l'interpretazione sul punto dei dati probatori effettuata dalla corte di merito risulta manifestamente illogica;
b) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), non risultando dalla sentenza impugnata alcuna motivazione in ordine al reato più grave, dei tre ritenuti di cui al capo o) dell'imputazione, sul quale effettuare gli aumenti per continuazione con conseguente immotivata irrogazione della relativa pena;
c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P.), asserendo che, relativamente al capo sub t) dell'imputazione, doveva applicarsi la circostanza attenuante della modica quantità, essendosi arbitrariamente collegata la consegna di un minimo quantitativo di cocaina al CO da parte dell'imputato alla proposta di intermediazione per la cessione di dieci chilogrammi della medesima sostanza in quanto detta disponibilità del FO non era stata dimostrata da alcun elemento probatorio;
d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P.), rilevando che, avendo i giudici del merito affermato che il FO "ha confessato l'addebito quanto meno nella forma dell'ausilio apprestato per fare pervenire la droga dal IO al Mimmo..", nella fattispecie era ipotizzabile il reato di favoreggiamento reale e non quello - 17 -
addebitato all'imputato e lamentando che la corte territoriale non aveva motivato sul punto nonostante la presenza di uno specifico motivo di appello;
e) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), perché, relativamente al reato associativo, gli elementi ritenuti comprovanti la responsabilità dell'imputato non poteva essere valutati come tali;
f) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), in quanto la sentenza impugnata aveva omesso ogni motivazione in merito alla denegata circostanza attenuante di cui all'art. 114 C.P. e ai criteri di determinazione della pena;
FO RE :
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/1990), asserendo che il contenuto delle intercettazioni ambientali non riveste alcuna valenza probatoria per affermare che l'imputato era partecipe dell'associazione per delinquere in questione, atteso che dalle stesse non emerge che egli aveva la consapevolezza dell'esistenza di un vincolo associativo tra il CO e gli altri sodali dell'organizzazione e che, in ogni caso, non poteva dirsi provato che gli acquisti di cocaina asseritamene accertati fossero continui e stabili, come tali sintomatici della sua partecipazione all'associazione; b) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), in quanto, non essendovi prova alcuna delle asserite comunanza di interessi tra il FO e gli altri sodali dell'associazione, era carente la motivazione in ordine alla sua partecipazione all'organizzazione illecita sulla scorta della sola circostanza riguardante il rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'esame dibattimentale;
c) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 133 C.P.), rilevando che, attesa la genericità della condotta attribuita all'imputato, avrebbe dovuto essergli inflitta una pena più contenuta;
IT :
a) violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. c) C.P.P. in relazione agli artt. 157 e 171 stesso codice), asserendo che la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare era affetto da nullità assoluta, essendo stata effettuata la notifica di tale atto in diverso domicilio, rispetto a quello eletto dall'imputato, pur se trovatesi nella medesima via: eccezione che era stata illegalmente respinta dal giudice del merito, atteso che aveva addossato, con l'affermare che non 18 -
era stato allegato all'atto di appello il “ presupposto di fatto posto a fondamento dell'eccezione..", all'imputato un onere probatorio non spettategli;
b) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. e) C.P.P.), osservando che la sentenza impugnata era carente di motivazione in ordine alla sua asserita responsabilità per quanto contestatogli, atteso che nelle dichiarazione dei due collaboratori indicati non si faceva cenno all'imputato e l'episodio riguardante le scatole, e non le borse come dettosi in sentenza, non poteva costituire elemento probatorio a suo carico al pari della sua parentela con uno dei coimputati;
IC :
a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 129 stesso codice), perché, anche in presenza del c.d. patteggiamento ex art. 599 co. 4° C.P.P., il giudice ha l'obbligo di esaminare la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 C.P.P. e di congruamente motivare sul punto, di guisa che, risultando la sentenza priva di motivazione relativamente ai reati di cui ai capi di imputazione 32), 36), 38) e 44) per i quali ictu oculi è evidente l'innocenza dell'imputato, la stessa andava annullata;
b) erronea applicazione e violazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) e c) C.P.P. in relazione all'art. 587 stesso codice), in quanto, in applicazione del principio estensivo ex art. 587 C.P.P., non era stata esclusa, così come fatto per i coimputati CO, AR e AS per i reati, per i primi due, di cui al capo 9) e, per il terzo, di cui al capo A) dell'imputazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 12.7.1991 n. 203 contestatagli per il reato sub capo 44) dell'imputazione; c) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 133 C.P.), per non avere la corte territoriale esercitato alcun controllo, in applicazione dei parametri di cui all'art. 133 C.P., sulla dosimetria della pena irrogatogli;
RO :
a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/1990), affermando che gli elementi probatori (risultati delle indagini di p.g., dichiarazioni rese da DE CA, testimonianza dell'ispettore Azioni) posti a giustificazione della sua ritenuta partecipazione all'associazione per delinquer in questione non avevano tale valenza giuridica, a tale fine dettagliatamente indicando i motivi posti a supporto di tale affermazione;
b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co.1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 73 d.p.r. 309/1990), in quanto la condotta 19 -
(attendere in macchina un amico che se ne era allontanato) realizzata dall'imputato non era tale da fare giuridicamente sussistere l'addebitatogli concorso nella detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;
c) vizio di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 114 C.P.), perché, in presenza di una condotta di minima pericolosità come quella addebitata all'imputato consistita soltanto nell'accompagnare i presunti sodali, non poteva essere denegata la richiesta circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 C.P.;
MB:
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P. in relazione agli arte. 581 lett. c) e 591 co. 1° lett. c) stesso codice), asserendo che la corte territoriale aveva illegittimamente dichiarato inammissibili per non specificità i motivi di appello relativi alle imputazioni di cui ai capi B) della contestazione suppletiva 26.11.1998 e Q) ed U) del decreto di rinvio a giudizio 19.2.1998, atteso che detti motivi, che in maniera specifica elencava, puntualmente e argomentatamente censuravano in maniera specifica la sentenza di primo grado relativamente alla sussistenza dei reati addebitati all'imputato;
L'imputato LL depositava memoria difensiva, con la quale argomentatamene e dettagliatamente contrastava quanto esposto nel ricorso proposto nei suoi confronti dal procuratore generale, chiedendone l'inammissibilità.
