Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingente quantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nel commercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuose dei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predetto programma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2010, n. 28528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28528 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 15/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 1538
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 89/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO OC, N. IL 27/05/1973;
2) VI SC, N. IL 11/04/1968;
3) AR FILIPPO, N. IL 10/02/1973;
4) HI PASQUALE, N. IL 11/01/1966;
5) UN SC, N. IL 12/04/1950;
6) HI ANGELO, N. IL 11/08/1960;
7) RL ER TEOBALDO, N. IL 07/06/1965;
8) UZ DOMENICO, N. IL 11/06/1969;
avverso la sentenza n. 2995/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 14/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello ES Mauro, che ha concluso per a.c.r. per UZ ed inammissibilità di tutti i ricorsi.
Udito il difensore avv. Frattasi Russo, per VI, HI per HI P. ed SA per CU e Massa per RL. PREMESSO IN FATTO
Il GUP di Bari ha condannato, a seguito di processo con rito abbreviato, gli attuali ricorrenti su scorta di intercettazioni, conseguenti controlli, investigazioni e sequestri della Guardia di Finanza e parziali ammissioni degl'imputati.
Il processo si incentra sul sequestro di kg. 632 di hashish, importato dalla Spagna con un autocarro, fornito da AT ES insieme a pesce congelato per simulare il trasporto e guidato da OM ES, capo C, cui è speculare il capo A (reato associativo). Altri reati riguardano minori episodi (E, quanto a CU e G, RZ).
L'autocarro, dei cui spostamenti la P.G. prendeva conto attraverso le intercettazioni, era fermato e sequestrato a Molfetta il 30.5.05. Ma ZO CO, operante nel luogo di destino e VI ES (che secondo l'accusa era stato in Italia pochi giorni prima dell'inizio delle operazioni) in quello di invio avevano organizzato l'importazione, finanziati da HI SQ e AR IL, non avevano conto tempestivo del perché del mancato arrivo del mezzo e perciò della droga (v. le intercettazioni consecutive in proposito). Altri, secondo l'accusa, avevano offerto alle condotte di ciascuno contributo in diversa misura specificato (v. HI LO al fratello SQ, RL RO, nonché IB "nel mantenere i contatti" con AT ES, per concordare e definire i dettagli sul trasporto). La sentenza d'appello, a fronte delle censure volte dai difensori alla sentenza di 1^ grado per la sua estrema concisione, risulta dettagliata (altro è se abbia dato o non risposte corrette agli appellanti). E, al di là dell'assoluzione di IB dal solo reato associativo, per quanto interessa gli attuali ricorrenti ha in gran parte dei casi operato riduzioni di pena, contraendo l'aumento operato per la continuazione.
Questa premessa consente di passare all'esame delle singole posizioni.
RITENUTO IN DIRITTO
1 - ZO CO è stato condannato per i delitti sub A (associazione per traffico di stupefacenti con l'aggravante di esserne dirigente ed organizzatore, in Mola, Bari ed altrove da febbraio a settembre 2005); C (traffico del quantitativo ingente di Kg 632 di hashish del 30.5.05), E (cessione in concorso di non ingenti quantitativi di cocaina, in particolare gr. 51,6 a Longo Fabio e OR CO a Mola di Bari il 16.4.05). La Corte ha ridotto la pena, con generiche prevalenti e minor aumento per continuazione ad a. 12 rec..
Con il ricorso (Avv. SA) deduce: - violazione di legge penale, procedurale e vizio di motivazione, perché la rilevata carenza di motivazione circa il capo C non è stata sanata dalla Corte di merito relativamente a ruoli, costanza delle fonti di stupefacenti ed il rilievo dell'accertata pluralità dei destinatari del quantitativo di cui al capo C, che riconduce solo una modesta quantità al ricorrente. Inoltre nella specie vanno ravvisati gli estremi del concorso nel reato continuato di traffico, non associativo, per la destinazione al minuto. E nell'attribuirgli il ruolo non si tiene comunque conto che si tratta di un incensurato (a differenza di altri), che inoltre spacciava personalmente. Non è poi dimostrata l'aggravante del numero delle persone di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 6, mancando la prova di condotta concorrente funzionale, utile o che offrisse maggiore sicurezza rispetto al risultato finale e le riduzioni di pena sono state inferiori a quelle consentite ingiustificatamente. Il ricorso è infondato.
