Sentenza 20 ottobre 2003
Massime • 2
Non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione l'illegittimità del rigetto della prima richiesta di pena patteggiata in appello, dopo che il giudice ha accolto una seconda richiesta con la quale le parti avevano concordato in termini diversi e più adeguati l'entità della pena, in quanto anche questo motivo rientra tra quelli rinunciati col nuovo accordo ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.
Poiché la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato all'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni.
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale: diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate per il…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 ottobre 2008
Presidente: Giovanni Maria Flick Redattore: Gaetano Silvestri Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 22 dicembre 2005, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di costituzione di N.P.; udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto in fatto 1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2003, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 20/10/2003
1. Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1315
3. Dott. SERPICO SC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 042427/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RA SC, nato il [...] a [...];
2. CH DU, nato il 1^ marzo 1964 a Quindici;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 7 maggio 2002 n. 3513, con la quale, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli 14 marzo 2001 n. 743, sono stati dichiarati colpevoli;
- il primo:
b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 56, 629 cpv. in rel. all'art. 628 c. 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 L. n. 203/91, commesso in Frosinone e Sora, tra il mese di gennaio e il mese di febbraio 1999;
c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 cpv. in rel. all'art. 628 c. 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 L. n. 203/91, commesso in Nola tra l'11 settembre 1992 e il 29 luglio 1994, e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la continuazione, alla pena di tre anni di reclusione ed euro 540,00 di multa con interdizione dai p.u. per cinque anni;
- il secondo:
a) del reato p. e p. dagli artt. 416 bis cc. 1, 3, 4, 5 e 7 c.p. commesso in Nola e zone limitrofe ed accertato nel gennaio 1999;
b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 56, 629 cpv. in rel. all'art. 628 c. 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 L. n. 203/91, commesso in Frosinone e Sora, tra il mese di gennaio e il mese di febbraio 1999, e condannato con la continuazione, alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.032,91 di multa, con interdizione perpetua dai p.u. e l'interdizione legale per la durata della pena nonché la libertà vigilata per un anno e sei mesi;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. MONETTI Vito, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del SE e rigettarsi quello del IN;
Sentita l'arringa del difensore del IN, avv. Olindo PREZIOSI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14 marzo 2001 n. 743 il G.I.P. del Tribunale di Napoli dichiarava DU IN colpevole dei reati ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione - per aver partecipato all'associazione di tipo mafioso armata e volta a commettere delitti capeggiata da GI AU, volta all'affermazione del controllo egemonico sul territorio anche in contrapposizione con organizzazioni criminose rivali;
alla realizzazione di un capillare sistema di estorsioni in danno di imprenditori commerciali e di imprese impegnate nella realizzazione di lavori edili;
al conseguimento di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti;
e perché, in concorso col SE e con GI AU e EN AP, imponendo a AL UN di procurare loro un incontro col fratello IO, presidente del CIS di Nola al fine d'imporgli il pagamento di una tangente con la minaccia implicita derivante dalla forza d'intimidazione dell'AU, noto capocamorra in precedenza evaso, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto della tangente in danno di IO UN, non essendosi verificato l'evento per le resistenze frapposte dal UN e per la morte dell'AU e l'arresto del AP - condannandolo, con la continuazione, alla pena di sei anni di reclusione e L.
3.200.000 di multa, con interdizione perpetua dai p.u. e l'interdizione legale per la durata della pena nonché la libertà vigilata per un anno e sei mesi;
e aveva dichiarato SE SC colpevole dei reati ascrittigli ai capi b) e c) dell'imputazione - per aver concorso col IN e con gli altri nel tentativo di estorsione in danno di IO UN e perché, in concorso con GI AU, chiedendo per conto di quest'ultimo a AL UN di procurargli un incontro col fratello IO al fine d'imporgli il pagamento di una tangente con la minaccia derivante dalla notorietà della sua affiliazione ad un'associazione di tipo mafioso, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto della tangente in danno di IO UN, non essendosi verificato l'evento per le resistenze frapposte dal UN all'incontro e per il successivo arresto dell'AU - condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la continuazione, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e L.
1.200.000 di multa con interdizione dai p.u. per cinque anni. Aveva assolto il SE dal reato contestatogli al capo a) perché il fatto non sussiste.