L'imputato CO inviava a questa Corte una lettera, nella evidenziava che, pur avendo ammesso gli addebiti, gli era stata inflitta una pena elevata anche in considerazione dello sproporzionato aumento dieci anni - apportato
-pm.com alla pena base per la ritenuta continuazione.
Il difensore di EM depositava memoria difensiva, con la quale illustrava con ulteriori argomentazioni i motivi posti a sostegno del proposto gravame
Nelle more dell'odierna udienza il ricorrente RO trasmetteva rituale rinuncia al proposto ricorso.
Infine i ricorrenti AU e CO deducevano l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 266 C.P.P., in quanto confliggente con l'art. 14 Costituzione, qualora interpretato come norma che consente l'accesso ai luoghi di privata dimora al fine di collocarvi microspie finalizzate alla intercettazione ambientale.
3. I ricorsi del p.g. nei confronti di LL e MB e quelli di AU, BL, TE, DE CA, DI VA TO, - 20
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LA, FO ON, FO RE, IT, RO e MB sono inammissibili.
Quelli di LO e EM sono infondati.
I gravami proposti da LO e IC risultano meritevoli di accoglimento nei limiti che si diranno.
La dedotta questione di legittimità costituzionale risulta irrilevante.
3.a. Per quanto riguarda il ricorrente RO l'avvenuta rinuncia alla impugnazione proposta comporta, ai sensi dell'art. 591 co. 1° lett. d), che la medesima sia dichiarata inammissibile.
3.b. Relativamente, poi, agli imputati AU, DE CA, DI VA TO e IA, i quali avevano, previa rinuncia a tutti gli/ altri motivi di appello, patteggiato ex art. 599 co. 4° c.p.p sulla determinazione dell'entità della pena, le rispettive doglianze risultano inammissibili, atteso che questa Corte ha costantemente affermato ( per tutte, Sez. IV. 12.4.2000, Mezni, rv.
n. 216.773) che, nella ipotesi in cui le parti, nel giudizio di appello, abbiano dichiarato di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente hanno proposto al giudice nella misura patteggiata, nel ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di appello non può essere riproposta una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si era rinunciato, così come non può essere oggetto di ricorso ogni questione relativa alla pena ovvero alla sua entità così come applicata dal giudice in conformità a quanto concordato tra le parti.
In particolare è opportuno chiarire, riguardo alle questioni, rinunciate in appello, riguardanti ipotesi di nullità rilevabili di ufficio e di inutilizzabilità di elementi di prova, che il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle stesse, atteso che i motivi con i quali erano state dedotte non possono più formare oggetto della sua pronuncia, trattandosi di questioni non più devolutegli, a norma del primo comma dell'art. 597 C.P.P.("..l'appello attribuisce al giudice... la cognizione... limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti..") avendovi la parte interessata espressamente rinunciato.
Riguardo, poi, alla rilevabilità di ufficio della suddetta tipologia di questioni in ogni stato e grado del procedimento la Corte ha di recente precisato (cfr., Sez. I, 15.2.2001 (c.c. 24.10.2000), Fendoni, rv. n. 218.115; Sez. VII, 15.11.2001 (c.c.
17.10.2001), PU, Diritto e Giustizia, 2001, n.44, pag. 28; Sez.II, 17.1.2002
(ud. 7.11.2001), Malinconico e altri, ordinanza n. 1082) che le relative regole devono essere inserite nel complessivo sistema processuale vigente dove, nell'ambito di alcuni istituti, come quello in esame, il potere dispositivo delle parti 21
ha un valore particolarmente pregnante, tanto da dovere rivestire forme particolari di garanzia.
A tal proposito, non è irrilevante considerare che l'art. 599 co. 4° C.P.P. rinvia, per disciplinare le forme di manifestazione di volontà della rinuncia ai motivi di appello all'art. 589 C.P.P., vale a dire alle norme sulla rinuncia all'impugnazione, quasi a volere sottolineare, con il rinvio alle forme, una equiparazione degli effetti. Conseguenze che, proprio per la rinuncia all'impugnazione, sono pacificamente quelle di precludere al giudice dell'impugnazione ogni attività comunque delibativi di qualsiasi questione a lui devoluta o rilevabile d'ufficio.
E' vero che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte ( sent. n.1/2000 del 28.6.2000 (ud. 19.1.2000), Tuzzolino, rv. n. 216.239), la preclusione non significa ancora giudicato, ai fini delle rilevabilità di questioni ex officio, ma tale affermazione, esatta in linea generale, deve essere rapportata alla peculiarità dell'istituto processuale in esame.