Il 1^ motivo pone questione comune agli altri ricorsi, cui il Giudice di appello ha risposto correttamente, rifacendosi ad affermati ed incontroversi principi circa la prova del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, che hanno il seguente fondamento. Il programma dell'associazione ha ad oggetto il commercio di sostanze illecite. L'organizzazione non necessita di regole salvo quelle implicite nei compiti in relazione al particolare mercato. Tanto ne rende semplice la struttura e funzionale il vincolo tra i consociati, anche solo per costituire un cartello (in tal caso il programma comune di almeno tre persone s'incentra sull'acquisto di stupefacenti provenienti dall'estero, che i singoli poi spacciano a prezzo concorrenziale e la struttura implica la predisposizione di mezzi per operare). I ruoli sono perciò resi evidenti dal vari momenti (finanziamento, acquisto, trasporto, custodia, vendita, etc.) mentre, fermo l'aspetto pregnante per l'attribuzione qualificata, non rilevano le varianti, date le diverse ipotesi delittuose di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Nè è richiesta la confluenza degli utili che ciascuno conseguirà con la rivendita in una cassa comune, se il programma concerne solo l'importazione degli stupefacenti e la distribuzione pro quota tra i singoli, che finanzino le operazioni o si adoperino per l'obiettivo.
L'affectio societatis, cioè la volontà di operare insieme il commercio illecito, è dunque significata dai comportamenti dei singoli, che ne coinvolgono l'impegno a seconda del programma. E l'impegno investe anche i rimedi tempestivi per il buon fine delle operazioni concordate, per l'impunità oltre che profitto. Perciò presume fiducia e stabilità di rapporti.
La prova trova particolare accentuazione, se involge la stessa importazione con redistribuzione consecutiva della merce tra chi si è accordato, perché l'attività di spaccio in proprio non esclude l'interesse comune a monte. Ed il contributo dei singoli ad un'ingente importazione può dimostrare per sè l'associazione. In tal caso l'investimento complessivo e l'unicità delle operazioni presume apporto consapevole di ciascuno a quanto interessa tutti, in rapporto a quanto accade risolutivamente per ognuno (a partire dall'approvvigionamento per lo spaccio, per finire alla posizione sul mercato dello stesso territorio).
Ne segue che i singoli fatti delittuosi, seppure unitariamente previsti da ciascuno, perciò rientranti nel parametro di cui all'art. 81 cpv. c.p., dimostrano un quid pluris, cioè un programma a monte, che è la ragione di vita dell'associazione.
Il rilievo del contributo, in quanto decisivo per la vita di un'associazione criminale, è stato affermato già in S.U. n. 16/94, IT (quindi da S. U. n. 22327/03, Carnevale e n. 33748/05, Mannino) in materia di concorso esterno ad associazione di mafia (che richiede assunzione formale della qualità). Ed ha trovato immediata conferma proprio in materia di stupefacenti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12591/95, Sibilla ed a.), in caso di fornitura da parte di un esterno, cioè di un non partecipe (il venditore della droga), se è di entità tale da incidere sulla sopravvivenza del sodalizio destinatario. A fortiori, se ci si accorda per un approvvigionamento comune che richiede predisposizione di mezzi, strutture e ruoli di ciascuno, una sola importazione può integrare gli estremi del reato associativo. E l'esperienza del settore connessa alla ragione di mercato può consentire di ritenerla.
In sintesi, l'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione d'ingente quantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna anche nel commercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Non è di fatti richiesto dalla norma che le successive condotte delittuose dei singoli ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma. La Corte di appello tanto ritiene nella specie. Ed il ragionamento non risulta erroneo.
La premessa è nell'operato di VI (la Spagna è un passaggio pressoché obbligato dell'hashish da vendere in Europa) presso le fonti estere degli stupefacenti ed il preposto alla spedizione, AT, che offre veicolo, guidatore e merce lecita per l'occultamento di quella illecita in una con quello di CU. Costui coinvolge quali finanziatori i potenziali concorrenti, RZ e HI, il quale gli fa capo anche per rimedi tempestivi, perché l'operazione giunga in porto e consenta il prosieguo d'attività delittuosa per il ricavo di surplus dallo spaccio, senza intralci.