Contro tale decisione proponeva appello i difensori degl'imputati, chiedendo che il SE fosse assolto con formula ampia e, in subordine, la riduzione della pena inflitta;
e che il IN fosse anch'egli assolto, lamentando, in subordine, l'attribuzione dell'aggravante dell'art. 7 L. n. 203/91 e l'eccessività della pena- base.
Nel corso del giudizio davanti alla Corte d'appello di Napoli gl'imputati concordavano la pena col P.G. ex art. 599 c.p.p. e la Corte con sentenza n. 3513 del 7 maggio 2002 accoglieva la richiesta di pena concordata solo nei confronti del SE, che rideterminava in tre anni di reclusione ed euro 540,00 di multa. Rigettava la richiesta del IN, del quale accoglieva l'impugnazione solo al motivo subordinato di riduzione della pena, che rideterminava in cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.032,91 di multa. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- per il IN:
1. violazione degli artt. 268 cc. 1 e 3 e 191 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. c) c.p.p.) e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni perché l'autorizzazione del 4 gennaio 1999 riguarda l'intercettazione di conversazioni tra presenti su varie utenze telefoniche, senza motivazione sull'effettiva necessità ed eccezionale urgenza di utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso l'ufficio del P.M.; inoltre perché il G.I.P. l'11 febbraio 1999 non ha emesso alcun provvedimento autorizzativo in ordine alle intercettazioni telefoniche e alle intercettazioni ambientali all'interno delle autovetture Y10 e Mercedes 250;
2. violazione dell'art. 416 bis c.p. e difetto di motivazione (606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello, dopo aver attribuito valenza criminale a GI AU ha riconosciuto che questa qualità non era tale da riverberarsi su coloro che avessero avuto contatti o frequentazioni con lui ed ha poi affermato che l'AU nel periodo della latitanza aveva organizzato altro gruppo;
il Giudice di merito non ha però dimostrato che il IN abbia fatto parte di tale associazione in modo organico e in pianta stabile;
infatti, la conversazione intercettata, intercorsa tra il ricorrente, il SE e il AP, non è dimostrativa in tal senso perché vi si fa riferimento ad altre intercettazioni ambientali nelle quali il IN è assente, le frasi attribuite all'AU sono generiche e la sua stessa identificazione come interlocutore è stata operata in base a una memoria fonica sottratta a qualsiasi controllo;
3. violazione degli artt. 56 e 629 c.p. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 606 lett. b) ed e) c.p.p. perché il mero accesso dell'imputato presso l'esercizio commerciale di AL UN non integra un atto idoneo, diretto in modo non equivoco a costringere IO UN a versare una tangente;
4. violazione degli artt. 56 e 629 c.p. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 606 lett. b) ed e) c.p.p. perché la Corte ha eluso il problema dell'inidoneità della condotta ascritta al IN a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale, perché la mera richiesta d'incontro con IO UN, formulata al fratello AL che non gliel'aveva neanche compiutamente comunicata, non avrebbe potuto determinare in concreto l'evento della percezione della presunta tangente, per cui la condotta, oltre che inidonea, era anche oggettivamente equivoca rispetto al momento consumativi del delitto di tentata estorsione;
5. violazione dell'art. 112 n. 1 c.p. in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. (art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante nonostante che il dato storico della partecipazione al reato di n. 5 persone non abbia avuto riscontro nelle risultanze processuali;
6. violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. (art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché il Giudice di merito ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche in relazione alla personalità dell'imputato, desunta dalla sua condotta anche processuale, e ha determinato senza giustificazione la pena-base per il delitto di estorsione in misura alquanto superiore al minimo edittale, sicché tale condotta è stata utilizzata prima per la determinazione della pena e poi per l'esclusione delle attenuanti generiche, senza individuazione di concreti e adeguati parametri di giudizio;
7. violazione degli artt. 533 c. 2 c.p.p. e 81 c.p. e vizio di motivazione (art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello, individuando come più grave il delitto contestato al capo b) dell'imputazione e determinando in relazione a questo la pena- base, ha operato su questa l'aumento per la continuazione, senza prima applicare la continuazione interna al capo b), non consentendo all'imputato il controllo sull'uso del potere discrezionale del giudice;