Deve, allora, osservarsi che l'imputato rinunciando ai motivi di appello e riproponendo, poi, davanti al giudice di legittimità questioni oggetto dei motivi rinunciati, ma rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, otterrebbe il risultato di assicurarsi un beneficio in merito alla quantificazione della pena senza perdere la possibilità di riproporre le questioni rinunciate in sede di legittimità, saltando in tal modo un grado di giudizio e sottraendo alla valutazione del giudice di appello le questioni riproposte in cassazione, non consentendo sulle medesime l'esplicarsi del normale contraddittorio tra le parti processuali, che si sarebbe esplicato nel giudizio di appello, e facendo venire meno la ratio dell'economia processuale sottesa all'istituto previsto nell'art. 599 co. 4° C.P.P.
In altri termini, se l'imputato potesse riproporre con il ricorso per cassazione questioni, sia pure rilevabili d'ufficio, sollevate con i motivi di appello rinunciati, conseguirebbe l'effetto, incompatibile con l'irrevocabilità e immodificabilità del consenso prestato (Cass., 8.4.1992, Corvino, Cass. pen. 1994, 97: la eventuale revoca della rinuncia è giuridicamente irrilevante, essendo la rinuncia atto negoziale produttivo dell'effetto di estinzione del gravame una volta pervenuto al giudice competente), di rimettere in discussione l'accordo già raggiunto, che, per di più, potrebbe essere consistito non nella mera rinuncia ai motivi di appello da esso proposti, ma anche nella contestuale rinuncia del p.m. ai propri motivi di appello, che, altrimenti opinandosi, non potrebbero più essere riproposti in sede di legittimità, così unilateralmente incidendosi su posizioni processuali altrui e vanificando la parità processuali tra le opposte parti.
Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte ( sent. 23.5.1997(ud. 26.3.1997), Attinà, rv. n. 207,640) le preclusioni processuali, tra le quali rientra l'istituto di cui al quarto comma del'art. 599 C.P.P., tendono a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni preparatorie alla decisione finale, senza che le stesse, nell'ambito di un processo che non si - 22 -
esaurisca per il permanere di altre questioni sub sudice, possano essere indefinitamente riproposte.
Conclusivamente deve, pertanto, precisarsi che la Corte di cassazione decide anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento al di fuori di quelle proposte con i motivi del ricorso, ma non nel senso che debba decidere comunque su dette questioni allorquando esse siano state oggetto di motivi rinunciati e riproposti, nonostante la rinuncia, in sede di legittimità, dal momento che, nel nuovo sistema processuale avente i caratteri del sistema accusatorio (art. 2 legge-delega 16.2.1987 n. 81), il citato art. 599 co. 4° conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile sull'ambito di cognizione del giudice di legittimità.
3.c. Relativamente ai ricorsi proposti dagli altri ricorrenti e giudicati inammissibili la Corte rileva che quelli del p.g. nei confronti di LL e MB, di BL (motivo sub “a” ), di TE (motivo sub "a"), FO ON
(motivi sub “a”, “c”, “d” ed “e”), di FO RE (motivi sub “a” e “b”), di
IT (motivo sub “b”) prospettano critiche alla sentenza impugnata che si risolvono in censure in fatto, atteso che i sunnominati ricorrenti mirano a ottenere una valutazione degli elementi probatori in atti diversa da quella effettuata
-con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logico-giuridici o da errori di diritto - dai giudici del merito, così richiedendo in sede di legittimità un giudizio sul fatto, non previsto dalla legge (art.606 ult. co. C.P.P.) come motivo per ricorrere per cassazione.
Infatti, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile come risultante dalla sentenza gravata - con il senso comune e con i
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limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Riguardo, poi, agli altri motivi dei suddetti ricorrenti, risultano generici quelli di BL (motivo sub “b” e “c”) e TE (motivo sub “b”) e FO ON (motivo sub “b”ed “f”) e FO RE (motivo sub “c”), in quanto le relative censure si limitano a contestare con argomentazioni astratte le rispettive decisioni dei giudici del merito, non tenendo conto, per farne oggetto di dettagliate censure, quanto sui rispettivi punti messi in discussione è stato affermato nella sentenza impugnata.
Risultano, inoltre, manifestamente infondate le critiche rivolte al provvedimento gravato da:
IT (motivo sub "a"), dal momento che la notifica dell'avviso della data di celebrazione dell'udienza preliminare è stata effettuata nel domicilio, dichiarato e - 23
non già eletto, dall'imputato come accertato dal giudice del merito e non probatoriamente contestato dall'odierno ricorrente - di guisa che a nulla rileva che l'atto non gli sia stata notificato a mani ", essendo rituale, a norma dell'art. 157 co. 1° C.P.P., la notifica effettuata a persona abitante in detto luogo e portante lo stesso cognome dell'imputato.
Sul punto va precisato che, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, la motivazione della corte territoriale non ha inteso, con la locuzione relativa alla mancata allegazione all'atto di appello “del presupposto di fatto posto a fondamento dell'eccezione..", porre a carico dell'imputato un onere probatorio inerente la documentazione della notifica, ma soltanto rilevare, legittimamente, che, in presenza di una dichiarazione di domicilio documentata in atti, la relativa contestazione doveva essere documentalmente e non solo labilmente effettuata, attesa l'esistenza di una specifica prova su detta dichiarazione;
MB, in quanto la corte territoriale ha, con riferimento a concrete circostanze desunte dall'atto di appello, puntualmente dimostrato (pag. 140 della sentenza gravata) che i motivi di impugnazione relativi ai reati sub capo B) della contestazione suppletiva e sub capi Q) e U) dell'imputazione erano non specifici,/ siccome carenti di qualsivoglia riferimento ai rispettivi reati e alle relative valutazioni fatte dal giudice di primo grado, di guisa che legittimamente ne è stata dichiarata l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli arte. 581 lett. c) e 591 co. 1° lett. c) C.P.P.
