Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
L'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la "res iudicata".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2011, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/11/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2555
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 10543/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IN, N. IL 13/03/1971;
avverso la sentenza n. 2014/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 04/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 ottobre 2010, la Corte d'Appello di Lecce riformava parzialmente la decisione con la quale, in data 8 luglio 2008, il Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Francavilla Fontana aveva riconosciuto la penale responsabilità di ER TI in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, dichiarando prescritto per intervenuta prescrizione quello concernente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2001 ed unificato il residuo reato dal vincolo della continuazione con quelli oggetto di sentenza emessa nei suoi confronti dal G.l.P. del Tribunale di Brindisi il 24 gennaio 2008, determinando il conseguente aumento di pena.
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso deduceva il difetto di motivazione, osservando che il giudice del gravame aveva omesso ogni valutazione in ordine alle censure articolate nell'atto di appello con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche che, se concesse, avrebbero potuto determinare una riduzione anche della pena applicata in aumento per la continuazione.
Su tale specifica richiesta la Corte territoriale aveva taciuto, incorrendo nel denunciato vizio di motivazione.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
Occorre preliminarmente osservare che, da quanto risulta nel testo della sentenza impugnata, l'imputato aveva richiesto con l'atto di gravame, in via principale, il riconoscimento del vincolo della continuazione e solo in via subordinata il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta. La richiesta principale è stata accolta dalla Corte territoriale la quale, pertanto, legittimamente ha tralasciato ogni valutazione in merito alla richiesta subordinata.
In ogni caso, anche qualora i giudici del gravame avessero equivocato in ordine all'effettivo tenore della richiesta formulata con l'atto di appello, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi immune da censure.
Deve infatti tuttora riconoscersi la validità del principio, affermato da questa Corte in epoca remota, secondo il quale l'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le attenuanti generiche la concedibilità delle quali richiederebbe l'esame dell'intera attività antigiuridica del condannato, ivi compresa quella già considerata dal precedente giudicato penale cui osta la res indicata (Sez. 6, n. 9561, 20 dicembre 1973). Ne consegue che correttamente la Corte territoriale si è limitata all'applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p. assolvendo all'onere motivazionale mediante il richiamo alla congruità di detto aumento in relazione alla gravità del fatto ed, in particolare, all'elevatissimo importo dell'imposta evasa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e tale declaratoria non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione del reato che venga eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (S.U. n. 32, 21 dicembre 2000). Alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012