Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2001, n. 15158
CASS
Sentenza 14 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice di appello, che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d'ufficio, ai sensi dell' art. 507 cod. proc. pen., l'ammissione di nuove prove, atteso che l'art. 627, comma 2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella, ordinaria, di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., riguardante la rinnovazione ufficiosa dell'istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2001, n. 15158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15158
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

    Testo completo