1 Giudici di merito hanno perciò dimostrato che l'impegno per l'importazione di cui al capo C ha non solo premesse operative rilevanti, ma prevede come risultato ultimo l'invasione del mercato di una parte della provincia di Bari, in cui ogni destinatario di frazione della partita ha i propri clienti (si veda il paradosso del ricorso AT che, per contestare l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, sottolinea che il mercato interessato non
è tutta la Puglia). Il fatto sub C significa già per sè la prospettiva di ripetizione in accordo per le consecutive attività delittuose dei singoli. E l'associazione trova conferma nelle telefonate successive (v. ricorso HI P.).
Ma, si ripete, l'analisi incentrata sul fatto sub C già dimostra che un accordo programmatico, perché implica una prospettiva vincolante anche per il futuro, su modelli evidenti dei programmi di commercio di materie lecite (v. le cooperative o il franchising, sino a sfociare nel consorzio monopolistico, il trust).
La motivazione di attribuzione specifica a CU è all'evidenza incensurabile.
Nè hanno rilievo in sede di legittimità le accentuazioni di merito (v. l'incensuratezza, etc), men che porre in discussione la decisività attribuita alle acquisizioni in sentenza. Del pari è manifestamente infondata la censura con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 3 che prevede un'aggravante oggettiva, incontroverso l'apporto dei ricorrenti attuali, a partire proprio da CU. Analogamente è inammissibile l'asserto che non tutta la droga fosse destinata al ricorrente, all'evidenza travisando del tutto il suo contributo all'importazione dell'ingente quantitativo per se stesso.
Da ultimo è di merito la questione relativa alla pena, dato che il Giudice di appello non è affatto vincolato all'uno o all'altro confine edittale e peraltro ha ben premesso quanto serve ad intendere il criterio utilizzato in concreto.
2 - VI ES per A (ipotesi aggravata) ed E, ha avuto generiche equivalenti ed in appello riduzione d'aumento per continuazione, con pena di a. 13, m.8.
Il ricorso (Avv. M. Russo Frattasi) deduce:
1 - vizio di motivazione e mancata assunzione di prove decisive, perché la documentazione prodotta offriva elementi secondo i quali, al momento dei fatti e sino al 30.11.05, VI era detenuto in Spagna, in istituto che sarebbe stato possibile accertare (Siviglia), mentre la sentenza si è rifatta alla G.F., che lo dice in Italia dal 16.5 al 23.5.05, senza comunque far conto che, solo dopo la liberazione alla data suindicata, avrebbe avuto l'obbligo di rientrare la sera in carcere;
2 - idem, in relazione al reato associativo, perché le intercettazioni (di telefonate da cui si è desunto abbia fatto pervenire l'hashish dalla Spagna), che coinvolgono RZ e CU, concernono il ricorrente solo dal 16.5 e riguardano il fatto sub C del 30 successivo e, quand'anche superino il primo motivo, non dimostrano l'attribuzione, in assenza di riferimenti di qualsiasi altro elemento, del reato associativo;
3 - idem, circa la qualità di promotore, correlata ad una singola partita;
4 - idem, con riferimento alla mera equivalenza delle generiche per la detenzione in Spagna, di cui non si dice la ragione.
Il ricorso è infondato, per alcuni aspetti in maniera manifesta. Poggia sulla tesi che il Giudice, nel corso dell'abbreviato, avrebbe dovuto integrare la prova documentale prodotta dalla Difesa, proveniente dalla Spagna ed incompiuta. Ma non contesta che il ricorrente sia la persona cui si attribuisce di conversare con CU già dall'Italia, nel corso di telefonate nel territorio, data la cellula telefonica, men che il tenore delle conversazioni in tal senso, ne' spiega altrimenti il perché del suo nome nella lista del viaggio aereo di ritorno. Non contesta neanche che, sia o non venuto in Italia, risulta di seguito alla sua presenza in patria, la persona chiave dell'operazione in Spagna.