- per il SE:
(avv. V. Sorrentino);
1. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 34,36 e 37 c.p.p. in relazione all'art. 599 c.p.p. perché la Corte d'appello ha ritenuto incongrua la pena concordata, dando luogo all'accordo su una pena più grave e svolgendo funzioni valutative e decisionali incompatibili nell'ambito del medesimo processo, in violazione del principio costituzionale del giusto processo;
(avv. Antonino de Angelis);
2. nullità della sentenza per violazione degli artt. 56 e 629 c.p. e 7 L. n. 203/91 nonché degli artt. 295 n. 3 e 191 c.p. (art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello non ha motivato sull'insussistenza di cause idonee a far ritenere che il fatto addebitato non sussisteva o non costituiva reato;
inoltre ha posto a base del proprio convincimento atti inutilizzabili anche nel giudizio abbreviato, in quanto non vi è stata perizia trascrittrice delle intercettazioni telefoniche e perché le intercettazioni sono state eseguite presso locali diversi da quelli della Procura senza motivazione adeguata;
3. nullità della sentenza per violazione degli artt. 56 e 629 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché l'aver cercato il UN non identifica il fine estorsivo, considerando che l'incontro con AL UN non ha registrato richiesta di denaro o minaccia;
l'arresto dell'AU non è causa idonea a dimostrare che l'azione non è stata portata a termine, in quanto è pur sempre necessario identificare l'ipotesi delittuosa e poi escludere che si sia verificata desistenza volontaria.
Entrambe le impugnazioni sono inammissibili.
Il IN col suo primo motivo di ricorso ripropone le medesime questioni già disattese dal Giudice d'appello in relazione all'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate.
Per quanto riguarda l'intercettazione del 4 gennaio 1999 la sentenza impugnata ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione difensiva, facendo presente l'esistenza in atti del provvedimento motivato del P.M., corrispondente al decreto di autorizzazione del G.I.P., con il quale si dava atto dell'inidoneità degli impianti esistenti presso gli uffici della Procura della Repubblica e si disponeva di conseguenza che le operazioni di ascolto fossero eseguite nei locali e con le apparecchiature in dotazione della D.I.A. di Napoli. Il ricorrente non contesta questo dato, limitandosi ad eccepire l'assenza di motivazione sull'effettiva necessità e l'eccezionale urgenza, che in effetti risultano dalla natura stessa dell'indagine disposta e dall'oggetto di esse, costituito dall'esistenza di un'associazione di tipo camorristico nella quale sono coinvolti pericolosi latitanti.
Altrettanto speciosa è la seconda eccezione.
Secondo i principi generali in materia di interpretazione dei provvedimenti giurisprudenziali il significato e la portata di un provvedimento motivato si desumono dall'integrazione fra la motivazione e il dispositivo, dalla coerenza dei quali si chiarisce il senso complessivo della disposizione.
Pertanto, il dispositivo del decreto del giudice per le indagini preliminari che autorizza il Pubblico Ministero a disporre le operazioni d'intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali dev'essere letto con riferimento alla motivazione, nella quale sono indicati i modi e gli oggetti ai quali l'autorizzazione si riferisce in modo che da tale indicazione risultano i limiti dell'autorizzazione stessa, nessuna incertezza potendo derivare in proposito dall'uso delle espressioni adoperate nel modulo a stampa adoperato.
Per conseguenza, qualora nel dispositivo del decreto del giudice per le indagini preliminari redatto su modulo a stampa si dia al Pubblico Ministero l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione sull'utenza indicata e dal tenore della motivazione, con questa espressione richiamata, l'intercettazione risulti accordata non solo per le conversazioni svolte tra le utenze telefoniche, ma anche per le conversazioni tra presenti in ambienti specificamente indicati, l'autorizzazione data col dispositivo deve ritenersi comprensiva di tali conversazioni, così come precisate nella motivazione. Nel caso di specie, in cui la motivazione del decreto indica specificamente come oggetto dell'intercettazione tanto le utenze telefoniche quanto le autovetture Y10 e Mercedes 250, non v'è dubbio che il dispositivo si riferisse anche queste ultime, risultando altrimenti razionalmente ingiustificabile la limitazione alle prime. Il primo motivo d'impugnazione è, quindi, manifestamente infondato. Ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza sono i successivi tre motivi.
