CASS
Sentenza 14 febbraio 2001
Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Il giudice di appello, che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d'ufficio, ai sensi dell' art. 507 cod. proc. pen., l'ammissione di nuove prove, atteso che l'art. 627, comma 2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella, ordinaria, di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., riguardante la rinnovazione ufficiosa dell'istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2001, n. 15158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15158 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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