Ciò posto risulta insuperato che, nel motivare la sentenza, il Giudice dice quali sono le ragioni che fondano la sua decisione e perché le prove di segno contrario sono inattendibili (v. lettera dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c). Spiega difatti perché, a fronte della condanna di primo grado, è infondata la doglianza, che fa grazia dell'incompletezza, perciò dell'inaffidabilità della prova allegata in via di eccezione. Su questa oggettiva evidenza risulta pretestuoso far carico di obbligo disatteso dal Giudice e con buona pace del rito richiestogli.
Il 2^ motivo travisa del tutto il ragionamento ripetuto. I Giudici di merito hanno ritenuto insuperabile l'evidente coinvolgimento dell'imputato mentre era in Spagna, dati gli evidenti rapporti con CU nel territorio di Bari, da cui lui stesso proviene. E, quanto alle implicazioni, proprio perché ha procurato la merce all'estero e l'ha spedita nel Barese tramite AT e l'autista OM, risulta intraneo ben oltre il fatto, come ha chiaramente spiegato già la sentenza di primo grado, salvo fa grazia dell'assenza di allegazioni al Giudice di merito di segno contrario e prima ancora di spiegazioni in alcuna misura attendibili. In questa luce, la contestazione residua solo in via di principio. Ma si è visto il perché risolutivo della condanna per il reato associativo, alla luce di quanto premesso. Oltre (3 m.) la qualificazione è connessa al livello evidente del ruolo ed il Giudice, non escludendo che VI sia stato anche per alcun tempo detenuto in Spagna, non si contraddice affatto nel giudizio di comparazione con il riferimento che lo è stato per delitti analoghi. 3) HI SQ è stato condannato per A (dirigente e finanziatore) e C, con generiche equivalenti, con riduzione di aumento ex art. 81 c.p., alla pena di a.7 e m.
4. Il ricorso (Avv. HI) deduce:
1 - violazione di legge penale, procedurale e vizio di motivazione perché, assolto l'NG dal reato associativo, la motivazione di condanna non poteva incentrarsi sui rapporti con ZZ, in effetti trilaterali, per indurne prova di accordo per il finanziamento. Manca poi la prova di affectio societatis ed è malinteso il senso di telefonate nelle quali VI sollecita CU a contattare HI per forniture successive a quella odierna del 30.5, che non dimostra perciò l'accordo prima di quella data, mentre il colloquio si innesta su un recupero crediti nei confronti di NG ed è congetturale la destinazione della droga presso HI dal suo tenore, mentre dall'unica telefonata di HI a CU delle 22,15 erroneamente si desume la consapevolezza del primo circa l'operazione in corso (se ne riporta il tenore). L'argomentazione quindi procede con riferimento ai rapporti di recupero del credito di gioco presso NG (il ricorrente aveva sollecitato CU ad intervenire perché gestiva un negozio nella località in cui NG, sottraendosi agli arresti domiciliari, si era recato), per concludere che nulla dimostra il destino della somma recuperata al pagamento dell'hashish (l'analisi delle conversazioni prosegue per giungere da ultimo a sostenere che a riprova HI non risulta essersi interessato all'accaduto dopo il sequestro dell'hashish, tant'è che due mesi dopo rimprovera a CU di aver destinato i soldi di NG alle spese di un matrimonio, nel corso di un colloquio con RL);
2 - idem, con riferimento al reato associativo, trattane l'induzione dal solo episodio di cui si è detto, laddove il finanziamento non avrebbe investito l'intero ed il finanziatore è in posizione esterna ed occasionale. Al ricorso sono seguiti motivi nuovi, in effetti illustrativi dei precedenti.
Il ricorso è infondato e corredato in gran parte di motivi non consentiti.
Il 1^ motivo ripropone la tesi di merito sostenuta e respinta per due volte, con argomenti che non sono suscettibili di apprezzamento in sede di legittimità, posto che gli atti sono stati tutti esaminati e dettagliatamente dal Giudice di appello.