La Corte d'appello, dopo aver illustrato analiticamente la personalità di criminale associato di GI AU, latitante armato rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, ha precisato che lo stesso si era staccato dal gruppo organizzato degli Alfieri e durante la latitanza aveva formato un gruppo proprio, del quale facevano parte sia il IN che il SE.
Contrariamente a quanto il primo sostiene, la decisione impugnata contiene una motivazione adeguata e della costituzione della nuova associazione da parte dell'AU - della quale emergono dalle conversazioni intercettate tutti gli elementi e cioè la pluralità dei soggetti con la suddivisione dei ruoli;
la stabilità del vincolo, fondato su un programma criminoso generico essenzialmente imperniato sulle estorsioni;
la partecipazione agli utili in percentuale e la disponibilità di autovetture e di armi - e dell'appartenenza ad essa sia di entrambi i ricorrenti e in particolare del IN, di cui viene richiesta costantemente la presenza da parte dello stesso AU a tutte le attività decisionali, per cui è stato ovvio dedurne, trovando in questo riscontro nel riconoscimento ad opera del UN, la sua partecipazione alla fase ideativa e attuativa dei reati. Le critiche avanzate dal ricorrente sono pretestuose e, comunque, di mero fatto, incompatibili come tali con la natura e la funzione del controllo di legittimità.
Anche del tentativo di estorsione in danno di IO UN la sentenza ha indicato le prove, costituite dalle conversazioni registrate, riscontrate nel contenuto e nella voce, nonché nel citato riconoscimento operato da AL UN e nelle dichiarazioni ammissive del SE in ordine al suo accesso agli esercizi commerciali dello stesso UN in Frosinone ed in Sora, risultante dalle dichiarazioni di quest'ultimo e della sua dipendente nel negozio di Frosinone.
La logica e la modalità dell'avvenimento emergono inequivocabilmente dal tenore dei dialoghi registrati, che individuano in AL, fratello di IO UN, la persona idonea per avvicinare quest'ultimo e, tra i due, quello psicologicamente più influenzabile.
Il meccanismo prescelto per l'esecuzione dell'estorsione - consistente nel raggiungere la vittima dell'estorsione, un facoltoso commerciante, tramite il fratello, anch'egli commerciante, operando su questo, in quanto più facilmente rintracciabile ed anche maggiormente impressionabile, la pressione estorsiva - appare del tutto adeguato, e idonei e univocamente diretti appaiono gli atti esecutivi compiuti, realizzati col tentativo infruttuoso di rintracciare AL UN a Viterbo attestato dalla sua dipendente, e con quello successivo, riuscito, realizzato dal SE, a lui già noto, e dai coimputati - tra i quali il IN quanto meno per ammissione del SE - descritto da AL UN relativamente al colloquio cercato da quegli uomini, al tono minaccioso e arrogante da loro adoperato, all'espresso riferimento al signor EP e all'esplicita allusione alle possibili azioni di forza nei confronti del fratello in caso di diniego da parte di quest'ultimo, rese attendibili dall'accenno alla conoscenza dei luoghi da lui frequentati.
Il riscontro derivante dalle conversazioni intercettate nel corso della programmazione e dell'esecuzione delle fasi successive del delitto individua il ruolo preminente assunto dal IN, il quale si faceva promotore di un'iniziativa di sequestro del UN in caso di dissenso. La sentenza ha messo opportunamente in luce l'irrilevanza della mancata esplicitazione del contenuto della pretesa, essendo il carattere estorsivo di essa implicito nella condotta intimidatrice in sè e nel riferimento all'AU e alla sua nota personalità criminale.
Pertanto i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione eccepiti con i predetti secondo, terzo e quarto motivo di ricorso risultano manifestamente infondati.
Anche il quinto motivo, prospettato come una questione di fatto il cui accertamento non è esigibile in sede di legittimità, è comunque inammissibile per non essere stato dedotto nei motivi d'appello, in contrasto con la disposizione dell'art. 606 u.c. c.p.p..