In proposito è opportuno chiarire che, contrariamente all'avviso del ricorrente, questa Corte ha più volte affermato (Sez. II, 26.6.1992, Petrosillo, Cass. pen. 1994, 87, 57; Sez. V, 19.1.1995, Pescante, Cass. penò. 1996, 3038, 1698) che l'impugnazione per relationem è inammissibile, perchè priva del requisito della specificità, non potendo essere trasferiti sic et sempliciter le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, posti a sostegno dell'impugnazione riguardante un capo del provvedimento gravato, a supporto di quella concernente altro capo dello stesso provvedimento, sia pure all'interno di un unico atto di impugnazione.
3.d. Passando all'esame dei ricorsi di LO e EM, la Corte rileva che il motivo, prospettato da entrambi i ricorrenti (rispettivamente oggetto delle censure sub a) per il primo e sub b) per il secondo), riguardante l'inutilizzabilità delle video-registrazioni effettuate all'interno delle abitazioni indicate in precedenza è infondato.
Invero, come già precisato da questa Corte (Sez. VI, 5.2.1998 (c.c. 13.11.1997), RE LO, sent. n. 4434; Sez. VI, 21.1.1998 (c.c. 10.11.1997), RE MA, sent. n. 4397) all'interno dello stesso processo, decidendo in sede de libertate, i risultati delle intercettazioni effettuate con videocamera all'interno di abitazione privata sono utilizzabili ex artt. 266-271 C.P.P. nella parte in cui attengono a dati oggetto di comunicazioni, comprendendo tale locuzione non soltanto - 24 -
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l'esposizione del proprio pensiero mediante l'uso di linguaggio, quale è la conversazione, ma nella accezione di comunicazione con altri anche mediante linguaggio non convenzionale, quale è quello gestuale. Infatti il vigente codice di rito (art. 266 co. 2°) autorizza l'intercettazione delle comunicazioni tra presenti e non delle sole conversazioni tra presenti, mentre non regola, con conseguente inutilizzabilità processuale, ogni altra captazione di immagini non avente natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto a un altro.
La regolamentazione delle intercettazione delle comunicazioni tra presenti, anche effettuata mediante videoregistrazione, nei limiti sopra indicati, non contrasta, pertanto, né con gli artt. 14 e 15 della Costituzione, né con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, prevedendo dette norme che i diritti all'inviolabilità del domicilio e alla segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitati, per atto motivato dell'autorità giudiziaria, secondo quanto dettato dalle predette norme della Costituzione, e in quanto dirette alla salvaguardia e alla difesa della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, del benessere economico del paese, dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della morale o della salute ovvero dei diritti e delle libertà altrui, secondo la citata disposizione della Convenzione.
Ne discende che le disposizioni costituzionali e patrizie succitate, autorizzando nei limiti suddetti la violazione dei diritti all'inviolabilità del domicilio e alla segretezza delle comunicazioni, non vengono neppure violate dalle modalità esecutive delle intercettazione ambientali dal momento che il carattere "naturale" delle loro esecuzione si esplica necessariamente con l'uso di microtrasmettitori collocati all'interno dell'appartamento, trattandosi di tecnologia normalmente usata e indispensabile per la captazione e la registrazione del contenuto di comunicazioni in senso lato ovvero di mere conversazioni inerenti all'accertamento di reati: modalità di intercettazione che, in presenza di un provvedimento legittimo per l'esecuzione della captazione di comunicazioni, non costituiscono, di per se sole, una intrusione arbitraria nel domicilio privato. Infine l'ulteriore doglianza avanzata dal solo EM e connessa con la tematica sopra esaminata risulta inammissibile in quanto del tutto generica, atteso che il ricorrente non ha indicato in maniera specifica quali sarebbero state le captazioni visive, inutilizzabili siccome illegittimamente secondo la distinzione sopral
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evidenziata acquisite, in ordine alle quali si lamenta una carenza motivazionale
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da parte della corte territoriale.
3.d.1. In merito, poi, alla censura avanzata dal EM per l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado in data 2.6.200, con la quale era stata dichiarata l'urgenza del processo, dal testo della sentenza impugnata (pag. 54) risulta che l'urgenza era stata determinata, a norma dell'art. 240-bis co. 1° disp. att. c.p.p., dalla prossimità di scadenza dei termini di custodia cautelare, di certa verificazione a - 25 -
cagione del disposto trasferimento di uno dei membri del collegio, la cui sostituzione avrebbe comportato la rinnovazione del dibattimento e, quindi, la scadenza di detti termini, e non già a causa di detto trasferimento che rappresentava, invece, il solo presupposto di fatto da cui sarebbe necessariamente scaturita la causa impositiva della declaratoria di urgenza. Conseguentemente la contestazione in merito alla "vera" causa della dichiarazione di urgenza si risolve in una censura in fatto, inammissibile in questa sede di legittimità, di guisa che il motivo di gravame sul punto risulta non ammissibile.
E ciò a prescindere dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 240-bis co. 3° disp. att. c.p.p., l'ordinanza dichiarativa dell'urgenza del processo non è impugnabile, come esplicitamente previsto in detta norma.
