Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2006, n. 40724
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Sentenza 12 luglio 2006

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La previsione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., nella sua attuale formulazione - per la quale "fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza" - ha carattere sostanziale, pertanto, essendo norma sopravvenuta più favorevole, è immediatamente operativa anche ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in sede di cognizione; ciò, peraltro non implica che lo stato di tossicodipendenza renda necessariamente configurabile la continuazione fra tutti i reati che, in costanza di tale stato, siano compiuti da un dato soggetto, ma implica semplicemente che il giudice ha l'obbligo di tener conto di detto stato, fermo restando il principio per cui l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale, ma richiede la previa individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, di guisa che lo stato di tossicodipendenza in tanto assume rilievo in quanto contribuisca a rendere riconoscibile la sussistenza di detta imprescindibile condizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2006, n. 40724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40724
    Data del deposito : 12 luglio 2006

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