Proseguendo nella disamina si osserva che il Giudice d'appello ha confermato l'esclusione delle attenuanti generiche in considerazione della personalità dell'imputato e delle modalità della condotta da lui tenuta nell'attuazione del reato oltre che della condotta da lui assunta nel corso del procedimento, per cui la censura mossa col sesto motivo si rivela palesemente infondata. D'altra parte, pur negando le generiche, lo stesso Giudice ha rideterminato la pena quantificando la pena per il reato più grave - quello previsto al capo b) - in misura assai prossima al minimo edittale, privando di pratico rilievo il diniego delle suddette attenuanti. Quanto al settimo motivo si osserva che la mancata applicazione dell'aumento per la continuazione interna è un presunto vizio rispetto al quale il ricorrente è carente di interesse a impugnare e che, in carenza d'impugnazione del Pubblico Ministero, è coperto dal divieto di reformatio in pejus, sicché anche questo motivo è inammissibile.
Passando a considerare il ricorso proposto dal SE, si osserva come sia inammissibile sotto molteplici profili il motivo unico prospettato dal primo difensore.
Infatti, si osserva in primo luogo che la struttura del procedimento speciale previsto dal quarto comma dell'art. 599 c.p.p. si fonda sull'accordo delle parti in ordine all'accoglimento in tutto o in parte di uno o più determinati motivi d'appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Pertanto la rinuncia riguarda tutti i motivi diversi da quelli sul cui accoglimento si fonda la richiesta concorde delle parti, compresi non solo quelli proposti ma anche quelli proponibili (Cass., Sez. 3^, 16 dicembre 1999 n. 4946, ric. Taullaj K.), fermo restando il potere- dovere del giudice di controllare la sussistenza di una delle situazioni indicate dall'art. 129 c.p.p. (v., per tutte, Cass., Sez. 1^, 9 giugno 2000 n. 4282, ric. De Vita;
Sez. 6^, 2 marzo 1999 n. 4125, ric. Martino A. e altri;
Sez. 1^, 27 gennaio 1998 n. 2788, ric. Moratello;
Sez. 6^, 17 gennaio 1995 n. 2777, ric. Gualtieri). Pertanto, qualora dopo una prima richiesta delle parti di accoglimento del motivo concernente la misura della pena con rinuncia ai motivi d'appello principali, non accolta, per incongruità della pena concordata, dal giudice d'appello il quale disponga ai sensi dell'art. 600 c. 2 c.p.p. la prosecuzione del dibattimento, le parti stesse, concordando in termini diversi e più adeguati l'entità della pena, ne avanzino una seconda conformemente modificata che trovi accoglimento da parte del giudice, non può considerarsi ammissibile il ricorso per Cassazione fondato sul motivo della presunta illegittimità del primo provvedimento, nell'adozione del quale lo stesso giudice avrebbe violato il principio costituzionale del giusto processo svolgendo attività valutative e decisionali nell'ambito del medesimo procedimento penale. Infatti anche questo motivo rientra fra quelli rinunciati col nuovo accordo delle parti ex art. 599 c. 4 c.p.p. sulla determinazione della pena, al quale il giudice ha dato accoglimento, che non può essere annullato dalla Corte di Cassazione per la tutela di un accordo precedente rimasto inefficace, dopo che le parti hanno dato vita a quello successivo regolarmente approvato.
D'altra parte, il motivo di ricorso suddetto è altresì inammissibile per carenza dell'interesse a impugnare richiesto dal quarto comma dell'art. 568 c.p.p., in quanto la conclusione del nuovo accordo fra le parti ex art. 599 c. 4 c.p.p. su una diversa entità della pena concordata, con richiesta accolta dal giudice, fa venir meno l'interesse dell'appellante a far valere mediante ricorso per Cassazione le eventuali illegittimità del mancato accoglimento del primo accordo su pena diversa da parte dello stesso giudice, chiedendo contraddittoriamente l'annullamento della sentenza che si fonda sull'accordo da lui successivamente concluso col Procuratore Generale e regolarmente approvato.