Manifestamente infondata, siccome generica, è la doglianza riguardante la omessa motivazione in ordine al diniego della riapertura dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'audizione della cassetta contenente l'intercettazione ambientale del 6.10.1996.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che detta lagnanza non risulta dal testo dell'impugnata sentenza essere stata oggetto dell'appello dell'imputato, questa Corte ha statuito (SS.UU., 21.9.2000, Primavera, rv n. 216.669) che, in tema di intercettazioni, una volta concluso il subprocedimento di ascolto, selezione e acquisizione delle conversazioni e delle conseguenti operazioni di trascrizione, non è consentito chiedere un nuovo ascolto delle conversazioni, salvo eccezionali ipotesi, la cui presenza peraltro, non sono state né indicate né specificate dall'odierno ricorrente, il quale si è limitato alla mera contestazione della paternità delle affermazioni contenute nella audiocassetta.
Basato su motivi in fatto e manifestamente infondato è il motivo sub d), atteso che, per il primo aspetto, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente mirano a ottenere una valutazione degli elementi probatori diversa da quella logicamente e argomentatamente effettuata dalla corte territoriale, così richiedendo un giudizio sul fatto non invocabile davanti alla Corte di cassazione;
mentre, sotto il secondo profilo, dalla stessa motivazione della sentenza gravata emerge che i giudici del merito hanno tenuto in considerazione, in quanto le hanno confutate con argomenti contrari, le prospettazioni difensive dell'imputato, così ottemperando a disposto dal'art. 546 C.P.P.
Parimenti risulta infondato il motivo sub e), perché legittimamente il giudice di secondo grado, nel denegare all'imputato le invocate circostanze attenuanti generiche e in presenza di doglianze sul punto generiche o ripetitive di quelle prospettate nel giudizio di primo grado, ha fatto riferimento a quanto sul punto risultante dalla sentenza di primo grado, dal momento che, nel caso di decisione - 26 .
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conforme, i contenuti delle sentenze di primo grado e di appello sono tra di loro integrabili.
3.d.2.Le rimanenti critiche dedotte dal LO sono inammissibili siccome generiche e basate su motivi in fatto.
Sotto il primo aspetto il ricorrente con il motivo sub c) si è limitato ad asserire che le circostanze attenuanti generiche gli sono state inopinatamente" denegate, non sorreggendo tale affermazione con alcuna argomentazione, né prendendo in considerazione la motivazione effettuata sul punto dai giudici del merito.
Per il secondo profilo è appena il caso di ribadire che, sub specie di vizio di motivazione, in sede di legittimità non è consentito, come invece preteso dal ricorrente con il motivo sub b), prospettare, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti agli atti, una ricostruzione del fatto di reato diversa, seppure plausibile, da quella effettuata dai giudici del merito con corretto uso della logica giuridica, non essendo opponibile a una logica valutazione effettuata dal giudice degli atti sottoposti al suo esame il ritenere che i medesimi si prestavano a una differente lettura o interpretazione munite di eguale crisma di logicità.
4. e. Passando all'esame del ricorso del CO, si rimanda, per quanto concerne i motivi sub c) ed f) in tema di intercettazioni visive e di introduzione di microspie in luoghi di privata dimora, a quanto la Corte ha precisato nell'esaminare il gravame proposto dal EM, trattandosi di censure di identico contenuto giuridico.
Le doglianze svolte con i motivi sub a) e b), che prospettano l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali derivante da diversi profili di illegittimità dei relativi provvedimenti autorizzativi, risultano infondate. Infatti è consentito al g.i.p. di motivare il proprio provvedimento di autorizzazione facendo riferimento alla richiesta avanzata dal p.m., sempre che sia avvenuto il deposito dei relativi atti, di cui al quarto comma dell'art. 268 C.P.P. adempimento nella fattispecie in esame non contestato dal ricorrente
- chepone la difesa, con l'esame congiunto della richiesta del p.m. e del decreto del g.i.p., nella possibilità di esercitare le facoltà spettategli, essendo in tale maniera possibile il controllo dell'iter logico e argomentativo seguito dal g.i.p. per giustificare il provvedimento emesso.
Per le stesse ragioni sopra evidenziate è legittimo il richiamo, effettuato dal g.i.p. nell'autorizzare la proroga delle già disposte intercettazioni, sia a precedenti provvedimenti di proroga che alle ulteriori richieste del p.m. e alla relativa nota della polizia giudiziaria, atteso che anche in tali ipotesi la difesa - 27 -
può esercitare la facoltà di controllo delle ragioni giustificative del decreto del g.i.p.
Riguardo, poi, al contenuto dei decreti autorizzativi delle intercettazioni va chiarito che la relativa motivazione deve soltanto dare conto della presenza di sufficienti (non già gravi) indizi di reato che dimostrino la necessità ( e non l'indispensabilità) di fare ricorso a tale mezzo di ricerca della prova, di guisa che ogni doglianza inerente alla valutazione fatta dal giudice nei suoi provvedimenti della predetta qualificazione data ai rispettivi elementi di fatto si risolve in critica fattuale inammissibile, in quanto tale, in sede di legittimità.
