Sentenza 12 luglio 2006
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., nella sua attuale formulazione - per la quale "fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza" - ha carattere sostanziale, pertanto, essendo norma sopravvenuta più favorevole, è immediatamente operativa anche ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in sede di cognizione; ciò, peraltro non implica che lo stato di tossicodipendenza renda necessariamente configurabile la continuazione fra tutti i reati che, in costanza di tale stato, siano compiuti da un dato soggetto, ma implica semplicemente che il giudice ha l'obbligo di tener conto di detto stato, fermo restando il principio per cui l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale, ma richiede la previa individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, di guisa che lo stato di tossicodipendenza in tanto assume rilievo in quanto contribuisca a rendere riconoscibile la sussistenza di detta imprescindibile condizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2006, n. 40724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40724 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/07/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1476
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 019721/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PI AO, N. IL 04/04/1966;
avverso SENTENZA del 30/11/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il P.G. Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RILEVATO IN FATTO
- che con sentenza del tribunale di Roma in data 31 maggio 2002 PI AO venne condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa in quanto ritenuto responsabile, con attenuanti generiche valutate come equivalenti alle aggravanti, dei reati, uniti per continuazione, di ricettazione di un'autovettura tubala e flirto aggravato di due ciclomotori commessi, rispettivamente, in data anteriore e prossima al 7 settembre 1999, il 1 novembre 1999 ed il 4 novembre 1999;
- che, proposto appello da parte dell'imputato, il quale si doleva del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e del mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento ed altro episodio di furto aggravato di un'autovettura, commesso il 23 gennaio 1998, per il quale era intervenuta, all'esito di separato procedimento, pronuncia definitiva di condanna, la corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, respinse il gravame, confermando integralmente le statuizioni di primo grado;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, denunciando:
1) "Violazione di legge per omessa applicazione dell'istituto della continuazione tra i diversi reati", sull'assunto che, trattandosi di fatti tutti riconducibili allo stato di tossicodipendenza in cui, all'epoca, versava il soggetto, ed avuto riguardo agli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, quali indicati, in particolare, in una recente sentenza di questa Corte (Cass. 1 marzo 2000, D'Onofrio), detta indennità avrebbe potuto, nella specie, non essere riconosciuta;
2) "nullità della sentenza per genericità della motivazione", sull'assunto che ingiustificatamente sarebbe stata negata l'invocata prevalenza delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto del già ricordato stato di tossicodipendenza del soggetto, delle modalità di commissione dei fatti e del lieve valore economico dei beni sui quali era caduta la condotta criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che non merita accoglimento e rasenta, anzi, l'inammissibilità il secondo motivo di ricorso, siccome essenzialmente volto non a denunciare riconoscibili vizi di legittimità dell'impugnata sentenza ma a rappresentare la ritenuta opportunità, secondo valutazioni puramente soggettive e di merito, di una diversa decisione sul punto oggetto di gravame;
- che deve invece accogliersi il primo motivo, esclusivamente in considerazione dello "jus superveniens", costituito dalla modifica apportata all'art. 671 c.p.p., comma 1, dalla L. 5 dicembre 2005, n.251, art. 5, comma 2 con l'introduzione dell'attuate ultimo periodo,
secondo il quale "fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione alto stata di tossicodipendenza"; previsione, questa, che, in linea con quanto questa Corte ha già avuto modo di osservare (Cass. 1, 16 maggio - 13 giugno 2006 n. 20044, Fresia, RV 233784; Cass. 1, 21 marzo - 6 aprile 2006 a 12358, Abdel, RV 233542), benché sia contenuta in un articolo del codice di rito, ha tuttavia una valenza anche e soprattutto sostanziale per cui non può non essere tenuta presente, come norma sopravvenuta più favorevole, anche ai fini dell'applicazione, in sede di cognizione, dell'art. 81 cpv. c.p., dandosi luogo, altrimenti, ad una evidente disomogeneità
del sistema;
il che, naturalmente, non significa che lo stato di tossicodipendenza renda automaticamente e necessariamente configurabile la continuazione fra tutti i reati che in costanza del medesimo siano stati commessi da un determinato soggetto, comportando la nuova disposizione - come chiaramente risulta dalla sua testuale formulazione - soltanto l'obbligo, per il giudice, di tener conto, fra gli altri elementi da valutare, anche del suddetto stato, senza poterlo più considerare, come per il passato, del tutto irrilevante, ma ferma restando, per il resto, la validità dei principi di fondo costantemente affermati, in materia di continuazione, dalla giurisprudenza di legittimità, primo fra i quali quello secondo cui l'unicità del disegno criminoso non può comunque identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale ma richiede la previa individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali;
di tal che lo stato di tossicodipendenza in tanto potrà e dovrà assumere rilievo in quanto contribuisca a rendere riconoscibile la sussistenza di detta imprescindibile condizione;
- che deve quindi darsi luogo ad annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla luce dello "jus novum" e dei principi dianzi indicati, ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione del vincolo della continuazione, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006