Infine, il motivo suddetto è inammissibile perché manifestamente infondato, essendo principio giurisprudenziale acquisito che nell'ipotesi del patteggiamento in appello oggetto della richiesta congiunta delle parti è solo l'accoglimento dei motivi d'impugnazione sui quali si è raggiunto l'accordo e la conseguente determinazione della pena, sicché non è configurabile un'ipotesi d'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. nei confronti del giudice che, avendo respinto la richiesta formulata dalle parti, debba procedere al dibattimento (Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 1995 n. 207, ric. Raimondi;
Sez. 1^, 18 dicembre 1995 n. 877, ric. Morelli;
Sez. 6^, 2 giugno 1994 n. 2671, ric. Bertozzi). In tal caso, infatti, il giudizio prognostico, concernendo soltanto la non congruità della misura della pena prospettata, non può incidere sulla responsabilità dell'imputato e non costituisce valutazione contenutistica del merito e, quindi, anticipazione del giudizio a fini dell'incompatibilità del giudice ex art. 34, comma secondo, c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 6 dicembre 1995 n. 868, ric. Ladini).
Nella specie si è provveduto conformemente, essendo stata disattesa l'eccezione d'incompatibilità dei componenti del Collegio che avevano deciso sulla prima richiesta delle parti ex art. 599 c. 4 c.p.p. e dichiarata inammissibile la conseguente ricusazione proposta anche dal SE.
Del pari inammissibili appaiono gli ulteriori due motivi di ricorso proposti dal secondo difensore del SE.
Il secondo dei due motivi nella sua prima parte, in cui si deduce il presunto vizio di motivazione in merito all'insussistenza del fatto o alla tesi che non costituisse reato, appare del tutto generico e quindi inammissibile per disposizione degli artt. 581 lett. c) e 591 c 1. lett. e) c.p.p..
Delle questioni poste nella seconda parte, la prima appare manifestamente infondata.
La scelta del rito abbreviato si fonda sul presupposto della richiesta che il processo sia definito all'Udienza preliminare allo stato degli atti (art. 438), con riferimento al livello di sviluppo raggiunto al momento dalle indagini preliminari e, quindi, nelle condizioni in cui le prove acquisite si trovano.
Peraltro la trascrizione delle conversazioni intercettate non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica - della quale il difensore secondo la disposizione dell'art. 268 c. 8 c.p.p. può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico - per cui risulta ad essa inapplicabile la disposizione del quinto comma dell'art. 438 c.p.p., nel senso che, per difetto della natura di prova, la trascrizione non può essere oggetto della richiesta subordinante dell'imputato di integrazione probatoria.
È, quindi, manifestamente infondata l'eccezione d'inammissibilità o d'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate per difetto di trascrizione di esse col mezzo della perizia. La seconda questione, relativa al difetto di adeguata motivazione dell'esecuzione delle intercettazioni in locali diversi da quelli della Procura della Repubblica, risulta manifestamente infondata per le ragioni sopra indicate a proposito del primo motivo del ricorso del IN, qui richiamate.
Col secondo motivo si deducono censure in fatto che propongono una ricostruzione della vicenda processuale alternativa a quella operata nel provvedimento impugnato, come la contestazione - peraltro sopra confutata nell'esame del terzo e quarto motivo del ricorso del IN - che la ricerca del UN sia stata eseguita con finalità di estorsione perché l'incontro con lui non ha registrato richiesta di denaro o minaccia. E come la contraria affermazione che l'arresto dell'AU non sia elemento idoneo a dimostrare che l'azione non è stata portata a termine, affermazione palesemente infondata a fronte della motivazione specifica contenuta in proposito nel provvedimento impugnato, nella quale si sottolinea lo scarso rilievo che riveste la circostanza dell'omessa esplicitazione nel momento dell'incontro dell'oggetto della pretesa illecita, la cui presenza era resa evidente dalla ricerca pervicace dell'incontro stesso e dalle modalità di esecuzione di esso, avvenuta con una condotta incriminatrice realizzata mediante il riferimento all'AU la cui portata criminale era nota all'interlocutore. Risulta incontestabile, in base a tale ricostruzione dell'avvenimento, che la morte sopravvenuta dell'AU ha privato di incisività l'azione criminosa intrapresa., determinandone la cessazione, che perciò in nessun modo può essere ricollegata alla desistenza volontaria degli agenti.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di euro 1.000,00 (mille) ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004