Relativamente, poi, all'asserita tardività del decreto di proroga delle intercettazioni emesso il 19.9.1996 a prescindere dall'ovvia considerazione che i detti provvedimenti si legano l'un l'altro in una logica ed ininterrotta successione cronologica in quanto concessi con decorrenza dal giorno di scadenza del precedente periodo di intercettazione autorizzato, al di là di possibili erronee indicazioni di date la censura risulta a un tempo manifestamente infondata e generica, in quanto l'eventuale inutilizzabilità riguarderebbe soltanto il contenuto delle intercettazioni effettuate tra il 21 e il
24 settembre 1996 (il ricorrente ha, infatti, rilevato che il decreto di proroga ha una decorrenza dal 24 settembre 1996, mentre la precedente intercettazione scadeva il precedente 21 settembre) e non già di quelle successive a detta seconda data e perché il ricorrente non specifica la natura del contenuto delle intercettazioni, asseritamene illegittime perché non prorogate le relative operazioni, effettuate tra il 21 e il 24 settembre 1996 e l'eventuale utilizzazione che ne sarebbe stata fatta nei suoi confronti nella motivazione della sentenza impugnata.
Manifestamente infondato è il motivo sub d), atteso che il p.m. ha indicato le ragioni, sia logistiche che inerenti alle attrezzature impiegate per l'esecuzione delle intercettazioni, che hanno giustificato l'impiego di apparecchiature diverse da quelle allocate preso l'ufficio della procura, di guisa che, essendo sufficiente per la legittimità del relativo decreto che il p.m. indichi i motivi per i quali autorizza detto impiego, detta motivazione non può essere qualificata, come fatto dal ricorrente, soltanto apparente.
Prive di pregio risultano le censure di cui al motivo sub e). Innanzitutto va precisato che detta doglianza, non risultando dalla sentenza impugnata essere stata sottoposta al giudice di secondo grado con specifico motivo di impugnazione, viene proposta per la prima volta in questa sede, di guisa che deve essere esaminata sotto il profilo della sussistenza di una nullità assoluta ovvero di una ipotesi di inutilizzabilità: vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado. - 28
Or bene, la disponibilità da parte del perito, incaricato di trascrivere il contenuto delle audio-cassette delle intercettazioni, dei brogliacci delle medesime redatti dalla polizia giudiziaria ex art. 268 C.P.P. (che non avrebbero dovuto essere allegati al fascicolo per il dibattimento) e il suo eventuale sviamento nell'espletamento dell'incarico derivato dalla loro conoscenza, non è causa di nullità delle trascrizioni, sia perché nessuna norma del vigente codice di rito, il cui art. 177 ha riaffermato il principio della tassatività delle nullità, la prevede, sia perché l'art. 268 co. 7°, rimandando alle forme, modi e garanzie previste per l'espletamento delle perizie, fa riferimento, per l'insorgenza di una eventuale nullità ex art. 178 lett. c), all'osservanza delle garanzie riguardanti il diritto di difesa (avviso delle date dell'incarico peritale e dell'inizio delle relative operazioni, facoltà di nomina di consulenti, di partecipazione all'attività peritale e di eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni) e non alle modalità di espletamento da parte del perito dell'incarico demandatogli. Egualmente non è rilevabile nella specie alcuna causa di inutilizzabilità delle trascrizioni.
Infatti l'art. 271, norma di carattere generale in tema di utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, dispone che i risultati delle stesse non possono essere utilizzate, per quanto concerne la fattispecie in esame, soltanto nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 268 co. 1° e 3° C.P.P., non facendosi alcun cenno al settimo comma di detto articolo.
Inoltre, per giurisprudenza di questa Corte (Sez. VI, 17.10.2000, Cordone, Rivista dir. proc. pen. 2002, 304), non si verifica alcuna violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, allorquando il perito abbia preso visione di atti non inseribili nel fascicolo per il dibattimento.
Il motivo sub g) è manifestamente infondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato (tra le tante, SS.UU., 21.6.2000, Tammaro, rv. n. 216.248) che l'omessa o ritardata annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 C.P.P., con l'indicazione della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta a indagini ..contestualmente ovvero dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito..>>, non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento della effettiva iscrizione nel registro, poiché in tale ipotesi il termini di durata massima delle indagini preliminari, di cui all'art. 407 C.P.P., ricorre per l'indagato dalla data in cui il nome dell'indagato è effettivamente iscritto nel suddetto registro.
L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nella esclusiva valutazione discrezionale del p.m. ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, di guisa che il ritardo o l'omissione della medesima non è soggetta ad alcuna sanzione processuale, ferma restando la - 29
configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico ministero negligente.
Risultano inammissibili, in quanto fondati su censure di mero fatto, come tali non sottoponibili al controllo del giudice di legittimità per le ragioni più volte sopra indicate, i motivi sub k), l), m), n), q), r), t), u), w), y), z) e aa) per la parte in fatto, con i quali si censura la valutazione degli elementi probatori effettuata dalla corte di merito.