Il senso della motivazione è che le conversazioni, su cui poggia la prova, si calano in un contesto assai preciso (v. anche oltre il ricorso RL), accentuato dalle aspettative impellenti di chi sta operando in misura di tale rilievo e con implicazioni che non consentono di ritenere, meno che l'occasionalità della richiesta, il perché della ricerca della somma da una fonte per sè significativa, NG (assolto per sua parte o non che sia in questo processo:
le ragioni addotte nel ricorso circa il perché del credito verso di lui travisano che il perché che interessa è altro, cioè quello dell'urgenza del suo coinvolgimento).
Il ragionamento risulta compiuto e per nulla illogico. Oltre, si ripete, è in fatto ed il ricorso travisa che in questa sede non si stabilisce se una determinata lettura delle prove abbia maggior pregio di altra, ma solo se la sentenza sia motivata in maniera corretta nell'offrire la propria, adottando criteri di valutazione riconoscibili (art. 192 c.p.p., comma 1). Il 2^ motivo ha già ricevuto risposta (v. ricorso CU). 4) HI LO è stato condannato per A (ipotesi semplice) e C, con generiche prevalenti. La Corte ha ridotto l'aumento, rideterminando la pena in a. 5, m. 4 rec..
Il ricorso (avv. HI) deduce:
1 - violazione di legge processuale, perché la sentenza di 1 grado è nulla, per completa mancanza di motivazione (al riguardo il ricorso procede ad analisi della sentenza del G.U.P) ed il vizio non può essere sanato dalla sentenza d'appello;
2 - vizio di motivazione della sentenza di appello, per mancata dimostrazione di un ruolo autonomo del ricorrente, cui non attribuisce fatti significativi, rispetto a quello del fratello che, all'epoca agli arresti domiciliari, si sarebbe avvalso di lui e di RL. Difatti non sono tali i rapporti con NG (per quanto interessa assolto con sentenza definitiva), che hanno a che fare con il ricupero crediti, sicché il presunto indirizzo al finanziamento in materia di stupefacenti è meramente suppositivo e non è possibile trasferire all'imputato il senso di una telefonata di SQ con CU;
3 - idem in punto di determinazione di pena, a fronte di specifiche deduzioni. In questo caso il ricorso, pur inammissibile in parte (v. 1 motivo, manifestamente infondato), va accolto. I Giudici di merito danno conto del supporto offerto dall'imputato a suo fratello (si è adoperato presso NG e comunque per recuperare fondi per CU su indicazione di SQ, impossibilitato a muoversi). Ma hanno ritenuto implicito che l'abbia fatto per un fine di cui era consapevole (il contributo all'acquisto della partita sub C, dalla cui rilevanza si trae anche la prova di responsabilità per il reato sub A). E risulta indimostrato. All'evidenza la motivazione, a differenza che nei casi precedenti, non offre argomenti risolutivi (non risulta ad esempio men che all'affare, il ricorrente interessato alla droga o già perciò in rapporto con altri). Maggiormente è allo stato impossibile l'induzione quanto al reato sub A, che si è visto provato proprio dalla consapevolezza del rilievo dell'affare per ciascuno e perciò dell'impegno assunto. In sintesi la motivazione poggia sull'intuizione, non sull'induzione e va ripetuta nel rispetto dell'art. 192 c.p.p., comma 2. 5) RL ER DO condannato per A (come sopra) e C, con generiche prevalenti. La Corte gli ha rideterminato la pena in a.4, m.8 e gg. 10.
Il ricorso (Avv. F. Massa) denuncia:
1 - vizio di motivazione circa il reato associativo perché la condanna poggia esclusivamente sulle telefonate con HI e CU, circa l'importazione di hashish, che per sè non dimostrano consapevole partecipazione all'associazione;
2 - idem rispetto al capo C, laddove si ritiene che l'imputato avesse assunto l'impegno di incontrarsi con CU il giorno 30; ma è certo, ne' la sentenza dice il contrario, che l'incontro non avvenne e vi fu solo la telefonata di invito di CU ed altra un'ora dopo con rinvio: al più si è in presenza di un indizio.
