Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In tema di sostanze stupefacenti, perchè possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone, occorre che ciascuno dei soggetti coinvolti agisca nell'ambito di una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione, o altre), non potendosi fare richiamo alla pluralità di esse, attribuendone indistintamente la riferibilità a ciascun soggetto, a prescindere dal suo specifico ruolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2013, n. 10269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10269 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/11/2013
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1767
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 41636/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SH, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 03/04/2012 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza in data 1 aprile 2011 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Genova, appellata da TA SH, condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, in quanto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere, in concorso con LI IS e KO DE,
venduto o comunque ceduto a UT KE cocaina di quantità pari a 200 grammi, per un valore di Euro 10.000; fatto aggravato dal numero dei concorrenti ex comma 6 del predetto art. 73 (fatto commesso in Genova in data antecedente e prossima al febbraio 2007).
Rilevava la Corte di appello che il coinvolgimento dell'imputato nella operazione di cessione di sostanza stupefacente era da ritenere provato sulla base delle dichiarazioni accusatorie dei correi KO DE, LI IS e TI KE, da cui risultava che egli aveva messo in contatto i venditori KO e LI con l'acquirente TI, venendo compensato dai primi due con la somma di Euro 100; dichiarazioni riscontrate dal contenuto di conversazioni intercettate.
Correttamente, poi, era stata ritenuta l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato ed erano state negate le attenuanti generiche, non sussistendo alcun elemento favorevole all'imputato da prendere in considerazione.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Maria Elena Concarotti, che deduce:
1. Violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità penale in riferimento alla mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei coimputati, non soccorrendo il contenuto delle conversazioni intercettate che non erano significative di alcun accordo criminoso.
2. Erronea applicazione della legge penale con riguardo all'aggravante T.U. stup., ex art. 73, comma 6, essendosi l'imputato, secondo l'impostazione accusatola, limitato a fungere da intermediario.
3. Difetto di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, che potevano fondarsi non solo sulla incensuratezza, ma anche sulle condizioni di vita e di lavoro del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo appare manifestamente infondato. Le tre contestate dichiarazioni accusatorie, secondo la ineccepibile valutazione dei giudici di merito, si sorreggono reciprocamente, e risultano per di più confermate da una conversazione telefonica nel corso della quale l'imputato venne messo a conoscenza del fatto che l'acquirente del quantitativo di cocaina (UT KE) era sparito senza corrispondere il pezzo pattuito, con ciò implicitamente desumendosene la piena partecipazione del ricorrente alla operazione di cessione.
2 Il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, non essendo stata la relativa censura svolta specificamente in sede di appello.
3 È fondato invece il secondo motivo, con il quale si contesta la configurabilità della circostanza aggravante del numero delle persone coinvolte nel fatto, avuto riguardo al ruolo di intermediario svolto dall'imputato.
Va infatti ribadito che perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, occorre che ciascuno dei soggetti coinvolti agisca nell'ambito di una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione, o altre), non potendosi fare richiamo alla pluralità di esse, attribuendone indistintamente la riferibilità a ciascun soggetto, a prescindere dal suo specifico ruolo (v., tra le altre, Sez. 6, n. 20798 el 10/02/2010, Lana, Rv. 247325). Consegue che la sentenza impugnata va sul punto annullata senza rinvio e che dovendosi escludere l'aumento di pena derivante dalla detta aggravante, la pena deve essere rideterminata in anni quattro di reclusione ed Euro 17.333 d. multa (pena base: anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa;
meno un terzo per il rito). Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 che esclude, e ridetermina la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 17.333 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014