Parimenti inammissibili, siccome manifestamente infondati, in punto di fatto o rispettivamente in punto di diritto, sono i motivi: sub j), dal momento che per aversi mutamento del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello oggetto della contestazione occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, di guisa che la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia potuto in concreto difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; tale radicale trasformazione non si verifica, allorquando - come nella specie che ci la data di inizio dell'attività di una associazione peroccupa
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delinquere, ferma restando quella della sua cessazione, sia stata accertata nel dibattimento come avvenuta in epoca successiva a quella della contestazione, nella quale rientra la condotta attribuita all'imputato, che pertanto ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa;
asub o), in quanto il reato, di cui al capo 5) dell'imputazione prescindere dal rilievo che il motivo in esame non è stato prospettato al giudice di secondo grado risulta ritualmente contestato
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all'imputato e ritenuto in sentenza, come accertato in data 10.5.1996, riferendosi l'unico illecito a diversi comportamenti concorsuali attribuiti ai vari concorrenti nel medesimo reato, chiarendo soltanto la motivazione le differenti, nel tempo, condotte realizzate da ciascun correo pur sempre riferentesi al medesimo elemento materiale dell'unico reato con specifico riferimento, nell'indicazione della data dell'accertamento, al giorno del sequestro della cocaina, di guisa che l'imputato è stato condannato proprio per il comportamento contestatogli e per il quale ha potuto congruamente apprestare la propria difesa;
sub p), perché, anche a non considerare che la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 co. 2° d.p.r. 309/1990 (c.d. ingente quantità) è congruamente motivata dai giudici del merito di -- 30
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tal che la contestazione sul punto impinge il fatto, la mera asserzione, peraltro non ricavabile dal testo della sentenza impugnata, che detta circostanza è stata esclusa per il correo MADONNA, giudicato separatamente, non comporta necessariamente la sua applicazione all'odierno ricorrente, in presenza di una affermazione meramente generica, dal momento che il ricorrente, oltre al rilievo che detta evenienza non ha alcun riferimento probatorio nel provvedimento gravato, non indica le ragioni, se soggettive o oggettive, di detta esclusione;
sub aa), relativamente al suo contenuto diverso da quello identico al motivo sub n), rientrando nella discrezionalità del giudice, sempre che, come nella specie, risulti giustificata, la determinazione dell'entità di pena da apportare in aumento a quella base per ciascuno dei reati unificati per continuazione, ritenendosi, peraltro, criterio ragionevole una quantificazione della stessa prossima ai minimi edittali per reati, riguardanti sempre la violazione della stessa norma, pur se per alcuni di essi sia stata ritenuta la forma aggravata.
Meritevoli di accoglimento sono, invece, i motivi sub i), s), v) e x), in quanto la motivazione sul punto della sentenza impugnata è manifestamente illogica. La corte territoriale ha respinto la richiesta riguardante l'assorbimento di diversi reati ex art. 73 d.p.r. 309/1990 - dettagliatamente indicati in ricorso, attese le concomitanze temporali delle condotte contestate all'imputato e l'identità dello stupefacente oggetto delle varie imputazioni, in sole quattro ipotesi di reato - affermando che tra gli episodi di acquisto e quelli di cessione della cocaina da parte del CO era intercorso un apprezzabile lasso di tempo, di guisa che, stante l'attività concernente il traffico di droga svolta costantemente e prevalentemente dall'imputato, era possibile che in tale lasso di tempo egli avesse smerciato lo stupefacente precedentemente acquistato e se ne fosse a sua volta procurato dell'altro; e rilevando che la tesi prospettata dalla difesa era sprovvista di supporto probatorio in quanto l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Riguardo alla prima affermazione la Corte rileva che dagli elementi probatori utilizzati dalla corte territoriale per la decisione adottata, diffusamente elencati
e valutati dai giudici del merito nell'esame di ciascuno dei reati presi in considerazione, non emergono elementi indiziari tali da provare che l'imputato avesse effettuato acquisti di sostanze stupefacenti da fornitori diversi da quelli identificati tramite le intercettazioni e gli appostamenti della polizia giudiziaria né che la cocaina ceduta a terzi avesse altra provenienza, di guisa che le affermazioni sul punto fatte dai giudici del merito appaiono apodittiche e mero frutto di illazioni, di guisa che la relativa motivazione risulta manifestamente illogica oltre che carente. - 31 -
Relativamente, poi, alla seconda asserzione è appena il caso di rilevare che il comportamento processuale dell'imputato, che nella specie in esame si è concretizzato nella facoltà di non rispondere riconosciuta al medesimo dal vigente ordinamento processual-penale come diretta modalità di esercizio del diritto di difesa, non può costituire elemento indiziario finalizzato alla prova della sussistenza di un reato, perché l'ordinamento, riconoscendo (art. 64 co. 3° C.P.P.) all'imputato l'esercizio del diritto al silenzio, pone un divieto di trarre da tale legittimo comportamento processuale qualsiasi conseguenza negativa a chi lo ha esercitato.
Ne discende che, anche sotto tale profilo, sussiste il denunciato vizio di motivazione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti del CO limitatamente al punto della decisione riguardante la viziata motivazione riguardante la richiesta di assorbimento dei reati di cui ai capi di imputazione nn. 17, 15, 19 in quello sub 11, di quelli di cui ai nn. 23, 24, 26, 28, 29, e alle lett. C e D in quello sub
22, di quelli di cui ai nn. 37 e 39 in quello sub 34, di quelli di cui ai nn. 41, 42, 43, 49
e 50 in quello sub 40 con rinvio ad altra sezione della stessa corte di appello, che provvederà a nuovo giudizio sul punto, attenendosi per la relativa motivazione ai principi di diritto sopra enunciati.
4.b. I motivi sub a) e c) del gravame di IC vanno dichiarati inammissibili, dal momento che, avendo egli rinunciato ex art. 599 co. 4° C.P.P. a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello riguardante l'entità della pena, relativamente al primo degli indicati motivi, non può sottoporre al giudice di legittimità doglianze riguardanti la sussistenza e la valutazione degli elementi di prova a suo carico per i reati ascrittigli effettuata dai giudici del merito per inferirne la non punibilità ex art. 129 C.P.P., atteso che la presenza di cause di non punibilità deve risultare, in presenza di un patteggiamento in appello, ictu oculi dal testo della utenza impugnata e non già da un apprezzamento della motivazione sul punto acquisita agli atti;
mentre, riguardo al secondo motivo, la condivisione da parte del giudice di appello della determinazione della pena concordata dalle parti è sintomatica di un suo positivo giudizio in ordine alla sua congruità, di tal che non è necessario che il decidente faccia riferimento ai parametri di cui all'art. 133 C.P. per la sua dosimetria.