Al ricorso è seguita memoria. Anche questo ricorso è fondato. È preliminare il 2^ motivo. O si da contenuto al perché dell'incontro in maniera certa ed è possibile trame implicazioni valutative di contesto o, effettivamente, si resta a livello suppositivo. La supposizione già insufficiente circa il reato fine non consente l'induzione ulteriore del reato associativo. Gli sviluppi del ragionamento (v. l'analisi di pg. 84) sono difatti asseverativi di quella che la stessa sentenza definisce "intuizione" della G. di Finanza. La conversazione riportata del 7 luglio assume senz'altro valenza d'indizio a carico di HI SQ, data la confluenza dei suoi riferimenti con altri elementi di contesto circa il suo rapporto con CU, ma non per il ricorrente, pur rilevando la coincidenza, a stregua di quanto ricostruito. Il ragionamento perciò va ripetuto.
6) UN ES per A (dirigente ed organizzatore di trasporti) e C. La Corte gli ha concesso generiche equivalenti e ridotto la pena, rideterminandola in a. 7 rec.;
Il ricorso (Avv. Tranchida) denuncia:
1 - violazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, perché l'imputato ha operato con propri mezzi in un unico caso (quello del 30/5, su incarico di VI);
2 - violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, perché la partita era destinata a soddisfare solo una parte del mercato pugliese. Ed è infondato.
Il 1^ motivo pone sotto specifico profilo la questione, già esaminata, della rilevanza dell'operazione, che implica affidamento non occasionale (v. quanto verificato circa il ricorso CU). E la valutazione ripetuta dei Giudici di merito risulta incensurabile.
Il 2^ motivo è palesemente gratuito. Non è necessario coinvolgere l'intero mercato regionale per ritenere l'aggravante dell'ingente quantità.
7) AR IL per A (cofinanziatore, organizzatore del successivo smercio), C e G (cessione di quantitativi di droga apprezzabili, ma non ingenti) a più persone, condannato alla pena confermata di a. 10 di reclusione.
Il ricorso (Avv. N. Colaleo) denuncia vizio di motivazione.
1 - circa il reato associativo, perché solo in rari casi l'imputato ha acquistato da CU per vendere a terzi, senza ridistribuire gli utili;
2 - idem, perché le telefonate non danno prova di "finanziamento e partecipazione alla fase operativa" nelle varie tappe del trasporto del quantitativo di hashish;
3 - circa il reato sub C, laddove il ricorrente si ripromette di acquistare quanto CU gli ha promesso per venderlo e se prima si lamenta per l'attesa, di seguito si lamenta del mancato impegno. Il ricorso è infondato. Non rileva per sè quanto sostenuto nel motivo primo (v. la premessa nella risposta al ricorso CU), è generico l'asserto del secondo motivo, sostanzialmente inconferente (a ciascuno il suo compito e si è visto il programma identificato dell'associazione) e manifestamente infondato il terzo, se solo si osserva che l'impegno è reciproco ed il perché la posizione tra i due è intesa paritaria in sentenza.
8) UZ OM è stato assolto in appello dal reato sub A, per non aver commesso il fatto, con pena rideterminata per il reato sub C in a. 2 e m. 8.
Il ricorso (Avv. M. Fedele) denuncia:
1 - vizio di motivazione dato il riferimento alle sole telefonate fatte con il telefonino del ricorrente da CU a VI, per dirgli di contattare il "siciliano" per organizzare qualcosa, mentre IB è estraneo a qualsiasi operazione.
Ed è fondato.
In questo caso (a differenza di HI A. e RL) si rileva un vizio insanabile, perché l'acquisizione è unica. Le telefonate di cui si tratta, difatti, possono essere anche due, ma l'indizio è sempre e solo l'uso del telefonino del ricorrente da parte di chi è attore nella vicenda d'importazione di stupefacenti dalla Spagna. Ed il prestito dello strumento non dimostra per sè il ricorrente consapevole, men che del tenore delle telefonate, del perché gli fosse stato richiesto di poterlo usare. In assenza di qualsiasi altro indice di legame dell'imputato con il fatto, giusto l'art. 192 c.p.p., comma 2 è impossibile raggiungere la prova di colpevolezza.
E va applicato l'art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di IB OM per non aver commesso il fatto. Annulla la stessa sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari nei confronti di RL RO TE e HI LO per nuovo giudizio.
Rigetta i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno alle proprie spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010