Va accolto, invece, il motivo sub b), perché la corte territoriale, nell'escludere peril reato sub n. 9) - e quello, identico, sub D) - la circostanza aggravante di cui all'art. 73 co. 6° d.p.r., in quanto insussistente, nei confronti del coimputato CO e, per l'effetto estensivo, per altri due coimputati (AR e AS, non appellanti sul punto) ha omesso, in violazione dell'art. 587 C.P.P., di provvedere in eguale maniera nei riguardi del IC.
Invero, l'effetto estensivo, di cui all'art. 587 C.P.P., assicura la par condicio dagli imputati che, concorrendo nel medesimo reato, si trovano in situazioni identiche ed è volto a impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disuguaglianza e di contraddittorietà di giudicati. - 32 -
Conseguentemente, allorquando il giudice ha escluso per motivi oggettivi, come avvenuto nella fattispecie che ci occupa, una circostanza aggravante per uno dei coimputati nello stesso reato, deve estenderne l'effetto anche nei confronti del coimputato che sul punto non abbia proposto impugnazione. Pertanto, avendo omesso la corte territoriale di escludere la suddetta circostanza aggravante anche nei confronti dell'odierno ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della stessa corte di appello, che provvederà ad adeguarsi a quanto sopra enunciato con conseguente rideterminazione della pena irrogata al IC.
5. Riguardo al motivo di ricorso del p.g. nei confronti dello IN la Corte rileva che l'omessa indicazione nel dispositivo della statuizione riguardante l'applicazione delle attenuanti generiche, la cui concessione chiaramente risulta non solo dalla motivazione della sentenza ma anche dalla entità, ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, della pena indicata in dispositivo non costituisce il dedotto vizio di violazione di legge, ma soltanto un errore materiale correggibile da parte del giudice dell'impugnazione.
Infatti, come già decisosi per una situazione similare (Cass. Sez. VI, 14.3.1995
(c.c.1.2.1995), p.g. in proc. Gianoncelli, rv. n. 200.745), dovendosi intendere per errore materiale la divergenza tra la decisione del giudice e la sua manifestazione esterna, va precisato che la mera omissione nel dispositivo della sentenza della sola dizione relativa alla concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche decisione, peraltro, emergente, in conformità a quanto risultante dalla motivazione della sentenza, dal testo stesso del dispositivo che riporta la riduzione, rispetto a quella irrogata in primo grado, della pena nella misura di un terzo - non concretizza un vizio comportante la nullità della sentenza, bensì un mero errore materiale rimediabile, come meglio si specificherà in dispositivo, da parte del giudice dell'impugnazione con la procedura di correzione dell'errore materiale, di guisa che la impugnazione proposta dal p.g. nei confronti di IN deve qualificarsi giuridicamente come richiesta di correzione ex art. 130 C.P.P.
6. La questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 266 C.P.P., siccome contrastante con gli artt. 14 e 15 Costituzione, dedotta da AU e CO è irrilevante.
Infatti, rispetto al primo ricorrente, la dichiarata inammissibilità del motivo di ricorso sul quale avrebbe potuto incidere rende manifestamente irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Mentre, riguardo all'altro ricorrente, la stessa è parimenti irrilevante, atteso che la suddetta norma regolamenta le forme del provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti in luoghi di privata dimora e non le - 33 -
modalità esecutive di dette operazioni, di guisa che, avendo la dedotta questione di costituzionalità come oggetto dette modalità e non quanto disposto dall'art. 266 co. 2° C.P.P., è palese la sua mancanza di positiva incidenza per gli effetti perseguiti dall'interessato.
7. In conseguenza di quanto sopra deciso, tutti i ricorrenti, ad eccezione del p.g., di CO e IC, vanno condannati al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali e, inoltre, quelli i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, sempre ad eccezione del p.g., al versamento per ciascuno di una sanzione pecuniaria, meglio indicata in dispositivo, in considerazione della evidente pretestuosità giuridica, sintomo della loro manifesta colpa, dei gravami rispettivamente proposti.
P. Q. M.
Dichiara irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO limitatamente al denegato assorbimento dei reati di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, nonché nei confronti di IC limitatamente alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 73 co. 6° d.p.r.
9.10.1990 n. 309 e rinvia per nuovo esame su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi di CO e IC.
Dichiara inammissibili i ricorso del P.G. nei confronti di LL e MB, nonché quelli di AU, BL, TE, DE CA, DI
VA TO, IA, FO ON, FO RE, IT,
RO e MB.
Rigetta i ricorsi di LO e EM.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, ad esclusione del P.G., di CO e di AC.
Condanna, altresì, AU, BL, TE, DE CA, DI
VA TO, IA, FO ON, FO RE, IT,
RO e MB al versamento, ciascuno, della somma di cinquecento euro a favore della cassa delle ammende.
Dispone procedersi alla correzione del dispositivo della sentenza impugnata alla pagina 373 quarto rigo nel senso che deve intendersi IN IG, previa 66
applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis C.P., in anni 5 e mesi 10 di reclusione “anziché “IN IG in anni 5 e mesi 10 di reclusione “.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2003.
IL PRESIDENTE DEPOSITATA (dr. M/Sossi) IN CANCELLERIA IL CONSIGLIERE est.
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(dr. S. Campo) 10 APR 2003
We o IL CANCELLIERE Rossana/Dow: